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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/06/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 2120/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( nella qualità di eredi di
[...] C.F._2 Persona_1
( , rappresentato e difeso dall'Avv.to
[...] C.F._3
Giancarlo di Genio, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Bove, in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_2
Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 30/10/2019 dopo Persona_1 aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1951/2018 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “dichiarare che Persona_1
, nato a [...] il [...], è portatore di handicap grave
[...] con necessità di assistenza permanente - continuativa e globale ai sensi dell'art.
3 comma 3 della Legge 104/92 ed è invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (legge 18/80 e 508/88);”; 2) “condannare di conseguenza
l in persona del Presidente p.t., alla corresponsione in favore CP_1 dell'istante dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (14/06/2017), oltre interessi legali come per legge”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta integrazione della CTU (dott. ), nonché Persona_3 costituitisi gli eredi dell'originaria parte ricorrente, a seguito del decesso di quest'ultima avvenuto in data 01/11/2022 all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 In primo luogo, Con provvedimento del 18/11/2021 il giudice disponeva affinchè il CTU rispondesse “entro giorni 80, alle osservazioni di parte ricorrente, tenendo conto anche della documentazione sopravvenuta”.
L'integrazione richiesta, pertanto, non richiedeva implicitamente la nuova visita del ricorrente. In data 31/03/2023, parte resistente eccepiva che il CTU “si CP_1
è espresso senza sottoporre a visita il ricorrente, rassegnando le sue conclusioni in maniera solo ipotetica. Si chiede, pertanto, ordinarsi al ctu di sottoporre a nuova visita in presenza il ricorrente”. Prudenzialmente, ritenuta la visita opportuna, in data 11/01/2024 il Giudice disponeva che il CTU chiamasse a visita il ricorrente. Rispondeva il CTU depositando nota in data 24/01/2024 nella quale illustrava l'impossibilità di tanto, atteso il decesso del Per_1
(comunicatogli da parte ricorrente).
Con costituzione degli eredi in data 10/01/2025 (avvenuto con riassunzione, anche se il procedimento non è stato mai interrotto), si rilevava in giudizio il decesso del ricorrente in data 01/11/2022.
Pertanto, allo stato, a prescindere dalla visita o meno dell'originario ricorrente, la valutazione dovrebbe essere svolta sugli atti, come appare già fatto in originaria integrazione del 05/12/2021. Per criterio di economicità si ritiene avvalersi,
Pag. 2 di 4 pertanto, in questa sede di tale elaborato, anche considerato che parte ricorrente in data 19/04/2024 chiedeva decidersi la causa e nulla opponeva o verbalizzava l' (tanto dopo il deposito della nota del CTU, ma prima della costituzione CP_1 degli eredi).
2.2 Fatta questa doverosa premessa, nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'integrazione depositato in data 05/12/2021, che a seguito dell'esibizione della visita fisiatrica del 02/09/2019. “descrive una condizione di non autonomia sia sotto il profilo della mobilità sia sotto il profilo della capacità mentale.”, “Sulla base, di tali certificazioni, ma senza il riscontro scaturito da una visita medico legale, il ricorrente sarebbe non autonomo nei termini di legge dal settembre del
2019”.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_3
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio), rilevando contemporaneamente la sostanziale omissione in ordine alla valutazione ai sensi dell'art. 3 co. 3 L
104/92. Attesa la non contestazione sul punto, si rileva la mancanza d'interesse sul punto da parte degli eredi.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento).
2.3 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata in fase di accertamento tecnico preventivo, nonché a quella in fase di merito, vanno poste invece a carico dell' (in CP_1 quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo
Pag. 3 di 4 tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale in sede di accertamento tecnico preventivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso originariamente proposto da nei confronti dell' Persona_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze dell'integrazione alla consulenza tecnica nella fase di merito, dichiarando che [nato il [...] a Persona_1
PERDIFUMO (SA)], si è trovato nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento a far data dal settembre 2019 sino al dì del decesso, avvenuto in data 01/11/2022;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_3
Vallo della Lucania, così deciso il 10/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 2120/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( nella qualità di eredi di
[...] C.F._2 Persona_1
( , rappresentato e difeso dall'Avv.to
[...] C.F._3
Giancarlo di Genio, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Bove, in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_2
Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 30/10/2019 dopo Persona_1 aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1951/2018 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “dichiarare che Persona_1
, nato a [...] il [...], è portatore di handicap grave
[...] con necessità di assistenza permanente - continuativa e globale ai sensi dell'art.
3 comma 3 della Legge 104/92 ed è invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (legge 18/80 e 508/88);”; 2) “condannare di conseguenza
l in persona del Presidente p.t., alla corresponsione in favore CP_1 dell'istante dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (14/06/2017), oltre interessi legali come per legge”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta integrazione della CTU (dott. ), nonché Persona_3 costituitisi gli eredi dell'originaria parte ricorrente, a seguito del decesso di quest'ultima avvenuto in data 01/11/2022 all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 In primo luogo, Con provvedimento del 18/11/2021 il giudice disponeva affinchè il CTU rispondesse “entro giorni 80, alle osservazioni di parte ricorrente, tenendo conto anche della documentazione sopravvenuta”.
L'integrazione richiesta, pertanto, non richiedeva implicitamente la nuova visita del ricorrente. In data 31/03/2023, parte resistente eccepiva che il CTU “si CP_1
è espresso senza sottoporre a visita il ricorrente, rassegnando le sue conclusioni in maniera solo ipotetica. Si chiede, pertanto, ordinarsi al ctu di sottoporre a nuova visita in presenza il ricorrente”. Prudenzialmente, ritenuta la visita opportuna, in data 11/01/2024 il Giudice disponeva che il CTU chiamasse a visita il ricorrente. Rispondeva il CTU depositando nota in data 24/01/2024 nella quale illustrava l'impossibilità di tanto, atteso il decesso del Per_1
(comunicatogli da parte ricorrente).
Con costituzione degli eredi in data 10/01/2025 (avvenuto con riassunzione, anche se il procedimento non è stato mai interrotto), si rilevava in giudizio il decesso del ricorrente in data 01/11/2022.
Pertanto, allo stato, a prescindere dalla visita o meno dell'originario ricorrente, la valutazione dovrebbe essere svolta sugli atti, come appare già fatto in originaria integrazione del 05/12/2021. Per criterio di economicità si ritiene avvalersi,
Pag. 2 di 4 pertanto, in questa sede di tale elaborato, anche considerato che parte ricorrente in data 19/04/2024 chiedeva decidersi la causa e nulla opponeva o verbalizzava l' (tanto dopo il deposito della nota del CTU, ma prima della costituzione CP_1 degli eredi).
2.2 Fatta questa doverosa premessa, nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'integrazione depositato in data 05/12/2021, che a seguito dell'esibizione della visita fisiatrica del 02/09/2019. “descrive una condizione di non autonomia sia sotto il profilo della mobilità sia sotto il profilo della capacità mentale.”, “Sulla base, di tali certificazioni, ma senza il riscontro scaturito da una visita medico legale, il ricorrente sarebbe non autonomo nei termini di legge dal settembre del
2019”.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_3
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio), rilevando contemporaneamente la sostanziale omissione in ordine alla valutazione ai sensi dell'art. 3 co. 3 L
104/92. Attesa la non contestazione sul punto, si rileva la mancanza d'interesse sul punto da parte degli eredi.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento).
2.3 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata in fase di accertamento tecnico preventivo, nonché a quella in fase di merito, vanno poste invece a carico dell' (in CP_1 quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo
Pag. 3 di 4 tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale in sede di accertamento tecnico preventivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso originariamente proposto da nei confronti dell' Persona_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze dell'integrazione alla consulenza tecnica nella fase di merito, dichiarando che [nato il [...] a Persona_1
PERDIFUMO (SA)], si è trovato nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento a far data dal settembre 2019 sino al dì del decesso, avvenuto in data 01/11/2022;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_3
Vallo della Lucania, così deciso il 10/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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