Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/02/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1057/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di L'Aquila, riunito nella camera di consiglio del 19.2.2025 in persona dei magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1057/23 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 12.2.2025 e vertente
TRA
, P.I. e C.F. , con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in , Via G. Saragat, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro Pt_1
tempore, Prof. rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al Parte_2
presente atto, resa giusta delibera di conferimento di incarico n. 1752 del 15.09.2023, dall'Avv.
Giulia Di Donato del Foro di Pescara, C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._1
presso il suo studio in Pescara, alla Via Firenze n. 117,
APPELLANTE/APPELLATA INCIDENTALE
E
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, nata ad [...] il [...] (cod. fisc.: Controparte_1 C.F._2
), nata a [...] il [...] (cod. fisc.:
[...] Parte_3 C.F._3
) e nata a [...] l'[...] (cod. fisc.:
[...] Parte_4 C.F._4
) tutte residenti in [...], rappresentate e
[...]
difese dagli avvocati Mario Cicchetti (cod. fisc.: ) e Anna Maria CodiceFiscale_5
Barbante (cod. fisc.: ) entrambi del foro di Rieti presso il cui studio sito CodiceFiscale_6
in Rieti (Ri) al largo Ludovico Spada Potenziani n. 10 eleggono domicilio
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 563/2023 pubblicata in data 23.08.2023, emessa dal
Tribunale di L'Aquila nel giudizio rubricato al n. 2589/2018 di R.G
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis rejectis, in accoglimento del presente gravame e per i motivi tutti dedotti in atti, riformare la sentenza n. 563/2023pubblicata in data
23.08.2023, dal Tribunale di L'Aquila nel giudizio rubricato al n. 2589/2018 di R.G., notificata in data 19.09.2023, promosso dalla SI.ra , in proprio ed in qualità di titolare della Controparte_1
responsabilità genitoriale sulle figlie minori , , nei confronti Parte_4 Parte_3 dell' , notificata in Parte_1 data 19.09.2023 e, per l'effetto, così provvedere: in via principale:
- previa ogni opportuna declaratoria del caso, in riforma della sentenza n. 563/2023 pubblicata in data 23/08/2023 dal Tribunale di L'Aquila e resa nel giudizio rubricato al n. 2589/2018 di R.G., accogliere le conclusioni formulate dalla difesa dell' Controparte_2
nel giudizio di primo grado, rubricato al n. 2589/2018 di R.G., e che qui integralmente si
[...]
trascrivono:
-integralmente rigettare, poiché inammissibile, improponibile ed infondata, sia nell'an che nel quantum, la domanda spiegata da parte attrice nel giudizio di primo grado, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
pagina 2 di 30 3
- rigettare, in ogni caso, i motivi di appello incidentali spiegati dalle appellate nella comparsa di costituzione e di risposta e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 563/2023, pubblicata in data 23/08/2023, impugnata dalle appellate nella parte in cui ha rigettato le pretese risarcitorie avanzate dalle attrici nel giudizio di primo grado;
- riconoscere e dichiarare il diritto dell' Parte_5
alla restituzione delle somme pagate, anche per il tramite della propria Compagnia
[...]
in esecuzione della sentenza appellata e, per l'effetto, condannare la Controparte_3
SI.ra al pagamento in favore dell' della somma di Euro Controparte_1 Parte_1
250.000,00 ed in favore di della somma di Euro 201.741,22, nonché Controparte_3
condannare le SIg.re e alla restituzione in favore della Compagnia di Parte_3 Parte_4
assicurazione della somma Euro 301.351,17 per parte, oltre alla Controparte_3
restituzione delle spese legali di giudizio pari ad euro 24.697,43;
In ogni caso con vittoria di spese e di competenze del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, la difesa dell' appellante torna a chiedere: Parte_1
- disporsi la rinnovazione della CTU medico-legale nei limiti della causa petendi del giudizio di primo grado, per tutte i motivi ampiamente dedotti nell'atto di appello;
- nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila non dovesse disporre la rinnovazione della CTU, così come richiesta in narrazione, convocarsi i CCTTU nominati nel giudizio di primo grado a rendere i necessari chiarimenti;
-torna ad opporsi all'ammissione della CTU medico-legale sulle persone delle appellate per l'accertamento del presunto danno biologico asseritamente subito “iure proprio” sia perché non è stato proposto dalle appellate alcun motivo di appello “incidentale” in ordine al mancato riconoscimento di tale voce di danno, sia perché tale pretesa risarcitoria non è mai stata quantificata né espressamente formulata nelle conclusioni rassegnate dalle attrici negli atti del giudizio di primo grado;
- in ogni caso, la richiesta di CTU medico-legale sulle persone delle appellate e la richiesta della
CTU contabile deve essere rigettata sia per la palese infondatezza della domanda spiegata dalle appellate sia perché, così come ex adverso richieste, attraverso la formulazione di quesiti universali, ampi e sommari, avrebbero finalità meramente esplorative;
- si oppone, inoltre, alla richiesta delle appellate di espletamento della prova, così come articolata nella memoria n. 2 ex art 183 c.p.c. ex adverso depositata nel giudizio di primo grado, in quanto, oltre a non essere stata ammessa dal pagina 3 di 30 4
Giudice di prime cure (cfr. ordinanza del 05.12.2020), verte su circostanze generiche, contenenti valutazioni non demandabili a testimoni in quanto oggetto di prova documentale”.
Per la parte appellata:
“in via principale: insiste affinchè la Corte di Appello adita, previa revoca della ordinanza pronunciata in data 13 marzo 2024, voglia ammettere i mezzi istruttori non ammessi, articolati alla pagina 27 della comparsa di costituzione e risposta in appello contenente domanda incidentale;
- In subordine: precisa le conclusioni come da atto di citazione e chiede che la causa venga trattenuta in decisione”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Insta la parte appellante principale, già convenuta in primo grado, per la riforma delle sentenza nr. 563/2023 pubblicata in data 23.08.2023, emessa dal Tribunale di L'Aquila nel giudizio rubricato al n. 2589/2018 di R.G., per asseriti error in iudicando e per falsa rappresentazione dei fatti, nella parte in cui, aveva accolto la domanda risarcitoria formulata da esse parti attrici, in proprio e nella qualità di eredi del defunto coniuge e padre Persona_1
delle medesime, per riscontrata responsabilità dei sanitari di presidio San Salvatore di L'Aquila nella causazione del decesso del dante causa.
1.1Affida la difesa dell'appellante le proprie critiche a quattro distinti motivi di appello e lamenta in particolare:
Primo motivo di appello: Illegittimità della sentenza n. 563/2023 del 23.08.2023 in punto di responsabilità dell' per aver il Parte_5
Giudice di prime cure erroneamente ed acriticamente valutato le risultanze della relazione peritale medico-legale di CTU e, per l'effetto, posto a fondamento della decisione fatti e/o comportamenti non contestati da parte attrice nel giudizio di primo grado, incorrendo, così, anche nella violazione dell'art. 112 c.p.c. Parte Sul punto denuncia la difesa che il giudice di prime cure avrebbe fondato la propria decisione su conclusioni raggiunte in perizia che avrebbero a loro volta riconosciuto la sussistenza del nesso consequenziale tra gli eventi infausti verificatisi in danno del R. e condotte che tuttavia non erano state neanche allegate dalla parte attrice nell'atto introduttivo;
parte pagina 4 di 30 5
Parte attrice che, a dire della difesa , si era limitata a supportare la propria domanda risarcitoria adducendo l'improprio utilizzo del farmaco poi invece smentito dalla CTU e Per_2
l'omesso approfondimento delle cause dell'arresto e con ciò l'omissione delle conseguenti cure, pur risultando prima facie l'inverosimiglianza delle annotazioni in cartella, ma sempre assumendo quale presupposto l'errata somministrazione di quel farmaco, risultata invece non confermata.
Secondo motivo di appello: illegittimità della sentenza n. 563/2023 del 23.08.2023 per l'inesatta valutazione delle risultanze della CTU e per omessa valutazione del nesso causale tra la somministrazione di farmaci (successivamente all'arresto cardiaco) e l'evento di danno.
Stando a tale motivo in particolare, la sentenza del Tribunale di L'Aquila avrebbe errato nel ritenere censurabile la condotta dei sanitari per aver somministrato, dopo il verificarsi dell'arresto cardiaco, antibiotici appartenenti alla stessa classe farmacologica dell' e, Per_2
così, ritenendo – ingiustamente- sussistente il nesso di causalità tra detta somministrazione e l'evento di danno.
Terzo motivo di appello: illegittimità della sentenza n. 563/2023 del 23.08.2023 per l'inesatta valutazione delle risultanze della CTU in ordine alla seconda contestazione sollevata da parte attrice (gestione della crisi comiziale insorta e dell'arresto cardiaco) e per erronea valutazione del nesso causale.
Il giudice di prime cure avrebbe cioè, con riferimento alla affermata responsabilità dei sanitari mel periodo immediatamente successivo all'emergere della crisi comiziale e del conseguente arresto, imputato condotte, evidenziate invece in sede di perizia come poste in essere dai sanitari nella fase precedente agli stessi.
Con il Quarto motivo di appello, si lamenta infine l'illegittimità della sentenza per errata applicazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sugli importi liquidati dal
Giudice di prime cure con decorrenza dalla data del decesso, invocando peraltro l'applicazione dei principi di cui alla notoria Cass. 1712/1995.
Conclude pertanto l'appellante principale come già riportato in epigrafe.
1.2 Si costituiscono gli appellati, concludendo per il rigetto dell'appello principale.
Spiegano altresì a loro volta appello incidentale, muovendo alla sentenza gravata le seguenti censure.
Punto 6 a) il Tribunale di L'Aquila, non ha ritenuto provata la “lucida agonia” del de cuius e, conseguentemente, non ha ritenuto sussistente il danno morale cd. terminale.
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Punto 6 b) il Tribunale di L'Aquila, nel liquidare il danno parentale in favore della moglie e delle figlie del de cuius, ha utilizzato le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma risalenti al lontano
2019 e non le più recenti Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2022, pervenendo ad una liquidazione non soddisfacente e certamente non attualizzata.
Punto 6 c) il Tribunale di L'Aquila, nel liquidare il danno patrimoniale in favore della signora ha erroneamente affermato che la medesima, al momento del decesso del de Controparte_1
cuius, avesse 55 anni, mentre in realtà ne aveva appena 48.
Punto 6 d) il Tribunale di L'Aquila ha ritenuto, in maniera del tutto immotivata, non sussistente il nesso di causa tra la malattia/decesso del coniuge e la chiusura dell'attività commerciale intrapresa poco prima del ricovero del dalla signora nonostante la Pt_3 CP_1
documentazione versata agli atti e le prove testimoniali esperite abbiano comprovato la sussistenza del nesso, né il danno patrimoniale futuro.
1.3 Acquisita la documentazione sulle conclusioni precisate dalle parti ed in atti trascritte, la causa viene ora in decisione.
2. I gravami sono conformi al disposto di cui all'art. 342 cpc nuova formulazione, anche tenuto conto che le introdotte modifiche a tale disposizioni non sembrano sostanzialmente incidere sul portato precettivo degli arresti cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità.
E' vero infatti che la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ., per la rituale proposizione dell'atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (Cassazione civile, sez. I, 27/10/2014, n. 22781).
Tuttavia l'indicazione specifica dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni poste a fondamento dell'appello né tantomeno nella elaborazione di un progetto alternativa di decisione (Cass. ord. VI^ nr. 6705/18), essendo sufficiente che al giudice siano esposte - anche sommariamente - le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, che possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica specifica della decisione impugnata e consenta al pagina 6 di 30 7
giudice del gravame di individuare il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. In particolare, con riguardo alla denuncia di erronea valutazione - da parte del giudice di primo grado - degli elementi probatori acquisiti o delle conclusioni del consulente tecnico, è sufficiente - al fine dell'ammissibilità dell'appello - la indicazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie, non essendo richiesto, come per la diversa ipotesi del ricorso per cassazione, una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata
(Cassazione civile, sez. II, 09/06/2014, n. 12960 e SSUU.nr. Cassazione civile sez. un.,
16/11/2017, n.27199).
I rispettivi atti di impugnazione risultano redatti nel puntuale rispetto dei criteri appena esposti.
3. Nel merito.
Per mera comodità espositiva, ritiene il Collegio di dover affrontare preliminarmente i motivi dell'appello principale di cui ai punti 1 – 3, accumulandoli in un'unica sezione motivazionale, in quanto afferenti critiche che involgono la ricostruzione degli eventi operata dal Giudice di prime cure e dal collegio peritale.
Si passerà di seguito alla valutazione dell'appello incidentale relativamente a tutti i capi e squindi all'esame del punto 4 ancora dell'appello principale.
3.1Esame dei motivi di appello principale di cui ai punti 1-3.
Prima di scendere a valutare gli accadimenti per come ricostruiti dapprima in ambito peritale e poi in sentenza, appare opportuno al Collegio ulteriormente confermare il principio, già peraltro sommariamente evocato in sede di sospensiva nell'ordinanza a firma di altro estensore, ribadito di recente dalla Corte di legittimità proprio in seguito ad un
Parte ricorso proposto dalla qui appellante avverso la decisione assunta da questa stessa
Corte, in materia di pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in ambito di responsabilità sanitaria;
principio peraltro, come si vedrà, in modo assolutamente marginale incidente nell'adottando percorso motivazionale.
Il riferimento è alla decisione contenuta nella recente Cass. Civ. sez. III, 23 aprile 2024, n.
10901.
Nell'occasione la Corte ha di nuovo affermato quanto segue.
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Nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda (addirittura ndr) la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza postoperatoria, dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente allegate dall'attore, possano avere portata preclusiva, stante l'inesigibilità dell'individuazione ex ante di specifici elementi tecnico- scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una CTU.
Nella decisione di cui sopra, avverso sentenza di questa stessa Corte e su ricorso proposto
Parte proprio dalla odierna appellante , la Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze che deducevano l'illegittimità della sentenza impugnata per aver basato il giudizio di responsabilità medica, a carico dei convenuti, su un fatto diverso rispetto addirittura sia a quello posto a fondamento della condanna del Tribunale (accesso operatorio asseritamente sbagliato), nonostante che le parti danneggiate non avessero dispiegato appello incidentale sul punto, sia a quello dedotto con l'originario atto di citazione (assistenza post operatoria oltre che punto di accesso sbagliato ma diverso da quello ritenuto dal Tribunale).
Sotto quest'ultimo profilo, stando al Supremo Consesso non era dato ravvisare nella sentenza impugnata alcun mutamento della domanda in ragione dell'introduzione di una causa petendi diversa da quelle dedotta dagli attori, con conseguente violazione dei principi (artt. 112,163,183 c.p.c.) del contraddittorio e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. E ciò in quanto si deve considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente allegate dall'attore, possano avere portata preclusiva, stante la inesigibilità della individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una c.t.u. (Cass. n.
13269/2012; Cass. n. 6850 del 20/03/2018; così anche Cass. n. 2719/2023).
Occorre allora qui ulteriormente confermare come, in via generale e particolarmente in relazione alle azioni di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni professionali,
l'onere allegatorio deve essere circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in ragione delle informazioni ad essa accessibili ed alle cognizioni tecnico-scientifiche esigibili.
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Con precipuo riferimento alle fattispecie di responsabilità sanitaria, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie in ordine all'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario
(Cass. 19/5/2004, n. 9471; Cass.26/7/2012, n. 13269; Cass. 15/3/2024 n.7074).
Nella fattispecie al vaglio peraltro, come si andrà ad evidenziare l'onere di allegazione appariva particolarmente arduo per la difesa della parte attrice, visto che lo stesso collegio peritale (organo tecnico per definizione) rilevava una tenuta a dir poco assolutamente confusionaria della cartella del paziente.
Esaminando poi più dettagliatamente quell'inziale atto, ci si avvede che in realtà la difesa Parte attorea, diversamente da quanto assume insistentemente l'appellante , lamentava non solo l'errata somministrazione del farmaco, in relazione alla quale il paziente già in P.S. aveva segnalato di essere allergico, e dunque comunque una criticità nel trattamento farmacologico ante evento crisi/infarto, ma anche i seguenti ulteriori inadempimenti: nella stessa data del 18.4 (dopo la crsi) era stato trasferito in rianimazione, reparto da cui era stato trasferito il 25.5.2016 per necessità legate alla mancanza di posti letto ad altro presidio;
in tutto il periodo successivo all'evento infartuale i sanitari del S. Salvatore non avevano inteso approfondire le cause dell'arresto, con ciò omettendo negligentemente le cure dovute (pg. pg.
6 dell'atto di citazione); la non corretta o almeno dubbia documentazione delle prestazioni aveva impedito o reso più difficoltoso ai sanitari intervenuti successivamente alla crisi di stilare una corretta diagnosi e di apprestare le cure adeguate a fronteggiare l'evento manifestatosi;
l'omissione nella fase successiva all'arresto di indagini doverose sulle cause dello stesso per assicurare le migliori cure del caso (pgg. 7 e 8 della citazione).
L'allegazione pertanto si concentrava sul trattamento farmacologico ante evento 18.4, ma non si limitava affatto ad asserire la sussistenza di un nesso di causalità tra errata somministrazione del farmaco e crisi comiziale con arresto cardiaco. Esplicitamente infatti si assumeva in quella prospettazione anche la sussistenza del nesso eziologico tra il successivo pagina 9 di 30 10
evento morte e le inadeguate risposte dei sanitari a quell'evento comiziale seguito immediatamente da arresto.
Nell'ambito di tale quadro allegatorio allora il Giudice di prime cure inizialmente rivolgeva al collegio peritale i seguenti quesiti
1. descriva le condizioni di salute del defunto al momento dell'accesso al P.S. Persona_1 dell'ospedale San Salvatore di L'Aquila il 17.04.16, nonché l'iter clinico successivo sino alla morte;
2. dica il decesso sia imputabile alla somministrazione del farmaco;
Per_2
3. dica quale fosse lo stato di coscienza del paziente dalla crisi comiziale del 18.04.16 al momento del decesso,
Successivamente tuttavia, proprio all'esito di una compiuta lettura della iniziale allegazione, quel Giudice correttamente aveva ritenuto doveroso, proprio sulla scorta di quella inziale allegazione che aveva assunto anche la condotta successiva all'evento comiziale a presupposto del decesso, affidare al collegio peritale pure quanto oggetto del quesito nr. 4), vale a dire “…se le terapie praticate a seguito della crisi comiziale siano state corrette e tempestive…” . Nell'ordinanza 2.1.2.2021 infatti si legge “appare invece necessario integrare il quesito con riguardo alla correttezza delle terapie praticate a fronte della crisi comiziale ed arresto cardiaco nonché alla sussistenza e durata dell'inabilità temporanea imputabile alle scorrette condotte di parte convenuta ove ritenute sussistenti”.
L'esito dell'accertamento peritale.
Il collegio tecnico, al di là della affermazione apparentemente tranciante resa in sede di risposta alle osservazione e pronunciata solo per escludere che la sua attenzione si fosse focalizzata esclusivamente sulla imputazione dell'arresto alla somministrazione del farmaco
A. (in quella sede il collegio sembra affidare una almeno prevalenza causale, rispetto all'evento crisi-arresto all'incauta protratta somministrazione del chinolonico e comunque ad un errato trattamento farmacologico), non ha affatto sconfessato l'accusa attorea, afferente la somministrazione del farmaco segnalato come non assumibile, diversamente a
Parte quanto in questa sede si ostina a sostenere dal difesa di .
Ovviamente peraltro, l'analisi della condotta dei sanitari da parte del collegio peritale, nella verifica della causa scatenante la crisi con successivo arresto, si è estesa anche ai momenti antecedenti l'episodio del 18.4, nonostante altrettanto ovviamente l'allegazione attorea sul punto non avesse potuto essere approfondita, avendo legittimamente (secondo quanto detto e pagina 10 di 30 11
si dirà) incentrato la propria prospettazione su quella errata somministrazione del farmaco
A e comunque quindi sul “genus” “errato trattamento farmacologico”.
In relazione a tale aspetto, il collegio ha riscontrato che la condotte inadeguate avevano comunque già caratterizzato addirittura e comunque (anche) i momenti antecedenti la crisi comiziale ed avevano involto anche il trattamento farmacologico.
All'atto del P.S. a fronte della sintomatologia accusata dal paziente, tra l'altro iperteso, non fu effettuato tracciato ECG e fu richiesta una consulenza cardiologica di cui tuttavia non vi è traccia nella relativa documentazione.
La ipokaliemia che si potrebbe assumere dipendesse dalla diarrea, ipokaliemia nella cui permanenza ha giocato un ruolo significativo una correzione terapeutica lenta, in concorso con il chinolonico, ha determinato l'insorgenza di una sindrome del QT lungo, del cui instaurarsi il personale sanitario non aveva sufficiente contezza in assenza di adeguato monitoraggio della ipopotassemia e del necessario tracciato elettrocardiografico.
Tale sindrome poi è stata ritenuta dal collegio all'origine inizialmente della crisi comiziale, ma – si precisa in perizia - salvo quanto ivi “chiosato” in relazione alla vicenda , Per_2 che infatti viene indicata come concausa dell'evento arresto.
La crisi comiziale ha poi innescato l'arresto cardiaco, da cui il danno ipossico certo cerebrale
(documentato dalla RMN e dall'elettroencefalogramma indicativo di BURST suppression), ma anche cardiaco, come attestato tra l'altro dai valori della troponina.
Il paziente fino alle 16:30 (13.30 in realtà) del 18.04 era sveglio, cosciente (successivamente all'evento del 18.4 il paziente non risulterà mai più cosciente e tanto incide sulla valutazione della richiesta di riconoscimento del danno morale terminale, così si vedrà oltre), collaborante in respiro spontaneo con ossigenoterapia si da poter dedurre che il quadro clinico fosse quello di una polmonite basale dx con ipossemia moderata-severa.
Essendo comunque noti agli operatori la ipokaliemia ed il QT allungato all'ECG in 12 derivazioni, non risultava invece l'attuazione di un monitoraggio continuo dei parametri vitali, ma solo sporadici rilievi da parte del personale infermieristico, ore 23:00 del 17:04 e
7:30 del 18.4.
Stupisce il fatto – afferma il collegio - che non vi sia traccia di un aggiornamento clinico medico del mattino, così come che nulla venga riportato su cosa avrebbe indotto la crisi comiziale quando è noto che quest'ultima è tra le principali manifestazioni della sindrome del QT lungo ed è un indice prognostico sfavorevole.
pagina 11 di 30 12
In presenza di QT lungo è mandatoria, cioè obbligatoria, l'anamnesi farmacologica ricercando farmaci eventualmente coinvolti nell'allungamento del QT e sospendendoli. Nel nostro caso la mancanza di un monitoraggio dei parametri vitali, la non effettuazione di un
ECG d'ingresso in PS porteranno alla diagnosi di QT lungo solo la mattina del 18.04. Anche in presenza della diagnosi peraltro non vi è traccia alcuna della revisione dei farmaci
(sospensione chinolonici) né della messa in opera di azioni tese a diminuire il rischio di eventi avversi (correzione del potassio, monitoraggio saturazione, PA, ECG).
Dunque errori vi furono prima della crisi anche comunque di trattamento farmacologico e non potendosi neanche escludere la somministrazione del farmaco “vietato”.
Alle ore 13:30 del 18/04/2016 improvvisamente la dott.ssa annotava in cartella quanto Per_3
segue: ore 13:30 il pz presenta crisi convulsiva dopo somministrazione di Urbason 20mg. Viene praticata 1fl di Diazepam e.v. successivo arresto cardiorespiratorio. Per trattare la crisi comiziale cioè si somministrava diazepam con successivo arresto cardio-respiratorio.
Lo stesso Collegio peritale, come poco fa anticipato, proprio nell'ottica della verifica del corretto trattamento farmacologico all'interno di quel così ben ricostruito quadro, non ha poi affatto escluso (anche ed addirittura in aggiunta rispetto ad un rilevato colposo non rimodulato trattamento farmacologico in atto) la somministrazione del farmaco cui era allergico il paziente. Si legge infatti nella relazione che “in merito all'impiego dell' ove si Per_2
consideri che la sua prescrizione, a dir poco imprudente, stante la consapevolezza delle precedenti reazioni allergiche all'antibiotico betalattamico registrato in occasione del PS presso l'Ospedale di Rieti (dato riportato altresì nella voce informazioni del frontespizio della cartella dell'OBI), è annotata in data 18.04 ore 14-20 con una “postilla” ore 8:00 non Per_2
somministrato perché il paziente è allergico (va rilevato che nel foglio di consegna degli infermieri sono segnalati i farmaci somministrati tra cui non figura l' )” Per_2
Ancora il collegio rileva acutamente che incredibilmente non è proprio specificata la ragione della anomala somministrazione dell'Urbason alle ore 13.30, prescritto invece dai sanitari in ragione di 20 mg. X 2 ev alle ore 8:00 e alle ore 20:00.
Il collegio spiega allora che tale anomala somministrazione alle ore 13.30 del cortisonico sarebbe potuta avvenire proprio ipotizzando di dover “fronteggiare la reazione avversa verificatesi a seguito dell'anticipata somministrazione dell' delle ore 14,00” Per_2
(anticipazione che per prassi spesso avviene da parte del personale rispetto al cambio turno).
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L'impossibilità di dare una risposta definitiva sul punto è stata oltretutto imputata da parte del collegio peritale proprio alle lacune della tenuta della cartella clinica nonché alla particolare singolarità della registrazione che ha riguardato proprio la somministrazione di quel farmaco
(assoluta singolarità della prescrizione cui segue quella “postilla”).
Basti solo pensare – si aggiunge da parte di questo collegio – alla assoluta irritualità della prescrizione di un farmaco secondo specifica posologia e ad orari ben determinati, cui segue una anomala e quindi posticcia “postilla” in cui si dà atto che il farmaco in realtà non viene dispensato per la rilevata allergia (dato che non poteva non essere conosciuto dai sanitari in quanto già acquisito nel ricovero presso l'ospedale di Rieti nonché comunicato dal paziente al momento dell'accesso al P.S.).
Nel foglio delle consegne infermieristiche figurava oltretutto, come visto, paziente allergico senza alcuna altra specificazione.
Anche tale ulteriore elemento non depone affatto per l'esclusione dell'ipotesi accusatoria inizialmente formulata dalla difesa attorea.
Nella conclusioni esposte in sede di bozza, il collegio tiene fermo quanto già evidenziato circa l' e cioè non esclude affatto che quel farmaco sia stato effettivamente erogato, e Per_2
ciò parrebbe essere confermato, afferma questa Corte, proprio ed anche e soprattutto dal ricorso anomalo alla somministrazione del Urbason fuori orario prescrizione;
farmaco questo cortisonico notoriamente volto proprio a fronteggiare la reazione avversa verificatesi a seguito dell'assunzione di farmaci in presenza di allergia.
In tale prospettiva evidenzia questa Corte come ancora in questa sede, assai
Parte significativamente, la difesa tecnica della non riesca a dare alcuna plausibile spiegazione alla somministrazione del cortisonico fuori dell'orario prescritto e proprio nell'immediatezza del verificarsi della crisi prima e dell'arresto immediatamente dopo.
Sulla assoluta inutilizzabilità ai fini de quibus delle dichiarazioni orali acquisite in primo grado ha già esaustivamente motivato il Giudice di prime cure e non ritiene questo collegio di dover ulteriormente approfondire la valutazione di attendibilità/ credibilità di quei testi, evidentemente portatori di uno specifico interesse all'accertamento della mancata erogazione del farmaco.
Anche successivamente in rianimazione – si noti subito - il paziente veniva inserito in terapia con somministrazione di un antibiotico chinolonico (levofloxacina 500mg X 2/die) e di nuovo un betalattamico (peracillina tardiobactam – tazocin 4,5 gr. X 4 die); condotta questa pagina 13 di 30 14
definita sconcertante dal collegio tecnico, vista la nota storia del paziente per l'allergia al betalattamico, non solo quindi alla amoxicillina, ma alla classe di antibiotici di riferimento e per il QT allungato.
L'ipotesi ricostruttiva inizialmente addotta dalla difesa della parte attrice, fondata, quale primo step, sulla sussistenza di un nesso eziologico tra la crisi e l'assunzione del farmaco A. esce quindi tutt'altro che confutata dall'accertamento peritale.
Concludono infatti i periti affermando che l'incidenza dell' negli eventi da cui è Per_2
stato attinto il R. non può essere esclusa, per lo meno in termini concorsuali tenuto conto di quanto esposto in relazione circa la rilevanza dello squilibrio elettrolitico, delle censure mosse alla adeguatezza del suo monitoraggio e del suo trattamento, dell'incauta protratta somministrazione del chinolonico, fattori tutti incidenti nella sindrome del QT lungo e di quanto da questa determinato nel decorso.
Cioè, in un quadro già caratterizzato da condotte largamente inadempienti rispetto alle condizioni del paziente di cui erano consapevoli gli operanti (mancanza di un monitoraggio dei parametri vitali, non effettuazione di un ECG d'ingresso in PS, diagnosi di QT lungo solo la mattina del 18.04, assenza di revisione dei farmaci con sospensione chinolonici, assenza di azioni tese a diminuire il rischio di eventi avversi, quali correzione del potassio, monitoraggio saturazione, PA, ECG), non può neanche escludersi che poco prima delle 13.30, come denunciato dalla allegazione attorea, i sanitari abbiano somministrato al R. il farmaco da cui questi risultava allergico.
Anzi, che il potenziale rischio di incidenza della somministrazione dell'A. nel determinismo dell'arresto cardiaco, non sia stato adeguatamente valutato da parte dei sanitari, è confermato anche dal fatto – gravissimo – che pure dopo il verificarsi dell'arresto sono stati somministrati antibiotici appartenenti alla stessa classe farmacologica di quelli già in precedenza alla radice di reazioni allergiche (in rianimazione).
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L'impossibilità allora che l'iniziale allegazione attorea potesse trovare piena ed assoluta conferma (crisi comiziali ed arresto imputabili solo in via esclusiva all'assunzione del farmaco) è solo dipeso quindi da una scellerata tenuta della cartella sanitaria;
condotta gravemente colposa già denunciata dalla difesa di parte attrice nell'atto di citazione,
Parte sicuramente autonomamente imputabile in capo al personale alle dipendenze della e di cui questa deve rispondere.
D'altra parte, il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, era rappresentato proprio da una condotta dei sanitari di non adeguata risposta farmacologica ritenuta incidente già sulla verificazione della crisi e del successivo arresto e la circostanza allora che l'allegazione attorea avesse, anche in ragione della lacunosità della cartella, indicato esclusivamente l'errata somministrazione del farmaco A. quale antecedente fattuale, mentre poi nella relazione, recepita in sentenza, non escludendo neanche tale apporto causale, siano state individuate ulteriori condotte colpose legate da rapporto di causalità dell'evento, non vale certo a costituire violazione dei principi (artt. 112,163,183 c.p.c.) del contraddittorio e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, secondo i principi inizialmente esposti, essendo rimasta accertata la criticità nell'ambito di un riscontrato deficitario trattamento farmacologico (assenza di revisione dei farmaci con sospensione chinolonici, assenza di azioni tese a diminuire il rischio di eventi avversi tra i quali la correzione del potassio).
Il collegio tecnico poi, in adempimento dell'incarico ricevuto, che come visto era stato esteso anche a verificare la congruità della risposta posta in essere dai sanitari alla crisi del 18.4., perché anche tale allegazione era esplicitamente contenuta nell'atto introduttivo del presente giudizio, è doverosamente andato ad accertare se, in seguito all'arresto, anche le successive condotte poste in essere dai sanitari fossero idonee a fronteggiare la crisi ed a scongiurare l'evento morte che invece poi si è verificato.
In relazione a tale aspetto, il collegio peritale ha inequivocabilmente concluso che (anche) il trattamento degli episodi comiziali, una volta manifestatisi, sia da ritenere ancora censurabile per la mancata adeguata indagine e connessione e terapia delle circostanze cliniche: QT lungo ed ipokaliemia. Altrettanto può dirsi per non aver tempestivamente affrontato l'arresto cardiaco, impedendone pertanto le gravi conseguenze derivatene.
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Sul punto il collegio evidenzia puntualmente che nulla si evince prima dell'arrivo del rianimatore, circa le manovre rianimatorie per l'arresto cardiaco necessarie per la massima tempestività per il pericolo immediato di vita, atteso che al cessare della circolazione sanguigna i danni cerebrali da ipossia iniziano dopo 4 minuti, con lesioni irreversibili (morte cerebrale) dopo 10 minuti;
le manovre rianimatorie (in disparte l'impossibilità di verifica della qualità della rianimazione cardiopolmonare non disponendo del ETCo2 che è l'indice indiretto di ripristino della gittata cardiaca capace di portare ossigeno al cervello), sono descritte dall'anestesista alle 13:45 cioè 15 minuti dopo l'arresto cardiaco. Non risulta nulla invece in merito ad eventuali manovre da parte dei sanitari presenti in OBI.
Incredibilmente allora in un reparto di OBI non si è stati in grado di praticare manovre rianimatorie per oltre 10 minuti, con ciò aumentando in modo esponenziale le probabilità di lesioni irreversibili al cervello.
Il collegio censura quindi, in modo assolutamente condivisibile, esplicitamente pertanto l'assenza, a quel che risulta dalla documentazione, di un tempestivo trattamento dell'arresto cardiaco da parte dei sanitari presenti in OBI e ciò, si chiarisce da parte di questa Corte, a prescindere dalla causa dell'arresto, se fosse cioè interamente o solo in parte o per nulla imputabile all'errata somministrazione del farmaco A. e tale censura muove nel pieno rispetto del principio dei limiti imposti dalla allegazione introduttiva e quindi del contraddittorio, posto che, come visto, la parte attrice aveva anche lamentato: che in tutto il periodo successivo all'evento infartuale i sanitari del S. Salvatore non avevano inteso approfondire le cause dell'arresto, con ciò omettendo negligentemente le cure dovute (pg. pg.
6 dell'atto di citazione); che la non corretta o almeno dubbia documentazione delle prestazioni aveva impedito o reso più difficoltoso ai sanitari intervenuti successivamente alla crisi di stilare una corretta diagnosi e di apprestare le cure adeguate a fronteggiare l'evento manifestatosi;
che erano state omesse nella fase successiva all'arresto di indagini doverose sulle cause dello stesso per assicurare le migliori cure del caso (pgg. 7 e 8 della citazione).
Il fatto materiale denunciato, anche in relazione a tale secondo step, era stato dedotto, nella sua compiuta materialità, pertanto chiaramente, sub specie “omissione di adeguate risposte alla crisi”.
Anche successivamente, come visto, in rianimazione il paziente veniva addirittura inserito in terapia ev un antibiotico chinolonico (levofloxacina 500mg X 2/die) e di nuovo un betalattamico (peracillina tardiobactam – tazocin 4,5 gr. X 4 die); particolare, come detto,
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definito sconcertante dal collegio vista la nota storia del paziente per l'allergia al betalattamico, non solo quindi alla amoxicillina, ma alla classe di antibiotici di riferimento e per il QT allungato.
In adesione alle osservazioni fatte pervenire da parte attrice, il collegio in particolare ha poi condiviso quanto annotato dal ctp attrice relativamente alla mancata somministrazione del magnesio, soprattutto se concomita ipopotassiemia, quale trattamento per prevenire eventi elettrici maggiori. Dal momento che la torsione di punta si manifesta proprio in seguito ai fenomeni EADs con conseguente automaticità innescata, blocco unidirezionale e sviluppo del circuito di rientro intramurale, il magnesio risulta essere uno dei trattamenti di scelta per prevenire o trattare tali eventi elettrici. Un approccio complessivo di cura più adeguato nei termini illustrati – ha da ultimo concluso il collegio - avrebbe consentito al paziente, con preponderanza probabilistica, di antagonizzare al meglio la fase critica del 18 aprile.
3.2 Esame specifico dei motivi di appello 1-3
Primo motivo di appello: Illegittimità della sentenza n. 563/2023 del 23.08.2023 in punto di responsabilità dell' – l'azienda Parte_5
appellante propone gravame per aver il Giudice di prime cure erroneamente ed acriticamente valutato le risultanze della relazione peritale medico-legale di CTU e, per l'effetto, posto a fondamento della decisione fatti e/o comportamenti non contestati da parte attrice nel giudizio di primo grado, incorrendo, così, anche nella violazione dell'art. 112
c.p.c.
Il primo motivo è allora manifestamente infondato, in quanto la stessa difesa della parte appellante nel circoscrivere l'avversa allegazione esposta in primo grado così la riassume:
“parte attrice nell'atto di citazione ha chiesto la condanna per la “somministrazione dell' ” e per “l'omesso approfondimento delle cause dell'arresto, con specifico Per_2 riferimento alla contestata somministrazione dell' ”. Per_2
Tale suggestivo riassunto non corrisponde a verità, in quanto, come visto, l'atto introduttivo aveva esplicitamente lamentato che in tutto il periodo successivo all'evento infartuale i sanitari del S. Salvatore non avevano inteso approfondire le cause dell'arresto, con ciò omettendo negligentemente le cure dovute (pg. pg. 6 dell'atto di citazione); che la non corretta o almeno dubbia documentazione delle prestazioni aveva impedito o reso più difficoltoso ai sanitari intervenuti successivamente alla crisi di stilare una corretta diagnosi e di apprestare le cure adeguate a fronteggiare l'evento mani festatosi;
che era stata omessa pagina 17 di 30 18
nella fase successiva all'arresto indagine doverosa sulle cause dello stesso per assicurare le migliori cure del caso (pgg. 7 e 8 della citazione).
La denuncia cioè aveva coinvolto anche la risposta posta in essere dai sanitari in risposta alla crisi comiziale ed all'arresto cardiaco e ciò evidentemente a prescindere dalla imputabilità della crisi alla somministrazione o meno del farmaco.
Assume poi l'appellante che la prima contestazione sollevata da parte attrice
(somministrazione dell' ), sarebbe risultata infondata ed, in ogni caso, la suddetta Per_2
circostanza non è stata accertata nel corso del giudizio di primo grado.
L'affermazione, come visto, non può essere condivisa, non avendo affatto escluso il collegio peritale che quella somministrazione vi sia stata ed essendo stato impedito dalla adozione di una affermazione in termini di certezza solo per l'effetto della manifesta inadeguatezza della tenuta della cartella clinica, recante, come visto, quella assolutamente irrituale “postilla”.
Assume ancora la difesa dell'appellante che le contestazioni sollevate dai CCTTU e riportate acriticamente nella sentenza impugnata non attengono alla gestione delle crisi comiziale, quale conseguenza della contestata somministrazione dell' , ma alle diverse cause Per_2 dell'insorgenza della stessa crisi comiziale.
Anche tale profilo appare manifestamente infondato.
Confermato infatti che il collegio peritale non ha comunque potuto escludere un incidenza
(almeno) concausale nella verificazione della crisi e dell'infarto all'assunzione del farmaco A, appare evidente come la fase successiva di reazione alla crisi prescindesse comunque dalla natura e dall'origine della crisi stessa e l'esame di quella verifica, secondo quanto detto, era stata comunque invocata dalla difesa attorea.
Il fatto allora che a quell'episodio infartuale si sia pervenuti per l'una causa o per l'altra, oltretutto, come visto, sempre sussumibile alla condotta non adeguata in termini di trattamento farmacologico, assume i caratteri della neutralità nella verifica della condotta successiva e sul punto appare sufficiente evidenziare in questa sede come il collegio abbia rilevato un manifesto ritardo nella adozione delle manovre rianimatorie, evidentemente poi causa delle gravi conseguenze neurologiche;
omissione di assoluta gravità che, come noto, prescinde dalla genesi della crisi infartuale.
Il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale
(omessa adeguata reazione all'episodio-infarto tenuto conto del quadro complessivo del paziente), era stato quindi ancora una volta adeguatamente dedotto nell'atto introduttivo,
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successivamente altrettanto adeguatamente indagato dal collegio su incarico del giudice e quindi fatto proprio dal giudice in sentenza;
senza che possa affermarsi che la specificazione della condotta, inizialmente allegata dall'attore e fondata su una genesi dell'episodio infartuale imputabile al farmaco erroneamente somministrato (genesi, come visto, neanche esclusa) possa avere avuto portata ostativa rispetto ad un accertamento della inadeguatezza comunque della reazione dovuto comunque ad un errato trattamento farmacologico, stante l'inesigibilità dell'individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una CTU (Cass. Civ. sez. III, 23 aprile 2024, n. 10901 cit.).
Con il secondo motivo di appello si denuncia l'asserita illegittimità della sentenza n. 563/2023 del 23.08.2023 per l'inesatta valutazione delle risultanze della CTU e per omessa valutazione del nesso causale tra la somministrazione di farmaci (successivamente all'arresto cardiaco) e l'evento di danno.
Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe palesemente errato nel ritenere censurabile la condotta dei sanitari per la somministrazione, dopo il verificarsi dell'arresto cardiaco, di un antibiotico della stessa classe farmacologica dell' in quanto detta Per_2
somministrazione, oltre a non aver determinato alcuna crisi allergica e/o conseguenza dannosa, è stato disposta dai sanitari del P.O. di dopo il verificarsi dell'arresto Pt_1
cardiaco e, dunque, quando ormai il danno si era già configurato.
Parte La censura è infondata e mostra una non esatta comprensione da parte della difesa dei dati tecnici acquisiti.
In disparte la genesi dell'episodio infartuale, è (anche) l'evento – morte che viene poi imputato alla incongruenza delle risposte e delle cure adottate dai sanitari successivamente all'evento infartuale (pure, a sua volta, ascrivibile a loro negligenze ed omissioni afferenti comunque l'errato trattamento farmacologico).
Come già evidenziato, in adesione ai rilievi di parte attrice, il collegio aveva concluso che un approccio complessivo di cura più adeguato nei termini illustrati avrebbe consentito al paziente, con preponderanza probabilistica, di antagonizzare al meglio la fase critica del 18 aprile.
Come ripetuto poco sopra, anche l'intervento del rianimatore era stato particolarmente ritardato ed appare sintomatico che sul punto nulla venga evidenziato nelle domande retoriche esposte nell'atto di appello. Una manovra di rianimazione adottata entro 10 minuti pagina 19 di 30 20
dall'evento – spiega il collegio -avrebbe certamente evitato o contenuto il grave danno neurologico da cui era stato poi colpito il paziente e ciò – ripetesi – a prescindere dalla genesi delle crisi e dell'arresto (comunque imputabile ad un errato trattamento farmacologico e non esclusa addirittura la somministratore di un farmaco proprio dannoso per il paziente).
In tale quadro, la somministrazione nel riparto di rianimazione di un farmaco della stessa ctg di quello di cui era allergico il paziente, ritiene questo Collegio di poter affermare, senza timore di smentita, che quantomeno non abbia contribuito ad indirizzare il paziente verso un pronto recupero.
Con un terzo motivo di appello si denuncia una pretesa illegittimità della sentenza n.
563/2023 del 23.08.2023 per l'inesatta valutazione delle risultanze della CTU in ordine alla seconda contestazione sollevata da parte attrice (gestione della crisi comiziale insorta e dell'arresto cardiaco) e per erronea valutazione del nesso causale.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato nell'imputare, nella gestione della crisi comiziale, condotte che invece il collegio peritale aveva evidenziato in relazione alla fase antecedente la stessa.
Il motivo è comunque infondato, in quanto, come si evince dal contenuto della nota dr.ssa l'improvvisa crisi comiziale, a prescindere come detto della sua genesi, era stata Pt_7 contestuale rispetto all'arresto cardio-respiratorio e i rilievi enucleati dal collegio peritale, nell'ambito della allegazione fattuale adeguatamente circoscritta offerta dalla parte attrice, avevano riguardato anche proprio la risposta a tale complessiva situazione, ritenendola, come più volte detto, manifestamente inadeguata.
In punto di ammissibilità di tale correzione della motivazione della sentenza di primo grado, evidenzia questo collegio come al giudice d'appello non sia affatto precluso l'accesso al corredo probatorio che ha orientato il giudice di primo grado nella sua decisione.
Giova infatti rammentare che, in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o pagina 20 di 30 21
formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (tra le altre: Cass. n. 20652/2009; Cass. n. 513/2019).
In altri termini, entro i limiti di ciò che è stato devoluto in appello, il secondo giudice, in coerenza con la natura del giudizio d'appello, ha pieno accesso al fatto nonché al materiale probatorio legittimamente acquisito al processo (tra cui, ad esempio, anche le relazioni peritali); l'oggetto del processo d'appello è, dunque, circoscritto nell'alveo degli specifici motivi articolati dall'appellante principale (ed, eventualmente, incidentale), che dunque devolvono, in tutto o in parte, le questioni oggetto del giudizio di primo grado.
Del resto, varrà ricordare che il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (tra le altre: Cass. n. 10760/2019; Cass. n. 30728/2022 e nei termini sin qui esposti proprio la già citata Cass. Civ. sez. III, 23 aprile 2024, n. 10901
Parte resa nei confronti della qui appellante all'esito di impugnativa di decisione di questa stessa Corte).
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Il danno morale puro spettante al soggetto poi deceduto, e trasmissibile iure hareditatis presuppone, per entrare nel patrimonio del defunto, che questi percepisca la condizione in cui si trova, che la vittima sia cosciente, quel tanto che le basti per percepire la sua condizione di malattia ed i patimenti, psichici e fisici, ad essa associati, e, ancor più, percepisca la sofferenza creata dalla paura della morte imminente. E' una sofferenza che, come ben spiegato dalla stessa Corte di legittimità (e il richiamo è sempre all'analisi accurata compiuta da Cass. n. 18056 del 2019), potrà essere multiforme, "secondo le purtroppo infinite combinazioni di dolore che il destino può riservare al genere umano", ma che presuppone, in ogni caso, che la vittima sia cosciente. Se la vittima non è consapevole della fine imminente, infatti, non è nemmeno concepibile che possa prefigurarsela, e addolorarsi per essa.
La sussistenza pertanto di un danno non patrimoniale consistito nella formido mortis, deve essere verificata di caso in caso e ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente (nei termini sin qui esposti
Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272).
Sul punto l'appellante incidentale si limita ad assumere che dall'esame della cartella clinica versata in atti emerge pacificamente che il de cuius, negli 80 giorni di agonia trascorsi anche presso l'Azienda appellante, ha avuto lunghi momenti di coscienza, durante i quali ha certamente percepito la gravità delle sue condizioni di salute e l'approssimarsi della morte.
L'allegazione iniziale allora restava del tutto generica, così come già rilevato dal Giudice di prime cure, il quale sul punto aveva puntualmente rilevato che “nel caso di specie, la parte attrice non ha fornito la prova della sussistenza degli elementi costitutivi di tale voce di danno, non rinvenendosi specifiche allegazioni sul punto.” (pag. n. 10 sentenza impugnata;
cfr. Cass. Civ. n. 28989 del 11.11.2019).”
La difesa degli appellanti in questa sede allega quanto segue:
• alla pagina 17 della cartella clinica (all. n. 23) viene riportato quanto segue (v. pag. 17 all. 3 a): 30/4/2016: paziente non sedato, vigile e contattabile, esegue ordini semplici (apertura degli occhi e protrusione della lingua al comando verbale);
• nei giorni seguenti e fino all'11.5.2016 si legge: “condizioni cliniche e neurologiche invariate” dunque deve presumersi che, fino a tale data, il paziente è rimasto vigile e contattabile;
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• mentre, da tale data in poi, risulta (all. n. 24 - pag. 18) irrequieto e scarsamente contattabile;
• da tale data il paziente è rimasto vigile ma scarsamente contattabile fino al 20 maggio
2016, allorquando è tornato contattabile (all. n. 25).
Il motivo allora non può essere accolto.
L'allegazione infatti non tiene conto della circostanza che ad uno stato di vigilanza, cioè di attivazione del cervello, comprovato appunto dal riscontrato mantenimento della contattabilità con l'ambiente, non necessariamente corrisponde anche uno stato di coscienza, che, presupponendo quello, si caratterizza per la consapevolezza di sé e del mondo circostante e quindi somma in sé vari processi quali la vigilanza appunto, ma anche l'attenzione, l'ideazione, la memoria, l'affettività, il discernimento tra il sé ed il non sé, l'orientamento e quindi, nello specifico, la capacità di percepire la propria imminente fine.
Le allegazioni allora esposte dalla difesa della parte appellante nulla offrono in punto di verifica del raggiungimento di uno stato non solo vigile, in quanto contattabile, ma anche cosciente e quindi consapevole del proprio stato.
Lamenta ancora la parte appellante incidentale che il Tribunale di L'Aquila, nel liquidare il danno parentale in favore della moglie e delle figlie del de cuius, ha utilizzato le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma risalenti al lontano 2019 e non le più recenti Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2022, pervenendo ad una liquidazione non soddisfacente e certamente non attualizzata.
Il motivo è infondato.
Con il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi, salvo quanto infra in
Parte relazione al motivo di appello principale formulato da , la liquidazione del danno è del tutto attualizzata e corrispondente quindi ai criteri indicati dalle Tabelle di Milano 2022.
Dà poi correttamente contezza il Giudice di prime cure della propria scelta di applicare in relazione al danno parentale le tabelle del tribunale capitolino, richiamando i qui condivisi principi espressi da Cass. n. 33005/2021; n. 10579/2021 e Corte appello L'Aquila sez. I,
24/06/2022, (ud. 04/05/2022, dep. 24/06/2022), n.932, altra composizione.
Altro motivo di appello incidentale attiene alla pretesa nullita' e illegittimita' della sentenza di primo grado per mancato riconoscimento del danno patrimoniale consistente nella forzata chiusura dell'attività commerciale e negli esborsi sostenuti per avviare l'attività di pagina 23 di 30 24
parrucchiera aperta dal 1 gennaio 2016 e chiusa a seguito del decesso del coniuge, nonchè del danno patrimoniale futuro.
Sul punto la parte appellante incidentale assume che unitamente all'atto di citazione e alle memorie istruttorie, essa parte attrice aveva già debitamente documentato il danno patrimoniale subito a seguito della malattia (protrattasi per oltre 80 giorni) e conseguente decesso del coniuge, che l'aveva costretta a chiudere la sua attività commerciale da poco aperta, in quanto, precedentemente al ricovero per polmonite del signor era proprio Pt_3 quest'ultimo ad occuparsi, a tempo pieno, delle due figlie minori, per avere già raggiunto l'età pensionabile. Dopo la morte del coniuge, non sarebbe stato più possibile per la signora non avendo altri parenti che potessero occuparsi delle figlie minori, dedicarsi alla CP_1 sua attività lavorativa, che le avrebbe imposto di assentarsi da casa per l'intera giornata.
Tali fatti venivano effettivamente già allegati nell'atto introduttivo e tuttavia veniva omessa qualsiasi minima indicazione-quantificazione della asserita perdita patrimoniale subita, anche proprio in termini di effettiva capacità di produrre reddito da parte della ditta asseritamente dismessa per l'effetto della malattia prima e del decesso poi dal coniuge.
Ancora nella memoria 183 cpc alcuna integrazione di quel capo di domanda veniva offerta dalla difesa della parte attrice.
Sul punto ritiene il collegio di dover evidenziare quanto segue.
Nel sistema processuale italiano, la tempestività e la specificità rappresentano le due direttrici di cui bisogna tener conto nel momento in cui, chiusa la fase assertiva, attraverso la fissazione del thema decidendum, ovvero la cristallizzazione dei fatti costitutivi delle domande ed eccezioni delle parti, che delimitano l'oggetto del giudizio, si passa alla successiva fase della fissazione del thema probandum, finalizzata a fornire il relativo supporto probatorio. Il nesso tra attività assertiva e probatoria conduce all'affermazione secondo cui non sarebbe possibile provare fatti che non siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti. Per cui l'allegazione tempestiva del fatto (negli atti introduttivi) determina la rilevanza probatoria dello stesso e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne l'esistenza. Nel caso di specie vi sono state allegazioni fattuali ulteriori (rispetto a quelle indicate nell'atto di citazione e nella memoria prima 183 cpc) introdotte attraverso il deposito della seconda memoria (capitoli 8-
15), perciò inammissibili, in quanto per le ragioni suesposte il thema decidendum doveva essere circoscritto nell'atto di citazione o al più tardi nell'ultimo atto precedente le preclusioni di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. In riferimento a quanto esposto in pagina 24 di 30 25
precedenza, è utile chiarire come la finalità della prima memoria sia quella di precisare e sostanzialmente di continuare un discorso già iniziato negli atti introduttivi, svolgendo le considerazioni di merito sulle proprie ragioni, sempre sulla base delle allegazioni fattuali introdotte nell'atto di citazione. Dagli atti di causa si evince, invece, come vi sia stato un ampliamento delle allegazioni fattuali da ritenersi del tutto inammissibile, in quanto le stesse dovevano essere esposte nell'atto di citazione o al più tardi nella prima memoria e solo poi in relazione a quelle avrebbero potuto essere formulate le relative istanze istruttorie di eventuale conferma a dimostrare quelle allegazioni fattuali indicate nei precedenti scritti.
Non può allora dolersi la difesa dell'appellante che il giudice di prime cure non abbia proceduto a riscontrare il fatto a mezzo di presunzioni o non abbia ammesso le istane istruttorie orali pur richieste, in quanto carente era proprio l'iniziale allegazione fattuale e tale carenza non poteva più essere superata né da un percorso presuntivo sul piano esclusivamente probatorio né da una specificazione dei fatti esposta solo in sede di articolazione dei capitoli.
Lamentano da ultimo gli appellanti incidentali la nullita' e illegittimita' della sentenza di primo grado per errata liquidazione del danno patrimoniale – errore materiale.
In merito alla liquidazione del danno patrimoniale consistente nelle attribuzioni economiche di cui sarebbe stata destinataria se il coniuge non fosse deceduto, il Giudice di prime avrebbe commesso un errore materiale applicando un coefficiente errato, corrispondente a quello previsto alla tavola 7 del dm. 2211/2016 per una persona di età pari a 55 anni e non di 48 anni che corrisponde all'età della signora al momento del decesso del coniuge. Controparte_1
Si chiede, perciò, in riforma della impugnata sentenza, di voler quantificare la somma liquidata in favore della signora a titolo di danno patrimoniale consistente Controparte_1
nelle perdute attribuzioni economiche del coniuge, utilizzando il coefficiente corrispondente all'età della medesima pari a 25,01 (vedi all n 19 ) come segue: (€ 26.518,00/4) x 25,01 = €.
165.803,79
Nella sentenza il Giudice di prime cure, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, ha correttamente indicato sia dell'età della vittima (63 anni) che della SI.ra di anni Controparte_1
48 (pag. n. 13 sentenza).
In relazione a tale voce di danno effettivamente allora il Giudice di prime cure ha alla successiva pg. 14 ha così proceduto: coefficiente di cui alla tavola 7 del DM 2211/2016, il danno può essere così calcolato (€ 26.518,00 /4) x 22,111 e pertanto € 6.629,5 x 22,111= € 146.584,87.
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E' allora evidente come applicando il corretto coefficiente di cui alla predetta tavola, pari a
25,01 la determinazione di tale voce di danno sarebbe dovuta avvenire invece come segue come segue: (€ 26.518,00/4) x 25,01 = €. 165.803,79. Parte In accoglimento allora del relativo motivo di appello incidentale, parte va pertanto ulteriormente condannata al pagamento in favore della n proprio della differenza pari Pt_8
ad euro 19.218,92.
Parte 5. Con un quarto motivo di appello, la assume l' illegittimità della sentenza per errata applicazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sugli importi liquidati dal
Giudice di prime cure con decorrenza dalla data del decesso.
Lamenta la parte appellane che il Giudice di prime cure, nel liquidare il danno da perdita del rapporto parentale e il danno biologico iure hereditatis, ha statuito genericamente che “sulle suddette somme devono essere riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali con decorrenza dalla data del decesso sino al soddisfo” (pag. n. 13); statuizione, questa, ribadita dal
Tribunale di L'Aquila anche nel dispositivo della sentenza qui gravata e ciò nonostante avesse proceduto ad una attualizzazione dei danni liquidati applicando le relative tabelle dell'anno
2019 e 2021.
Assume la parte appellante che al fine della determinazione del danno, il Giudice avrebbe dovuto necessariamente procedere prima alla devalutazione monetaria dell'importo liquidato nel provvedimento per determinare il valore del danno al momento del verificarsi dello stesso e, successivamente, su tale somma devalutata, avrebbe dovuto applicare gli interessi e la rivalutazione monetaria.
L'appello principale è in parte qua fondato.
Come chiarito infatti anche in sede di legittimità, ai fini dell'integrale risarcimento del danno in ipotesi di obbligazione di valore, sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale (e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore "attuale" del bene perduto), sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11899, Rv. 640204-01).
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Affermazioni queste, ancora di recente ribadite, essendosi sottolineato che gli "interessi
"compensativi" (o risarcitori), in effetti, sono gli interessi dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione" e ciò
"in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (così, in motivazione,
Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n. 39376, Rv. 663173-01), sempre che, beninteso, "una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata". (Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023,
n. 4938, Rv. 667257-01).
Il conteggio tuttavia degli interessi deve essere operato previa dovuta devalutazione della somma rivalutata all'attualità, essendo stata utilizzata una tabella successiva all'infortunio.
La necessità della devalutazione nasce dalla esigenza della determinazione della somma capitale destinata alla reintegra della situazione patrimoniale dei danneggiati con riferimento al momento dell'evento dannoso, là dove la somma capitale scaturente dall'applicazione delle tabelle utilizzate dal primo giudice, esprime, per come pacifico, valori riferiti a un momento successivo (sulla necessità di devalutazione con riferimento al momento dell'evento dannoso cfr.. Cass. 21/03/2011, n. 6357; Cass. 23/02/2005, n. 3747 e Corte appello L'Aquila sez. I,
10/12/2021, (ud. 01/10/2021, dep. 10/12/2021), n.1776 altra composizione)
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La somma corrispondente al capitale liquidato complessivamente a titolo di risarcimento già quindi rivalutata dalla data del sinistro all'attualità, deve essere devalutata alla data del fatto e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale (Corte appello L'Aquila sez. I, 30/09/2021, (ud. 15/09/2021, dep.
30/09/2021), n.1462 altra composizione nonché il provvedimento interlocutorio assunto da questo stesso Collegio altro relatore/estensore in atti).
6. In relazione alle spese il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado. Peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale (Cassazione civile, sez. III, 11/06/2008, n.
15483 Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2018, n. 8400 e Cassazione civile sez. III,
26/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 26/09/2019), n.23985).
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Tenendo pertanto conto della parziale soccombenza reciproca in relazione ai rispettivi motivi di appello, si ritiene adeguato disporre la parziale compensazione delle spese di lite, in base al valore della causa, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), nella misura di ¼ e ponendo l'onere
Parte del rimborso per il residuo a carico di , parte maggiormente soccombente soprattutto tenendo conto dell'esito della iniziale domanda attorea e dell'appello principale.
Non si ritiene di incidere sulla statuizione relativa alle spese di CTU, stante la totale
Parte soccombenza di in relazione ai capi tecnico-sanitari della presente vertenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello incidentale limitatamente al punto 6 c e per l'effetto, in parziale riforma della gravata decisione, condanna l , in Parte_1
persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di
, nata ad [...] il [...] (cod. fisc.: Controparte_1 C.F._2
), dell'ulteriore importo di euro 19.218,92 per le causali di cui alla parte motiva, oltre
[...]
accessori come infra;
accoglie l'appello principale limitatamente al punto nr. 4 e, per l'effetto in parziale riforma della Parte gravata decisione, condanna la appellante al pagamento sulle somme già liquidate nella sentenza di primo grado e sull'ulteriore importo qui riconosciuto degli interessi al tasso legale da liquidarsi previa devalutazione della somma, già attualizzata, alla data del fatto e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data del fatto fino al soddisfo;
Parte rigetta l'appello principale proposto da e relativo ai motivi di cui ai punti 1, 2 e 3; rigetta l'appello incidentale relativamente ai punti nr. 6 a) 6 b) e 6 d); dichiara compensate per un quarto le spese di lite relative ad entrambi i gradi e per l'effetto condanna per il primo grado l , in Parte_1
persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di
, nata ad [...] il [...] (cod. fisc.: Controparte_1 C.F._2
), nata a [...] il [...] (cod. fisc.:
[...] Parte_3 C.F._3
) e nata a [...] l'[...] (cod. fisc.:
[...] Parte_4 C.F._4
) tutte residenti in [...], in solido di euro €
[...]
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518,00 per esborsi ed euro 15.000,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, qui liquidate per l'intero; per il presente grado l' , in persona Parte_1
del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di
, nata ad [...] il [...] (cod. fisc.: Controparte_1 C.F._2
), nata a [...] il [...] (cod. fisc.:
[...] Parte_3 C.F._3
) e nata a [...] l'[...] (cod. fisc.:
[...] Parte_4 C.F._4
) tutte residenti in [...], in solido di euro
[...]
777,00 per esborsi ed euro 18.100,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, qui liquidate per l'intero.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.2.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita fabrizio pagina 30 di 30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 L'appello incidentale degli appellati.
In relazione ai motivi di appello incidentale, spiegati nella comparsa di costituzione e di risposta delle appellate, si evidenzia quanto segue.
Con il primo motivo di appello incidentale, la difesa delle appellate ha dedotto che il Giudice di primo grado, “sebbene abbia correttamente riconosciuto la responsabilità dei sanitari nella causazione del decesso del SI. avrebbe, invece, commesso plurimi errori Pt_3 nell'esclusione delle singole voci di danno e nella loro quantificazione in favore degli attori”.
In particolare, ha sostenuto che il Giudice di prime cure “avrebbe erroneamente ritenuto non provata la sofferenza psichica patita dal SI. e, conseguentemente, avrebbe Pt_3 ingiustamente escluso il risarcimento del danno morale terminale in favore degli attori”.