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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/06/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno
17/06/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 19.05.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2810 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
AVV. (c.f.: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/08/1972, residente ad Agrigento e ivi elettivamente domiciliato presso il proprio studio in via
Leonardo Sciascia n. 82, rappresentato e difeso da se stesso
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ) con sede in Agrigento, Controparte_1 P.IVA_1
piazza Metello n. 28
* RESISTENTE CONTUMACE *
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2022, l'avv. ha Parte_1 proposto opposizione avverso “l'intimazione di pagamento n. 29120229004836179000 notificata il 18/10/2022” dall' limitatamente alle sottese “cartelle nn. Controparte_1
29120130015898708000, 29120130015898809000, 29120140011393847000 e 291201400113937
46000, incorporanti ruoli emessi dall'Assessorato Regionale del Lavoro – IPL per sanzioni amministrative relative agli anni 2004, 2007 e 2013, per complessivi € 2.794,65”.
Il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di opposizione: “- violazione degli artt.
3-bis L.
1 53/94 e 16-ter D.L. 179/2012 (la notifica dell'intimazione è inesistente, nulla ed inefficace); - violazione degli artt. 26, 50 e 60 DPR 602/73 e 149-bis c.p.c. (la notifica di un documento non firmato è inesistente, nulla ed inefficace); - violazione degli artt. 26 DPR 602/73, 20 21 e 22
D.LGS. 82/2005 (Nullità della notifica per inesistenza del documento informatico); - violazione degli artt. 49 e 50 DPR 602/1973 (Gli atti della riscossione sono stati annullati prima della notifica dell'intimazione); - violazione dell'art. 50 DPR 602/1973 (mancata notifica delle cartelle;
decadenza e prescrizione)”.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato …;
- per l'effetto, condannare , alla Controparte_2
cancellazione di tutti i ruoli annullati;
- con ripetizione delle somme eventualmente riscosse in pendenza del giudizio;
- con riserva di richiedere ogni danno subito per effetto della minacciata esecuzione;
- con vittoria di spese”.
Con decreto depositato il 18 gennaio 2023 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza di comparizione delle parti e onerava il ricorrente di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso alla parte resistente.
Con provvedimento depositato il 14.01.2024 il Giudice assegnatario fissava l'udienza per la discussione, poi differita per esigenze di carico di ruolo.
In data 05 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza del giorno 17 giugno 2025 per la discussione.
In esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del giorno
17.06.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente in data 19.05.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Innanzi tutto, deve essere dichiarata la contumacia dell' Controparte_1
non costituitasi in giudizio benché regolarmente evocata a mezzo p.e.c. del 19 gennaio 2023 (v. documentazione depositata dal ricorrente il 13.06.2024).
3. L'opposizione è fondata e va accolta.
3.1 Deve innanzi tutto dichiararsi l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta con riguardo alle sottese cartelle di pagamento nn. 29120130015898708000, 29120130015898809000
e 29120140011393847000.
Invero, risulta dalla documentazione versata in atti dal ricorrente che le dette cartelle di pagamento sono state oggetto di annullamento da parte del Tribunale di Agrigento con la sentenza n. 218 depositata il 17 febbraio 2020, con cui sono stati altresì dichiarati “prescritti i crediti portati nelle cartelle di pagamento n. 291 2014 0011393847000 n. 291 2013 0015898708000 e n
2 291 2013 0015898809000 e nei ruoli ad esse sottostanti” (v. sentenza in atti).
3.2 Con riguardo invece alla cartella di pagamento n. 29120140011393746000, sottesa all'impugnata intimazione di pagamento - e limitatamente al solo ruolo emesso per recupero spese sanzioni amministrative Legge 689/1981 dall'Assessorato Regionale del lavoro, Dipartimento
Lavoro, IPL di Agrigento - non risulta provata dall' , rimasta Controparte_1
contumace, la notifica di atti interruttivi della prescrizione tra la notifica della stessa, asseritamente effettuata il 14.11.2014 e la notifica dell'opposta intimazione di pagamento n.
29120229004836179000, effettuata dall , a distanza di quasi otto anni, in data 18 ottobre CP_3
2022.
Risultano, pertanto, prescritti i crediti ex Legge 689/1981, oggetto della detta cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata.
E' noto infatti che l'art. 28 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, dispone che: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione
è regolata dalle norme del codice civile”.
In conclusione, non avendo l' dimostrato la sussistenza di atti interruttivi tra la data CP_3
di notifica della prodromica cartella di pagamento (indicata in intimazione di pagamento come avvenuta il 14.11.2014, ma anch'essa non provata e contestata dal ricorrente) e quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta solo il 18.10.2022 e quindi ben oltre il decorso del detto termine quinquennale (applicando anche le proroghe per l'emergenza Covid-19 nel frattempo intervenute), deve dichiararsi, alla luce della natura del presente procedimento, la nullità dell'intimazione di pagamento e l'inesistenza, per intervenuta prescrizione, dei diritti di credito dell'ente impositore in relazione alle poste creditorie indicate nella cartella di pagamento n.
29120140011393746000, relativamente alla sola iscrizione a ruolo effettuata dall'
[...]
. Parte_2
L'accoglimento delle superiori eccezioni (di giudicato e di prescrizione) rende superfluo l'esame degli altri motivi di opposizione sviluppati dall'avv. che dalle medesime sono Pt_1
assorbiti.
4. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri minimi (stante la semplicità delle questioni trattate) previsti dal vigente D.M. n. 147/2022 e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Luca Restivo, ogni contraria
3 istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento dell'opposizione dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n.
29120229004836179000 limitatamente alle sottese cartelle di pagamento nn.
29120130015898708000, 29120130015898809000, 29120140011393847000 e
29120140011393746000, e solo per i ruoli emessi dall' Parte_2
;
[...]
- dichiara l'inesistenza, per intervenuta prescrizione, dei diritti di credito dell'ente impositore,
, in relazione alle poste creditorie indicate Parte_2
nella cartella di pagamento n. 29120140011393746000;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'avv. che si liquidano in complessivi € 852,00 per compensi, oltre spese Parte_1
generali, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Agrigento il 18/06/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno
17/06/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 19.05.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2810 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
AVV. (c.f.: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/08/1972, residente ad Agrigento e ivi elettivamente domiciliato presso il proprio studio in via
Leonardo Sciascia n. 82, rappresentato e difeso da se stesso
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ) con sede in Agrigento, Controparte_1 P.IVA_1
piazza Metello n. 28
* RESISTENTE CONTUMACE *
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2022, l'avv. ha Parte_1 proposto opposizione avverso “l'intimazione di pagamento n. 29120229004836179000 notificata il 18/10/2022” dall' limitatamente alle sottese “cartelle nn. Controparte_1
29120130015898708000, 29120130015898809000, 29120140011393847000 e 291201400113937
46000, incorporanti ruoli emessi dall'Assessorato Regionale del Lavoro – IPL per sanzioni amministrative relative agli anni 2004, 2007 e 2013, per complessivi € 2.794,65”.
Il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di opposizione: “- violazione degli artt.
3-bis L.
1 53/94 e 16-ter D.L. 179/2012 (la notifica dell'intimazione è inesistente, nulla ed inefficace); - violazione degli artt. 26, 50 e 60 DPR 602/73 e 149-bis c.p.c. (la notifica di un documento non firmato è inesistente, nulla ed inefficace); - violazione degli artt. 26 DPR 602/73, 20 21 e 22
D.LGS. 82/2005 (Nullità della notifica per inesistenza del documento informatico); - violazione degli artt. 49 e 50 DPR 602/1973 (Gli atti della riscossione sono stati annullati prima della notifica dell'intimazione); - violazione dell'art. 50 DPR 602/1973 (mancata notifica delle cartelle;
decadenza e prescrizione)”.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato …;
- per l'effetto, condannare , alla Controparte_2
cancellazione di tutti i ruoli annullati;
- con ripetizione delle somme eventualmente riscosse in pendenza del giudizio;
- con riserva di richiedere ogni danno subito per effetto della minacciata esecuzione;
- con vittoria di spese”.
Con decreto depositato il 18 gennaio 2023 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza di comparizione delle parti e onerava il ricorrente di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso alla parte resistente.
Con provvedimento depositato il 14.01.2024 il Giudice assegnatario fissava l'udienza per la discussione, poi differita per esigenze di carico di ruolo.
In data 05 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza del giorno 17 giugno 2025 per la discussione.
In esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del giorno
17.06.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente in data 19.05.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Innanzi tutto, deve essere dichiarata la contumacia dell' Controparte_1
non costituitasi in giudizio benché regolarmente evocata a mezzo p.e.c. del 19 gennaio 2023 (v. documentazione depositata dal ricorrente il 13.06.2024).
3. L'opposizione è fondata e va accolta.
3.1 Deve innanzi tutto dichiararsi l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta con riguardo alle sottese cartelle di pagamento nn. 29120130015898708000, 29120130015898809000
e 29120140011393847000.
Invero, risulta dalla documentazione versata in atti dal ricorrente che le dette cartelle di pagamento sono state oggetto di annullamento da parte del Tribunale di Agrigento con la sentenza n. 218 depositata il 17 febbraio 2020, con cui sono stati altresì dichiarati “prescritti i crediti portati nelle cartelle di pagamento n. 291 2014 0011393847000 n. 291 2013 0015898708000 e n
2 291 2013 0015898809000 e nei ruoli ad esse sottostanti” (v. sentenza in atti).
3.2 Con riguardo invece alla cartella di pagamento n. 29120140011393746000, sottesa all'impugnata intimazione di pagamento - e limitatamente al solo ruolo emesso per recupero spese sanzioni amministrative Legge 689/1981 dall'Assessorato Regionale del lavoro, Dipartimento
Lavoro, IPL di Agrigento - non risulta provata dall' , rimasta Controparte_1
contumace, la notifica di atti interruttivi della prescrizione tra la notifica della stessa, asseritamente effettuata il 14.11.2014 e la notifica dell'opposta intimazione di pagamento n.
29120229004836179000, effettuata dall , a distanza di quasi otto anni, in data 18 ottobre CP_3
2022.
Risultano, pertanto, prescritti i crediti ex Legge 689/1981, oggetto della detta cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata.
E' noto infatti che l'art. 28 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, dispone che: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione
è regolata dalle norme del codice civile”.
In conclusione, non avendo l' dimostrato la sussistenza di atti interruttivi tra la data CP_3
di notifica della prodromica cartella di pagamento (indicata in intimazione di pagamento come avvenuta il 14.11.2014, ma anch'essa non provata e contestata dal ricorrente) e quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta solo il 18.10.2022 e quindi ben oltre il decorso del detto termine quinquennale (applicando anche le proroghe per l'emergenza Covid-19 nel frattempo intervenute), deve dichiararsi, alla luce della natura del presente procedimento, la nullità dell'intimazione di pagamento e l'inesistenza, per intervenuta prescrizione, dei diritti di credito dell'ente impositore in relazione alle poste creditorie indicate nella cartella di pagamento n.
29120140011393746000, relativamente alla sola iscrizione a ruolo effettuata dall'
[...]
. Parte_2
L'accoglimento delle superiori eccezioni (di giudicato e di prescrizione) rende superfluo l'esame degli altri motivi di opposizione sviluppati dall'avv. che dalle medesime sono Pt_1
assorbiti.
4. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri minimi (stante la semplicità delle questioni trattate) previsti dal vigente D.M. n. 147/2022 e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Luca Restivo, ogni contraria
3 istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento dell'opposizione dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n.
29120229004836179000 limitatamente alle sottese cartelle di pagamento nn.
29120130015898708000, 29120130015898809000, 29120140011393847000 e
29120140011393746000, e solo per i ruoli emessi dall' Parte_2
;
[...]
- dichiara l'inesistenza, per intervenuta prescrizione, dei diritti di credito dell'ente impositore,
, in relazione alle poste creditorie indicate Parte_2
nella cartella di pagamento n. 29120140011393746000;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'avv. che si liquidano in complessivi € 852,00 per compensi, oltre spese Parte_1
generali, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Agrigento il 18/06/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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