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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 16/07/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
n. 621/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 621/2025 r.g. promossa da
(c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. LUCA GALLI, giusta procura in calce P.IVA_1 all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LUCA GALLI (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._1
LUCA GALLI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LUCA GALLI
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CLAUDIO FALOCI e dell'avv. , P.IVA_2 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CLAUDIO FALOCI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 15.5.2025,
[...] anche personalmente oltre che in Parte_3
qualità di legale rappresentante agiscono nei confronti della
[...]
, opponendosi all'ordinanza nr. 2512/2025 Controparte_1
D/Va emessa da quest'ultima, mediante la quale veniva ordinato “Al Sig. ed alla soc. Parte_2 Controparte_2
in persona del rappresentante legale, di pagare, in
[...]
solido quale sanzione per la infrazione di cui sopra, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, secondo le modalità sotto indicate, la somma complessiva di € 13.049,24 di cui: € 13.006,83 per sanzione amministrativa ed € 42,41per spese di notifica”.
Ciò in quanto la avrebbe asseritamente violato l'art. 316ter Parte_1
c.p. comma 2 in quanto “pur non avendo corrisposto alla lavoratrice _3
:
1. l'indennità di maternità nei mesi di aprile 2024: € 954,04; maggio
[...]
2024: € 1078,48; giugno 2024: € 1037,00; luglio 2024: € 1119,96; agosto 2024:
€ 41,48 ha portato tali somme in detrazione dai contributi correnti;
2.
l'indennità di esonero contributivo nei mesi di aprile 2024: € 12,04; maggio
2024: € 3,99; giugno: 2024 € 3,36; agosto 2024: € 85,26 ha portato tali somme in detrazione dai contributi correnti”.
Assume la parte ricorrente l'insussistenza dell'illecito amministrativo di cui all'art. 316 ter comma 2 c.p. per mancata detrazione dai contributi dell'indennità di maternità ed esonero contributivo.
In via subordinata chiedono la riduzione al minimo edittale della sanzione inflitta.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la parte resistente chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene trattata per iscritto – e contestualmente decisa – all' odierna camera di consiglio non partecipativa, previo scambio di note fra le parti.
Il ricorso è parzialmente infondato e deve essere in parte respinto.
2 Sostiene parte ricorrente che l'illecito sopra menzionato si perfezionerebbe solo nel momento del pagamento dei contributi e, pertanto, avendo omesso il predetto pagamento, la sola dichiarazione ad mirante ad _4 ottenere l'esonero contributivo non avrebbe rilievo alcuno.
L'assunto non coglie nel segno.
Ciò in quanto la discordanza tra la situazione rappresentata all' e _4
quella reale, è idonea a procurare al datore di lavoro l'ingiusto profitto del conguaglio delle prestazioni che egli assume di aver anticipato.
L'erogazione cui non si ha diritto, che è elemento costitutivo della violazione in esame, non necessariamente consiste nell'ottenimento di una somma di denaro, ma può consistere anche nella esenzione del pagamento di una somma altrimenti dovuta.
Né può acquisire rilievo il fatto del pagamento effettivo della somma dovuta ai fini della configurazione dell'illecito, altrimenti si perverrebbe all'assurda conseguenza che la parte più diligente – ancorchè autrice dell'illecito
– verrebbe a essere penalizzata rispetto a quella che ha prodotto una dichiarazione non veritiera e neppure ha adempiuto l'obbligazione contributiva che ne consegue.
Ne deriva che la domanda avanzata da parte ricorrente in via principale deve essere respinta.
Appare invece meritevole d'accoglimento la domanda avanzata dal ricorrente in via subordinata, di riduzione al minimo edittale della sanzione inflitta, stante la lieve entità dell'omissione e l'assenza di recidiva.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti, in virtù delle oscillazioni giurisprudenziali presenti in argomento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. DISPONE la riduzione al minimo edittale della sanzione inflitta mediante l'ordinanza prefettizia nr 2512/20257D/Va del 30.4.2025 notificata il 5 maggio 2025 Prot. Uscita N.0029452 del 05/05/2025;
3
2. RESPINGE nel resto il ricorso;
3. COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 16/07/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
4
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 621/2025 r.g. promossa da
(c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. LUCA GALLI, giusta procura in calce P.IVA_1 all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LUCA GALLI (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._1
LUCA GALLI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LUCA GALLI
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CLAUDIO FALOCI e dell'avv. , P.IVA_2 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CLAUDIO FALOCI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 15.5.2025,
[...] anche personalmente oltre che in Parte_3
qualità di legale rappresentante agiscono nei confronti della
[...]
, opponendosi all'ordinanza nr. 2512/2025 Controparte_1
D/Va emessa da quest'ultima, mediante la quale veniva ordinato “Al Sig. ed alla soc. Parte_2 Controparte_2
in persona del rappresentante legale, di pagare, in
[...]
solido quale sanzione per la infrazione di cui sopra, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, secondo le modalità sotto indicate, la somma complessiva di € 13.049,24 di cui: € 13.006,83 per sanzione amministrativa ed € 42,41per spese di notifica”.
Ciò in quanto la avrebbe asseritamente violato l'art. 316ter Parte_1
c.p. comma 2 in quanto “pur non avendo corrisposto alla lavoratrice _3
:
1. l'indennità di maternità nei mesi di aprile 2024: € 954,04; maggio
[...]
2024: € 1078,48; giugno 2024: € 1037,00; luglio 2024: € 1119,96; agosto 2024:
€ 41,48 ha portato tali somme in detrazione dai contributi correnti;
2.
l'indennità di esonero contributivo nei mesi di aprile 2024: € 12,04; maggio
2024: € 3,99; giugno: 2024 € 3,36; agosto 2024: € 85,26 ha portato tali somme in detrazione dai contributi correnti”.
Assume la parte ricorrente l'insussistenza dell'illecito amministrativo di cui all'art. 316 ter comma 2 c.p. per mancata detrazione dai contributi dell'indennità di maternità ed esonero contributivo.
In via subordinata chiedono la riduzione al minimo edittale della sanzione inflitta.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la parte resistente chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene trattata per iscritto – e contestualmente decisa – all' odierna camera di consiglio non partecipativa, previo scambio di note fra le parti.
Il ricorso è parzialmente infondato e deve essere in parte respinto.
2 Sostiene parte ricorrente che l'illecito sopra menzionato si perfezionerebbe solo nel momento del pagamento dei contributi e, pertanto, avendo omesso il predetto pagamento, la sola dichiarazione ad mirante ad _4 ottenere l'esonero contributivo non avrebbe rilievo alcuno.
L'assunto non coglie nel segno.
Ciò in quanto la discordanza tra la situazione rappresentata all' e _4
quella reale, è idonea a procurare al datore di lavoro l'ingiusto profitto del conguaglio delle prestazioni che egli assume di aver anticipato.
L'erogazione cui non si ha diritto, che è elemento costitutivo della violazione in esame, non necessariamente consiste nell'ottenimento di una somma di denaro, ma può consistere anche nella esenzione del pagamento di una somma altrimenti dovuta.
Né può acquisire rilievo il fatto del pagamento effettivo della somma dovuta ai fini della configurazione dell'illecito, altrimenti si perverrebbe all'assurda conseguenza che la parte più diligente – ancorchè autrice dell'illecito
– verrebbe a essere penalizzata rispetto a quella che ha prodotto una dichiarazione non veritiera e neppure ha adempiuto l'obbligazione contributiva che ne consegue.
Ne deriva che la domanda avanzata da parte ricorrente in via principale deve essere respinta.
Appare invece meritevole d'accoglimento la domanda avanzata dal ricorrente in via subordinata, di riduzione al minimo edittale della sanzione inflitta, stante la lieve entità dell'omissione e l'assenza di recidiva.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti, in virtù delle oscillazioni giurisprudenziali presenti in argomento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. DISPONE la riduzione al minimo edittale della sanzione inflitta mediante l'ordinanza prefettizia nr 2512/20257D/Va del 30.4.2025 notificata il 5 maggio 2025 Prot. Uscita N.0029452 del 05/05/2025;
3
2. RESPINGE nel resto il ricorso;
3. COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 16/07/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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