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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/09/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 558/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. , Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CRIVELLARI DANIELA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 19/03/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“ -i coniugi vivranno separati in mutuo rispetto;
-la casa coniugale sita in Latina, Viale
Paganini n.7 Int.6, viene assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi ivi Parte_1 esistenti che vi coabiterà con il figlio LE fino a quando questo non sarà economicamente indipendente;
-il signor si obbliga a pagare le spese condominiali e del garage per Pt_2
l'anno 2025; -il signor continuerà ad utilizzare il garage di proprietà comune e si Pt_2
occuperà dei tre cani della coppia condividendone le spese e la gestione ordinaria e straordinaria;
-il signor si impegna a continuare a pagare integralmente le rate del Pt_2
finanziamento stipulato con BNL Paribas con rate mensile di € 365.00 con scadenza
31.12.2027 [doc 4]; -il signor si impegna a pagare il 50% delle utenze relative Pt_2 all'abitazione di proprietà comune”
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in LATINA (LT) il 07/09/1991, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 367,
Parte 2, Serie A, dell'anno 1991);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 24/09/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. , Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CRIVELLARI DANIELA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 19/03/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“ -i coniugi vivranno separati in mutuo rispetto;
-la casa coniugale sita in Latina, Viale
Paganini n.7 Int.6, viene assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi ivi Parte_1 esistenti che vi coabiterà con il figlio LE fino a quando questo non sarà economicamente indipendente;
-il signor si obbliga a pagare le spese condominiali e del garage per Pt_2
l'anno 2025; -il signor continuerà ad utilizzare il garage di proprietà comune e si Pt_2
occuperà dei tre cani della coppia condividendone le spese e la gestione ordinaria e straordinaria;
-il signor si impegna a continuare a pagare integralmente le rate del Pt_2
finanziamento stipulato con BNL Paribas con rate mensile di € 365.00 con scadenza
31.12.2027 [doc 4]; -il signor si impegna a pagare il 50% delle utenze relative Pt_2 all'abitazione di proprietà comune”
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in LATINA (LT) il 07/09/1991, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 367,
Parte 2, Serie A, dell'anno 1991);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 24/09/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino