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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/04/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 28/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 1047/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10:00 sono presenti l'avv. LIBRIZZI FULVIO per parte ricorrente, nonché la dott.ssa PALPACELLI CAROLINA per l' CP_1
L'avv. Librizzi dichiara di aderire alla domanda di cessazione della materia del contendere formulata dall' in memoria di costituzione;
CP_1 chiede la vittoria di spese in ragione della tardività del pagamento;
la dott.ssa Palpacelli insiste sulla compensazione delle spese.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 13:53 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1047 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. LIBRIZZI FULVIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. COLOMBO MARGHERITA
- resistente - oggetto: conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 28/04/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_1
ricorrente che liquida complessivamente in euro 1.000 ,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/01/2025, la parte ricorrente in epigrafe
2 conveniva in giudizio l' per sentirlo condannare al pagamento della CP_1
prestazione a lei dovuta giusta decreto di omologa del 9.8.2024 (e a seguito di invio del modello AP70 in data 23.9.2024), con il quale era stato dichiarato il diritto al percepimento dell'assegno mensile d'invalidità da far data dalla visita di revisione (20.2.2024).
Si costituiva il convenuto, comunicando l'avvenuto ripris2tino della prestazione dall'aprile 2025, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle spese di lite in ragione della tardività del. CP_1
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del ripristino della prestazione e dell'inizio del pagamento oltre i tempi previsti e soltanto dopo la proposizione del ricorso, l' CP_2
convenuto va comunque condannato alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 28/04/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
3
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 28/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 1047/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10:00 sono presenti l'avv. LIBRIZZI FULVIO per parte ricorrente, nonché la dott.ssa PALPACELLI CAROLINA per l' CP_1
L'avv. Librizzi dichiara di aderire alla domanda di cessazione della materia del contendere formulata dall' in memoria di costituzione;
CP_1 chiede la vittoria di spese in ragione della tardività del pagamento;
la dott.ssa Palpacelli insiste sulla compensazione delle spese.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 13:53 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1047 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. LIBRIZZI FULVIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. COLOMBO MARGHERITA
- resistente - oggetto: conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 28/04/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_1
ricorrente che liquida complessivamente in euro 1.000 ,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/01/2025, la parte ricorrente in epigrafe
2 conveniva in giudizio l' per sentirlo condannare al pagamento della CP_1
prestazione a lei dovuta giusta decreto di omologa del 9.8.2024 (e a seguito di invio del modello AP70 in data 23.9.2024), con il quale era stato dichiarato il diritto al percepimento dell'assegno mensile d'invalidità da far data dalla visita di revisione (20.2.2024).
Si costituiva il convenuto, comunicando l'avvenuto ripris2tino della prestazione dall'aprile 2025, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle spese di lite in ragione della tardività del. CP_1
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del ripristino della prestazione e dell'inizio del pagamento oltre i tempi previsti e soltanto dopo la proposizione del ricorso, l' CP_2
convenuto va comunque condannato alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 28/04/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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