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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/05/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
Verbale di udienza (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 27 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, Sez. 2 civile, Dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5087/2015 R.G.
È comparso per p a r t e a t t r i c e , Z i i n o G i u s e p p a, l'Avv. Massimo Maiorano che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per parte convenuta, Controparte_1
, l'Avv. Simona Della Cava che precisa le conclusioni
[...] riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per il terzo chiamato, , l'Avv. Carcione, su Controparte_2 delega dell'Avv. Freni, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Avv. Maiorano insiste nella richiesta di richiamo del CTU in ordine alla quantificazione dei postumi.
Avv. Della Cava evidenzia che l'Avv. Giordano è in quiescenza dall'1.4.2025
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, in persona del G.U. Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5087/2015 R.G.
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Maiorana, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
, Via Mario Giurba n. 17, giusta procura in atti CP_1
PARTE ATTRICE
E
Controparte_1
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Concetta Conti e Simona Della Cava, elettivamente domiciliata in , Via Consolare Valeria, presso la CP_1 sede dell' giusta procura in atti Controparte_1
PARTE CONVENUTA
(C.F. ), rappresentato e Controparte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Giovambattista Freni, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in , Via Nicola Fabrizi n. 109, giusta procura in atti CP_1
TERZO CHIAMATO
Oggetto: responsabilità professionale medica Conclusioni: come da discussione orale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio l' Controparte_1
al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni,
[...] patrimoniali e non, subiti in occasione di un intervento chirurgico di appendicectomia e per un'infezione contratta presso il nosocomio.
A sostegno della domanda, parte attrice evidenziava quanto segue:
- in data 27.12.2012 si ricoverava presso l'Unità operativa complessa di
Chirurgia Generale del di per un attacco di appendicite CP_1 CP_1 acuto, per il quale si rendeva necessario un intervento di appendicectomia;
- nei giorni successivi non vi era alcun miglioramento e da un esame radiologico emergeva una “peritonite uremica da lesione dell'uretere destro”, che rendeva necessario un nuovo intervento chirurgico, eseguito in data
10.01.2013, conclusosi con ricostruzione ureterale e posizionamento di stent ureterale;
- nel decorso post-operatorio si innestava un'infezione delle vie urinarie
(Klebsiella pneumonite) per la quale si procedeva alla rimozione chirurgica dello stent ureterale destro (in data 08.02.2013), con successiva normalizzazione delle condizioni cliniche della paziente.
Alla luce di ciò, investita inutilmente l' della richiesta di risarcimento dei CP_1 danni ed esperito infruttuosamente il tentativo obbligatorio di mediazione, l'attrice adiva questo Tribunale al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto al risarcimento del danno per: lesione dell'uretere destro, peritonite uremica, sindrome ansioso-depressiva, malnutrizione proteo-calorica, anemia e sindrome da allettamento, tutte lesioni che le avrebbero impedito di svolgere le normali attività quotidiane, deducendo di non essere stata informata dei rischi di simili complicanze per un intervento di routine come quello in esame.
Nello specifico, agiva per il risarcimento del danno patrimoniale e non, quest'ultimo comprensivo delle voci di danno biologico (stimato dal consulente di parte nella misura del 54%) e di danno morale ed esistenziale, con richiesta di condanna della convenuta alle spese e compensi del giudizio, da distrarre in favore del procuratore che si dichiarava antistatario.
Con atto del 21.01.2016 si costituiva l'
[...]
che - formulando domanda di chiamata Controparte_1 in giudizio del sanitario, Dott. , al fine di essere Controparte_2 tenuta indenne e manlevata dallo stesso, anche in via di regresso ex art. 2055 c.c., da quanto la stessa fosse stata costretta a pagare alla parte attrice a fronte del presente giudizio – invocava il rigetto delle domande di parte attrice, in subordine la riduzione di quanto eventualmente dovuto e l'eventuale accertamento della gravità della colpa attribuibile al chiamato, con vittoria di spese e compensi di difesa.
Di seguito, autorizzata la chiamata in giudizio del sanitario Dott. , CP_2 questi provvedeva a costituirsi in data 03.04.2017, eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione, nonché la carenza di legittimazione passiva e di obbligazione (essendo stata esperita l'azione solo nei confronti della struttura che ha agito verso il medico quale coobbligato e non quale esclusivo responsabile, ciò ai fini dell'estensione automatica della domanda, chiedendo così l'estromissione dal giudizio) ed il difetto di giurisdizione del
Tribunale adito per la domanda esperita dalla convenuta nei suoi riguardi, in ragione dell'asserita competenza della Corte dei Conti per la domanda di rivalsa.
Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice, deducendo la correttezza del proprio operato, tanto in occasione del primo intervento, asseritamente connotato dall'urgenza in un quadro clinico già compromesso (da diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa, anemia e anamnesi allergologica positiva per allergopatia respiratoria), quanto nell'esecuzione del secondo intervento, assumendo l'infondatezza della censura secondo cui a causa degli interventi si sarebbe verificata l'infezione ed a causa dell'infezione sarebbe stato rimosso lo stent, essendo la paziente affetta da un processo infettivo peritoneale, già in condizioni di sepsi al momento del ricovero e deducendo che qualunque paziente portatore di catetere vescicolare è esposto a rischio di infezione, per cui la rimozione dello stent non era dovuta alla presenza dell'infezione, ma rientrava nella normale prassi dell'intervento uretrale. Tutto quanto esposto, con richiesta di vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiarava antistatario.
Nel corso del giudizio, a seguito di rinvii e del deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e di note scritte delle parti, il Giudice, con provvedimento del 14.01.2023, disponeva l'espletamento di consulenza medico legale.
Così istruita documentalmente, la causa, ritenuta la stessa matura per la decisione a seguito del deposito della relazione peritale, veniva rinviata all'udienza del 27.05.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.. La domanda va accolta nei termini di seguito riportati.
Preliminarmente deve rigettarsi la richiesta di richiamo dei CTU risultando l'elaborato peritale, come di seguito ulteriormente precisato, assolutamente esaustivo e condivisibile.
Sempre in via preliminare, quanto alle eccezioni spiegate dal terzo chiamato, richiamato il pronunciamento del 15.11.2017 di rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, in ordine alle eccezioni di difetto di giurisdizione e di difetto di legittimazione passiva si osserva quanto segue.
Quanto all'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale adito per la domanda di manleva formulata dall' nei confronti del terzo chiamato, in ragione CP_1 dell'asserita giurisdizione spettante alla Corte dei Conti, la stessa si ritiene infondata, atteso che la giurisdizione per l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico dipendente che ha commesso un fatto di malpractice sanitaria spetta anche al giudice ordinario. Sul punto, si osserva l'orientamento della Suprema Corte, che ha affermato il principio per il quale l'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti della struttura pubblica non è esclusiva e non sostituisce le ordinarie azioni garantite dal processo civile per far valere la responsabilità nei rapporti tra pubblica amministrazione e soggetti danneggiati. Pertanto, nel caso in cui una struttura sanitaria eserciti una domanda di manleva nei confronti dei medici propri dipendenti, non si pone un problema di riparto di giurisdizione fra il giudice ordinario e la Corte dei Conti, in considerazione del fatto che le due giurisdizioni sono autonome e non coincidono fra di loro (Cass. Civ. Sezioni Unite, sentenza 12 ottobre 2020, n. 21992).
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, la stessa si ritiene infondata, in quanto la struttura sanitaria convenuta si limitava alla formulazione di una domanda in garanzia e/o manleva.
Affinché la domanda attorea possa considerarsi automaticamente estesa al chiamato in causa da parte del convenuto, senza bisogno di istanza espressa dell'attore, occorre che il convenuto chiami in causa il terzo non al fine di fare valere nei suoi confronti un rapporto di garanzia cd. impropria, avente cioè una causa petendi diversa da quella dedotta dall'attore, ma al fine di ottenere la propria liberazione e l'individuazione del chiamato quale unico e diretto responsabile, prevedendo la legge un collegamento tra la posizione sostanziale dell'attore e del terzo chiamato, sicché la chiamata assolve il compito di supplire al difetto di citazione in giudizio da parte dell'attore del soggetto indicato dal convenuto come obbligato in sua vece, e l'estensione automatica della domanda originaria ha così quale indispensabile presupposto l'unicità del rapporto controverso tipico della cosiddetta garanzia propria.
Invero, la Suprema Corte ha fissato il principio per il quale “qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni, chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria, salvo che
l'attore danneggiato proponga nei confronti del chiamato (quale co-obbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna” (Cass. civ. ord. n. 4204/2024).
In senso analogo, la Corte di Cassazione ha sancito che “La presunzione, su cui si fonda detto principio (ossia il fatto che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto), non opera né nel caso in cui l'attore esclude espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato (Cass. n. 8411/2016), né nel caso di chiamata in garanzia, cioè nel caso in cui il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto corresponsabile della pretesa fatta valere dall'attore
e chieda di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, in quanto (Cass. n. 30601/2018) la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria (salvo che l'attore danneggiato proponga nei confronti del chiamato, quale coobbligato solidale, una nuova autonoma domanda di condanna).” (Cass. Civ., Terza sez. civ. ordinanza n. 29399 del 23/10/2023).
Quindi, l'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, e non per l'ipotesi di chiamata a titolo di garanzia impropria o di regresso. (Cass. Civile, ordinanza n. 11103/20).
Nel caso di specie, alla luce degli atti di causa si evince che parte attrice non ha svolto un'autonoma istanza nei confronti del sanitario chiamato, avendo espressamente diretto le proprie richieste risarcitorie unicamente nei confronti della Struttura sanitaria, con la conseguenza che, attesa la inoperatività del principio dell'automatica estensione del contraddittorio, la domanda risarcitoria non si è estesa al medico chiamato in causa dalla struttura.
Difatti, alla richiesta di chiamata di terzo, nella difesa della struttura, non si è mai accompagnata l'eccezione del proprio difetto di legittimazione, tendendo esclusivamente quella chiamata ad ottenere il riconoscimento del diritto di essere tenuta indenne (in tutto o in parte) in caso di condanna. Tanto vale ad escludere, in difetto della espressa estensione della domanda da parte dell'attore, la possibilità di una condanna diretta del medico nei suoi confronti. Ma, come di seguito sarà evidenziato, alla luce dell'accertata responsabilità da malpractice sanitaria, evidenziata in sede peritale, si riconosce in capo alla struttura il diritto ad agire in via di regresso nei confronti del sanitario chiamato. E' perciò da escludere l'estensione automatica della domanda dell'attore-danneggiato al terzo chiamato, poiché il chiamante, senza postulare la esclusione della propria responsabilità (ed anzi presupponendola), ha fatto valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come causa petendi, costituito dal regresso nei confronti del terzo chiamato (Cass. civ., n. 30601 del 27/11/2018).
In proposito, deve precisarsi che secondo la costante elaborazione giurisprudenziale di legittimità, nei rapporti interni tra struttura sanitaria e medico del cui operato la prima si avvalga, la ripartizione delle responsabilità deve avvenire in maniera paritaria secondo il criterio presuntivo dettato dagli artt. 1298 co. 2 e
2055 co. 3 c.c. (Cass. 29001/2021 34516/2023). Quindi, la convenuta sarà tenuta alla corresponsione della somma che sarà appresso indicata in favore dell'attrice. E poiché deve dirsi accertata l'efficienza eziologica della condotta del medico nella causazione dell'evento dannoso, va riconosciuta la legittimazione dell'azione di rivalsa spiegata della convenuta nei confronti del sanitario, per il recupero delle somme che sarà tenuta a corrispondere al danneggiato in virtù della presente decisione.
Venendo al merito è opportuno chiarire che nella presente controversia non trova applicazione la disciplina dettata dalla Legge Gelli-Bianco che, come noto, ha ricondotto, in punto di qualificazione "sostanziale", la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria dipendente o comunque stabilmente inserito in struttura sanitaria, nell'alveo della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., mantenendo in ogni caso nell'ambito della responsabilità di natura contrattuale quella della struttura sanitaria. Ai fini della decisione della presente controversia si farà dunque applicazione dei principi generali enucleati dalla giurisprudenza in materia e costituenti, sino al recente intervento legislativo, il c.d. "diritto vivente" del sottosistema della responsabilità civile in ambito sanitario.
Sul punto, deve rilevarsi che la Suprema Corte ha costantemente configurato la responsabilità della struttura sanitaria come di natura contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (ex multis Cass. 11 marzo 2002, n.
3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv; Cass. 4 marzo 2004, n. 4400; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass.
23 settembre 2004, n. 19133; Cass. 2 febbraio 2005, n. 2042; Cass. 18 aprile
2005, n. 7997; Cass. 11 novembre 2005, n. 22894; Cass. 24.5.2006, n.
12362). Si tratta, in particolare, di un contratto atipico, con effetti protettivi nei confronti del terzo, che fa sorgere a carico della casa di cura privata o dell'ente ospedaliero pubblico, accanto ad obblighi lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, di quello paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni (cfr. in tal senso Cass. SS.UU. 1.7.2002, n. 9556), quindi di un contratto a prestazioni corrispettive, che fa sorgere l'obbligazione di versare il corrispettivo per la prestazione resa dalla struttura sanitaria (pubblica o privata), restando irrilevante che questa obbligazione sia estinta dal paziente, dal suo assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente. La responsabilità contrattuale di tale struttura nei confronti del paziente può dunque derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore. È poi irrilevante stabilire, nella fattispecie che ci occupa, se detta responsabilità sia conseguenza dell'applicazione dell'art. 1228 c.c., per cui il debitore della prestazione che si sia avvalso dell'opera di ausiliari risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi, ovvero del principio di immedesimazione organica, per cui l'operato del personale dipendente di qualsiasi ente pubblico o privato ed inserito nell'organizzazione del servizio determina la responsabilità diretta dell'ente medesimo, essendo attribuibile all'ente stesso l'attività del suo personale (cfr.
Cass. Civ. n. 9269/1997 e Cass. Civ. n. 10719/2000). Infatti, ciò che rileva, in questa sede, è che la struttura è contrattualmente responsabile se il suo medico è almeno in colpa, applicandosi il corrispondente regime dell'onere probatorio.
L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, del resto, non ha mancato di trovare il conforto delle Sezioni Unite Civili della Suprema
Corte di Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza del 11 gennaio
2008, n. 577, hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, affermando che, "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico, in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria"(cfr. Cass. 25.2.2005, n. 4058). Va ritenuto, pertanto, che anche nel caso in esame debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 19 febbraio 2013 n. 4030). A questi fini
è, infatti, sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell'opera del medico, non valendo ad escludere la sua responsabilità la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su un professionista inserito nella struttura sanitaria ovvero che si avvalga di tale struttura, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 13/04/2007, n. 8826; Cass. 14 giugno 2007
n. 13953; Cass. 14 luglio 2004 n. 13066; Cass. 22 dicembre 1999, n. 589;
Cass. 29.9.2004, n. 19564; Cass. 21.6.2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del
2006). L'ente risponde infatti di tutte le ingerenze dannose che al medico sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al terzo danneggiato, e cioè dei danni che il sanitario può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il paziente nell'attuazione del rapporto con la struttura sanitaria.
Responsabilità che trova fondamento non già nella colpa (nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza), bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione derivante dal contratto di spedalità stipulato con il paziente (Cass., 17/5/2001, n. 6756; Cass., 30/12/1971, n. 3776. V. anche Cass., 4/4/2003, n. 5329). In conclusione, l'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere (ex multis Cass. 8826 del 13/04/2007).
Ciò posto, va ribadito che trattasi di responsabilità professionale da contatto sociale, per la quale la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che ai fini del riparto dell'onere probatorio il paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto o contatto sociale e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. Quanto all'accertamento del nesso causale, in ambito civile va compiuto secondo criteri di probabilità scientifica e dunque, in caso di divergenze, secondo le ipotesi aventi maggiore validità scientifica, e, ove le stesse non siano esaustive, secondo criteri di probabilità logica, tesa a chiarire se, probabilmente, ovvero secondo quello che accade nella gran parte dei casi, l'evento si sarebbe avverato anche se il comportamento omesso fosse stato posto in essere.
In tale contesto, l'oggetto dell'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria non è costituito semplicemente dalla prestazione medica dei propri dipendenti, ma da una più complessa prestazione, definita come assistenza sanitaria, oggetto di un contratto atipico, inquadrabile nella categoria della locatio operis. A carico della medesima struttura sanitaria gravano infatti, prestazioni non solo di diagnosi e cura, ma anche di tipo organizzativo, connesse all'assistenza postoperatoria, alla sicurezza delle attrezzature, dei macchinari, alla vigilanza ed alla custodia dei pazienti, oltre prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo.
L'attività del medico costituisce, quindi, solo un momento di una più complessa prestazione ed il danno non sempre è conseguenza dell'errore del singolo operatore, ma talvolta anche del comportamento di più soggetti. In applicazione di tutti i suesposti principi di diritto va, dunque, esaminata la domanda attorea, tenendo conto che è onere dell'attrice dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria in cui la stessa è stata visitata e trattata ed allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico professionali rese in suo favore dai sanitari dipendenti dell' sanitaria convenuta, restando, invece, a carico di quest' ultima la CP_1 prova che le medesime prestazioni erano state eseguite in modo diligente e che i problemi lamentati erano stati determinati eventualmente da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile.
Tanto premesso in iure, risulta per tabulas - e non è nemmeno contestato - che la sia stata sottoposta ad intervento chirurgico di appendicectomia presso il Pt_1 nosocomio convenuto e dimostrata la conclusione del contratto atipico di spedalità.
Va, peraltro, ribadito che per la sussistenza della responsabilità professionale del medico, a seguito di intervento chirurgico e/o diagnosi errata, è necessario preliminarmente, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al convenuto. Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (Cass. 16123 del 08/07/2010). Come la Suprema Corte ha avuto più volte modo di precisare, in tema di responsabilità del medico per i danni causati al paziente, l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere, tuttavia, desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale.
Ciò posto, nel corso del presente giudizio, al fine di valutare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità professionale veniva disposta CTU medico-legale le cui conclusioni sono da condividersi pienamente per essere fondate su un esame attento della vicenda in esame e della documentazione medica in atti e prive di vizi logici o di giudizio.
Il Collegio, nel contestualizzare il caso concreto, in base alla documentazione in atti, ha evidenziato che “ , il 27/12/2012 veniva ricoverata presso Parte_1 di per Controparte_3 CP_1 CP_1
“dolore addominale in pz con massa cecale” e, il giorno successivo, sottoposta ad intervento di appendicectomia per appendicite acuta con peritonite. Il post-operatorio risultava complicato da peritonite uremica secondaria a lesione iatrogena dell'uretere destro, motivo per il quale il 09/01/2013, accertata strumentalmente la lesione ureterale, veniva sottoposta dapprima ad ureteroscopia e nefrostomia percutanea ed il giorno successivo, essendo risultata difficoltosa la procedura endoscopica, ad intervento chirurgico di riparazione della lesione ureterale. A causa del protrarsi del ricovero ospedaliero, la andava incontro a debilitazione da allettamento ed Pt_1 all'instaurarsi di un processo infettivo sostenuto da Klebsiella pneumonia. Veniva dimessa soltanto in data 15/02/2013”.
Analizzata la storia clinica della , i CCTTUU rilevavano che “l'intervento Pt_1 chirurgico del 28/12/2012 abbia presentato un'accentuata difficoltà operatoria in conseguenza del processo peritonitico in atto, e delle numerose aderenze omentali e della presenza di una massa fibrotica ed emorragica in sede cecale che, dopo manovre digitoclasiche emetteva in peritoneo una discreta quantità di materiale purulento (peritonite saccata da perforazione intestinale); con verosimile certezza, nel corso delle manovre chirurgiche si è procurata una lesione dell'uretere destro probabilmente poco dissociabile dal contesto fibroso descritto, e che, comunque non veniva immediatamente evidenziata dall'operatore. Dagli esami strumentali eseguiti successivamente all'intervento chirurgico, per l'insorgenza di leucocitosi neutrofila e per uno stato di malessere generale (senza iperpiressia), veniva sottoposta ad accertamenti che consentivano di rilevare la lesione dell'uretere destro che, in data
09/01/2013, si cercava di riparare infruttuosamente per via endoscopica e che è stata poi adeguatamente trattata con intervento chirurgico nella giornata successiva, quando si provvedeva al ripristino del canale ureterale. È indubbio che la , a Pt_1 causa del prolungarsi del periodo di ricovero con conseguente allettamento e per il quadro patologico infettivo determinato dalla peritonite uremica con sovrapposizione batterica, sia andata incontro a debilitazione fisica che ha richiesto, già nel corso del ricovero ospedaliero, un adeguato trattamento fisioterapico.” Ciò che viene evidenziato in termini eziologici, in risposta ai quesiti peritali formulati, è che “l'intervento chirurgico del 28/12/2013 deve definirsi necessario, tempestivo, effettuato, nella sua fase iniziale, con corretta tecnica operatoria
(approccio, adesiolisi, mobilizzazione dell'organo, rimozione della massa ascessuale
e del tratto intestinale sede di perforazione, invio della massa asportata per esame istologico estemporaneo). Purtroppo, nelle fasi conclusive dell'intervento non si è provveduto ad un'accurata osservazione delle strutture anatomiche mobilizzate o accidentalmente recise, con conseguente chiusura della parete intestinale in presenza della lesione ureterale (certamente possibile quale complicanza operatoria, ma negligentemente non evidenziata prima della fine dell'intervento).”
Quindi, nel caso di specie emergono profili di responsabilità laddove i CTU rilevano che “la lesione ureterale, da cui si è poi generata la peritonite uremica, trae genesi da un difetto procedurale della condotta chirurgica, non avendo il chirurgo operatore effettuato attento controllo delle strutture anatomiche viciniori prima della definitiva chiusura della breccia operatoria. Certamente tale condizione non può qualificarsi come “inevitabile” o “costantemente correlata al tipo di intervento” e, comunque, rappresentando buona pratica chirurgica l'analisi attenta per la ricerca di eventuali sanguinamenti o lesioni anatomiche accidentali prima di concludere un qualsiasi intervento chirurgico, un'adeguata diligenza professionale dovrebbe prevedere gli eventi conseguenziali ad un errato comportamento operativo”, concludendo che
“l'evento negligente già ampiamente disquisito e la non adeguata condotta dei sanitari nel non aver avuto immediato riscontro della complicanza post-chirurgica
(peritonite uremica da lesione ureterale), hanno, certamente, comportato un periodo di inabilità temporanea, in considerazione del ricovero ospedaliero in cui è stata eseguita appendicectomia e per l'inevitabile prolungarsi dei periodi di convalescenza: essa può quantizzarsi in giorni 45 (quarantacinque) di inabilità temporanea assoluta ed in giorni 90 (novanta) di inabilità temporanea parziale, suddivisi in giorni 30
(trenta) al 70%, giorni 30 (trenta) al 50% e giorni 30 (trenta) al 25%”.
Dall'esame degli atti di causa, non si ritiene – diversamente da quanto sostenuto da controparte - che sia stata avanzata da parte attrice, né che sia stata supportata a livello probatorio, alcuna domanda di risarcimento del danno da perdita di chance in ragione del mero riferimento ad una pronuncia di merito (Tribunale, Arezzo,
08/08/2017, n. 943) inserito dall'attrice all'interno delle argomentazioni poste a fondamento della memoria formulata ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c..
Ulteriormente, si rileva che, quanto alla dedotta dispensa dal servizio prestato dall'attrice presso l'Ateneo di Messina, quale dipendente dell' Parte_2 con qualifica di Coadiutore amministrativo, non si ritiene
[...] sufficientemente provato l'assunto della certa riconducibilità di detta dispensa ai fatti oggetto di causa, anche alla luce della inesistenza di postumi invalidanti.
In particolare, il Collegio peritale nominato ha evidenziato che “se è pur vero che si
è determinata una lesione anatomica, inizialmente disconosciuta, è pur vero che la stessa è stata correttamente riparata con il successivo intervento chirurgico del
10/01/2013. Ciò ha comportato la risoluzione del danno operatorio e, certamente, può affermarsi che, in atto, valutate le condizioni di salute della ricorrente così come riscontrate nel corso della visita peritale, non sono residuati postumi invalidanti permanenti correlabili con l'evento per cui è causa. Tra l'altro, non sono stati prodotti gli accertamenti richiesti nel corso delle operazioni peritali con lo scopo di evidenziare eventuali persistenti condizioni patologiche. Il fatto, comunque, che non siano stati acquisiti in atti accertamenti specialistici successivi alla cartella clinica di ricovero presso l'U.O.C. di Chirurgia Generale dell'A.O.U. Policlinico “G. Martino” di CP_1
e che la periziata non abbia condotto con sé alcun altro accertamento di recente esecuzione, conforta la tesi sopra espressa relativa all'inesistenza di postumi invalidanti”, aggiungendo, peraltro, in risposta ai rilievi critici mossi, che “In merito, infine, alla “sindrome soggettiva post-traumatica” si sottolinea come lo stesso CTP conferma la sussistenza di un quadro psicopatologico preesistente ai fatti per cui è causa, né è presente in atti ulteriore documentazione idonea a comprovare la succitata condizione clinica ed, in ultimo, nel corso dell'accertamento peritale la periziata, a specifica domanda se praticasse trattamenti farmacologici specifici e/o se fosse seguita in ambiente psichiatrico, rispondeva di non praticare alcun tipo di trattamento psicofarmacologico e di non essere in carico presso alcun specialista nel settore.” Invero, risulta dagli atti non specificamente formulata alcuna domanda di risarcimento del danno per perdita della capacità lavorativa specifica, avendo formulato, di converso, in modo generico una domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, senza nulla produrre a conforto di una tale richiesta.
Ora, le conclusioni del Collegio rese all'esito di un'accurata ricostruzione della patologia e della sua genesi, nonché di uno scrupoloso esame degli atti di causa e di una approfondita anamnesi risultano prive di vizi logici e vanno condivise.
Si rileva che non sussiste motivo alcuno per dissentire dalle conclusioni sopraesposte in quanto l'elaborato peritale ha esaminato approfonditamente ogni profilo tecnico della controversia, ha ampiamente motivato le conclusioni formulate e ha replicato attentamente a tutte le osservazioni delle parti. E aderendo alle conclusioni dei consulenti ed individuando in tal modo la fonte del proprio convincimento, così come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ.,
Sez 5, sent. n.7364 del 11.5.2012), il Giudicante esaurisce l'obbligo motivazionale senza che sia, pertanto, necessario analizzare dettagliatamente le contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che restano disattese in quanto compiutamente e in maniera convincente replicate dai consulenti dell'ufficio. Sul punto, in ordine alla valenza processuale del supporto fornito dalla CTU medico- legale, è d'uopo rammentare che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. n. 12445/2020). Come chiarito anche in sede di legittimità, “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n. 11081/2020).
Alla luce di tutto quanto evidenziato ed in forza degli accertamenti peritali espletati, deve ritenersi fondata la domanda di risarcimento del danno biologico temporaneo,
e quindi tenuta la struttura sanitaria convenuta al risarcimento dello stesso, per un importo, da liquidarsi secondo i valori della Tabella Unica Nazionale 2025, pari a € 4.888,74 (per invalidità temporanea totale di 45 giorni un importo pari a €
2.485,80, per invalidità temporanea al 70% per 30 giorni un importo pari a €
1.160,04, per invalidità temporanea al 50% per 30 giorni un importo pari a €
828,60, per invalidità temporanea al 25% per 30 giorni un importo pari a € 414,30).
Relativamente al danno morale ed esistenziale richiesti non si ritiene che tali voci abbiano trovato alcun riscontro documentale e profili di evidenza che mettano in luce i presupposti di risarcibilità degli stessi, posto, peraltro, che secondo pacifico orientamento di legittimità non esiste il danno esistenziale in re ipsa (Cass. Civ. ord. 2020, n. 16039). Invero, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con i mezzi di prova normativamente previsti (Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901; Cass. civ. ord. n. 6444 del 3 marzo 2023).
Alla luce di ciò, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo, pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte;
a tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico- fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali,
l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale.
Sulle somme sopra indicate devono riconoscersi gli interessi legali come di seguito specificato: l'attuale credito complessivamente determinato (€ 4.888,74) deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi (Cass. sez. III n. 23225/2005).
Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza, sulla somma come sopra liquidata sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo ai giudizi innanzi al Tribunale secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di inammissibilità, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione” (Cass.
29420/2019 e 30999/23), ai valori medi (esclusa la fase istruttoria/trattazione), per causa dal valore indeterminabile, complessità bassa, in € 5.810,00 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA se dovute per legge e contributo unificato (€ 518,00).
Quanto alle spese della CTU, le stesse devono essere poste definitivamente a carico dell' convenuta. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico, Dott.
Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie la domanda nei confronti dell' Controparte_1
per le ragioni di cui in parte motiva;
[...]
2) per l'effetto condanna l' Controparte_1
al risarcimento del danno per invalidità temporanea in favore di parte
[...] attrice per un importo pari ad € 4.888,74, da rivalutarsi come in parte motiva;
3) condanna l' Controparte_1 alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte attrice che liquida nella misura complessiva di € 5.810,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute come per legge e contributo unificato (€ 518,00); spese da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari;
4) condanna l' Controparte_1 al pagamento delle spese di CTU liquidate come da separato provvedimento;
5) accoglie la domanda di manleva formulata dall'
[...]
nei confronti del dott. Controparte_1 [...]
; CP_2
6) compensa le spese del giudizio tra l' Controparte_1
ed dott. ;
[...] Controparte_2
7) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina in data 27 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
Verbale di udienza (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 27 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, Sez. 2 civile, Dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5087/2015 R.G.
È comparso per p a r t e a t t r i c e , Z i i n o G i u s e p p a, l'Avv. Massimo Maiorano che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per parte convenuta, Controparte_1
, l'Avv. Simona Della Cava che precisa le conclusioni
[...] riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per il terzo chiamato, , l'Avv. Carcione, su Controparte_2 delega dell'Avv. Freni, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Avv. Maiorano insiste nella richiesta di richiamo del CTU in ordine alla quantificazione dei postumi.
Avv. Della Cava evidenzia che l'Avv. Giordano è in quiescenza dall'1.4.2025
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, in persona del G.U. Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5087/2015 R.G.
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Maiorana, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
, Via Mario Giurba n. 17, giusta procura in atti CP_1
PARTE ATTRICE
E
Controparte_1
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Concetta Conti e Simona Della Cava, elettivamente domiciliata in , Via Consolare Valeria, presso la CP_1 sede dell' giusta procura in atti Controparte_1
PARTE CONVENUTA
(C.F. ), rappresentato e Controparte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Giovambattista Freni, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in , Via Nicola Fabrizi n. 109, giusta procura in atti CP_1
TERZO CHIAMATO
Oggetto: responsabilità professionale medica Conclusioni: come da discussione orale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio l' Controparte_1
al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni,
[...] patrimoniali e non, subiti in occasione di un intervento chirurgico di appendicectomia e per un'infezione contratta presso il nosocomio.
A sostegno della domanda, parte attrice evidenziava quanto segue:
- in data 27.12.2012 si ricoverava presso l'Unità operativa complessa di
Chirurgia Generale del di per un attacco di appendicite CP_1 CP_1 acuto, per il quale si rendeva necessario un intervento di appendicectomia;
- nei giorni successivi non vi era alcun miglioramento e da un esame radiologico emergeva una “peritonite uremica da lesione dell'uretere destro”, che rendeva necessario un nuovo intervento chirurgico, eseguito in data
10.01.2013, conclusosi con ricostruzione ureterale e posizionamento di stent ureterale;
- nel decorso post-operatorio si innestava un'infezione delle vie urinarie
(Klebsiella pneumonite) per la quale si procedeva alla rimozione chirurgica dello stent ureterale destro (in data 08.02.2013), con successiva normalizzazione delle condizioni cliniche della paziente.
Alla luce di ciò, investita inutilmente l' della richiesta di risarcimento dei CP_1 danni ed esperito infruttuosamente il tentativo obbligatorio di mediazione, l'attrice adiva questo Tribunale al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto al risarcimento del danno per: lesione dell'uretere destro, peritonite uremica, sindrome ansioso-depressiva, malnutrizione proteo-calorica, anemia e sindrome da allettamento, tutte lesioni che le avrebbero impedito di svolgere le normali attività quotidiane, deducendo di non essere stata informata dei rischi di simili complicanze per un intervento di routine come quello in esame.
Nello specifico, agiva per il risarcimento del danno patrimoniale e non, quest'ultimo comprensivo delle voci di danno biologico (stimato dal consulente di parte nella misura del 54%) e di danno morale ed esistenziale, con richiesta di condanna della convenuta alle spese e compensi del giudizio, da distrarre in favore del procuratore che si dichiarava antistatario.
Con atto del 21.01.2016 si costituiva l'
[...]
che - formulando domanda di chiamata Controparte_1 in giudizio del sanitario, Dott. , al fine di essere Controparte_2 tenuta indenne e manlevata dallo stesso, anche in via di regresso ex art. 2055 c.c., da quanto la stessa fosse stata costretta a pagare alla parte attrice a fronte del presente giudizio – invocava il rigetto delle domande di parte attrice, in subordine la riduzione di quanto eventualmente dovuto e l'eventuale accertamento della gravità della colpa attribuibile al chiamato, con vittoria di spese e compensi di difesa.
Di seguito, autorizzata la chiamata in giudizio del sanitario Dott. , CP_2 questi provvedeva a costituirsi in data 03.04.2017, eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione, nonché la carenza di legittimazione passiva e di obbligazione (essendo stata esperita l'azione solo nei confronti della struttura che ha agito verso il medico quale coobbligato e non quale esclusivo responsabile, ciò ai fini dell'estensione automatica della domanda, chiedendo così l'estromissione dal giudizio) ed il difetto di giurisdizione del
Tribunale adito per la domanda esperita dalla convenuta nei suoi riguardi, in ragione dell'asserita competenza della Corte dei Conti per la domanda di rivalsa.
Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice, deducendo la correttezza del proprio operato, tanto in occasione del primo intervento, asseritamente connotato dall'urgenza in un quadro clinico già compromesso (da diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa, anemia e anamnesi allergologica positiva per allergopatia respiratoria), quanto nell'esecuzione del secondo intervento, assumendo l'infondatezza della censura secondo cui a causa degli interventi si sarebbe verificata l'infezione ed a causa dell'infezione sarebbe stato rimosso lo stent, essendo la paziente affetta da un processo infettivo peritoneale, già in condizioni di sepsi al momento del ricovero e deducendo che qualunque paziente portatore di catetere vescicolare è esposto a rischio di infezione, per cui la rimozione dello stent non era dovuta alla presenza dell'infezione, ma rientrava nella normale prassi dell'intervento uretrale. Tutto quanto esposto, con richiesta di vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiarava antistatario.
Nel corso del giudizio, a seguito di rinvii e del deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e di note scritte delle parti, il Giudice, con provvedimento del 14.01.2023, disponeva l'espletamento di consulenza medico legale.
Così istruita documentalmente, la causa, ritenuta la stessa matura per la decisione a seguito del deposito della relazione peritale, veniva rinviata all'udienza del 27.05.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.. La domanda va accolta nei termini di seguito riportati.
Preliminarmente deve rigettarsi la richiesta di richiamo dei CTU risultando l'elaborato peritale, come di seguito ulteriormente precisato, assolutamente esaustivo e condivisibile.
Sempre in via preliminare, quanto alle eccezioni spiegate dal terzo chiamato, richiamato il pronunciamento del 15.11.2017 di rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, in ordine alle eccezioni di difetto di giurisdizione e di difetto di legittimazione passiva si osserva quanto segue.
Quanto all'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale adito per la domanda di manleva formulata dall' nei confronti del terzo chiamato, in ragione CP_1 dell'asserita giurisdizione spettante alla Corte dei Conti, la stessa si ritiene infondata, atteso che la giurisdizione per l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico dipendente che ha commesso un fatto di malpractice sanitaria spetta anche al giudice ordinario. Sul punto, si osserva l'orientamento della Suprema Corte, che ha affermato il principio per il quale l'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti della struttura pubblica non è esclusiva e non sostituisce le ordinarie azioni garantite dal processo civile per far valere la responsabilità nei rapporti tra pubblica amministrazione e soggetti danneggiati. Pertanto, nel caso in cui una struttura sanitaria eserciti una domanda di manleva nei confronti dei medici propri dipendenti, non si pone un problema di riparto di giurisdizione fra il giudice ordinario e la Corte dei Conti, in considerazione del fatto che le due giurisdizioni sono autonome e non coincidono fra di loro (Cass. Civ. Sezioni Unite, sentenza 12 ottobre 2020, n. 21992).
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, la stessa si ritiene infondata, in quanto la struttura sanitaria convenuta si limitava alla formulazione di una domanda in garanzia e/o manleva.
Affinché la domanda attorea possa considerarsi automaticamente estesa al chiamato in causa da parte del convenuto, senza bisogno di istanza espressa dell'attore, occorre che il convenuto chiami in causa il terzo non al fine di fare valere nei suoi confronti un rapporto di garanzia cd. impropria, avente cioè una causa petendi diversa da quella dedotta dall'attore, ma al fine di ottenere la propria liberazione e l'individuazione del chiamato quale unico e diretto responsabile, prevedendo la legge un collegamento tra la posizione sostanziale dell'attore e del terzo chiamato, sicché la chiamata assolve il compito di supplire al difetto di citazione in giudizio da parte dell'attore del soggetto indicato dal convenuto come obbligato in sua vece, e l'estensione automatica della domanda originaria ha così quale indispensabile presupposto l'unicità del rapporto controverso tipico della cosiddetta garanzia propria.
Invero, la Suprema Corte ha fissato il principio per il quale “qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni, chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria, salvo che
l'attore danneggiato proponga nei confronti del chiamato (quale co-obbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna” (Cass. civ. ord. n. 4204/2024).
In senso analogo, la Corte di Cassazione ha sancito che “La presunzione, su cui si fonda detto principio (ossia il fatto che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto), non opera né nel caso in cui l'attore esclude espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato (Cass. n. 8411/2016), né nel caso di chiamata in garanzia, cioè nel caso in cui il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto corresponsabile della pretesa fatta valere dall'attore
e chieda di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, in quanto (Cass. n. 30601/2018) la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria (salvo che l'attore danneggiato proponga nei confronti del chiamato, quale coobbligato solidale, una nuova autonoma domanda di condanna).” (Cass. Civ., Terza sez. civ. ordinanza n. 29399 del 23/10/2023).
Quindi, l'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, e non per l'ipotesi di chiamata a titolo di garanzia impropria o di regresso. (Cass. Civile, ordinanza n. 11103/20).
Nel caso di specie, alla luce degli atti di causa si evince che parte attrice non ha svolto un'autonoma istanza nei confronti del sanitario chiamato, avendo espressamente diretto le proprie richieste risarcitorie unicamente nei confronti della Struttura sanitaria, con la conseguenza che, attesa la inoperatività del principio dell'automatica estensione del contraddittorio, la domanda risarcitoria non si è estesa al medico chiamato in causa dalla struttura.
Difatti, alla richiesta di chiamata di terzo, nella difesa della struttura, non si è mai accompagnata l'eccezione del proprio difetto di legittimazione, tendendo esclusivamente quella chiamata ad ottenere il riconoscimento del diritto di essere tenuta indenne (in tutto o in parte) in caso di condanna. Tanto vale ad escludere, in difetto della espressa estensione della domanda da parte dell'attore, la possibilità di una condanna diretta del medico nei suoi confronti. Ma, come di seguito sarà evidenziato, alla luce dell'accertata responsabilità da malpractice sanitaria, evidenziata in sede peritale, si riconosce in capo alla struttura il diritto ad agire in via di regresso nei confronti del sanitario chiamato. E' perciò da escludere l'estensione automatica della domanda dell'attore-danneggiato al terzo chiamato, poiché il chiamante, senza postulare la esclusione della propria responsabilità (ed anzi presupponendola), ha fatto valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come causa petendi, costituito dal regresso nei confronti del terzo chiamato (Cass. civ., n. 30601 del 27/11/2018).
In proposito, deve precisarsi che secondo la costante elaborazione giurisprudenziale di legittimità, nei rapporti interni tra struttura sanitaria e medico del cui operato la prima si avvalga, la ripartizione delle responsabilità deve avvenire in maniera paritaria secondo il criterio presuntivo dettato dagli artt. 1298 co. 2 e
2055 co. 3 c.c. (Cass. 29001/2021 34516/2023). Quindi, la convenuta sarà tenuta alla corresponsione della somma che sarà appresso indicata in favore dell'attrice. E poiché deve dirsi accertata l'efficienza eziologica della condotta del medico nella causazione dell'evento dannoso, va riconosciuta la legittimazione dell'azione di rivalsa spiegata della convenuta nei confronti del sanitario, per il recupero delle somme che sarà tenuta a corrispondere al danneggiato in virtù della presente decisione.
Venendo al merito è opportuno chiarire che nella presente controversia non trova applicazione la disciplina dettata dalla Legge Gelli-Bianco che, come noto, ha ricondotto, in punto di qualificazione "sostanziale", la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria dipendente o comunque stabilmente inserito in struttura sanitaria, nell'alveo della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., mantenendo in ogni caso nell'ambito della responsabilità di natura contrattuale quella della struttura sanitaria. Ai fini della decisione della presente controversia si farà dunque applicazione dei principi generali enucleati dalla giurisprudenza in materia e costituenti, sino al recente intervento legislativo, il c.d. "diritto vivente" del sottosistema della responsabilità civile in ambito sanitario.
Sul punto, deve rilevarsi che la Suprema Corte ha costantemente configurato la responsabilità della struttura sanitaria come di natura contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (ex multis Cass. 11 marzo 2002, n.
3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv; Cass. 4 marzo 2004, n. 4400; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass.
23 settembre 2004, n. 19133; Cass. 2 febbraio 2005, n. 2042; Cass. 18 aprile
2005, n. 7997; Cass. 11 novembre 2005, n. 22894; Cass. 24.5.2006, n.
12362). Si tratta, in particolare, di un contratto atipico, con effetti protettivi nei confronti del terzo, che fa sorgere a carico della casa di cura privata o dell'ente ospedaliero pubblico, accanto ad obblighi lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, di quello paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni (cfr. in tal senso Cass. SS.UU. 1.7.2002, n. 9556), quindi di un contratto a prestazioni corrispettive, che fa sorgere l'obbligazione di versare il corrispettivo per la prestazione resa dalla struttura sanitaria (pubblica o privata), restando irrilevante che questa obbligazione sia estinta dal paziente, dal suo assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente. La responsabilità contrattuale di tale struttura nei confronti del paziente può dunque derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore. È poi irrilevante stabilire, nella fattispecie che ci occupa, se detta responsabilità sia conseguenza dell'applicazione dell'art. 1228 c.c., per cui il debitore della prestazione che si sia avvalso dell'opera di ausiliari risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi, ovvero del principio di immedesimazione organica, per cui l'operato del personale dipendente di qualsiasi ente pubblico o privato ed inserito nell'organizzazione del servizio determina la responsabilità diretta dell'ente medesimo, essendo attribuibile all'ente stesso l'attività del suo personale (cfr.
Cass. Civ. n. 9269/1997 e Cass. Civ. n. 10719/2000). Infatti, ciò che rileva, in questa sede, è che la struttura è contrattualmente responsabile se il suo medico è almeno in colpa, applicandosi il corrispondente regime dell'onere probatorio.
L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, del resto, non ha mancato di trovare il conforto delle Sezioni Unite Civili della Suprema
Corte di Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza del 11 gennaio
2008, n. 577, hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, affermando che, "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico, in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria"(cfr. Cass. 25.2.2005, n. 4058). Va ritenuto, pertanto, che anche nel caso in esame debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 19 febbraio 2013 n. 4030). A questi fini
è, infatti, sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell'opera del medico, non valendo ad escludere la sua responsabilità la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su un professionista inserito nella struttura sanitaria ovvero che si avvalga di tale struttura, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 13/04/2007, n. 8826; Cass. 14 giugno 2007
n. 13953; Cass. 14 luglio 2004 n. 13066; Cass. 22 dicembre 1999, n. 589;
Cass. 29.9.2004, n. 19564; Cass. 21.6.2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del
2006). L'ente risponde infatti di tutte le ingerenze dannose che al medico sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al terzo danneggiato, e cioè dei danni che il sanitario può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il paziente nell'attuazione del rapporto con la struttura sanitaria.
Responsabilità che trova fondamento non già nella colpa (nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza), bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione derivante dal contratto di spedalità stipulato con il paziente (Cass., 17/5/2001, n. 6756; Cass., 30/12/1971, n. 3776. V. anche Cass., 4/4/2003, n. 5329). In conclusione, l'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere (ex multis Cass. 8826 del 13/04/2007).
Ciò posto, va ribadito che trattasi di responsabilità professionale da contatto sociale, per la quale la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che ai fini del riparto dell'onere probatorio il paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto o contatto sociale e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. Quanto all'accertamento del nesso causale, in ambito civile va compiuto secondo criteri di probabilità scientifica e dunque, in caso di divergenze, secondo le ipotesi aventi maggiore validità scientifica, e, ove le stesse non siano esaustive, secondo criteri di probabilità logica, tesa a chiarire se, probabilmente, ovvero secondo quello che accade nella gran parte dei casi, l'evento si sarebbe avverato anche se il comportamento omesso fosse stato posto in essere.
In tale contesto, l'oggetto dell'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria non è costituito semplicemente dalla prestazione medica dei propri dipendenti, ma da una più complessa prestazione, definita come assistenza sanitaria, oggetto di un contratto atipico, inquadrabile nella categoria della locatio operis. A carico della medesima struttura sanitaria gravano infatti, prestazioni non solo di diagnosi e cura, ma anche di tipo organizzativo, connesse all'assistenza postoperatoria, alla sicurezza delle attrezzature, dei macchinari, alla vigilanza ed alla custodia dei pazienti, oltre prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo.
L'attività del medico costituisce, quindi, solo un momento di una più complessa prestazione ed il danno non sempre è conseguenza dell'errore del singolo operatore, ma talvolta anche del comportamento di più soggetti. In applicazione di tutti i suesposti principi di diritto va, dunque, esaminata la domanda attorea, tenendo conto che è onere dell'attrice dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria in cui la stessa è stata visitata e trattata ed allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico professionali rese in suo favore dai sanitari dipendenti dell' sanitaria convenuta, restando, invece, a carico di quest' ultima la CP_1 prova che le medesime prestazioni erano state eseguite in modo diligente e che i problemi lamentati erano stati determinati eventualmente da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile.
Tanto premesso in iure, risulta per tabulas - e non è nemmeno contestato - che la sia stata sottoposta ad intervento chirurgico di appendicectomia presso il Pt_1 nosocomio convenuto e dimostrata la conclusione del contratto atipico di spedalità.
Va, peraltro, ribadito che per la sussistenza della responsabilità professionale del medico, a seguito di intervento chirurgico e/o diagnosi errata, è necessario preliminarmente, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al convenuto. Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (Cass. 16123 del 08/07/2010). Come la Suprema Corte ha avuto più volte modo di precisare, in tema di responsabilità del medico per i danni causati al paziente, l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere, tuttavia, desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale.
Ciò posto, nel corso del presente giudizio, al fine di valutare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità professionale veniva disposta CTU medico-legale le cui conclusioni sono da condividersi pienamente per essere fondate su un esame attento della vicenda in esame e della documentazione medica in atti e prive di vizi logici o di giudizio.
Il Collegio, nel contestualizzare il caso concreto, in base alla documentazione in atti, ha evidenziato che “ , il 27/12/2012 veniva ricoverata presso Parte_1 di per Controparte_3 CP_1 CP_1
“dolore addominale in pz con massa cecale” e, il giorno successivo, sottoposta ad intervento di appendicectomia per appendicite acuta con peritonite. Il post-operatorio risultava complicato da peritonite uremica secondaria a lesione iatrogena dell'uretere destro, motivo per il quale il 09/01/2013, accertata strumentalmente la lesione ureterale, veniva sottoposta dapprima ad ureteroscopia e nefrostomia percutanea ed il giorno successivo, essendo risultata difficoltosa la procedura endoscopica, ad intervento chirurgico di riparazione della lesione ureterale. A causa del protrarsi del ricovero ospedaliero, la andava incontro a debilitazione da allettamento ed Pt_1 all'instaurarsi di un processo infettivo sostenuto da Klebsiella pneumonia. Veniva dimessa soltanto in data 15/02/2013”.
Analizzata la storia clinica della , i CCTTUU rilevavano che “l'intervento Pt_1 chirurgico del 28/12/2012 abbia presentato un'accentuata difficoltà operatoria in conseguenza del processo peritonitico in atto, e delle numerose aderenze omentali e della presenza di una massa fibrotica ed emorragica in sede cecale che, dopo manovre digitoclasiche emetteva in peritoneo una discreta quantità di materiale purulento (peritonite saccata da perforazione intestinale); con verosimile certezza, nel corso delle manovre chirurgiche si è procurata una lesione dell'uretere destro probabilmente poco dissociabile dal contesto fibroso descritto, e che, comunque non veniva immediatamente evidenziata dall'operatore. Dagli esami strumentali eseguiti successivamente all'intervento chirurgico, per l'insorgenza di leucocitosi neutrofila e per uno stato di malessere generale (senza iperpiressia), veniva sottoposta ad accertamenti che consentivano di rilevare la lesione dell'uretere destro che, in data
09/01/2013, si cercava di riparare infruttuosamente per via endoscopica e che è stata poi adeguatamente trattata con intervento chirurgico nella giornata successiva, quando si provvedeva al ripristino del canale ureterale. È indubbio che la , a Pt_1 causa del prolungarsi del periodo di ricovero con conseguente allettamento e per il quadro patologico infettivo determinato dalla peritonite uremica con sovrapposizione batterica, sia andata incontro a debilitazione fisica che ha richiesto, già nel corso del ricovero ospedaliero, un adeguato trattamento fisioterapico.” Ciò che viene evidenziato in termini eziologici, in risposta ai quesiti peritali formulati, è che “l'intervento chirurgico del 28/12/2013 deve definirsi necessario, tempestivo, effettuato, nella sua fase iniziale, con corretta tecnica operatoria
(approccio, adesiolisi, mobilizzazione dell'organo, rimozione della massa ascessuale
e del tratto intestinale sede di perforazione, invio della massa asportata per esame istologico estemporaneo). Purtroppo, nelle fasi conclusive dell'intervento non si è provveduto ad un'accurata osservazione delle strutture anatomiche mobilizzate o accidentalmente recise, con conseguente chiusura della parete intestinale in presenza della lesione ureterale (certamente possibile quale complicanza operatoria, ma negligentemente non evidenziata prima della fine dell'intervento).”
Quindi, nel caso di specie emergono profili di responsabilità laddove i CTU rilevano che “la lesione ureterale, da cui si è poi generata la peritonite uremica, trae genesi da un difetto procedurale della condotta chirurgica, non avendo il chirurgo operatore effettuato attento controllo delle strutture anatomiche viciniori prima della definitiva chiusura della breccia operatoria. Certamente tale condizione non può qualificarsi come “inevitabile” o “costantemente correlata al tipo di intervento” e, comunque, rappresentando buona pratica chirurgica l'analisi attenta per la ricerca di eventuali sanguinamenti o lesioni anatomiche accidentali prima di concludere un qualsiasi intervento chirurgico, un'adeguata diligenza professionale dovrebbe prevedere gli eventi conseguenziali ad un errato comportamento operativo”, concludendo che
“l'evento negligente già ampiamente disquisito e la non adeguata condotta dei sanitari nel non aver avuto immediato riscontro della complicanza post-chirurgica
(peritonite uremica da lesione ureterale), hanno, certamente, comportato un periodo di inabilità temporanea, in considerazione del ricovero ospedaliero in cui è stata eseguita appendicectomia e per l'inevitabile prolungarsi dei periodi di convalescenza: essa può quantizzarsi in giorni 45 (quarantacinque) di inabilità temporanea assoluta ed in giorni 90 (novanta) di inabilità temporanea parziale, suddivisi in giorni 30
(trenta) al 70%, giorni 30 (trenta) al 50% e giorni 30 (trenta) al 25%”.
Dall'esame degli atti di causa, non si ritiene – diversamente da quanto sostenuto da controparte - che sia stata avanzata da parte attrice, né che sia stata supportata a livello probatorio, alcuna domanda di risarcimento del danno da perdita di chance in ragione del mero riferimento ad una pronuncia di merito (Tribunale, Arezzo,
08/08/2017, n. 943) inserito dall'attrice all'interno delle argomentazioni poste a fondamento della memoria formulata ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c..
Ulteriormente, si rileva che, quanto alla dedotta dispensa dal servizio prestato dall'attrice presso l'Ateneo di Messina, quale dipendente dell' Parte_2 con qualifica di Coadiutore amministrativo, non si ritiene
[...] sufficientemente provato l'assunto della certa riconducibilità di detta dispensa ai fatti oggetto di causa, anche alla luce della inesistenza di postumi invalidanti.
In particolare, il Collegio peritale nominato ha evidenziato che “se è pur vero che si
è determinata una lesione anatomica, inizialmente disconosciuta, è pur vero che la stessa è stata correttamente riparata con il successivo intervento chirurgico del
10/01/2013. Ciò ha comportato la risoluzione del danno operatorio e, certamente, può affermarsi che, in atto, valutate le condizioni di salute della ricorrente così come riscontrate nel corso della visita peritale, non sono residuati postumi invalidanti permanenti correlabili con l'evento per cui è causa. Tra l'altro, non sono stati prodotti gli accertamenti richiesti nel corso delle operazioni peritali con lo scopo di evidenziare eventuali persistenti condizioni patologiche. Il fatto, comunque, che non siano stati acquisiti in atti accertamenti specialistici successivi alla cartella clinica di ricovero presso l'U.O.C. di Chirurgia Generale dell'A.O.U. Policlinico “G. Martino” di CP_1
e che la periziata non abbia condotto con sé alcun altro accertamento di recente esecuzione, conforta la tesi sopra espressa relativa all'inesistenza di postumi invalidanti”, aggiungendo, peraltro, in risposta ai rilievi critici mossi, che “In merito, infine, alla “sindrome soggettiva post-traumatica” si sottolinea come lo stesso CTP conferma la sussistenza di un quadro psicopatologico preesistente ai fatti per cui è causa, né è presente in atti ulteriore documentazione idonea a comprovare la succitata condizione clinica ed, in ultimo, nel corso dell'accertamento peritale la periziata, a specifica domanda se praticasse trattamenti farmacologici specifici e/o se fosse seguita in ambiente psichiatrico, rispondeva di non praticare alcun tipo di trattamento psicofarmacologico e di non essere in carico presso alcun specialista nel settore.” Invero, risulta dagli atti non specificamente formulata alcuna domanda di risarcimento del danno per perdita della capacità lavorativa specifica, avendo formulato, di converso, in modo generico una domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, senza nulla produrre a conforto di una tale richiesta.
Ora, le conclusioni del Collegio rese all'esito di un'accurata ricostruzione della patologia e della sua genesi, nonché di uno scrupoloso esame degli atti di causa e di una approfondita anamnesi risultano prive di vizi logici e vanno condivise.
Si rileva che non sussiste motivo alcuno per dissentire dalle conclusioni sopraesposte in quanto l'elaborato peritale ha esaminato approfonditamente ogni profilo tecnico della controversia, ha ampiamente motivato le conclusioni formulate e ha replicato attentamente a tutte le osservazioni delle parti. E aderendo alle conclusioni dei consulenti ed individuando in tal modo la fonte del proprio convincimento, così come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ.,
Sez 5, sent. n.7364 del 11.5.2012), il Giudicante esaurisce l'obbligo motivazionale senza che sia, pertanto, necessario analizzare dettagliatamente le contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che restano disattese in quanto compiutamente e in maniera convincente replicate dai consulenti dell'ufficio. Sul punto, in ordine alla valenza processuale del supporto fornito dalla CTU medico- legale, è d'uopo rammentare che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. n. 12445/2020). Come chiarito anche in sede di legittimità, “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n. 11081/2020).
Alla luce di tutto quanto evidenziato ed in forza degli accertamenti peritali espletati, deve ritenersi fondata la domanda di risarcimento del danno biologico temporaneo,
e quindi tenuta la struttura sanitaria convenuta al risarcimento dello stesso, per un importo, da liquidarsi secondo i valori della Tabella Unica Nazionale 2025, pari a € 4.888,74 (per invalidità temporanea totale di 45 giorni un importo pari a €
2.485,80, per invalidità temporanea al 70% per 30 giorni un importo pari a €
1.160,04, per invalidità temporanea al 50% per 30 giorni un importo pari a €
828,60, per invalidità temporanea al 25% per 30 giorni un importo pari a € 414,30).
Relativamente al danno morale ed esistenziale richiesti non si ritiene che tali voci abbiano trovato alcun riscontro documentale e profili di evidenza che mettano in luce i presupposti di risarcibilità degli stessi, posto, peraltro, che secondo pacifico orientamento di legittimità non esiste il danno esistenziale in re ipsa (Cass. Civ. ord. 2020, n. 16039). Invero, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con i mezzi di prova normativamente previsti (Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901; Cass. civ. ord. n. 6444 del 3 marzo 2023).
Alla luce di ciò, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo, pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte;
a tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico- fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali,
l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale.
Sulle somme sopra indicate devono riconoscersi gli interessi legali come di seguito specificato: l'attuale credito complessivamente determinato (€ 4.888,74) deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi (Cass. sez. III n. 23225/2005).
Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza, sulla somma come sopra liquidata sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo ai giudizi innanzi al Tribunale secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di inammissibilità, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione” (Cass.
29420/2019 e 30999/23), ai valori medi (esclusa la fase istruttoria/trattazione), per causa dal valore indeterminabile, complessità bassa, in € 5.810,00 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA se dovute per legge e contributo unificato (€ 518,00).
Quanto alle spese della CTU, le stesse devono essere poste definitivamente a carico dell' convenuta. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico, Dott.
Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie la domanda nei confronti dell' Controparte_1
per le ragioni di cui in parte motiva;
[...]
2) per l'effetto condanna l' Controparte_1
al risarcimento del danno per invalidità temporanea in favore di parte
[...] attrice per un importo pari ad € 4.888,74, da rivalutarsi come in parte motiva;
3) condanna l' Controparte_1 alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte attrice che liquida nella misura complessiva di € 5.810,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute come per legge e contributo unificato (€ 518,00); spese da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari;
4) condanna l' Controparte_1 al pagamento delle spese di CTU liquidate come da separato provvedimento;
5) accoglie la domanda di manleva formulata dall'
[...]
nei confronti del dott. Controparte_1 [...]
; CP_2
6) compensa le spese del giudizio tra l' Controparte_1
ed dott. ;
[...] Controparte_2
7) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina in data 27 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo