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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/12/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. AN Lo PR NE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 818/2025 R.G.A.C.
TRA
NATO A Parte_1
SAARBURG (GERMANIA) IL 10/08/67 rapp. e dif. dall'Avv. Gianvito Savio Sciascia
ATTORE
CONTRO
NATO A LICATA IL 20/01/95 Controparte_1
NATA A CANICATTI' IL 17/06/97 CP_2
rapp. e dif. dall'Avv. Candido Cavalcanti
CONVENUTI
OGGETTO: risoluzione di contratto di comodato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 03/04/2025 Parte_1
conveniva in giudizio
[...] CP_3
[...] e . L'attore esponeva d'essere
[...] CP_2
proprietario di un immobile sito in Ravanusa nella
Via Silvio Pellico n. 160 concesso in comodato gratuito ai convenuti. Assumeva a sostegno dell'azione oggi intrapresa la necessità di riavere la disponibilità del cespite in argomento invero mai ottenuta. Quindi ritenuta l'inutilità d'ogni tentativo in tal senso esperito a questo punto chiedeva che venisse ai convenuti ordinato l'immediato rilascio del bene in questione nonché la loro condanna al risarcimento dei danni per esso attore scaturiti dall'illegittima detenzione del cespite de quo. e Controparte_1 CP_2
ritualmente costituitisi in giudizio con comparsa responsiva del 30/05/2025 contestavano in toto l'assunto avversario deducendo l'infondatezza fattuale e giuridica delle pretese attoree affermando che l'immobile oggetto di lite era stato loro in effetti concesso in locazione dall'attore stante le rilevanti spese da essi sostenute per rendere l'immobile in questione abitabile per cui la loro detenzione appariva legittima. Celebrata
2 quindi l'istruttoria esclusivamente attraverso produzioni documentali la causa veniva infine posta in decisione all'udienza del 17/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La principale domanda attorea ha meritato accoglimento. Nel merito piace ricordare come per costante giurisprudenza, il proprietario comodante possa avvalersi, al fine di conseguire il rilascio del bene concesso ad altri in godimento, sia dell'azione di rivendicazione che dell'azione contrattuale di natura obbligatoria. In questa seconda ipotesi, l'attore non ha l'onere di provare la proprietà del bene medesimo, bensì soltanto l'esistenza del contratto di comodato, la successiva estinzione del rapporto obbligatorio (e, quindi, il venir meno del titolo che legittimi l'ulteriore godimento della cosa da parte dell'occupante) nonché il rifiuto della restituzione.
Spetta, invece, al convenuto dimostrare un titolo diverso per il suo godimento. Osserva ancora il
Tribunale che l'azione di rivendica e quella di restituzione, pur tendendo entrambe al risultato
3 pratico di far recuperare il possesso della cosa, hanno natura e presupposti diversi, in quanto con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario della cosa e di non averne più il possesso, sicché agisce contro chiunque di fatto la possieda o la detenga, sia al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà e sia al fine di conseguire il possesso della cosa stessa;
mentre la seconda azione, di natura personale, ha il suo fondamento nel venir meno del titolo in base al quale la cosa sia stata trasferita, e con essa l'attore mira ad ottenere la riconsegna della cosa stessa, onde si può limitare alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa. Piace altresì ricordare che le due azioni possono essere proposte in via (anche implicitamente) alternativa. Invero, incontestato il diritto di proprietà di Parte_1
sull'immobile detenuto da
[...] CP_1
e , non è emersa, alla stregua
[...] CP_2
della documentazione prodotta, l'esistenza di
4 alcun titolo giustificativo di tale detenzione da parte dei convenuti. Né, al riguardo, può attribuirsi peculiare rilievo alla tesi difensiva sostenuta dai convenuti stessi, secondo la quale essi avrebbero detenuto detto immobile in locazione e corrisposto quale canone per il godimento del cespite oggetto di lite le spese per le migliorie apportate ad esso: difatti, anche a seguire tale percorso argomentativo, beninteso rimasto privo di dimostrazione processuale, si dovrebbe comunque pervenire alla legittimità dell'azione intrapresa dall'attore al fine di ottenere il rilascio del cespite in argomento. Ciò posto, nella fattispecie in esame e Controparte_1 CP_2
, a fronte di puntuale contestazione della
[...]
controparte, non hanno fornito idonea dimostrazione dell'esistenza di un contratto di locazione stipulato inter partes. Deve comunque a commento della tesi giudizialmente sostenuta dai convenuti a sostegno dell'asserita infondatezza delle attoree pretese secondo la quale tra le parti fosse in corso di svolgimento un rapporto locativo
5 come il quarto comma dell'art. 1 L. 431/98 di riforma della disciplina delle locazioni ha introdotto il principio secondo cui “per la stipula di validi contratti di locazione” è richiesta la forma scritta indipendentemente dalla durata del contratto. Trattasi di norma indubbiamente assai innovativa rispetto al regime pregresso in quanto viene superato il dettato dell'art. 1350 c.c. n. 8 il quale prevedeva la forma scritta solamente per quei contratti per i quali fosse stata pattiziamente convenuta una durata superiore ai nove anni.
Prima che entrasse in vigore la norma sopra richiamata aveva quindi piena applicazione nella materia delle locazioni il principio della libertà della forma e quindi per la stipulazione dei contratti di locazione le parti in via generale e fatta salva l'eccezione sopra ricordata erano libere di utilizzare in base alle loro scelte sia la forma scritta che la forma orale. Sebbene la norma parli genericamente di “validità” del contratto al di là dei dubbi da parte degli interpreti circa l'effettiva portata della richiamata disposizione può
6 convenirsi con quanti ritengono che trattasi di requisito formale prescritto ad substantiam la cui inosservanza implica la nullità del contratto deducibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Nel caso di specie non risulta che il contratto di locazione asseritamente sussistito tra le parti odierne abbia trovato una valida (poiché legislativamente imposta) consacrazione appunto scaturente dall'essere stato stipulato in forma scritta per cui dubbio alcuno può nutrirsi in riguardo alla sua giuridica inesistenza. A commento ulteriore dell'eccezione sollevata dai convenuti va brevemente ricordato come al comodatario non siano rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti anche se comportino miglioramenti né sotto il profilo dell'art. 1150 c.c. perché egli non è possessore né sotto quello dell'art. 936 perché non è terzo anche quando agisce oltre i limiti del contratto né infine sotto quello dell'art. 1592 in via di richiamo analogico perché un'indennità per i miglioramenti è negata
7 anche al comodatario la cui posizione è molto simile a quella del locatario. Pertanto se questi al fine d'utilizzare la cosa debba affrontare spese di manutenzione anche straordinarie può liberamente scegliere se provvedervi o meno ma se egli decide d'affrontarle lo fa nel suo esclusivo interesse e non può conseguentemente pretenderne il rimborso dal comodante. Deve pertanto affermarsi come dubbio alcuno possa nutrirsi in riguardo alla natura della lite che ci occupa nell'ambito della quale si controverte sulla validità giuridica dell'istanza di risoluzione del rapporto di comodato precario relativo all'immobile concesso da parte dell'attore in uso gratuito e senza determinazione di tempo ai convenuti e della conseguente istanza di restituzione della cosa data. Piace a questo punto ricordare come per l'ordinamento giuridico vigente la temporaneità sia requisito necessario e indefettibile di tale tipo negoziale assicurato in concreto attraverso l'esplicita fissazione di un termine (v. art. 1803 c.c.) nonchè la delimitazione
8 dell'uso in vista del quale la res è stata concessa in godimento (v. art. 1803 c.c.) ed altresì
l'attribuzione al comodante, in tutte le altre ipotesi, del potere di recedere ad nutum ossia in forza di un diritto potestativo (v. art. 1810 c.c.). Va inoltre rammentato che il comodatario è tenuto in forza del disposto di cui all'art. 1809 a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto ed egli non può opporsi all'azione di restituzione promossa dal comodante. Pertanto dubbio alcuno appare assalirci in riguardo alla fondatezza della domanda di risoluzione del rapporto di comodato che ci occupa e della collegata istanza di restituzione dell'immobile concesso in godimento ai convenuti. Sussistono, dunque, i presupposti legali e negoziali per farsi luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale de quo e, di conseguenza, per condannare i convenuti alla restituzione dell'immobile precariamente loro concesso in comodato. Devesi, ancora, osservare che l'art. 1810 c.c. succitato, laddove impone l'obbligo della restituzione a semplice richiesta, costituisce
9 applicazione dell'art. 1183, comma primo, c.c., per il quale, in mancanza di determinazione di un termine per l'esecuzione della prestazione, “il creditore può esigerla immediatamente”.
Pertanto, all'ipotesi specifica tipizzata dall'art. 1810 c.c. va esteso anche il disposto dell'ultima parte dell'art. 1183, comma primo, c.c., a tenore del quale il giudice può stabilire autoritativamente un termine per l'adempimento, ove lo ritenga necessario per la natura della prestazione, ovvero per il modo e il luogo dell'esecuzione. Di conseguenza, anche nell'ottica del contemperamento delle opposte ragioni, si stima equo allo scopo fissare termine di mesi due decorrente dalla notifica della presente statuizione per la restituzione dell'immobile de quo. Immeritevole di accoglimento poiché assolutamente priva di supporti probatori è infine apparsa l'ulteriore pretesa attorea ritenuto che anche nel caso del danno da occupazione sine titulo il riconoscimento del risarcimento al proprietario presuppone la prova della esistenza
10 ed entità di uno specifico pregiudizio economico, non potendosi identificare automaticamente detto danno nel mancato utilizzo del bene ai fini locativi in assenza di una prova della concreta volontà del proprietario di porre il bene sul mercato. Ed invero la legge non prevede una speciale indennità a favore dei proprietari i cui alloggi siano abusivamente occupati da terzi (come invece fa l'art. 1591 c.c. per quella particolare forma di occupazione senza titolo che si verifica in seguito alla scadenza di un rapporto locatizio), sicché il riconoscimento del danno svincolato da ogni prova rischia di porsi in contrasto frontale con i principi generali in materia di responsabilità per illecito, a norma dei quali possono essere risarciti solo i danni che siano stati provati. Poiché nel caso di specie non è stata neppure offerta una simile prova, si ritiene di respingere la domanda risarcitoria azionata da parte attrice. Le spese seguono la soccombenza in riguardo alla domanda principale e si liquidano come in dispositivo.
11
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara risolto il contratto di comodato intercorso tra le parti;
dispone per l'effetto che i convenuti provvedano a rilasciare l'immobile oggetto del comodato in argomento in favore dell'attore entro il termine di mesi due decorrente dalla notifica della presente sentenza;
rigetta l'ulteriore domanda attorea;
condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.000,00 oltre
I.V.A. C.P.A e spese generali.
AGRIGENTO 18/12/2025
IL GIUDICE
AN Lo PR NE
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. AN Lo PR NE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 818/2025 R.G.A.C.
TRA
NATO A Parte_1
SAARBURG (GERMANIA) IL 10/08/67 rapp. e dif. dall'Avv. Gianvito Savio Sciascia
ATTORE
CONTRO
NATO A LICATA IL 20/01/95 Controparte_1
NATA A CANICATTI' IL 17/06/97 CP_2
rapp. e dif. dall'Avv. Candido Cavalcanti
CONVENUTI
OGGETTO: risoluzione di contratto di comodato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 03/04/2025 Parte_1
conveniva in giudizio
[...] CP_3
[...] e . L'attore esponeva d'essere
[...] CP_2
proprietario di un immobile sito in Ravanusa nella
Via Silvio Pellico n. 160 concesso in comodato gratuito ai convenuti. Assumeva a sostegno dell'azione oggi intrapresa la necessità di riavere la disponibilità del cespite in argomento invero mai ottenuta. Quindi ritenuta l'inutilità d'ogni tentativo in tal senso esperito a questo punto chiedeva che venisse ai convenuti ordinato l'immediato rilascio del bene in questione nonché la loro condanna al risarcimento dei danni per esso attore scaturiti dall'illegittima detenzione del cespite de quo. e Controparte_1 CP_2
ritualmente costituitisi in giudizio con comparsa responsiva del 30/05/2025 contestavano in toto l'assunto avversario deducendo l'infondatezza fattuale e giuridica delle pretese attoree affermando che l'immobile oggetto di lite era stato loro in effetti concesso in locazione dall'attore stante le rilevanti spese da essi sostenute per rendere l'immobile in questione abitabile per cui la loro detenzione appariva legittima. Celebrata
2 quindi l'istruttoria esclusivamente attraverso produzioni documentali la causa veniva infine posta in decisione all'udienza del 17/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La principale domanda attorea ha meritato accoglimento. Nel merito piace ricordare come per costante giurisprudenza, il proprietario comodante possa avvalersi, al fine di conseguire il rilascio del bene concesso ad altri in godimento, sia dell'azione di rivendicazione che dell'azione contrattuale di natura obbligatoria. In questa seconda ipotesi, l'attore non ha l'onere di provare la proprietà del bene medesimo, bensì soltanto l'esistenza del contratto di comodato, la successiva estinzione del rapporto obbligatorio (e, quindi, il venir meno del titolo che legittimi l'ulteriore godimento della cosa da parte dell'occupante) nonché il rifiuto della restituzione.
Spetta, invece, al convenuto dimostrare un titolo diverso per il suo godimento. Osserva ancora il
Tribunale che l'azione di rivendica e quella di restituzione, pur tendendo entrambe al risultato
3 pratico di far recuperare il possesso della cosa, hanno natura e presupposti diversi, in quanto con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario della cosa e di non averne più il possesso, sicché agisce contro chiunque di fatto la possieda o la detenga, sia al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà e sia al fine di conseguire il possesso della cosa stessa;
mentre la seconda azione, di natura personale, ha il suo fondamento nel venir meno del titolo in base al quale la cosa sia stata trasferita, e con essa l'attore mira ad ottenere la riconsegna della cosa stessa, onde si può limitare alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa. Piace altresì ricordare che le due azioni possono essere proposte in via (anche implicitamente) alternativa. Invero, incontestato il diritto di proprietà di Parte_1
sull'immobile detenuto da
[...] CP_1
e , non è emersa, alla stregua
[...] CP_2
della documentazione prodotta, l'esistenza di
4 alcun titolo giustificativo di tale detenzione da parte dei convenuti. Né, al riguardo, può attribuirsi peculiare rilievo alla tesi difensiva sostenuta dai convenuti stessi, secondo la quale essi avrebbero detenuto detto immobile in locazione e corrisposto quale canone per il godimento del cespite oggetto di lite le spese per le migliorie apportate ad esso: difatti, anche a seguire tale percorso argomentativo, beninteso rimasto privo di dimostrazione processuale, si dovrebbe comunque pervenire alla legittimità dell'azione intrapresa dall'attore al fine di ottenere il rilascio del cespite in argomento. Ciò posto, nella fattispecie in esame e Controparte_1 CP_2
, a fronte di puntuale contestazione della
[...]
controparte, non hanno fornito idonea dimostrazione dell'esistenza di un contratto di locazione stipulato inter partes. Deve comunque a commento della tesi giudizialmente sostenuta dai convenuti a sostegno dell'asserita infondatezza delle attoree pretese secondo la quale tra le parti fosse in corso di svolgimento un rapporto locativo
5 come il quarto comma dell'art. 1 L. 431/98 di riforma della disciplina delle locazioni ha introdotto il principio secondo cui “per la stipula di validi contratti di locazione” è richiesta la forma scritta indipendentemente dalla durata del contratto. Trattasi di norma indubbiamente assai innovativa rispetto al regime pregresso in quanto viene superato il dettato dell'art. 1350 c.c. n. 8 il quale prevedeva la forma scritta solamente per quei contratti per i quali fosse stata pattiziamente convenuta una durata superiore ai nove anni.
Prima che entrasse in vigore la norma sopra richiamata aveva quindi piena applicazione nella materia delle locazioni il principio della libertà della forma e quindi per la stipulazione dei contratti di locazione le parti in via generale e fatta salva l'eccezione sopra ricordata erano libere di utilizzare in base alle loro scelte sia la forma scritta che la forma orale. Sebbene la norma parli genericamente di “validità” del contratto al di là dei dubbi da parte degli interpreti circa l'effettiva portata della richiamata disposizione può
6 convenirsi con quanti ritengono che trattasi di requisito formale prescritto ad substantiam la cui inosservanza implica la nullità del contratto deducibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Nel caso di specie non risulta che il contratto di locazione asseritamente sussistito tra le parti odierne abbia trovato una valida (poiché legislativamente imposta) consacrazione appunto scaturente dall'essere stato stipulato in forma scritta per cui dubbio alcuno può nutrirsi in riguardo alla sua giuridica inesistenza. A commento ulteriore dell'eccezione sollevata dai convenuti va brevemente ricordato come al comodatario non siano rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti anche se comportino miglioramenti né sotto il profilo dell'art. 1150 c.c. perché egli non è possessore né sotto quello dell'art. 936 perché non è terzo anche quando agisce oltre i limiti del contratto né infine sotto quello dell'art. 1592 in via di richiamo analogico perché un'indennità per i miglioramenti è negata
7 anche al comodatario la cui posizione è molto simile a quella del locatario. Pertanto se questi al fine d'utilizzare la cosa debba affrontare spese di manutenzione anche straordinarie può liberamente scegliere se provvedervi o meno ma se egli decide d'affrontarle lo fa nel suo esclusivo interesse e non può conseguentemente pretenderne il rimborso dal comodante. Deve pertanto affermarsi come dubbio alcuno possa nutrirsi in riguardo alla natura della lite che ci occupa nell'ambito della quale si controverte sulla validità giuridica dell'istanza di risoluzione del rapporto di comodato precario relativo all'immobile concesso da parte dell'attore in uso gratuito e senza determinazione di tempo ai convenuti e della conseguente istanza di restituzione della cosa data. Piace a questo punto ricordare come per l'ordinamento giuridico vigente la temporaneità sia requisito necessario e indefettibile di tale tipo negoziale assicurato in concreto attraverso l'esplicita fissazione di un termine (v. art. 1803 c.c.) nonchè la delimitazione
8 dell'uso in vista del quale la res è stata concessa in godimento (v. art. 1803 c.c.) ed altresì
l'attribuzione al comodante, in tutte le altre ipotesi, del potere di recedere ad nutum ossia in forza di un diritto potestativo (v. art. 1810 c.c.). Va inoltre rammentato che il comodatario è tenuto in forza del disposto di cui all'art. 1809 a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto ed egli non può opporsi all'azione di restituzione promossa dal comodante. Pertanto dubbio alcuno appare assalirci in riguardo alla fondatezza della domanda di risoluzione del rapporto di comodato che ci occupa e della collegata istanza di restituzione dell'immobile concesso in godimento ai convenuti. Sussistono, dunque, i presupposti legali e negoziali per farsi luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale de quo e, di conseguenza, per condannare i convenuti alla restituzione dell'immobile precariamente loro concesso in comodato. Devesi, ancora, osservare che l'art. 1810 c.c. succitato, laddove impone l'obbligo della restituzione a semplice richiesta, costituisce
9 applicazione dell'art. 1183, comma primo, c.c., per il quale, in mancanza di determinazione di un termine per l'esecuzione della prestazione, “il creditore può esigerla immediatamente”.
Pertanto, all'ipotesi specifica tipizzata dall'art. 1810 c.c. va esteso anche il disposto dell'ultima parte dell'art. 1183, comma primo, c.c., a tenore del quale il giudice può stabilire autoritativamente un termine per l'adempimento, ove lo ritenga necessario per la natura della prestazione, ovvero per il modo e il luogo dell'esecuzione. Di conseguenza, anche nell'ottica del contemperamento delle opposte ragioni, si stima equo allo scopo fissare termine di mesi due decorrente dalla notifica della presente statuizione per la restituzione dell'immobile de quo. Immeritevole di accoglimento poiché assolutamente priva di supporti probatori è infine apparsa l'ulteriore pretesa attorea ritenuto che anche nel caso del danno da occupazione sine titulo il riconoscimento del risarcimento al proprietario presuppone la prova della esistenza
10 ed entità di uno specifico pregiudizio economico, non potendosi identificare automaticamente detto danno nel mancato utilizzo del bene ai fini locativi in assenza di una prova della concreta volontà del proprietario di porre il bene sul mercato. Ed invero la legge non prevede una speciale indennità a favore dei proprietari i cui alloggi siano abusivamente occupati da terzi (come invece fa l'art. 1591 c.c. per quella particolare forma di occupazione senza titolo che si verifica in seguito alla scadenza di un rapporto locatizio), sicché il riconoscimento del danno svincolato da ogni prova rischia di porsi in contrasto frontale con i principi generali in materia di responsabilità per illecito, a norma dei quali possono essere risarciti solo i danni che siano stati provati. Poiché nel caso di specie non è stata neppure offerta una simile prova, si ritiene di respingere la domanda risarcitoria azionata da parte attrice. Le spese seguono la soccombenza in riguardo alla domanda principale e si liquidano come in dispositivo.
11
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara risolto il contratto di comodato intercorso tra le parti;
dispone per l'effetto che i convenuti provvedano a rilasciare l'immobile oggetto del comodato in argomento in favore dell'attore entro il termine di mesi due decorrente dalla notifica della presente sentenza;
rigetta l'ulteriore domanda attorea;
condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.000,00 oltre
I.V.A. C.P.A e spese generali.
AGRIGENTO 18/12/2025
IL GIUDICE
AN Lo PR NE
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