Articolo 7 della Legge 5 maggio 2022, n. 53
Articolo 6
Versione
8 giugno 2022
Art. 7. ISTAT e centri antiviolenza 1. Al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita' si avvale dell'ISTAT e del SISTAN, i quali realizzano indagini sui centri antiviolenza e sulle case rifugio accreditati e non accreditati, con dati distinti a seconda dell'accreditamento o meno del centro o della casa rifugio e disaggregati per regioni e province autonome di Trento e di Bolzano anche ai fini della relazione di cui all'articolo 2. Le indagini devono evidenziare:
a) le caratteristiche dell'utenza che a essi si rivolge, garantendo l'anonimato dei dati, ivi inclusa la relazione autore-vittima;
b) la tipologia di violenza subita, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, o in presenza dei figli degli autori o delle vittime, o consistente in atti persecutori;
c) il numero e le tipologie di interventi di assistenza fornita.
2. I dati rilevati nell'ambito delle indagini di cui al comma 1 sono trasmessi alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali che ne fanno richiesta.
3. Al fine di non gravare sull'attivita' dei centri antiviolenza e delle case rifugio, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, fatte salve le loro competenze e la possibilita' di effettuare autonome rilevazioni sul fenomeno della violenza, utilizzano i dati disaggregati su base territoriale raccolti dall'ISTAT per le indagini periodiche di cui al comma 1.
Entrata in vigore il 8 giugno 2022