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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/10/2025, n. 2814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2814 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- CI ON Presidente
- Francesca Caputo Componente
- MI AN Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 3546/2025 R.G. avente ad oggetto separazione dei coniugi e pendente tra
), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa da avv.ti Manco Fara e Manco Antonio,
-parte attrice-
e
), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso da avv. Giuseppe Palese,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- All'udienza del 07/10/2025 le parti hanno precisato le conclusioni in ordine allo status coniugale, chiedendo entrambe l'accoglimento della domanda di separazione. R.G. 3546/2025
2.- La domanda è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
2.1.- Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che le parti hanno contratto matrimonio a Tiggiano in data 13/08/1986 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 10, parte II, serie A, anno 1986).
Ciò posto, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta evidentemente intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis che le parti hanno manifestato sin dall'inizio del giudizio con accuse reciproche in ordine alle cause della crisi. Inoltre, in occasione dell'udienza di comparizione non è stato esperito il tentativo di riconciliazione per le allegazioni rilevanti a norma degli artt. 473 bis.40 ss. c.p.c. e nella medesima udienza le parti hanno palesato la propria volontà di separarsi, anche immediatamente e con rinvio delle decisioni sulle questioni ulteriori.
Pertanto, dai suddetti elementi si deve ritenere che il nucleo familiare
è ormai dissolto e che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è del tutto intollerabile.
3.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per l'istruttoria e la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
4.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3546/2025 introdotto con ricorso del
15/05/2025 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(Tiggiano (LE), 18/10/1960) e
[...] Controparte_1
(Supersano (LE), 20/09/1960) che a Tiggiano in data
[...]
13/08/1986 hanno contratto matrimonio (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 10, parte II, serie A, anno 1986);
2 R.G. 3546/2025
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Tiggiano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 07/10/2025.
Il giudice estensore La Presidente
MI AN CI ON
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- CI ON Presidente
- Francesca Caputo Componente
- MI AN Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 3546/2025 R.G. avente ad oggetto separazione dei coniugi e pendente tra
), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa da avv.ti Manco Fara e Manco Antonio,
-parte attrice-
e
), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso da avv. Giuseppe Palese,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- All'udienza del 07/10/2025 le parti hanno precisato le conclusioni in ordine allo status coniugale, chiedendo entrambe l'accoglimento della domanda di separazione. R.G. 3546/2025
2.- La domanda è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
2.1.- Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che le parti hanno contratto matrimonio a Tiggiano in data 13/08/1986 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 10, parte II, serie A, anno 1986).
Ciò posto, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta evidentemente intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis che le parti hanno manifestato sin dall'inizio del giudizio con accuse reciproche in ordine alle cause della crisi. Inoltre, in occasione dell'udienza di comparizione non è stato esperito il tentativo di riconciliazione per le allegazioni rilevanti a norma degli artt. 473 bis.40 ss. c.p.c. e nella medesima udienza le parti hanno palesato la propria volontà di separarsi, anche immediatamente e con rinvio delle decisioni sulle questioni ulteriori.
Pertanto, dai suddetti elementi si deve ritenere che il nucleo familiare
è ormai dissolto e che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è del tutto intollerabile.
3.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per l'istruttoria e la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
4.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3546/2025 introdotto con ricorso del
15/05/2025 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(Tiggiano (LE), 18/10/1960) e
[...] Controparte_1
(Supersano (LE), 20/09/1960) che a Tiggiano in data
[...]
13/08/1986 hanno contratto matrimonio (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 10, parte II, serie A, anno 1986);
2 R.G. 3546/2025
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Tiggiano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 07/10/2025.
Il giudice estensore La Presidente
MI AN CI ON
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