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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 05/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 4372/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmela Giuffrida, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
brasiliano, nato il [...], in [...]/SC, Brasile, codice fiscale Parte_1
, residente in [...] C.F._1
brasiliana, nata il [...], in [...]/SC, Brasile, codice fiscale Parte_2
, residente in [...] C.F._2
, brasiliana, nata il [...], in [...]/SC, Brasile, codice Parte_3
fiscale , residente in [...] C.F._3
, brasiliana, nata il [...], in [...]/SC, Brasile, codice fiscale Parte_4
, residente in [...]/SC, CAP 89506-18 rappresentata dalla madre C.F._4 [...]
(precedentemente indicata) e dal padre , brasiliano, nato Parte_3 Persona_1
il 05/09/1977, in Curitiba/PR, Brasile, codice fiscale , residente in C.F._5
Caçador/SC, CAP 89506-18,
, brasiliana, nata il [...], in [...]/SC, Parte_5
Brasile, codice fiscale , residente in [...] C.F._6
, brasiliana, nato il [...], in [...]/SC, Brasile, Parte_6
codice fiscale residente in [...] rappresentata C.F._7
1 dalla madre (precedentemente indicata) e dal padre Parte_5
, brasiliano, nato il [...], in [...]/RS, Persona_2
Brasile, codice fiscale , residente in [...] C.F._8
brasiliana, nata il [...], in [...]/SC, Brasile, codice Parte_7
fiscale , residente in [...] C.F._9
, brasiliana, nata il [...], in [...]/SC, Brasile, codice Parte_8
fiscale residente in [...] C.F._10
Rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Bonato del foro di Roma.
Contro
Il , in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2
distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e costituitosi si rimetteva al Tribunale per le determinazioni in ordine alla sussistenza dello status di cittadino italiano in capo ai richiedenti;
Letta la documentazione in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 20.10.2023, i soggetti indicati in epigrafe proponevano ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_1
In data 06.11.2023, in Pubblico Ministero depositava le proprie conclusioni, nulla opponendo.
In data 25.09.2024 veniva fissata udienza per il giorno 15.11.2024 mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 07.11.2024 il Difensore di parte ricorrente depositava note scritte.
In data 15.11.2024 il si costituiva. CP_1
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con
2 modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
Nel proprio atto di costituzione, il si rimette al giudice per valutare la procedibilità CP_1
della domanda prospettando una possibile carenza procedimentale amministrativa. Segnatamente, osserva che, pur non potendosi annoverare i richiedenti tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123 e trovandosi pertanto nella situazione di dover ricorrere alla rappresentanza consolare italiana in Brasile, essi avevano però la possibilità a norma dell'art 7 comma 3 del medesimo DPR 123/1989 di ottenere apposito permesso di soggiorno ai sensi del DPR del 31.08.1999 n. 394 il quale all'art1 nel regolare il permesso di soggiorno , prevede a titolo abilitante sia rilasciato (comma 1 lett. c)”per l'acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento. Non essendosi controparte avvalsa di tale facoltà, ritiene il che nessun procedimento per il riconoscimento della cittadinanza CP_1
italiana risulti instaurato in Italia e che, pertanto, non sia mai decorso il termine di rito di 730 giorni di cui all'art 3 DPR 362/1994 entro il quale l'amministrazione debba provvedere sulla domanda di cittadinanza.
Il Tribunale ritiene la domanda procedibile.
Innanzitutto, si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale. Il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di qualsiasi procedura amministrativa. Il Tribunale ordinario è competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'art. 9 c.p.c. e nell'art. 2 della legge n. 2248 del 20/3/1865 che si applica sia alla materia degli stati personali che a quella del diritto di agire in giudizio. Pertanto, l'assenza di certificazione amministrativa non preclude il procedimento giurisdizionale di riconoscimento di tale diritto soggettivo da parte del giudice ordinario.
Va inoltre osservato ad abundanciam che, ai fini del decorso del termine di rito di 730 giorni non occorre che il procedimento amministrativo venga avviato in Italia ex art 7 comma 3 del medesimo DPR 123/1989, essendo espressamente prevista la possibilità per i discendenti di cittadini italiani residenti all'estero la presentazione della domanda di cittadinanza presso il consolato d'Italia del paese ove risiedono ex art. 3 del D.P.R. del 30.05.19889, n. 123 che prevede le persone non residenti in Italia possano presentare istanza di riconoscimento del possesso dello status civitatis
3 italiano alla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.
Nel caso in esame i ricorrenti hanno dato prova di aver inviato richiesta di appuntamento senza ricevere risposta, al Competente Consolato Generale d'Italia di Curitiba, in Brasile, come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. Il Tribunale ritiene che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis possa essere considerato equivalenti ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. D'altronde, non si ritiene che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di accertare il diritto ad uno stato personale.
Né appare necessario rivolgersi alla Giurisdizione Amministrativa per fare accertare l'inadempimento dell'Amministrazione, così come ribadito dallo stesso TAR Lazio con Sentenza
n.1221/2019, nella parte in cui - richiamando la propria precedente giurisprudenza (Sentenza n.
8692/2018) - afferma che “gli atti che i competenti organi pubblici possono assumere in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita non hanno natura costitutiva, bensì natura meramente dichiarativa, restando conseguenzialmente estranea agli stessi lo svolgimento di qualsiasi potestà discrezionale, di tal che la situazione giuridica soggettiva che gli istanti vantano a fronte dell'azione degli organi pubblici nella materia è quella di diritto soggettivo e non di interesse legittimo”.
Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda dei ricorrenti sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
In comparsa di costituzione il , CP_1
- Eccepisce l'interruzione della linea di trasmissione ai sensi dell'art 12 della l.91/92 in capo alla ricorrente e – con conseguente pregiudizio anche per la posizione Parte_3
della figlia - per avere la ricorrente accettato un impiego pubblico, Parte_4 in qualità di tecnico dell'agenzia delle entrate;
- rimette ogni valutazione sull'idoneità probatoria del certificato di nascita riguardante atteso che il suo contenuto è stato riformulato a seguito di provvedimenti Persona_3 dell'autorità giudiziaria brasiliana che non sono state versate in giudizio e dovendo il
Tribunale effettuare i necessari controlli previsti dagli artt. 64 e 65 della legge 218/95, con particolare riferimento ai principi dettati in tema di filiazione previsti dall'art.33 della medesima legge.
4 Con riferimento alla prima delle eccezioni va osservato che la perdita della cittadinanza correlata all'accettazione di un impiego dal governo estero è stata disciplinata dalle seguenti norme susseguitesi nel tempo.
- L'art. 11, n. 3, del codice civile del 1965 disponeva la perdita della cittadinanza di “Colui che, senza permissione del governo abbia accettato impiego da governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”. Risulta evidente come tale norma risentisse di una tradizione giuridica derivante dal codice napoleonico, tradizione ormai superata, come evidenziato nella sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite del 24.08.2022
n. 25317 in cui si afferma: “La ratio era invero comune alla tradizione nazionale francese
(essendo 'origine della norma rinvenibile, come quasi tutte quelle del codice civile del
1865, nel codice napoleonico del 1804):una tradizione refrattaria che il cittadino potesse svolgere pubbliche funzioni all'estero tali da imporre l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà verso, lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva.
Cosa d'altronde esplicitata nei lavori preparatori del testo del progetto del codice civile dell'Italia unita, e in particolare nella parte della relazione con cui, a proposito della fattispecie estintiva, si scrisse che nessuno può “ conciliare i doveri verso il proprio
Governo col servire a Governo straniero, sia nella milizia, sia in uffici pubblici. È di solare evidenza come il periodare della norma fosse indicativo della restrizione verso lo svolgimento, da parte del cittadino, di attività/quali il servizio militare o le cariche o gli uffici pubblici) necessariamente implicanti giuramenti di fedeltà a governi esteri in quanto tali;
si che la cittadinanza si sarebbe perduta, in questi casi, ipso iure, salva
“permissione” del governo italiano”.
- La successiva disposizione di cui all'art. 8 comma 3 della L. 555/1912, rimasta in vigore sino al 1992, statuiva: “chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del
Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.” Ai sensi dell'art.6 del Regio decreto 2 agosto 1912 n. 949, "la intimazione di cui al n. 3 dell'art. 8 è fatta con decreto del ministro dell'interno, con effetto dal giorno della notificazione all'interessato. "Con l'introduzione della citata disposizione, il legislatore teneva conto degli arresti giurisprudenziali in materia di “doppia cittadinanza” che consideravano il fenomeno migratorio come “una conseguenza inevitabile (Sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907)” e concludevano che la perdita della cittadinanza potesse derivare esclusivamente da un'espressione di volontà dell'interessato.
5 - Attualmente l'istituto della perdita della cittadinanza correlata all' accettazione di un impiego pubblico o alla prestazione di servizio militare svolto presso uno Stato estero è disciplinato dall'art. 12 della legge 91/1992 che così dispone: “1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare. 2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra. La citata disposizione in applicazione dei principi costituzionali, recepisce il nuovo orientamento basato sul principio di effettività in virtù del quale i fenomeni di doppia cittadinanza sono da considerarsi
“armonici con lo sviluppo del diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata legge n. 91 del 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto. (Cass. Sez. U. del 24.08.2022, n. 25317)”.
Giova sottolineare che, con l'ordinanza del 26 gennaio 1988, n. 109, la Corte Costituzionale auspicava “ che l'intera materia costituisce oggetto di un'organica revisione legislativa che tenga conto del tempo trascorso dal momento in cui la vigente disciplina fu emanata, nonchè della evoluzione dei rapporti e degli scambi che ha finito per favorire sempre più la libertà di stabilimento in paesi stranieri, rendendo cosi inattuali disposizioni dettate con riferimento ad un diverso assetto della società e facendo apparire superate, sotto molteplici aspetti, quelle cautele che l'avevano ispirata”.
Nel caso oggetto dell'odierno procedimento, essendo la ricorrente brasiliana, Parte_3
nata il [...], in [...]/SC, Brasile ed essendo divenuta maggiorenne nel 1994, la norma applicabile è quella di cui all'art.12 della legge 91/1992 in virtù della quale la perdita della cittadinanza italiana non consegue automaticamente alla mera accettazione di un impiego governativo da parte di uno Stato Straniero, dovendovi essere invece una intimazione da parte dello stato italiano ad abbandonare l'impiego ed una mancata ottemperanza all'intimazione entro il termine previsto.
Il Tribunale rileva che il non ha fornito alcuna prova di intimazione da parte del CP_1
Governo italiano nei confronti di né una inottemperanza da parte di quest'ultima, Parte_3
nonostante trattasi di fattispecie interruttiva della cittadinanza italiana la cui prova grava sulla parte che l'eccepisce in giudizio ( Cass. Sez. U. del 24.08.2022 n. 25317).
6 Rileva altresì che la mera accettazione di un impiego governativo non può di per sé essere considerata sufficiente per determinare la perdita della cittadinanza italiana in quanto ciò contrasterebbe con i principi di cui agli artt. 3, 4 e 22 della Costituzione italiana, come affermato dalla
Corte di Cassazione a sezioni unite nella sentenza del 24.08.2022 n. 25317 che così recita: “ Il vero
è che dagli att. 3, 4, 16 e seg. E 22 cost., dall'art.15 delle Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia”. D'altronde, nella medesima sentenza la Corte di Cassazione espressamente sostiene che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge- normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali (Cass. Sez. U. del 24.08.2022, n. 25317).
Pertanto, alla luce di quanto emerso la ricorrente non ha perso la cittadinanza Parte_3
italiano per aver accettato un impiego da uno Stato estero e potuta trasmettere alla propria figlia
[...]
. Parte_4
In relazione alla richiesta di valutazione dell'idoneità probatoria del certificato di nascita di il Tribunale ritiene che, anche in assenza della sentenza emessa dall'Autorità Persona_3 giudiziaria del Brasile, l'atto sia idoneo a provare il rapporto di filiazione tra e l'avo Persona_3
TO US e IL US e di conseguenza idoneo anche a provare la trasmissione della cittadinanza italiana. Si osserva infatti che il certificato di nascita formato all'estero è per sua natura assistito da una presunzione di legalità e validità anche se non può assurgere a livello di fede privilegiata di cui all'art.2700c.p.c. (Cass. 367/03). Infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione “se così non fosse del resto , tutti i certificati di nascita rilasciati dagli altri Stati i cui uffici sono retti da analoghi principi dovrebbero essere considerati privi di ogni valore probatorio venendosi così a creare proprio quella situazione di totale incertezza giuridica che l'art.33 della l.218/1995 ha inteso evitare riconoscendo valore probatorio alle certificazioni rilasciate in ordine alla filiazione dai diversi stati(Cass. Sez. Ⅰ, sentenza 18 giugno- 1 ottobre 2003)”.
Inoltre, il certificato gode di forza probante ai sensi dell'art.11 del Trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento di esecuzione delle sentenze in materia civile tra
Repubblica italiana e Repubblica federale del Brasile fatto a Roma il 17.10.1989 e ratificato dall'Italia con legge del 18.08.1993 n.336: “I documenti che sono considerati atti pubblici da una delle Parti
7 hanno, in applicazione del presente Trattato, forza probante di atti pubblici anche per l'altra Parte
e secondo la legislazione di quest'ultima.
Deve osservarsi altresì, che la documentazione versata in atti rispetta i parametri indicati nei richiamati artt. 64 e 65 della legge 218/95, per i quali sia le sentenze straniere e sia i provvedimenti relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità possono avere efficacia in Italia. Tra questi parametri vi è indubbiamente il limite dell'ordine pubblico, che nel caso in esame risulta superato in quanto le azioni in sede giudiziaria intraprese dagli interessati e volte alla ricostruzione di un atto di nascita sono previste anche nell'ordinamento italiano all'art. 452 c.c. quando: “ non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti
o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita o della morte puo' essere data con ogni mezzo.”
Il Tribunale osserva che i ricorrenti hanno provato tutte le circostnze necessarie affinche possa essere loro riconosciuta la cittadinanza.
In primo luogo, hanno dimostrato che l'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis,
, cittadino italiano, nato a [...], frazione di Frisanco, (PN) il giorno 06 Persona_4 ottobre 1847, figlio di e l'avo nato nel 1847 è cittadino italiano Per_5 Persona_6 atteso che la morte dell'avo è successiva al 1866, anno in cui il luogo di nascita venne annesso al
Regno d'Italia.
I ricorrenti hanno dato prova che l'avo, emigrato in Brasile, non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano. Al ricorso veniva, infatti, allegato certificato negativo di naturalizzazione dell'avo, cittadino italiano, . Persona_4
Risulta altresì risolta la questione oggetto dell'odierno procedimento sulla problematica della cd “grande naturalizzazione” brasiliana secondo cui con decreto n. 58 del 1889 - del Governo provvisorio brasiliano - veniva introdotto un meccanismo di rinuncia automatica di cittadinanza per tutti i cittadini stranieri (compresi gli italiani) residenti in [...]al 15 novembre 1889, salva dichiarazione contraria da rendersi nella rispettiva municipalità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
Infatti, con le sentenze gemelle del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318, le Sezioni Unite della
Cassazione si pronunciavano sugli effetti del decreto della cosiddetta “grande naturalizzazione”
(risalente al 1889), che aveva attribuito agli avi e ai loro discendenti stabilizzatisi in Brasile, con provvedimento massivo, la cittadinanza brasiliana, circostanza questa alla quale, secondo il Ministero degli Interni, era conseguita una rinuncia tacita a quella italiana.
Innanzitutto, le Sezioni Unite osservano che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore
8 rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. In base alla legislazione italiana, la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, potendosi invece verificare solo per effetto di un atto volontario ed esplicito. D'altronde, il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali a cui non si addice l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali.
Tale conclusione è del tutto conforme agli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., all'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 dai quali si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia.
Risulta altresì sufficientemente provata la linea di discendenza, essendo stata prodotta la documentazione atta a comprovarla (certificati di nascita e certificati di matrimonio), appositamente tradotta e apostillata. Segnatamente, la documentazione prodotta in atti dimostra che:
- Dal matrimonio tra e celebrato a Frisanco (PN) Persona_4 Persona_7
in data 26/02/1882, nasceva un figlio:
o nato in data [...] a [...]/RS (Brasile), il quale si univa in Persona_3 matrimonio con e dall'unione nasceva un figlio: Controparte_3
• nato in data [...] a [...]çalves/RS (Brasile), il quale si Persona_8 univa in matrimonio con e dall'unione nascevano tre figli: Persona_9
➢ nata in data [...] a [...]/RS (Brasile), la quale si univa Persona_10 in matrimonio con e dall'unione nascevano due figlie: CP_4
✓ L'odierna ricorrente nata in data [...] a [...]/RS Parte_2
(Brasile), la quale si univa in matrimonio con e dall'unione Controparte_5
nasceva una figlia:
▪ L'odierna ricorrente nata in data [...] a Parte_9
Florianópolis/SC (Brasile);
✓ L'odierna ricorrente ( in seguito al matrimonio, Parte_3 [...]
) nata in data [...] a [...]/RS (Brasile), la quale si Parte_3 univa in matrimonio con e dall'unione nasceva una figlia: Persona_1
▪ L'odierna ricorrente nata in data [...] a Parte_4
Caçador/RS (Brasile),
9 ➢ nato in data [...] a [...]/RS (Brasile), il quale si univa in Parte_10 matrimonio con e dall'unione nascevano due figlie: Persona_11
✓ L'odierna ricorrente nata in data [...] a Parte_5
Florianópolis/SC (Brasile), la quale si univa in matrimonio con
[...]
e dall'unione nasceva una figlia: Persona_12
▪ L'odierna ricorrente nata in data [...] Parte_6
a Florianópolis/SC (Brasile);
✓ L'odierna ricorrente (in seguito Parte_7 [...]
) nata in data [...] a [...]/SC (Brasile), la quale Parte_11
si univa in matrimonio con;
Controparte_6
➢ nato in data [...] a [...]/RS (Brasile), il quale si univa Parte_12 in matrimonio con e dall'unione nasceva un figlio: Persona_13
✓ L'odierno ricorrente nato in data [...] a [...]/SC Parte_1
(Brasile), il quale ha contratto matrimonio con . CP_7
Dall'esame della linea di discendenza si osserva che alcune trasmissioni in linea materna e alcune celebrazioni di matrimoni sono avvenute durante la vigenza della l.555/1912 che non permetteva alla donna di trasmettere la cittadinanza italiana, se non in via residuale, e statuiva la perdita della cittadinanza italiana della donna che contraeva matrimonio con cittadino straniero.
Su entrambe le questioni è comunque intervenuta in modo risolutivo la Corte Costituzionale con le seguenti sentenze:
- la sentenza n. 87/1975 della C. Cost., che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa in caso di matrimonio con cittadino straniero.
- la sentenza n. 30/1983della C. Cost., pubblicata in data 16/02/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1,n. 1 e 2, della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana per i figli di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2 della stessa legge nella parte in cui sanciva in ogni caso la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4466/2009, ha infine risolto anche l' annoso contrasto giurisprudenziale dichiarando l'effetto retroattivo nel tempo delle sopra citate sentenze della Corte Costituzionale.
Pertanto, alla luce delle superiori sentenze l'ava nata in data [...] a [...] Persona_10
Bonifacio/RS (Brasile), figlia di anche se donna e coniugata con cittadino straniero Persona_3
10 ha mantenuto la cittadinanza italiana e l'ha potuta trasmettere alle figlie, odierne ricorrenti Parte_2
e le quali l'hanno potuta trasmettere ai propri discendenti, odierni ricorrenti.
[...] Parte_3
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, nel proprio atto di costituzione del
14.09.2024, il rappresenta, in via preliminare, l'impossibilità per il Controparte_1 CP_1 convenuto, anche tramite il Sindaco del luogo di origine dell'avo, di dar corso in via amministrativa alla procedura di riconoscimento oggi proposta in sede giudiziale in quanto tra le condizioni preliminari per il riconoscimento della cittadinanza italiana, tale status può essere certificato dal
Sindaco del Comune italiano di residenza ma il relativo procedimento potrà essere avviato, su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente di un
Comune italiano, come previsto nella Circolare n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 recante
“Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”.
Il sostiene l'inammissibilità della domanda subordinata con cui il ricorrente chiede CP_1
che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al CP_1 resistente di provvedere alle attività necessarie per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
A tal fine rappresenta che il risulta legittimato passivo solo in relazione alla domanda CP_1 di cittadinanza mentre l' attività materiale di annotazione e trascrizione rientra nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile.
Il Ministero sostiene che:
- trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione;
- L'art 9 del D.P.R. n. 396/2000 conferisce al Ministro dell'Interno il potere di indirizzo ed al prefetto il potere di vigilanza sugli uffici. Tale potere trova specificazione nel medesimo regolamento ove si indicano gli atti ai quali si deve dare comunicazione al Prefetto prevedendo, all'art 104 le verifiche che egli deve compiere presso gli uffici di stato civile che si concludono con la redazione di un verbale e non con la modifica delle risultanze dei registri di stato civile o con l'adozione di provvedimenti destinati al tal fine. La normativa di riferimento non prevede un potere di intervento diretto dell'Amministrazione centrale sugli atti dello stato civile. Ne tale potere può essere conferito al extra ordinem da una sentenza giudiziale;
CP_1
- dell'insieme delle disposizioni di cui agli artt. 12, comma 1, 11, comma 3, 102, comma 1
11 del DPR n. 396/2000 si evince che il sistema dello stato civile prevede puntuali possibilità di intervento sui registri dello stato civile, tra cui non è compresa quella richiesta da parte ricorrente;
- l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento;
- il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al dimostra la CP_1
correttezza della tesi sostenuta;
- il ha solo compiti di indirizzo mentre è il Sindaco competente a sovrintendere alla CP_1
tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di Governo.
- Nel caso specifico, trattandosi di trasmissione di cittadinanza per linea matrilineare in data anteriore alla promulgazione della Costituzione italiana, la resistente amministrazione si troverebbe comunque nell'impossibilità di dare corso all'eventuale richiesta in sede amministrativa.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale provvedimento CP_1
favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_1
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto
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e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, CP_1
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
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, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia CP_1
12 della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 richiamata dal , il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari emanate dalla Controparte_1
Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima
Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Nel caso di specie quindi, la Circolare del
Ministero dell'Interno K.28.1 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr. Cass.Civ.SS.UU., 02.11.2007, n.
23031, ibidem Cass.Civ., 09.01.2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla Pubblica
Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva e trattandosi di organizzazione meramente interna l'ordine di annotazione impartito al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello stato civile non è un potere conferito extra ordinem.
Ad abundantiam, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_1
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, CP_1
segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, il
Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , CP_1
trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo Controparte_1
periferico della Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il CP_1
13 abbia compiti di indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, CP_1 CP_1
al contrario, trova la sua logica nel fatto che il sia controparte interessata. Controparte_1
È infondata anche l'ultimo rilievo riguardante la circostanza che, trattandosi di trasmissione della cittadinanza per linea matrilineare in data anteriore alla promulgazione della Costituzione italiana il
è nell'impossibilità di dare corso alla richiesta in sede amministrativa in quanto la richiesta CP_1
è nel caso di specie presentata ed accertata in via giudiziale.
Il dovrà pertanto provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, Controparte_1
ai necessari adempimenti.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
In Trieste il 05.02.2025
Il Giudice
Carmela Giuffrida
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