TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/06/2025, n. 2351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2351 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
620/2017
T R A
, COD. FISC. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dagli Avv.ti Antonio Valenzano e Beniamino Defina ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Casamassima al corso Garibaldi n. 19;
- ATTRICE –
E
, COD. FISC. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vinicio
Antonicelli e Claudio Paolo Cambieri ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Gioia del Colle alla via Ricciotto Canudo n.28
- CONVENUTO –
, COD. FISC. , e Controparte_2 CodiceFiscale_2 CP_3 COD. FISC. , rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] CodiceFiscale_3
Carlo Capone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bari alla via De Rossi n. 225;
- CONVENUTI -
All'udienza del 24.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e come qui si riportano:
PER L' ATTRICE: ( dalla comparsa conclusionale): “… disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ed accertata la responsabilità dei convenuti in persona del Controparte_1
rappresentante legale p.t. e dei Sigg.ri e ex art.2051 C.c. ovvero, in Controparte_2 Controparte_3
via subordinata e/o alternativa, ex art.2043 C.p.c., condannarli in solido e/o ciascuno per il proprio titolo di debito, al risarcimento dei danni patiti e patendi dall'attrice Sig.ra in occasione ed a Parte_1
causa dell'evento dedotto in giudizio, quantificati, con ricorso alle Tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano ed allineandosi alle conclusioni cui è pervenuto il CTU Prof. nella Persona_1
depositata perizia medico-legale, in complessivi €.35.936,43 (di cui €.13.058,00 per danno biologico permanente valutato al 7%; €.16.330,00 per danno da incapacità temporanea totale di 142 gg.; €.6.548,43
per spese mediche), oltre interessi legali dalla domanda sino al Soddisfo;
onerare i convenuti della refusione delle spese di lite - valutate anche ai sensi dell'art. 96 C.p.c. stante la mancata adesione degli stessi al tentativo di negoziazione assistita -, compreso l'onorario liquidato in favore del CTU, anticipato dall'attrice e rimborsato pro quota dal solo di Polignano a Mare…” CP_1
PER IL COMUNE CONVENUTO: ( dalla comparsa di costituzione ) “ …. Rigettare ogni e qualsiasi domanda rivolta nei confronti del deducente perché infondata in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantun debeatur e, comunque, non provata….; in subordine, e sempre salvo gravame e/o impugnazione,
previo accertamento del prevalente concorso causale dell'attrice e/o di e Controparte_2 CP_3
nella determinazione dell'evento e nella produzione dei danni lamentati, graduare la condanna
[...]
del concludente in proporzione a dette colpe e, per l'effetto, limitare l'accoglimento della domanda i proporzione ad esse…; con integrale rifusione delle spese di giudizio…”
pag. 2/8 PER I CONVENUTI ( dalla comparsa conclusionale ) “…rigettare integralmente le CP_2
domande attoree tutte, in quanto infondate in fatto e diritto e non provate, nemmeno documentalmente per le ragioni tutte come esposte;
accertare e dichiarare che i sigg.ri e Controparte_2 Controparte_3
sono del tutto estranei alla causazione del sinistro de quo e, per l'effetto estrometterli dal giudizio, non essendo gli stessi responsabili nella causazione del sinistro per cui è causa;
in ogni caso condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese del presente giudizio, oltre accessori di legge, in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato il 16/1/2017, la sig.ra
[..
citava in giudizio i sig.ri e nonché' il Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…in via principale: accertare e Controparte_1
dichiarare la responsabilità dei convenuti, per violazione ex art.2051 c.c. e, per l'effetto condannare in
solido e/o ciascuno per il proprio titolo di debito, al risarcimento in favore dell'attrice di tutti I danni
dalla stessa riportati a causa e in conseguenza dell'evento denunciato in narrativa, danno che si
quantifica nella complessiva somma di €.46.771,18, ovvero a quell'altra maggiore e/o minore ritenuta
equa e di giustizia con la maggiorazione di interessi legali dalla domanda al soddisfo;
in via subordinata
e/o alternativa, accertare la responsabilità ex art. 2043 c.c. dei convenuti e per l'effetto , condannare in
solido e/o ciascuno per il proprio titolo di debito, al risarcimento in favore della attrice di tutti i danni
dalla stessa riportati a causa ed in conseguenza dell'evento denunciato in narrativa, danni che si
quantificano nella complessiva somma di €. 46.771,18, ovvero a quell'altra maggiore e/o minor somma
ritenuta equa e di giustizia, con la maggiorazione di interessi legali dalla domanda al soddisfo;
infine per
l'effetto condannare i convenuti al pagamento delle spese di competenza di causa…”. Deduceva infatti che in data 09/08/2015 alle ore 20.30 circa si trovava in e transitava a piedi in via Controparte_1
Martiri della Resistenza, allorquando giunta all'altezza di un portone in ferro, situato prima del civico 56,
inciampava con il suo piede sinistro ad una rampa in cemento posizionata su suolo pubblico, del tutto disconnessa, dissestata e dai contorni non definiti;
che la predetta rampa era stata realizzata sul manto stradale dai convenuti sig.ri su suolo pubblico;
che a causa del sinistro aveva riportato lesioni, CP_2
diagnosticate in “frattura spiroide scomposta a più frammenti del III diafisario prossimale del femore pag. 3/8 sinistro”, che avevano comportato un periodo di inabilità temporanea di complessivi giorni 262 e postumi permanenti pari al 8 - 10%. Si costituivano i sig.ri e con comparsa Controparte_2 Controparte_3
depositata il 20.04.2017, impugnando e contestando recisamente quanto ex adverso dedotto poiché
infondato sia in fatto che in diritto nonché sfornito di prova;
in particolare deducevano che la rampa era stata regolarmente autorizzata dal e non costituiva una insidia. Si costituiva anche il CP_1 CP_1
convenuto con comparsa depositata il 11.05.2017, contestando la domanda sia in riferimento all'an che al quantum ed in via subordinata chiedendo l'accertamento del concorso colposo dell'attrice ovvero degli atri convenuti nella produzione del sinistro e la conseguente graduazione delle responsabilità. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. la causa era istruita con l'escussione dei testi Tes_1
, e . Era quindi disposta ed espletata C.T.U. medico legale
[...] Testimone_2 Testimone_3
a mezzo del dott. , quindi, ritenuta matura per la decisione la causa era rinviata per Persona_1
la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. La domanda non è fondata. Deve
preliminarmente rilevarsi come agli atti di causa vi è idonea documentazione da cui si rileva che la realizzazione della rampa fu autorizzata dal sin dall'anno 1987, che tale autorizzazione ( del CP_1
17.11.1987) aveva ad oggetto “le rampe di accesso in cemento al locale deposito e all'abitazione in va
Martiri della resistenza”. Irrilevante è, per l'attrice, che il si sia esonerato da ogni responsabilità CP_1
in caso di sinistri atteso che tale previsione potrebbe avere effetti solo nei rapporti interni tra il CP_1
stesso ed il concessionario. L'attrice ha alternativamente indicato quale titolo risarcitorio l'art. 2051 c.c.
ovvero, in subordine l'art. 2043 c.c.; deve, tuttavia, ritenersi astrattamente applicabile al nostro caso la disciplina dell'art. 2051 c.c. La fattispecie deve essere inquadrata nell'alveo dell'art.2051 c.c., in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale, a mente del quale è sufficiente che l'attore provi la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tali principi vanno però temperati, alla luce dell'applicazione - anche ufficiosa
- dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorrendo eseguire una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela da parte dell'utente della strada, riconducibile al principio di solidarietà espresso pag. 4/8 dall'art. 2 Cost., in relazione alla suscettibilità della situazione di possibile danno di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34886, Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, n.858; Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019, n.16149). Di recente, la Suprema Corte
di Cassazione ha, altresì, precisato che "… tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 04-03-2022, n. 7173). Tale orientamento, condiviso da questo giudicante, è ormai seguito, in maniera consolidata anche dagli altri giudici di questo Tribunale
e dalla Corte d'Appello di Bari ( cfr. Corte d'Appello di Bari n. 983 del 16.06.2022 ). Deve
preliminarmente rilevarsi come parte attrice non abbia, nella citazione, descritto in maniera analitica i luoghi e la dinamica del sinistro, adducendo di essere caduta all'altezza di un portone in ferro situato prima del civico 56 della via Martiri della resistenza quando inciampava con il piede sinistro ad una rampa in cemento posizionata su suolo pubblico ( ovvero sulla strada) decritta come “disconnessa,
dissestata e dai contorni non definiti”. La rampa è ritratta dai rilevi fotografici allegati dall'attrice in particolare dalla foto n. 1; le fotografie seguenti in particolare le foto n. 2, 4 e 5 mostrano la presenza, sul marciapiede, di un'altra rampa che consente anch'essa di accedere al medesimo portone in ferro. Il teste ha chiarito che l'incidente è avvenuto prima del civico 56 ma presumibilmente nei pressi del Tes_1
civico 54 dato che il civico non era apposto, e che l'attrice ( sua madre ) era “inciampata con la scarpa indossata dal suo piede sinistro allo spigolo sopraelevato rispetto al manto stradale della rampa” e che “i
Pt_ contorni della in parola erano frastagliati … in quel frangente il dissesto non era visibile perché era buio ed io sono tornato sui luoghi il giorno dopo per rendermi conto meglio dello stato dei luoghi”. Il
teste ha inoltre chiarito che “io ero… dietro la sig.ra e procedevamo tutti sulla sede Tes_2 Pt_1
stradale e non sul marciapiede, poiché quest'ultimo era troppo ristretto per il transito dei pedoni”. Risulta
pertanto chiarito, sulla base della sua stessa ricostruzione dei fatti, che l'attrice era inciampata nel momento in cui non percorreva il marciapiede ma percorreva la strada adiacente allo stesso marciapiede,
pag. 5/8 impattando sulla parte rialzata della strada costituita dalla stessa rampa come ben evidenziata nella foto n.
1 allegata da parte attrice. Dalla documentazione fotografica agli atti risulta tuttavia che il marciapiede consentiva perfettamente il transito dei pedoni ( cfr. foto n. 9 che ritrae proprio un pedone mentre transita sul medesimo marciapiede ) mentre il tratto percorso dall'attrice era sul manto stradale a ridosso del marciapiede, quindi in una zona ove i pedoni non avrebbero dovuto transitare e peraltro in un tratto che appare non asfaltato ed adiacente, dal lato opposto, al resto della strada pubblica che appare invece normalmente asfaltata. La circostanza che l'attrice andasse “sottobraccio” con il marito ( invero non dedotta in citazione ma riferita dai testi ) e che tale posizionamento non avrebbe consentito di percorrere il marciapiede è del tutto irrilevante atteso che l'attrice non ha dimostrato di avere la necessità fisica di appoggiarsi al marito per deambulare. Deve poi rilevarsi che solo il sig. , figlio dell'attrice ha Tes_1
dichiarato di avere visto cadere la madre in quel punto, sebbene abbia anche chiarito che non essendo visibile il dissesto ( poiché era buio ) ha dovuto tornare la mattina successiva per rendersi conto “meglio dello stato dei luoghi”, per cui non appare certo neanche alla luce della sua testimonianza se davvero la madre sia caduta in quel punto preciso. Gli altri testi escussi hanno invece dichiarato di non avere visto l'attrice cadere ( teste ) o che pur avendola vista cadere “ma non ho visto dove esattamente, poi Tes_3
mi sono avvicinato ed ho visto la rampa in parola ove - secondo me - la sig.ra è inciampata” ( teste
). Tuttavia, anche qualora si volesse ritenere provato l'evento per come dedotto dall'attrice, Tes_2
dovrebbe comunque ritenersi esclusiva responsabile dello stesso la medesima attrice, che, ben potendo percorrere il marciapiedi, ha operato una diversa scelta peraltro non con la dovuta prudenza suggerita dall'oggettivo stato dei luoghi ( tratto di strada non asfaltato in presenza di scarse condizioni di visibilità
generali ), causando la produzione dell'evento ed interrompendo quindi il nesso eziologico tra bene in custodia e danno. Ed infatti quando una situazione di potenziale pericolo avrebbe potuto essere superata attraverso un comportamento “ordinariamente cauto” del danneggiato, come per il caso in questione, la cosa oggetto di custodia va ridotta a semplice occasione dell'evento dannoso e deve ritenersi integrato il caso fortuito. Le considerazioni che precedono circa la mancanza del nesso causale rilevano anche ai fini dell'insussistenza della ventilata responsabilità ex art. 2043 c.c. a carico dei convenuti. La colpa del danneggiato esclude la responsabilità della pubblica amministrazione e degli altri convenuti, in quanto unica causa dell'evento dannoso. In relazione ai danni verificatisi nell'uso di un bene demaniale ( anche pag. 6/8 ove sullo stesso siano state autorizzate opere da parte dei terzi ) , infatti, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso (Cass. civ., 06/07/2006, n. 15383; Cass. civ., 21/10/2005, n.
20359; Cass. civ., 27/01/2005, n. 1655), tanto più che gli utenti della strada sono, come noto, gravati in coerenza con il principio di autoresponsabilità da un onere di diligente uso dei beni pubblici oltre che di attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario del bene demaniale onde salvaguardare appunto la propria personale incolumità. Ne consegue che va esclusa la responsabilità dell'Amministrazione Comunale e degli altri convenuti, in quanto all'obbligo di custodia fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, per cui quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato ( che ben avrebbe potuto percorrere diligentemente il marciapiede,
destinato al transito dei pedoni, tanto più in condizioni di scarsa visibilità dovute al contingente mancato funzionamento del palo della luce ), può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa,
ridotta, lo si ripete, al rango di mera occasione dell'evento. Deve pertanto rigettarsi la domanda. In
considerazione dell'andamento del giudizio devono porsi definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata C.T.U. Le altre spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
in persona del e legale rappresentante pro-tempore, nonché di e
[...] CP_4 Controparte_2
così provvede: Controparte_3
- rigetta la domanda proposta dall'attrice;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata C.T.U;
pag. 7/8 - condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali del convenuto che liquida in €. CP_1
4.000,00 oltre alla maggiorazione per spese generali IVA e CAP come per legge;
- condanna l'attrice al pagamneto delle spese processali dei convenuti sig.ri che liquida in €. CP_2
4.000,00 oltre alla maggiorazione per spese generali IVA e CAP come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Carlo Capone, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Bari, 18.06.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
620/2017
T R A
, COD. FISC. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dagli Avv.ti Antonio Valenzano e Beniamino Defina ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Casamassima al corso Garibaldi n. 19;
- ATTRICE –
E
, COD. FISC. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vinicio
Antonicelli e Claudio Paolo Cambieri ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Gioia del Colle alla via Ricciotto Canudo n.28
- CONVENUTO –
, COD. FISC. , e Controparte_2 CodiceFiscale_2 CP_3 COD. FISC. , rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] CodiceFiscale_3
Carlo Capone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bari alla via De Rossi n. 225;
- CONVENUTI -
All'udienza del 24.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e come qui si riportano:
PER L' ATTRICE: ( dalla comparsa conclusionale): “… disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ed accertata la responsabilità dei convenuti in persona del Controparte_1
rappresentante legale p.t. e dei Sigg.ri e ex art.2051 C.c. ovvero, in Controparte_2 Controparte_3
via subordinata e/o alternativa, ex art.2043 C.p.c., condannarli in solido e/o ciascuno per il proprio titolo di debito, al risarcimento dei danni patiti e patendi dall'attrice Sig.ra in occasione ed a Parte_1
causa dell'evento dedotto in giudizio, quantificati, con ricorso alle Tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano ed allineandosi alle conclusioni cui è pervenuto il CTU Prof. nella Persona_1
depositata perizia medico-legale, in complessivi €.35.936,43 (di cui €.13.058,00 per danno biologico permanente valutato al 7%; €.16.330,00 per danno da incapacità temporanea totale di 142 gg.; €.6.548,43
per spese mediche), oltre interessi legali dalla domanda sino al Soddisfo;
onerare i convenuti della refusione delle spese di lite - valutate anche ai sensi dell'art. 96 C.p.c. stante la mancata adesione degli stessi al tentativo di negoziazione assistita -, compreso l'onorario liquidato in favore del CTU, anticipato dall'attrice e rimborsato pro quota dal solo di Polignano a Mare…” CP_1
PER IL COMUNE CONVENUTO: ( dalla comparsa di costituzione ) “ …. Rigettare ogni e qualsiasi domanda rivolta nei confronti del deducente perché infondata in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantun debeatur e, comunque, non provata….; in subordine, e sempre salvo gravame e/o impugnazione,
previo accertamento del prevalente concorso causale dell'attrice e/o di e Controparte_2 CP_3
nella determinazione dell'evento e nella produzione dei danni lamentati, graduare la condanna
[...]
del concludente in proporzione a dette colpe e, per l'effetto, limitare l'accoglimento della domanda i proporzione ad esse…; con integrale rifusione delle spese di giudizio…”
pag. 2/8 PER I CONVENUTI ( dalla comparsa conclusionale ) “…rigettare integralmente le CP_2
domande attoree tutte, in quanto infondate in fatto e diritto e non provate, nemmeno documentalmente per le ragioni tutte come esposte;
accertare e dichiarare che i sigg.ri e Controparte_2 Controparte_3
sono del tutto estranei alla causazione del sinistro de quo e, per l'effetto estrometterli dal giudizio, non essendo gli stessi responsabili nella causazione del sinistro per cui è causa;
in ogni caso condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese del presente giudizio, oltre accessori di legge, in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato il 16/1/2017, la sig.ra
[..
citava in giudizio i sig.ri e nonché' il Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…in via principale: accertare e Controparte_1
dichiarare la responsabilità dei convenuti, per violazione ex art.2051 c.c. e, per l'effetto condannare in
solido e/o ciascuno per il proprio titolo di debito, al risarcimento in favore dell'attrice di tutti I danni
dalla stessa riportati a causa e in conseguenza dell'evento denunciato in narrativa, danno che si
quantifica nella complessiva somma di €.46.771,18, ovvero a quell'altra maggiore e/o minore ritenuta
equa e di giustizia con la maggiorazione di interessi legali dalla domanda al soddisfo;
in via subordinata
e/o alternativa, accertare la responsabilità ex art. 2043 c.c. dei convenuti e per l'effetto , condannare in
solido e/o ciascuno per il proprio titolo di debito, al risarcimento in favore della attrice di tutti i danni
dalla stessa riportati a causa ed in conseguenza dell'evento denunciato in narrativa, danni che si
quantificano nella complessiva somma di €. 46.771,18, ovvero a quell'altra maggiore e/o minor somma
ritenuta equa e di giustizia, con la maggiorazione di interessi legali dalla domanda al soddisfo;
infine per
l'effetto condannare i convenuti al pagamento delle spese di competenza di causa…”. Deduceva infatti che in data 09/08/2015 alle ore 20.30 circa si trovava in e transitava a piedi in via Controparte_1
Martiri della Resistenza, allorquando giunta all'altezza di un portone in ferro, situato prima del civico 56,
inciampava con il suo piede sinistro ad una rampa in cemento posizionata su suolo pubblico, del tutto disconnessa, dissestata e dai contorni non definiti;
che la predetta rampa era stata realizzata sul manto stradale dai convenuti sig.ri su suolo pubblico;
che a causa del sinistro aveva riportato lesioni, CP_2
diagnosticate in “frattura spiroide scomposta a più frammenti del III diafisario prossimale del femore pag. 3/8 sinistro”, che avevano comportato un periodo di inabilità temporanea di complessivi giorni 262 e postumi permanenti pari al 8 - 10%. Si costituivano i sig.ri e con comparsa Controparte_2 Controparte_3
depositata il 20.04.2017, impugnando e contestando recisamente quanto ex adverso dedotto poiché
infondato sia in fatto che in diritto nonché sfornito di prova;
in particolare deducevano che la rampa era stata regolarmente autorizzata dal e non costituiva una insidia. Si costituiva anche il CP_1 CP_1
convenuto con comparsa depositata il 11.05.2017, contestando la domanda sia in riferimento all'an che al quantum ed in via subordinata chiedendo l'accertamento del concorso colposo dell'attrice ovvero degli atri convenuti nella produzione del sinistro e la conseguente graduazione delle responsabilità. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. la causa era istruita con l'escussione dei testi Tes_1
, e . Era quindi disposta ed espletata C.T.U. medico legale
[...] Testimone_2 Testimone_3
a mezzo del dott. , quindi, ritenuta matura per la decisione la causa era rinviata per Persona_1
la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. La domanda non è fondata. Deve
preliminarmente rilevarsi come agli atti di causa vi è idonea documentazione da cui si rileva che la realizzazione della rampa fu autorizzata dal sin dall'anno 1987, che tale autorizzazione ( del CP_1
17.11.1987) aveva ad oggetto “le rampe di accesso in cemento al locale deposito e all'abitazione in va
Martiri della resistenza”. Irrilevante è, per l'attrice, che il si sia esonerato da ogni responsabilità CP_1
in caso di sinistri atteso che tale previsione potrebbe avere effetti solo nei rapporti interni tra il CP_1
stesso ed il concessionario. L'attrice ha alternativamente indicato quale titolo risarcitorio l'art. 2051 c.c.
ovvero, in subordine l'art. 2043 c.c.; deve, tuttavia, ritenersi astrattamente applicabile al nostro caso la disciplina dell'art. 2051 c.c. La fattispecie deve essere inquadrata nell'alveo dell'art.2051 c.c., in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale, a mente del quale è sufficiente che l'attore provi la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tali principi vanno però temperati, alla luce dell'applicazione - anche ufficiosa
- dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorrendo eseguire una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela da parte dell'utente della strada, riconducibile al principio di solidarietà espresso pag. 4/8 dall'art. 2 Cost., in relazione alla suscettibilità della situazione di possibile danno di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34886, Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, n.858; Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019, n.16149). Di recente, la Suprema Corte
di Cassazione ha, altresì, precisato che "… tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 04-03-2022, n. 7173). Tale orientamento, condiviso da questo giudicante, è ormai seguito, in maniera consolidata anche dagli altri giudici di questo Tribunale
e dalla Corte d'Appello di Bari ( cfr. Corte d'Appello di Bari n. 983 del 16.06.2022 ). Deve
preliminarmente rilevarsi come parte attrice non abbia, nella citazione, descritto in maniera analitica i luoghi e la dinamica del sinistro, adducendo di essere caduta all'altezza di un portone in ferro situato prima del civico 56 della via Martiri della resistenza quando inciampava con il piede sinistro ad una rampa in cemento posizionata su suolo pubblico ( ovvero sulla strada) decritta come “disconnessa,
dissestata e dai contorni non definiti”. La rampa è ritratta dai rilevi fotografici allegati dall'attrice in particolare dalla foto n. 1; le fotografie seguenti in particolare le foto n. 2, 4 e 5 mostrano la presenza, sul marciapiede, di un'altra rampa che consente anch'essa di accedere al medesimo portone in ferro. Il teste ha chiarito che l'incidente è avvenuto prima del civico 56 ma presumibilmente nei pressi del Tes_1
civico 54 dato che il civico non era apposto, e che l'attrice ( sua madre ) era “inciampata con la scarpa indossata dal suo piede sinistro allo spigolo sopraelevato rispetto al manto stradale della rampa” e che “i
Pt_ contorni della in parola erano frastagliati … in quel frangente il dissesto non era visibile perché era buio ed io sono tornato sui luoghi il giorno dopo per rendermi conto meglio dello stato dei luoghi”. Il
teste ha inoltre chiarito che “io ero… dietro la sig.ra e procedevamo tutti sulla sede Tes_2 Pt_1
stradale e non sul marciapiede, poiché quest'ultimo era troppo ristretto per il transito dei pedoni”. Risulta
pertanto chiarito, sulla base della sua stessa ricostruzione dei fatti, che l'attrice era inciampata nel momento in cui non percorreva il marciapiede ma percorreva la strada adiacente allo stesso marciapiede,
pag. 5/8 impattando sulla parte rialzata della strada costituita dalla stessa rampa come ben evidenziata nella foto n.
1 allegata da parte attrice. Dalla documentazione fotografica agli atti risulta tuttavia che il marciapiede consentiva perfettamente il transito dei pedoni ( cfr. foto n. 9 che ritrae proprio un pedone mentre transita sul medesimo marciapiede ) mentre il tratto percorso dall'attrice era sul manto stradale a ridosso del marciapiede, quindi in una zona ove i pedoni non avrebbero dovuto transitare e peraltro in un tratto che appare non asfaltato ed adiacente, dal lato opposto, al resto della strada pubblica che appare invece normalmente asfaltata. La circostanza che l'attrice andasse “sottobraccio” con il marito ( invero non dedotta in citazione ma riferita dai testi ) e che tale posizionamento non avrebbe consentito di percorrere il marciapiede è del tutto irrilevante atteso che l'attrice non ha dimostrato di avere la necessità fisica di appoggiarsi al marito per deambulare. Deve poi rilevarsi che solo il sig. , figlio dell'attrice ha Tes_1
dichiarato di avere visto cadere la madre in quel punto, sebbene abbia anche chiarito che non essendo visibile il dissesto ( poiché era buio ) ha dovuto tornare la mattina successiva per rendersi conto “meglio dello stato dei luoghi”, per cui non appare certo neanche alla luce della sua testimonianza se davvero la madre sia caduta in quel punto preciso. Gli altri testi escussi hanno invece dichiarato di non avere visto l'attrice cadere ( teste ) o che pur avendola vista cadere “ma non ho visto dove esattamente, poi Tes_3
mi sono avvicinato ed ho visto la rampa in parola ove - secondo me - la sig.ra è inciampata” ( teste
). Tuttavia, anche qualora si volesse ritenere provato l'evento per come dedotto dall'attrice, Tes_2
dovrebbe comunque ritenersi esclusiva responsabile dello stesso la medesima attrice, che, ben potendo percorrere il marciapiedi, ha operato una diversa scelta peraltro non con la dovuta prudenza suggerita dall'oggettivo stato dei luoghi ( tratto di strada non asfaltato in presenza di scarse condizioni di visibilità
generali ), causando la produzione dell'evento ed interrompendo quindi il nesso eziologico tra bene in custodia e danno. Ed infatti quando una situazione di potenziale pericolo avrebbe potuto essere superata attraverso un comportamento “ordinariamente cauto” del danneggiato, come per il caso in questione, la cosa oggetto di custodia va ridotta a semplice occasione dell'evento dannoso e deve ritenersi integrato il caso fortuito. Le considerazioni che precedono circa la mancanza del nesso causale rilevano anche ai fini dell'insussistenza della ventilata responsabilità ex art. 2043 c.c. a carico dei convenuti. La colpa del danneggiato esclude la responsabilità della pubblica amministrazione e degli altri convenuti, in quanto unica causa dell'evento dannoso. In relazione ai danni verificatisi nell'uso di un bene demaniale ( anche pag. 6/8 ove sullo stesso siano state autorizzate opere da parte dei terzi ) , infatti, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso (Cass. civ., 06/07/2006, n. 15383; Cass. civ., 21/10/2005, n.
20359; Cass. civ., 27/01/2005, n. 1655), tanto più che gli utenti della strada sono, come noto, gravati in coerenza con il principio di autoresponsabilità da un onere di diligente uso dei beni pubblici oltre che di attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario del bene demaniale onde salvaguardare appunto la propria personale incolumità. Ne consegue che va esclusa la responsabilità dell'Amministrazione Comunale e degli altri convenuti, in quanto all'obbligo di custodia fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, per cui quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato ( che ben avrebbe potuto percorrere diligentemente il marciapiede,
destinato al transito dei pedoni, tanto più in condizioni di scarsa visibilità dovute al contingente mancato funzionamento del palo della luce ), può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa,
ridotta, lo si ripete, al rango di mera occasione dell'evento. Deve pertanto rigettarsi la domanda. In
considerazione dell'andamento del giudizio devono porsi definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata C.T.U. Le altre spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
in persona del e legale rappresentante pro-tempore, nonché di e
[...] CP_4 Controparte_2
così provvede: Controparte_3
- rigetta la domanda proposta dall'attrice;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata C.T.U;
pag. 7/8 - condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali del convenuto che liquida in €. CP_1
4.000,00 oltre alla maggiorazione per spese generali IVA e CAP come per legge;
- condanna l'attrice al pagamneto delle spese processali dei convenuti sig.ri che liquida in €. CP_2
4.000,00 oltre alla maggiorazione per spese generali IVA e CAP come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Carlo Capone, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Bari, 18.06.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 8/8