CA
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/07/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. NI Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 758/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Silvia Milluzzo C.F._1
(C.F. PEC , che lo rappresenta CodiceFiscale_2 Email_1
e difende per procura in calce all'atto introduttivo
APPELLANTE nei confronti di
Avv. Tonelli NI, (cod. fisc. ), nato a [...] il [...], rappresentato C.F._3
e difeso in proprio, con Studio professionale sito in Milano, 20122, Viale Regina Margherita n. 43, pec: pecavvocati.it, presso il quale è elettivamente domiciliato;
Email_2 Email_3
APPELLATO
e di
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._4
Limbiate, via Torquato Tasso n. 7;
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_2 C.F._5 residente in [...];
, (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_3 C.F._6
1 residente in [...];
, (C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Piazzola Controparte_4 C.F._7 ul Brenta (PD) via Nizza n. 81;
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._8
Torquato Tasso n. 7;
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Controparte_6 C.F._9 in Merate (LC) via G. Donizetti n. 5;
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI: all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di discussione del 24.06.2025, la causa è stata posta in decisione, come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 814/2024 pubblicata l'08.04.2024, il Giudice Onorario della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Siracusa, nel giudizio iscritto al n. 3085/2018 R.G. promosso dall'Avv. Tonelli NI nei confronti di e dei due genitori (deceduto in corso di causa e, per Parte_1 Persona_1 esso, gli eredi citati in riassunzione e rimasti contumaci) e ai sensi dell'art. 2901 c.c., ha CP_1 così statuito:
“- Accoglie la domanda
- Conseguentemente revoca in favore di Tonelli NI: atto di costituzione volontaria di ipoteca stipulato in data 6 febbraio 2015, n. repertorio 13136 n. raccolta 8613 a firma del Notaio dott. , notaio in Milano e trascritto presso la Persona_2
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano2 in data 09/02/2015, reg. generale 10918, reg. particolare 1568 nei limiti dell'importo di euro 100.000,00 fatto da a favore di Parte_1
e , in veste di comproprietario al 50%, degli immobili: Persona_1 CP_1
-RN DU (MI) via Turati n° 6/B abitazione in villini, foglio 9, particella 67, subalterno 1, piano T 1,2, natura A7 consistenza 8 vani;
-RN DU (MI) via Turati n° 6/B stalle, scuderie, rimesse autorimesse, foglio 9, particella 67, subalterno 2, piano S1 natura C6 consistenza 28 metri quadri
Ordina al Conservatore dei registri immobiliari competenti, la trascrizione della presente sentenza che dichiara l'inefficacia nei confronti dell'esponente, relativamente a tutti i cespiti riferiti ed oggetto dell'atto impugnato ex art. 2901,
2 Condanna solidalmente i convenuti soccombenti al pagamento delle spese di lite che si liquidano per come in parte motiva in euro 7.616,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, nonché euro 518,00 per spese vive”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello per le ragioni di cui si dirà nel prosieguo. Parte_1
Si è costituito esclusivamente Tonelli NI, chiedendo il totale rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi.
, e CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 non si sono costituiti.
[...]
Con ordinanza del 14.11.2024 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, visti gli artt. 287 e 288 c.p.c., ha disposto la correzione del dispositivo della predetta sentenza nei termini che seguono:
“- l'importo di euro 7.616,00 - indicato in dispositivo - va corretto con il maggiore ed esatto importo di euro 8.433,00;
- l'importo di euro 518,00 - indicato in dispositivo - va corretto con il maggiore importo di euro
786,00 per spese vive”.
Ha altresì rinviato per la discussione e la decisione ex art. 350 bis c.p.c. al 24.06.2025, con termine fino a dieci giorni prima per il deposito di eventuali note conclusive.
Nel termine successivamente assegnato alle parti ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione del 24.06.2025, le parti hanno depositato note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni già rassegnate con le note difensive in atti, e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di CP_1 CP_2 Controparte_3
, e , non costituitisi seppure regolarmente citati. Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
Con un unico motivo di appello si deduce la nullità della sentenza per non avere il primo giudice valutato il documento prodotto dal convenuto in allegato alla memoria di replica del giudizio di primo grado, pur trattandosi di “prova decisiva e indispensabile” ai fini della decisione.
Il documento di cui si discute - secondo la prospettazione della difesa dell'appellante - riguarderebbe una scrittura privata dei dì 10 - 23 giugno 2020 stipulata tra l'Avv. Tonelli e la Sig.ra Controparte_7 ex moglie del sig. e proprietaria al 50% degli immobili oggetto di causa, con la quale, a Pt_1 fronte del pagamento dell'importo di € 27.000,00, l'Avv. Tonelli si sarebbe impegnato non solo a cancellare entro trenta giorni l'ipoteca giudiziale (di secondo grado), iscritta in data 30/04/2015 al reg. gen. n. 39462 e particolare n. 664 sulla porzione degli immobili sopra indicati di proprietà del sig.
, ma anche a non iscrivere sulle unità immobiliari di cui sopra alcun nuovo vincolo che avesse Pt_1
3 a fondamento un diritto di credito vantato nei confronti del sig. , ovvero nei confronti Parte_1 degli eredi di questi in caso di futuro decesso (a titolo indicativo e non esaustivo pignoramento immobiliare, ipoteche).
Dal contenuto del superiore documento deriverebbe il venire meno dell'interesse dell'attore, odierno appellato, ad agire in revocatoria.
Il motivo non è fondato alla luce delle ampie e condivisibili argomentazioni fattuali e giuridiche della sentenza impugnata, circa la sussistenza di tutti i presupposti dell'azione ex art. 2901 c.c. esercitata dall'Avv. Tonelli, peraltro non oggetto di contestazione e/o di impugnazione, e soprattutto, in ragione della preliminare ed assorbente eccezione di tardività della predetta produzione documentale sollevata dalla difesa dell'appellato.
Invero, con la memoria di replica depositata il 7.3.2024, parte convenuta ha irritualmente e tardivamente prodotto nel fascicolo informatico del giudizio di primo grado una scrittura privata del
10.06.2020, altra scrittura privata del 23.06.2020, la copia di un assegno circolare di euro 27.000,00 del 25.06.2020 e una ispezione ipotecaria del 30.01.2021.
Trattasi di documenti nuovi, le cui date risalgono ad alcuni anni prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni (19.12.2023), dei quali non si era mai parlato nel corso del giudizio, rispetto ai quali non c'era stata alcuna richiesta di rimessione in termini, e sui quali non si è mai instaurato alcun contraddittorio.
La contestuale produzione di una e-mail inviata a da tale , Parte_1 Persona_3 asseritamente ricevuta in data 6.3.2024, e contenente le due scritture private tardivamente prodotte in giudizio, non è idonea a giustificare una eventuale e non richiesta rimessione in termini.
Il Tribunale, pertanto, ha correttamente omesso di esaminare e valutare detti documenti ai fini della decisione, pur non avendone esplicitato in motivazione le condivisibili ragioni legate alla loro inutilizzabilità.
Né, d'altra parte può ammettersi detta documentazione nel presente giudizio di appello, per palese violazione dell'art. 345 comma 3 c.p.c.
Così come, parimenti tardiva e non ammissibile è la ulteriore produzione documentale effettuata dall'appellante con le note difensive conclusionali depositate in data 12.06.2025. Trattasi di due atti sottoscritti dall'Avv. Tonelli, con firma autenticata notarile e regolarmente annotati nei registri immobiliari, di assenso alla cancellazione delle ipoteche che risalgono al 30.07.2020 e al 3.2.2021.
Anche questi documenti non sono utilizzabili ai fini della decisione.
La dedotta sopravvenuta carenza di interesse ad agire in revocatoria non è, pertanto, fondata su alcun documento e/o altra prova utilizzabile in giudizio.
4 Ogni richiesta istruttoria ribadita in appello dall'Avv. Tonelli (prova testimoniale e ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c.), alla luce delle superiori ragioni, appare superflua ai fini della decisione.
Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore del credito a tutela del quale è stata proposta l'azione revocatoria
(scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta, applicando i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto delle ragioni della decisione e della non complessa attività difensiva svolta dalle parti.
Nulla sulle spese con riferimento agli appellati rimasti contumaci.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei confronti Parte_1 di Tonelli NI, , , CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e avverso la sentenza n. 814/2024 pubblicata l'08.04.2024, emessa dal
[...] Controparte_6
Giudice Onorario della Prima Sezione Civile del Tribunale di Siracusa, nel giudizio iscritto al n.
3085/2018 R.G., come corretta con ordinanza del 14.11.2024.
Condanna alla rifusione in favore di Tonelli NI delle spese del presente Parte_1 giudizio di appello che liquida in complessivi euro 7.160,00 di cui euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 2.552,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali (15%).
Nulla sulle spese inerenti agli appellati contumaci.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in data 3.7.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. NI Dipietro
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. NI Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 758/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Silvia Milluzzo C.F._1
(C.F. PEC , che lo rappresenta CodiceFiscale_2 Email_1
e difende per procura in calce all'atto introduttivo
APPELLANTE nei confronti di
Avv. Tonelli NI, (cod. fisc. ), nato a [...] il [...], rappresentato C.F._3
e difeso in proprio, con Studio professionale sito in Milano, 20122, Viale Regina Margherita n. 43, pec: pecavvocati.it, presso il quale è elettivamente domiciliato;
Email_2 Email_3
APPELLATO
e di
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._4
Limbiate, via Torquato Tasso n. 7;
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_2 C.F._5 residente in [...];
, (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_3 C.F._6
1 residente in [...];
, (C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Piazzola Controparte_4 C.F._7 ul Brenta (PD) via Nizza n. 81;
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._8
Torquato Tasso n. 7;
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Controparte_6 C.F._9 in Merate (LC) via G. Donizetti n. 5;
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI: all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di discussione del 24.06.2025, la causa è stata posta in decisione, come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 814/2024 pubblicata l'08.04.2024, il Giudice Onorario della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Siracusa, nel giudizio iscritto al n. 3085/2018 R.G. promosso dall'Avv. Tonelli NI nei confronti di e dei due genitori (deceduto in corso di causa e, per Parte_1 Persona_1 esso, gli eredi citati in riassunzione e rimasti contumaci) e ai sensi dell'art. 2901 c.c., ha CP_1 così statuito:
“- Accoglie la domanda
- Conseguentemente revoca in favore di Tonelli NI: atto di costituzione volontaria di ipoteca stipulato in data 6 febbraio 2015, n. repertorio 13136 n. raccolta 8613 a firma del Notaio dott. , notaio in Milano e trascritto presso la Persona_2
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano2 in data 09/02/2015, reg. generale 10918, reg. particolare 1568 nei limiti dell'importo di euro 100.000,00 fatto da a favore di Parte_1
e , in veste di comproprietario al 50%, degli immobili: Persona_1 CP_1
-RN DU (MI) via Turati n° 6/B abitazione in villini, foglio 9, particella 67, subalterno 1, piano T 1,2, natura A7 consistenza 8 vani;
-RN DU (MI) via Turati n° 6/B stalle, scuderie, rimesse autorimesse, foglio 9, particella 67, subalterno 2, piano S1 natura C6 consistenza 28 metri quadri
Ordina al Conservatore dei registri immobiliari competenti, la trascrizione della presente sentenza che dichiara l'inefficacia nei confronti dell'esponente, relativamente a tutti i cespiti riferiti ed oggetto dell'atto impugnato ex art. 2901,
2 Condanna solidalmente i convenuti soccombenti al pagamento delle spese di lite che si liquidano per come in parte motiva in euro 7.616,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, nonché euro 518,00 per spese vive”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello per le ragioni di cui si dirà nel prosieguo. Parte_1
Si è costituito esclusivamente Tonelli NI, chiedendo il totale rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi.
, e CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 non si sono costituiti.
[...]
Con ordinanza del 14.11.2024 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, visti gli artt. 287 e 288 c.p.c., ha disposto la correzione del dispositivo della predetta sentenza nei termini che seguono:
“- l'importo di euro 7.616,00 - indicato in dispositivo - va corretto con il maggiore ed esatto importo di euro 8.433,00;
- l'importo di euro 518,00 - indicato in dispositivo - va corretto con il maggiore importo di euro
786,00 per spese vive”.
Ha altresì rinviato per la discussione e la decisione ex art. 350 bis c.p.c. al 24.06.2025, con termine fino a dieci giorni prima per il deposito di eventuali note conclusive.
Nel termine successivamente assegnato alle parti ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione del 24.06.2025, le parti hanno depositato note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni già rassegnate con le note difensive in atti, e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di CP_1 CP_2 Controparte_3
, e , non costituitisi seppure regolarmente citati. Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
Con un unico motivo di appello si deduce la nullità della sentenza per non avere il primo giudice valutato il documento prodotto dal convenuto in allegato alla memoria di replica del giudizio di primo grado, pur trattandosi di “prova decisiva e indispensabile” ai fini della decisione.
Il documento di cui si discute - secondo la prospettazione della difesa dell'appellante - riguarderebbe una scrittura privata dei dì 10 - 23 giugno 2020 stipulata tra l'Avv. Tonelli e la Sig.ra Controparte_7 ex moglie del sig. e proprietaria al 50% degli immobili oggetto di causa, con la quale, a Pt_1 fronte del pagamento dell'importo di € 27.000,00, l'Avv. Tonelli si sarebbe impegnato non solo a cancellare entro trenta giorni l'ipoteca giudiziale (di secondo grado), iscritta in data 30/04/2015 al reg. gen. n. 39462 e particolare n. 664 sulla porzione degli immobili sopra indicati di proprietà del sig.
, ma anche a non iscrivere sulle unità immobiliari di cui sopra alcun nuovo vincolo che avesse Pt_1
3 a fondamento un diritto di credito vantato nei confronti del sig. , ovvero nei confronti Parte_1 degli eredi di questi in caso di futuro decesso (a titolo indicativo e non esaustivo pignoramento immobiliare, ipoteche).
Dal contenuto del superiore documento deriverebbe il venire meno dell'interesse dell'attore, odierno appellato, ad agire in revocatoria.
Il motivo non è fondato alla luce delle ampie e condivisibili argomentazioni fattuali e giuridiche della sentenza impugnata, circa la sussistenza di tutti i presupposti dell'azione ex art. 2901 c.c. esercitata dall'Avv. Tonelli, peraltro non oggetto di contestazione e/o di impugnazione, e soprattutto, in ragione della preliminare ed assorbente eccezione di tardività della predetta produzione documentale sollevata dalla difesa dell'appellato.
Invero, con la memoria di replica depositata il 7.3.2024, parte convenuta ha irritualmente e tardivamente prodotto nel fascicolo informatico del giudizio di primo grado una scrittura privata del
10.06.2020, altra scrittura privata del 23.06.2020, la copia di un assegno circolare di euro 27.000,00 del 25.06.2020 e una ispezione ipotecaria del 30.01.2021.
Trattasi di documenti nuovi, le cui date risalgono ad alcuni anni prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni (19.12.2023), dei quali non si era mai parlato nel corso del giudizio, rispetto ai quali non c'era stata alcuna richiesta di rimessione in termini, e sui quali non si è mai instaurato alcun contraddittorio.
La contestuale produzione di una e-mail inviata a da tale , Parte_1 Persona_3 asseritamente ricevuta in data 6.3.2024, e contenente le due scritture private tardivamente prodotte in giudizio, non è idonea a giustificare una eventuale e non richiesta rimessione in termini.
Il Tribunale, pertanto, ha correttamente omesso di esaminare e valutare detti documenti ai fini della decisione, pur non avendone esplicitato in motivazione le condivisibili ragioni legate alla loro inutilizzabilità.
Né, d'altra parte può ammettersi detta documentazione nel presente giudizio di appello, per palese violazione dell'art. 345 comma 3 c.p.c.
Così come, parimenti tardiva e non ammissibile è la ulteriore produzione documentale effettuata dall'appellante con le note difensive conclusionali depositate in data 12.06.2025. Trattasi di due atti sottoscritti dall'Avv. Tonelli, con firma autenticata notarile e regolarmente annotati nei registri immobiliari, di assenso alla cancellazione delle ipoteche che risalgono al 30.07.2020 e al 3.2.2021.
Anche questi documenti non sono utilizzabili ai fini della decisione.
La dedotta sopravvenuta carenza di interesse ad agire in revocatoria non è, pertanto, fondata su alcun documento e/o altra prova utilizzabile in giudizio.
4 Ogni richiesta istruttoria ribadita in appello dall'Avv. Tonelli (prova testimoniale e ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c.), alla luce delle superiori ragioni, appare superflua ai fini della decisione.
Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore del credito a tutela del quale è stata proposta l'azione revocatoria
(scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta, applicando i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto delle ragioni della decisione e della non complessa attività difensiva svolta dalle parti.
Nulla sulle spese con riferimento agli appellati rimasti contumaci.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei confronti Parte_1 di Tonelli NI, , , CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e avverso la sentenza n. 814/2024 pubblicata l'08.04.2024, emessa dal
[...] Controparte_6
Giudice Onorario della Prima Sezione Civile del Tribunale di Siracusa, nel giudizio iscritto al n.
3085/2018 R.G., come corretta con ordinanza del 14.11.2024.
Condanna alla rifusione in favore di Tonelli NI delle spese del presente Parte_1 giudizio di appello che liquida in complessivi euro 7.160,00 di cui euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 2.552,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali (15%).
Nulla sulle spese inerenti agli appellati contumaci.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in data 3.7.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. NI Dipietro
5