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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 6278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6278 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 16.9.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 17734/2024 R.G.
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Parte_1 Rainone
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
NONCHÉ
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Del Sarto CP_2
- resistente -
NONCHÉ
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_3
- contumace -
NONCHÉ
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_4
- contumace -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 1.8.2024 la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120249033573001/000, notificatale il 22.7.2024, limitatamente alle somme vantate dall' (a titolo di premi e relative sanzioni ed accessori) nelle cartelle esattoriali CP_2 n. 7120220098612890000 (per l'importo di € 10.719,66) e n. 07120220175439180000 (per l'importo di € 3.572,50), nonché dall' (a titolo di contributi per lavoratori dipendenti CP_1 sulla base di DM10) negli avvisi di addebito nn. 37120220011885735000, 37120220015527287000 e 37120230001687153000 (rispettivamente per gli importi di € 65.511,10, € 3.373,04 ed € 6.420,84). A fondamento della domanda, richiamando la normativa in tema di gestione commercianti, e rappresentando che “grava sull' e sull' nel caso di specie l'onere di provare la CP_1 CP_2 fondatezza della sua pretesa e la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente CP_ nella gestione commercianti”, ha dedotto l'insussistenza dei crediti vantati dall' e dall' nei suindicati atti. CP_2 Sulla base di tali premesse, ha concluso per l'insussistenza di tali crediti.
1 Si è costituito tempestivamente in giudizio l' che, preliminarmente, ha eccepito “la CP_1 tardività dell'opposizione stante il decorso del termine di 40 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento o avvisi di addebito, che, pertanto, sono divenuti definitivi”. Nel merito, ha contestato il fondamento della domanda, rappresentando che: “Il contenuto del ricorso è fuorviante. Non si tratta di contributi per lavoro autonomo. Stiamo parlando di una società e di contributi per dipendenti”.
Si è costituito tardivamente anche l' contestando il fondamento della domanda. CP_2
Preso atto della mancata notifica del ricorso alla e dichiarata la nullità della Controparte_4 notifica del ricorso all' , è disposto un rinvio ex art. 291 c.p.c. Controparte_3 all'udienza odierna.
Stante la manca costituzione in giudizio di tali enti nonostante la regolare notifica del ricorso è stata dichiarata contumacia degli stessi.
*** Deve premettersi che, come indicato alla pagina 2 del ricorso, la domanda è limitata ai crediti vantati nei confronti della ricorrente dall' nelle cartelle esattoriali n. CP_2 7120220098612890000 e n. 07120220175439180000, nonché dall' negli avvisi di CP_1 addebito nn. 37120220011885735000, 37120220015527287000 e 37120230001687153000.
Ciò posto, la domanda non può essere accolta per le ragioni di seguito enunciate.
La ricorrente non ha contestato di aver ricevuto le suindicate cartelle esattoriali e i suindicati avvisi di addebito nelle date indicate nell'intimazione di pagamento n. 07120249033573001/000, e segnatamente:
- il 3.10.2022, la cartella esattoriale n. 7120220098612890000
- il18.1.2023, la cartella esattoriale n. 07120220175439180000
- il 19.8.2022, l'avviso di addebito n. 37120220011885735000
- il 17.12.2022, l'avviso di addebito n. 37120220015527287000
- il 31.5.2023, l'avviso di addebito n. 37120230001687153000
CP_ Solo ad abundantiam, si evidenzia che l' ha fornito prova della notifica di tali avvisi di addebito a mezzo pec nelle suindicate date (si confrontino le relative “ricevute di consegna” prodotte).
Pertanto, non avendo l'istante proposto opposizione ai suindicati atti nel termine di legge di 40 giorni (artt. 24 D.Lgs 46/1999 e 30, comma 14, del DL 78/2010 convertito in L. 122/2010), non può essere esaminata alcuna delle questioni sollevate in ricorso in relazione al merito dei crediti vantati dall' dall' negli stessi. CP_2 CP_1
Per tali motivi, che assorbe ogni altra questione, la domanda deve essere rigettata.
I compensi di lite, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite.
P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
2 a) rigetta la domanda;
b) condanna la ricorrente a pagare i compensi di lite ai convenuti, che liquida in € 2.700,00 rimborso forfettario dei compensi di lite nella misura del 15% all' , CP_2 nonché € 6.114,00 oltre rimborso forfettario dei compensi di lite nella misura del 15% all' . CP_1
In Napoli, il 16.9.2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
3
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 17734/2024 R.G.
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Parte_1 Rainone
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
NONCHÉ
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Del Sarto CP_2
- resistente -
NONCHÉ
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_3
- contumace -
NONCHÉ
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_4
- contumace -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 1.8.2024 la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120249033573001/000, notificatale il 22.7.2024, limitatamente alle somme vantate dall' (a titolo di premi e relative sanzioni ed accessori) nelle cartelle esattoriali CP_2 n. 7120220098612890000 (per l'importo di € 10.719,66) e n. 07120220175439180000 (per l'importo di € 3.572,50), nonché dall' (a titolo di contributi per lavoratori dipendenti CP_1 sulla base di DM10) negli avvisi di addebito nn. 37120220011885735000, 37120220015527287000 e 37120230001687153000 (rispettivamente per gli importi di € 65.511,10, € 3.373,04 ed € 6.420,84). A fondamento della domanda, richiamando la normativa in tema di gestione commercianti, e rappresentando che “grava sull' e sull' nel caso di specie l'onere di provare la CP_1 CP_2 fondatezza della sua pretesa e la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente CP_ nella gestione commercianti”, ha dedotto l'insussistenza dei crediti vantati dall' e dall' nei suindicati atti. CP_2 Sulla base di tali premesse, ha concluso per l'insussistenza di tali crediti.
1 Si è costituito tempestivamente in giudizio l' che, preliminarmente, ha eccepito “la CP_1 tardività dell'opposizione stante il decorso del termine di 40 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento o avvisi di addebito, che, pertanto, sono divenuti definitivi”. Nel merito, ha contestato il fondamento della domanda, rappresentando che: “Il contenuto del ricorso è fuorviante. Non si tratta di contributi per lavoro autonomo. Stiamo parlando di una società e di contributi per dipendenti”.
Si è costituito tardivamente anche l' contestando il fondamento della domanda. CP_2
Preso atto della mancata notifica del ricorso alla e dichiarata la nullità della Controparte_4 notifica del ricorso all' , è disposto un rinvio ex art. 291 c.p.c. Controparte_3 all'udienza odierna.
Stante la manca costituzione in giudizio di tali enti nonostante la regolare notifica del ricorso è stata dichiarata contumacia degli stessi.
*** Deve premettersi che, come indicato alla pagina 2 del ricorso, la domanda è limitata ai crediti vantati nei confronti della ricorrente dall' nelle cartelle esattoriali n. CP_2 7120220098612890000 e n. 07120220175439180000, nonché dall' negli avvisi di CP_1 addebito nn. 37120220011885735000, 37120220015527287000 e 37120230001687153000.
Ciò posto, la domanda non può essere accolta per le ragioni di seguito enunciate.
La ricorrente non ha contestato di aver ricevuto le suindicate cartelle esattoriali e i suindicati avvisi di addebito nelle date indicate nell'intimazione di pagamento n. 07120249033573001/000, e segnatamente:
- il 3.10.2022, la cartella esattoriale n. 7120220098612890000
- il18.1.2023, la cartella esattoriale n. 07120220175439180000
- il 19.8.2022, l'avviso di addebito n. 37120220011885735000
- il 17.12.2022, l'avviso di addebito n. 37120220015527287000
- il 31.5.2023, l'avviso di addebito n. 37120230001687153000
CP_ Solo ad abundantiam, si evidenzia che l' ha fornito prova della notifica di tali avvisi di addebito a mezzo pec nelle suindicate date (si confrontino le relative “ricevute di consegna” prodotte).
Pertanto, non avendo l'istante proposto opposizione ai suindicati atti nel termine di legge di 40 giorni (artt. 24 D.Lgs 46/1999 e 30, comma 14, del DL 78/2010 convertito in L. 122/2010), non può essere esaminata alcuna delle questioni sollevate in ricorso in relazione al merito dei crediti vantati dall' dall' negli stessi. CP_2 CP_1
Per tali motivi, che assorbe ogni altra questione, la domanda deve essere rigettata.
I compensi di lite, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite.
P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
2 a) rigetta la domanda;
b) condanna la ricorrente a pagare i compensi di lite ai convenuti, che liquida in € 2.700,00 rimborso forfettario dei compensi di lite nella misura del 15% all' , CP_2 nonché € 6.114,00 oltre rimborso forfettario dei compensi di lite nella misura del 15% all' . CP_1
In Napoli, il 16.9.2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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