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Decreto 17 aprile 2025
Decreto 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, decreto 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
VOLONTARIA GIURSDIZIONE
IL CONSIGLIERE DELEGATO ha emesso il seguente
DECRETO nel procedimento n. 394/2024 V.G., promosso
DA
1. P.VA ); Controparte_1 P.VA_1
2. P.VA ; Pt_1 Controparte_2 P.VA_2
3. P.VA ; Controparte_3 P.VA_3
4. (P.VA ); Parte_2 P.VA_4
rappresentate e difese unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Alessandro Cavaliere (C.F.
) e Mauro Cirone (C.F. ; C.F._1 C.F._2
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4
-intimato-
OGGETTO: equa riparazione ex lege n. 89/2001.
Letto il ricorso depositato il 13.09.2024 dalle società ricorrenti sopraindicate, relativo al giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 riferito alla procedura di fallimento n. 07/2011 del
Tribunale di Chieti, aperta con sentenza n. 08/2011 del 08.03.2011 (depositata il 16.03.2021) dichiarativa del fallimento della - corrente in Ortona, in via Marina Controparte_5
n. 52 -, nella quale le ricorrenti venivano ammesse al passivo fallimentare rispettivamente in data
11.07.2011 (Mill. e C.I.R. di ) ed in data 24.09.2011 Controparte_6 Parte_2
( e e) in base ai seguenti dettagli: Controparte_1 Controparte_3 Creditrice Somma ammessa al passivo Data di ammissione al passivo Dettaglio
C.I.R. di 5.035,64 € 11.07.2011 credito chirografario Parte_2 Mill. 66.370,01 € 11.07.2011 credito chirografario Controparte_6
1.944,47 € 24.09.2011 credito chirografario Controparte_3
33.575,00 € 24.09.2011 credito chirografario Controparte_1
rilevato che:
• il ricorso è ammissibile in quanto è stato depositato entro il termine di cui all'art. 4 della legge 24 marzo 2001 n. 89 (come modificato dall'art. 55 del D. L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134 e come modificato dall'articolo 1 comma 777 lettera A della legge 28.12.2015 n. 208), considerando il periodo di sospensione feriale: infatti, il ricorso è stato depositato il 13.09.2024, mentre il decreto di chiusura della procedura concorsuale (chiusa in data 02.02.2024), è stato depositato in data 05.02.2024;
• l'adita Corte d'Appello di L'Aquila è competente territorialmente ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 24 marzo 2001 n. 89, in quanto il fallimento della Controparte_5
era pendente avanti il Tribunale di Chieti;
[...]
• le istanti hanno domandato il ristoro del danno non patrimoniale cagionato dall'eccessiva durata del processo, individuando in oltre 12 anni la durata dello stesso;
• la durata rilevante del giudizio presupposto dev'essere verificata considerando quale termine iniziale le date di ammissione del credito delle ricorrenti al passivo fallimentare
(in tal senso, cfr. Cass. n. 7864/2018, secondo la quale “In tema di equa riparazione, nei procedimenti fallimentari rileva come dies a quo l'effettiva ammissione al passivo e non la semplice domanda. Dunque, per i creditori che lamentano la lunghezza del procedimento fallimentare la data dalla quale calcolare la ragionevole durata, ai fini dell'indennizzo previsto dalla legge Pinto, è quella dell'ammissione al passivo e non della domanda”) e quale termine finale la data del 02.02.2024 (data di chiusura della procedura fallimentare), con detrazione del periodo di sospensione legale dal 9.03.2020 all'11.05.2020 (per giorni 64) disposto dalla normativa emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19 di cui all'art. 83 comma 10 D.L. 18/20 e successive modifiche ed integrazioni;
la durata rilevante della procedura fallimentare deve dunque individuarsi in anni 12, mesi 4 e giorni 26 (dal 11.07.2011 al 02.02.2024) per le ricorrenti
[...]
ed in anni 12, mesi 2 e giorni 11 (dal Parte_3 Controparte_6
24.09.2011 al 02.02.2024) per le ricorrenti e Controparte_3 CP_1
[...] • da tali periodi deve essere detratto quello di 6 anni che il comma 2 ter dell'art. 2 della legge n. 89/2001 considera in ogni caso come ragionevole in relazione alla definizione in modo irrevocabile del giudizio presupposto de quo; la durata del giudizio presupposto risulta pertanto eccedere di anni 6, mesi 4 e giorni 26 il limite di ragionevolezza fissato dal legislatore quanto alle ricorrenti di e Pt_2 Parte_2 Pt_1 CP_6
e di anni 6, mesi 2 e giorni 11 quanto alle ricorrenti
[...] Controparte_3
e in entrambi i casi le annualità indennizzabili risultano 6, essendo le Controparte_1
frazioni di anno inferiori ai sei mesi;
• il danno non patrimoniale lamentato dalle ricorrenti deve essere oggetto di valutazione equitativa;
detto danno, pur non essendo configurabile in re ipsa, tuttavia, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, deve essere ritenuto normalmente esistente, sulla base dell'id quod plerumque accidit, a meno che non emerga la presenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che lo facciano positivamente escludere (in tal senso, cfr. Cass. n. 2246/2007 ed in senso conforme
Cass. n. 26497/2019); nella specie, dalla documentazione in atti non emergono circostanze rilevanti in tal senso;
tenuto conto dei parametri indicati dall'art. 2 bis della legge n.
89/2001, ed in particolare della natura (persone giuridiche) delle creditrici, dell'entità dei crediti ammessi al passivo e dell'assenza di prova di contegni processuali volti a sollecitare la celere definizione del giudizio presupposto, per le tre ricorrenti Parte_2
, e può assumersi come base della
[...] Pt_1 Controparte_6 Controparte_1
liquidazione del danno (che ai sensi dell'art.
2-bis comma 3 legge n. 89/2001 non può in ogni caso superare l'ammontare del credito ammesso al passivo), l'importo annuo di €
400,00 per i primi tre anni di irragionevole durata, e di € 480,00 per le annualità successive fino alla sesta (applicata la maggiorazione del 20% di cui all'art. 2 bis comma 1 legge
89/2001), sicchè si perviene all'importo di € 2.640,00; quanto alla ricorrente
[...]
tenuto conto dei parametri di cui all'art.
2-bis comma 3 legge n. Controparte_3
89/2021 e pertanto della prescrizione normativa secondo cui l'indennizzo liquidato non può in ogni caso superare l'ammontare del credito ammesso al passivo, la somma spettante alla società ricorrente ammonta ad € 1.944,47. Ciò in quanto, anche assumendo quale parametro l'importo minimo di € 400,00 per anno – applicabile in considerazione della modesta entità del credito ammesso al passivo e della natura di persona giuridica dell'istante – comprensivo per le annualità successive alla terza delle richieste maggiorazioni (anche nella misura minima del 20%) di cui all'art. 2 bis L. 89/2001, si giungerebbe ad un importo superiore al tetto massimo indennizzabile sancito dal referente normativo già menzionato;
• sull'indennizzo così individuato non trova applicazione la previsione di cui all'art. 2 bis comma 1 bis legge n. 89/2001. Si condivide in questa sede l'orientamento espresso al riguardo dalla Suprema Corte (Cass. n. 25181/2021 successivamente confermato da Cass. n.
13536/2022, 18576/2022 e da ultimo da Cass. n. 734/2023) secondo cui: “In tema di equa riparazione, la lettura comparata del comma 1 bis dell'art.
2-bis e del comma-2 bis dell'art.
2 impone di attribuire alle parole "processo" e "procedura concorsuale" un differente significato, tale da escludere che la prima disposizione - secondo cui «la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta» - in quanto espressamente riferita al "processo", possa essere estesa alla "procedura concorsuale", come anche confermato dall'interpretazione sistematica di tali norme, giacché la presenza di più di dieci o addirittura cinquanta parti, mentre nel processo di cognizione costituisce evenienza infrequente, se non rara, nelle procedure concorsuali, invece, la compresenza di una pluralità di creditori, costituisce l'ipotesi fisiologica e ordinaria, con la conseguenza che l'applicazione ad esse di tale disposizione produrrebbe un effetto distorsivo di implicita
e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione” (Cass. n. 25181/2021; nello stesso senso, cfr. Cass. 18150/2011, secondo la quale: “La riduzione di cui alla l. n. 89/2001, comma 1 bis dell'art. 2 bis, non si applica alle procedure concorsuali, salvo l'ipotesi che il richiedente l'indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante una pluralità di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restando che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben può costituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della medesima legge”);
• sulla somma liquidata competono, in quanto richiesti, gli interessi legali, mentre non compete la rivalutazione monetaria, stante la natura indennitaria dell'obbligazione (in tal senso, cfr. Cass. 18150/2011);
• le spese della presente fase processuale vanno liquidate in € 450,30 da distrarsi in favore dei difensori antistatari, importo così determinato in applicazione della tariffa ordinaria per i procedimenti di ingiunzione, secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n.
55 (importo minimo previsto per lo scaglione di riferimento, individuato in base all'importo liquidato a titolo di indennizzo e della scarsa complessità delle questioni trattate), previa applicazione della maggiorazione del 90% di cui all'art. 4 comma 2 del medesimo decreto di cui sopra, per presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale (in particolar modo, 4 parti complessivamente), oltre ad € 27,00 per le spese documentate.
P. Q. M.
I N G I U N G E
al Ministero della Giustizia
1. di pagare, senza dilazione, alle società ricorrenti indicate in epigrafe, a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, le somme di cui di seguito si riporta dettaglio, oltre interessi legali dal 13.09.2024 al saldo:
Ricorrente Somma da liquidarsi
C.I.R. di 2.640,00 € Parte_2
2.640,00 € Pt_1 Controparte_6
1.944,47 € Controparte_3
2.640,00 € Controparte_1
2. di pagare agli Avv.ti Alessandro Cavaliere e Mauro Cirone, in qualità di difensori antistatari, le spese processuali, che liquida in € 450,30 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, VA, CAP di legge ed € 27,00 per rimborso spese documentate.
Il Consigliere Delegato
Anna Maria Tracanna
VOLONTARIA GIURSDIZIONE
IL CONSIGLIERE DELEGATO ha emesso il seguente
DECRETO nel procedimento n. 394/2024 V.G., promosso
DA
1. P.VA ); Controparte_1 P.VA_1
2. P.VA ; Pt_1 Controparte_2 P.VA_2
3. P.VA ; Controparte_3 P.VA_3
4. (P.VA ); Parte_2 P.VA_4
rappresentate e difese unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Alessandro Cavaliere (C.F.
) e Mauro Cirone (C.F. ; C.F._1 C.F._2
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4
-intimato-
OGGETTO: equa riparazione ex lege n. 89/2001.
Letto il ricorso depositato il 13.09.2024 dalle società ricorrenti sopraindicate, relativo al giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 riferito alla procedura di fallimento n. 07/2011 del
Tribunale di Chieti, aperta con sentenza n. 08/2011 del 08.03.2011 (depositata il 16.03.2021) dichiarativa del fallimento della - corrente in Ortona, in via Marina Controparte_5
n. 52 -, nella quale le ricorrenti venivano ammesse al passivo fallimentare rispettivamente in data
11.07.2011 (Mill. e C.I.R. di ) ed in data 24.09.2011 Controparte_6 Parte_2
( e e) in base ai seguenti dettagli: Controparte_1 Controparte_3 Creditrice Somma ammessa al passivo Data di ammissione al passivo Dettaglio
C.I.R. di 5.035,64 € 11.07.2011 credito chirografario Parte_2 Mill. 66.370,01 € 11.07.2011 credito chirografario Controparte_6
1.944,47 € 24.09.2011 credito chirografario Controparte_3
33.575,00 € 24.09.2011 credito chirografario Controparte_1
rilevato che:
• il ricorso è ammissibile in quanto è stato depositato entro il termine di cui all'art. 4 della legge 24 marzo 2001 n. 89 (come modificato dall'art. 55 del D. L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134 e come modificato dall'articolo 1 comma 777 lettera A della legge 28.12.2015 n. 208), considerando il periodo di sospensione feriale: infatti, il ricorso è stato depositato il 13.09.2024, mentre il decreto di chiusura della procedura concorsuale (chiusa in data 02.02.2024), è stato depositato in data 05.02.2024;
• l'adita Corte d'Appello di L'Aquila è competente territorialmente ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 24 marzo 2001 n. 89, in quanto il fallimento della Controparte_5
era pendente avanti il Tribunale di Chieti;
[...]
• le istanti hanno domandato il ristoro del danno non patrimoniale cagionato dall'eccessiva durata del processo, individuando in oltre 12 anni la durata dello stesso;
• la durata rilevante del giudizio presupposto dev'essere verificata considerando quale termine iniziale le date di ammissione del credito delle ricorrenti al passivo fallimentare
(in tal senso, cfr. Cass. n. 7864/2018, secondo la quale “In tema di equa riparazione, nei procedimenti fallimentari rileva come dies a quo l'effettiva ammissione al passivo e non la semplice domanda. Dunque, per i creditori che lamentano la lunghezza del procedimento fallimentare la data dalla quale calcolare la ragionevole durata, ai fini dell'indennizzo previsto dalla legge Pinto, è quella dell'ammissione al passivo e non della domanda”) e quale termine finale la data del 02.02.2024 (data di chiusura della procedura fallimentare), con detrazione del periodo di sospensione legale dal 9.03.2020 all'11.05.2020 (per giorni 64) disposto dalla normativa emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19 di cui all'art. 83 comma 10 D.L. 18/20 e successive modifiche ed integrazioni;
la durata rilevante della procedura fallimentare deve dunque individuarsi in anni 12, mesi 4 e giorni 26 (dal 11.07.2011 al 02.02.2024) per le ricorrenti
[...]
ed in anni 12, mesi 2 e giorni 11 (dal Parte_3 Controparte_6
24.09.2011 al 02.02.2024) per le ricorrenti e Controparte_3 CP_1
[...] • da tali periodi deve essere detratto quello di 6 anni che il comma 2 ter dell'art. 2 della legge n. 89/2001 considera in ogni caso come ragionevole in relazione alla definizione in modo irrevocabile del giudizio presupposto de quo; la durata del giudizio presupposto risulta pertanto eccedere di anni 6, mesi 4 e giorni 26 il limite di ragionevolezza fissato dal legislatore quanto alle ricorrenti di e Pt_2 Parte_2 Pt_1 CP_6
e di anni 6, mesi 2 e giorni 11 quanto alle ricorrenti
[...] Controparte_3
e in entrambi i casi le annualità indennizzabili risultano 6, essendo le Controparte_1
frazioni di anno inferiori ai sei mesi;
• il danno non patrimoniale lamentato dalle ricorrenti deve essere oggetto di valutazione equitativa;
detto danno, pur non essendo configurabile in re ipsa, tuttavia, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, deve essere ritenuto normalmente esistente, sulla base dell'id quod plerumque accidit, a meno che non emerga la presenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che lo facciano positivamente escludere (in tal senso, cfr. Cass. n. 2246/2007 ed in senso conforme
Cass. n. 26497/2019); nella specie, dalla documentazione in atti non emergono circostanze rilevanti in tal senso;
tenuto conto dei parametri indicati dall'art. 2 bis della legge n.
89/2001, ed in particolare della natura (persone giuridiche) delle creditrici, dell'entità dei crediti ammessi al passivo e dell'assenza di prova di contegni processuali volti a sollecitare la celere definizione del giudizio presupposto, per le tre ricorrenti Parte_2
, e può assumersi come base della
[...] Pt_1 Controparte_6 Controparte_1
liquidazione del danno (che ai sensi dell'art.
2-bis comma 3 legge n. 89/2001 non può in ogni caso superare l'ammontare del credito ammesso al passivo), l'importo annuo di €
400,00 per i primi tre anni di irragionevole durata, e di € 480,00 per le annualità successive fino alla sesta (applicata la maggiorazione del 20% di cui all'art. 2 bis comma 1 legge
89/2001), sicchè si perviene all'importo di € 2.640,00; quanto alla ricorrente
[...]
tenuto conto dei parametri di cui all'art.
2-bis comma 3 legge n. Controparte_3
89/2021 e pertanto della prescrizione normativa secondo cui l'indennizzo liquidato non può in ogni caso superare l'ammontare del credito ammesso al passivo, la somma spettante alla società ricorrente ammonta ad € 1.944,47. Ciò in quanto, anche assumendo quale parametro l'importo minimo di € 400,00 per anno – applicabile in considerazione della modesta entità del credito ammesso al passivo e della natura di persona giuridica dell'istante – comprensivo per le annualità successive alla terza delle richieste maggiorazioni (anche nella misura minima del 20%) di cui all'art. 2 bis L. 89/2001, si giungerebbe ad un importo superiore al tetto massimo indennizzabile sancito dal referente normativo già menzionato;
• sull'indennizzo così individuato non trova applicazione la previsione di cui all'art. 2 bis comma 1 bis legge n. 89/2001. Si condivide in questa sede l'orientamento espresso al riguardo dalla Suprema Corte (Cass. n. 25181/2021 successivamente confermato da Cass. n.
13536/2022, 18576/2022 e da ultimo da Cass. n. 734/2023) secondo cui: “In tema di equa riparazione, la lettura comparata del comma 1 bis dell'art.
2-bis e del comma-2 bis dell'art.
2 impone di attribuire alle parole "processo" e "procedura concorsuale" un differente significato, tale da escludere che la prima disposizione - secondo cui «la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta» - in quanto espressamente riferita al "processo", possa essere estesa alla "procedura concorsuale", come anche confermato dall'interpretazione sistematica di tali norme, giacché la presenza di più di dieci o addirittura cinquanta parti, mentre nel processo di cognizione costituisce evenienza infrequente, se non rara, nelle procedure concorsuali, invece, la compresenza di una pluralità di creditori, costituisce l'ipotesi fisiologica e ordinaria, con la conseguenza che l'applicazione ad esse di tale disposizione produrrebbe un effetto distorsivo di implicita
e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione” (Cass. n. 25181/2021; nello stesso senso, cfr. Cass. 18150/2011, secondo la quale: “La riduzione di cui alla l. n. 89/2001, comma 1 bis dell'art. 2 bis, non si applica alle procedure concorsuali, salvo l'ipotesi che il richiedente l'indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante una pluralità di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restando che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben può costituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della medesima legge”);
• sulla somma liquidata competono, in quanto richiesti, gli interessi legali, mentre non compete la rivalutazione monetaria, stante la natura indennitaria dell'obbligazione (in tal senso, cfr. Cass. 18150/2011);
• le spese della presente fase processuale vanno liquidate in € 450,30 da distrarsi in favore dei difensori antistatari, importo così determinato in applicazione della tariffa ordinaria per i procedimenti di ingiunzione, secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n.
55 (importo minimo previsto per lo scaglione di riferimento, individuato in base all'importo liquidato a titolo di indennizzo e della scarsa complessità delle questioni trattate), previa applicazione della maggiorazione del 90% di cui all'art. 4 comma 2 del medesimo decreto di cui sopra, per presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale (in particolar modo, 4 parti complessivamente), oltre ad € 27,00 per le spese documentate.
P. Q. M.
I N G I U N G E
al Ministero della Giustizia
1. di pagare, senza dilazione, alle società ricorrenti indicate in epigrafe, a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, le somme di cui di seguito si riporta dettaglio, oltre interessi legali dal 13.09.2024 al saldo:
Ricorrente Somma da liquidarsi
C.I.R. di 2.640,00 € Parte_2
2.640,00 € Pt_1 Controparte_6
1.944,47 € Controparte_3
2.640,00 € Controparte_1
2. di pagare agli Avv.ti Alessandro Cavaliere e Mauro Cirone, in qualità di difensori antistatari, le spese processuali, che liquida in € 450,30 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, VA, CAP di legge ed € 27,00 per rimborso spese documentate.
Il Consigliere Delegato
Anna Maria Tracanna