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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/06/2025, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7720 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza cartolare del 13.01.2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Casoria (Na) Parte_1 C.F._1
alla Via Fabio Filzi n. 5, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Muto, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Casoria (Na) alla Via CP_1 C.F._2
Giolitti n. 4, presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Anna Conte Paone, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 13.01.2025 i procuratori concludevano come in atti.
Il P.M. in data 20.02.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.02.2021 il IG. deduceva che: - in data 06.09.2001 Parte_1
aveva contratto matrimonio concordatario in Afragola (Na) con la IG.ra e che dalla CP_1
loro unione erano nate due figlie gemelle, e il 04.05.2002, maggiorenni ma non Per_1 Per_2
1 economicamente autosufficienti;
- il Tribunale di Napoli Nord con decreto nr. cronol. 13116/2020 del 12.11.2020, depositato in Cancelleria il 04.12.2020, omologava la separazione dei coniugi disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra e l'obbligo in capo ad esso CP_1
ricorrente di contribuire al mantenimento delle figlie versando la somma mensile complessiva di euro
600,00; - la separazione perdurava interrottamente senza che tra i coniugi intervenisse alcuna riconciliazione;
- successivamente alla separazione esso ricorrente aveva diviso la casa coniugale in due appartamenti, uno di oltre 100mq ove risiedeva la resistente unitamente alle figlie, l'altro di circa
60mq ove risiedeva esso istante;
- nonostante tra le condizioni della separazione vi fosse il collocamento privilegiato delle figlie presso la madre, di fatto era esso ricorrente ad occuparsi stabilmente e quasi esclusivamente delle stesse, tale per cui l'assegnazione della casa coniugale alla resistente risultava anacronistica;
- a far data dalla separazione, peraltro, le condizioni economiche di esso ricorrente erano peggiorate a causa della riduzione del proprio fatturato.
Per detti motivi chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente;
- a modifica delle condizioni di cui alla separazione, disporsi il collocamento prevalente delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti presso esso ricorrente e, per l'effetto, assegnarsi allo stesso il godimento della casa coniugale;
- revocarsi l'obbligo in capo ad esso ricorrente di contribuire in maniera indiretta al mantenimento delle figlie;
- nulla disporsi a titolo di assegno divorzile in favore della resistente in quanto giovane e capace di procurarsi redditi propri.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la IG.ra , la quale pur non opponendosi alla CP_1
domanda di divorzio, contestava tutto quanto ex adverso rappresentato in relazione al menage familiare. In particolare, la resistente deduceva che: - essa resistente si era sempre occupata delle eIGenze delle figlie le quali, di contro, incontravano sporadicamente il padre nonostante quest'ultimo, in contrasto con le condizioni di cui alla separazione, continuava a vivere nella residenza familiare;
- durante il rapporto di coniugio, essa resistente gestiva, quale titolare, un'agenzia di assicurazioni unitamente al ricorrente il quale, approfittando della circostanza che la moglie avesse ottenuto una supplenza scolastica a tempo determinato, aveva assunto la titolarità esclusiva dell'agenzia assicurativa, escludendo dall'attività essa resistente;
- la predetta attività gestita dal ricorrente non aveva mai subito flessioni economiche avendo un andamento più che positivo trattandosi di un'impresa assicurativa operante nel settore da circa 30 anni;
- negli anni, essa resistente si era impegnata a cercare occupazioni lavorative non ricevendo riscontro e, pertanto, era disoccupata e priva di reddito.
Per questi motivi
, la resistente chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con addebito della crisi coniugale al marito;
- a modifica delle condizioni di cui alla separazione, stabilirsi in capo al ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie versando la somma mensile complessiva di euro 650,00 (€ 325,00 per ciascuna figlia), oltre il 50% delle spese straordinarie;
- confermarsi per il resto le condizioni di cui alla separazione;
- porsi in
2 capo al ricorrente, l'obbligo di versare ad essa resistente la somma mensile di euro 300,00 a titolo di assegno divorzile;
- ordinarsi al ricorrente la restituzione degli effetti personali della resistente
(corredo) dallo stesso detenuti.
All'esito dell'udienza di comparizione del 18.02.2022 il Presidente f.f., dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti così disponendo: - il ricorrente contribuirà al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione delle figlie maggiorenni non indipendenti economicamente corrispondendo alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese l'importo complessivo di 650,00 € (325,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione monetaria annuale in base all'indice ISTAT – FOI, nonché versando la metà delle spese straordinarie dovute per ragioni scolastiche e/o di istruzione e sanitarie;
- il godimento dell'intera casa familiare
è attribuito, tenuto conto prioritariamente dell'interesse delle figlie non indipendenti economicamente, alla resistente (non sussistono, infatti, plausibili ragioni per innovare la regolamentazione concordata dalle parti poco più di un anno addietro, essendo peraltro contestate le asserzioni del ricorrente quanto alla condotta della madre, né essendo dal ricorrente stata provata
l'adesione alle sue richieste da parte delle figlie); - la resistente non ha diritto, in ragione della sua età e della capacità di procurarsi occasioni di lavoro (peraltro già concretizzate nel settore scolastico), di ricevere dal ricorrente l'assegno di mantenimento;
quindi, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore per l'udienza del 29.06.2022.
Quivi, parte ricorrente con memoria integrativa si riportava ai propri scritti difensivi ed, in particolare, deduceva che: - la casa coniugale, prima del decesso della di lui madre, era già divisa in due appartamenti, uno di 100mq abitato dalla famiglia e uno di 70mq abitato dalla madre;
- dopo il decesso di quest'ultima, i due predetti appartamenti venivano riunificati e destinati ad abitazione coniugale ma, in seguito alla separazione e in ragione di un accordo tra le parti, l'immobile veniva nuovamente diviso in due appartamenti ed esso ricorrente viveva in quello di metratura inferiore;
- la figlia Per_1
si era trasferita a Roma per intraprendere gli studi universitari. Pertanto, il ricorrente chiedeva: -
l'accoglimento delle proprie domande nonché accertarsi la responsabilità della moglie per la crisi coniugale;
- in subordine, in caso di conferma delle statuizioni presidenziali, disporsi il pagamento diretto del mantenimento relativo alla figlia in favore della stessa e disporsi che la resistente Per_1
contribuisse al pagamento delle spese ordinarie di gestione delle parti comuni del fabbricato ove insiste la casa familiare.
Di converso, con comparsa di costituzione parte resistente, insistendo sulle proprie domande e, in particolare, sul riconoscimento in proprio favore dell'assegno divorzile, chiedeva confermarsi le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale, con la precisazione che l'assegnazione della casa coniugale dovesse comprendere anche il posto auto nel cortile quale pertinenza dell'abitazione, nonché rigettarsi la domanda formulata dal ricorrente quanto al versamento diretto alla figlia Per_1
dell'assegno di mantenimento.
3 All'esito dell'udienza cartolare del 29.06.2022, il G.I. concedendo i termini di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c., rinviava la causa all'udienza figurata del 06.03.2023. Quivi, il G.I. ammetteva i mezzi istruttori articolati nei limiti di cui al provvedimento e, pertanto, rinviava la causa all'udienza dell'11.10.2023 per l'audizione delle figlie maggiorenni, per l'assunzione dell'interrogatorio formale deferito alla resistente nonché per l'escussione dei testi.
All'udienza dell'11.10.2023, espletata la predetta attività istruttoria, il G.I. rinviava la causa all'udienza del 28.02.2024 per l'escussione del teste non comparso, poi rinviata al 02.10.2024 ove, escusso il teste presente, la causa veniva rinviata al 13.01.2025 anche per la precisazione delle conclusioni.
All'esito di quest'ultima udienza, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al
Collegio, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il P.M. in data 20.02.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, la domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione omologata con decreto nr.
13116/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 12.11.2020 e depositato in Cancelleria il
04.12.2020.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi successivi alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (02.11.2020), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5, L.
74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Quanto alle reciproche domande di addebito del divorzio, ne deve essere dichiarata l'inammissibilità, trattandosi di domande proponibili esclusivamente in sede di separazione personale tra i coniugi.
Orbene, con riguardo alle statuizioni accessorie, rilevato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge
898/1970 ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, e che è indiscusso che la figlie e seppur maggiorenni non siano economicamente indipendenti Per_2 Per_1
in quanto studentesse, il Collegio ritiene che la resistente provvederà al mantenimento diretto delle figlie in qualità di genitore con il quale le figlie già convivono e con il quale hanno dichiarato di volere continuare a vivere ( v. dichiarazioni rese all'udienza dell'11.10.23), mentre il ricorrente dovrà contribuire al mantenimento delle predette figlie attraverso la corresponsione in favore della resistente di un assegno mensile.
Invero, sul punto non può trovare accoglimento la domanda avanzata dal ricorrente di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore della figlia atteso che detta figlia attualmente Per_1
4 vive stabilmente con la madre e che la stessa ha espressamente manifestato il proprio dissenso a percepire direttamente l'assegno di mantenimento dal padre in ragione della circostanza che era la madre a gestire tutte le spese relative alla casa (v. verbale ud. 11.10.2023).
In ordine al quantum dell'assegno, il Tribunale, tenuto conto dell'età delle figlie e che non vi sono circostanze sopravvenute rispetto all'udienza presidenziale, reputa conforme a giustizia confermare a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con la somma mensile di
€ 650,00 (€ 325,00 per ciascuna figlia), e che la detta somma, soggetta alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, venga versata alla resistente entro il 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie delle figlie, purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo d'intesa dell'intestato Tribunale.
Quanto al godimento della casa coniugale il Collegio in ossequio al disposto normativo di cui all'art. 337 sexies c.c., ritiene che ne debba essere confermato il godimento in favore della ricorrente quale genitore convivente con le figlie maggiorenni non ancora indipendenti, avendo le medesime espressamente riferito di voler continuare a vivere con la madre (v. dichiarazioni rese in udienza).
Occorre però precisare che allo stato per casa coniugale deve intendersi quella porzione di 101 mq dell'appartamento che in costanza di matrimonio costituiva l'intera casa coniugale già occupata dalla resistente unitamente alle figlie, in quanto da un lato è indiscusso che il frazionamento della casa coniugale in due appartamenti attuato dopo la separazione consenta a ciascun coniuge la fruizione di due ambienti separati e dall'altro, che dall'istruttoria svolta è emerso che detto frazionamento è stato il frutto di un accordo in virtù del quale la parte più ampia dell'unità abitativa sarebbe stata riservata alla resistente affinché vi potesse abitare con le figlie e l'altra al resistente.
Sul punto i testi di parte ricorrente, e , escussi all'udienza Testimone_1 Testimone_2 dell'11.10.2023, hanno riferito che tra i coniugi, in occasione della separazione, era intervenuto un accordo circa la divisione della casa coniugale al fine di ripristinare i due originari immobili attigui ed agevolare la vicinanza tra il padre e le figlie. Dette dichiarazioni non risultano smentite da quanto riferito dalla figlia anch'essa sentita alla predetta udienza, la quale ha precisato che Persona_3 rispetto alla casa i litigi dei genitori successivi alla separazione “vi erano perché non vi era accordo su come dovesse avvenire la divisione della casa, ovvero quali dimensioni avrebbero dovuto avere i due immobili ed anche perché papà voleva che noi figlie abitassimo con lui e che ma si traferisse altrove”; da cui può desumersi che la discordia attenesse non già alla divisione in sé, quanto piuttosto alla modalità di attuazione.
Peraltro, il teste di parte resistente , escusso all'udienza del 02.10.2024, ha riferito Testimone_3
che la pur avendole confidato di non essere d'accordo con l'intento del marito di dividere la CP_1
casa, di fatto non si era opposta all'attuazione della stessa, circostanza che risulta compatibile con quanto riferito dai testi di parte ricorrente secondo i quali vi era stata una riunione nel corso della
5 quale i coniugi avevano per l'appunto stabilito di procedere alla divisione della casa.
Ciò detto il Collegio ritiene che, la divisione della casa così come realizzata non rappresenti fonte di pregiudizio per la prole, atteso che non è emerso allo stato un rapporto conflittuale tra i coniugi tale da rendere inopportuno che gli stessi abitino in appartamenti adiacenti. Tanto si afferma sulla scorta delle dichiarazioni rese dalle figlie le quali hanno riferito che il rapporto molto conflittuale tra i coniugi in costanza di matrimonio, attualmente era praticamente inesistente;
in particolare, la figlia ha dichiarato che “tra mia madre e mio padre, negli ultimi due o tre anni, non vi è nessun tipo Per_1 di rapporto, non vi sono litigi perché non c'è alcuna interazione”.
Inoltre, parte resistente ha omesso di formulare specifiche e puntuali contestazioni tali da far desumere che la divisione della casa coniugale, come attuata dopo la separazione, rappresenti motivo di pregiudizio per la funzionalità e/o la salubrità dell'ambiente di vita delle figlie con essa conviventi o comunque incidere negativamente sulla serena crescita delle stesse.
Va invece disattesa la richiesta formulata dalla ricorrente in ordine alla assegnazione in favore della stessa anche del posto auto quale asserita pertinenza della unità familiare, atteso che non risulta specificamente indicato quale sia il posto auto pertinenziale alla casa coniugale né è dato evincerlo dalla documentazione in atti (v. pubblicazione testamento olografo 29.04.2015), pertanto, il Collegio nulla deve prevedere in ordina al godimento di detto bene che resta, quindi, soggetto alla disciplina ordinaria del diritto privato.
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi e all'assegno divorzile richiesto dalla resistente, la domanda non risulta fondata e va pertanto rigettata, previa ricostruzione dell'elaborazione giurisprudenziale maturata in materia.
È noto, invero, l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della S.C., la cui recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita
(cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del
2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del
6 vincolo coniugale.
In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell'abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost.. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato (cfr. ex multis,
Cass. sez. I Civile, sentenza 15 marzo – 23 aprile 2019, n. 11178).
Sulla base di tali acquisizioni, anche di recente è stato affermato il seguente principio di diritto: “L' assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'eIGenza perequativa.” (cfr. Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 4215 del 17/02/2021).
A ben vedere, pertanto, l'assegno divorzile non ha mai perso la sua funzionale assistenziale, per acquisire invece, nell'elaborazione più recente, anche una funzione perequativa/compensativa, ogniqualvolta il caso concreto sottoponga all'attenzione del giudicante la necessità di valutare l'intera storia coniugale, il concreto contributo offerto da ciascuno dei coniugi alla realizzazione della vita familiare, ferma restando la prospettiva di prognosi futura, declinata nell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive intercorso tra la separazione e la domanda di divorzio, ancorché tra le parti non vi sia stato alcun rapporto neanche di natura economica.
Ciò posto, venendo al caso di specie, il Tribunale reputa insussistenti i presupposti per riconoscere
7 un assegno divorzile in favore della resistente atteso che quest'ultima non ha provato di trovarsi nell'impossibilità oggettiva di produrre reddito, essendo emerso, di contro, che la stessa ha maturato una pregressa esperienza nel ramo assicurativo attualmente lavora come insegnante, seppur con contratti a tempo. Del pari, non vi è prova dell'esistenza di una sperequazione reddituale con il coniuge, né è stato fornito alcun elemento utile a dare corpo alla funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile.
Il Collegio reputa invece inammissibile sia la domanda avanzata da parte ricorrente volta ad ottenere la condanna della resistente a contribuire alle spese ordinarie di gestione delle parti comuni del fabbricato ove insiste la casa familiare, sia la domanda avanzata dalla IG.ra di CP_1
restituzione degli effetti personali, peraltro genericamente formulata, in quanto esulano dall'oggetto del presente procedimento che attiene allo scioglimento del vincolo coniugale e alle statuizioni strettamente accessorie.
Ed invero, l'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (cfr. ex multis, Cass. n. 18870/2014), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 103 c.p.c. soggette a riti diversi. Conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus nell'ambito dell'azione di divorzio, soggetta al rito speciale, con quelle soggette al rito ordinario.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Con riguardo alle spese, il Collegio ritiene che le stesse vadano compensate, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 06.09.2001 in Afragola (Na), tra , nato a [...] Parte_1
(Na) il 17.03.1971, e , nata a [...] il [...] (Atto n. 231, parte II, S. CP_1
A, Atti di Matrimonio dell'anno 2001);
B) dichiara inammissibili le reciproche domande di addebito;
C) dispone in favore della IG.ra il godimento della casa coniugale come meglio CP_1
precisato in parte motiva;
D) dispone che il IG. versi alla resistente la somma mensile complessiva di € Parte_1
650,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e entro il 5 di ogni Per_1 Per_2
mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
E) pone a carico del IG. l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle Parte_1
spese mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per le figlie, purché
8 preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal
Protocollo d'intesa stilato dall'intestato Tribunale cui si rinvia;
F) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
G) dichiara inammissibile la domanda avanzata da parte ricorrente volta ad ottenere il contributo delle spese ordinarie di gestione delle parti comuni del fabbricato in capo alla resistente;
H) dichiara inammissibile la domanda avanzata dalla resistente volta ad ottenere la restituzione dei propri effetti personali;
I) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Afragola (Na) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g)
e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
J) spese compensate.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di conIGlio del 20.06.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7720 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza cartolare del 13.01.2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Casoria (Na) Parte_1 C.F._1
alla Via Fabio Filzi n. 5, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Muto, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Casoria (Na) alla Via CP_1 C.F._2
Giolitti n. 4, presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Anna Conte Paone, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 13.01.2025 i procuratori concludevano come in atti.
Il P.M. in data 20.02.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.02.2021 il IG. deduceva che: - in data 06.09.2001 Parte_1
aveva contratto matrimonio concordatario in Afragola (Na) con la IG.ra e che dalla CP_1
loro unione erano nate due figlie gemelle, e il 04.05.2002, maggiorenni ma non Per_1 Per_2
1 economicamente autosufficienti;
- il Tribunale di Napoli Nord con decreto nr. cronol. 13116/2020 del 12.11.2020, depositato in Cancelleria il 04.12.2020, omologava la separazione dei coniugi disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra e l'obbligo in capo ad esso CP_1
ricorrente di contribuire al mantenimento delle figlie versando la somma mensile complessiva di euro
600,00; - la separazione perdurava interrottamente senza che tra i coniugi intervenisse alcuna riconciliazione;
- successivamente alla separazione esso ricorrente aveva diviso la casa coniugale in due appartamenti, uno di oltre 100mq ove risiedeva la resistente unitamente alle figlie, l'altro di circa
60mq ove risiedeva esso istante;
- nonostante tra le condizioni della separazione vi fosse il collocamento privilegiato delle figlie presso la madre, di fatto era esso ricorrente ad occuparsi stabilmente e quasi esclusivamente delle stesse, tale per cui l'assegnazione della casa coniugale alla resistente risultava anacronistica;
- a far data dalla separazione, peraltro, le condizioni economiche di esso ricorrente erano peggiorate a causa della riduzione del proprio fatturato.
Per detti motivi chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente;
- a modifica delle condizioni di cui alla separazione, disporsi il collocamento prevalente delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti presso esso ricorrente e, per l'effetto, assegnarsi allo stesso il godimento della casa coniugale;
- revocarsi l'obbligo in capo ad esso ricorrente di contribuire in maniera indiretta al mantenimento delle figlie;
- nulla disporsi a titolo di assegno divorzile in favore della resistente in quanto giovane e capace di procurarsi redditi propri.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la IG.ra , la quale pur non opponendosi alla CP_1
domanda di divorzio, contestava tutto quanto ex adverso rappresentato in relazione al menage familiare. In particolare, la resistente deduceva che: - essa resistente si era sempre occupata delle eIGenze delle figlie le quali, di contro, incontravano sporadicamente il padre nonostante quest'ultimo, in contrasto con le condizioni di cui alla separazione, continuava a vivere nella residenza familiare;
- durante il rapporto di coniugio, essa resistente gestiva, quale titolare, un'agenzia di assicurazioni unitamente al ricorrente il quale, approfittando della circostanza che la moglie avesse ottenuto una supplenza scolastica a tempo determinato, aveva assunto la titolarità esclusiva dell'agenzia assicurativa, escludendo dall'attività essa resistente;
- la predetta attività gestita dal ricorrente non aveva mai subito flessioni economiche avendo un andamento più che positivo trattandosi di un'impresa assicurativa operante nel settore da circa 30 anni;
- negli anni, essa resistente si era impegnata a cercare occupazioni lavorative non ricevendo riscontro e, pertanto, era disoccupata e priva di reddito.
Per questi motivi
, la resistente chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con addebito della crisi coniugale al marito;
- a modifica delle condizioni di cui alla separazione, stabilirsi in capo al ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie versando la somma mensile complessiva di euro 650,00 (€ 325,00 per ciascuna figlia), oltre il 50% delle spese straordinarie;
- confermarsi per il resto le condizioni di cui alla separazione;
- porsi in
2 capo al ricorrente, l'obbligo di versare ad essa resistente la somma mensile di euro 300,00 a titolo di assegno divorzile;
- ordinarsi al ricorrente la restituzione degli effetti personali della resistente
(corredo) dallo stesso detenuti.
All'esito dell'udienza di comparizione del 18.02.2022 il Presidente f.f., dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti così disponendo: - il ricorrente contribuirà al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione delle figlie maggiorenni non indipendenti economicamente corrispondendo alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese l'importo complessivo di 650,00 € (325,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione monetaria annuale in base all'indice ISTAT – FOI, nonché versando la metà delle spese straordinarie dovute per ragioni scolastiche e/o di istruzione e sanitarie;
- il godimento dell'intera casa familiare
è attribuito, tenuto conto prioritariamente dell'interesse delle figlie non indipendenti economicamente, alla resistente (non sussistono, infatti, plausibili ragioni per innovare la regolamentazione concordata dalle parti poco più di un anno addietro, essendo peraltro contestate le asserzioni del ricorrente quanto alla condotta della madre, né essendo dal ricorrente stata provata
l'adesione alle sue richieste da parte delle figlie); - la resistente non ha diritto, in ragione della sua età e della capacità di procurarsi occasioni di lavoro (peraltro già concretizzate nel settore scolastico), di ricevere dal ricorrente l'assegno di mantenimento;
quindi, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore per l'udienza del 29.06.2022.
Quivi, parte ricorrente con memoria integrativa si riportava ai propri scritti difensivi ed, in particolare, deduceva che: - la casa coniugale, prima del decesso della di lui madre, era già divisa in due appartamenti, uno di 100mq abitato dalla famiglia e uno di 70mq abitato dalla madre;
- dopo il decesso di quest'ultima, i due predetti appartamenti venivano riunificati e destinati ad abitazione coniugale ma, in seguito alla separazione e in ragione di un accordo tra le parti, l'immobile veniva nuovamente diviso in due appartamenti ed esso ricorrente viveva in quello di metratura inferiore;
- la figlia Per_1
si era trasferita a Roma per intraprendere gli studi universitari. Pertanto, il ricorrente chiedeva: -
l'accoglimento delle proprie domande nonché accertarsi la responsabilità della moglie per la crisi coniugale;
- in subordine, in caso di conferma delle statuizioni presidenziali, disporsi il pagamento diretto del mantenimento relativo alla figlia in favore della stessa e disporsi che la resistente Per_1
contribuisse al pagamento delle spese ordinarie di gestione delle parti comuni del fabbricato ove insiste la casa familiare.
Di converso, con comparsa di costituzione parte resistente, insistendo sulle proprie domande e, in particolare, sul riconoscimento in proprio favore dell'assegno divorzile, chiedeva confermarsi le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale, con la precisazione che l'assegnazione della casa coniugale dovesse comprendere anche il posto auto nel cortile quale pertinenza dell'abitazione, nonché rigettarsi la domanda formulata dal ricorrente quanto al versamento diretto alla figlia Per_1
dell'assegno di mantenimento.
3 All'esito dell'udienza cartolare del 29.06.2022, il G.I. concedendo i termini di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c., rinviava la causa all'udienza figurata del 06.03.2023. Quivi, il G.I. ammetteva i mezzi istruttori articolati nei limiti di cui al provvedimento e, pertanto, rinviava la causa all'udienza dell'11.10.2023 per l'audizione delle figlie maggiorenni, per l'assunzione dell'interrogatorio formale deferito alla resistente nonché per l'escussione dei testi.
All'udienza dell'11.10.2023, espletata la predetta attività istruttoria, il G.I. rinviava la causa all'udienza del 28.02.2024 per l'escussione del teste non comparso, poi rinviata al 02.10.2024 ove, escusso il teste presente, la causa veniva rinviata al 13.01.2025 anche per la precisazione delle conclusioni.
All'esito di quest'ultima udienza, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al
Collegio, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il P.M. in data 20.02.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, la domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione omologata con decreto nr.
13116/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 12.11.2020 e depositato in Cancelleria il
04.12.2020.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi successivi alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (02.11.2020), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5, L.
74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Quanto alle reciproche domande di addebito del divorzio, ne deve essere dichiarata l'inammissibilità, trattandosi di domande proponibili esclusivamente in sede di separazione personale tra i coniugi.
Orbene, con riguardo alle statuizioni accessorie, rilevato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge
898/1970 ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, e che è indiscusso che la figlie e seppur maggiorenni non siano economicamente indipendenti Per_2 Per_1
in quanto studentesse, il Collegio ritiene che la resistente provvederà al mantenimento diretto delle figlie in qualità di genitore con il quale le figlie già convivono e con il quale hanno dichiarato di volere continuare a vivere ( v. dichiarazioni rese all'udienza dell'11.10.23), mentre il ricorrente dovrà contribuire al mantenimento delle predette figlie attraverso la corresponsione in favore della resistente di un assegno mensile.
Invero, sul punto non può trovare accoglimento la domanda avanzata dal ricorrente di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore della figlia atteso che detta figlia attualmente Per_1
4 vive stabilmente con la madre e che la stessa ha espressamente manifestato il proprio dissenso a percepire direttamente l'assegno di mantenimento dal padre in ragione della circostanza che era la madre a gestire tutte le spese relative alla casa (v. verbale ud. 11.10.2023).
In ordine al quantum dell'assegno, il Tribunale, tenuto conto dell'età delle figlie e che non vi sono circostanze sopravvenute rispetto all'udienza presidenziale, reputa conforme a giustizia confermare a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con la somma mensile di
€ 650,00 (€ 325,00 per ciascuna figlia), e che la detta somma, soggetta alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, venga versata alla resistente entro il 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie delle figlie, purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo d'intesa dell'intestato Tribunale.
Quanto al godimento della casa coniugale il Collegio in ossequio al disposto normativo di cui all'art. 337 sexies c.c., ritiene che ne debba essere confermato il godimento in favore della ricorrente quale genitore convivente con le figlie maggiorenni non ancora indipendenti, avendo le medesime espressamente riferito di voler continuare a vivere con la madre (v. dichiarazioni rese in udienza).
Occorre però precisare che allo stato per casa coniugale deve intendersi quella porzione di 101 mq dell'appartamento che in costanza di matrimonio costituiva l'intera casa coniugale già occupata dalla resistente unitamente alle figlie, in quanto da un lato è indiscusso che il frazionamento della casa coniugale in due appartamenti attuato dopo la separazione consenta a ciascun coniuge la fruizione di due ambienti separati e dall'altro, che dall'istruttoria svolta è emerso che detto frazionamento è stato il frutto di un accordo in virtù del quale la parte più ampia dell'unità abitativa sarebbe stata riservata alla resistente affinché vi potesse abitare con le figlie e l'altra al resistente.
Sul punto i testi di parte ricorrente, e , escussi all'udienza Testimone_1 Testimone_2 dell'11.10.2023, hanno riferito che tra i coniugi, in occasione della separazione, era intervenuto un accordo circa la divisione della casa coniugale al fine di ripristinare i due originari immobili attigui ed agevolare la vicinanza tra il padre e le figlie. Dette dichiarazioni non risultano smentite da quanto riferito dalla figlia anch'essa sentita alla predetta udienza, la quale ha precisato che Persona_3 rispetto alla casa i litigi dei genitori successivi alla separazione “vi erano perché non vi era accordo su come dovesse avvenire la divisione della casa, ovvero quali dimensioni avrebbero dovuto avere i due immobili ed anche perché papà voleva che noi figlie abitassimo con lui e che ma si traferisse altrove”; da cui può desumersi che la discordia attenesse non già alla divisione in sé, quanto piuttosto alla modalità di attuazione.
Peraltro, il teste di parte resistente , escusso all'udienza del 02.10.2024, ha riferito Testimone_3
che la pur avendole confidato di non essere d'accordo con l'intento del marito di dividere la CP_1
casa, di fatto non si era opposta all'attuazione della stessa, circostanza che risulta compatibile con quanto riferito dai testi di parte ricorrente secondo i quali vi era stata una riunione nel corso della
5 quale i coniugi avevano per l'appunto stabilito di procedere alla divisione della casa.
Ciò detto il Collegio ritiene che, la divisione della casa così come realizzata non rappresenti fonte di pregiudizio per la prole, atteso che non è emerso allo stato un rapporto conflittuale tra i coniugi tale da rendere inopportuno che gli stessi abitino in appartamenti adiacenti. Tanto si afferma sulla scorta delle dichiarazioni rese dalle figlie le quali hanno riferito che il rapporto molto conflittuale tra i coniugi in costanza di matrimonio, attualmente era praticamente inesistente;
in particolare, la figlia ha dichiarato che “tra mia madre e mio padre, negli ultimi due o tre anni, non vi è nessun tipo Per_1 di rapporto, non vi sono litigi perché non c'è alcuna interazione”.
Inoltre, parte resistente ha omesso di formulare specifiche e puntuali contestazioni tali da far desumere che la divisione della casa coniugale, come attuata dopo la separazione, rappresenti motivo di pregiudizio per la funzionalità e/o la salubrità dell'ambiente di vita delle figlie con essa conviventi o comunque incidere negativamente sulla serena crescita delle stesse.
Va invece disattesa la richiesta formulata dalla ricorrente in ordine alla assegnazione in favore della stessa anche del posto auto quale asserita pertinenza della unità familiare, atteso che non risulta specificamente indicato quale sia il posto auto pertinenziale alla casa coniugale né è dato evincerlo dalla documentazione in atti (v. pubblicazione testamento olografo 29.04.2015), pertanto, il Collegio nulla deve prevedere in ordina al godimento di detto bene che resta, quindi, soggetto alla disciplina ordinaria del diritto privato.
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi e all'assegno divorzile richiesto dalla resistente, la domanda non risulta fondata e va pertanto rigettata, previa ricostruzione dell'elaborazione giurisprudenziale maturata in materia.
È noto, invero, l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della S.C., la cui recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita
(cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del
2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del
6 vincolo coniugale.
In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell'abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost.. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato (cfr. ex multis,
Cass. sez. I Civile, sentenza 15 marzo – 23 aprile 2019, n. 11178).
Sulla base di tali acquisizioni, anche di recente è stato affermato il seguente principio di diritto: “L' assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'eIGenza perequativa.” (cfr. Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 4215 del 17/02/2021).
A ben vedere, pertanto, l'assegno divorzile non ha mai perso la sua funzionale assistenziale, per acquisire invece, nell'elaborazione più recente, anche una funzione perequativa/compensativa, ogniqualvolta il caso concreto sottoponga all'attenzione del giudicante la necessità di valutare l'intera storia coniugale, il concreto contributo offerto da ciascuno dei coniugi alla realizzazione della vita familiare, ferma restando la prospettiva di prognosi futura, declinata nell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive intercorso tra la separazione e la domanda di divorzio, ancorché tra le parti non vi sia stato alcun rapporto neanche di natura economica.
Ciò posto, venendo al caso di specie, il Tribunale reputa insussistenti i presupposti per riconoscere
7 un assegno divorzile in favore della resistente atteso che quest'ultima non ha provato di trovarsi nell'impossibilità oggettiva di produrre reddito, essendo emerso, di contro, che la stessa ha maturato una pregressa esperienza nel ramo assicurativo attualmente lavora come insegnante, seppur con contratti a tempo. Del pari, non vi è prova dell'esistenza di una sperequazione reddituale con il coniuge, né è stato fornito alcun elemento utile a dare corpo alla funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile.
Il Collegio reputa invece inammissibile sia la domanda avanzata da parte ricorrente volta ad ottenere la condanna della resistente a contribuire alle spese ordinarie di gestione delle parti comuni del fabbricato ove insiste la casa familiare, sia la domanda avanzata dalla IG.ra di CP_1
restituzione degli effetti personali, peraltro genericamente formulata, in quanto esulano dall'oggetto del presente procedimento che attiene allo scioglimento del vincolo coniugale e alle statuizioni strettamente accessorie.
Ed invero, l'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (cfr. ex multis, Cass. n. 18870/2014), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 103 c.p.c. soggette a riti diversi. Conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus nell'ambito dell'azione di divorzio, soggetta al rito speciale, con quelle soggette al rito ordinario.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Con riguardo alle spese, il Collegio ritiene che le stesse vadano compensate, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 06.09.2001 in Afragola (Na), tra , nato a [...] Parte_1
(Na) il 17.03.1971, e , nata a [...] il [...] (Atto n. 231, parte II, S. CP_1
A, Atti di Matrimonio dell'anno 2001);
B) dichiara inammissibili le reciproche domande di addebito;
C) dispone in favore della IG.ra il godimento della casa coniugale come meglio CP_1
precisato in parte motiva;
D) dispone che il IG. versi alla resistente la somma mensile complessiva di € Parte_1
650,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e entro il 5 di ogni Per_1 Per_2
mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
E) pone a carico del IG. l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle Parte_1
spese mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per le figlie, purché
8 preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal
Protocollo d'intesa stilato dall'intestato Tribunale cui si rinvia;
F) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
G) dichiara inammissibile la domanda avanzata da parte ricorrente volta ad ottenere il contributo delle spese ordinarie di gestione delle parti comuni del fabbricato in capo alla resistente;
H) dichiara inammissibile la domanda avanzata dalla resistente volta ad ottenere la restituzione dei propri effetti personali;
I) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Afragola (Na) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g)
e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
J) spese compensate.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di conIGlio del 20.06.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
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