Articolo 16 della Legge 2 agosto 1975, n. 393
Articolo 15Articolo 17
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7 settembre 1975
Art. 16.
Fino al 31 dicembre 1979 la localizzazione e la costruzione di centrali turbogas dell'ENEL sono disciplinate dalle norme del presente capo.
Nei programmi di costruzione di centrali turbogas l'ENEL deve indicare almeno due localita' per ciascuno degli impianti previsti dai programmi, tenendo conto della funzione delle centrali stesse, delle loro caratteristiche tecniche e dell'equilibrio della rete di trasporto dell'energia elettrica.
I programmi predetti sono approvati, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, dal CIPE con la partecipazione dei presidenti delle giunte regionali competenti per territorio.
Entrata in vigore il 7 settembre 1975