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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/11/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
RG 599 -1/2025 Proc. Unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Procedure Concorsuali -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente
dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice
dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. unitario n. 599-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
di e di (CF Parte_1 CP_1 Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Bertinotti P.IVA_1
- RICORRENTE-
nei confronti di
(CF , con sede legale a , in corso Controparte_2 P.IVA_2 Pt_2
Matteotti n. 44 cap 10121
- CONVENUTA NON COSTITUITA –
*** Con ricorso depositato il 7 ottobre 2025 di Parte_3 [...]
(d'ora innanzi per semplicità solo “ ”) ha Parte_2 Parte_1 domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2
(CF ), con sede legale a , in corso Matteotti n. 44 cap 10121. P.IVA_2 Pt_2
ha trasmesso l'informativa ex artt. 41 ult. co e 42 CCII, datata 14.10.2025 ed inserita CP_3 nel fascicolo telematico il 16.10.2025, da cui risultano carichi iscritti al ruolo a debito della convenuta per complessivi euro 130.968,96, a titolo di “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”.
La Cancelleria il 10 ottobre 2025 ha dato atto dell'impossibilità di notificare alla convenuta il ricorso e il decreto di fissazione udienza a mezzo pec e la notifica appare essere stata effettuata dalla ricorrente il 22 ottobre 2025 presso la Casa Comunale di ai sensi Pt_2 dell'art. 40 co 8 CCII, essendo risultata irreperibile la società all'indirizzo risultante quale sede legale ( , corso Matteotti n. 44-cfr. visura camerale del 10.10.2025 in atti). Pt_2
All'udienza del 18 novembre 2025, nessuno è comparso per la convenuta, la ricorrente ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale e il Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della parte ricorrente, che appare creditrice per euro
34.851,41 oltre euro 2.989,28 per spese legali, sulla base dei decreti ingiuntivi prodotti e del successivo atto di precetto (docc. 2, 3, 4 e 5);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che la sede legale della società è a sede legale a , in corso Matteotti n. 44 (cfr. visura Pt_2 camerale del 10.10.2025 in atti;
- la debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate
(art. 40 co 8 CCII);
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata in liquidazione, avente quale oggetto sociale risultante dalla visura camerale lavori di completamento e finitura di edifici) e la prova da
2 parte di in liquidazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 CP_2 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII. Mette conto osservare sul punto che dai bilanci depositati risultano ricavi per l'anno 2022 ricavi per
308.000 euro e per l'anno 2023 pere uro 205.300, così che deve escludersi il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lettera d) CCII e l'impresa non è qualificabile come impresa minore;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
La sussistenza di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato pagamento del debito nei confronti della ricorrente e di quello riportato nell'informativa trasmessa da;
l'assenza di pec funzionante e l'irreperibilità CP_3 all'indirizzo risultante quale sede legale;
il mancato deposito del bilancio 2024; l'assenza di dichiarazioni fiscali per l'anno 2024. Si tratta di elementi che, unitariamente considerati, depongono a favore l'impossibilità per il debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Deve rilevarsi, inoltre, che trattandosi di società in liquidazione, appaiono applicabili i principi enunciati dalla Suprema Corte nella vigenza della l.f. in base ai quali “la valutazione del giudice, ai fini del giudizio sulla sussistenza dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. Ord., 18/12/2017, n. 30297). Nella fattispecie non constano elementi di attivo che consentano la soddisfazione delle obbligazioni contratte;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito della parte ricorrente e delle risultanze dell'informativa trasmessa da . CP_3
3 Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2
(CF ), con sede legale a , in corso Matteotti n. 44 cap 10121; P.IVA_2 Pt_2 nomina Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina Curatore la rag. che alla luce dell'organizzazione dello studio, Persona_1 risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 24 marzo 2026 alle ore 15:15 nell'aula 12510 del Tribunale (ingresso 13, piano primo), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso
4 della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 20.11.2025
5 ll Giudice estensore
(dott.ssa Carlotta Pittaluga)
Il Presidente
(dott. Enrico Astuni)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Procedure Concorsuali -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente
dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice
dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. unitario n. 599-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
di e di (CF Parte_1 CP_1 Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Bertinotti P.IVA_1
- RICORRENTE-
nei confronti di
(CF , con sede legale a , in corso Controparte_2 P.IVA_2 Pt_2
Matteotti n. 44 cap 10121
- CONVENUTA NON COSTITUITA –
*** Con ricorso depositato il 7 ottobre 2025 di Parte_3 [...]
(d'ora innanzi per semplicità solo “ ”) ha Parte_2 Parte_1 domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2
(CF ), con sede legale a , in corso Matteotti n. 44 cap 10121. P.IVA_2 Pt_2
ha trasmesso l'informativa ex artt. 41 ult. co e 42 CCII, datata 14.10.2025 ed inserita CP_3 nel fascicolo telematico il 16.10.2025, da cui risultano carichi iscritti al ruolo a debito della convenuta per complessivi euro 130.968,96, a titolo di “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”.
La Cancelleria il 10 ottobre 2025 ha dato atto dell'impossibilità di notificare alla convenuta il ricorso e il decreto di fissazione udienza a mezzo pec e la notifica appare essere stata effettuata dalla ricorrente il 22 ottobre 2025 presso la Casa Comunale di ai sensi Pt_2 dell'art. 40 co 8 CCII, essendo risultata irreperibile la società all'indirizzo risultante quale sede legale ( , corso Matteotti n. 44-cfr. visura camerale del 10.10.2025 in atti). Pt_2
All'udienza del 18 novembre 2025, nessuno è comparso per la convenuta, la ricorrente ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale e il Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
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Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della parte ricorrente, che appare creditrice per euro
34.851,41 oltre euro 2.989,28 per spese legali, sulla base dei decreti ingiuntivi prodotti e del successivo atto di precetto (docc. 2, 3, 4 e 5);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che la sede legale della società è a sede legale a , in corso Matteotti n. 44 (cfr. visura Pt_2 camerale del 10.10.2025 in atti;
- la debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate
(art. 40 co 8 CCII);
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata in liquidazione, avente quale oggetto sociale risultante dalla visura camerale lavori di completamento e finitura di edifici) e la prova da
2 parte di in liquidazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 CP_2 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII. Mette conto osservare sul punto che dai bilanci depositati risultano ricavi per l'anno 2022 ricavi per
308.000 euro e per l'anno 2023 pere uro 205.300, così che deve escludersi il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lettera d) CCII e l'impresa non è qualificabile come impresa minore;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
La sussistenza di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato pagamento del debito nei confronti della ricorrente e di quello riportato nell'informativa trasmessa da;
l'assenza di pec funzionante e l'irreperibilità CP_3 all'indirizzo risultante quale sede legale;
il mancato deposito del bilancio 2024; l'assenza di dichiarazioni fiscali per l'anno 2024. Si tratta di elementi che, unitariamente considerati, depongono a favore l'impossibilità per il debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Deve rilevarsi, inoltre, che trattandosi di società in liquidazione, appaiono applicabili i principi enunciati dalla Suprema Corte nella vigenza della l.f. in base ai quali “la valutazione del giudice, ai fini del giudizio sulla sussistenza dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. Ord., 18/12/2017, n. 30297). Nella fattispecie non constano elementi di attivo che consentano la soddisfazione delle obbligazioni contratte;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito della parte ricorrente e delle risultanze dell'informativa trasmessa da . CP_3
3 Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2
(CF ), con sede legale a , in corso Matteotti n. 44 cap 10121; P.IVA_2 Pt_2 nomina Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina Curatore la rag. che alla luce dell'organizzazione dello studio, Persona_1 risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 24 marzo 2026 alle ore 15:15 nell'aula 12510 del Tribunale (ingresso 13, piano primo), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso
4 della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 20.11.2025
5 ll Giudice estensore
(dott.ssa Carlotta Pittaluga)
Il Presidente
(dott. Enrico Astuni)
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