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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/06/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. Rg. 15-1/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO Settore Procedure Concorsuali
Il Giudice, dott.ssa Chiara Di Credico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella procedura n. 15-1/2024 rg. PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCII) promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Lacina, 95/B (C.F. ; C.F._1 con ricorso depositato in data 16.2.2024 il ricorrente, premesso di rivestire la qualifica di
“consumatore” così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCII e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c),
CCII, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti;
E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCII dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l' Controparte_1
integrata a seguito del decreto interlocutorio di
[...] CP_2 Persona_1 questo G.D. depositato in data 23.10.2024, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza del debitore nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere;
il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori che compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCII;
visto il decreto interlocutorio di questo giudice depositato in data 23.10.2024; vista la documentazione integrativa depositata dal Gestore in data 5.11.2024;
Pag. 1 di 7 visto il successivo decreto interlocutorio depositato in data 14.12.2024 e quello del 9.2.2025; vista la proposta modificata, depositata dal Gestore in data 18.2.2025; dato atto che con decreto del 09/03/2025 venivano date disposizioni ai sensi dell'art. 70 co. 1
CCII; rilevato che con relazione depositata dal Gestore in data 10.4.2025 questi ha attestato non essere state formulate osservazioni rispetto al piano e alla proposta aggiornati (i.e. quella del 18.2.2025), ma ha dichiarato esser pervenute precisazioni dei crediti da parte del creditore PV _3
RL (creditore ipotecario) e da parte di (che aggiornava il proprio credito in Euro 4.859,11 CP_4 di cui Euro 3.666,88 in privilegio ed Euro 1.192,23 in GRo); che di conseguenza il Gestore:
- Ha dato atto che (creditore ipotecario, cessionario del credito di Controparte_5 CP_6
abbia con comunicazione inoltrata al Gestore in data 9 gennaio 2025, depositata in atti, prestato il proprio assenso alla proposta di pagamento del credito per complessiva somma di € 50.904,61
(pari al 47% del credito maturato da tale creditore);
- Ha inserito nel piano dei pagamenti l'importo aggiornato del credito di ritenendo tale CP_4
variazione in aumento assolutamente sostenibile per il debitore;
il Gestore ha inoltre esposto come nelle more della pendenza del presente ricorso per l'accesso alla procedura da sovraindebitamento i creditori GR , OW CQ RL ed Controparte_7
abbiano continuato ad effettuare le trattenute mensili sullo stipendio del debitore (si CP_8 tratta infatti di creditori con i quali il debitore ha stipulato contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio); dato atto che con decreto del 5.6.2025 questo G.D. ha chiarito al Gestore che non essendo stata disposta la sospensione degli effetti delle clausole c.d. “autoliquidanti” dei contratti di finanziamento, correttamente tali creditori hanno continuato ad operare le trattenute sullo stipendio, continuando a così a vedere soddisfatto il proprio credito senza alcuna falcidia;
ritenuto, di conseguenza, che in punto di pagamenti da effettuare a seguito dell'omologa del piano tali creditori saranno soddisfatti nella misura percentuale prevista nella proposta di piano
(i.e. il 20%, trattandosi di creditori GR), da calcolarsi sul montante residuo del credito da essi maturato alla data dell'omologa (montante complessivo del credito che si ritiene sarà diminuito rispetto a quanto originariamente esposto dal debitore, avendo tali creditori continuato ad essere soddisfatti mediante la cessione del quinto dello stipendio nelle more della pendenza della presente procedura);
Pag. 2 di 7 tanto premesso;
quanto alla proposta di regolazione della crisi, il debitore ha dichiarato di avere un'esposizione debitoria complessiva di € 183.520,48 (l'importo qui indicato è quello riportato dal gestore nell'ultima relazione dal medesimo depositata in data 6.6.2025) e ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini:
- Il pagamento integrale, 100%, della prededuzione (pari ad € 4.165,69);
- il pagamento nella misura del 47 % dei creditori privilegiati ( , Controparte_5 CP_9
Comune , ); CP_10 Controparte_11
- il pagamento nella misura percentuale del 20 % dei creditori GR;
si riporta di seguito il prospetto sintetico della proposta, contenuto a pag. 1 della relazione del gestore depositata in data 6.6.2025, con la precisazione che per i creditori , Controparte_7
OW CQ RL ed quanto indicato nella colonna “importo debito” e nella colonna CP_8
“importo da pagare” dovrà essere aggiornato in considerazione del fatto che tali creditori, beneficiando della tipologia di contratti da essi stipulati (finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio) in pendenza della presente procedura hanno continuato a veder soddisfatto il proprio credito. Pertanto, il Gestore dovrà calcolare la percentuale del 20% sull'ammontare del credito residuo alla data dell'omologa:
il debitore ha pertanto proposto di effettuare i pagamenti entro il termine di anni 6 e 4 mesi mediante la corresponsione della somma mensile pari ad Euro 820,00, prevedendo:
Pag. 3 di 7 - il pagamento dei crediti in prededuzione (i.e. il compenso dell'OCC) in unica soluzione entro il mese successivo all'eventuale omologa per complessivi Euro 4.165,69; sul punto si veda la doverosa precisazione di cui infra;
- I creditori privilegiati, per la somma complessiva di Euro 53.684,01, in ratei mensili pari ad Euro
820,00, a partire dal secondo mese successivo all'eventuale omologa, nei successivi cinque anni e cinque mesi e più specificatamente:
a) Il creditore ipotecario, che ha prestato l'assenso alla proposta formulata, verrà pagato in ratei mensili di Euro 700,00 per i primi 25 mesi e successivamente in ratei mensili pari ad Euro 820,00, rientrando così del credito in 5 anni e otto mesi;
b) Gli altri creditori privilegiati ( , e Controparte_11 Controparte_12 CP_9 verranno pagati mediante la corresponsione di ratei complessivi pari ad Euro 120,00 mensili, in proporzione dei rispettivi crediti, in 24 mesi;
- terminati i pagamenti in favore dei creditori privilegiati, saranno pagati i creditori GR nella misura del 20%, in proporzione dei rispettivi crediti, per residua durata del piano (1 anno, quindi 12 rate mensili);
Tanto rilevato, la proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore ex art. 2, I comma, lett. e), CCII, avendo contratto le obbligazioni ristrutturate per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCII. Non ricorrono neppure le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCII, in quanto il ricorrente non risulta essere stato già esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e, secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Quanto al pagamento del compenso spettante all'OCC, che il Gestore ha esposto verrà pagato nella misura del 100% entro il primo mese dall'omologa si osserva quanto segue.
L'inclusione del compenso spettante all'OCC, tra i crediti prededucibili, è conforme al disposto dell'art. 6 I comma lett. a) CCII, così come modificato dall'entrata in vigore del d.lgs. 136/2024
(ai sensi del quale: “oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili a) i crediti relativi
a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”); tale previsione va, tuttavia, necessariamente coordinata con l'art. 71, IV comma, CCII, in base al quale “Il giudice,se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito,
Pag. 4 di 7 procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”.
Pertanto, condividendo l'orientamento giurisprudenziale di merito formatosi a riguardo (cfr.
Trib. Bologna, 21 ottobre 2024, Est. Mirabelli;
Tribunale Nocera Inferiore, 10 gennaio 2024;
Tribunale Rimini, 05 gennaio 2024, Est. Rossi;
Tribunale Forlì, 13 luglio 2023, Est. Branca), nell'attenersi alla previsione normativa come meglio infra illustrata, si ritiene che il compenso spettante al professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso cui è iscritto, debba essere liquidato e (pagato) solo al termine dell'avvenuta esecuzione del programma di liquidazione della procedura di sovraindebitamento. Solo in quel momento, infatti, il Giudice potrà tener conto dell'intera attività svolta dall'OCC e della diligenza impiegata nello svolgimento dell'incarico.
Pertanto, al fine di non violare il disposto del citato art. 6, I comma, lett. a) CCII, le somme che il debitore ha già corrisposto all'OCC, dovranno considerarsi come meramente accantonate presso il predetto Organismo fino alla completa esecuzione della procedura.
Di conseguenza ove, al termine della procedura, il compenso liquidato dal G.D. sia inferiore a quello già accantonato, al fine di non incorrere in violazione di legge, il predetto Organismo dovrà restituire le somme eventualmente eccedenti, secondo le disposizioni che verranno impartite dal
G.D.
Va peraltro ammessa la possibilità di riconoscere – stante la significativa attività svolta dall'OCC tramite la predisposizione della relazione ex art. 68, II comma, CCI – un acconto sul compenso finale, da richiedersi a cura dell'OCC sulla base dell'attivo stimato e del passivo accertato ai sensi del DM 24.09.2014 n. 202 e sulla quale il giudice delegato potrà provvedere dopo l'omologa e l'esecuzione dei riparti (cfr. art. 71 comma 4 CCII come modificato dal recente correttivo al Codice della Crisi).
In conclusione, ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, VII comma, CCII.
Per quanto riguarda le modalità esecutive, il debitore provvederà ad effettuare mensilmente
i pagamenti in favore dei creditori beneficiari, sotto la vigilanza del Gestore.
Il presente provvedimento dovrà essere, a cura del Gestore, comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro i 2 giorni successivi sul sito web istituzionale del Tribunale di
Catanzaro, ex art. 70, comma 8, CCII.
Pag. 5 di 7
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in esito al ricorso presentato ex artt. 67 ss. CCII:
OMOLOGA il piano del consumatore proposto da , nato a Parte_1
Catanzaro il 20.12.1978 e residente in [...] (C.F.
, alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta di piano C.F._1 in atti, depositata in data 6.6.2025, ferme restando le precisazioni di cui in parte motiva con riguardo ai creditori GR , OW CQ RL ed ; Controparte_7 CP_8
DISPONE:
a. che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;
b. che siano sospese, fino a completamento del piano di ristrutturazione omologato, eventuali azioni individuali dei creditori e ogni diverso pagamento per crediti anteriori alla presentazione del piano;
c. che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1 CCII;
d. che eventuali somme trattenute dal datore di lavoro dovranno essere versate al debitore per l'attuazione del piano; a tal fine il Gestore comunicherà tempestivamente il presente provvedimento anche al datore di lavoro;
e. il divieto per il ricorrente di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento
(carte di credito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma, per tutta la durata del piano;
f. dispone che il Gestore:
i) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice;
ii) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano;
iii) terminata l'esecuzione, presenti – sentito il debitore – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso, mentre le somme destinate al pagamento dell'OCC secondo le previsioni del piano dovranno ritenersi accantonate fino a che il giudice delegato non ne autorizzerà il pagamento;
iv) se alla scadenza del termine di durata o in corso di esecuzione, il piano risulti non integralmente e correttamente eseguibile o eseguito, riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentiti i debitori– le modifiche e gli atti necessari al completamento;
Pag. 6 di 7 g. l'attribuzione al Gestore del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito dello stipendio e di pagamento dei debiti, come derivanti dal piano omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 71 CCII;
h. che la presente sentenza di omologa sia pubblicata, a cura dell'O.C.C. e a spese del debitore, entro 48 ore, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione, omessi i dati personali dei soggetti non direttamente interessati dal piano e quelli inerenti i debitori di carattere sensibile o comunque non necessari, nonché entro lo stesso termine sia comunicata a tutti i creditori.
DICHIARA chiusa la presente procedura.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
26/06/2025
IL GIUDICE
Chiara Di Credico
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO Settore Procedure Concorsuali
Il Giudice, dott.ssa Chiara Di Credico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella procedura n. 15-1/2024 rg. PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCII) promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Lacina, 95/B (C.F. ; C.F._1 con ricorso depositato in data 16.2.2024 il ricorrente, premesso di rivestire la qualifica di
“consumatore” così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCII e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c),
CCII, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti;
E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCII dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l' Controparte_1
integrata a seguito del decreto interlocutorio di
[...] CP_2 Persona_1 questo G.D. depositato in data 23.10.2024, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza del debitore nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere;
il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori che compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCII;
visto il decreto interlocutorio di questo giudice depositato in data 23.10.2024; vista la documentazione integrativa depositata dal Gestore in data 5.11.2024;
Pag. 1 di 7 visto il successivo decreto interlocutorio depositato in data 14.12.2024 e quello del 9.2.2025; vista la proposta modificata, depositata dal Gestore in data 18.2.2025; dato atto che con decreto del 09/03/2025 venivano date disposizioni ai sensi dell'art. 70 co. 1
CCII; rilevato che con relazione depositata dal Gestore in data 10.4.2025 questi ha attestato non essere state formulate osservazioni rispetto al piano e alla proposta aggiornati (i.e. quella del 18.2.2025), ma ha dichiarato esser pervenute precisazioni dei crediti da parte del creditore PV _3
RL (creditore ipotecario) e da parte di (che aggiornava il proprio credito in Euro 4.859,11 CP_4 di cui Euro 3.666,88 in privilegio ed Euro 1.192,23 in GRo); che di conseguenza il Gestore:
- Ha dato atto che (creditore ipotecario, cessionario del credito di Controparte_5 CP_6
abbia con comunicazione inoltrata al Gestore in data 9 gennaio 2025, depositata in atti, prestato il proprio assenso alla proposta di pagamento del credito per complessiva somma di € 50.904,61
(pari al 47% del credito maturato da tale creditore);
- Ha inserito nel piano dei pagamenti l'importo aggiornato del credito di ritenendo tale CP_4
variazione in aumento assolutamente sostenibile per il debitore;
il Gestore ha inoltre esposto come nelle more della pendenza del presente ricorso per l'accesso alla procedura da sovraindebitamento i creditori GR , OW CQ RL ed Controparte_7
abbiano continuato ad effettuare le trattenute mensili sullo stipendio del debitore (si CP_8 tratta infatti di creditori con i quali il debitore ha stipulato contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio); dato atto che con decreto del 5.6.2025 questo G.D. ha chiarito al Gestore che non essendo stata disposta la sospensione degli effetti delle clausole c.d. “autoliquidanti” dei contratti di finanziamento, correttamente tali creditori hanno continuato ad operare le trattenute sullo stipendio, continuando a così a vedere soddisfatto il proprio credito senza alcuna falcidia;
ritenuto, di conseguenza, che in punto di pagamenti da effettuare a seguito dell'omologa del piano tali creditori saranno soddisfatti nella misura percentuale prevista nella proposta di piano
(i.e. il 20%, trattandosi di creditori GR), da calcolarsi sul montante residuo del credito da essi maturato alla data dell'omologa (montante complessivo del credito che si ritiene sarà diminuito rispetto a quanto originariamente esposto dal debitore, avendo tali creditori continuato ad essere soddisfatti mediante la cessione del quinto dello stipendio nelle more della pendenza della presente procedura);
Pag. 2 di 7 tanto premesso;
quanto alla proposta di regolazione della crisi, il debitore ha dichiarato di avere un'esposizione debitoria complessiva di € 183.520,48 (l'importo qui indicato è quello riportato dal gestore nell'ultima relazione dal medesimo depositata in data 6.6.2025) e ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini:
- Il pagamento integrale, 100%, della prededuzione (pari ad € 4.165,69);
- il pagamento nella misura del 47 % dei creditori privilegiati ( , Controparte_5 CP_9
Comune , ); CP_10 Controparte_11
- il pagamento nella misura percentuale del 20 % dei creditori GR;
si riporta di seguito il prospetto sintetico della proposta, contenuto a pag. 1 della relazione del gestore depositata in data 6.6.2025, con la precisazione che per i creditori , Controparte_7
OW CQ RL ed quanto indicato nella colonna “importo debito” e nella colonna CP_8
“importo da pagare” dovrà essere aggiornato in considerazione del fatto che tali creditori, beneficiando della tipologia di contratti da essi stipulati (finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio) in pendenza della presente procedura hanno continuato a veder soddisfatto il proprio credito. Pertanto, il Gestore dovrà calcolare la percentuale del 20% sull'ammontare del credito residuo alla data dell'omologa:
il debitore ha pertanto proposto di effettuare i pagamenti entro il termine di anni 6 e 4 mesi mediante la corresponsione della somma mensile pari ad Euro 820,00, prevedendo:
Pag. 3 di 7 - il pagamento dei crediti in prededuzione (i.e. il compenso dell'OCC) in unica soluzione entro il mese successivo all'eventuale omologa per complessivi Euro 4.165,69; sul punto si veda la doverosa precisazione di cui infra;
- I creditori privilegiati, per la somma complessiva di Euro 53.684,01, in ratei mensili pari ad Euro
820,00, a partire dal secondo mese successivo all'eventuale omologa, nei successivi cinque anni e cinque mesi e più specificatamente:
a) Il creditore ipotecario, che ha prestato l'assenso alla proposta formulata, verrà pagato in ratei mensili di Euro 700,00 per i primi 25 mesi e successivamente in ratei mensili pari ad Euro 820,00, rientrando così del credito in 5 anni e otto mesi;
b) Gli altri creditori privilegiati ( , e Controparte_11 Controparte_12 CP_9 verranno pagati mediante la corresponsione di ratei complessivi pari ad Euro 120,00 mensili, in proporzione dei rispettivi crediti, in 24 mesi;
- terminati i pagamenti in favore dei creditori privilegiati, saranno pagati i creditori GR nella misura del 20%, in proporzione dei rispettivi crediti, per residua durata del piano (1 anno, quindi 12 rate mensili);
Tanto rilevato, la proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore ex art. 2, I comma, lett. e), CCII, avendo contratto le obbligazioni ristrutturate per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCII. Non ricorrono neppure le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCII, in quanto il ricorrente non risulta essere stato già esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e, secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Quanto al pagamento del compenso spettante all'OCC, che il Gestore ha esposto verrà pagato nella misura del 100% entro il primo mese dall'omologa si osserva quanto segue.
L'inclusione del compenso spettante all'OCC, tra i crediti prededucibili, è conforme al disposto dell'art. 6 I comma lett. a) CCII, così come modificato dall'entrata in vigore del d.lgs. 136/2024
(ai sensi del quale: “oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili a) i crediti relativi
a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”); tale previsione va, tuttavia, necessariamente coordinata con l'art. 71, IV comma, CCII, in base al quale “Il giudice,se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito,
Pag. 4 di 7 procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”.
Pertanto, condividendo l'orientamento giurisprudenziale di merito formatosi a riguardo (cfr.
Trib. Bologna, 21 ottobre 2024, Est. Mirabelli;
Tribunale Nocera Inferiore, 10 gennaio 2024;
Tribunale Rimini, 05 gennaio 2024, Est. Rossi;
Tribunale Forlì, 13 luglio 2023, Est. Branca), nell'attenersi alla previsione normativa come meglio infra illustrata, si ritiene che il compenso spettante al professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso cui è iscritto, debba essere liquidato e (pagato) solo al termine dell'avvenuta esecuzione del programma di liquidazione della procedura di sovraindebitamento. Solo in quel momento, infatti, il Giudice potrà tener conto dell'intera attività svolta dall'OCC e della diligenza impiegata nello svolgimento dell'incarico.
Pertanto, al fine di non violare il disposto del citato art. 6, I comma, lett. a) CCII, le somme che il debitore ha già corrisposto all'OCC, dovranno considerarsi come meramente accantonate presso il predetto Organismo fino alla completa esecuzione della procedura.
Di conseguenza ove, al termine della procedura, il compenso liquidato dal G.D. sia inferiore a quello già accantonato, al fine di non incorrere in violazione di legge, il predetto Organismo dovrà restituire le somme eventualmente eccedenti, secondo le disposizioni che verranno impartite dal
G.D.
Va peraltro ammessa la possibilità di riconoscere – stante la significativa attività svolta dall'OCC tramite la predisposizione della relazione ex art. 68, II comma, CCI – un acconto sul compenso finale, da richiedersi a cura dell'OCC sulla base dell'attivo stimato e del passivo accertato ai sensi del DM 24.09.2014 n. 202 e sulla quale il giudice delegato potrà provvedere dopo l'omologa e l'esecuzione dei riparti (cfr. art. 71 comma 4 CCII come modificato dal recente correttivo al Codice della Crisi).
In conclusione, ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, VII comma, CCII.
Per quanto riguarda le modalità esecutive, il debitore provvederà ad effettuare mensilmente
i pagamenti in favore dei creditori beneficiari, sotto la vigilanza del Gestore.
Il presente provvedimento dovrà essere, a cura del Gestore, comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro i 2 giorni successivi sul sito web istituzionale del Tribunale di
Catanzaro, ex art. 70, comma 8, CCII.
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P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in esito al ricorso presentato ex artt. 67 ss. CCII:
OMOLOGA il piano del consumatore proposto da , nato a Parte_1
Catanzaro il 20.12.1978 e residente in [...] (C.F.
, alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta di piano C.F._1 in atti, depositata in data 6.6.2025, ferme restando le precisazioni di cui in parte motiva con riguardo ai creditori GR , OW CQ RL ed ; Controparte_7 CP_8
DISPONE:
a. che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;
b. che siano sospese, fino a completamento del piano di ristrutturazione omologato, eventuali azioni individuali dei creditori e ogni diverso pagamento per crediti anteriori alla presentazione del piano;
c. che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1 CCII;
d. che eventuali somme trattenute dal datore di lavoro dovranno essere versate al debitore per l'attuazione del piano; a tal fine il Gestore comunicherà tempestivamente il presente provvedimento anche al datore di lavoro;
e. il divieto per il ricorrente di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento
(carte di credito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma, per tutta la durata del piano;
f. dispone che il Gestore:
i) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice;
ii) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano;
iii) terminata l'esecuzione, presenti – sentito il debitore – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso, mentre le somme destinate al pagamento dell'OCC secondo le previsioni del piano dovranno ritenersi accantonate fino a che il giudice delegato non ne autorizzerà il pagamento;
iv) se alla scadenza del termine di durata o in corso di esecuzione, il piano risulti non integralmente e correttamente eseguibile o eseguito, riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentiti i debitori– le modifiche e gli atti necessari al completamento;
Pag. 6 di 7 g. l'attribuzione al Gestore del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito dello stipendio e di pagamento dei debiti, come derivanti dal piano omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 71 CCII;
h. che la presente sentenza di omologa sia pubblicata, a cura dell'O.C.C. e a spese del debitore, entro 48 ore, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione, omessi i dati personali dei soggetti non direttamente interessati dal piano e quelli inerenti i debitori di carattere sensibile o comunque non necessari, nonché entro lo stesso termine sia comunicata a tutti i creditori.
DICHIARA chiusa la presente procedura.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
26/06/2025
IL GIUDICE
Chiara Di Credico
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