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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/10/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro
nelle persone dei magistrati: dr. IA Lorena Papait Presidente rel. dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Paola Mazzeo Consigliera
nella causa iscritta al n. 2/2025 RG promossa da
AVV. MANUELA MATERA Avv. Manuela Matera
appellante contro
Controparte_1
Avv. Nicola Madia
appellata
avente ad oggetto: appello della sentenza del Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro n. 783/2024 pubblicata in data 19.7.2024
all'udienza del 14.10.2025, previa camera di consiglio, con lettura del dispositivo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Col ricorso in primo grado l'avv. Manuela Matera ha proposto opposizione contro la cartella di pagamento (n. 041 2022 00180798 20 000) con la quale le chiedeva il CP_2 pagamento dei contributi, sanzioni ed interessi dovuti alla per gli CP_1 anni 2016, 2017 e 2018, per l'importo complessivo di € 6.627,36. La ricorrente, iscritta d'ufficio alla Cassa Forense dal 2014 (dopo esservi stata iscritta a domanda dal 2009 e poi cancellata), esponeva la propria situazione personale ed economica, evidenziava che all'epoca aveva letto nella propria posizione che “il pagamento non era dovuto e non generava mav” (punto 21 ricorso e doc.31), chiarendo che non intendeva sottrarsi al pagamento dei contributi ma non riteneva dovute sanzioni pagina 1 di 6 e interessi, adduceva uno stato di bisogno (per difficoltà economiche e di salute, essendo invalida al 34% con dolori cronici) che le rendeva assai difficoltoso il pagamento della cartella e concludeva dichiarando la volontà di pagare le (sole) annualità contestate non appena avesse avuto la liquidità necessaria, chiedendone la riduzione di un terzo per le specificità del caso concreto. Così concludeva: I. annullare la cartella di pagamento nr. 041 2022 00180798 20 000 e dichiarare priva di efficacia ogni iscrizione eseguita contro la ricorrente;
II. dichiarare tenuta la ricorrente al pagamento della somma capitale per gli anni 2016, 2017, 2018 ridotta di un terzo;
III. dichiarare non dovuta la somma per sanzioni ed interessi di alcun tipo;
IV. In ogni caso, sospendere ogni atto e provvedimento anche emanando contro la ricorrente;
V. ordinare il deposito dei bollettini mav e del prospetto delle entrate e delle uscite relative alla posizione previdenziale della ricorrente;
VI. ordinare il deposito del bilancio di previsione dell'ente e del regolamento degli investimenti finanziari;
VII. emettere ogni altra conseguente pronuncia ai fini di giustizia e secondo equità compresa la compensazione integrale delle spese.”. La rivendicava la legittimità del proprio operato, avendo richiesto alla CP_1 professionista il pagamento della contribuzione minima obbligatoria (integrativa, soggettiva, di maternità) per le annualità in questione, dovuta a prescindere dal reddito prodotto, con applicazione di sanzioni e interessi secondo un principio di automatismo come da Regolamento, e produceva i Mod.5 degli anni de quibus con le autodichiarazioni della ricorrente ed il calcolo dei contributi dovuti (doc.8). Concludeva per il rigetto del ricorso e in ogni caso per la condanna della ricorrente al pagamento di detti contributi per gli anni contestati, con sanzioni e interessi, con vittoria di spese. Il Tribunale ha respinto il ricorso e compensato le spese processuali, con la motivazione che :
-la ricorrente era stata iscritta d'ufficio alla nel 2014 in applicazione dell'art.21 CP_1 comma 8 e 9 della L.276/2012 che aveva reso obbligatoria l'iscrizione alla Cassa Forense degli avvocati iscritti all'Albo
-l'art.7 del Regolamento di attuazione prevede i contributi minimi (soggettivo, integrativo, di maternità) dovuti dagli iscritti alla indipendentemente dal reddito CP_1 professionale, e le agevolazioni per i primi anni di iscrizione, mentre gli artt.8 e 9 stabiliscono le modalità di riscossione dei contributi minimi e ulteriori agevolazioni per chi percepisce redditi al di sotto di una certa soglia
-la ricorrente non aveva specificamente contestato la pretesa contributiva azionata dalla né nell'an né nel quantum (calcolato con applicazione delle riduzioni previste per CP_1
i primi 6 anni di iscrizione e per il reddito inferiore alla soglia di euro 10.300, come specificato in dettaglio nella memoria della parte resistente), ma si era limitata ad allegare la propria difficile situazione economica pagina 2 di 6 -non era stata indicata alcuna norma a fondamento della richiesta di riduzione di 1/3 dei contributi dovuti in somma capitale
-anche il quantum di sanzioni e interessi non era stato contestato e la debenza derivava dalle specifiche disposizioni dettate in proposito dal Regolamento per la disciplina delle sanzioni della CP_1
-la ricorrente non aveva aderito al pagamento in misura ridotta (previsto nell'avviso bonario), né aveva chiesto la rateizzazione delle somme richieste in pagamento
-la qualità soggettiva delle parti e la peculiarità della fattispecie giustificavano la compensazione integrale delle spese processuali.
L'AVV. MATERA ha appellato la sentenza proponendo cinque motivi di impugnazione e chiedendo, nelle conclusioni, di annullare la cartella opposta con rigetto di ogni contraria istanza proposta o proponenda.
La ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1 impugnata, reiterando le difese svolte in primo grado.
Secondo la Corte l'appello è infondato, oltre che in parte inammissibile proponendo difese e domande nuove non avanzate in primo grado, essendo invece corretta la decisione del primo giudice. E' corretta in primo luogo la ricostruzione del quadro normativo, sulla base della L.247/2012 che ha riformato l'ordinamento professionale forense e del Regolamento di attuazione della legge, con la previsione -per quanto qui rileva- dell'iscrizione obbligatoria alla di tutti i professionisti iscritti all'Albo e dell'obbligo di CP_1 pagamento di contributi minimi (soggettivo, integrativo, di maternità) per tutti gli iscritti alla a prescindere dall'entità del reddito professionale, salva la possibilità di CP_1 riduzione dei contributi per i primi anni di iscrizione e per i percettori di redditi inferiori ad una certa soglia. In particolare l'art.21 comma 9 della L.247/2012 ha disposto che “la
[...]
, con proprio regolamento, determina, entro un anno Controparte_1 dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo”, mentre il Regolamento di attuazione ha poi stabilito i contributi minimi dovuti ogni anno, senza limiti di reddito, le agevolazioni e riduzioni di detti contributi, le modalità e i tempi di riscossione (artt.7,8,9). Inoltre, quanto alle sanzioni, il Regolamento per la disciplina delle sanzioni ne prevede l'applicazione secondo un criterio di automatismo, per il solo fatto dell'inadempimento (art.4) e ne stabilisce la misura del 24% del contributo non versato (art.6, per il caso di omesso versamento di contributi in autoliquidazione), mentre lo stesso Regolamento,
pagina 3 di 6 quanto agli interessi, per tale caso prevede l'applicazione di interessi di mora, nella misura annua di euro 2,75% o di quelli legali se superiori. E' corretta anche la ricostruzione della posizione della ricorrente e delle mancate contestazioni, con il riconoscimento della debenza dei contributi in capitale non versati per le annualità oggetto della cartella. Può aggiungersi, per completezza, che :
-la ha prodotto (doc.8) i Mod. 5 degli anni in questione, ovvero le comunicazioni CP_1 inviate alla dall'avv. Matera con la dichiarazione dei propri redditi e il calcolo dei CP_1 contributi minimi dovuti (soggettivo e integrativo), corrispondenti agli importi richiesti con l'avviso bonario del 2022 e specificati in dettaglio nella memoria della in CP_1 giudizio (in unione al contributo di maternità), da cui si desume che la ricorrente era a conoscenza dell'obbligo di pagamento dei contributi minimi e del loro importo
-il doc.31 prodotto dalla ricorrente (estratti della propria posizione previdenziale degli anni 2017 e 2018, contestuali e congruenti ai Mod 5 di cui sopra) riporta effettivamente la dicitura “pagamento non dovuto – art.26 Regolamento” (articolo che riguarda il pagamento dei contributi, acconto entro 31 luglio e saldo entro 31 dicembre), ciò che può avere ingenerato una qualche confusione nella professionista, trattandosi anche di regolazione recente, con una soggettiva convinzione di non dover pagare. Ciò non può però escludere la debenza delle sanzioni e degli interessi, che come detto sono dovuti in automatico, per il solo fatto dell'inadempimento.
Passando ai singoli motivi di gravame, col primo l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell'individuazione e interpretazione delle norme da applicare, che il comma 9 della L.247/2012 non sarebbe stato attuato correttamente dal Regolamento della poiché non avrebbe stabilito i contributi minimi dovuti per chi non CP_1 raggiunge i parametri reddituali, ma si sarebbe limitato a stabilire delle apparenti agevolazioni, mentre continuerebbe ad essere necessario per l'iscrizione un minimo reddituale ai sensi dell'art.22 della L.576/1980 come modificato dall'art.11 della L.141/1992. Il motivo di appello contiene una difesa del tutto nuova, a fondamento di una (pure nuova) domanda di annullamento integrale della cartella per inesistenza in toto della pretesa contributiva.
Il motivo è pertanto inammissibile, in ogni caso palesemente infondato alla luce del dettato normativo sopra riportato. Col secondo motivo l'appellante denuncia l'errata individuazione/interpretazione delle norme e l'omesso accertamento dei fatti da parte del primo giudice, poiché ella negli anni in questione non ha pagato i contributi perché non ha rinvenuto alcun bollettino Contr nella propria posizione, dove si leggeva importo non dovuto, e trattandosi di novità normativa nella professione nei primi anni di applicazione ha ritenuto in buona fede di essere in regola data l'esiguità del reddito;
mancherebbe pertanto il fatto materiale di Contr prova del credito, stante la mancanza dei bollettini e la mancata produzione in pagina 4 di 6 giudizio, e il giudice avrebbe omesso l'accertamento dei fatti concreti di causa ai sensi dell'art.420 e 421 c.p.c. Il motivo è infondato, oltre al fatto che prelude anch'esso ad una dichiarazione di inesistenza della pretesa contributiva che invece, in primo grado, era stata pienamente riconosciuta quanto ai contributi, e come tale è inammissibile. La pretesa è infatti fondata sulle disposizioni normative sopra richiamate, sui Mod.5 trasmessi dalla professionista alla con il calcolo dei contributi minimi dovuti in CP_1 autodichiarazione, nell'esatto ammontare indicato poi nell'avviso bonario, sul riconoscimento espresso della ricorrente in giudizio, senza che sia necessaria la presenza dei bollettini Mav quale elemento costitutivo del credito. Non era quindi necessaria la Contr produzione in giudizio dei bollettini su ordine del giudice da parte della né CP_1 altra attività istruttoria d'ufficio non meglio specificata. Col terzo motivo l'appellante avanza contestazioni analoghe con riguardo alle sanzioni, rilevando che “se per quegli anni ci fossero stati i bollettini Mav con l'esatto importo da versare, non si sarebbero state sanzioni”. La censura è infondata, considerate le disposizioni del Regolamento per la disciplina delle sanzioni sopra richiamate, con la conseguenza che non rileva la buona fede della ricorrente, discendendo l'applicazione delle sanzioni dal mero inadempimento secondo un criterio di automaticità. Col quarto motivo l'appellante, quanto alla domanda di riduzione di 1/3 dei contributi, si duole del fatto che non sia stata ritenuta rilevante la propria invalidità o limitazione funzionale in mancanza di una norma e richiama l'art.38 della Costituzione e il fatto che la legge 576/1980 all'art.9 prevede erogazioni assistenziali a favore sia degli iscritti alla sia degli avvocati che contribuiscono ai sensi dell'art.11 (contributo integrativo). CP_1
Il motivo è infondato, considerato che manca una norma specifica (il cui fondamento sarebbe certo l'art.38 Cost.) che preveda una riduzione dei contributi per le condizioni di invalidità o limitazione funzionale dell'avvocato, mentre le disposizioni richiamate dall'appellante riguardano l'erogazione di prestazioni assistenziali, anch'esse fondate sull'art.38 Cost. Col quinto motivo, infine, l'appellante censura la sentenza di primo grado perché il giudice non ha spiegato quali sarebbero le agevolazioni applicate, di fatto a suo dire inesistenti poiché superate dall'applicazione delle sanzioni causate dalla inesistenza dei bollettini, ma in realtà le agevolazioni sono state chiaramente indicate in sentenza e spiegate in dettaglio nella memoria di costituzione della ovvero la riduzione della CP_1 metà per essere iscritta da sei anni (per 2016) e la riduzione della metà per avere un reddito dichiarato inferiore ad euro 10.300 (per tutti gli anni), e non erano state contestate. In conclusione, si conferma la sentenza di primo grado. Le spese processuali del grado vengono compensate, considerate lo stato di buona fede soggettiva dell'appellante in ragione del doc.31 prodotto dalla come sopra CP_1 motivato.
pagina 5 di 6 Ai sensi dell'art. 1 comma 17 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del C.U. (all'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».). L'entità del contributo ed eventuali condizioni reddituali soggettive di esonero sono questioni che esorbitano dalla giurisdizione del giudice civile (Cass. S.U. n.9938 dell' 8.5.2014) e non devono essere esaminate in questa sede. L' art.1, comma 17 cit. prevede che il giudice dell'impugnazione “dia atto” dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo (e cioè soltanto che l'appello o il reclamo è stato respinto o dichiarato inammissibile o improcedibile), senza che tale
“darsi atto” costituisca l'applicazione di una sanzione (cfr. Cass.26907/2018, Cass. 13055/2018), motivo per cui va pronunciato anche nei confronti delle parti appellanti che dichiarino di essere al di sotto della soglia legale dei redditi per il pagamento del contributo unificato.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando,
-respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
-compensa le spese processuali del grado;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 14.10.2025
La Presidente rel.
dr. IA Lorena Papait
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