Articolo 227 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 226Articolo 228
Versione
20 settembre 1975
Art. 227.
Le doti e i patrimoni familiari costituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriori.
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente