TRIB
Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 25/01/2024, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
n. 455/2022 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Michelina Iannetta, all'esito dell'udienza del 24/01/2024, celebrata nei modi di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. GRANDE GIUSEPPE, Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti;
e
, rappresentato e difeso da: avv. Controparte_1
GRAPPONE CRISTINA, elettivamente domiciliato come in atti;
Oggetto: Ripetizione di indebito.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note difensive ex art. 127 ter c.p.c.
Svolgimento del processo
Org_ Con ricorso depositato il 17.10.2022 esponeva di avere ricevuto dall' , con Parte_1
lettera racc. A.R. del 18.10.2019, la restituzione delle somme indebitamente percepite pari ad euro
9.425,17.
Il ricorrente, nel premettere di essere titolare di pensione di vecchiaia cat. ET (spettacolo),
n. 5119270, con decorrenza 01/2005, liquidata con stato civile di divorziato ed aumentata con l'integrazione al minimo e con la maggiorazione sociale stante il suo basso importo, asseriva di avere divorziato dalla prima moglie nel 1995 e di essersi risposato con Persona_1 [...]
il 22.06.2013. Parte_2 Deduceva ancora il ricorrente che in data 9.06.2017 aveva presentato domanda di ricostituzione
Org reddituale per integrazione al trattamento minimo inserendo i dati della moglie e che l' con ricostituzione d'ufficio del 17.10.2019 eliminava la maggiorazione sociale per la presenza di redditi superiori ai limiti, comunicando un indebito di euro 9.425,17 pagati in più dall'1.01.2012 al
30.11.2019.
Quindi, il ricorrente inoltrava dapprima domanda di trattamento di famiglia (ANF) in data
11.12.2019 e poi ricorso amministrativo al Comitato Provinciale avverso l'indebito, spiegando di aver sempre presentato la dichiarazione dei redditi all'ente fiscale, con redditi personali invariati e con l'indicazione della presenza del coniuge, titolare di propri redditi, la cui presenza doveva ritenersi conosciuta anche per le comunicazioni effettuate dall'ufficio dello stato civile. Org_ Adduceva ancora il ricorrente che l' con provvedimento del 31.01.2022 aveva riconosciuto il trattamento di famiglia (ANF), con decorrenza 2015, scomputando la somma complessivamente spettante di euro 1.600,84 dall'indebito per la maggiorazione sociale annullata;
l'istituto, infatti, con delibera del 9.02.2022 aveva rigettato il ricorso amministrativo confermando l'indebito.
In buona sostanza, il ricorrente riteneva che l'indebito, relativo alla maggiorazione sociale sulla pensione, corrisposta per gli anni dal 2012 al 2019, era insussistente, non avendo mai goduto di
Org_ redditi ulteriori rispetto alla pensione in godimento;
che aveva avanzato richiesta di
Org_ ricostituzione della pensione tramettendo all' , in data 11.12.2019, tutta la documentazione relativa alle proprie condizioni reddituali, nonché quelle della coniuge che dovevano ritenersi conosciuti per via delle comunicazioni effettuate dall'ufficio dello stato civile;
che il relativo credito era comunque irripetibile ex artt. 52 l. n° 88/89 e 13 l. n° 412/91, non essendo configurabile dolo,
Org_ ed essendo l' già a conoscenza dei redditi percepiti. Org_ Si costituiva in giudizio l' deducendo che l'indebito si riferiva alla maggiorazione sociale sulla pensione di cui il ricorrente era titolare, per gli anni dal 2012 in poi, ed era dovuto a mancata comunicazione da parte del ricorrente dei redditi percepiti, con conseguente sospensione e poi revoca della maggiorazione ex art. 13 d.l. n° 78/2010.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., la causa veniva decisa.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato, per le seguenti considerazioni.
Va in primo luogo osservato che non è applicabile alla fattispecie, come peraltro in tutti i casi di prestazioni previdenziali per il godimento delle quali sono previsti limiti di reddito (cfr. in particolare le previsioni degli artt. 6 e 8 d.l. n° 463/83 in tema di integrazione al minimo e di
Org_ pensioni di invalidità , o quelle degli artt. 3 c. 6° e 7° l. n° 335/95 in tema di assegno sociale), la normativa ordinaria in tema di indebiti previdenziali, poiché la ripetibilità delle somme versate a titolo di quote pensionistiche poi risultate non dovute per mancanza dei requisiti reddituali prescinde dalla sussistenza di un errore commesso dall' nella fase di erogazione delle Org_1
suddette somme (e non è pertanto sussumibile nelle ipotesi disciplinate dall'art. 2033 cod. civ., dall'art. 80 del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422 e dall'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, che attribuiscono appunto rilievo all'errore), ma deriva dal fatto stesso che si tratta di erogazioni effettuate in base a risultanze sui requisiti reddituali necessariamente anteriori al periodo di riferimento dell'erogazione pensionistica, che come tali possono essere conguagliate sulla base delle periodiche dichiarazioni dei redditi effettivamente percepiti dal titolare della prestazione, in
Org_ base ai criteri di cui all'art. 13 c. 2° l. n° 412/91, ai sensi del quale l' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Pertanto, essendo le dichiarazioni reddituali necessariamente posteriori alla percezione dei redditi, sussiste una fisiologica sfasatura temporale tra il momento in cui deve avvenire l'erogazione della prestazione ed il momento in cui può venir meno il requisito reddituale, con conseguente esclusione della rilevanza dell'errore da parte dell'istituto nell'erogazione di somme non dovute.
Org_ Tale sfasatura è fisiologica solo se annuale, nel senso che l' deve procedere a richiedere la restituzione dell'indebito entro il termine annuale di cui all'art. 13 c. 2° l. n° 412/91, termine decorrente dalla completa comunicazione da parte del pensionato del preciso ammontare dei redditi percepiti ai sensi degli artt. 35 c. 8° d.l. n. 207 del 2008, 15 d.l. n. 78 del 2009, e 13 c. 6° n. 78 del
2010. La scadenza di detto termine comporta l'irripetibilità degli indebiti pensionistici originati da superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge per il godimento di prestazioni previdenziali
(cfr. Cass. sez. lav. n. 953 del 24.1.2012 rv. 620200).
In particolare, ex art. 35 c. 10 bis d.l. n. 207/2008 cit. (come introdotto dall'art. 13 c. 6° d.l. n°
78/2010 cit.), ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13 l. n° 412/91 cit., i titolari di prestazioni previdenziali collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.
Nella fattispecie, per quanto si evince dalla documentazione agli atti, il ricorrente non ha Org_ comunicato all' l'effettiva situazione reddituale, propri e del nucleo familiare, per gli anni dal
2012 al 2019. Ha effettuato tali comunicazioni solo in sede di domanda di ricostituzione della pensione, in data 11.12.2019. Org_ L' ha pertanto provveduto prima a sospendere, indi a revocare al ricorrente la maggiorazione sociale sulla pensione in godimento, per gli anni medesimi, procedendo al recupero dei ratei già erogati nelle more.
In base alla disciplina sopra richiamata, il recupero è pienamente legittimo, avendo il ricorrente reso complete dichiarazioni reddituali ben oltre i termini di cui al citato art. 35 d.l. n° 207/2008, ed
Org_ avendo l' proceduto al recupero nello stesso anno della comunicazione.
Non può ritenersi che il ricorrente non fosse soggetto ad obblighi di comunicazione per avere già comunicato all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulla prestazione, poiché dalle dichiarazioni reddituali prodotte risulta che egli abbia vi inserito i dati anagrafici della moglie , ma senza indicare il reddito da pensione di cui ella era titolare ed anzi Parte_2
indicandola come familiare a carico, e che la abbia parimenti indicato il ricorrente Parte_2
come familiare a carico, sicché sia il ricorrente che la moglie hanno semmai tenuto una condotta tesa ad occultare la conoscibilità dei rispettivi redditi ai fini pensionistici.
Analogamente, pur se all'esito della presentazione della domanda di ricostituzione reddituale del Org_
9.06.2017 l' ha avuto diretta contezza dello status di coniugato del sig. , va Pt_1
considerato che in detta domanda egli ha dichiarato che la moglie non possedeva redditi influenti sull'erogazione della prestazione, sicché anche in tal caso egli ha tenuto una condotta tesa ad occultare la reale entità dei redditi del nucleo familiare.
Tenuto conto che la maggiorazione sociale costituisce prestazione per cui rileva non solo il reddito personale del pensionato, ma anche quello del coniuge, non può ritenersi che l'effettiva situazione
Org_ reddituale del nucleo familiare del ricorrente fosse conoscibile da parte dell' in base al contenuto delle dichiarazioni reddituali rese.
Org_ Sotto altro aspetto, va evidenziato che nel caso di specie alcun errore può essere imputato all' in quanto il Comune di Casalbordino ha omesso di comunicare che il ricorrente in data 22.06.2013 ha contratto matrimonio con la mentre solo la corretta comunicazione del Comune, Parte_2 obbligato per legge, avrebbe consentito l'aggiornamento delle procedure e la possibilità di considerare i redditi posseduti dal coniuge al fine dell'erogazione della maggiorazione sociale di che trattasi. Org_ Al contrario, dalla documentazione prodotta dall' si evince che il Comune di Casalbordino ha Org_ inviato all' solamente tre comunicazioni, nelle date del 13.04.2007, del 06.08.2007 e del
20.11.2008, oltretutto errate in quanto lo stato civile del ricorrente era quello di “coniugato” con riferimento al primo matrimonio mentre all'epoca era già divorziato dal precedente matrimonio (cfr. doc.n.8).
Org_ Dunque, poiché l'errore non è imputabile all' ma ad un soggetto terzo e nel caso di specie al
Comune, non può operare sanatoria alcuna per carenza dei presupposti di legge.
La Suprema Corte di Cassazione ha difatti stabilito che se i dati non sono già conosciuti dall'ente
(per non essere in suo possesso) e vengono trasmessi dall'interessato (o dal datore di lavoro o da
Org_ altri enti), l' non ha un onere di verifica degli stessi (neppure in caso di anomalie apparenti); Org_ l'errore sui dati rilevanti alla corretta liquidazione della prestazione non è imputabile all' ma generato dall'inesatta trasmissione di dati da parte di terzi (cfr. Cass. n. 17417 del 2016; Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14517).
Il ricorso va quindi rigettato.
Spese compensate ex art. 152 disp. att. c.p.c., godendo il ricorrente di redditi inferiori ai limiti di legge in base alla dichiarazione presentata.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vasto il 24/01/2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
-dott.ssa Michelina Iannetta-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Michelina Iannetta, all'esito dell'udienza del 24/01/2024, celebrata nei modi di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. GRANDE GIUSEPPE, Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti;
e
, rappresentato e difeso da: avv. Controparte_1
GRAPPONE CRISTINA, elettivamente domiciliato come in atti;
Oggetto: Ripetizione di indebito.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note difensive ex art. 127 ter c.p.c.
Svolgimento del processo
Org_ Con ricorso depositato il 17.10.2022 esponeva di avere ricevuto dall' , con Parte_1
lettera racc. A.R. del 18.10.2019, la restituzione delle somme indebitamente percepite pari ad euro
9.425,17.
Il ricorrente, nel premettere di essere titolare di pensione di vecchiaia cat. ET (spettacolo),
n. 5119270, con decorrenza 01/2005, liquidata con stato civile di divorziato ed aumentata con l'integrazione al minimo e con la maggiorazione sociale stante il suo basso importo, asseriva di avere divorziato dalla prima moglie nel 1995 e di essersi risposato con Persona_1 [...]
il 22.06.2013. Parte_2 Deduceva ancora il ricorrente che in data 9.06.2017 aveva presentato domanda di ricostituzione
Org reddituale per integrazione al trattamento minimo inserendo i dati della moglie e che l' con ricostituzione d'ufficio del 17.10.2019 eliminava la maggiorazione sociale per la presenza di redditi superiori ai limiti, comunicando un indebito di euro 9.425,17 pagati in più dall'1.01.2012 al
30.11.2019.
Quindi, il ricorrente inoltrava dapprima domanda di trattamento di famiglia (ANF) in data
11.12.2019 e poi ricorso amministrativo al Comitato Provinciale avverso l'indebito, spiegando di aver sempre presentato la dichiarazione dei redditi all'ente fiscale, con redditi personali invariati e con l'indicazione della presenza del coniuge, titolare di propri redditi, la cui presenza doveva ritenersi conosciuta anche per le comunicazioni effettuate dall'ufficio dello stato civile. Org_ Adduceva ancora il ricorrente che l' con provvedimento del 31.01.2022 aveva riconosciuto il trattamento di famiglia (ANF), con decorrenza 2015, scomputando la somma complessivamente spettante di euro 1.600,84 dall'indebito per la maggiorazione sociale annullata;
l'istituto, infatti, con delibera del 9.02.2022 aveva rigettato il ricorso amministrativo confermando l'indebito.
In buona sostanza, il ricorrente riteneva che l'indebito, relativo alla maggiorazione sociale sulla pensione, corrisposta per gli anni dal 2012 al 2019, era insussistente, non avendo mai goduto di
Org_ redditi ulteriori rispetto alla pensione in godimento;
che aveva avanzato richiesta di
Org_ ricostituzione della pensione tramettendo all' , in data 11.12.2019, tutta la documentazione relativa alle proprie condizioni reddituali, nonché quelle della coniuge che dovevano ritenersi conosciuti per via delle comunicazioni effettuate dall'ufficio dello stato civile;
che il relativo credito era comunque irripetibile ex artt. 52 l. n° 88/89 e 13 l. n° 412/91, non essendo configurabile dolo,
Org_ ed essendo l' già a conoscenza dei redditi percepiti. Org_ Si costituiva in giudizio l' deducendo che l'indebito si riferiva alla maggiorazione sociale sulla pensione di cui il ricorrente era titolare, per gli anni dal 2012 in poi, ed era dovuto a mancata comunicazione da parte del ricorrente dei redditi percepiti, con conseguente sospensione e poi revoca della maggiorazione ex art. 13 d.l. n° 78/2010.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., la causa veniva decisa.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato, per le seguenti considerazioni.
Va in primo luogo osservato che non è applicabile alla fattispecie, come peraltro in tutti i casi di prestazioni previdenziali per il godimento delle quali sono previsti limiti di reddito (cfr. in particolare le previsioni degli artt. 6 e 8 d.l. n° 463/83 in tema di integrazione al minimo e di
Org_ pensioni di invalidità , o quelle degli artt. 3 c. 6° e 7° l. n° 335/95 in tema di assegno sociale), la normativa ordinaria in tema di indebiti previdenziali, poiché la ripetibilità delle somme versate a titolo di quote pensionistiche poi risultate non dovute per mancanza dei requisiti reddituali prescinde dalla sussistenza di un errore commesso dall' nella fase di erogazione delle Org_1
suddette somme (e non è pertanto sussumibile nelle ipotesi disciplinate dall'art. 2033 cod. civ., dall'art. 80 del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422 e dall'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, che attribuiscono appunto rilievo all'errore), ma deriva dal fatto stesso che si tratta di erogazioni effettuate in base a risultanze sui requisiti reddituali necessariamente anteriori al periodo di riferimento dell'erogazione pensionistica, che come tali possono essere conguagliate sulla base delle periodiche dichiarazioni dei redditi effettivamente percepiti dal titolare della prestazione, in
Org_ base ai criteri di cui all'art. 13 c. 2° l. n° 412/91, ai sensi del quale l' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Pertanto, essendo le dichiarazioni reddituali necessariamente posteriori alla percezione dei redditi, sussiste una fisiologica sfasatura temporale tra il momento in cui deve avvenire l'erogazione della prestazione ed il momento in cui può venir meno il requisito reddituale, con conseguente esclusione della rilevanza dell'errore da parte dell'istituto nell'erogazione di somme non dovute.
Org_ Tale sfasatura è fisiologica solo se annuale, nel senso che l' deve procedere a richiedere la restituzione dell'indebito entro il termine annuale di cui all'art. 13 c. 2° l. n° 412/91, termine decorrente dalla completa comunicazione da parte del pensionato del preciso ammontare dei redditi percepiti ai sensi degli artt. 35 c. 8° d.l. n. 207 del 2008, 15 d.l. n. 78 del 2009, e 13 c. 6° n. 78 del
2010. La scadenza di detto termine comporta l'irripetibilità degli indebiti pensionistici originati da superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge per il godimento di prestazioni previdenziali
(cfr. Cass. sez. lav. n. 953 del 24.1.2012 rv. 620200).
In particolare, ex art. 35 c. 10 bis d.l. n. 207/2008 cit. (come introdotto dall'art. 13 c. 6° d.l. n°
78/2010 cit.), ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13 l. n° 412/91 cit., i titolari di prestazioni previdenziali collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.
Nella fattispecie, per quanto si evince dalla documentazione agli atti, il ricorrente non ha Org_ comunicato all' l'effettiva situazione reddituale, propri e del nucleo familiare, per gli anni dal
2012 al 2019. Ha effettuato tali comunicazioni solo in sede di domanda di ricostituzione della pensione, in data 11.12.2019. Org_ L' ha pertanto provveduto prima a sospendere, indi a revocare al ricorrente la maggiorazione sociale sulla pensione in godimento, per gli anni medesimi, procedendo al recupero dei ratei già erogati nelle more.
In base alla disciplina sopra richiamata, il recupero è pienamente legittimo, avendo il ricorrente reso complete dichiarazioni reddituali ben oltre i termini di cui al citato art. 35 d.l. n° 207/2008, ed
Org_ avendo l' proceduto al recupero nello stesso anno della comunicazione.
Non può ritenersi che il ricorrente non fosse soggetto ad obblighi di comunicazione per avere già comunicato all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulla prestazione, poiché dalle dichiarazioni reddituali prodotte risulta che egli abbia vi inserito i dati anagrafici della moglie , ma senza indicare il reddito da pensione di cui ella era titolare ed anzi Parte_2
indicandola come familiare a carico, e che la abbia parimenti indicato il ricorrente Parte_2
come familiare a carico, sicché sia il ricorrente che la moglie hanno semmai tenuto una condotta tesa ad occultare la conoscibilità dei rispettivi redditi ai fini pensionistici.
Analogamente, pur se all'esito della presentazione della domanda di ricostituzione reddituale del Org_
9.06.2017 l' ha avuto diretta contezza dello status di coniugato del sig. , va Pt_1
considerato che in detta domanda egli ha dichiarato che la moglie non possedeva redditi influenti sull'erogazione della prestazione, sicché anche in tal caso egli ha tenuto una condotta tesa ad occultare la reale entità dei redditi del nucleo familiare.
Tenuto conto che la maggiorazione sociale costituisce prestazione per cui rileva non solo il reddito personale del pensionato, ma anche quello del coniuge, non può ritenersi che l'effettiva situazione
Org_ reddituale del nucleo familiare del ricorrente fosse conoscibile da parte dell' in base al contenuto delle dichiarazioni reddituali rese.
Org_ Sotto altro aspetto, va evidenziato che nel caso di specie alcun errore può essere imputato all' in quanto il Comune di Casalbordino ha omesso di comunicare che il ricorrente in data 22.06.2013 ha contratto matrimonio con la mentre solo la corretta comunicazione del Comune, Parte_2 obbligato per legge, avrebbe consentito l'aggiornamento delle procedure e la possibilità di considerare i redditi posseduti dal coniuge al fine dell'erogazione della maggiorazione sociale di che trattasi. Org_ Al contrario, dalla documentazione prodotta dall' si evince che il Comune di Casalbordino ha Org_ inviato all' solamente tre comunicazioni, nelle date del 13.04.2007, del 06.08.2007 e del
20.11.2008, oltretutto errate in quanto lo stato civile del ricorrente era quello di “coniugato” con riferimento al primo matrimonio mentre all'epoca era già divorziato dal precedente matrimonio (cfr. doc.n.8).
Org_ Dunque, poiché l'errore non è imputabile all' ma ad un soggetto terzo e nel caso di specie al
Comune, non può operare sanatoria alcuna per carenza dei presupposti di legge.
La Suprema Corte di Cassazione ha difatti stabilito che se i dati non sono già conosciuti dall'ente
(per non essere in suo possesso) e vengono trasmessi dall'interessato (o dal datore di lavoro o da
Org_ altri enti), l' non ha un onere di verifica degli stessi (neppure in caso di anomalie apparenti); Org_ l'errore sui dati rilevanti alla corretta liquidazione della prestazione non è imputabile all' ma generato dall'inesatta trasmissione di dati da parte di terzi (cfr. Cass. n. 17417 del 2016; Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14517).
Il ricorso va quindi rigettato.
Spese compensate ex art. 152 disp. att. c.p.c., godendo il ricorrente di redditi inferiori ai limiti di legge in base alla dichiarazione presentata.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vasto il 24/01/2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
-dott.ssa Michelina Iannetta-