Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 14/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 29 ottobre 2024, iscritta al n. 2659 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in Ronciglione (VT), Corso Um- C.F._1 berto I n. 8, presso lo studio dell'Avv. Daniele Nobili che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Ronciglione (VT), Piazza Vit- C.F._2 torio Emanuele n. 9, presso lo studio dell'Avv. Marco Marcucci che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 5 gennaio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I SI.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della respon- sabilità genitoriale nei confronti della LI nata fuori dal matrimo- Persona_1
nio, a Viterbo il 2 aprile 2024.
Tenuto conto della tenerissima età della LI (attualmente nove mesi), hanno con- cordato, in particolare, le seguenti condizioni:
“1) La minor sarà affidata ai sensi dell'art. 337 quater c.c. alla ma- Persona_1
dre SI.ra . Le decisioni di maggiore interesse per la LI relativa Parte_2
all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale po- tranno essere prese dalla MAe in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della LI medesima. Il padre non affidatario ha il diritto-dovere di vigiliare sulla sua istruzione ed educazione;
2) la LI minore sarà collocata presso la MAe in Ronciglione (VT) Via Cristoforo
Colombo n. 5;
3) le visite paterne, stante l'età giovanissima della minore, saranno concordate even- tualmente preventivamente con la MA;
Parte_2
4) il SI corrisponderà alla SI.r , l'importo di euro Parte_1 Parte_2
280,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario a titolo di contri- buto per il mantenimento ordinario della LI. La somma sarà rivalutata annual- mente in conformità all'indice Istat;
5) il SI corrisponderà alla SI.r l'importo comples- Parte_1 Parte_2
sivo di euro 1.400,00 a titolo di rimborso pro quota delle spese effettuate per la gestione ordinaria della LI minore sin dalla nascita, saranno versati mediante ratei mensili di euro 100,00 entro il giorno 5 di ogni mese e sino a totale soddisfacimento del credito;
6) il SI autorizza la SI.r a percepire direttamente Parte_1 Parte_2
ed in via esclusiva il 100% dell'Assegno Unico eventualmente erogato e ciò sino a che la minore sarà collocata esclusivamente presso la MAe;
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7) le spese straordinarie relative alla LI saranno regolamentate secondo il Proto- collo del Tribunale di Viterbo del 11.09.2018 e saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
con comunicazioni che dovranno avvenire per mail agli indirizzi che le parti provvederanno in seguito a comunicare l'uno all'altra e viceversa”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di conSIlio del 10 gennaio 2025.
Il Presidente est.
(Francesco Oddi)
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