TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del
20 marzo 2025,ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1196/2024 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. ) rapp.to e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Ermanno Simeone e dall'Avv. Fiorella Lo Vuolo ed elett.te domiciliato in
Avellino, alla via Beata Francesca n. 72, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rapp.to e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli ed elett.te domiciliato in Napoli, alla via A. Diaz n. 11, giusta mandato in atti;
[...]
, in persona del Direttore p.t.; Controparte_3
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, premessa la propria vicenda lavorativa alle dipendenze del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria, chiede la condanna della resistente al pagamento della somma complessiva di €#5.494,20#
(cinquemilaquattrocentonovantaquattro,20) a titolo di lavoro straordinario prestato e non retribuito e di ferie non godute. La resistente Amministrazione si è costituita.
2) Il ricorrente rivendica il diritto alla retribuzione maturata per lavoro straordinario ed al quale era stato autorizzato a svolgere lavoro straordinario per gli anni 2022 e 2023.
Per l'anno 2022, si tratta di #189# ore di straordinario, per le quali ha già ricevuto l'importo lordo di €#2.987,02# e resta creditore della somma residua di €#2.310,84# (147 ore x 15,72); per l'anno 2023, di #140# ore e #37# minuti, di cui solo #36# sono state pagate, con credito residuo di #105# ore e 37 minuti, pari ad €#1.656,41#.
Lo svolgimento delle ore di lavoro straordinario è pacifico, ed è pacifico che le stesse siano state autorizzate.
In mancanza prove provenienti da chi agisce, la quantificazione del lavoro straordinario effettivamente svolto va operata sulla base di quanto allegato dalla Amministrazione resistente, nel prospetto prodotto per gli nani in questione, dal quale risulta il numero di ore di lavoro straordinario complessivamente svolto negli anni 2022 e 2023, ed un totale residuo non pagato di €#254# (duecentocinquantaquattro) ore e #4# )quattro) minuti, per un totale complessivo lordo di €#3.943,83# (tremilanovecentoquarnatre,83).
Il Ministero convenuto sostiene che per l'anno 2022 il ricorrente non avrebbe inoltrato formale richiesta di pagamento, e che per l'anno 2023 il pagamento delle ore effettuate, successive al mese di settembre, non sarebbe stato possibile per mancanza di fondi.
Per l'anno 2022, il ricorrente già con una prima missiva dello 03.05.2022, indirizzata al Direttore della Casa circondariale di Avellino, chiedeva il pagamento delle ore prestate eccedenti l'orario di lavoro, istanza reiterata con la missiva del 24.07.2023, riferita all'anno 2022 e 2023.
Nella missiva, tra l'altro, il Direttore della Casa circondariale, riconosceva il lavoro straordinario prestato dal ricorrente, disponendo che l'Ufficio Segreteria
Comparto Funzioni Centrali eseguisse il conteggio dello straordinario reso e
Pag. 2 di 5 non remunerato e per poi comunicare “con massima urgenza” alla Ragioneria
– ufficio paghe le ore di straordinario pendente per il relativo pagamento.
In ogni caso, ed anche rispetto alla questione della mancanza di fondi, “…in tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell'art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedano autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, sia stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, prevalendo la necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Cost.” (Cass. ordinanza n.
17912/2024).
3) Quanto alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutive per ferie non godute per giorni 20 riferite all'anno 2023, occorre precisare che, .... “… in linea peraltro con l'esigenza di una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea – da Cass.,
Sez. L., n. 21780 dell'8 luglio 2022, per la quale la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di aver invitato il lavoratore a godere delle ferie (se necessario formalmente) e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riposo autorizzato (Cass. sez. lavoro. n. 17643/2023; da ultimo Cass. ordinanza n.
32807/2023)”....“Sicché dovendosi intendere il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi come essenzialmente volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole, nessun valore di rinuncia all'indennità sostitutiva delle ferie può, in definitiva, essere automaticamente attribuito alle dimissioni del lavoratore, atto volontario
Pag. 3 di 5 posto dalla disciplina (art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012) sullo stesso piano delle altre vicende risolutive del rapporto di lavoro” (Cass. ordinanza n.
32807/2023).
Il ricorrente con missiva del 22.11.2023 chiedeva all'Amministrazione il godimento delle ferie relative all'anno 2023, ovvero prima del provvedimento di sospensione dal servizio del 30.11.2023, e prima di aver presentato le dimissioni con decorrenza dallo 01.01.2024.
L'Amministrazione non indica nulla in senso contrario.
La somma dovuta a titolo di indennità sostitutiva, è pacificamente quella di
€#1.526,95# (millecinquecentoventisei,95), in assenza di contestazioni.
4) Il ricorso va, quindi, accolto e, per l'effetto, parte resistente va condannato al pagamento a favore del ricorrente della somma di €#5.470,78#
(cinquemilaquattrocentosettanta,78), di cui €#3.943,83#
(tremilanovecentoquarantatre,83) a titolo di lavoro straordinario, e di
€#1.526,95# (millecinquecentoventisei,95) a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, oltre interessi al tasso di legge dalla data di maturazione di ciascuna singola frazione del credito sino all'effettivo soddisfo.
5) quanto alle spese di lite, va valorizzato il dato della inclusione, nella richieste proposta con ricorso, anche delle #36# ore di lavoro straordinario che solo nelle note per l'udienza del 31 gennaio 2025 il lavoratore ammette essere state già retribuite. Pertanto, le spese di lite possono essere compensate per un quarto, e parte resistente va condannato al pagamento delle spese di lite che vanno liquidate, base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, nella somma di
€#1.581,75# (millecinquecentottantuno,75) oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 1196/2024 R.G. Lavoro, e vertente tra Pt_1
nei confronti di , Casa Circondariale di
[...] Controparte_1
Avellino, ogni contraria istanza, eccezioni e deduzioni respinta così decide:
Pag. 4 di 5 1) Accoglie il ricorso, nei limiti di cui alla parte motiva, e per l'effetto, e per le causali di cui alla parte motiva, condanna il al Controparte_1 pagamento a favore di della somma di €#5.470,78# Parte_1
(cinquemilaquattrocentosettanta,78), di cui €#3.943,83#
(tremilanovecentoquarantatre,83) a titolo di lavoro straordinario, ed
€#1.526,95# (millecinquecentoventisei,95) a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, oltre interessi al tasso di legge dalla data di maturazione di ciascuna singola frazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
2) Compensa le spese di lite per un quarto, e condanna Controparte_1
al pagamento a favore di dei restanti tre quarti,
[...] Parte_1
che liquida nella somma di €#1.581,75# (millecinquecentottantuno,75) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Avellino, udienza del 20 marzo 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del
20 marzo 2025,ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1196/2024 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. ) rapp.to e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Ermanno Simeone e dall'Avv. Fiorella Lo Vuolo ed elett.te domiciliato in
Avellino, alla via Beata Francesca n. 72, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rapp.to e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli ed elett.te domiciliato in Napoli, alla via A. Diaz n. 11, giusta mandato in atti;
[...]
, in persona del Direttore p.t.; Controparte_3
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, premessa la propria vicenda lavorativa alle dipendenze del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria, chiede la condanna della resistente al pagamento della somma complessiva di €#5.494,20#
(cinquemilaquattrocentonovantaquattro,20) a titolo di lavoro straordinario prestato e non retribuito e di ferie non godute. La resistente Amministrazione si è costituita.
2) Il ricorrente rivendica il diritto alla retribuzione maturata per lavoro straordinario ed al quale era stato autorizzato a svolgere lavoro straordinario per gli anni 2022 e 2023.
Per l'anno 2022, si tratta di #189# ore di straordinario, per le quali ha già ricevuto l'importo lordo di €#2.987,02# e resta creditore della somma residua di €#2.310,84# (147 ore x 15,72); per l'anno 2023, di #140# ore e #37# minuti, di cui solo #36# sono state pagate, con credito residuo di #105# ore e 37 minuti, pari ad €#1.656,41#.
Lo svolgimento delle ore di lavoro straordinario è pacifico, ed è pacifico che le stesse siano state autorizzate.
In mancanza prove provenienti da chi agisce, la quantificazione del lavoro straordinario effettivamente svolto va operata sulla base di quanto allegato dalla Amministrazione resistente, nel prospetto prodotto per gli nani in questione, dal quale risulta il numero di ore di lavoro straordinario complessivamente svolto negli anni 2022 e 2023, ed un totale residuo non pagato di €#254# (duecentocinquantaquattro) ore e #4# )quattro) minuti, per un totale complessivo lordo di €#3.943,83# (tremilanovecentoquarnatre,83).
Il Ministero convenuto sostiene che per l'anno 2022 il ricorrente non avrebbe inoltrato formale richiesta di pagamento, e che per l'anno 2023 il pagamento delle ore effettuate, successive al mese di settembre, non sarebbe stato possibile per mancanza di fondi.
Per l'anno 2022, il ricorrente già con una prima missiva dello 03.05.2022, indirizzata al Direttore della Casa circondariale di Avellino, chiedeva il pagamento delle ore prestate eccedenti l'orario di lavoro, istanza reiterata con la missiva del 24.07.2023, riferita all'anno 2022 e 2023.
Nella missiva, tra l'altro, il Direttore della Casa circondariale, riconosceva il lavoro straordinario prestato dal ricorrente, disponendo che l'Ufficio Segreteria
Comparto Funzioni Centrali eseguisse il conteggio dello straordinario reso e
Pag. 2 di 5 non remunerato e per poi comunicare “con massima urgenza” alla Ragioneria
– ufficio paghe le ore di straordinario pendente per il relativo pagamento.
In ogni caso, ed anche rispetto alla questione della mancanza di fondi, “…in tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell'art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedano autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, sia stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, prevalendo la necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Cost.” (Cass. ordinanza n.
17912/2024).
3) Quanto alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutive per ferie non godute per giorni 20 riferite all'anno 2023, occorre precisare che, .... “… in linea peraltro con l'esigenza di una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea – da Cass.,
Sez. L., n. 21780 dell'8 luglio 2022, per la quale la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di aver invitato il lavoratore a godere delle ferie (se necessario formalmente) e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riposo autorizzato (Cass. sez. lavoro. n. 17643/2023; da ultimo Cass. ordinanza n.
32807/2023)”....“Sicché dovendosi intendere il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi come essenzialmente volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole, nessun valore di rinuncia all'indennità sostitutiva delle ferie può, in definitiva, essere automaticamente attribuito alle dimissioni del lavoratore, atto volontario
Pag. 3 di 5 posto dalla disciplina (art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012) sullo stesso piano delle altre vicende risolutive del rapporto di lavoro” (Cass. ordinanza n.
32807/2023).
Il ricorrente con missiva del 22.11.2023 chiedeva all'Amministrazione il godimento delle ferie relative all'anno 2023, ovvero prima del provvedimento di sospensione dal servizio del 30.11.2023, e prima di aver presentato le dimissioni con decorrenza dallo 01.01.2024.
L'Amministrazione non indica nulla in senso contrario.
La somma dovuta a titolo di indennità sostitutiva, è pacificamente quella di
€#1.526,95# (millecinquecentoventisei,95), in assenza di contestazioni.
4) Il ricorso va, quindi, accolto e, per l'effetto, parte resistente va condannato al pagamento a favore del ricorrente della somma di €#5.470,78#
(cinquemilaquattrocentosettanta,78), di cui €#3.943,83#
(tremilanovecentoquarantatre,83) a titolo di lavoro straordinario, e di
€#1.526,95# (millecinquecentoventisei,95) a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, oltre interessi al tasso di legge dalla data di maturazione di ciascuna singola frazione del credito sino all'effettivo soddisfo.
5) quanto alle spese di lite, va valorizzato il dato della inclusione, nella richieste proposta con ricorso, anche delle #36# ore di lavoro straordinario che solo nelle note per l'udienza del 31 gennaio 2025 il lavoratore ammette essere state già retribuite. Pertanto, le spese di lite possono essere compensate per un quarto, e parte resistente va condannato al pagamento delle spese di lite che vanno liquidate, base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, nella somma di
€#1.581,75# (millecinquecentottantuno,75) oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 1196/2024 R.G. Lavoro, e vertente tra Pt_1
nei confronti di , Casa Circondariale di
[...] Controparte_1
Avellino, ogni contraria istanza, eccezioni e deduzioni respinta così decide:
Pag. 4 di 5 1) Accoglie il ricorso, nei limiti di cui alla parte motiva, e per l'effetto, e per le causali di cui alla parte motiva, condanna il al Controparte_1 pagamento a favore di della somma di €#5.470,78# Parte_1
(cinquemilaquattrocentosettanta,78), di cui €#3.943,83#
(tremilanovecentoquarantatre,83) a titolo di lavoro straordinario, ed
€#1.526,95# (millecinquecentoventisei,95) a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, oltre interessi al tasso di legge dalla data di maturazione di ciascuna singola frazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
2) Compensa le spese di lite per un quarto, e condanna Controparte_1
al pagamento a favore di dei restanti tre quarti,
[...] Parte_1
che liquida nella somma di €#1.581,75# (millecinquecentottantuno,75) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Avellino, udienza del 20 marzo 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 5 di 5