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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/05/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 475/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 475/2025 promossa con ricorso depositato il 06/02/2025 da:
1) Parte_1
nato ad [...], il [...],
cittadino italiano, Cod. Fisc.: , C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Giovanni Denicolai;
e
2) Parte_2
nata a [...], il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc.: , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Stefania Piccolo;
pagina 1 di 4
2015 (anno 2015 atto n. 4 parte I); con i seguenti figli minorenni: nato a [...] il Per_1
17/10/2013; , nato a [...] il [...]; nata a [...] il Per_2 Persona_3
03/05/2018.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 06/02/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
PRONUNCIARE la separazione dei coniugi;
AUTORIZZARE i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
ASSEGNARE la casa coniugale alla moglie che la occuperà con i figli che ivi manterranno la residenza anagrafica;
DARE ATTO che i coniugi di comune accordo hanno già provveduto alla divisione dei beni mobili costituenti il domicilio coniugale;
DARE ATTO che i genitori avranno l'affidamento condiviso dei figli;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per i medesimi;
VISITE:il padre, il martedì per tre settimane al mese, preleverà i figli da scuola e li terrà con sé fino al giovedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola. La quarta settimana del mese, il padre prenderà i figli nel fine settimana dal sabato primo pomeriggio al lunedì quando li porterà a scuola, impegnandosi sin d'ora a reperire una baby sitter e a sostenerne personalmente e integralmente i relativi costi, per l'ipotesi in cui all'ultimo momento dovessero presentarsi problemi di lavoro;
- nelle festività natalizie i genitori si alterneranno, di anno in anno, nei giorni 24 e 25 dicembre;
dal 26 dicembre al 1 gennaio i figli resteranno con un genitore e dall'1 al 7 gennaio con l'altro e cosi alternativamente tra i genitori negli anni a venire.; - Pasqua e
Pasquetta alternati tra i coniugi;
pagina 2 di 4 - Durante le vacanze estive i bambini trascorreranno con ciascun genitore 15 gg;
all'uopo i genitori si impegnano a comunicarsi entro il giorno 30/5 di ogni anno, luogo e periodo di villeggiatura ove intendono recarsi con i figli;
- Durante tutto il periodo estivo, (dalla fine delle scuole e fino alla loro ripresa), salvo il calendario visite concordato, i genitori potranno valutare se iscrivere i figli presso Oratori,
Grest o campi estivi, impegnandosi a contribuire nella misura del 50% ai costi di iscrizione, buoni pasto, uscite o gite didattiche;
-MANTENIMENTO:
DARE ATTO che il Sig. si impegna a corrispondere alla signora entro il 13 Pt_1 Pt_2 di ogni mese la somma complessiva di € 300,00 .- a titolo di mantenimento dei figli (100 euro a testa) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Varese;
oltre al versamento di euro 600,00 per la scuola;
- II rimborso delle spese, - che potranno essere richieste e documentate anche tramite whatsapp – dovrà avvenire entro 10 gg dalla richiesta dandosi sin d'ora atto che l'omessa risposta nei 10 giorni successivi alla richiesta varrà come silenzio/assenso;
- Gli assegni familiari verranno interamente trattenuti dalla madre;
- In ogni caso il sig. si impegna a comunicare alla moglie qualunque condizione Pt_1
migliorativa della propria posizione lavorativa sia che avvenga in termini economici sia che avvenga in termini di tempo così da permettere un adeguamento della somma di mantenimento o di maggior tempo che il padre potrà trascorrere con i bambini;
DARE ATTO che i coniugi dichiarano di godere di propria adeguata indipendenza economica e pertanto nulla intendono reciprocamente richiedersi a titolo di loro mantenimento;
DARE ATTO che i coniugi prestano reciproco consenso all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti impegnandosi a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
pagina 3 di 4 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 19/02/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di Parte_1
nato ad [...], il [...], e , nata a
[...] Parte_2
Varese, il 05.06.1986, in relazione al matrimonio civile contratto dai coniugi in Porto
Ceresio (VA) in data 17/07/2015, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Porto Ceresio (anno 2015, atto n. 4, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 08 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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