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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/11/2025, n. 4391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4391 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del dott. Marco Bottino, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunziato a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art
127ter cpc sostitutive dell'udienza del 7.11.25 la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7397/2025 R.G. tra rappresentato e difeso dall'avv.to Cristiano Parte_1
SC e IO GA
Opponente
e in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso come CP_1 in atti in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rapp.ta e difesa come in atti
Opposte
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 29.5.25, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259025885520000 notificata in data 22.05.2025 relativamente alle somme richieste a titolo di gestione separata per l'anno 2012 con l'avviso di addebito n. 37120190024685725000, contenente la illegittima iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e la contestuale richiesta di pagamento di contributi e sanzioni per l'anno 2012, derivanti dalla medesima illegittima iscrizione per l'importo complessivo di €. 2.664,89.
Ha rilevato che la sentenza n. 5125 del 24.11.2021, emessa dal
Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro e Previdenza, passata in cosa giudicata, aveva dichiarato “non dovuta la somma pretesa dall' a titolo di contributi previdenziali e sanzioni dovuti CP_1 alla gestione separata per l'anno 2012 e 2013, per intervenuta prescrizione.
L' si costituiva in giudizio chiedendo la cessata materia del CP_1 contendere per annullamento dell'intimazione di pagamento via di autotutela.
chiedeva il rigetto del ricorso. Controparte_2
Può dunque darsi atto della cessata materia del contendere: la formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Essendo avvenuto l'annullamento in epoca successiva al deposito del ricorso le spese sono regolate con il principio della soccombenza virtuale.
p.q.m.
dichiara la cessata materia del contendere;
Condanna l' e l' al CP_1 Controparte_2 pagamento delle spese di lite che liquida in € 1300,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore del ricorrente, anticipatario.
Aversa, 10.11.2025
Il giudice del lavoro dott. Marco Bottino
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del dott. Marco Bottino, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunziato a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art
127ter cpc sostitutive dell'udienza del 7.11.25 la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7397/2025 R.G. tra rappresentato e difeso dall'avv.to Cristiano Parte_1
SC e IO GA
Opponente
e in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso come CP_1 in atti in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rapp.ta e difesa come in atti
Opposte
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 29.5.25, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259025885520000 notificata in data 22.05.2025 relativamente alle somme richieste a titolo di gestione separata per l'anno 2012 con l'avviso di addebito n. 37120190024685725000, contenente la illegittima iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e la contestuale richiesta di pagamento di contributi e sanzioni per l'anno 2012, derivanti dalla medesima illegittima iscrizione per l'importo complessivo di €. 2.664,89.
Ha rilevato che la sentenza n. 5125 del 24.11.2021, emessa dal
Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro e Previdenza, passata in cosa giudicata, aveva dichiarato “non dovuta la somma pretesa dall' a titolo di contributi previdenziali e sanzioni dovuti CP_1 alla gestione separata per l'anno 2012 e 2013, per intervenuta prescrizione.
L' si costituiva in giudizio chiedendo la cessata materia del CP_1 contendere per annullamento dell'intimazione di pagamento via di autotutela.
chiedeva il rigetto del ricorso. Controparte_2
Può dunque darsi atto della cessata materia del contendere: la formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Essendo avvenuto l'annullamento in epoca successiva al deposito del ricorso le spese sono regolate con il principio della soccombenza virtuale.
p.q.m.
dichiara la cessata materia del contendere;
Condanna l' e l' al CP_1 Controparte_2 pagamento delle spese di lite che liquida in € 1300,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore del ricorrente, anticipatario.
Aversa, 10.11.2025
Il giudice del lavoro dott. Marco Bottino