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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/08/2025, n. 7728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7728 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4930 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
TRA
, nato a Napoli, il 03.08.1954, (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. D'AGO MAURIZIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CINQUE STEFANO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 28/02/2025 , premesso: Parte_1 di aver contratto matrimonio nel 1985 a Napoli;
che dal matrimonio non erano nati figli;
che il Tribunale di Napoli con sentenza 6162 del 22/04/1991 aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che in virtù della sentenza di divorzio era stato previsto “che l' corrispond[esse] alla Pt_1 moglie un assegno mensile di mantenimento di £ 300.000 aggiungendo che tale somma [andasse] indicizzata secondo il criterio ISTAT per i prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati”;
che in data 14 giugno 2001, il Tribunale di Appello del Vicariato di Roma aveva emesso decreto confermativo della sentenza del Tribunale Regionale Campano con cui si dichiarava la nullità, definitiva ed esecutiva, del matrimonio concordatario anzidetto “per avere la parte convenuta (ndr
) escluso la procreazione della prole e per avere la parte attrice escluso Controparte_1
l'indissolubilità del vincolo matrimoniale”, facendo divieto alla signora di Controparte_1 contrarre altro matrimonio senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano;
che lo stesso aveva contratto successivo matrimonio in data 21.01.2006 con la sig.ra Parte_2
;
[...] che da gennaio 1993 la resistente aveva intrapreso un'attività lavorativa autonoma, durata circa dieci anni, “che le [aveva] consentito di raggiungere una propria indipendenza economica” e aveva intrapreso “una stabile convivenza more uxorio”; che, pertanto, le parti, di comune accordo, avevano ritenuto che la corresponsione dell'assegno divorzile non fosse più necessaria, e pertanto, di fatto, “il sig. con il placet della Parte_1 sig.ra , [aveva interrotto] il versamento dell'assegno a partire da gennaio 1993”; CP_1 che, tuttavia, le parti, “confidando nei cordiali rapporti reciproci”, avevano omesso di formalizzare tale accordo innanzi al Tribunale;
che attualmente la resistente non svolgeva più attività lavorativa “a causa della crisi economica” e la predetta convivenza more uxorio era cessata a causa della scomparsa del suo convivente avvenuta a gennaio 2022; che la resistente, in seguito alle summenzionate circostanze, gli aveva palesato il suo “grave disagio economico”, evidenziando di non poter beneficiare dell'integrità dell'assegno sociale in quanto l'assegno divorzile – de facto non corrisposto da circa venti anni – continuava ad essere computato nei suoi redditi;
pertanto, la stessa aveva chiesto al ricorrente di “formalizzare la questione relativa all'omesso versamento dell'assegno divorzile al fine di poter beneficiare dell'integrità dell'assegno sociale; tutto ciò premesso, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio e, in particolare, chiedeva la revoca dell'assegno divorzile “in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso per tutte le ragioni di cui in atto premessa”.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis e ss c.p.c.
Si costituiva la resistente, la quale, non opponendosi alla richiesta di modifica, deduceva: che con sentenza n. 6162/1991, passata in giudicato, il Tribunale di Napoli aveva pronunciato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra parti, ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di corrisponderle un “assegno divorzile mensile di Lire 300.000 (pari ad € 154,94) soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT”; che, “come correttamente esposto anche in ricorso”, successivamente alla pronuncia di divorzio, ed in particolare dal 1992, aveva intrapreso un'attività lavorativa autonoma e successivamente aveva instaurato, altresì, una relazione sentimentale col sig. , Controparte_2 concretizzatasi in una convivenza more uxorio; che dopo circa dieci anni, “la congiuntura economica sfavorevole” le aveva imposto la cessazione della predetta attività lavorativa autonoma e, pertanto, si era dedicata ad “occupazioni lavorative di diversa natura, quali attività di segretariato e collaborazione presso studi legali, caratterizzate tuttavia da una retribuzione minima e non formalizzata ("al nero")”; che le predette mutate circostanze di fatto avevano indotto le parti ad un'intesa formale – seppur
“mai formalizzata in alcun atto” – volta alla sospensione dell'erogazione dell'assegno divorzile da parte del sig. ; Pt_1 che la sua situazione era caratterizzata da “obiettive e significative difficoltà economiche”; che, infatti, in considerazione della sua età anagrafica – 68 anni – non risultava più impegnata in alcuna attività lavorativa né percepiva alcun trattamento pensionistico, “come peraltro comprovato dall'erogazione in suo favore del solo assegno sociale pari ad euro 404,32”; che, inoltre, “ad acuire ulteriormente la precarietà della sua condizione” aveva concorso la cessazione della convivenza more uxorio verificatasi a seguito del decesso del convivente nel gennaio
2022; che non risultava titolare di beni immobili, né beneficiava di altri redditi di qualsivoglia natura,
e l'unica fonte di sostentamento era costituita dall'assegno sociale erogato dall'INPS, per un importo mensile di € 404,32; che, tuttavia, l'importo di tale assegno sociale era significativamente decurtato – “con grave impatto sulle sue precarie condizioni” – in quanto nel calcolo reddituale ai fini della determinazione dell'assegno medesimo era computato l'importo teorico dell'assegno divorzile posto a carico del ricorrente con la sentenza del 1991, sebbene tale assegno divorzile non fosse mai stato “materialmente corrisposto negli ultimi trentadue anni”; che la situazione venutasi a creare “generava un paradosso pregiudizievole” in quanto la stessa non percepiva l'assegno da decenni ma subiva una riduzione dell'assegno sociale “proprio a causa dell'esistenza formale di tale obbligo contributivo a carico dell'ex coniuge, di fatto inadempiuto per lunghissimo tempo”; tutto ciò premesso, “evidenziando il proprio attuale stato di necessità si rimette[va] al prudente apprezzamento dell'Ill.mo Tribunale adito. Confida[va] che l'Autorità Giudiziaria, nel valutare
l'oggettiva ed attuale situazione di indigenza della resistente, nonché la distorsiva incidenza dell'assegno divorzile non percepito sull'assegno sociale, vo[lesse] adottare i provvedimenti ritenuti più equi e conformi a giustizia, ed eventualmente rimuovere gli ostacoli che impediscono alla Sig.ra
di beneficiare dell'integrità del trattamento assistenziale cui [aveva] diritto”. CP_1
All'udienza del 24.06.2025, previa discussione orale della causa, i procuratori delle parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione con rinuncia ai termini.
Il giudice relatore delegato alla trattazione del procedimento rimetteva, pertanto, la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di revoca dell'assegno divorzile posto a carico dell'odierno ricorrente in favore della sig.ra può essere accolta per le ragioni che ci si accinge ad esporre. CP_1
In via preliminare, occorre premettere che la resistente si costituiva ammettendo che quanto dedotto dal ricorrente rispecchiava la realtà delle cose e, pertanto, non si opponeva alla richiesta di modifica.
In secondo luogo, la stessa confermava che la mancata corresponsione dell'assegno divorzile da parte del sig. rispondeva ad un “accordo informale” intercorrente tra le parti che rinveniva, Pt_1
a sua volta, la propria genesi nel mutamento delle circostanze di fatto rispetto all'epoca del divorzio.
Sul punto, giova premettere che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, condiviso dal Collegio, solo il procedimento di revisione, e non meri accordi o intese tra le parti non sottoposte al vaglio giurisdizionale, può determinare l'eventuale perdita della titolarità dell'assegno divorzile da parte del coniuge divorziato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “in tema di patti stipulati tra i coniugi per la disciplina della modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento di cui ha confermato la validità), gli accordi tra i coniugi trovano sì legittimo fondamento nel disposto dell'art. 1322 c.c., tuttavia gli stessi sono validi ed efficaci nei limiti in cui non interferiscano con quello già omologato
o con quanto disposto in sede di divorzio, ma ne specifichino soltanto il contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti, all'evidenza, con gli interessi tutelati. Orbene, nel caso in esame non siamo invero in presenza di accordi integrativi ovvero meramente specificativi del contenuto delle disposizioni già regolate in sede di omologazione ovvero nella sede della decisione degli effetti del divorzio, ma, diversamente, si è in presenza di un presunto accordo negoziale volto ad annullare
l'assegno divorzile, già disposto nella sede giudiziale dello scioglimento del vincolo matrimoniale ovvero della dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza che tale annullamento sia stato deliberato nella competente sede di revisione delle condizioni di divorzio seguendo la speciale procedura prevista dalla L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 1.
Ritiene il Collegio che se, come chiarito dal legislatore nella L. n. 263 del 2005, art.
5 - recante un'interpretazione autentica dell'indicato art. 9, comma 2 - deve, ora, ritenersi che tale disposizione debba essere interpretata "nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'art. 5, deve intendersi
l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi della citata L. n.
898 del 1970, predetto art. 5"; allora, per converso, non può che concludersi, sull'opposto fronte della revoca ovvero della rinuncia alla titolarità dell'assegno, che occorra sempre un intervento giudiziale per operare una modifica di tale titolarità, e ciò anche al solo fine di recepire eventuali accordi intervenuti tra gli ex coniugi in tal senso” (cfr., Cassazione civile sez. I - 18/04/2023, n.
10291).
Fatta questa premessa, giova evidenziare che nel caso de quo è emerso pacificamente – in quanto esplicitamente confermato dalla resistente - che la stessa abbia convissuto stabilmente con un altro uomo sino al suo decesso avvenuto nel gennaio 2022. Orbene, considerata la pacifica convivenza della resistente con il sig. – seppur venuta meno a causa del suo decesso – il Collegio Controparte_2 ritiene che la convivenza suddetta abbia rivestito rilevanza giuridica tale da implicare un'inevitabile cessazione di ogni residua solidarietà post-matrimoniale.
La Corte di Cassazione, inoltre, nella sentenza n. 6855 del 03.04.2015, ha ritenuto di superare la giurisprudenza precedente per cui il fenomeno andrebbe spiegato con una sorta di “quiescenza” del diritto all'assegno, che potrebbe riproporsi, in caso di rottura della convivenza tra i familiari di fatto, com'è noto effettuabile ad nutum, ritenendo più coerente affermare che una famiglia di fatto, espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, da parte del coniuge, eventualmente potenziata dalla nascita di figli (ciò che dovrebbe escludere ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l'altro coniuge) dovrebbe essere necessariamente caratterizzata dalla assunzione piena di un rischio, in relazione alle vicende successive della famiglia di fatto, mettendosi in conto la possibilità di una cessazione del rapporto tra conviventi. Va per di più considerata la condizione del coniuge, che si vorrebbe nuovamente obbligato e che, invece, di fronte alla costituzione di una famiglia di fatto tra il proprio coniuge e un altro partner, necessariamente stabile e duratura, confiderebbe, all'evidenza, nell'esonero definitivo da ogni obbligo. D'altro canto, le deduzioni del ricorrente in merito all'esercizio da parte della resistente di
“un'attività lavorativa per un periodo significativo” non hanno trovato alcuna sostanziale smentita da parte della stessa che le ha, invece, confermate.
Pertanto, nel caso in esame, la domanda di revoca dell'assegno divorzile posto a carico dell'odierno ricorrente in favore della sig.ra può essere accolta in quanto fondata;
va, CP_1 dunque, revocato l'obbligo di pagamento dell'assegno divorzile in favore della resistente, a far data dalla domanda.
Nelle ragioni della decisione si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza del
Tribunale di Napoli n. 6162/1991 del 23.11.1990, depositata in data 22.04.1991, revoca l'obbligo gravante sul sig. di corrispondere in favore dell'ex coniuge, la Parte_1 sig.ra un assegno divorzile a far data dal 28.02.2025; Controparte_1
- spese compensate.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27/06/2025
Il Presidente rel.
Dott. Raffaele Sdino