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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/09/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all' odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5397/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, Parte_1
come in atti, dall' Avv.to Ercolanese Teresa, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Oliva Anna CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.10.2023, l'istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n 2663/2022 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (indennità di accompagnamento).
Costituitosi, l ha contestato le conclusioni di parte avversa in ordine alla specificità CP_1 dei motivi di contestazione, alla fondatezza della domanda nonché in riferimento al merito della pretesa.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo e proporre il giudizio de quo. L' art 445 bis c.p.c prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla c.t.u. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente tecnico di ufficio) con precisa e puntuale indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Si osserva che, nel caso di specie, il c.t.u. nominato in sede di a.t.p., all'esito delle operazioni peritali, dopo aver formulato la diagnosi di “Psicosi schizofrenica cronica” non riconosceva la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento, sostenendo che: “A far data dalla domanda amministrativa per cui è in causa, il sig. è da ritenersi autonomo nel compiere gli atti quotidiani Parte_1
della vita, e pertanto non possono essergli riconosciuti i requisiti sanitari per il conseguimento del diritto all'indennità di accompagnamento”.
Di qui, l'interesse giuridico dell'istante alla proposizione del presente giudizio ed alla contestazione delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u.
Il giudicante, sulla scorta delle contestazioni attoree, ha pertanto, ritenuto di disporre la nomina di un nuovo c.t.u., il quale, sulla base di un accurato esame obiettivo e dell'esame della documentazione medica allegata, ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per accedere all'indennità di accompagnamento a far data dalla presentazione della domanda amministrativa del 13.03.2020.
In particolare, il c.t.u. ha valutato il complesso quadro morboso da cui il ricorrente è affetto considerandolo nella sua globalità e, con motivazione ampia ed esaustivamente argomentata, ha formulato la seguente diagnosi:
“Psicosi schizofrenica cronica di grado severo con decadimento cognitivo, disturbi comportamentali e profonda disorganizzazione della vita sociale, in trattamento farmacologico continuativo (dal 1989)”.
Nel dettaglio, il perito ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali:
“[…] Nel caso di cui trattasi la produzione tecnica allegata al fascicolo di parte attrice documenta, sin dal 1989, una storia clinica travagliata e costellata da diversi trattamenti sanitari obbligatori (TSO) e innumerevoli ricoveri in ambiente psichiatrico, in rapporto a grossolani disturbi del comportamento e profonda disorganizzazione della vita sociale, disturbi accentuati dalla mancanza di figure familiari di riferimento, per cui il paziente è seguito unicamente dalle strutture sanitarie locali. […] Nel caso di specie va considerato che il ricorrente presenta un rilevante complesso patologico, che lo rende “assai fragile” sul piano biologico e psichico e bisognevole di continuativa e vigile attenzione di terzi.
Tale quadro clinico determina, con tutta evidenza, totale compromissione dell'autonomia funzionale del periziato nelle attività strumentali con totale dipendenza dal caregiver e nelle attività basiche del vivere quotidiano, in rapporto alla grave destrutturazione dell'assetto psichico con grossolani disturbi comportamentali e profonda disorganizzazione della vita sociale”.
Nello specifico, per quanto concerne la decorrenza del requisito sanitario, l'ausiliario del giudice, ha chiarito che: “Trattandosi, nel caso di specie, di patologie ad andamento cronico ed ingravescente, appare evidente che le stesse determinassero un danno funzionale che certamente preesisteva al momento della loro oggettivazione, per cui facendo riferimento ai criteri di elevata probabilità scientifica desunti dalla comune esperienza clinica, che possano, in qualche modo, indirizzare circa l'evoluzione cronologica del danno funzionale descritto, si può ritenere che il requisito previsto per il riconoscimento della prestazione richiesta possa essere considerato integrato già alla data di presentazione dell'istanza amministrativa (13/3/20), atteso che la produzione tecnica allegata al fascicolo di parte attrice documenta la grave entità della patologia psichiatrica riscontrata sin dal 1989”.
Orbene, le conclusioni del c.t.u. nominato in questa fase, invero, appaiono convincenti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; Cass. 2151/2004; Cass. 11054/2003). Sul punto, si osserva che, in adesione ai più recenti arresti giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte (vedasi, ex multis, Cass.
6085/2014), la presente fase contenziosa, instauratasi a seguito di contestazioni svolte in ordine all' elaborato peritale, continua ad incentrarsi unicamente sull' accertamento del solo requisito sanitario.
Pertanto, la domanda va accolta con riconoscimento del requisito sanitario per accedere all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa presentata in data 13.03.2020.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell' previa CP_1
compensazione per metà atteso l'esito complessivo della vicenda processuale.
Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, si pongono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola così decide:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara parte istante invalida con necessità di assistenza continua a decorrere dalla domanda amministrativa del 13.03.2020;
2) Condanna l' al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che, compensate CP_1
per metà, liquida nel residuo in €. 1933,50, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge con attribuzione;
3) Le spese di c.t.u. per entrambe le fasi, liquidate come da separato decreto, si pongono a carico dell' CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite. Nola, 16.9.25
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabrizia Di Palma