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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/09/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 425/2024 RGA avvero la sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 510/2023 R.S., pubblicata il 23.01.2024, resa nel procedimento n. 800/2019 RGL, non notificata;
avente ad oggetto: differenze retributive;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 11/09/2025; promossa da: (C.F.: ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F: ; (C.F.: ); C.F._2 Parte_3 C.F._3
Parte_4
(C.F.: ) e (C.F.: ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Martina Prosperi e Marco Pellegrini ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito a Bologna (BO), in via C. Battisti n. 33; APPELLANTI contro (C.F. ) - già , (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, in persona del suo socio unico, amministratore unico e legale P.IVA_2 rappresentante, Sig.ra rappresentata e difesa dall'Avv. Beatrice Belli, dal CP_3
Prof. Avv. Enrico Gragnoli e dall'Avv. Luca Zaccarelli, tutti elettivamente domiciliati (sia la , sia i suoi difensori) presso lo studio l'avv. Beatrice Belli, sito in Bologna CP_1
(BO), Via Rubbiani, n. 1, terzo piano;
APPELLATA (P.IVA ), in persona del Controparte_4 P.IVA_3
Procuratore Generale dotato di poteri di legale rappresentanza pro tempore dott. CP_5
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Grigoli ed elettivamente domiciliata presso
[...]
1 il suo studio sito in (37138) Verona, Via Leone Pancaldo n. 68; APPELLATA udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa è ben sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) Con ricorso depositato in data 27.6.2019 i ricorrenti, per come in epigrafe indicati, hanno convenuto in giudizio le società
[...]
(oggi a unipersonale ) per Parte_6 CP_4 Controparte_6 CP_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: «In via principale: 1) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che i sig.ri Parte_1 Parte_2
e , dal Parte_4 Parte_5 momento dell'assunzione e per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze di mentre il sig. dal 01.09.2016, o per il differente periodo che CP_2 Parte_7 dovesse risultare in corso di causa, hanno svolto mansioni riconducibili al quarto livello del Ccnl Alimentari Industria, per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di cui sopra, per i periodi sopra individuati, alla retribuzione prevista per il quarto livello del Ccnl Alimentari Industria e condannare a riconoscergli il quarto livello del CP_2
Ccnl Alimentari Industria;
2) .accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che i sig.ri e Parte_3
dal momento dell'assunzione e per tutta la durata del rapporto di Persona_1 lavoro alle dipendenze di o per il differente periodo che dovesse risultare in corso CP_2 di causa, hanno svolto mansioni riconducibili al quarto livello del Ccnl Alimentari Industria, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di cui sopra alla retribuzione prevista per il quarto livello del Ccnl Alimentari Industria;
3) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal Ccnl Alimentari Industria per il rapporto di lavoro a tempo pieno, di conseguenza accertare e dichiarare il credito dei ricorrenti a titolo di differenze retributive dagli stessi maturate per i titoli e per gli importi indicati in ricorso e nei conteggi allegati, ovvero le diverse, maggiori o minori, somme che risultassero in corso di causa, anche ad esito di CTU contabile, e per l'effetto condannare e la in solido tra loro, a pagare ai ricorrenti le CP_2 Parte_8 suddette somme.». Nel ripercorrere le proprie vicende lavorative, nel dare conto del proprio formale inquadramento, nel descrivere le mansioni in concreto espletate, nel rivendicare per l'effetto (ad eccezione del Sig. il proprio diritto ad ottenere un Parte_9 inquadramento superiore rispetto a quello formalmente pattuito, nel prospettare un inesatto adempimento dell'obbligazione retributiva cui parte datoriale era astretta,
2 nell'agire per il conseguente pagamento delle differenze retributive maturate, nel prospettare la responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 a carico della committente-appaltante hanno rassegnato le conclusioni di cui si è Controparte_4 dato conto. Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio la società che, nel prendere CP_2 specifica posizione nei riguardi della prospettazione avversaria, nel ribadire la correttezza degli inquadramenti contrattuali compiuti, nell'eccepire in ogni caso l'avvenuto decorso del termine prescrizionale estintivo quinquennale, nel contestare specificatamente i conteggi avversari, nell'eccepire l'avvenuto assorbimento, in ogni caso, delle differenze retributive eventualmente maturate dai ricorrenti, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «in via pregiudiziale, alla luce delle rinunce agli atti e all'azione compiute dal Sig. rinunce accettate dalla , rilevare la Persona_2 CP_1 estinzione della azione e dichiarare cessata la materia del contendere, a spese compensate, con riguardo alla posizione dello stesso Sig. Persona_2 in via preliminare, rilevare la intervenuta estinzione dei crediti retributivi di questi ricorrenti, per l'intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione, ai sensi del punto n. 4 3 dell'art. 2948 cod. civ., senza, dunque, accogliere le relative domande proposte contro la , oggi , CP_2 CP_1
a. per il Sig. (il quale rivendica pretese differenze retributive relative Parte_1 al periodo settembre 2013 – dicembre 2017), per quanto attiene al periodo settembre 2013
– giugno 2014; b. per il Sig. (il quale rivendica pretese differenze retributive relative al Parte_2 periodo giugno 2013 – dicembre 2017), per quanto attiene al periodo giugno 2013 – giugno 2014;
c. per il Sig. (il quale rivendica pretese differenze retributive relative al Parte_7 periodo gennaio 2013 – maggio 2018), per quanto attiene al periodo gennaio 2013 – giugno 2014; d. per il Sig. (il Parte_10 quale rivendica pretese differenze retributive relative al periodo marzo 2013 – aprile 2018), per quanto attiene al periodo marzo 2013 – giugno 2014; in subordine, salvo gravame, nel merito, rigettare tutte le domande proposte da tutti i ricorrenti contro la , , giacché infondate in fatto e in diritto, sia CP_2 Controparte_7 sull'an, sia sul quantum, nonché sugli accessori dei pretesi crediti». Altrettanto tempestivamente si è costituita in giudizio la società che, Controparte_4 nell'esprimere difese contenutisticamente sovrapponibili a quelle dell'altra società convenuta, nell'eccepire, per la denegata ipotesi di anche solo parziale accoglimento delle pretese economiche dei ricorrenti, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatrice, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «In via principale: - rigettarsi tutte le domande di ricorso in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi
3 e le causali tutti di cui alla memoriae dichiararsi che nulla è dovuto ai ricorrenti;
In via subordinata: - nel caso in cui dovessero risultare effettivamente dovute a favore dei ricorrenti somme a titolo di differenze retributive, con conseguente condanna di in qualità di committente ex art. 29 D.Lgs Parte_11
276/2003,al pagamento dei predetti importi limitatamente alla parte di propria competenza, accertare e dichiarare il beneficio della preventiva escussione del patrimonio della società appaltatrice in cui si è fusa per incorporazione Controparte_1 la società originaria datrice di lavoro». CP_2
Preso atto dell'istanza attorea del 19.12.2019, limitatamente alla posizione del Sig.
il G.L. dichiarava estinto il processo con propria ordinanza del Persona_2
20.12.2019 (poi emendata con proprio provvedimento del 26.12.2019 dell'errore materiale ivi contenuto). Giusto quanto disposto nel corso dell'udienza del 17.9.2020, seguiva scambio di note difensive tra le parti in punto precisazione del credito e approfondimento della questione in punto decorrenza del termine prescrizionale estintivo delle pretese economiche indicate in ricorso. La causa veniva inizialmente istruita mediante assunzione delle prove orali ammesse con ordinanza del 5.3.2021. L'istruttoria proseguiva mediante esperimento CTU sulla scorta del quesito indicato nel provvedimento del 27.7.2022. A seguito di deposito dell'elaborato peritale, seguiva primo scambio fra le parti di note difensive di osservazioni alla CTU. Con provvedimento del 17.3.2023 il G.L. disponeva procedersi ad ulteriore approfondimento peritale nei termini precisati con i provvedimenti rispettivamente del 17 e 21.3.2023. (…)”. Previo scambio di note difensive finali, all'esito dell'udienza di discussione del 1.12.2023, il Tribunale di Modena ha definito la vertenza con la sentenza n. 510/2023, così statuendo:
“(…) 1) Rigetta tutte le domande di cui al ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti contendenti;
3) Riserva termine di giorni sessanta per deposito della sentenza. (…)”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, con la predetta sentenza: 1) ha riassunto lo svolgimento del processo;
2) ha dichiarato “estinto il processo” con riguardo alla posizione del Sig. 3) ha richiamato la giurisprudenza “in tema di Persona_2 accertamento della qualifica superiore e condanna alla corresponsione di differenze retributive” ; 4) ha confermato come l'onere della prova in materia “competa al prestatore di lavoro”; 5) ha richiamato le declaratorie della Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro rilevanti nella fattispecie in esame, offrendone un'analitica interpretazione;
6) ha esaminato le risultanze del compendio probatorio acquisito, affermando conclusivamente che “parte ricorrente non abbia assolto agli oneri probatori su di sé incombenti circa la dimostrazione dei fatti costitutivi delle proprie pretese”, respingendo così la domanda
4 degli allora ricorrenti volta ad ottenere un superiore inquadramento contrattuale (e le connesse differenze retributive); 7) ha giudicato infondata, in applicazione del c.d. principio dell'assorbimento e tenuto conto delle risultanze contabili dell'espletata CTU, anche l'ulteriore domanda di pagamento di differenze retributive lamentando ciascuno dei ricorrenti, “a prescindere dalla questione circa il proprio corretto inquadramento”, “in ogni caso, il non esatto adempimento a cura del datore di lavoro della propria obbligazione pecuniaria retributiva”. Solo cinque dei nove ricorrenti nel giudizio di primo grado hanno proposto tempestiva impugnazione avverso la suddetta sentenza (con ricorso ex art. 434 c.p.c. depositato telematicamente in data 10/07/2024) e tanto hanno fatto per tre ordini di ragioni: (i) in primo luogo, la sentenza sarebbe a loro dire errata laddove ha negato il diritto al riconoscimento del 5° livello del CCNL Industria Alimentare (ed alle conseguenti differenze retributive) per non aver ritenuto attendibili i testi intimati da parte ricorrente;
(ii) in secondo luogo, la pronuncia modenese andrebbe riformata anche in punto di principio di assorbimento, di cui non sarebbe stata data corretta applicazione;
(iii) infine, l'avversa eccezione di prescrizione, su cui il Giudice non si è dovuto pronunciare stante il rigetto delle domande, andrebbe comunque disattesa.
- già ritualmente costituitasi in giudizio, offerta Controparte_1 CP_2 un'analitica ricostruzione dei fatti di causa e riepilogato lo svolgimento del giudizio di prime cure, ha diffusamente contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte nel giudizio a quo e, comunque, ha riproposto tutte le istanze, difese ed eccezioni già formulate innanzi al Tribunale di Modena e rimaste assorbite, rassegnando conclusioni speculari a quelle formulate innanzi al Giudice di prima istanza. Altrettanto tempestivamente si è costituita in giudizio la Controparte_4 che, nell'esprimere difese contenutisticamente sovrapponibili a quelle dell'altra
[...] società appellata e nel riproporre tutte le istanze, difese ed eccezioni già formulate innanzi al Tribunale di Modena e rimaste assorbite, ha chiesto che questa Corte voglia: “(…) Nel merito: In via principale: - rigettare il ricorso in appello proposto avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del lavoro, in data 1° dicembre 2023 – 23 gennaio 2024, n. 510 del 2023. I n via subordinata: - nel caso di accoglimento, anche solo parziale delle domande svolte dagli appellanti, con conseguente condanna di Parte_11 in qualità di committente ex art. 29 D.Lgs 276/2003, al pagamento di importi a titolo
[...] di differenze retributive, limitatamente alla parte di propria competenza, accertare e dichiarare il beneficio della preventiva escussione del patrimonio della società appaltatrice CP_2
In ogni caso: - spese e competenze di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario interamente rifusi. (…)”.
5 Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del corposo compendio probatorio già acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che la sentenza di prime cure risulta essere passata in giudicato per le posizioni dei lavoratori e i quali non Parte_7 Persona_2 Persona_1 Parte_9 hanno proposto impugnazione avverso la stessa. Ciò posto, ritiene la Corte che l'appello proposto dai signori Parte_1
, Parte_2 Parte_3 Parte_10
e non risulti meritevole di accoglimento per le ragioni
[...] Parte_5 appresso indicate in correlazione a ciascuno dei primi due motivi di appello. Con il primo motivo di impugnazione, i lavoratori appellanti, come già evidenziato, lamentano l'erroneità della sentenza di prime cure laddove ha ritenuto che, sulla scorta degli elementi probatori emersi ed acquisiti, si debba ritenere che nessuno degli allora ricorrenti fosse in possesso dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva per l'inquadramento nel superiore 4° livello rivendicato. In particolare, la denunciata erroneità della sentenza dovrebbe identificarsi nel fatto che i testi citati dagli allora ricorrenti sono stati ritenuti inattendibili e, per tale ragione, non raggiunta la prova in ordine allo svolgimento delle pretese mansioni superiori. Tale doglianza, ad avviso di questa Corte, non risulta condivisibile. Il Giudice modenese, infatti, ha del tutto condivisibilmente ritenuto che “parte ricorrente non abbia assolto agli oneri probatori su di sé incombenti circa la dimostrazione dei fatti costitutivi delle proprie pretese” attraverso una analitica, dettagliata e precisa valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese da tutti i testi escussi, precisando che quelli intimati dai lavoratori “non possono essere ritenuti particolarmente attendibili” tenuto conto, del ridotto lasso temporale durante il quale gli stessi avevano prestato attività lavorativa presso CP_1
e della circostanza che non sono stati comunque in grado di riferire quale fosse la prevalente adibizione degli allora ricorrenti alle mansioni ritenute maggiormente complesse. Tali conclusioni, ad avviso di questa Corte, sono certamente condivisibili, correlate alle emergenze fattuali e ben motivate. Ed infatti, fermo restando che - come correttamente affermato dal Tribunale di Modena nella gravata sentenza - l'onere della prova incombeva esclusivamente in capo ai ricorrenti in primo grado e che tale prova doveva necessariamente avere ad oggetto la circostanza dello svolgimento, da parte degli odierni appellanti, di mansioni e compiti lavorativi pienamente riconducibili al superiore livello di inquadramento rivendicato (sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista qualitativo), all'esito delle assunte prove orali deve certamente ritenersi corretto l'inquadramento nel 5° livello agli stessi attribuito in sede di assunzione. Come ha correttamente rilevato il Giudice di prime cure: “il quid pluris richiesto per il
6 superiore inquadramento è dato dall'impiego di macchinari complessi e non semplici oppure dalla capacità di utilizzare tutti i macchinari semplici per la lavorazione ed il confezionamento, con capacità però di loro messa a punto ed esecuzione di interventi di ordinaria manutenzione” per cui “il riconoscimento delle aspirate mansioni superiori è subordinato alla dimostrazione, a cura degli attori, dell'utilizzo di macchinari complessi o della titolarità di una professionalità qualificata e specifica, espletata in tutti i principali processi lavorativi” (pag. 9 sent. gravata). Tuttavia, come già anticipato, i lavoratori, odierni appellanti, non hanno minimamente assolto il predetto onere probatorio. Quanto al primo requisito per il riconoscimento del livello superiore – da identificarsi nell'impiego di macchinari complessi – è pacificamente emerso che i lavoratori de quibus utilizzavano semplicemente un coltello per effettuare alcune lavorazioni sui tagli di carne e, come statuito nella sentenza modenese qui gravata, non v'è dubbio che “il coltello non possa essere certo definito – nell'ottica di classificazione del personale, per come compiuta dal CCNL Industria Alimentare – un macchinario complesso” (v. pag. 10 sent. appellata). Quanto al secondo (ed alternativo) requisito richiesto dalla norma contrattuale collettiva – vale a dire, la titolarità di una professionalità qualificata e specifica espletata in tutti i processi lavorativi – l'istruttoria ne ha categoricamente escluso la sussistenza. Ed infatti, è stato dimostrato come “nessuno dei ricorrenti abbia maturato conoscenza ed esperienza per l'esecuzione di tutte le lavorazioni indicate e che, anzi, le mansioni in concreto svolte dagli attori fossero contrassegnate da interventi semplici e ripetitivi nel tempo” (v. pag. 10 sent. gravata). Ed invero, i lavoratori de quibus hanno sempre espletato mansioni manuali semplici per le quali non erano richieste competenze o capacità professionali specifiche. Si veda, sul punto, quanto dichiarato dal teste sig. Direttore dello stabilimento di Tes_1
in ordine alle diverse lavorazioni che venivano svolte nello Controparte_4 stabilimento da parte dei dipendenti di Elleciesse1.
Nello stesso senso sono anche le dichiarazioni rese dal teste sig. dipendente di Tes_2 quale Direttore di stabilimento dal 1985 al 20202. Controparte_4
Anche i testi e hanno confermato quanto sopra evidenziato, vale a dire Tes_3 Tes_4 che gli odierni appellanti erano adibiti allo svolgimento di mansioni semplici, che consistevano essenzialmente nella toelettatura ed eliminazione del grasso presente sul costato (lavorazione A7, cui erano adibiti i lavoratori e nella sgrassatura Pt_1 Pt_2
e toelettatura del fondello (lavorazione A1, cui erano adibiti i lavoratori , Pt_3
e . Parte_10 Pt_5
Dunque, vi era chi si dedicava alla semplice sgrassatura e toelettatura dei costati di maiale ed al loro sezionamento e chi si dedicava alla sgrassatura, toelettatura e disosso del fondello. Ne consegue che l'inquadramento spettante agli odierni appellanti, e di fatto loro attribuito, non poteva che essere quello di operaio di 5° livello, in cui la contrattazione collettiva di settore, all'art. 26 (classificazione del personale) ha incluso i “lavoratori che nei reparti di produzione o di distribuzione conducono, con le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di merci e prodotti;
lavoratori che svolgono attività produttive semplici” (all. n. 3 comparsa costituzione Parte_11
. Secondo la tesi degli appellanti, invece, la sentenza qui gravata sarebbe errata in
[...] quanto non avrebbe tenuto in debita considerazione le dichiarazioni testimoniali rese dai testi e ritenuti non attendibili per il fatto che tali soggetti hanno “lavorato Tes_5 Tes_6 nei luoghi della resistente per un ristretto lasso temporale”, ed il teste anche per Tes_5 aver rilasciato “una deposizione dal contenuto generico e non con piena padronanza della lingua italiana” (v. pag. 11 sent. appellata). Orbene, nulla può essere obiettato dalla difesa degli appellanti in ordine al rilievo del breve 2 il quale ha così riferito: “Conosco bene tutti i tipi di lavorazione che si facevano. Per la toelettatura del costato del suino, posso dire che era considerata una lavorazione semplice che non riguarda il sezionamento del suino e che le persone che venivano addette a questo tipo di lavorazione, erano le persone anche da poco tempo assunte. Bastava vedere nel pezzo di costina se c'era del grasso e toglierlo. Questa mansione veniva fatta su un tavolo, non su un nastro”. A.D.R.:
“C'erano tre nastri ed un tavolo;
in un nastro venivano disossati i CI e preparati per la successiva lavorazione;
in un altro venivano fatti i fondelli, ossia la parte finale del lombo del suino e veniva disossato e sgrassato per renderlo pronto per i successivi utilizzi. Un altro nastro era per la pancia. La lavorazione su nastro presuppone che ci sia un inizio ed una fine e che in mezzo ci siano diversi tipi di lavorazioni alle quali sono addette varie persone”. A D.R.: “Il fondello è una parte del filone e pertanto il nastro serviva sia per fare i filoni, sia per fare i fondelli. I TT era una lavorazione di pochi numeri e di poco conto;
quando c'ero io era un riempitivo, per esempio, se tutti i giorni facevamo duemila filoni circa, di TT ne facevamo cinquanta circa”. A D.R.: “Il fondello è un taglio di poco conto, non come il prosciutto;
la prima fase è quella del disosso ed è considerato un inizio per chi vuole fare il macellaio o l'aiuto macellaio ed i danni che si possono fare sono relativamente bassi. L'altra fase è quella della pulitura, ossia togliere il grasso e chiunque, anche una settimana dopo l'assunzione, è in grado di farlo. Il prosciutto si fa su nastro ed è il pezzo di più valore del suino e viene fatto il disosso e la pulitura;
il disosso del prosciutto è una cosa già ad un certo livello, la pulitura dal grasso è una mansione già di profilo più basso. Di tutti questi tagli che ho detto, nessuno ha a che fare con il sezionamento del suino che viene fatto in un altro reparto cosiddetto sala sezionamento e che non c'entra niente con . Nessun CP_1 dipendente di si è mai occupato né di macellazione né di sezionamento. Per sezionamento intendo dividere CP_1 CP la carcassa del maiale. Nel reparto dato in appalto alla , non c'erano dipendenti in grado di poter fare in modo professionale tutte le lavorazioni previste dal contratto. Preciso che, in generale, nessun macellaio, neppure se dipendente di era in grado di sapere fare tutto. Esempio, anche nel reparto sezionamento, nessuno Controparte_4 sapeva fare tutte le lavorazioni dall'uccisione del suino fino ai tagli anatomici. L'impostazione nello stabilimento è di specializzare le persone sulle lavorazioni dei singoli nastri;
precisando che all'interno dello stesso nastro ci sono varie specializzazioni e vari gradi di difficoltà”. 8 lasso di tempo durante il quale tali testi hanno prestato attività lavorativa, trattandosi di circostanza oggettiva che certamente non ha permesso ai predetti soggetti di avere una completa visione delle modalità organizzative dell'attività produttiva e lavorativa. Quanto alla non padronanza della lingua italiana, trattasi di doverosa precisazione fatta del Giudice a quo che non trova alcuna documentale smentita da parte degli odierni appellanti che sul punto si sono limitati a svolgere una contestazione generica e non circostanziata. Quanto alle dichiarazioni rese dal teste egli, a ben vedere, ha confermato che i Tes_6 lavoratori si occupavano di “mansioni semplici e ripetitive”, aggiungendo in maniera solo generica che svolgevano anche compiti più complessi come la disossatura. Tuttavia, a ben vedere, come ha correttamente argomentato il Giudice di prime cure, con riferimento a tali mansioni più complesse, non è stata fornita la prova che esse fossero svolte in maniera prevalente né dal punto di vista quantitativo, né qualitativo, rispetto a quelle semplici e ripetitive di sgrassatura, toelettatura e pulitura dei tagli di carne, assegnate agli odierni appellanti. A ciò si aggiunga, poi, ad ulteriore sostegno argomentativo della valutazione compiuta dal Tribunale modenese, che, in ogni caso, tali mansioni “più complesse” non potevano ontologicamente essere prevalenti rispetto a quelle ordinarie di toelettatura dei vari tagli di carne che venivano lavorati nello stabilimento in questione. Infatti, tra tutte le lavorazioni che venivano svolte (come dettagliate nella scheda istruttoria redatta dalla Fondazione universitaria Marco GI in data 19 dicembre 2018 - doc. 76 prodotto dalla società in primo grado), la grande maggioranza di esse comportava solo lo CP_2 svolgimento di mansioni di pulitura e toelettatura della carne da residui di sangue e/o grasso, oppure di taglio dei pezzi in parti del peso corretto (come, per esempio, nel caso delle costine). Si veda, al riguardo, la testimonianza resa dal teste (le cui dichiarazioni, secondo Tes_6 la tesi degli appellanti, dovrebbero condurre ad un esito completamente diverso del presente giudizio): secondo quanto ha riferito il predetto teste:
- il fondello (lavorazione A1) “va sgrassato e basta”;
- la lavorazione A2 (lavorazione spalle e salsicce) il teste non l'ha mai vista effettuare;
- la lavorazione dei lombi (lavorazione A3) prevede prima la disossatura (che è più complicata, perché deve essere precisa e la carne deve essere liscia) e poi la pulitura che è facile;
- la lavorazione dei CI (lavorazione A4) è quella più complicata (ma è anche quella che veniva affidata ai lavoratori solo in via occasionale);
- la lavorazione delle PE (lavorazione A5) prevede prima la disossatura e poi la pulitura;
- i NC (lavorazione A6) è facile perché devono essere “solo squadrati e sgrassati”;
- per i costati (lavorazione A7) non c'è disossatura ma “la costina deve essere tagliata per
9 avere un determinato peso”;
- la lavorazione delle gole (lavorazione A8) richiede di sapere dove sono le ghiandole che devono essere eliminate, per cui si tratta, in sostanza, di una toelettatura del pezzo di carne;
- la lavorazione dei TT (lavorazione A9) è impegnativa, perché … richiede di sapere dove bisogna tagliare. Dunque, a ben vedere, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal teste in questione – che comunque vanno lette unitamente a quelle degli altri testi – non emerge affatto che i lavoratori, odierni appellanti, fossero adibiti a mansioni superiori, né tanto meno che l'eventuale mansione di disossatura fosse particolarmente complessa e difficile, né che essa venisse svolta in maniera tale, anche dal punto di vista quantitativo, da comportare l'adibizione a mansioni tipiche del livello superiore. Pertanto, è lecito concludere che del tutto correttamente il Giudice a quo ha valutato le mansioni svolte dai lavoratori, odierni appellanti, come esattamente riconducibili al 5° livello di inquadramento assegnato. Peraltro, non è idonea a travolgere la conclusione cui è giunta la pronuncia del Tribunale di Modena, qui gravata, nemmeno la considerazione degli allora ricorrenti in ordine ad una presunta inattendibilità dei testi citati dalle società appellate, per il fatto che gli stessi avrebbero rivestito o rivestano ruoli apicali e di responsabilità nelle rispettive aziende e che, dunque, sarebbero stati “particolarmente interessati a compiacere i propri datori di lavoro”. Sul punto, basti precisare come gli stessi non solo non sono portatori di alcun interesse in ordine alla presente controversia tale da far ritenere una loro incapacità o inattendibilità ma, in ogni caso, quanto ai testi e (il primo ex Direttore dello Tes_2 Tes_7 stabilimento ed il secondo attuale Direttore), appaiono del tutto estranei a qualsivoglia interesse circa l'esito della controversia in quanto non solo non traggono vantaggio di sorta circa l'esito del giudizio, ma sono stati o sono legati ad un soggetto, la committente che è chiamata in causa unicamente quale obbligata in solido ex art. Controparte_4
29 D. Lgs 276/2003 e che, in virtù del beneficio della preventiva escussione, sarebbe in ogni caso chiamata a rispondere solo in via eventuale, nell'ipotesi di insolvenza da parte di di cui è legittimo dubitare, visti gli interessi in gioco. CP_2
Dunque, alla luce di tutto quanto sopra esposto e considerato, tenuto conto:
- che hanno diritto ad essere inquadrati nel 5° livello “i lavoratori che svolgono attività amministrative d'ufficio di natura esecutiva e semplice con procedure prestabilite;
lavoratori che nei reparti di produzione o di distribuzione conducono, con le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di merci e prodotti;
lavoratori che svolgono attività produttive semplici nonché gli aiutanti dei livelli superiori;
lavoratori che per effetto di quanto previsto agli ultimi tre commi del presente articolo passano dal sesto al quinto livello”;
- che hanno diritto all'inquadramento nel 4° livello (quello rivendicato dagli appellanti) “i
10 lavoratori specializzati che svolgono attività tecnico – pratiche nelle operazioni di manutenzione o di conduzione di impianti di produzione o macchine complesse e con capacità di regolazione e messa a punto, lavoratori specializzati che in possesso delle caratteristiche di cui ai precedenti capoversi svolgono analoghe attività nella distribuzione o in altri settori aziendali, nonché con decorrenza 1° gennaio 1988, i lavoratori specializzati che avendo acquisito professionalità specifica per prolungato esercizio nella mansione operano normalmente su tutte le macchine semplici per la lavorazione e il confezionamento, curando anche la loro messa a punto ed effettuando, oltre il cambio dei formati, interventi di ordinaria manutenzione”;
- che, con riferimento alla specifica tipologia di mansioni ed al contesto produttivo di CP_2 la previsione contenuta nella declaratoria del 4° livello (essere in grado di operare normalmente su tutte le macchine semplici, curandone anche la messa a punto ed effettuando l'ordinaria manutenzione) imporrebbe la capacità degli appellanti di effettuare concretamente tutte le lavorazioni con il coltello ivi previste e dettagliatamente indicate nella scheda redatta dalla Fondazione Marco GI in data 19 dicembre 2018 (doc. n. 76 prodotto da nel giudizio di primo grado); CP_2
- che non è stata fornita la prova in ordine alla sopra evidenziata circostanza, anzi, al contrario, è pienamente emerso che i lavoratori non erano in grado di effettuare tutte le operazioni indicate e che “per tutte le lavorazioni di cui sopra, il lavoratore non si occupa di tutte le fasi della lavorazione, ma solo di parte di esse […] ciò non è richiesto a nessun lavoratore” (teste ; che “nessuno dei ricorrenti era in grado di svolgere tutti i Tes_7 passaggi di tutte le lavorazioni di cui al documento n. 76”(teste e che “nel Tes_3 reparto dato in appalto alla non c'erano dipendenti in grado di poter fare in modo CP_2 professionale tutte le lavorazioni previste nel contratto” (teste ; non può che Tes_2 giungersi alla medesima conclusione, cui è condivisibilmente giunto il Tribunale di Modena, di ritenere infondata la domanda degli odierni appellanti di superiore inquadramento contrattuale. In senso contrario non assume alcuna rilevanza la circostanza, enfatizzata dalla difesa dei lavoratori all'odierna udienza, che alcuni degli appellanti, nelle more del giudizio, siano stati inquadrati nell'ambito nel 4° livello. E' indimostrato, infatti, che tale superiore inquadramento sia avvenuto a fronte dello svolgimento di mansioni coincidenti con quelle svolte da tali lavoratori nel periodo dedotto in giudizio. E' più che verosimile, infatti, che tale superiore inquadramento sia stato riconosciuto a quei soli lavoratori che, medio tempore, hanno maturato una superiore professionalità. Peraltro, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, non vi è nemmeno un obbligo datoriale di uniformità di livello sia pure a parità di mansioni svolte. Alla luce delle suesposte considerazioni, il primo motivo di appello, ad avviso di questa Corte, va respinto. Parimenti infondato risulta essere, ad avviso di questa Corte, anche il secondo motivo di
11 appello, a mezzo del quale gli odierni appellanti lamentano l'erroneità della sentenza qui gravata laddove ha fatto applicazione del principio dell'assorbimento in punto di verifica della correttezza del trattamento economico percepito dai lavoratori. In particolare, dopo una premessa a dire poco criptica in ordine alla domanda concernente il “non esatto adempimento a cura del datore di lavoro della propria obbligazione pecuniaria retributiva” (v. il ricorso in appello, pag. 21), gli odierni appellanti contestano la sentenza di primo grado, poiché, a loro giudizio, avrebbe “errato nell'interpretare il principio dell'assorbimento per come esposto nella consolidata giurisprudenza di legittimità” (v. il ricorso in appello, pag. 22). Nello specifico, per gli appellanti, tale principio sarebbe applicabile solo nelle due fattispecie della “valutazione sulla rispondenza ai criteri di sufficienza e proporzionalità del trattamento complessivamente erogato al lavoratore, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione” e della pattuizione di “un superminimo che (…) deve considerarsi dai successivi aumenti contrattuali disposti dalla contrattazione collettiva” (v. il ricorso in appello, pag. 22 e pag. 23). In realtà, nel caso di domande del lavoratore subordinato a pretese differenze retributive (a qualsiasi titolo dovute e, quindi anche in caso di richiesta di un inquadramento superiore), il raffronto delle retribuzioni deve essere effettuato tra la complessiva somma già ricevuta e la complessiva somma spettante (in forza del contratto collettivo o del contratto individuale). Al prestatore è dovuta una differenza solo nel caso in cui il trattamento previsto dalle tariffe retributive minime dei contratti collettivi o determinato sulla base dei contratti individuali superi la retribuzione di fatto. Invece, se quanto è stato già percepito è superiore a tale trattamento, nulla è più dovuto. In particolare, per la giurisprudenza, “ai fini della determinazione del trattamento economico dovuto si deve considerare, nel suo complesso, quanto in concreto sia stato già corrisposto al lavoratore e porlo a raffronto con il trattamento minimo dipendente dalla corretta qualificazione del rapporto, con la conseguenza che, ove questo ultimo sia stato già corrisposto in modo integrale, non possono essere liquidate mensilità aggiuntive commisurate ai compensi erogati in modo periodico” (cfr. Cass. 4 novembre 1997, n. 10824). Pertanto, “il trattamento retributivo spettante al lavoratore deve essere determinato in base al criterio dell'assorbimento, ossia della individuazione del trattamento globale più favorevole tra quello di fatto goduto (comprensivo di ogni compenso pattuito) e quello spettante sulla base dei minimi tabellari. Poiché nella specie il dipendente (…) ha percepito un compenso globale più che doppio rispetto al trattamento minimo inderogabile di legge, le mensilità aggiuntive devono ritenersi comprese nella retribuzione nel complesso corrisposta, come pure il compenso per il mancato godimento di ferie e di festività retributive” (cfr. Pret. Latina 27 aprile 1990, in Or. giur. lav., 1990, 84). Quindi, “il diritto del lavoratore alla retribuzione sufficiente e proporzionata trae origine dalla previsione del contratto collettivo di lavoro in relazione al livello riconosciuto. Il confronto tra i due trattamenti economici, quello di fatto fruito e quello
12 spettante, deve pertanto essere globale, nel senso che il complesso dei compensi, variabili e fissi, corrisposti (…) nel periodo, va detratto dal complesso dei compensi attribuiti ope judicis in virtù del contratto applicabile al rapporto” (cfr. Cass. 23 gennaio 2006, n. 1261; v. anche Cass. 6 novembre 2006, n. 23646). Con affermazioni in pieno calzanti ai nostri fini, la giurisprudenza ha precisato che, “nel rapporto di lavoro subordinato, ove le parti pattuiscano un emolumento aggiuntivo e integrativo della retribuzione (cosiddetto superminimo individuale) senza che né le parti stesse, né il contratto collettivo ne prevedano la generale e incondizionata non assorbibilità, il riconoscimento del diritto del lavoratore alla qualifica superiore comporta il diritto alla differenza tra la retribuzione corrispondente alla qualifica (calcolata sulla base della contrattazione collettiva applicabile al rapporto) e la retribuzione in concreto percepita, includendo in questa ultima l'ammontare del superminimo individuale” (cfr. Trib. Pordenone 2 marzo 2009, in Giur. it. rep., 2009), ove per “emolumento aggiuntivo e integrativo della retribuzione” si deve intendere qualsiasi elemento retributivo ulteriore rispetto ai minimi contrattuali. Quindi, “nel contrasto tra la disciplina collettiva e quella risultante nel caso concreto dal contratto individuale occorre fare applicazione del cosiddetto criterio dell'assorbimento e si devono mettere a raffronto non le singole clausole contrapposte, ma i trattamenti complessivi desumibili dalle due discipline in conflitto, con la conseguenza che, ove il contratto individuale stabilisca un superminimo assorbibile, che nel corso del rapporto mantenga il trattamento individuale pattuito in modo costante al di sopra dei minimi della contrattazione collettiva, il lavoratore non ha alcun diritto agli scatti di anzianità e agli aumenti retributivi previsti dai successivi contratti collettivi” (cfr. Trib. Milano 16 aprile 2002, in Giur. it. rep., 2002; v. anche Trib. Milano 20 febbraio 2018, ibidem, 2018; Trib. Milano 26 marzo 2015, ibidem, 2015). Ancora più chiara è stata la Suprema Corte allorquando ha definito “il cosiddetto superminimo” qualsiasi “eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari”, stabilendo che lo stesso superminimo “è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a qualifica superiore, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento” (cfr. Cass. 29 agosto 2012, n. 14689; v. anche Cass. 17 ottobre 2018, n. 26017). In altre parole, si definisce superminimo qualsiasi “eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari che sia stata pattuita individualmente tra datore di lavoro e lavoratore. Esso di norma soggiace al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti retributivi previsti e contemplati dall'applicabile disciplina contrattuale collettiva. Fanno eccezione le ipotesi in cui sia stato da questa diversamente disposto o quando le parti
13 abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo alla cui dimostrazione è tenuto lo stesso lavoratore per i principi generali sull'onere della prova” (cfr. Trib. Pordenone 22 settembre 2011, n. 108, in Giur. it. rep., 2011). Pertanto, è del tutto infondata la deduzione degli odierni appellanti secondo cui il principio dell'assorbimento non sarebbe applicabile nel caso di specie, poiché “le parti non avevano pattuito alcun superminimo, né si potrebbe ricondurre a tale nozione l'indennità sostitutiva della mensa ed i premi personali erogati da / ” (v. il ricorso in CP_2 CP_1 appello, pag. 23). Nel dettaglio, secondo gli allora ricorrenti, il principio dell'assordimento non potrebbe operare, poiché “l'indennità sostituiva della mensa non ha natura retributiva” (v. il ricorso in appello, pag. 23), con la citazione, a sostegno di questa tesi, dell'ordinanza della Suprema Corte 18 marzo 2024, n. 7181. In realtà, ad avviso di questa Corte, risultano maggiormente convincenti le considerazioni espresse dalla successiva ordinanza della Suprema Corte 27 settembre 2024, n. 25840, la quale ha confermato la sentenza della “Corte di Appello di Napoli”, con cui è stato rigettato “l'appello proposto dall' contro la Parte_12 sentenza del Tribunale di Benevento n. 1351 / 2021 che, in accoglimento della domanda di aveva condannato detta Società al pagamento in favore del lavoratore delle Pt_11 differenze relative al periodo delle ferie godute dallo stesso negli anni 2016 / 2021 per il complessivo importo indicato, oltre accessori dalla maturazione al soddisfo, tanto sull'assunto dell'istante che, in relazione ai periodi di fruizione delle ferie annuali, egli non aveva percepito una retribuzione equiparabile alla retribuzione corrisposta nei periodi di servizio, in quanto non aveva ricompreso l'indennità perequativa, l'indennità compensativa e il ticket – mensa”. In particolare, per l'ordinanza n. 25840 del 2024,
“occorre (…) ricordare che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha Persona_3 precisato che con l'espressione <> contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, <> la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C – 350/06 e C – 520/06, – e altri). Ciò che Per_4 CP_8 si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE Williams e altri, C – 155 / 10 del 15 settembre 2011 e anche la causa To He. del 13 dicembre 2018, C – 385 / 17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a
14 rinunciare alle ferie è, infatti, incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per una efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE del 13 gennaio 2022 nella causa C –514/20).
5.1 Di tali principi si è fatta interprete questa Corte di legittimità che, in più occasioni, ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d. lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo <> personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17 maggio 2019, n. 13425, richiamata dalla Corte territoriale).
5.2 Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pure nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo <> personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30 novembre 2021, n. 37589)” (cfr. Cass. 27 settembre 2024, n. 25840), compresi, nel caso esaminato dapprima dal Tribunale di Benevento, poi dalla Corte di appello di Napoli, poi dalla Suprema Corte, “l'indennità perequativa, l'indennità compensativa e il ticket – mensa”. In senso conforme, si vedano anche Cass. 21 maggio 2024, n. 14089; Cass. 14 maggio 2024, n. 13321; Cass. 2 maggio 2024, n. 11760; Cass. 2 aprile 2024, n. 8672; Cass. 27 febbraio 2024, n. 5198; Cass. 19 febbraio 2024, n. 4382; ognuna delle quali fa riferimento a vari importi collegati all'esecuzione della prestazione e, quindi, rientranti nella nozione Eurounitaria di retribuzione. Pertanto, a dispetto di quanto sostenuto dagli odierni appellanti, l'indennità sostitutiva della mensa corrisposta dalla aveva natura retributiva e, pertanto, deve essere CP_2 considerata ai fini della applicazione del principio dell'assorbimento; ciò in analogia all'ordinanza della Suprema Corte 27 settembre 2024, n. 25840, la quale ha statuito sia che il buono per il pasto ha natura retributiva, sia che “ (…) non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'Unione, indica il significato e i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità>> (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012)”
15 (cfr. Cass. 27 settembre 2024, n. 25840). Non è vero, poi, che le statuizioni di cui alla gravata sentenza avvallerebbero, “a vantaggio del datore di lavoro, un'illecita evasione contributiva e fiscale” (v. il ricorso in appello, pag. 24), poiché (ferma la non imponibilità della indennità sostitutiva della mensa, ai sensi della lett. c del capoverso dell'art. 51 del d. P. R. n. 917 del 1986, non imponibilità che, in base all'ordinamento Eurounitario, non ne fa venire meno la natura retributiva), i premi corrisposti agli odierni appellanti sono stati assoggettati sia a contribuzione previdenziale, sia a imposizione fiscale, senza che nulla di diverso sia stato rilevato dal Consulente tecnico di ufficio nominato in prime cure3. Quindi, i premi individuali corrisposti agli odierni appellanti sono stati assoggettati, per intero, a imposizione sia contributiva, sia fiscale (così come emerge dai prospetti di paga in atti). Inoltre, solo il servizio di somministrazione di un pasto in una mensa (in senso stretto) può avere natura assistenziale, giacché, per consolidato orientamento giurisprudenziale, “il servizio mensa, allorché sia apprestato dal datore di lavoro, sia pure in adempimento di obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva e soltanto a favore dei dipendenti che intendano fruirne, senza che sia prevista la corresponsione di indennità sostitutiva alcuna nei confronti di quanti non possano o non intendano usufruirne, difetta del requisito della corrispettività con la prestazione lavorativa, presupponendo un atto facoltativo e volontario del lavoratore, la cui omissione non comporta un emolumento perequativo, sicché in esso vanno ravvisati soltanto profili di natura assistenziale, con conseguente esclusione dalla base imponibile previdenziale” (cfr. Cass. 13 maggio 1998, n. 4839; v. anche Cass. 6 agosto 1996, n. 7187; Cass. 6 aprile 1996, n. 3218). Per di più, nel caso di specie, ferme le considerazioni contenute nell'ordinanza della Suprema Corte 27 settembre 2024, n. 25840, la natura retributiva e non assistenziale deriva anche dal fatto che, così come emerge dai prospetti di paga in atti, è stata erogata agli appellanti una “indennità sostitut. mensa” (pari a €. 5,20 per ogni giorno di presenza) e non un servizio di mensa e neppure un buono per il pasto (che, soli, avrebbero potuto avere natura assistenziale), poiché la citata giurisprudenza esclude tale natura assistenziale qualora “sia prevista la corresponsione di indennità sostitutiva (…) nei confronti di quanti non possano o non intendano usufruirne”. In ogni caso, poiché si legge nel ricorso in appello (pag. 21, ma anche pag. 23) che la ulteriore domanda degli appellanti è quella formulata al punto n. 37 della parte narrativa del fatto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, vale la pena di rilevare come, nel corso dell'istruttoria condotta in prime cure, non sia affatto emerso “che nei prospetti 3 A titolo di esempio, si veda il prospetto di paga del Sig. per il mese di aprile 2016 (doc. n. 18 del Parte_2 fascicolo di parte della nel giudizio di primo grado): l'importo di €. 94,75 erogato a titolo di “premio CP_1 personale” figura sia nel “tot. competenze” (pari a €. 2.629,96), sia nell'imponibile contributivo (pari a €. 2.531,00), sia nell'imponibile fiscale (pari a €. 2.290,36), giacché la unica voce esclusa da tali imponibili è la “indennità sost. mensa” pari a €. 98,80. 16 di paga dei ricorrenti veni(sse) inserito e retribuito un numero di ore inferiore a quelle effettivamente svolte ed anche a quelle previste contrattualmente”. Fermo che, come ha bene messo in luce il Giudice di primo grado, la domanda subordinata degli odierni appellanti è limitata al fatto che “i ricorrenti ritengano di avere percepito – sia a livello diretto che indiretto – una retribuzione inferiore ai minimi tabellari del CCNL loro applicabile con orario di lavoro pari a quello contrattualmente previsto” (v. la sentenza appellata, pag. 14). A nulla rileva il fatto che “le somme corrisposte dall'Azienda a titolo di premio di risultato e ticket mensa” non siano “state considerate per calcolare tredicesima e quattordicesima mensilità” (v. il ricorso in appello, pag. 24), poiché il Consulente tecnico di ufficio ha effettuato una comparazione tra la complessiva somma percepita dagli appellanti e la complessiva somma che gli stessi avrebbero dovuto percepire (con la conseguenza per cui sono divenute irrilevanti le modalità e i titoli di erogazione delle retribuzioni corrisposte dalla ). CP_2
Alla luce dei suesposti principi di diritto, di cui si ritiene che il Tribunale di Modena abbia fatto puntuale applicazione nel caso di specie, ritiene questa Corte che la sentenza gravata meriti conferma nella parte in cui si afferma che: “(…) Spostando le considerazioni al caso di specie, deve evidenziarsi come i ricorrenti ritengano di avere percepito – sia a livello diretto che indiretto – una retribuzione inferiore rispetto ai minimi tabellari previsti dal CCNL loro applicabile, con orario di lavoro pari a quello contrattualmente previsto (v. punti 37 e 42 ricorso nonché conteggi depositati da parte ricorrente in seno al ricorso e in data 7.10.2020). Alla luce di tali domande, attesa la necessità quindi di operare una corretta ricostruzione contabile del credito vantato da ciascun lavoratore, s'impone pertanto l'applicazione del principio di assorbimento, imperniato proprio sul "trattamento globale più favorevole" tra quello di fatto goduto e quello spettante sulla base dei minimi contrattuali (in tali termini Cass., 27.3.2013, n. 7685). Con conseguente necessità di defalcare, dagli importi retributivi lordi spettanti a ciascun ricorrente in virtù dei minimi contrattuali, ogni utilità di natura retributiva (e così omogenea rispetto alla voce di credito richiesta in ricorso) corrisposta a favore di ciascun prestatore di lavoro. Pena, altrimenti ed anche in violazione dei principi di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c., il rischio di attribuire alla parte richiedente utilità maggiori rispetto a quelle richieste. Ciò posto, s'impone innanzitutto l'individuazione dell'ammontare della retribuzione lorda spettante a ciascun ricorrente in base ai minimi contrattuali, per tutto il periodo di lavoro indicato (utilità massima che ciascun ricorrente potrebbe conseguire alla luce delle formulate domande). Importi che, necessariamente, non potranno tenere conto del valore lordo degli ulteriori emolumenti retributivi corrisposti dal datore di lavoro, differenti dai minimi contrattuali.
17 E tanto per un duplice ordine di ragioni: 1) trattasi di voci di credito superiori ai minimi contrattuali (quest'ultima la sola causa petendi posta a fondamento della domanda attorea); 2) la vanificazione, altrimenti, degli effetti del principio di assorbimento poiché si andrebbe ad incrementare “a monte” un dato contabile per una misura equivalente al suo decremento “a valle”. Ebbene, con riferimento a tale posta, in adempimento ai requisiti richiesti, il CTU ha formulato due conteggi (v. pagg. 7 e 13 del secondo elaborato peritale). Si prenderà in considerazione l'ipotesi più favorevole per ciascun lavoratore (id est: ipotesi di integrale considerazione di tutte le assenze ai fini della determinazione della retribuzione imponibile con esclusione delle assenze ingiustificate e permessi non retribuiti). Ebbene, con condivisibile e convincente iter argomentativo (fondato sulla critica lettura di tutti i dati contabili rifluiti in atti), si è accertato come astrattamente: il Sig. Pt_1
abbia maturato una retribuzione lorda complessiva pari a € 106.341,00; il Sig. Pt_2
abbia maturato una retribuzione lorda complessiva pari a € 124.776,00; il Sig. Pt_7
abbia maturato una retribuzione lorda complessiva pari a € 145.980,00; il Sig. Pt_3
abbia maturato una retribuzione lorda complessiva pari a € 36.060,00; il Sig.
abbia maturato una retribuzione lorda complessiva pari a € 129.515,00; il Parte_10
Sig. abbia maturato una retribuzione lorda complessiva pari a € 25.836,00; il Per_1
Sig. abbia maturato una retribuzione lorda complessiva pari a € 46.592,00; il Pt_5
Sig. bbia maturato una retribuzione lorda complessiva pari a € 71.224,00 (v. pagg. Pt_9
13 e 14 secondo elaborato peritale). Da tali importi lordi complessivi andranno, per quanto già esposto, scomputate tutte le utilità di natura retributiva corrisposte dal datore di lavoro. Contrariamente a quanto esposto dai ricorrenti, deve riconoscersi natura retributiva non solo alle somme corrisposte a titolo di retribuzione vera e propria ma anche agli emolumenti corrisposti a titolo di indennità sostitutiva di mensa e di premio individuale. Con riferimento all'indennità, si richiama innanzitutto il principio di diritto secondo cui: «il servizio mensa, allorché sia apprestato dal datore di lavoro, sia pure in adempimento di obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva e soltanto a favore dei dipendenti che intendano fruirne, senza che sia prevista la corresponsione di indennità sostitutiva alcuna nei confronti di quanti non possano o non intendano usufruirne, difetta del requisito della corrispettività con la prestazione lavorativa, presupponendo un atto facoltativo e volontario del lavoratore, la cui omissione non comporta un emolumento perequativo, sicché in esso vanno ravvisati soltanto profili di natura assistenziale, con conseguente esclusione dalla base imponibile previdenziale » (v. ex multis Cass, 6.8.1996, n. 7187). Ebbene nel caso di specie deve predicarsi la natura retributiva e non assistenziale degli importi corrisposti poiché è pacifico e non contestato a livello fattuale come parte datoriale resistente non abbia offerto ai ricorrenti un servizio mensa e nemmeno un buono per il pasto (sole ipotesi che avrebbero consentito di apprezzare la natura assistenziale e
18 non retributiva dell'emolumento). S'impone quindi la necessità di defalcare, dalle poste di credito azionate in giudizio, tutti gli importi corrisposti a titolo di indennità sostitutiva di mensa, pari a € 5,20 per ogni giorno di presenza. Parimenti andranno scomputate le utilità corrisposte a titolo di premio individuale/personale. Trattasi di voce sicuramente di natura retributiva (e perciò scomputabile), non indicata dalla contrattazione collettiva quale componente della retribuzione base. Ebbene, da una complessiva lettura dell'elaborato peritale si evince come il defalco delle poste retributive, di indennità sostitutiva di mensa e di premi individuali dalle somme lorde massime richieste dai ricorrenti comporta una risultante di valore economico a segno negativo. In altre parole i condivisi approfondimenti peritali hanno permesso di apprezzare la fruizione da parte di ciascun ricorrente di un trattamento globale retributivo più favorevole rispetto a quello loro spettante in base ai minimi contrattuali (causa petendi delle domande attoree). Ne consegue il rigetto delle domande attoree per l'accertata non esistenza di differenze retributive, di segno favorevole ai ricorrenti”. Queste esaustive e convincenti considerazioni, apparendo immuni da vizi logico-giuridici, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle tesi sostenute dagli odierni appellanti con il secondo motivo di impugnazione (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). Per quanto attiene, infine, ai dati contabili estrapolati dal Giudice a quo dalla CTU svolta in prime cure, che appaiono aritmeticamente corretti e frutto di un corretto iter argomentativo, in mancanza di specifiche censure al riguardo, non si ravvisano ragioni per discostarsene. In ragione di quanto sopra esposto, anche il secondo motivo di gravame formulato dagli odierni appellanti va respinto. L'intervenuta reiezione dei primi due motivi di appello, attinenti all'an debeatur, dispensa questa Corte dall'esaminare il terzo motivo di impugnazione (concernente la questione dell'asserita prescrizione parziale delle rivendicate differenze retributive) che resta assorbito.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dai signori , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e va respinto, con Parte_10 Parte_5 conseguente integrale conferma della sentenza gravata. Le spese del grado possono essere integralmente compensate fra le parti avuto riguardo alla complessità del quadro giuridico ed alla controvertibilità dei fatti di causa, tenuto conto delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n.77/2018 (per speculare
19 motivazione di compensazione delle spese di lite si veda Cass. n. 9901/2025). Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata;
- compensa integralmente fra le parti le spese del grado;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 11.09.2025 Il Consigliere est dott. Roberto Pascarelli Il Presidente.
dott.ssa Marcella Angelini
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “(…) posso dire: sulla lavorazione A1, lavorazione del fondello è una operazione abbastanza semplice, tutta la sua lavorazione è abbastanza semplice. A2, lavorazione spalle e salsicce, anche queste lavorazioni sono abbastanza semplici. A3, lavorazione dei lombi, sono lavorazioni abbastanza semplici nel loro complesso. A4, lavorazione dei CI esteri e culatelli, alcune di queste lavorazioni, non tutte, richiedono un pizzico di perizia in più. A5, lavorazione delle PE, anche queste sono semplici, non complesse, così anche per la lavorazione dei NC, A6. A7, lavorazione dei costati, è una lavorazione estremamente semplice. Anche per la A8, lavorazione delle gole, nulla è particolarmente complesso. A9, lavorazione dei TT, qualche lavorazione richiede un po' più di perizia, niente di particolarmente impegnativo, ma solo un po' più di perizia. Preciso che per tutte le lavorazioni di cui sopra, il lavoratore non si occupa di tutte le fasi della lavorazione, ma solo di parte di esse. A.D.R.: “Generalmente i lavoratori sono specializzati a fare una lavorazione all'interno della lavorazione del pezzo anatomico;
è estremamente raro che un lavoratore sia in grado di fare tutto”. Il teste ha, inoltre, confermato che la macellazione dei suini non viene effettuata dai dipendenti della appaltatrice e che, in ogni caso, a nessun lavoratore che operi all'interno dello stabilimento è richiesto di eseguire ed essere CP_1 in grado di eseguire tutte le fasi di tutte le lavorazioni di cui consta l'attività. 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 425/2024 RGA avvero la sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 510/2023 R.S., pubblicata il 23.01.2024, resa nel procedimento n. 800/2019 RGL, non notificata;
avente ad oggetto: differenze retributive;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 11/09/2025; promossa da: (C.F.: ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F: ; (C.F.: ); C.F._2 Parte_3 C.F._3
Parte_4
(C.F.: ) e (C.F.: ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Martina Prosperi e Marco Pellegrini ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito a Bologna (BO), in via C. Battisti n. 33; APPELLANTI contro (C.F. ) - già , (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, in persona del suo socio unico, amministratore unico e legale P.IVA_2 rappresentante, Sig.ra rappresentata e difesa dall'Avv. Beatrice Belli, dal CP_3
Prof. Avv. Enrico Gragnoli e dall'Avv. Luca Zaccarelli, tutti elettivamente domiciliati (sia la , sia i suoi difensori) presso lo studio l'avv. Beatrice Belli, sito in Bologna CP_1
(BO), Via Rubbiani, n. 1, terzo piano;
APPELLATA (P.IVA ), in persona del Controparte_4 P.IVA_3
Procuratore Generale dotato di poteri di legale rappresentanza pro tempore dott. CP_5
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Grigoli ed elettivamente domiciliata presso
[...]
1 il suo studio sito in (37138) Verona, Via Leone Pancaldo n. 68; APPELLATA udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa è ben sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) Con ricorso depositato in data 27.6.2019 i ricorrenti, per come in epigrafe indicati, hanno convenuto in giudizio le società
[...]
(oggi a unipersonale ) per Parte_6 CP_4 Controparte_6 CP_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: «In via principale: 1) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che i sig.ri Parte_1 Parte_2
e , dal Parte_4 Parte_5 momento dell'assunzione e per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze di mentre il sig. dal 01.09.2016, o per il differente periodo che CP_2 Parte_7 dovesse risultare in corso di causa, hanno svolto mansioni riconducibili al quarto livello del Ccnl Alimentari Industria, per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di cui sopra, per i periodi sopra individuati, alla retribuzione prevista per il quarto livello del Ccnl Alimentari Industria e condannare a riconoscergli il quarto livello del CP_2
Ccnl Alimentari Industria;
2) .accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che i sig.ri e Parte_3
dal momento dell'assunzione e per tutta la durata del rapporto di Persona_1 lavoro alle dipendenze di o per il differente periodo che dovesse risultare in corso CP_2 di causa, hanno svolto mansioni riconducibili al quarto livello del Ccnl Alimentari Industria, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di cui sopra alla retribuzione prevista per il quarto livello del Ccnl Alimentari Industria;
3) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal Ccnl Alimentari Industria per il rapporto di lavoro a tempo pieno, di conseguenza accertare e dichiarare il credito dei ricorrenti a titolo di differenze retributive dagli stessi maturate per i titoli e per gli importi indicati in ricorso e nei conteggi allegati, ovvero le diverse, maggiori o minori, somme che risultassero in corso di causa, anche ad esito di CTU contabile, e per l'effetto condannare e la in solido tra loro, a pagare ai ricorrenti le CP_2 Parte_8 suddette somme.». Nel ripercorrere le proprie vicende lavorative, nel dare conto del proprio formale inquadramento, nel descrivere le mansioni in concreto espletate, nel rivendicare per l'effetto (ad eccezione del Sig. il proprio diritto ad ottenere un Parte_9 inquadramento superiore rispetto a quello formalmente pattuito, nel prospettare un inesatto adempimento dell'obbligazione retributiva cui parte datoriale era astretta,
2 nell'agire per il conseguente pagamento delle differenze retributive maturate, nel prospettare la responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 a carico della committente-appaltante hanno rassegnato le conclusioni di cui si è Controparte_4 dato conto. Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio la società che, nel prendere CP_2 specifica posizione nei riguardi della prospettazione avversaria, nel ribadire la correttezza degli inquadramenti contrattuali compiuti, nell'eccepire in ogni caso l'avvenuto decorso del termine prescrizionale estintivo quinquennale, nel contestare specificatamente i conteggi avversari, nell'eccepire l'avvenuto assorbimento, in ogni caso, delle differenze retributive eventualmente maturate dai ricorrenti, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «in via pregiudiziale, alla luce delle rinunce agli atti e all'azione compiute dal Sig. rinunce accettate dalla , rilevare la Persona_2 CP_1 estinzione della azione e dichiarare cessata la materia del contendere, a spese compensate, con riguardo alla posizione dello stesso Sig. Persona_2 in via preliminare, rilevare la intervenuta estinzione dei crediti retributivi di questi ricorrenti, per l'intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione, ai sensi del punto n. 4 3 dell'art. 2948 cod. civ., senza, dunque, accogliere le relative domande proposte contro la , oggi , CP_2 CP_1
a. per il Sig. (il quale rivendica pretese differenze retributive relative Parte_1 al periodo settembre 2013 – dicembre 2017), per quanto attiene al periodo settembre 2013
– giugno 2014; b. per il Sig. (il quale rivendica pretese differenze retributive relative al Parte_2 periodo giugno 2013 – dicembre 2017), per quanto attiene al periodo giugno 2013 – giugno 2014;
c. per il Sig. (il quale rivendica pretese differenze retributive relative al Parte_7 periodo gennaio 2013 – maggio 2018), per quanto attiene al periodo gennaio 2013 – giugno 2014; d. per il Sig. (il Parte_10 quale rivendica pretese differenze retributive relative al periodo marzo 2013 – aprile 2018), per quanto attiene al periodo marzo 2013 – giugno 2014; in subordine, salvo gravame, nel merito, rigettare tutte le domande proposte da tutti i ricorrenti contro la , , giacché infondate in fatto e in diritto, sia CP_2 Controparte_7 sull'an, sia sul quantum, nonché sugli accessori dei pretesi crediti». Altrettanto tempestivamente si è costituita in giudizio la società che, Controparte_4 nell'esprimere difese contenutisticamente sovrapponibili a quelle dell'altra società convenuta, nell'eccepire, per la denegata ipotesi di anche solo parziale accoglimento delle pretese economiche dei ricorrenti, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatrice, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «In via principale: - rigettarsi tutte le domande di ricorso in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi
3 e le causali tutti di cui alla memoriae dichiararsi che nulla è dovuto ai ricorrenti;
In via subordinata: - nel caso in cui dovessero risultare effettivamente dovute a favore dei ricorrenti somme a titolo di differenze retributive, con conseguente condanna di in qualità di committente ex art. 29 D.Lgs Parte_11
276/2003,al pagamento dei predetti importi limitatamente alla parte di propria competenza, accertare e dichiarare il beneficio della preventiva escussione del patrimonio della società appaltatrice in cui si è fusa per incorporazione Controparte_1 la società originaria datrice di lavoro». CP_2
Preso atto dell'istanza attorea del 19.12.2019, limitatamente alla posizione del Sig.
il G.L. dichiarava estinto il processo con propria ordinanza del Persona_2
20.12.2019 (poi emendata con proprio provvedimento del 26.12.2019 dell'errore materiale ivi contenuto). Giusto quanto disposto nel corso dell'udienza del 17.9.2020, seguiva scambio di note difensive tra le parti in punto precisazione del credito e approfondimento della questione in punto decorrenza del termine prescrizionale estintivo delle pretese economiche indicate in ricorso. La causa veniva inizialmente istruita mediante assunzione delle prove orali ammesse con ordinanza del 5.3.2021. L'istruttoria proseguiva mediante esperimento CTU sulla scorta del quesito indicato nel provvedimento del 27.7.2022. A seguito di deposito dell'elaborato peritale, seguiva primo scambio fra le parti di note difensive di osservazioni alla CTU. Con provvedimento del 17.3.2023 il G.L. disponeva procedersi ad ulteriore approfondimento peritale nei termini precisati con i provvedimenti rispettivamente del 17 e 21.3.2023. (…)”. Previo scambio di note difensive finali, all'esito dell'udienza di discussione del 1.12.2023, il Tribunale di Modena ha definito la vertenza con la sentenza n. 510/2023, così statuendo:
“(…) 1) Rigetta tutte le domande di cui al ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti contendenti;
3) Riserva termine di giorni sessanta per deposito della sentenza. (…)”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, con la predetta sentenza: 1) ha riassunto lo svolgimento del processo;
2) ha dichiarato “estinto il processo” con riguardo alla posizione del Sig. 3) ha richiamato la giurisprudenza “in tema di Persona_2 accertamento della qualifica superiore e condanna alla corresponsione di differenze retributive” ; 4) ha confermato come l'onere della prova in materia “competa al prestatore di lavoro”; 5) ha richiamato le declaratorie della Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro rilevanti nella fattispecie in esame, offrendone un'analitica interpretazione;
6) ha esaminato le risultanze del compendio probatorio acquisito, affermando conclusivamente che “parte ricorrente non abbia assolto agli oneri probatori su di sé incombenti circa la dimostrazione dei fatti costitutivi delle proprie pretese”, respingendo così la domanda
4 degli allora ricorrenti volta ad ottenere un superiore inquadramento contrattuale (e le connesse differenze retributive); 7) ha giudicato infondata, in applicazione del c.d. principio dell'assorbimento e tenuto conto delle risultanze contabili dell'espletata CTU, anche l'ulteriore domanda di pagamento di differenze retributive lamentando ciascuno dei ricorrenti, “a prescindere dalla questione circa il proprio corretto inquadramento”, “in ogni caso, il non esatto adempimento a cura del datore di lavoro della propria obbligazione pecuniaria retributiva”. Solo cinque dei nove ricorrenti nel giudizio di primo grado hanno proposto tempestiva impugnazione avverso la suddetta sentenza (con ricorso ex art. 434 c.p.c. depositato telematicamente in data 10/07/2024) e tanto hanno fatto per tre ordini di ragioni: (i) in primo luogo, la sentenza sarebbe a loro dire errata laddove ha negato il diritto al riconoscimento del 5° livello del CCNL Industria Alimentare (ed alle conseguenti differenze retributive) per non aver ritenuto attendibili i testi intimati da parte ricorrente;
(ii) in secondo luogo, la pronuncia modenese andrebbe riformata anche in punto di principio di assorbimento, di cui non sarebbe stata data corretta applicazione;
(iii) infine, l'avversa eccezione di prescrizione, su cui il Giudice non si è dovuto pronunciare stante il rigetto delle domande, andrebbe comunque disattesa.
- già ritualmente costituitasi in giudizio, offerta Controparte_1 CP_2 un'analitica ricostruzione dei fatti di causa e riepilogato lo svolgimento del giudizio di prime cure, ha diffusamente contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte nel giudizio a quo e, comunque, ha riproposto tutte le istanze, difese ed eccezioni già formulate innanzi al Tribunale di Modena e rimaste assorbite, rassegnando conclusioni speculari a quelle formulate innanzi al Giudice di prima istanza. Altrettanto tempestivamente si è costituita in giudizio la Controparte_4 che, nell'esprimere difese contenutisticamente sovrapponibili a quelle dell'altra
[...] società appellata e nel riproporre tutte le istanze, difese ed eccezioni già formulate innanzi al Tribunale di Modena e rimaste assorbite, ha chiesto che questa Corte voglia: “(…) Nel merito: In via principale: - rigettare il ricorso in appello proposto avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del lavoro, in data 1° dicembre 2023 – 23 gennaio 2024, n. 510 del 2023. I n via subordinata: - nel caso di accoglimento, anche solo parziale delle domande svolte dagli appellanti, con conseguente condanna di Parte_11 in qualità di committente ex art. 29 D.Lgs 276/2003, al pagamento di importi a titolo
[...] di differenze retributive, limitatamente alla parte di propria competenza, accertare e dichiarare il beneficio della preventiva escussione del patrimonio della società appaltatrice CP_2
In ogni caso: - spese e competenze di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario interamente rifusi. (…)”.
5 Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del corposo compendio probatorio già acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che la sentenza di prime cure risulta essere passata in giudicato per le posizioni dei lavoratori e i quali non Parte_7 Persona_2 Persona_1 Parte_9 hanno proposto impugnazione avverso la stessa. Ciò posto, ritiene la Corte che l'appello proposto dai signori Parte_1
, Parte_2 Parte_3 Parte_10
e non risulti meritevole di accoglimento per le ragioni
[...] Parte_5 appresso indicate in correlazione a ciascuno dei primi due motivi di appello. Con il primo motivo di impugnazione, i lavoratori appellanti, come già evidenziato, lamentano l'erroneità della sentenza di prime cure laddove ha ritenuto che, sulla scorta degli elementi probatori emersi ed acquisiti, si debba ritenere che nessuno degli allora ricorrenti fosse in possesso dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva per l'inquadramento nel superiore 4° livello rivendicato. In particolare, la denunciata erroneità della sentenza dovrebbe identificarsi nel fatto che i testi citati dagli allora ricorrenti sono stati ritenuti inattendibili e, per tale ragione, non raggiunta la prova in ordine allo svolgimento delle pretese mansioni superiori. Tale doglianza, ad avviso di questa Corte, non risulta condivisibile. Il Giudice modenese, infatti, ha del tutto condivisibilmente ritenuto che “parte ricorrente non abbia assolto agli oneri probatori su di sé incombenti circa la dimostrazione dei fatti costitutivi delle proprie pretese” attraverso una analitica, dettagliata e precisa valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese da tutti i testi escussi, precisando che quelli intimati dai lavoratori “non possono essere ritenuti particolarmente attendibili” tenuto conto, del ridotto lasso temporale durante il quale gli stessi avevano prestato attività lavorativa presso CP_1
e della circostanza che non sono stati comunque in grado di riferire quale fosse la prevalente adibizione degli allora ricorrenti alle mansioni ritenute maggiormente complesse. Tali conclusioni, ad avviso di questa Corte, sono certamente condivisibili, correlate alle emergenze fattuali e ben motivate. Ed infatti, fermo restando che - come correttamente affermato dal Tribunale di Modena nella gravata sentenza - l'onere della prova incombeva esclusivamente in capo ai ricorrenti in primo grado e che tale prova doveva necessariamente avere ad oggetto la circostanza dello svolgimento, da parte degli odierni appellanti, di mansioni e compiti lavorativi pienamente riconducibili al superiore livello di inquadramento rivendicato (sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista qualitativo), all'esito delle assunte prove orali deve certamente ritenersi corretto l'inquadramento nel 5° livello agli stessi attribuito in sede di assunzione. Come ha correttamente rilevato il Giudice di prime cure: “il quid pluris richiesto per il
6 superiore inquadramento è dato dall'impiego di macchinari complessi e non semplici oppure dalla capacità di utilizzare tutti i macchinari semplici per la lavorazione ed il confezionamento, con capacità però di loro messa a punto ed esecuzione di interventi di ordinaria manutenzione” per cui “il riconoscimento delle aspirate mansioni superiori è subordinato alla dimostrazione, a cura degli attori, dell'utilizzo di macchinari complessi o della titolarità di una professionalità qualificata e specifica, espletata in tutti i principali processi lavorativi” (pag. 9 sent. gravata). Tuttavia, come già anticipato, i lavoratori, odierni appellanti, non hanno minimamente assolto il predetto onere probatorio. Quanto al primo requisito per il riconoscimento del livello superiore – da identificarsi nell'impiego di macchinari complessi – è pacificamente emerso che i lavoratori de quibus utilizzavano semplicemente un coltello per effettuare alcune lavorazioni sui tagli di carne e, come statuito nella sentenza modenese qui gravata, non v'è dubbio che “il coltello non possa essere certo definito – nell'ottica di classificazione del personale, per come compiuta dal CCNL Industria Alimentare – un macchinario complesso” (v. pag. 10 sent. appellata). Quanto al secondo (ed alternativo) requisito richiesto dalla norma contrattuale collettiva – vale a dire, la titolarità di una professionalità qualificata e specifica espletata in tutti i processi lavorativi – l'istruttoria ne ha categoricamente escluso la sussistenza. Ed infatti, è stato dimostrato come “nessuno dei ricorrenti abbia maturato conoscenza ed esperienza per l'esecuzione di tutte le lavorazioni indicate e che, anzi, le mansioni in concreto svolte dagli attori fossero contrassegnate da interventi semplici e ripetitivi nel tempo” (v. pag. 10 sent. gravata). Ed invero, i lavoratori de quibus hanno sempre espletato mansioni manuali semplici per le quali non erano richieste competenze o capacità professionali specifiche. Si veda, sul punto, quanto dichiarato dal teste sig. Direttore dello stabilimento di Tes_1
in ordine alle diverse lavorazioni che venivano svolte nello Controparte_4 stabilimento da parte dei dipendenti di Elleciesse1.
Nello stesso senso sono anche le dichiarazioni rese dal teste sig. dipendente di Tes_2 quale Direttore di stabilimento dal 1985 al 20202. Controparte_4
Anche i testi e hanno confermato quanto sopra evidenziato, vale a dire Tes_3 Tes_4 che gli odierni appellanti erano adibiti allo svolgimento di mansioni semplici, che consistevano essenzialmente nella toelettatura ed eliminazione del grasso presente sul costato (lavorazione A7, cui erano adibiti i lavoratori e nella sgrassatura Pt_1 Pt_2
e toelettatura del fondello (lavorazione A1, cui erano adibiti i lavoratori , Pt_3
e . Parte_10 Pt_5
Dunque, vi era chi si dedicava alla semplice sgrassatura e toelettatura dei costati di maiale ed al loro sezionamento e chi si dedicava alla sgrassatura, toelettatura e disosso del fondello. Ne consegue che l'inquadramento spettante agli odierni appellanti, e di fatto loro attribuito, non poteva che essere quello di operaio di 5° livello, in cui la contrattazione collettiva di settore, all'art. 26 (classificazione del personale) ha incluso i “lavoratori che nei reparti di produzione o di distribuzione conducono, con le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di merci e prodotti;
lavoratori che svolgono attività produttive semplici” (all. n. 3 comparsa costituzione Parte_11
. Secondo la tesi degli appellanti, invece, la sentenza qui gravata sarebbe errata in
[...] quanto non avrebbe tenuto in debita considerazione le dichiarazioni testimoniali rese dai testi e ritenuti non attendibili per il fatto che tali soggetti hanno “lavorato Tes_5 Tes_6 nei luoghi della resistente per un ristretto lasso temporale”, ed il teste anche per Tes_5 aver rilasciato “una deposizione dal contenuto generico e non con piena padronanza della lingua italiana” (v. pag. 11 sent. appellata). Orbene, nulla può essere obiettato dalla difesa degli appellanti in ordine al rilievo del breve 2 il quale ha così riferito: “Conosco bene tutti i tipi di lavorazione che si facevano. Per la toelettatura del costato del suino, posso dire che era considerata una lavorazione semplice che non riguarda il sezionamento del suino e che le persone che venivano addette a questo tipo di lavorazione, erano le persone anche da poco tempo assunte. Bastava vedere nel pezzo di costina se c'era del grasso e toglierlo. Questa mansione veniva fatta su un tavolo, non su un nastro”. A.D.R.:
“C'erano tre nastri ed un tavolo;
in un nastro venivano disossati i CI e preparati per la successiva lavorazione;
in un altro venivano fatti i fondelli, ossia la parte finale del lombo del suino e veniva disossato e sgrassato per renderlo pronto per i successivi utilizzi. Un altro nastro era per la pancia. La lavorazione su nastro presuppone che ci sia un inizio ed una fine e che in mezzo ci siano diversi tipi di lavorazioni alle quali sono addette varie persone”. A D.R.: “Il fondello è una parte del filone e pertanto il nastro serviva sia per fare i filoni, sia per fare i fondelli. I TT era una lavorazione di pochi numeri e di poco conto;
quando c'ero io era un riempitivo, per esempio, se tutti i giorni facevamo duemila filoni circa, di TT ne facevamo cinquanta circa”. A D.R.: “Il fondello è un taglio di poco conto, non come il prosciutto;
la prima fase è quella del disosso ed è considerato un inizio per chi vuole fare il macellaio o l'aiuto macellaio ed i danni che si possono fare sono relativamente bassi. L'altra fase è quella della pulitura, ossia togliere il grasso e chiunque, anche una settimana dopo l'assunzione, è in grado di farlo. Il prosciutto si fa su nastro ed è il pezzo di più valore del suino e viene fatto il disosso e la pulitura;
il disosso del prosciutto è una cosa già ad un certo livello, la pulitura dal grasso è una mansione già di profilo più basso. Di tutti questi tagli che ho detto, nessuno ha a che fare con il sezionamento del suino che viene fatto in un altro reparto cosiddetto sala sezionamento e che non c'entra niente con . Nessun CP_1 dipendente di si è mai occupato né di macellazione né di sezionamento. Per sezionamento intendo dividere CP_1 CP la carcassa del maiale. Nel reparto dato in appalto alla , non c'erano dipendenti in grado di poter fare in modo professionale tutte le lavorazioni previste dal contratto. Preciso che, in generale, nessun macellaio, neppure se dipendente di era in grado di sapere fare tutto. Esempio, anche nel reparto sezionamento, nessuno Controparte_4 sapeva fare tutte le lavorazioni dall'uccisione del suino fino ai tagli anatomici. L'impostazione nello stabilimento è di specializzare le persone sulle lavorazioni dei singoli nastri;
precisando che all'interno dello stesso nastro ci sono varie specializzazioni e vari gradi di difficoltà”. 8 lasso di tempo durante il quale tali testi hanno prestato attività lavorativa, trattandosi di circostanza oggettiva che certamente non ha permesso ai predetti soggetti di avere una completa visione delle modalità organizzative dell'attività produttiva e lavorativa. Quanto alla non padronanza della lingua italiana, trattasi di doverosa precisazione fatta del Giudice a quo che non trova alcuna documentale smentita da parte degli odierni appellanti che sul punto si sono limitati a svolgere una contestazione generica e non circostanziata. Quanto alle dichiarazioni rese dal teste egli, a ben vedere, ha confermato che i Tes_6 lavoratori si occupavano di “mansioni semplici e ripetitive”, aggiungendo in maniera solo generica che svolgevano anche compiti più complessi come la disossatura. Tuttavia, a ben vedere, come ha correttamente argomentato il Giudice di prime cure, con riferimento a tali mansioni più complesse, non è stata fornita la prova che esse fossero svolte in maniera prevalente né dal punto di vista quantitativo, né qualitativo, rispetto a quelle semplici e ripetitive di sgrassatura, toelettatura e pulitura dei tagli di carne, assegnate agli odierni appellanti. A ciò si aggiunga, poi, ad ulteriore sostegno argomentativo della valutazione compiuta dal Tribunale modenese, che, in ogni caso, tali mansioni “più complesse” non potevano ontologicamente essere prevalenti rispetto a quelle ordinarie di toelettatura dei vari tagli di carne che venivano lavorati nello stabilimento in questione. Infatti, tra tutte le lavorazioni che venivano svolte (come dettagliate nella scheda istruttoria redatta dalla Fondazione universitaria Marco GI in data 19 dicembre 2018 - doc. 76 prodotto dalla società in primo grado), la grande maggioranza di esse comportava solo lo CP_2 svolgimento di mansioni di pulitura e toelettatura della carne da residui di sangue e/o grasso, oppure di taglio dei pezzi in parti del peso corretto (come, per esempio, nel caso delle costine). Si veda, al riguardo, la testimonianza resa dal teste (le cui dichiarazioni, secondo Tes_6 la tesi degli appellanti, dovrebbero condurre ad un esito completamente diverso del presente giudizio): secondo quanto ha riferito il predetto teste:
- il fondello (lavorazione A1) “va sgrassato e basta”;
- la lavorazione A2 (lavorazione spalle e salsicce) il teste non l'ha mai vista effettuare;
- la lavorazione dei lombi (lavorazione A3) prevede prima la disossatura (che è più complicata, perché deve essere precisa e la carne deve essere liscia) e poi la pulitura che è facile;
- la lavorazione dei CI (lavorazione A4) è quella più complicata (ma è anche quella che veniva affidata ai lavoratori solo in via occasionale);
- la lavorazione delle PE (lavorazione A5) prevede prima la disossatura e poi la pulitura;
- i NC (lavorazione A6) è facile perché devono essere “solo squadrati e sgrassati”;
- per i costati (lavorazione A7) non c'è disossatura ma “la costina deve essere tagliata per
9 avere un determinato peso”;
- la lavorazione delle gole (lavorazione A8) richiede di sapere dove sono le ghiandole che devono essere eliminate, per cui si tratta, in sostanza, di una toelettatura del pezzo di carne;
- la lavorazione dei TT (lavorazione A9) è impegnativa, perché … richiede di sapere dove bisogna tagliare. Dunque, a ben vedere, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal teste in questione – che comunque vanno lette unitamente a quelle degli altri testi – non emerge affatto che i lavoratori, odierni appellanti, fossero adibiti a mansioni superiori, né tanto meno che l'eventuale mansione di disossatura fosse particolarmente complessa e difficile, né che essa venisse svolta in maniera tale, anche dal punto di vista quantitativo, da comportare l'adibizione a mansioni tipiche del livello superiore. Pertanto, è lecito concludere che del tutto correttamente il Giudice a quo ha valutato le mansioni svolte dai lavoratori, odierni appellanti, come esattamente riconducibili al 5° livello di inquadramento assegnato. Peraltro, non è idonea a travolgere la conclusione cui è giunta la pronuncia del Tribunale di Modena, qui gravata, nemmeno la considerazione degli allora ricorrenti in ordine ad una presunta inattendibilità dei testi citati dalle società appellate, per il fatto che gli stessi avrebbero rivestito o rivestano ruoli apicali e di responsabilità nelle rispettive aziende e che, dunque, sarebbero stati “particolarmente interessati a compiacere i propri datori di lavoro”. Sul punto, basti precisare come gli stessi non solo non sono portatori di alcun interesse in ordine alla presente controversia tale da far ritenere una loro incapacità o inattendibilità ma, in ogni caso, quanto ai testi e (il primo ex Direttore dello Tes_2 Tes_7 stabilimento ed il secondo attuale Direttore), appaiono del tutto estranei a qualsivoglia interesse circa l'esito della controversia in quanto non solo non traggono vantaggio di sorta circa l'esito del giudizio, ma sono stati o sono legati ad un soggetto, la committente che è chiamata in causa unicamente quale obbligata in solido ex art. Controparte_4
29 D. Lgs 276/2003 e che, in virtù del beneficio della preventiva escussione, sarebbe in ogni caso chiamata a rispondere solo in via eventuale, nell'ipotesi di insolvenza da parte di di cui è legittimo dubitare, visti gli interessi in gioco. CP_2
Dunque, alla luce di tutto quanto sopra esposto e considerato, tenuto conto:
- che hanno diritto ad essere inquadrati nel 5° livello “i lavoratori che svolgono attività amministrative d'ufficio di natura esecutiva e semplice con procedure prestabilite;
lavoratori che nei reparti di produzione o di distribuzione conducono, con le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di merci e prodotti;
lavoratori che svolgono attività produttive semplici nonché gli aiutanti dei livelli superiori;
lavoratori che per effetto di quanto previsto agli ultimi tre commi del presente articolo passano dal sesto al quinto livello”;
- che hanno diritto all'inquadramento nel 4° livello (quello rivendicato dagli appellanti) “i
10 lavoratori specializzati che svolgono attività tecnico – pratiche nelle operazioni di manutenzione o di conduzione di impianti di produzione o macchine complesse e con capacità di regolazione e messa a punto, lavoratori specializzati che in possesso delle caratteristiche di cui ai precedenti capoversi svolgono analoghe attività nella distribuzione o in altri settori aziendali, nonché con decorrenza 1° gennaio 1988, i lavoratori specializzati che avendo acquisito professionalità specifica per prolungato esercizio nella mansione operano normalmente su tutte le macchine semplici per la lavorazione e il confezionamento, curando anche la loro messa a punto ed effettuando, oltre il cambio dei formati, interventi di ordinaria manutenzione”;
- che, con riferimento alla specifica tipologia di mansioni ed al contesto produttivo di CP_2 la previsione contenuta nella declaratoria del 4° livello (essere in grado di operare normalmente su tutte le macchine semplici, curandone anche la messa a punto ed effettuando l'ordinaria manutenzione) imporrebbe la capacità degli appellanti di effettuare concretamente tutte le lavorazioni con il coltello ivi previste e dettagliatamente indicate nella scheda redatta dalla Fondazione Marco GI in data 19 dicembre 2018 (doc. n. 76 prodotto da nel giudizio di primo grado); CP_2
- che non è stata fornita la prova in ordine alla sopra evidenziata circostanza, anzi, al contrario, è pienamente emerso che i lavoratori non erano in grado di effettuare tutte le operazioni indicate e che “per tutte le lavorazioni di cui sopra, il lavoratore non si occupa di tutte le fasi della lavorazione, ma solo di parte di esse […] ciò non è richiesto a nessun lavoratore” (teste ; che “nessuno dei ricorrenti era in grado di svolgere tutti i Tes_7 passaggi di tutte le lavorazioni di cui al documento n. 76”(teste e che “nel Tes_3 reparto dato in appalto alla non c'erano dipendenti in grado di poter fare in modo CP_2 professionale tutte le lavorazioni previste nel contratto” (teste ; non può che Tes_2 giungersi alla medesima conclusione, cui è condivisibilmente giunto il Tribunale di Modena, di ritenere infondata la domanda degli odierni appellanti di superiore inquadramento contrattuale. In senso contrario non assume alcuna rilevanza la circostanza, enfatizzata dalla difesa dei lavoratori all'odierna udienza, che alcuni degli appellanti, nelle more del giudizio, siano stati inquadrati nell'ambito nel 4° livello. E' indimostrato, infatti, che tale superiore inquadramento sia avvenuto a fronte dello svolgimento di mansioni coincidenti con quelle svolte da tali lavoratori nel periodo dedotto in giudizio. E' più che verosimile, infatti, che tale superiore inquadramento sia stato riconosciuto a quei soli lavoratori che, medio tempore, hanno maturato una superiore professionalità. Peraltro, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, non vi è nemmeno un obbligo datoriale di uniformità di livello sia pure a parità di mansioni svolte. Alla luce delle suesposte considerazioni, il primo motivo di appello, ad avviso di questa Corte, va respinto. Parimenti infondato risulta essere, ad avviso di questa Corte, anche il secondo motivo di
11 appello, a mezzo del quale gli odierni appellanti lamentano l'erroneità della sentenza qui gravata laddove ha fatto applicazione del principio dell'assorbimento in punto di verifica della correttezza del trattamento economico percepito dai lavoratori. In particolare, dopo una premessa a dire poco criptica in ordine alla domanda concernente il “non esatto adempimento a cura del datore di lavoro della propria obbligazione pecuniaria retributiva” (v. il ricorso in appello, pag. 21), gli odierni appellanti contestano la sentenza di primo grado, poiché, a loro giudizio, avrebbe “errato nell'interpretare il principio dell'assorbimento per come esposto nella consolidata giurisprudenza di legittimità” (v. il ricorso in appello, pag. 22). Nello specifico, per gli appellanti, tale principio sarebbe applicabile solo nelle due fattispecie della “valutazione sulla rispondenza ai criteri di sufficienza e proporzionalità del trattamento complessivamente erogato al lavoratore, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione” e della pattuizione di “un superminimo che (…) deve considerarsi dai successivi aumenti contrattuali disposti dalla contrattazione collettiva” (v. il ricorso in appello, pag. 22 e pag. 23). In realtà, nel caso di domande del lavoratore subordinato a pretese differenze retributive (a qualsiasi titolo dovute e, quindi anche in caso di richiesta di un inquadramento superiore), il raffronto delle retribuzioni deve essere effettuato tra la complessiva somma già ricevuta e la complessiva somma spettante (in forza del contratto collettivo o del contratto individuale). Al prestatore è dovuta una differenza solo nel caso in cui il trattamento previsto dalle tariffe retributive minime dei contratti collettivi o determinato sulla base dei contratti individuali superi la retribuzione di fatto. Invece, se quanto è stato già percepito è superiore a tale trattamento, nulla è più dovuto. In particolare, per la giurisprudenza, “ai fini della determinazione del trattamento economico dovuto si deve considerare, nel suo complesso, quanto in concreto sia stato già corrisposto al lavoratore e porlo a raffronto con il trattamento minimo dipendente dalla corretta qualificazione del rapporto, con la conseguenza che, ove questo ultimo sia stato già corrisposto in modo integrale, non possono essere liquidate mensilità aggiuntive commisurate ai compensi erogati in modo periodico” (cfr. Cass. 4 novembre 1997, n. 10824). Pertanto, “il trattamento retributivo spettante al lavoratore deve essere determinato in base al criterio dell'assorbimento, ossia della individuazione del trattamento globale più favorevole tra quello di fatto goduto (comprensivo di ogni compenso pattuito) e quello spettante sulla base dei minimi tabellari. Poiché nella specie il dipendente (…) ha percepito un compenso globale più che doppio rispetto al trattamento minimo inderogabile di legge, le mensilità aggiuntive devono ritenersi comprese nella retribuzione nel complesso corrisposta, come pure il compenso per il mancato godimento di ferie e di festività retributive” (cfr. Pret. Latina 27 aprile 1990, in Or. giur. lav., 1990, 84). Quindi, “il diritto del lavoratore alla retribuzione sufficiente e proporzionata trae origine dalla previsione del contratto collettivo di lavoro in relazione al livello riconosciuto. Il confronto tra i due trattamenti economici, quello di fatto fruito e quello
12 spettante, deve pertanto essere globale, nel senso che il complesso dei compensi, variabili e fissi, corrisposti (…) nel periodo, va detratto dal complesso dei compensi attribuiti ope judicis in virtù del contratto applicabile al rapporto” (cfr. Cass. 23 gennaio 2006, n. 1261; v. anche Cass. 6 novembre 2006, n. 23646). Con affermazioni in pieno calzanti ai nostri fini, la giurisprudenza ha precisato che, “nel rapporto di lavoro subordinato, ove le parti pattuiscano un emolumento aggiuntivo e integrativo della retribuzione (cosiddetto superminimo individuale) senza che né le parti stesse, né il contratto collettivo ne prevedano la generale e incondizionata non assorbibilità, il riconoscimento del diritto del lavoratore alla qualifica superiore comporta il diritto alla differenza tra la retribuzione corrispondente alla qualifica (calcolata sulla base della contrattazione collettiva applicabile al rapporto) e la retribuzione in concreto percepita, includendo in questa ultima l'ammontare del superminimo individuale” (cfr. Trib. Pordenone 2 marzo 2009, in Giur. it. rep., 2009), ove per “emolumento aggiuntivo e integrativo della retribuzione” si deve intendere qualsiasi elemento retributivo ulteriore rispetto ai minimi contrattuali. Quindi, “nel contrasto tra la disciplina collettiva e quella risultante nel caso concreto dal contratto individuale occorre fare applicazione del cosiddetto criterio dell'assorbimento e si devono mettere a raffronto non le singole clausole contrapposte, ma i trattamenti complessivi desumibili dalle due discipline in conflitto, con la conseguenza che, ove il contratto individuale stabilisca un superminimo assorbibile, che nel corso del rapporto mantenga il trattamento individuale pattuito in modo costante al di sopra dei minimi della contrattazione collettiva, il lavoratore non ha alcun diritto agli scatti di anzianità e agli aumenti retributivi previsti dai successivi contratti collettivi” (cfr. Trib. Milano 16 aprile 2002, in Giur. it. rep., 2002; v. anche Trib. Milano 20 febbraio 2018, ibidem, 2018; Trib. Milano 26 marzo 2015, ibidem, 2015). Ancora più chiara è stata la Suprema Corte allorquando ha definito “il cosiddetto superminimo” qualsiasi “eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari”, stabilendo che lo stesso superminimo “è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a qualifica superiore, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento” (cfr. Cass. 29 agosto 2012, n. 14689; v. anche Cass. 17 ottobre 2018, n. 26017). In altre parole, si definisce superminimo qualsiasi “eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari che sia stata pattuita individualmente tra datore di lavoro e lavoratore. Esso di norma soggiace al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti retributivi previsti e contemplati dall'applicabile disciplina contrattuale collettiva. Fanno eccezione le ipotesi in cui sia stato da questa diversamente disposto o quando le parti
13 abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo alla cui dimostrazione è tenuto lo stesso lavoratore per i principi generali sull'onere della prova” (cfr. Trib. Pordenone 22 settembre 2011, n. 108, in Giur. it. rep., 2011). Pertanto, è del tutto infondata la deduzione degli odierni appellanti secondo cui il principio dell'assorbimento non sarebbe applicabile nel caso di specie, poiché “le parti non avevano pattuito alcun superminimo, né si potrebbe ricondurre a tale nozione l'indennità sostitutiva della mensa ed i premi personali erogati da / ” (v. il ricorso in CP_2 CP_1 appello, pag. 23). Nel dettaglio, secondo gli allora ricorrenti, il principio dell'assordimento non potrebbe operare, poiché “l'indennità sostituiva della mensa non ha natura retributiva” (v. il ricorso in appello, pag. 23), con la citazione, a sostegno di questa tesi, dell'ordinanza della Suprema Corte 18 marzo 2024, n. 7181. In realtà, ad avviso di questa Corte, risultano maggiormente convincenti le considerazioni espresse dalla successiva ordinanza della Suprema Corte 27 settembre 2024, n. 25840, la quale ha confermato la sentenza della “Corte di Appello di Napoli”, con cui è stato rigettato “l'appello proposto dall' contro la Parte_12 sentenza del Tribunale di Benevento n. 1351 / 2021 che, in accoglimento della domanda di aveva condannato detta Società al pagamento in favore del lavoratore delle Pt_11 differenze relative al periodo delle ferie godute dallo stesso negli anni 2016 / 2021 per il complessivo importo indicato, oltre accessori dalla maturazione al soddisfo, tanto sull'assunto dell'istante che, in relazione ai periodi di fruizione delle ferie annuali, egli non aveva percepito una retribuzione equiparabile alla retribuzione corrisposta nei periodi di servizio, in quanto non aveva ricompreso l'indennità perequativa, l'indennità compensativa e il ticket – mensa”. In particolare, per l'ordinanza n. 25840 del 2024,
“occorre (…) ricordare che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha Persona_3 precisato che con l'espressione <
14 rinunciare alle ferie è, infatti, incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per una efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE del 13 gennaio 2022 nella causa C –514/20).
5.1 Di tali principi si è fatta interprete questa Corte di legittimità che, in più occasioni, ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d. lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo <
5.2 Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pure nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo <
15 (cfr. Cass. 27 settembre 2024, n. 25840). Non è vero, poi, che le statuizioni di cui alla gravata sentenza avvallerebbero, “a vantaggio del datore di lavoro, un'illecita evasione contributiva e fiscale” (v. il ricorso in appello, pag. 24), poiché (ferma la non imponibilità della indennità sostitutiva della mensa, ai sensi della lett. c del capoverso dell'art. 51 del d. P. R. n. 917 del 1986, non imponibilità che, in base all'ordinamento Eurounitario, non ne fa venire meno la natura retributiva), i premi corrisposti agli odierni appellanti sono stati assoggettati sia a contribuzione previdenziale, sia a imposizione fiscale, senza che nulla di diverso sia stato rilevato dal Consulente tecnico di ufficio nominato in prime cure3. Quindi, i premi individuali corrisposti agli odierni appellanti sono stati assoggettati, per intero, a imposizione sia contributiva, sia fiscale (così come emerge dai prospetti di paga in atti). Inoltre, solo il servizio di somministrazione di un pasto in una mensa (in senso stretto) può avere natura assistenziale, giacché, per consolidato orientamento giurisprudenziale, “il servizio mensa, allorché sia apprestato dal datore di lavoro, sia pure in adempimento di obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva e soltanto a favore dei dipendenti che intendano fruirne, senza che sia prevista la corresponsione di indennità sostitutiva alcuna nei confronti di quanti non possano o non intendano usufruirne, difetta del requisito della corrispettività con la prestazione lavorativa, presupponendo un atto facoltativo e volontario del lavoratore, la cui omissione non comporta un emolumento perequativo, sicché in esso vanno ravvisati soltanto profili di natura assistenziale, con conseguente esclusione dalla base imponibile previdenziale” (cfr. Cass. 13 maggio 1998, n. 4839; v. anche Cass. 6 agosto 1996, n. 7187; Cass. 6 aprile 1996, n. 3218). Per di più, nel caso di specie, ferme le considerazioni contenute nell'ordinanza della Suprema Corte 27 settembre 2024, n. 25840, la natura retributiva e non assistenziale deriva anche dal fatto che, così come emerge dai prospetti di paga in atti, è stata erogata agli appellanti una “indennità sostitut. mensa” (pari a €. 5,20 per ogni giorno di presenza) e non un servizio di mensa e neppure un buono per il pasto (che, soli, avrebbero potuto avere natura assistenziale), poiché la citata giurisprudenza esclude tale natura assistenziale qualora “sia prevista la corresponsione di indennità sostitutiva (…) nei confronti di quanti non possano o non intendano usufruirne”. In ogni caso, poiché si legge nel ricorso in appello (pag. 21, ma anche pag. 23) che la ulteriore domanda degli appellanti è quella formulata al punto n. 37 della parte narrativa del fatto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, vale la pena di rilevare come, nel corso dell'istruttoria condotta in prime cure, non sia affatto emerso “che nei prospetti 3 A titolo di esempio, si veda il prospetto di paga del Sig. per il mese di aprile 2016 (doc. n. 18 del Parte_2 fascicolo di parte della nel giudizio di primo grado): l'importo di €. 94,75 erogato a titolo di “premio CP_1 personale” figura sia nel “tot. competenze” (pari a €. 2.629,96), sia nell'imponibile contributivo (pari a €. 2.531,00), sia nell'imponibile fiscale (pari a €. 2.290,36), giacché la unica voce esclusa da tali imponibili è la “indennità sost. mensa” pari a €. 98,80. 16 di paga dei ricorrenti veni(sse) inserito e retribuito un numero di ore inferiore a quelle effettivamente svolte ed anche a quelle previste contrattualmente”. Fermo che, come ha bene messo in luce il Giudice di primo grado, la domanda subordinata degli odierni appellanti è limitata al fatto che “i ricorrenti ritengano di avere percepito – sia a livello diretto che indiretto – una retribuzione inferiore ai minimi tabellari del CCNL loro applicabile con orario di lavoro pari a quello contrattualmente previsto” (v. la sentenza appellata, pag. 14). A nulla rileva il fatto che “le somme corrisposte dall'Azienda a titolo di premio di risultato e ticket mensa” non siano “state considerate per calcolare tredicesima e quattordicesima mensilità” (v. il ricorso in appello, pag. 24), poiché il Consulente tecnico di ufficio ha effettuato una comparazione tra la complessiva somma percepita dagli appellanti e la complessiva somma che gli stessi avrebbero dovuto percepire (con la conseguenza per cui sono divenute irrilevanti le modalità e i titoli di erogazione delle retribuzioni corrisposte dalla ). CP_2
Alla luce dei suesposti principi di diritto, di cui si ritiene che il Tribunale di Modena abbia fatto puntuale applicazione nel caso di specie, ritiene questa Corte che la sentenza gravata meriti conferma nella parte in cui si afferma che: “(…) Spostando le considerazioni al caso di specie, deve evidenziarsi come i ricorrenti ritengano di avere percepito – sia a livello diretto che indiretto – una retribuzione inferiore rispetto ai minimi tabellari previsti dal CCNL loro applicabile, con orario di lavoro pari a quello contrattualmente previsto (v. punti 37 e 42 ricorso nonché conteggi depositati da parte ricorrente in seno al ricorso e in data 7.10.2020). Alla luce di tali domande, attesa la necessità quindi di operare una corretta ricostruzione contabile del credito vantato da ciascun lavoratore, s'impone pertanto l'applicazione del principio di assorbimento, imperniato proprio sul "trattamento globale più favorevole" tra quello di fatto goduto e quello spettante sulla base dei minimi contrattuali (in tali termini Cass., 27.3.2013, n. 7685). Con conseguente necessità di defalcare, dagli importi retributivi lordi spettanti a ciascun ricorrente in virtù dei minimi contrattuali, ogni utilità di natura retributiva (e così omogenea rispetto alla voce di credito richiesta in ricorso) corrisposta a favore di ciascun prestatore di lavoro. Pena, altrimenti ed anche in violazione dei principi di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c., il rischio di attribuire alla parte richiedente utilità maggiori rispetto a quelle richieste. Ciò posto, s'impone innanzitutto l'individuazione dell'ammontare della retribuzione lorda spettante a ciascun ricorrente in base ai minimi contrattuali, per tutto il periodo di lavoro indicato (utilità massima che ciascun ricorrente potrebbe conseguire alla luce delle formulate domande). Importi che, necessariamente, non potranno tenere conto del valore lordo degli ulteriori emolumenti retributivi corrisposti dal datore di lavoro, differenti dai minimi contrattuali.
17 E tanto per un duplice ordine di ragioni: 1) trattasi di voci di credito superiori ai minimi contrattuali (quest'ultima la sola causa petendi posta a fondamento della domanda attorea); 2) la vanificazione, altrimenti, degli effetti del principio di assorbimento poiché si andrebbe ad incrementare “a monte” un dato contabile per una misura equivalente al suo decremento “a valle”. Ebbene, con riferimento a tale posta, in adempimento ai requisiti richiesti, il CTU ha formulato due conteggi (v. pagg. 7 e 13 del secondo elaborato peritale). Si prenderà in considerazione l'ipotesi più favorevole per ciascun lavoratore (id est: ipotesi di integrale considerazione di tutte le assenze ai fini della determinazione della retribuzione imponibile con esclusione delle assenze ingiustificate e permessi non retribuiti). Ebbene, con condivisibile e convincente iter argomentativo (fondato sulla critica lettura di tutti i dati contabili rifluiti in atti), si è accertato come astrattamente: il Sig. Pt_1
abbia maturato una retribuzione lorda complessiva pari a € 106.341,00; il Sig. Pt_2
abbia maturato una retribuzione lorda complessiva pari a € 124.776,00; il Sig. Pt_7
abbia maturato una retribuzione lorda complessiva pari a € 145.980,00; il Sig. Pt_3
abbia maturato una retribuzione lorda complessiva pari a € 36.060,00; il Sig.
abbia maturato una retribuzione lorda complessiva pari a € 129.515,00; il Parte_10
Sig. abbia maturato una retribuzione lorda complessiva pari a € 25.836,00; il Per_1
Sig. abbia maturato una retribuzione lorda complessiva pari a € 46.592,00; il Pt_5
Sig. bbia maturato una retribuzione lorda complessiva pari a € 71.224,00 (v. pagg. Pt_9
13 e 14 secondo elaborato peritale). Da tali importi lordi complessivi andranno, per quanto già esposto, scomputate tutte le utilità di natura retributiva corrisposte dal datore di lavoro. Contrariamente a quanto esposto dai ricorrenti, deve riconoscersi natura retributiva non solo alle somme corrisposte a titolo di retribuzione vera e propria ma anche agli emolumenti corrisposti a titolo di indennità sostitutiva di mensa e di premio individuale. Con riferimento all'indennità, si richiama innanzitutto il principio di diritto secondo cui: «il servizio mensa, allorché sia apprestato dal datore di lavoro, sia pure in adempimento di obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva e soltanto a favore dei dipendenti che intendano fruirne, senza che sia prevista la corresponsione di indennità sostitutiva alcuna nei confronti di quanti non possano o non intendano usufruirne, difetta del requisito della corrispettività con la prestazione lavorativa, presupponendo un atto facoltativo e volontario del lavoratore, la cui omissione non comporta un emolumento perequativo, sicché in esso vanno ravvisati soltanto profili di natura assistenziale, con conseguente esclusione dalla base imponibile previdenziale » (v. ex multis Cass, 6.8.1996, n. 7187). Ebbene nel caso di specie deve predicarsi la natura retributiva e non assistenziale degli importi corrisposti poiché è pacifico e non contestato a livello fattuale come parte datoriale resistente non abbia offerto ai ricorrenti un servizio mensa e nemmeno un buono per il pasto (sole ipotesi che avrebbero consentito di apprezzare la natura assistenziale e
18 non retributiva dell'emolumento). S'impone quindi la necessità di defalcare, dalle poste di credito azionate in giudizio, tutti gli importi corrisposti a titolo di indennità sostitutiva di mensa, pari a € 5,20 per ogni giorno di presenza. Parimenti andranno scomputate le utilità corrisposte a titolo di premio individuale/personale. Trattasi di voce sicuramente di natura retributiva (e perciò scomputabile), non indicata dalla contrattazione collettiva quale componente della retribuzione base. Ebbene, da una complessiva lettura dell'elaborato peritale si evince come il defalco delle poste retributive, di indennità sostitutiva di mensa e di premi individuali dalle somme lorde massime richieste dai ricorrenti comporta una risultante di valore economico a segno negativo. In altre parole i condivisi approfondimenti peritali hanno permesso di apprezzare la fruizione da parte di ciascun ricorrente di un trattamento globale retributivo più favorevole rispetto a quello loro spettante in base ai minimi contrattuali (causa petendi delle domande attoree). Ne consegue il rigetto delle domande attoree per l'accertata non esistenza di differenze retributive, di segno favorevole ai ricorrenti”. Queste esaustive e convincenti considerazioni, apparendo immuni da vizi logico-giuridici, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle tesi sostenute dagli odierni appellanti con il secondo motivo di impugnazione (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). Per quanto attiene, infine, ai dati contabili estrapolati dal Giudice a quo dalla CTU svolta in prime cure, che appaiono aritmeticamente corretti e frutto di un corretto iter argomentativo, in mancanza di specifiche censure al riguardo, non si ravvisano ragioni per discostarsene. In ragione di quanto sopra esposto, anche il secondo motivo di gravame formulato dagli odierni appellanti va respinto. L'intervenuta reiezione dei primi due motivi di appello, attinenti all'an debeatur, dispensa questa Corte dall'esaminare il terzo motivo di impugnazione (concernente la questione dell'asserita prescrizione parziale delle rivendicate differenze retributive) che resta assorbito.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dai signori , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e va respinto, con Parte_10 Parte_5 conseguente integrale conferma della sentenza gravata. Le spese del grado possono essere integralmente compensate fra le parti avuto riguardo alla complessità del quadro giuridico ed alla controvertibilità dei fatti di causa, tenuto conto delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n.77/2018 (per speculare
19 motivazione di compensazione delle spese di lite si veda Cass. n. 9901/2025). Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata;
- compensa integralmente fra le parti le spese del grado;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 11.09.2025 Il Consigliere est dott. Roberto Pascarelli Il Presidente.
dott.ssa Marcella Angelini
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “(…) posso dire: sulla lavorazione A1, lavorazione del fondello è una operazione abbastanza semplice, tutta la sua lavorazione è abbastanza semplice. A2, lavorazione spalle e salsicce, anche queste lavorazioni sono abbastanza semplici. A3, lavorazione dei lombi, sono lavorazioni abbastanza semplici nel loro complesso. A4, lavorazione dei CI esteri e culatelli, alcune di queste lavorazioni, non tutte, richiedono un pizzico di perizia in più. A5, lavorazione delle PE, anche queste sono semplici, non complesse, così anche per la lavorazione dei NC, A6. A7, lavorazione dei costati, è una lavorazione estremamente semplice. Anche per la A8, lavorazione delle gole, nulla è particolarmente complesso. A9, lavorazione dei TT, qualche lavorazione richiede un po' più di perizia, niente di particolarmente impegnativo, ma solo un po' più di perizia. Preciso che per tutte le lavorazioni di cui sopra, il lavoratore non si occupa di tutte le fasi della lavorazione, ma solo di parte di esse. A.D.R.: “Generalmente i lavoratori sono specializzati a fare una lavorazione all'interno della lavorazione del pezzo anatomico;
è estremamente raro che un lavoratore sia in grado di fare tutto”. Il teste ha, inoltre, confermato che la macellazione dei suini non viene effettuata dai dipendenti della appaltatrice e che, in ogni caso, a nessun lavoratore che operi all'interno dello stabilimento è richiesto di eseguire ed essere CP_1 in grado di eseguire tutte le fasi di tutte le lavorazioni di cui consta l'attività. 7