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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/05/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Riccardo Mele Presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1055 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 17.05.2023, avverso la sentenza n.1258/2021 del tribunale di Brindisi
TRA
(p.i.: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Taranto, alla via Ospedalicchio n.9, presso lo studio dell'avv. Flora Saltalamacchia che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(p.i.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente _1 P.IVA_2
domiciliata in Fasano (Br), alla via P. Togliatti s.n.c. presso lo studio dell'avv. Francesco Rossiello da cui è rappresentata e difesa, come da mandato in atti;
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La con atto depositato in data 25.02.2019 proponeva opposizione ex art. 615 avverso il _1
pignoramento esattoriale di crediti verso terzi n. 024.2019.3220000011001 per Euro 7.317,29, notificato a mezzo pec in data 18.02.2019. A sostegno della opposizione rilevava che:
1 1. con riferimento alla cartella n. 02420080000357337000 era stata proposta domanda di definizione agevolata ai sensi del dl n.119/18 per effetto della quale non poteva essere iniziata la procedura esecutiva. In ogni caso il credito era prescritto;
2. con riferimento alla cartella n. 02201800008380930000 relativa al pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2012, il credito si era prescritto considerato che la notifica della cartella si era perfezionata nel 2018;
3. con riferimento a tutte le altre cartelle prima del pignoramento era stata presentata istanza di rateizzazione con effetto sospensivo della possibilità di ricorrere alla riscossione coattiva.
Rappresentava, da ultimo, l'opponente che, in fase cautelare, il procuratore di aveva fatto P_ presente che l'esposizione debitoria era stata azzerata con l'unica eccezione degli importi di cui alla cartella n. 02420080000357337000.
Con provvedimento del 07.03.2019 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti del
02.05.2019.
In data 30.04.2019, si costituiva in giudizio nella fase cautelare l' , contestando: Parte_1
la definitività degli importi richiesti, in quanto cristallizzati per mancata contestazione nei termini di legge;
l'interruzione dei termini di prescrizione a mezzo di atti di intimazione regolarmente notificati;
Cont che le istanze inoltrate dalla in data 14.02.2019 non risultavano essere state accolte.
Con ordinanza del 12.09.2019, il G.E., preso atto dell'intervenuto trasferimento degli importi dal terzo pignorato all'agente della riscossione – con conseguente azzeramento dell'estratto di ruolo ad eccezione della somma dovuta per la cartella di pagamento n.02420080000357337000, dichiarava il non luogo a provvedere ed assegnava il termine di giorni 60 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
In data 14.10.2019 la notificava a mezzo pec, presso l'avvocato costituito nella fase _1 cautelare, l'atto introduttivo del giudizio di merito.
L' rimaneva contumace. Controparte_4
Con sentenza n.1258/2021 emessa ex art. 281 sexies il tribunale di Brindisi così provvedeva:
“ - Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inefficace il pignoramento presso terzi promosso da con atto del 18.2.2019 in relazione alle cartelle presupposte ed Parte_1
ordina la restituzione della somma riportata dal prefato atto e pari ad Euro 7.317,29 all'opponente
- Condanna i convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore _1
di che liquida, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, in Euro _1
1.800,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CAP come per
2 legge se dovute e in Euro 237,00 per esborsi con distrazione in favore dell'avv. Francesco Rosiello dichiaratosi antistatario. – Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti”.
In estrema sintesi per tutte le cartelle diverse dalla n. 024.2008.0000357337000 il tribunale ha disposto la restituzione all'opponente delle somme versate dal terzo pignorato, in ragione del fatto che l aveva dichiarato di avere azzerato l'esposizione debitoria derivante da Parte_1
queste cartelle. Dichiarava quindi il tribunale che per le predette cartelle, in assenza di esposizione debitoria da parte dell'opponente, l era tenuta alla restituzione delle somme Parte_1
ricevute dal terzo pignorato. Con riferimento alla cartella n. 024.2008.0000357337000 accoglieva l'opposizione essendo documentato che l'opponente aveva proposto domanda di definizione agevolata che avrebbe dovuto impedire di avviare nuove procedure esecutive e di proseguire le procedure esecutive già avviate. Allo stesso tempo per la medesima cartella, il tribunale accertava la prescrizione del credito, considerato che la cartella era stata notificata il 15 febbraio 2008 e che il pignoramento era stato notificato il 18 febbraio 2019, in assenza di atti interruttivi.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' , per i motivi Parte_1
che saranno di seguito compiutamente esaminati.
Con comparsa di costituzione e risposta resisteva al gravame _1
Non si costituiva l Controparte_2
All'udienza del 17.5.2023 la causa veniva introitata per la decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l' ha impugnato la sentenza di Parte_1
primo grado per difetto di giurisdizione con riguardo alle cartelle n. 02420180008380930000 e n.
02420180009044462000 in quanto concernenti crediti tributari, rispettivamente tassa automobilistica e IMU, e, pertanto, afferma rientrerebbero nella giurisdizione delle commissioni tributarie sicché tale difetto – afferma l'appellante - avrebbe viziato irrimediabilmente la pronuncia di prime cure.
Con il secondo motivo di gravame denominato “Errata valutazione dei fatti di causa e delle dichiarazioni rese nella fase cautelare” l lamenta l'errata valutazione nella Parte_1
fase di merito da parte del giudice di prime cure delle dichiarazioni rese nel corso del giudizio cautelare dal procuratore dell'agente di riscossione, nel verbale d'udienza del 12.09.2019, relative all'azzeramento della esposizione debitoria della di cui non erano specificate le ragioni, con _1
produzione dei relativi estratti di ruolo – ad esclusione della cartella n° 024.2008.0000357337000.
Stante la dichiarazione di avvenuto incasso il giudice della fase cautelare aveva pronunciato il non luogo a provvedere, essendo stata completata l'esecuzione.
3 Nel giudizio di merito, in cui l' era rimasta contumace, stante la dichiarazione Parte_1
di avvenuto incasso, il termine azzeramento del debito, era stato erroneamente interpretato dal tribunale, per cui la pretesa veniva annullata o stralciata, con conseguente condanna alla restituzione delle somme. Le somme incamerate erano invece dovute perché conseguenti a cartelle di pagamento regolarmente notificate e non opposte nei termini di legge.
Con il terzo motivo di gravame l' lamenta l'errata valutazione in ordine alla Parte_1
prescrizione della cartella n. 0242008000357337000.
Deve preliminarmente essere esaminato il secondo motivo.
Il motivo è fondato.
Dagli estratti di ruolo prodotti da in fase cautelare risulta l'azzeramento del debito con P_
l'eccezione di quello di cui alla cartella di pagamento n. 0242008000357337000 (cartella che, per quanto risulta dall'estratto di ruolo in atti, si riferiva ad un credito vantato dall' ). CP_5
Come lamenta l'appellante il tribunale, disponendo la restituzione delle somme incassate da P_ all'esito della procedura esecutiva “per intervenuto annullamento da parte della convenuta
[...]
”, non ha tenuto conto del fatto che “l'annullamento” era stato conseguenza del Parte_1 pagamento da parte del terzo pignorato delle somme pari all'ammontare del credito derivante dalle altre cartelle di pagamento.
Con riferimento a dette cartelle, dunque, il tribunale non ha esaminato il merito delle ragioni di opposizione proposte da avendole ritenute, all'evidenza, assorbite. _1
Con la comparsa di costituzione ha espressamente dichiarato di riportarsi “a tutte le _1 eccezioni e difese già spiegate nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, da intendersi riproposte nel presente giudizio con particolare riguardo alla contestata pignorabilità della somma di €.7.317,29 presso il terzo QU . ed ha nello stesso atto espressamente Controparte_2
riproposto le ragioni per le quali riteneva che non potesse procedere al pignoramento P_
(domanda di definizione agevolata ex dl n.119/18 e domanda di rateizzazione del debito nei confronti dell' ). Le questioni prospettate devono dunque essere esaminate alla luce del costante CP_5
orientamento della corte di legittimità secondo cui “la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione” [v.cass.ord.33649/23].
4 Osserva la corte che parte appellata aveva proposto opposizione ex art. 615 al pignoramento esattoriale di crediti verso terzi n. 024.2019.3220000011001 per Euro 7.317,29, sostenendo l'illegittimità dello stesso in quanto emesso a fronte di un'istanza di definizione agevolata del debito
(c.d. rottamazione ter) ed una di rateizzazione della pretesa creditoria, contestando, altresì, la prescrizione dei crediti in contestazione. Precisamente la in relazione alla cartella n. _1
02420080000357337000 in data 14.02.2019 aveva presentato istanza di definizione agevolata;
quanto alle cartelle n. 02420160009241117001; n. 02420180003216602000; n.02420180004860371000; n.
02420180009044462000 e n. 02420180010030969000 aveva richiesto, sempre in data 14.02.2019, istanza di maggiore rateazione. Con riguardo alle suddette cartelle l' deduce che Parte_1
le istanze non erano state accolte in quanto entrambe successive alla verifica di inadempienza disposta dalla P.A. in data 12.2.2019 per cui a seguito di dette verifiche essa legittimamente aveva proceduto con il pignoramento di credito verso terzi.
Le affermazioni in ordine alla verifica di inadempienza precedenti al pignoramento però non risultano provate dall' , per cui in base alla documentazione nella disponibilità di questa Parte_1
Corte, l' non poteva per queste cartelle procedere ad esecuzione forzata con il Parte_1
pignoramento. In relazione all'istanza (c.d. rottamazione ter) il giudice di primo grado ha correttamente rilevato che “ai sensi dell'art. 3, comma 10, lett. d) ed e) del D.L. n.119/2018, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla c.d. “rottamazione - ter” per i carichi definibili che ne sono oggetto (tra cui quello di cui trattasi) non possono essere avviate nuove procedure esecutive e non possono essere proseguite le procedure esecutiva precedentemente avviate
, salvo che non sia tenuto il primo incanto con esito positivo e che, pertanto, per effetto della presentazione della prefata dichiarazione anche le procedure di pignoramento presso terzi non possono proseguire con conseguente estinzione delle stesse e svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato , che possono rientrare, al loro pagamento, nella piena disponibilità dell'istante. Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi inefficace il pignoramento presso terzi promosso dalla convenuta
, con riferimento alla prefata cartella per essere intervenuto Parte_1
successivamente alla domanda di definizione agevolata c.d. rottamazione ter “.
Quanto invece alle cartelle n. 02420160009241117001; n. 02420180003216602000; n. Con 02420180004860371000; n. 02420180009044462000 e n. 02420180010030969000 la aveva richiesto, sempre in data 14.02.2019, istanza di rateazione del debito. Anche per queste cartelle l' non ha depositato documentazione in ordine alla dedotta verifica di Parte_1
inadempienza disposta in data 12.2.2019.
La presentazione della domanda di rateizzazione determina una serie di effetti sul debito oggetto della richiesta. In particolare: non può in linea di massima avviare Parte_1
5 nuove procedure cautelari (per esempio, fermi su auto o moto, ipoteche sugli immobili) o esecutive
(per esempio, pignoramenti).
Anche in questo caso, con riferimento alle predette cartelle, deve ritenersi inefficace il pignoramento presso terzi promosso dalla in danno di Parte_1 _1
L'accoglimento dei motivi di opposizione relativi alla ritualità del pignoramento consente di ritenere assorbite le questioni relative alla prescrizione dei crediti ed anche la eccezione di difetto di giurisdizione.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
In tale contesto l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado – che ha accolto l'opposizione, dichiarato inefficace il pignoramento e disposto la restituzione delle somme versate dal terzo pignorato - va confermata, per i diversi motivi innanzi esposti.
Al rigetto dell'appello consegue l'imposizione delle spese di lite del presente grado di giudizio a carico di . Parte_1
Le spese relative al rapporto processuale tra appellante, appellata e AQP possono essere per intero compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - come sopra composta – ogni altra istanza disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta l'appello per le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- pone le spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di a carico di _1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidandole in € 2.500,00 per Parte_1
compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, di distrarsi in favore del difensore della dichiaratosi distrattario. _1
Dichiara per intero compensate le spese relativamente al rapporto processuale tra _1 [...]
e AQP. Parte_1
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il Giudice Onorario Ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Riccardo Mele
6 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Riccardo Mele Presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1055 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 17.05.2023, avverso la sentenza n.1258/2021 del tribunale di Brindisi
TRA
(p.i.: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Taranto, alla via Ospedalicchio n.9, presso lo studio dell'avv. Flora Saltalamacchia che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(p.i.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente _1 P.IVA_2
domiciliata in Fasano (Br), alla via P. Togliatti s.n.c. presso lo studio dell'avv. Francesco Rossiello da cui è rappresentata e difesa, come da mandato in atti;
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La con atto depositato in data 25.02.2019 proponeva opposizione ex art. 615 avverso il _1
pignoramento esattoriale di crediti verso terzi n. 024.2019.3220000011001 per Euro 7.317,29, notificato a mezzo pec in data 18.02.2019. A sostegno della opposizione rilevava che:
1 1. con riferimento alla cartella n. 02420080000357337000 era stata proposta domanda di definizione agevolata ai sensi del dl n.119/18 per effetto della quale non poteva essere iniziata la procedura esecutiva. In ogni caso il credito era prescritto;
2. con riferimento alla cartella n. 02201800008380930000 relativa al pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2012, il credito si era prescritto considerato che la notifica della cartella si era perfezionata nel 2018;
3. con riferimento a tutte le altre cartelle prima del pignoramento era stata presentata istanza di rateizzazione con effetto sospensivo della possibilità di ricorrere alla riscossione coattiva.
Rappresentava, da ultimo, l'opponente che, in fase cautelare, il procuratore di aveva fatto P_ presente che l'esposizione debitoria era stata azzerata con l'unica eccezione degli importi di cui alla cartella n. 02420080000357337000.
Con provvedimento del 07.03.2019 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti del
02.05.2019.
In data 30.04.2019, si costituiva in giudizio nella fase cautelare l' , contestando: Parte_1
la definitività degli importi richiesti, in quanto cristallizzati per mancata contestazione nei termini di legge;
l'interruzione dei termini di prescrizione a mezzo di atti di intimazione regolarmente notificati;
Cont che le istanze inoltrate dalla in data 14.02.2019 non risultavano essere state accolte.
Con ordinanza del 12.09.2019, il G.E., preso atto dell'intervenuto trasferimento degli importi dal terzo pignorato all'agente della riscossione – con conseguente azzeramento dell'estratto di ruolo ad eccezione della somma dovuta per la cartella di pagamento n.02420080000357337000, dichiarava il non luogo a provvedere ed assegnava il termine di giorni 60 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
In data 14.10.2019 la notificava a mezzo pec, presso l'avvocato costituito nella fase _1 cautelare, l'atto introduttivo del giudizio di merito.
L' rimaneva contumace. Controparte_4
Con sentenza n.1258/2021 emessa ex art. 281 sexies il tribunale di Brindisi così provvedeva:
“ - Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inefficace il pignoramento presso terzi promosso da con atto del 18.2.2019 in relazione alle cartelle presupposte ed Parte_1
ordina la restituzione della somma riportata dal prefato atto e pari ad Euro 7.317,29 all'opponente
- Condanna i convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore _1
di che liquida, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, in Euro _1
1.800,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CAP come per
2 legge se dovute e in Euro 237,00 per esborsi con distrazione in favore dell'avv. Francesco Rosiello dichiaratosi antistatario. – Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti”.
In estrema sintesi per tutte le cartelle diverse dalla n. 024.2008.0000357337000 il tribunale ha disposto la restituzione all'opponente delle somme versate dal terzo pignorato, in ragione del fatto che l aveva dichiarato di avere azzerato l'esposizione debitoria derivante da Parte_1
queste cartelle. Dichiarava quindi il tribunale che per le predette cartelle, in assenza di esposizione debitoria da parte dell'opponente, l era tenuta alla restituzione delle somme Parte_1
ricevute dal terzo pignorato. Con riferimento alla cartella n. 024.2008.0000357337000 accoglieva l'opposizione essendo documentato che l'opponente aveva proposto domanda di definizione agevolata che avrebbe dovuto impedire di avviare nuove procedure esecutive e di proseguire le procedure esecutive già avviate. Allo stesso tempo per la medesima cartella, il tribunale accertava la prescrizione del credito, considerato che la cartella era stata notificata il 15 febbraio 2008 e che il pignoramento era stato notificato il 18 febbraio 2019, in assenza di atti interruttivi.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' , per i motivi Parte_1
che saranno di seguito compiutamente esaminati.
Con comparsa di costituzione e risposta resisteva al gravame _1
Non si costituiva l Controparte_2
All'udienza del 17.5.2023 la causa veniva introitata per la decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l' ha impugnato la sentenza di Parte_1
primo grado per difetto di giurisdizione con riguardo alle cartelle n. 02420180008380930000 e n.
02420180009044462000 in quanto concernenti crediti tributari, rispettivamente tassa automobilistica e IMU, e, pertanto, afferma rientrerebbero nella giurisdizione delle commissioni tributarie sicché tale difetto – afferma l'appellante - avrebbe viziato irrimediabilmente la pronuncia di prime cure.
Con il secondo motivo di gravame denominato “Errata valutazione dei fatti di causa e delle dichiarazioni rese nella fase cautelare” l lamenta l'errata valutazione nella Parte_1
fase di merito da parte del giudice di prime cure delle dichiarazioni rese nel corso del giudizio cautelare dal procuratore dell'agente di riscossione, nel verbale d'udienza del 12.09.2019, relative all'azzeramento della esposizione debitoria della di cui non erano specificate le ragioni, con _1
produzione dei relativi estratti di ruolo – ad esclusione della cartella n° 024.2008.0000357337000.
Stante la dichiarazione di avvenuto incasso il giudice della fase cautelare aveva pronunciato il non luogo a provvedere, essendo stata completata l'esecuzione.
3 Nel giudizio di merito, in cui l' era rimasta contumace, stante la dichiarazione Parte_1
di avvenuto incasso, il termine azzeramento del debito, era stato erroneamente interpretato dal tribunale, per cui la pretesa veniva annullata o stralciata, con conseguente condanna alla restituzione delle somme. Le somme incamerate erano invece dovute perché conseguenti a cartelle di pagamento regolarmente notificate e non opposte nei termini di legge.
Con il terzo motivo di gravame l' lamenta l'errata valutazione in ordine alla Parte_1
prescrizione della cartella n. 0242008000357337000.
Deve preliminarmente essere esaminato il secondo motivo.
Il motivo è fondato.
Dagli estratti di ruolo prodotti da in fase cautelare risulta l'azzeramento del debito con P_
l'eccezione di quello di cui alla cartella di pagamento n. 0242008000357337000 (cartella che, per quanto risulta dall'estratto di ruolo in atti, si riferiva ad un credito vantato dall' ). CP_5
Come lamenta l'appellante il tribunale, disponendo la restituzione delle somme incassate da P_ all'esito della procedura esecutiva “per intervenuto annullamento da parte della convenuta
[...]
”, non ha tenuto conto del fatto che “l'annullamento” era stato conseguenza del Parte_1 pagamento da parte del terzo pignorato delle somme pari all'ammontare del credito derivante dalle altre cartelle di pagamento.
Con riferimento a dette cartelle, dunque, il tribunale non ha esaminato il merito delle ragioni di opposizione proposte da avendole ritenute, all'evidenza, assorbite. _1
Con la comparsa di costituzione ha espressamente dichiarato di riportarsi “a tutte le _1 eccezioni e difese già spiegate nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, da intendersi riproposte nel presente giudizio con particolare riguardo alla contestata pignorabilità della somma di €.7.317,29 presso il terzo QU . ed ha nello stesso atto espressamente Controparte_2
riproposto le ragioni per le quali riteneva che non potesse procedere al pignoramento P_
(domanda di definizione agevolata ex dl n.119/18 e domanda di rateizzazione del debito nei confronti dell' ). Le questioni prospettate devono dunque essere esaminate alla luce del costante CP_5
orientamento della corte di legittimità secondo cui “la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione” [v.cass.ord.33649/23].
4 Osserva la corte che parte appellata aveva proposto opposizione ex art. 615 al pignoramento esattoriale di crediti verso terzi n. 024.2019.3220000011001 per Euro 7.317,29, sostenendo l'illegittimità dello stesso in quanto emesso a fronte di un'istanza di definizione agevolata del debito
(c.d. rottamazione ter) ed una di rateizzazione della pretesa creditoria, contestando, altresì, la prescrizione dei crediti in contestazione. Precisamente la in relazione alla cartella n. _1
02420080000357337000 in data 14.02.2019 aveva presentato istanza di definizione agevolata;
quanto alle cartelle n. 02420160009241117001; n. 02420180003216602000; n.02420180004860371000; n.
02420180009044462000 e n. 02420180010030969000 aveva richiesto, sempre in data 14.02.2019, istanza di maggiore rateazione. Con riguardo alle suddette cartelle l' deduce che Parte_1
le istanze non erano state accolte in quanto entrambe successive alla verifica di inadempienza disposta dalla P.A. in data 12.2.2019 per cui a seguito di dette verifiche essa legittimamente aveva proceduto con il pignoramento di credito verso terzi.
Le affermazioni in ordine alla verifica di inadempienza precedenti al pignoramento però non risultano provate dall' , per cui in base alla documentazione nella disponibilità di questa Parte_1
Corte, l' non poteva per queste cartelle procedere ad esecuzione forzata con il Parte_1
pignoramento. In relazione all'istanza (c.d. rottamazione ter) il giudice di primo grado ha correttamente rilevato che “ai sensi dell'art. 3, comma 10, lett. d) ed e) del D.L. n.119/2018, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla c.d. “rottamazione - ter” per i carichi definibili che ne sono oggetto (tra cui quello di cui trattasi) non possono essere avviate nuove procedure esecutive e non possono essere proseguite le procedure esecutiva precedentemente avviate
, salvo che non sia tenuto il primo incanto con esito positivo e che, pertanto, per effetto della presentazione della prefata dichiarazione anche le procedure di pignoramento presso terzi non possono proseguire con conseguente estinzione delle stesse e svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato , che possono rientrare, al loro pagamento, nella piena disponibilità dell'istante. Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi inefficace il pignoramento presso terzi promosso dalla convenuta
, con riferimento alla prefata cartella per essere intervenuto Parte_1
successivamente alla domanda di definizione agevolata c.d. rottamazione ter “.
Quanto invece alle cartelle n. 02420160009241117001; n. 02420180003216602000; n. Con 02420180004860371000; n. 02420180009044462000 e n. 02420180010030969000 la aveva richiesto, sempre in data 14.02.2019, istanza di rateazione del debito. Anche per queste cartelle l' non ha depositato documentazione in ordine alla dedotta verifica di Parte_1
inadempienza disposta in data 12.2.2019.
La presentazione della domanda di rateizzazione determina una serie di effetti sul debito oggetto della richiesta. In particolare: non può in linea di massima avviare Parte_1
5 nuove procedure cautelari (per esempio, fermi su auto o moto, ipoteche sugli immobili) o esecutive
(per esempio, pignoramenti).
Anche in questo caso, con riferimento alle predette cartelle, deve ritenersi inefficace il pignoramento presso terzi promosso dalla in danno di Parte_1 _1
L'accoglimento dei motivi di opposizione relativi alla ritualità del pignoramento consente di ritenere assorbite le questioni relative alla prescrizione dei crediti ed anche la eccezione di difetto di giurisdizione.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
In tale contesto l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado – che ha accolto l'opposizione, dichiarato inefficace il pignoramento e disposto la restituzione delle somme versate dal terzo pignorato - va confermata, per i diversi motivi innanzi esposti.
Al rigetto dell'appello consegue l'imposizione delle spese di lite del presente grado di giudizio a carico di . Parte_1
Le spese relative al rapporto processuale tra appellante, appellata e AQP possono essere per intero compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - come sopra composta – ogni altra istanza disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta l'appello per le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- pone le spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di a carico di _1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidandole in € 2.500,00 per Parte_1
compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, di distrarsi in favore del difensore della dichiaratosi distrattario. _1
Dichiara per intero compensate le spese relativamente al rapporto processuale tra _1 [...]
e AQP. Parte_1
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il Giudice Onorario Ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Riccardo Mele
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