Ordinanza cautelare 14 gennaio 2021
Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Sentenza 2 febbraio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 02/02/2022, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/02/2022
N. 00191/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01561/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1561 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IE CH, OÈ EF, TR EF, rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Maria Ciardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino, Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota dirigenziale prot. n. 88808 del 15.10.2020 del Comune di Brindisi – Settore Urbanistica e Assetto del Territorio, a firma del Dirigente del Settore, notificata ai ricorrenti il 15.10.2020, avente ad oggetto: notifica accertamento inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 31240/2016/D del 15.04.2016, nonché, per quanto di interesse, pregiudizio e ragione, della nota allegata e richiamata del 23.06.2017, avente ad oggetto: ordinanza di demolizione n. 31240/16 “ID AR di OÈ” – EF ZO, a firma del Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Brindisi, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20/7/2021:
- della nota (prot. n. 0050365 del 12.05.2021), datata 11.05.2021, del Comune di Brindisi – Settore Urbanistica e Assetto del Territorio, a firma del Dirigente del Settore, comunicata per conoscenza con pec del 12.05.2021 all'Avv. Anna Maria Ciardo e depositata nel presente fascicolo telematico del Tar dall'Ac resistente in pari data 12.05.2021 e dell'allegata ordinanza di demolizione n. 31240/2016/D del 15.04.2016, a firma del Dirigente Suat del Comune di Brindisi, nonché delle note del 19.05.2021 (prot. n. 53778 e n. 53786), entrambe a firma del Dirigente Suat, notificate a CH IE e ad EF TR il 10.06.2021, cui pure viene allegata la predetta ordinanza di demolizione (prot. n. 31240/2016/D del 15.04.2016), che viene impugnata per quanto di ragione e pregiudizio, con cui si comunica che la predetta ordinanza di demolizione “è esecutiva ed efficace ad ogni effetto di legge” e si ingiunge ai coeredi (CH IE ed EF TR), coobbligati e comproprietari dell'area contraddistinta catastalmente al Foglio 4, p.lla 200, “di adempiere” nella predetta qualità “entro novanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con il ricorso introduttivo i sig.ri IE CH, OÈ EF e TR EF, rispettivamente coniuge e figli di EF ZO, deceduto in data 6.06.2019, hanno impugnato la nota dirigenziale prot. n. 88808 del 15.10.2020, notificata il 15.10.2020, con cui il Comune di Brindisi ha provveduto all’accertamento della inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 31240/2016/D del 15.04.2016 “ ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 comma 4 bis del DPR 380/01, quale titolo per l’immissione in possesso dell’area di sedime e trascrizione nei registri immobiliari da eseguire gratuitamente a cura del Servizio patrimonio ”, con l’avvertimento che la notifica dell’accertamento dell’inottemperanza “ costituisce presupposto per l’avvio del procedimento di demolizione in danno con spese a carico dell’inadempiente …. ”;
- i ricorrenti hanno lamentato che le sanzioni previste nelle nota impugnata costituiscono una “conseguenza oggettivamente incidente sul diritto di proprietà, che postula un volontario inadempimento da parte dell’obbligato”, sicché è necessario che “la persona dell’obbligato medesimo alla rimozione sia stata destinataria del previo ordine di demolizione ed abbia avuto a sua disposizione il termine per provvedere alla demolizione”, laddove invece nel caso di specie “l’ordine di demolizione era stato notificato al dante causa degli odierni ricorrenti, proprietario del manufatto e responsabile dell’abuso”;
- con motivi aggiunti presentati in data 20.07.2021 i ricorrenti hanno esteso l’impugnazione alla nota dirigenziale prot. n. 0050365/12.05.2021, adottata in data 11.05.2021 e notificata soltanto a CH IE e ad EF TR e non pure ad EF OÈ, con cui il Comune di Brindisi ha comunicato che l’ordinanza di demolizione n. 31240/2016/D del 15.04.2016 era “ esecutiva ed efficace ad ogni effetto di legge ” e ha ingiunto ai coeredi, coobbligati e comproprietari dell’area contraddistinta catastalmente al Foglio 4, p.lla 200, “ di adempiere ” nella predetta qualità “ entro novanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento ”, con l’avvertimento che decorsi infruttuosamente novanta giorni dalla notificata saranno adottati i provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 31 del d.P.R. 380/2001;
- in particolare, con i motivi aggiunti i ricorrenti hanno lamentato che “è pacifico che gli eredi di EF ZO siano EF TR, EF OÈ (entrambi figli) e CH IE (coniuge superstite)”, laddove le “note oggetto del presente gravame sono state, invece, erroneamente, ed ancora una volta, illegittimamente comunicate ed indirizzate quali soggetti coobbligati, ai soli eredi, CH IE ed EF TR individuati quali unici soggetti obbligati ad adempiere all’ordine di demolizione, ritenendosi erroneamente EF OÈ (quale legale rappresentante della Società ID AR di OÈ) soggetto destinatario dell’ordinanza di demolizione in questione ed inottemperante rispetto ad essa”;
Rilevato che l’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso;
Considerato che:
- la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che “ l'acquisizione al patrimonio disponibile del Comune dell'area sulla quale insiste la costruzione si differenzia dalla stretta e immediata misura ripristinatoria insita nell'ordine di demolizione, posto che non solo estende l'ablazione al sedime (ed eventualmente all'area necessaria per opere analoghe), ma anche ne evidenzia il suo carattere di conseguenza dovuta (cfr. art. 31, comma 2, ultima parte) rispetto alla mancata esecuzione ad opera del destinatario dell'ordine di demolizione in base a quanto sopra detto (tale significando l'espressione 'responsabile dell'abuso', di cui al comma 2). È evidente che non si tratta di sanzione di un comportamento (omissivo), perché se così fosse lo schema procedimentale applicativo dovrebbe essere quello della rammentata l. n. 689 del 1981: la quale invece non si applica alle misure ripristinatorie reali, nel cui alveo questa stessa ablazione va iscritta per le ragioni testé rammentate (v. infra per ulteriori considerazioni). Nondimeno, poiché si tratta comunque di conseguenza oggettivamente incidente sul diritto di proprietà (estesa al sedime ed eventualmente all'area per opere analoghe), e postulante un volontario inadempimento da parte dell'obbligato, occorre - in omaggio a un elementare criterio di conoscenza ed esigibilità - che la persona dell'obbligato medesimo alla rimozione (o a patire - come si vedrà - l'operazione demolitoria comunale) sia stata fatta formalmente destinataria del previo ordine di demolizione ed abbia avuto a sua disposizione il termine per provvedere alla demolizione. Non è stato così nel caso qui in esame, dove - come ricordato - l'ordine di demolizione era sì stato notificato, ma solo all'allora vivente proprietario, di cui gli attuali ricorrenti sono i successivi eredi. Né alcun onere di avvenuta informazione può essere presunto in capo a loro, essendo la loro successione nella proprietà del bene avvenuta non già inter vivos (il che comporta la presunzione di conoscenza della legittimità dell'immobile, a norma delle disposizioni incidenti sulla validità dei contratti: cfr art. 30) bensì mortis causa: sicché nulla è loro riferibile … (Omissis) … Dunque, la misura dell'acquisizione gratuita - o della demolizione pubblica in danno - può essere rivolta soltanto all'autore della violazione ovvero a chi, subentrato nella titolarità del bene, sia stato destinatario dell'ordine di demolizione e non lo abbia ottemperato nei termini previsti dalla legge ” (Sez. VI, 15/04/2015 n.1927);
Considerato altresì che:
- nel concreto caso di specie, a seguito del ricorso proposto da ZO EF e dalla società ID AR di OÈ (che deteneva i manufatti), l’ordinanza di demolizione n. 31240/2016/D del 15.04.2016 è stata confermata da questo TAR con la sentenza di rigetto n. 496/2017, rispetto alla quale pende giudizio in appello;
- gli odierni ricorrenti, tutti eredi di IC EF (deceduto nel 2019), hanno lamentato di non essere i destinatari dell’ordinanza di demolizione e quindi di non essere stati posti nelle condizioni di ottemperare;
- a seguito della proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, l’Amministrazione comunale ha intimato l’adempimento dell’ordinanza a IE CH e TR EF, quali eredi di IC EF, ma non al terzo erede, EF OÈ, nel presupposto che quest’ultimo avrebbe acquisito conoscenza dell’ordinanza al momento della relativa impugnazione, quale legale rappresentate della società ID AR di OÈ;
- sta di fatto però che EF OÈ non è mai stato destinatario dell’ordinanza di demolizione, né a titolo personale, né quale erede di IC EF, sicché la conoscenza comunque acquisita all’epoca della proposizione del ricorso avverso l’ordinanza di demolizione non lo rendeva per ciò solo soggetto obbligato alla demolizione;
Ritenuto che:
- i ricorrenti sono eredi di ZO EF, sicché nei loro confronti può essere opposta l’ordinanza di demolizione (quale misura reale);
- tuttavia per poter essere attinti dalle conseguenze sanzionatorie (personali) derivanti dall’inottemperanza i medesimi eredi devono essere messi nelle condizioni di adempiere a seguito di apposita notifica della ingiunzione demolitoria;
- in mancanza di rituale notifica dell’ingiunzione demolitoria nei confronti di EF OÈ, gli effetti in questione non possono prodursi nei confronti di nessuno degli eredi, trattandosi di comunione ereditaria pro indiviso ;
Ritenuto pertanto che il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti ai soli fini dell’annullamento delle note dirigenziali prot. n. 88808 del 15.10.2020 e prot. n. 0050365 del 12.05.2021, datata 11.05.2021, nella parte in cui dispongono nei confronti dei ricorrenti l’acquisizione delle aree e la demolizione in danno delle opere abusive;
Ritenuto che la particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO