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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/04/2025, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16067 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Fabrizio Alessandria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 16067 / 2024 promossa da:
nata in [...] in data [...], Parte_1 Parte_2
nata in [...] in data [...], nato in [...] in
[...] Controparte_1
data 21.5.2009 e rappresentato dai genitori – sig. e sig.ra Controparte_2
– esercenti su di lui la responsabilità genitoriale Controparte_3 Persona_1
nata in [...] in data [...], nata in Argentina in [...] Controparte_4
28.12.1967, nata in [...] in data [...], Controparte_5 Parte_3
nato in [...] in data [...], , nata in Argentina in [...] Parte_4
20.11.1992, , nata in [...] in data [...], Parte_5 [...]
, nata in [...] in data [...], nato in [...] CP_6 Parte_6
in data 9.1.2001, nato in [...] in data [...], Parte_7
nata in [...] in data [...], Parte_8 Controparte_7
nata in [...] in data [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Guido
[...]
Giudice e dall'Avv. Daniela Tiani
RICORRENTI
CONTRO
1 in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_8 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
CONVENUTO CONTUMACE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “piaccia all'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - accertare la sussistenza dei relativi presupposti per l'effetto dichiarare i ricorrenti, cittadini italiani “jure sanguinis“ dalla nascita con ogni conseguente
e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al
[...]
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, CP_8
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre a IVA e CPA come per legge.”.
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data
19.9.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_8
chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata a [...] il CP_9
25.6.1905, figlia del sig. e della sig.ra come da Persona_2 Persona_3
estratto di nascita (cfr. doc. 2).
, trasferitasi in Argentina, in data 7.12.1931 contraeva matrimonio con il CP_9
sig. argentino, (cfr. doc. 3) e da tale matrimonio nascevano: in data Controparte_10
19.9.1933 il sig. (cfr. doc. 4) e in data 7.12.1937 la sig.ra Persona_4 [...]
(cfr. doc. 5). Persona_5
Inoltre, l'ava italiana non si naturalizzava cittadina argentina come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue: “si attesta che nel
Registro Nazionale degli Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi o per opzione, maggiori di 16 anni, e gli argentini naturalizzati maggiori di diciotto anni, non
2 risulta iscritto , nata il [...], in [...] – Cuneo. Fossano. Deceduta.” CP_9 CP_9
(cfr. doc. 26).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_8 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Inoltre, con riferimento al minore ricorrente nato in Argentina in [...] Controparte_1
21.5.2009, il Tribunale ritiene che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Il Giudice, con decreto depositato in data 24.9.2024 ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione al 14.4.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_8
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero e che l'ava è nata a
Fossano (CN), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il
3 Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Secondo un orientamento ormai Parte_9
consolidato della giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, Pt_10
norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
4 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'ava, , è nata a [...] in data [...] (cfr. doc. 2) e CP_9
non si è mai naturalizzata cittadina argentina come da certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti (cfr. doc. 26);
- che in data 7.12.1931 la sig.ra contraeva matrimonio in Argentina con CP_9
il sig. (cfr. doc. 3) e dalla loro unione nascevano in Controparte_10
Argentina: in data 19.9.1933 il sig. (cfr. doc. 4) e in data Persona_4
7.12.1937 la sig.ra (cfr. doc. 5); Persona_5
- che in data 7.4.1964 il sig. si univa in matrimonio in Persona_4
Argentina con la sig.ra (cfr. doc. 6) e dalla loro unione Persona_6
nascevano in Argentina: in data 9.2.1970 il sig. Controparte_2
(cfr. doc. 9), in data 29.7.1966 (cfr. doc. 7) e in data Parte_1
30.9.1968 la sig.ra (cfr. doc. 8), queste ultime Parte_2
odierne ricorrenti;
- che in data 10.7.1963 la sig.ra contraeva matrimonio Persona_5
in Argentina con il sig. (cfr. doc. 17) e dalla loro unione nascevano in Persona_7
Argentina: in data 13.11.1964 la sig.ra (cfr. doc. 18), in data Persona_1
24.4.1966 il sig. (cfr. doc. 19), in data 28.12.1967 la sig.ra Parte_3
5 (cfr. doc. 20) e in data 20.7.1972 la sig.ra Controparte_4 Controparte_5
(cfr. doc. 21), odierni ricorrenti;
- che la sig.ra in data 5.12.1991 contraeva matrimonio con il Parte_1
sig. (cfr. doc. 10) e dalla loro unione nascevano in Persona_8
Argentina: in data 20.11.1992 la sig.ra (cfr. doc. 11) e in Parte_4
data 25.3.1994 la sig.ra (cfr. doc. 12), odierne Parte_5
ricorrenti;
- che in data 8.2.2002 la sig.ra contraeva matrimonio (in Parte_1
seconde nozze) con il sig. (cfr. doc. 13) e dalla loro unione Persona_9
nasceva in Argentina in data 6.2.2004 la sig.ra (cfr. doc. 14), Persona_10
odierna ricorrente;
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra Controparte_2 CP_3
nascevano in Argentina: in data 9.1.2001 il sig. (cfr.
[...] Parte_6
doc. 15) e in data 21.5.2009 il minore (cfr. doc. 16), odierni Controparte_1
ricorrenti;
- che in data 13.12.1989 la sig.ra contraeva matrimonio con il Persona_1
sig. (cfr. doc. 22) e dalla loro unione nascevano in Argentina: in Persona_11
data 22.7.1992 (cfr. doc. 23), in data 23.11.1993 Parte_7
(cfr. doc. 24) e in data 10.8.1998 la sig.ra Parte_8 [...]
(cfr. doc. 25), odierni ricorrenti. Controparte_7
5. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di , sia perché al tempo prevista CP_9
– salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29
6 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n.
4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Quindi, nel caso di specie, la sig.ra ha potuto trasmettere la cittadinanza CP_9
italiana iure sanguinis al proprio figlio, sig. nato in [...] Persona_4
19.9.1933 e alla propria figlia, sig.ra nata in data [...], i Persona_5
quali a loro volta hanno potuto trasmetterla ai propri figli.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della
7 cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis va accolta.
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
[...]
nata in [...] in data [...]; Parte_1 Parte_2
nata in [...] in data [...]; nato in
[...] Controparte_1
Argentina in data 21.5.2009; nata in Argentina in [...] Persona_1
13.11.1964; nata in [...] in data [...]; Controparte_4 CP_5
nata in [...] in data [...]; nato in
[...] Parte_3
Argentina in data 24.4.1966; nata in Argentina in [...] Parte_4
20.11.1992; nata in [...] in data [...]; Parte_5
nata in [...] in data [...]; nato Controparte_6 Parte_6
in Argentina in data 9.1.2001; nato in Argentina in [...] Parte_7 Parte_7
22.7.1992; nata in [...] in data [...]; Parte_8 [...]
nata in [...] in data [...], stante la sussistenza dei Controparte_7
presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
8 - ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_8
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti cui la domanda è accolta, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 14 aprile 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Fabrizio Alessandria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 16067 / 2024 promossa da:
nata in [...] in data [...], Parte_1 Parte_2
nata in [...] in data [...], nato in [...] in
[...] Controparte_1
data 21.5.2009 e rappresentato dai genitori – sig. e sig.ra Controparte_2
– esercenti su di lui la responsabilità genitoriale Controparte_3 Persona_1
nata in [...] in data [...], nata in Argentina in [...] Controparte_4
28.12.1967, nata in [...] in data [...], Controparte_5 Parte_3
nato in [...] in data [...], , nata in Argentina in [...] Parte_4
20.11.1992, , nata in [...] in data [...], Parte_5 [...]
, nata in [...] in data [...], nato in [...] CP_6 Parte_6
in data 9.1.2001, nato in [...] in data [...], Parte_7
nata in [...] in data [...], Parte_8 Controparte_7
nata in [...] in data [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Guido
[...]
Giudice e dall'Avv. Daniela Tiani
RICORRENTI
CONTRO
1 in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_8 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
CONVENUTO CONTUMACE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “piaccia all'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - accertare la sussistenza dei relativi presupposti per l'effetto dichiarare i ricorrenti, cittadini italiani “jure sanguinis“ dalla nascita con ogni conseguente
e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al
[...]
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, CP_8
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre a IVA e CPA come per legge.”.
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data
19.9.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_8
chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata a [...] il CP_9
25.6.1905, figlia del sig. e della sig.ra come da Persona_2 Persona_3
estratto di nascita (cfr. doc. 2).
, trasferitasi in Argentina, in data 7.12.1931 contraeva matrimonio con il CP_9
sig. argentino, (cfr. doc. 3) e da tale matrimonio nascevano: in data Controparte_10
19.9.1933 il sig. (cfr. doc. 4) e in data 7.12.1937 la sig.ra Persona_4 [...]
(cfr. doc. 5). Persona_5
Inoltre, l'ava italiana non si naturalizzava cittadina argentina come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue: “si attesta che nel
Registro Nazionale degli Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi o per opzione, maggiori di 16 anni, e gli argentini naturalizzati maggiori di diciotto anni, non
2 risulta iscritto , nata il [...], in [...] – Cuneo. Fossano. Deceduta.” CP_9 CP_9
(cfr. doc. 26).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_8 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Inoltre, con riferimento al minore ricorrente nato in Argentina in [...] Controparte_1
21.5.2009, il Tribunale ritiene che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Il Giudice, con decreto depositato in data 24.9.2024 ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione al 14.4.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_8
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero e che l'ava è nata a
Fossano (CN), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il
3 Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Secondo un orientamento ormai Parte_9
consolidato della giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, Pt_10
norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
4 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'ava, , è nata a [...] in data [...] (cfr. doc. 2) e CP_9
non si è mai naturalizzata cittadina argentina come da certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti (cfr. doc. 26);
- che in data 7.12.1931 la sig.ra contraeva matrimonio in Argentina con CP_9
il sig. (cfr. doc. 3) e dalla loro unione nascevano in Controparte_10
Argentina: in data 19.9.1933 il sig. (cfr. doc. 4) e in data Persona_4
7.12.1937 la sig.ra (cfr. doc. 5); Persona_5
- che in data 7.4.1964 il sig. si univa in matrimonio in Persona_4
Argentina con la sig.ra (cfr. doc. 6) e dalla loro unione Persona_6
nascevano in Argentina: in data 9.2.1970 il sig. Controparte_2
(cfr. doc. 9), in data 29.7.1966 (cfr. doc. 7) e in data Parte_1
30.9.1968 la sig.ra (cfr. doc. 8), queste ultime Parte_2
odierne ricorrenti;
- che in data 10.7.1963 la sig.ra contraeva matrimonio Persona_5
in Argentina con il sig. (cfr. doc. 17) e dalla loro unione nascevano in Persona_7
Argentina: in data 13.11.1964 la sig.ra (cfr. doc. 18), in data Persona_1
24.4.1966 il sig. (cfr. doc. 19), in data 28.12.1967 la sig.ra Parte_3
5 (cfr. doc. 20) e in data 20.7.1972 la sig.ra Controparte_4 Controparte_5
(cfr. doc. 21), odierni ricorrenti;
- che la sig.ra in data 5.12.1991 contraeva matrimonio con il Parte_1
sig. (cfr. doc. 10) e dalla loro unione nascevano in Persona_8
Argentina: in data 20.11.1992 la sig.ra (cfr. doc. 11) e in Parte_4
data 25.3.1994 la sig.ra (cfr. doc. 12), odierne Parte_5
ricorrenti;
- che in data 8.2.2002 la sig.ra contraeva matrimonio (in Parte_1
seconde nozze) con il sig. (cfr. doc. 13) e dalla loro unione Persona_9
nasceva in Argentina in data 6.2.2004 la sig.ra (cfr. doc. 14), Persona_10
odierna ricorrente;
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra Controparte_2 CP_3
nascevano in Argentina: in data 9.1.2001 il sig. (cfr.
[...] Parte_6
doc. 15) e in data 21.5.2009 il minore (cfr. doc. 16), odierni Controparte_1
ricorrenti;
- che in data 13.12.1989 la sig.ra contraeva matrimonio con il Persona_1
sig. (cfr. doc. 22) e dalla loro unione nascevano in Argentina: in Persona_11
data 22.7.1992 (cfr. doc. 23), in data 23.11.1993 Parte_7
(cfr. doc. 24) e in data 10.8.1998 la sig.ra Parte_8 [...]
(cfr. doc. 25), odierni ricorrenti. Controparte_7
5. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di , sia perché al tempo prevista CP_9
– salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29
6 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n.
4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Quindi, nel caso di specie, la sig.ra ha potuto trasmettere la cittadinanza CP_9
italiana iure sanguinis al proprio figlio, sig. nato in [...] Persona_4
19.9.1933 e alla propria figlia, sig.ra nata in data [...], i Persona_5
quali a loro volta hanno potuto trasmetterla ai propri figli.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della
7 cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis va accolta.
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
[...]
nata in [...] in data [...]; Parte_1 Parte_2
nata in [...] in data [...]; nato in
[...] Controparte_1
Argentina in data 21.5.2009; nata in Argentina in [...] Persona_1
13.11.1964; nata in [...] in data [...]; Controparte_4 CP_5
nata in [...] in data [...]; nato in
[...] Parte_3
Argentina in data 24.4.1966; nata in Argentina in [...] Parte_4
20.11.1992; nata in [...] in data [...]; Parte_5
nata in [...] in data [...]; nato Controparte_6 Parte_6
in Argentina in data 9.1.2001; nato in Argentina in [...] Parte_7 Parte_7
22.7.1992; nata in [...] in data [...]; Parte_8 [...]
nata in [...] in data [...], stante la sussistenza dei Controparte_7
presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
8 - ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_8
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti cui la domanda è accolta, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 14 aprile 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
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