Art. 26. Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi
e disposizioni fiscali e assicurative 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) .
7. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.564 , come sostituito dall' articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4), del decreto legislativo 29 giugno 1998, n.278 , e' inserito il seguente: "7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli amministratori degli enti locali territoriali e ai componenti dei consigli regionali; gli enti locali territoriali e le regioni possono provvedere a loro carico".
8. Il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 agli amministratori locali e ai componenti dei consigli regionali e' fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono comunque da considerare valide le basi contributive sulle quali l'INPS abbia, anche solo temporaneamente, accettato il versamento di contributi.
e disposizioni fiscali e assicurative 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) .
7. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.564 , come sostituito dall' articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4), del decreto legislativo 29 giugno 1998, n.278 , e' inserito il seguente: "7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli amministratori degli enti locali territoriali e ai componenti dei consigli regionali; gli enti locali territoriali e le regioni possono provvedere a loro carico".
8. Il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 agli amministratori locali e ai componenti dei consigli regionali e' fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono comunque da considerare valide le basi contributive sulle quali l'INPS abbia, anche solo temporaneamente, accettato il versamento di contributi.