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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/12/2025, n. 3937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3937 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 803/2020 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.803 / 2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 803 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, in atti generalizzata, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
TI PA e dall'avv. MASCOLO ROSANNA, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. STOPPANI ANTONIO, presso cui elettivamente domicilia;
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il al fine di ottenere il risarcimento dei danni per lesioni Controparte_1 personali da ella patite in data 10.02.2017 alle ore 09.20 circa in alla via Casamola a causa CP_1 di una insidia a trabocchetto presente sul manto stradale. Si costituiva il Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda.
Chiesti e concessi i termini di cui all'art.183 VI co cpc, all'esito il Giudice ammetteva la prova testimoniale richiesta dall'attrice e, escussi i testi indicati, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni non essendo ritenuta ammissibile la CTU adita.
L'udienza dell'11/12/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta;
il giudice, lette le note depositate, decide la controversia con la presente sentenza, allegata al provvedimento ex art
127 ter c.p.c..
Nel merito, occorre preliminarmente evidenziare che la presente controversia può rientrare pacificamente nell'ambito di applicazione dell'art 2051 cod. civ..
Ai sensi della predetta disposizione, la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.
Ai fini del riconoscimento della responsabilità occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno. Di tanto, e cioè del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, deve fornire prova l'attore, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode, ben potendo essere integrato anche dalla condotta imprudente del danneggiato. Si ritiene che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., operi anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (vd ex multis Cass. n. 78053/2017).
Sul punto, va inoltre affermato che il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno sussiste se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa ovvero se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno. Pertanto, se il danneggiato afferma di esser caduto a causa di una difformità della cosa in custodia, costui deve provare detta circostanza, perché configura il fatto costitutivo della domanda.
Orbene, nel caso di specie si ritiene che sia individuabile un rapporto di custodia in capo al
[...]
in relazione alla strada ove si è verificato il fatto, non essendo stata per altro nemmeno CP_1 contestata la natura comunale della via.
Tuttavia, si ritiene non provato il nesso causale tra il dinamismo connaturato nella cosa in custodia e l'evento di danno.
Si è, infatti, detto che il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre alla esistenza del rapporto di custodia) e solo dopo che egli abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere della imprevedibilità e della eccezionalità, sia idoneo a interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità. La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato, essendo di per sé statica e inerte (Cass. 2660/2013).
Ancora, sul punto, giova riprendere una recente pronuncia della Cassazione, nella quale gli ermellini hanno dato atto della revisione compiuta in giurisprudenza rispetto ai principi sull'obbligo di custodia, statuendo che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (in questi termini Cass. civ. ord. n. 33390/2022).
Ebbene nel caso in esame, quanto all'accertamento del nesso causale, non può non rilevarsi la contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dalle testimoni sentite nel corso dell'istruttoria e la ricostruzione del fatto indicata nel verbale di pronto soccorso dalla stessa parte attrice.
Sul punto la giurisprudenza ha stabilito che le dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente erano entrate
a far parte del compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto soccorso,
a cui è stata riconosciuta, in sintonia con una giurisprudenza da cui non vi è ragione di discostarsi, natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione
- dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice. (così in parte motiva Cass. civ. sentenza n. 16030/2020).
In termini deve concludersi, quanto al caso in esame, che la dichiarazione resa in sede di pronto soccorso (per cui la sarebbe caduta “accidentalmente mentre faceva jogging”) deve ritenersi Pt_1 prevalente rispetto alle prove costituende raccolte in giudizio, essendo contenuta in un atto fidefacente, per altro precostituito rispetto alla proposizione del giudizio, avverso il quale non risulta proposta querela di falso. Per altro le dichiarazioni delle testimoni non si pongono nemmeno in aperto contrasto con quanto indicato nel suddetto verbale, in quanto le stesse si sono limitate a chiarire le motivazioni per cui stavano percorrendo quella strada.
Tenuto conto di ciò l'attrice, che stava svolgendo, secondo quanto dalla stessa dichiarato, attività ginnica – benchè leggera- su una strada a ciò non destinata, avrebbe dovuto prestare l'opportuna diligenza (in termini, Cass. civ. ordinanza n. 11942 del 2024) onde evitare l'incidente accorso.
Emerge invece, anche attraverso l'esame delle fotografie depositate, che la stava percorrendo Pt_1 la strada -non dotata di marciapiede- camminando all'altezza del tombino su cui la stessa sarebbe caduta e non a ridosso del ciglio della strada, come prescritto dal codice della strada. Né per altro in termini valgono, a giustificare il comportamento negligente tenuto dall'odierna attrice, le considerazioni riportate dalle testimoni. Ed infatti in primo luogo se anche fosse risultato impossibile camminare sul ciglio della strada per la presenza di un avvallamento, la si sarebbe dovuta Pt_1 ragionevolmente mantenere in contiguità al suddetto margine stradale e non camminare, invece, al centro della carreggiata, ove era posizionato il tombino – circostanza evidente dalle foto depositate-.
Ancora, appare inverosimile la ricostruzione per cui il tombino sarebbe stato ricoperto di terriccio umido al punto tale da non essere visibile. Ed infatti, premettendo che non è stata depositata alcuna foto dello stato dei luoghi al momento dell'incidente, le stesse testimoni hanno dichiarato che la giornata in questione non era piovosa;
per altro, la strada è asfaltata, per cui anche la stessa presenza di terriccio non sembra credibile. Inoltre, le stesse testimoni hanno fatto cenno ad un avvallamento ai margini della strada, segno che le condizioni di visibilità della strada erano buone tali da poter facilmente valutare eventuali insidie.
Da tutte queste considerazioni discende che il comportamento della è stato tale da Pt_1 interrompere il nesso causale tra il fatto generatore del danno e la cosa in custodia, con conseguente rigetto della domanda.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, prendendo come riferimento i parametri minimi, stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta la domanda;
b) condanna al pagamento, in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che liquida in complessivi € 3.400,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf.
(nella misura del 15% del compenso); depositato telematicamente in data 17/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.803 / 2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 803 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, in atti generalizzata, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
TI PA e dall'avv. MASCOLO ROSANNA, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. STOPPANI ANTONIO, presso cui elettivamente domicilia;
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il al fine di ottenere il risarcimento dei danni per lesioni Controparte_1 personali da ella patite in data 10.02.2017 alle ore 09.20 circa in alla via Casamola a causa CP_1 di una insidia a trabocchetto presente sul manto stradale. Si costituiva il Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda.
Chiesti e concessi i termini di cui all'art.183 VI co cpc, all'esito il Giudice ammetteva la prova testimoniale richiesta dall'attrice e, escussi i testi indicati, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni non essendo ritenuta ammissibile la CTU adita.
L'udienza dell'11/12/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta;
il giudice, lette le note depositate, decide la controversia con la presente sentenza, allegata al provvedimento ex art
127 ter c.p.c..
Nel merito, occorre preliminarmente evidenziare che la presente controversia può rientrare pacificamente nell'ambito di applicazione dell'art 2051 cod. civ..
Ai sensi della predetta disposizione, la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.
Ai fini del riconoscimento della responsabilità occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno. Di tanto, e cioè del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, deve fornire prova l'attore, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode, ben potendo essere integrato anche dalla condotta imprudente del danneggiato. Si ritiene che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., operi anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (vd ex multis Cass. n. 78053/2017).
Sul punto, va inoltre affermato che il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno sussiste se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa ovvero se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno. Pertanto, se il danneggiato afferma di esser caduto a causa di una difformità della cosa in custodia, costui deve provare detta circostanza, perché configura il fatto costitutivo della domanda.
Orbene, nel caso di specie si ritiene che sia individuabile un rapporto di custodia in capo al
[...]
in relazione alla strada ove si è verificato il fatto, non essendo stata per altro nemmeno CP_1 contestata la natura comunale della via.
Tuttavia, si ritiene non provato il nesso causale tra il dinamismo connaturato nella cosa in custodia e l'evento di danno.
Si è, infatti, detto che il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre alla esistenza del rapporto di custodia) e solo dopo che egli abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere della imprevedibilità e della eccezionalità, sia idoneo a interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità. La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato, essendo di per sé statica e inerte (Cass. 2660/2013).
Ancora, sul punto, giova riprendere una recente pronuncia della Cassazione, nella quale gli ermellini hanno dato atto della revisione compiuta in giurisprudenza rispetto ai principi sull'obbligo di custodia, statuendo che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (in questi termini Cass. civ. ord. n. 33390/2022).
Ebbene nel caso in esame, quanto all'accertamento del nesso causale, non può non rilevarsi la contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dalle testimoni sentite nel corso dell'istruttoria e la ricostruzione del fatto indicata nel verbale di pronto soccorso dalla stessa parte attrice.
Sul punto la giurisprudenza ha stabilito che le dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente erano entrate
a far parte del compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto soccorso,
a cui è stata riconosciuta, in sintonia con una giurisprudenza da cui non vi è ragione di discostarsi, natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione
- dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice. (così in parte motiva Cass. civ. sentenza n. 16030/2020).
In termini deve concludersi, quanto al caso in esame, che la dichiarazione resa in sede di pronto soccorso (per cui la sarebbe caduta “accidentalmente mentre faceva jogging”) deve ritenersi Pt_1 prevalente rispetto alle prove costituende raccolte in giudizio, essendo contenuta in un atto fidefacente, per altro precostituito rispetto alla proposizione del giudizio, avverso il quale non risulta proposta querela di falso. Per altro le dichiarazioni delle testimoni non si pongono nemmeno in aperto contrasto con quanto indicato nel suddetto verbale, in quanto le stesse si sono limitate a chiarire le motivazioni per cui stavano percorrendo quella strada.
Tenuto conto di ciò l'attrice, che stava svolgendo, secondo quanto dalla stessa dichiarato, attività ginnica – benchè leggera- su una strada a ciò non destinata, avrebbe dovuto prestare l'opportuna diligenza (in termini, Cass. civ. ordinanza n. 11942 del 2024) onde evitare l'incidente accorso.
Emerge invece, anche attraverso l'esame delle fotografie depositate, che la stava percorrendo Pt_1 la strada -non dotata di marciapiede- camminando all'altezza del tombino su cui la stessa sarebbe caduta e non a ridosso del ciglio della strada, come prescritto dal codice della strada. Né per altro in termini valgono, a giustificare il comportamento negligente tenuto dall'odierna attrice, le considerazioni riportate dalle testimoni. Ed infatti in primo luogo se anche fosse risultato impossibile camminare sul ciglio della strada per la presenza di un avvallamento, la si sarebbe dovuta Pt_1 ragionevolmente mantenere in contiguità al suddetto margine stradale e non camminare, invece, al centro della carreggiata, ove era posizionato il tombino – circostanza evidente dalle foto depositate-.
Ancora, appare inverosimile la ricostruzione per cui il tombino sarebbe stato ricoperto di terriccio umido al punto tale da non essere visibile. Ed infatti, premettendo che non è stata depositata alcuna foto dello stato dei luoghi al momento dell'incidente, le stesse testimoni hanno dichiarato che la giornata in questione non era piovosa;
per altro, la strada è asfaltata, per cui anche la stessa presenza di terriccio non sembra credibile. Inoltre, le stesse testimoni hanno fatto cenno ad un avvallamento ai margini della strada, segno che le condizioni di visibilità della strada erano buone tali da poter facilmente valutare eventuali insidie.
Da tutte queste considerazioni discende che il comportamento della è stato tale da Pt_1 interrompere il nesso causale tra il fatto generatore del danno e la cosa in custodia, con conseguente rigetto della domanda.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, prendendo come riferimento i parametri minimi, stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta la domanda;
b) condanna al pagamento, in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che liquida in complessivi € 3.400,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf.
(nella misura del 15% del compenso); depositato telematicamente in data 17/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco