TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/07/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 738/2025
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
Dott. Lucia Schiaretti Presidente
Dott. Costanza Comunale Giudice
Dott. Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. V.G. 738/2025 tra le parti:
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA Parte_1 C.F._1
ACRI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensor;
e
, C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. MADDALENA CP_1 C.F._2
PARELLO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parti private: hanno concluso come da note scritte congiunte depositate in data 26/06/2025.
Pubblico Ministero: «Visto» del 04/06/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/06/2025, i coniugi e hanno Parte_1 CP_1 proposto domanda congiunta di separazione personale, dando atto di essersi sposati in Prato in data
1 05/09/2012, con rito civile, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 14/07/2025, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi;
hanno inoltre chiesto di omologare le condizioni indicate nel ricorso ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 richiamando il piano genitoriale indicato in ricorso.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori
, nato il [...] in [...], e , nato il [...] in [...], al loro Persona_1 Persona_2 collocamento e mantenimento, nonché all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale
l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della prole a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali di entrambe le figlie, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Il suddetto accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto dei minori che alla luce del suddetto accordo appare manifestamente superfluo.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 CP_1 sposati in Prato (PO) il 05/09/2012 con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune atto n. 280, Parte I, anno 2012
B) omologa l'accordo delle parti sulle condizioni che di seguito si riportano:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2 2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Prato in Via Roma 319/L unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse dei figli minori Pt_1 ivi stabilmente conviventi.
3. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c già a lei intestato, entro e CP_1 Pt_1 non oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento, per i figli pari nel complesso ad € 400.00 (euro quattrocento/00) e così €.200,00 (euro duecento/00) per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
4. I coniugi concordemente stabiliscono che la rata del mutuo intestato ad entrambi, acceso per l'acquisto della abitazione posta in Prato, via Roma 319/L, sarà a carico della sig.ra quale proprietaria dell'immobile; il sig. rinuncia a qualunque pretesa Pt_1 CP_1 su detto immobile e relativamente al contratto di mutuo rinuncia a quanto pagato fino ad oggi perché adempiuto nell'interesse della famiglia.
5. I coniugi eserciteranno sui figli la bi genitorialità con collocamento della prole presso la madre e si atterrano al piano genitoriale descritto nel ricorso che qui si richiama.
5.I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
6.I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora Persona_1 Persona_2 materna;
Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a) dal sabato mattina dopo la scuola il padre terrà i bambini fino alla domenica sera dopo l'orario di cena (fine settimana alternati), quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20.00; Martedì dopo la scuola il padre preleverà i figli da scuola e li terrà fino alle 20.00, ora in cui li riporterà alla madre;
b) durante le festività comandate di Natale,
Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 20 maggio di ogni anno. Nei periodi al di fuori del calendario scolastico i genitori concordano che il piano rimane invariato e gli stessi concordemente stabiliscono che potranno avvalersi di familiari e baby sitter nella gestione degli stessi. c) In caso di
3 malattia certificata: i figli rimangono nella casa in cui si trovano per i giorni previsti dal certificato, l'altro genitore potrà andare a trovarlo previo accordo. Alla chiusura della malattia riprenderà immediatamente il calendario ordinario. In assenza di febbre verrà rispettato il calendario ordinario;
il nome del Pediatra è il Dott. con Persona_3
Studio in Prato, Via Roma 312/O ; i figli non praticano attività sportive, né soffrono di patologie specifiche.
7.Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio del protocollo di Famiglia adottato d'intesa tra il Tribunale di Prato e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato che qui si riporta:
Spese ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile: sono da ritenere comprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere.
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizione a rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting, corsi di lingua o attività artistiche ( musica, disegno, pittura, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto ( mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici ( se prima della separazione non erano sostenute); attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie
4 urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici ( già presenti prima della separazione) uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero. Tutte le spese straordinarie (da concordare o meno) dovranno essere documentate;
C) prende atto dell'accordo delle seguenti condizioni:
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
9. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro 15 giorni dall'avvenuto detto trasferimento;
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
D) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
E) nulla sulle spese di lite.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 16/07/2025 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
5
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
Dott. Lucia Schiaretti Presidente
Dott. Costanza Comunale Giudice
Dott. Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. V.G. 738/2025 tra le parti:
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA Parte_1 C.F._1
ACRI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensor;
e
, C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. MADDALENA CP_1 C.F._2
PARELLO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parti private: hanno concluso come da note scritte congiunte depositate in data 26/06/2025.
Pubblico Ministero: «Visto» del 04/06/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/06/2025, i coniugi e hanno Parte_1 CP_1 proposto domanda congiunta di separazione personale, dando atto di essersi sposati in Prato in data
1 05/09/2012, con rito civile, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 14/07/2025, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi;
hanno inoltre chiesto di omologare le condizioni indicate nel ricorso ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 richiamando il piano genitoriale indicato in ricorso.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori
, nato il [...] in [...], e , nato il [...] in [...], al loro Persona_1 Persona_2 collocamento e mantenimento, nonché all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale
l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della prole a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali di entrambe le figlie, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Il suddetto accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto dei minori che alla luce del suddetto accordo appare manifestamente superfluo.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 CP_1 sposati in Prato (PO) il 05/09/2012 con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune atto n. 280, Parte I, anno 2012
B) omologa l'accordo delle parti sulle condizioni che di seguito si riportano:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2 2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Prato in Via Roma 319/L unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse dei figli minori Pt_1 ivi stabilmente conviventi.
3. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c già a lei intestato, entro e CP_1 Pt_1 non oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento, per i figli pari nel complesso ad € 400.00 (euro quattrocento/00) e così €.200,00 (euro duecento/00) per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
4. I coniugi concordemente stabiliscono che la rata del mutuo intestato ad entrambi, acceso per l'acquisto della abitazione posta in Prato, via Roma 319/L, sarà a carico della sig.ra quale proprietaria dell'immobile; il sig. rinuncia a qualunque pretesa Pt_1 CP_1 su detto immobile e relativamente al contratto di mutuo rinuncia a quanto pagato fino ad oggi perché adempiuto nell'interesse della famiglia.
5. I coniugi eserciteranno sui figli la bi genitorialità con collocamento della prole presso la madre e si atterrano al piano genitoriale descritto nel ricorso che qui si richiama.
5.I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
6.I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora Persona_1 Persona_2 materna;
Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a) dal sabato mattina dopo la scuola il padre terrà i bambini fino alla domenica sera dopo l'orario di cena (fine settimana alternati), quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20.00; Martedì dopo la scuola il padre preleverà i figli da scuola e li terrà fino alle 20.00, ora in cui li riporterà alla madre;
b) durante le festività comandate di Natale,
Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 20 maggio di ogni anno. Nei periodi al di fuori del calendario scolastico i genitori concordano che il piano rimane invariato e gli stessi concordemente stabiliscono che potranno avvalersi di familiari e baby sitter nella gestione degli stessi. c) In caso di
3 malattia certificata: i figli rimangono nella casa in cui si trovano per i giorni previsti dal certificato, l'altro genitore potrà andare a trovarlo previo accordo. Alla chiusura della malattia riprenderà immediatamente il calendario ordinario. In assenza di febbre verrà rispettato il calendario ordinario;
il nome del Pediatra è il Dott. con Persona_3
Studio in Prato, Via Roma 312/O ; i figli non praticano attività sportive, né soffrono di patologie specifiche.
7.Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio del protocollo di Famiglia adottato d'intesa tra il Tribunale di Prato e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato che qui si riporta:
Spese ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile: sono da ritenere comprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere.
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizione a rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting, corsi di lingua o attività artistiche ( musica, disegno, pittura, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto ( mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici ( se prima della separazione non erano sostenute); attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie
4 urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici ( già presenti prima della separazione) uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero. Tutte le spese straordinarie (da concordare o meno) dovranno essere documentate;
C) prende atto dell'accordo delle seguenti condizioni:
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
9. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro 15 giorni dall'avvenuto detto trasferimento;
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
D) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
E) nulla sulle spese di lite.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 16/07/2025 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
5