Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 638 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore
Dott. Stefana Curadi Giudice
Dott. Teresa Guerrieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 638 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FERRETTI Parte_1 C.F._1
MARIA TERESA, elettivamente domiciliata in Bientina Largo Roma n.5, presso lo studio del difensore.
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CITI LEOPOLDO, CP_1 C.F._2 dell'Avv. CITI GIULIA e dell'Avv. CECILIA CITI, elettivamente domiciliato in Ponsacco Piazza Jacopo D'Appiano n.16, presso lo studio dei difensori.
PARTE RICORRENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
05.09.2024.
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 04.03.2024 la sig.ra chiedeva venisse pronunciata, Parte_1 alle condizioni meglio specificate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 26.01.1980 con il sig. dalla cui unione è nato il giorno 26.08.1980 il figlio CP_1
oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. La separazione personale tra le parti Per_1 veniva omologata dal Tribunale di Pisa con decreto del 28.12.2018.
Si costituiva parte resistente in data 30.04.2024, la quale aderiva alla domanda di cessazione degli
All'udienza del 04.06.2024 le parti davano atto della pendenza di trattative per il raggiungimento di un accordo in ordine alle condizioni cui pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo congiuntamente un rinvio per la sua formalizzazione. Tale istanza veniva accolta e, per l'effetto, la causa veniva rinviata all'udienza del 27.06.2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con note scritte depositate in sostituzione della suddetta udienza le parti chiedevano un ulteriore rinvio per la formalizzazione dell'accordo che veniva concesso con decreto del 25.06.2024. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 05.09.2024 le parti depositavano il testo del raggiunto accordo sulle condizioni cui pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedevano, previo mutamento del rito da giudiziale a consensuale, che la causa fosse trattenuta in decisione con la rinuncia dei termini del 190 c.p.c.
Con decreto del 07.10.2024 si procedeva alla conversione del rito e la causa, veniva trasmessa al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, con visto del 09.10.2024 nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
Così sinteticamente ricostruiti i fatti e lo svolgimento del processo, questo Collegio:
− rilevato che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
− rilevato che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
− rilevato che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative e risultano rispondenti alla loro situazione personale e patrimoniale;
− rilevato che non vi è prole minorenne;
− rilevato che, pertanto, il Tribunale si limita a dare atto e pedissequamente recepire le ulteriori volontà negoziali delle parti, in relazione agli impegni negoziali e non da essi assunti;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Capannoli (PI) il 26.01.1980 tra e (Atto di matrimonio n. 1, Parte II, Serie A anno Parte_1 CP_1
1980);
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898;
Dà atto, su accordo delle parti, che:
“2) l'abitazione sita in Casciana Terme Lari (PI), Campagna Ceppato, già loc. Le Cave n.37, attualmente Via Del Commercio Sud n. 107, identificata al catasto fabbricati del comune di Casciana
Terme Lari, sezione Casciana Terme, (codice M327) foglio 7, particella 615 sub 3, cat. A/4, classe 2, 11 vani, rendita € 798,18 e l'annesso identificato catastalmente al medesimo foglio 7, particella 651 cat. C/6, classe 1, mq 32, rendita 62,80 e gli attigui terreni agricoli contraddistinti al catasto terreni del medesimo comune nel foglio 7 dalle particelle n. 5, 18, 20, 22, 24, 27,28, 38, 210, 421,
435, 436, 437, 438, 439, 467, 548, 551, 552, 556, 557, 558, 559, 560, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 586, 474, di proprietà dell'istante rimarranno in vendita e allorché gli stessi Parte_1 verranno venduti, il ricavato verrà diviso in tre parti uguali, al netto delle spese dell'agenzia immobiliare, di cui una a l'altra ad e la terza al figlio Parte_1 CP_1 [...] ed il relativo pagamento del prezzo da parte del compratore sia nel contratto preliminare CP_2 sia nel contratto definitivo di compravendita per la quota di spettanza di pari ad 1/3 CP_1 dovrà essere effettuato con assegno circolare allo stesso intestato;
3) manterrà il diritto di abitare nella abitazione descritta al punto 2) che precede, ex CP_1 abitazione coniugale e di proprietà di fintanto che l'abitazione non sarà venduta a Parte_1 terzi e provvederà fino alla vendita a pagare i tributi (che a titolo esemplificativo e CP_1 non esaustivo si identificano in: IMU se dovuta , fiumi e fossi al netto della quota detraibile, tari, metà quota del passo carrabile) dallo stesso dovuti in virtù del suo diritto di abitazione vantato sull'immobile catastalmente individuato al Comune di Casciana Terme Lari nel foglio 7, particella 615, sub 3, cat. A/4, classe 2, vani 11, rendita € 798,18, diritto di abitazione trascritto in data
11.07.2023 presso la Conservatoria di Livorno al registro generale n. 12360/2023 ed al registro particolare 8686/2023; 4) sarà tenuto fin tanto che esisterà il suo diritto di abitazione ad eseguire la manutenzione CP_1 ordinaria dell'abitazione e di quanto alla stessa annesso salvo la spesa di cui al punto n. 14 che sarà sostenuta al 50% ciascuno, restando a carico della proprietaria la manutenzione Parte_1 straordinaria.
5) per quanto riguarda la manutenzione dell'annesso identificato catastalmente al catasto fabbricati del comune di Casciana Terme Lari, sezione Casciana Terme, al foglio 7, particella 651 cat. C/6, classe 1, mq 32, rendita 62,80 e la lavorazione degli ulivi e dei terreni agricoli attigui contraddistinti al catasto terreni del comune di Casciana Terme Lari (PI) sezione Casciana Terme nel foglio 7 dalle particelle n.
5, 18, 20, 22, 24, 27,28, 38, 210, 421, 435, 436, 437, 438, 439, 467, 548, 551, 552, 556, 557, 558, 559,
560, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 586, 474 sarà a carico della proprietaria ed Parte_1 intrapresa a sua esclusiva discrezione, senza che il possa in alcun modo interferire sulle CP_1 decisioni in merito, mentre contribuirà nella misura del 50% solamente per la spesa del CP_1 taglio erba dei terreni in cui insistono gli ulivi.
6) ciascuna parte sarà tenuta al pagamento per la quota del 50% del passo carrabile, usufruendone entrambe le parti della strada che da accesso sia all'abitazione sia agli attigui terreni agricoli sopra rappresentati con diritto al rimborso in caso di integrale spesa sostenuta da una delle parti;
7) ha provveduto a Luglio 2024 a cambiare la propria residenza che aveva presso l'ex Parte_1 casa coniugale posta in Casciana Terme Lari (PI) Via del Commercio Sud n. 107.
8) il corrisponderà la metà del premio di assicurazione che sarà pagato da oggi, compreso CP_1 quello attuale, dalla per la casa di abitazione;
Parte_1
9) al momento della vendita della predetta abitazione le parti provvederanno a dividersi i beni mobili di proprietà comune ivi presenti, salvo i beni mobili di proprietà esclusiva del presenti CP_1 nell'abitazione; il entro e non oltre la data del definitivo di vendita si impegna a liberare CP_1 l'immobile dai propri beni personali e l' si impegna, non appena verrà a conoscenza Parte_1 della data del preliminare e del definitivo di compravendita a comunicarlo al senza ritardo. CP_1
10) Il avrà diritto di presentare entro la firma del preliminare una lista dei beni ricoverati CP_1 in un fondo di proprietà della a Santo Pietro Belvedere, Capannoli (PI) e, previa verifica e Pt_1 consenso, essi potranno essere asportati.
11) il , al momento che avrà ottenuto dal compratore il pagamento della quota di 1/3 a lui CP_1 spettante per la vendita degli immobili, provvederà a rimborsare nella misura di 1/3 alla proprietaria le spese sostenute dalla stessa per la regolarizzazione dell'immobile cat. A/4, sia Parte_1 catastali che urbanistiche, compresi oneri catastali e comunali e compensi professionali del tecnico incaricato, fatta eccezione del rimborso della spesa per la pratica A.P.E. 12) le predette spese per variazione e regolarizzazione dell'immobile cat. A/4 (in particolare quelle per portare l'immobile da agricolo a civile abitazione) saranno eseguite solo nell'ipotesi in cui lo richieda il promittente acquirente e/o si renderanno necessarie per far acquisire valore all'immobile. 13) l potrà recarsi presso l'abitazione per le visite delle agenzie immobiliari, nel caso Parte_1 in cui il non potesse partecipare o nel caso di acquirenti interessati con contatto diretto CP_1 con l , previo congruo preavviso al . Parte_1 CP_1
14) la spesa per la pulizia del terreno annesso all'abitazione, che è stata sostenuta in questi anni dall , verrà divisa al 50% ciascuno. La legna che nel tempo l aveva Parte_1 Parte_1 fatto tagliare, a proprie esclusive spese e che è accatastata nel terreno, sarà dalla stessa prelevata quanto prima;
15) Le spese dei tributi relative all'abitazione fino ad oggi integralmente pagate dalla proprietaria saranno esibite e divise al 50% al netto della quota detraibile;
Parte_1 16) l in quanto proprietaria del bene immobile è libera di variare il prezzo di vendita Parte_1 dello stesso qualora suggerito dalle agenzie immobiliari o dal mercato;
17) nulla è dovuto a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne in quanto Per_1 economicamente indipendente svolgendo attività lavorativa alle dipendenze di terzi.
18) le parti hanno definito prima del precedente atto ogni altro rapporto economico e dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro;
19) le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate con rinuncia alla solidarietà da parte dei rispettivi difensori”
Così deciso nella camera di consiglio del 13.01.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori