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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/04/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di GI Calabria , nella persona del Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Paola Gargano , all'udienza del 04/04/2025 nel procedimento n. 2327 /2024 R.G.A.C. ha pronunciato , ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivi contestuali della decisione e di cui ha dato lettura in pubblica udienza
TRA
, C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.IARIA GIUSEPPINA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Melito Porto Salvo (RC) via Roma n.50 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in GI Calabria, viale Calabria n.82, presso la Sede dell'Avvocatura , rappresentato e difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE , CP_1 giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO num. R.G. 3785/2023 art. 445 bis 6° comma c.p.c. -
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra in data 04.01.2023 presentava all' domanda Parte_1 CP_1
finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della legge 30.03.71 n. ex L. n. 18/ 80 e L. 508/88, altresì domanda per il riconoscimento dello status di persona portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104/92.
La Commissione medica di GI Calabria, dopo aver sottoposto a visita l'interessata, la riconosceva “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L.0124/98) lieve 33% - 66%” e “portatore di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 Legge num. 104 del 1992”.
Con istanza di A.T.P ex art. 445 bis c.p.c. depositata presso il Tribunale di GI Calabria-
Sezione Lavoro , chiedeva di ottenere riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L. n. 18/ 80 - L. 508/88, nonché le condizioni per ottenere il riconoscimento dei benefici riconosciuti ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma
3, L. 104/92.
L' accertamento tecnico preventivo veniva espletato e riconosceva la ricorrente “ Invalida al
100% e portatrice di Handicap ai sensi della L 104/92 art 3 comma 1 “.
Concessi i termini per proporre contestazione, veniva presentato atto di dissenso e quindi nei termini dell'art. 445 bis c.p.c. veniva proposto dalla ricorrente, ricorso innanzi all'intestato
Tribunale, con il quale contestava la CTU depositata nel corso dell'ATPO, depositava inoltre nuova documentazione sanitaria attestanti aggravamento delle condizioni sanitarie della ricorrente. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico-legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' , resistendo al ricorso e CP_1
chiedendone il rigetto.
Sulla scorta delle deduzioni formulate dal ricorrente, che a sostegno dell'epigrafato gravame ha allegato l'aggravamento delle condizioni sanitarie è stato disposto un supplemento istruttorio da parte del CTU che aveva conosciuto il procedimento in fase di ATPO. Il CTU dopo aver sottoposto la ricorrente a visita medico legale, e nell'esaminare la documentazione medica in atti, depositava l' elaborato peritale nel quale affermava che la ricorrente “è in atto affetta da patologie che la rendono invalida al 100% con necessità di
persona che le renda assistenza continua. E' portatrice di condizione di disabilità, ai sensi
della L 104/92 art. 3 comma 3, a decorrere, per entrambi i benefici, dal dicembre 2024 , un
mese antecedente la data della visita peritale .
Le argomentazioni del CTU, che qui si intendono integralmente riportate, appaiono condivisibili in quanto conformi alle norme di scienza ed esperienza medica, immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e formulate nel rispetto della normativa vigente. Pertanto, la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere i benefici richiesti con decorrenza dal dicembre 2024.
Le spese di lite, sia della fase di atpo che di quella di merito, sono suscettibili di compensazione,
in quanto i requisiti sanitari sono insorti successivamente alla proposizione del ricorso;
quelle di consulenza vengono invece poste a carico dell' , già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
P.Q.M.
Il G.O. T. dr.ssa Paola Gargano,
in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
, C.F. , nei confronti dell' , ogni Parte_1 C.F._1 CP_1
contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente riconoscendo in capo alla stessa il requisito sanitario per l'accesso al beneficio dell'indennità di accompagno ex L. 18/ 1980 e riconosce alla ricorrente i benefici derivanti dall'art. 3 comma 3 L. 104/92. La decorrenza di entrambi i benefici si stabilisce a far data dal dicembre 2024;
• Compensa per intero le spese di lite (sia della fase di ATP che di quella di merito); • Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di questa fase e di quella espletata CP_1
nel procedimento di ATPO liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in GI Calabria, 04/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Paola Gargano
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118 e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta di indennità di accompagnamento