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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/07/2025, n. 2342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2342 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 786/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Maria Elena Catalano Consigliere
Dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 786/2024, promossa in grado d'appello
da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIALE MONTENERO, N. 70 - MILANO, presso lo studio dell'avv. EZIO BONANNI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE Parte_2 C.F._2
MONTENERO, N. 70 - MILANO, presso lo studio dell'avv. EZIO BONANNI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTI
Contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA Controparte_1 P.IVA_1
GUASTALLA N.
6 - MILANO presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, dall'Avv. Angela
OL, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
Contro
pagina 1 di 18 (C.F. ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliata in VIALE ROMAGNA N. 26, MILANO, presso lo studio dell'Avv. Silvia Enrica Damiani, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in LARGO AUGUSTO N. 3, CP_3 P.IVA_3
MILANO, presso lo studio dell'avv. Maurizio Hazan, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Giudice designato, ogni contraria istanza, argomentazione, deduzione ed eccezione disattesa,
I. accertare e dichiarare:
- che i IGg.ri e sono gli orfani della IG.ra Parte_2 Parte_1
e suoi unici eredi legittimi;
Persona_1
- che sussiste la responsabilità dei convenuti, diretta, vicaria e per fatto altrui, per tutti i titoli, ragioni
e motivi di cui in premessa, e quindi l'obbligo di risarcire gli attori di tutti i danni, quelli sofferti direttamente dalla vittima primaria, sia quelli patiti iure proprio per la malattia e la morte della congiunta, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, prima di tutto a titolo di responsabilità contrattuale e poi extracontrattuale, anche ex artt. 2050, 2051, 2043, 2049, 1218, 1228 e 2087 c.c., e per tutti i titoli e profili di responsabilità extracontrattuale e/o da reato, per quanto in premessa illustrato e per ogni altro profilo, e comunque accertare incidenter tantum la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 589 c.p., e quindi degli ulteriori profili di responsabilità civile extracontrattuale e per ogni altro fatto e circostanza dedotta nella premessa in fatto e in diritto, che qui si intende riscritta;
II. conseguentemente e comunque:
- condannare i convenuti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra di loro, a risarcire
a. a risarcire gli attori IG.ri e di tutti i danni, Parte_2 Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali, rispettivamente:
pagina 2 di 18 a.1 danni iure hereditario: condannare i convenuti in solido tra di loro a risarcire tutti i danni subiti dalla IG.ra , per come dedotti, articolati e quantificati sub capo XIII (da XIII a XIII.3), Persona_1 nella misura che sarà accertata e/o ritenuta equa in corso di causa e/o dal Giudice adito, anche all'esito dell'istruttoria, e liquidati nella misura del 50% per ognuno dei due attori;
a.2 danni iure proprio: condannare i convenuti, in solido tra di loro, a risarcire gli attori di tutti i danni subiti per l'esposizione ad amianto, ovvero per quanto in premessa, e/o per la malattia e la morte della loro congiunta, nei termini sub capo XIV, da XIV.
1.1 a quelli dell'orfano, CP_4 [...]
; sub capo XIV, da XIV. 5 a XIV.8, quelli dell'orfano, IG. , Parte_1 Parte_2 nella misura come indicata dal Dott. da intendersi qui integralmente riportata e Parte_3 riscritta, e/o nella premessa in fatto e in diritto, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c.;
b. Condannare i convenuti al risarcimento dei danni iure proprio sofferti dagli attori per effetto della esposizione ambientale-abitativa a polveri e fibre di amianto per avere essi stesi sempre abitato nell'immobile sito a Milano, in Via Rimini, 29, unitamente alla deceduta, per gli importi di cui in premessa e nella stessa relazione del Dott. ovvero l'importo maggiore o minore che Parte_3 fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito, con accertamento equitativo ex art. 432 c.p.c. e/o
1226 e/o 2056 c.c.;
c. Condannare i convenuti in solido tra di loro, al risarcimento dei danni per la responsabilità contrattuale, precontrattuale, ed extracontrattuale, in relazione al rapporto di locazione e di cessione immobiliare, di violazione dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede e vizio del consenso (art. 1427
e ss. c.c.), con riferimento a quanto dedotto in premessa, come maggior danno rispetto a quello dovuto alla malattia e alla morte della IG.ra , dell'esposizione ad amianto dei figli e di quanto Persona_1 speso per la bonifica dell'immobile, per gli importi che hanno dovuto versare per terminare la bonifica dell'immobile, e del minor prezzo di vendita del medesimo, dovuta alla svalutazione della presenza e utilizzo di amianto nelle parti comuni, il tutto come meglio descritto nelle premesse in fatto e in diritto
e per effetto della CTP dell'Ing. e del Dott. che sul punto si Persona_2 Parte_3 intendono riscritte e poste a suffragio della domanda risarcitoria, con quantificazione, in corso di causa, con CTU tecnica e tecnico estimativa, e/o per ogni altro mezzo istruttorio di cui si chiede
l'ammissione, ovvero con criterio equitativo, ex artt. 1226 c.c. e/o 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazioni;
d. Accogliere le domande tutte, come formulate nella premessa in fatto e in diritto, anche per effetto della produzione documentale, da intendersi integralmente reiterate, riportate e riscritte, unitamente a pagina 3 di 18 tutte le ragioni di fatto e di diritto, alle presenti conclusioni, e comunque parti integranti delle medesime;
e. Condannare i convenuti alla rivalutazione degli importi dovuti, con l'aggiunta degli interessi legali.
- Il tutto per i motivi in fatto e in diritto, come illustrati nel su esteso atto di citazione, che si intende qui riscritto e parte integrante delle presenti conclusioni.
-Vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che se ne dichiarano antistatari, ex art. 93 c.p.c.”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis:
Nel merito: rigettare integralmente l'interposto appello con conseguente conferma in toto della sentenza del Tribunale di Milano, sez. XIII^ civ. n. 671/2024, pubblicata il 18.01.2024, e di tutte le statuizioni in essa contenute.
In via istruttoria: confermare l'inammissibilità delle istanze istruttorie non avendo gli appellanti assolto l'onere in primo grado di offrire prova del nesso di causalità né potendo assolverlo mediante le istanze istruttorie formulate.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente
Pubblico Comune di Milano”.
Per Controparte_2
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE:
-respingere il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano, sez. XIII civile, n.
671/2024, perché inammissibile e del tutto infondato, in fatto e in diritto.
IN VIA SUBORDINATA
-nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accolto l'appello svolto dai sigg.ri ed Parte_2
CP_ accertata, quindi, qualsivoglia responsabilità in capo all'odierna appellata dichiarare che CP_
è tenuta a manlevare da ogni pretesa attorea, condannando la stessa a tenere indenne CP_3
CP_ da quanto eventualmente dovuto agli appellanti;
CP_
-in ogni caso condannare a tenere indenne delle conseguenze pregiudizievoli del CP_3 presente giudizio.
In ogni caso pagina 4 di 18 Spese e competenze rifuse.
In via istruttoria
-Respingere le richieste degli appellanti perché inammissibili e irrilevanti ai fini della decisione.
-Si chiede, ove occorra, l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
1) “vero è che la scheda informativa sulla presenza di amianto nei manufatti e/o materiali degli immobili del quartiere La Spezia, Via Rimini 21÷29 – che si rammostra al teste - veniva divulgata all'inquilinato del quartiere La Spezia, Via Rimini 21÷29, anche attraverso sua diffusione presso le portinerie degli stabili.
Si indica quale teste sul capitolo 1) il sig. residente in [...], Borghetto Tes_1
GI (LO)”.
Per CP_3
“Piaccia a questa Ecc.ma Corte d'Appello ex adverso adita, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere:
In via preliminare di rito
- accertato e dichiarato che sussistono le condizioni richieste dall'art. 348-bis c.p.c., dichiarare
l'appello così come proposto dai sig.ri e Parte_1 Parte_2 inammissibile in quanto palesemente infondato e privo di ogni ragionevole possibilità di accoglimento;
Nel merito
- rigettare l'appello così come proposto dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
e le domande così come in esso contenute per i motivi di cui in atti e, per l'effetto,
[...] confermare la sentenza n. 671, pubblicata dal Tribunale di Milano in data 18.1.2024 (e notificata il
14.2.2024) nel giudizio iscritto al n. di R.G. 13440/2021;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello promosso
In via preliminare:
- rigettare le domande formulate nei confronti di per tutti i motivi di cui in atti;
CP_3
Nel merito:
- Rigettare le domande formulate dagli appellanti nei confronti di per tutti i motivi di cui in atti CP_2 perché infondate in fatto e in diritto;
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande degli attori e della domanda di manleva formulata da : CP_2
pagina 5 di 18 - sottrarre dal compendio risarcitorio quando corrisposto da altri soggetti/enti pubblici e/o privati a favore degli appellanti per tutti i motivi di cui in atti;
- Limitare la manleva nei confronti della compagnia nei limiti di una responsabilità di che CP_2 rientra tra quelle coperte dalle polizze azionate e comunque entro i limiti di scoperto/ franchigia e/o massimale come indicati nelle polizze prodotte.
In ogni caso:
- Con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite comprensiva di contributo forfettario come per legge
In via istruttoria
Si chiede l'acquisizione ex art. 213 c.p.c. del fascicolo penale relativo al procedimento innanzi al
Tribunale di Milano (RGNR 1089/2016 e RG GIP 12420/2016) e, in particolar modo, della perizia a firma del prof. richiamata nel decreto di archiviazione del 19.4.2019. Per_3
Si chiede l'ammissione della prova per interpello sui sig.ri e Parte_1
sui seguenti capitoli: Parte_2
1) Vero che la sig.ra ha abitato ininterrottamente presso l'appartamento al settimo Persona_1 piano, interno 42, sito in Milano, via Rimini n. 29 dal 1970 sino al suo decesso avvenuto il 20.8.2015?
2) Vero che lei ha abitato ininterrottamente presso l'appartamento al settimo piano, interno 42, sito in
Milano, via Rimini n. 29 dal 1970 sino al 29.12.2016?
Sebbene gli appellanti chiedano l'ammissione delle istanze istruttorie articolate in primo grado mediante un mero ed inammissibile rinvio ai loro atti, l'esponente eccepisce l'inammissibilità dei capitoli di prova, così come ex adverso articolati. In particolare, si rileva come – in violazione dell'art.
244 c.p.c - gli appellanti avevano chiesto che i testi indicati venissero ascoltati su numerosi stralci dell'atto di citazione che, per come redatti, risulterebbero del tutto generici, valutativi e riguardanti circostanze da provarsi documentalmente.
Del tutto inammissibili risultavano e risultano i capitoli formulati nella seconda memoria avversaria.
In particolare:
I capp. da a) ad e) vertono su circostanze da provarsi documentalmente;
I capp. da f) ad h) sono generici e valutativi. Il cap. f) riporta anche una formulazione negativa («mai rescisso»);
I capp. da j) ad r) vertono su circostanze da provarsi documentalmente. I capp. k) e l) sono anche generici (ad es. quando il sig. ha «ricevuto la prescrizione di psicoterapia»?) e Parte_2 valutativi;
pagina 6 di 18 I capp. da s) a x) sono generici e vertono su circostanze da provarsi documentalmente (il trasferimento in Sardegna, il ritorno in cura presso il SERT di Milano, ecc.)
Si contesta inoltre l'inammissibilità delle “CTU tecnica e tecnico ambientale” e “CTU medico legale”
«per conferma dell'evento e del nesso causale», già escluso in seno al procedimento penale concluso con l'archiviazione. Si contesta, inoltre, l'inammissibilità della “CTU medico legale e psicologica sulla persona dei due attori” in quanto esplorativa e, destinata, peraltro, all'esame di documenti riportanti circostanze nuove sulle quali non accetta alcun contraddittorio. CP_3
Infine, dovranno ritenersi inammissibili le richieste di esibizione ex art. 210 e 213 c.p.c., così come formulate dagli attori. Infatti, tali istanze hanno il semplice scopo di supplire all'inerzia di controparte, la quale avrebbe potuto produrre in giudizio la necessaria documentazione richiesta, ove esistente, esercitando i diritti concessi dalla legge in tema di accesso agli atti amministrativi. A tal riguardo, si consideri che lo stesso Giudice di legittimità ha più volte espresso, quale incontestabile principio, che «all'actio ad exhibendum la parte non può fare ricorso (e, quindi, non può essere ordinata dal giudice l'esibizione di un documento di una parte o di un terzo) allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa» (Cass., sez. III civ., 6 ottobre 2005,
n. 19475) o ancora: «l'esibizione, ex art. 210 c.p.c. non può essere ordinata, allorché l'istante avrebbe potuto [...] di propria iniziativa acquisire la correlativa documentazione» (Cass., sez. I civ., 10 gennaio 2003, n. 149)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e , in proprio e quali eredi della sig.ra Parte_1 Parte_2 Per_1
loro madre, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, il
[...] Controparte_1
(d'ora in avanti ) e (d'ora CP_5 Controparte_6 in avanti ”), al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da CP_2
e dagli attori medesimi per l'esposizione ambientale-abitativa a polveri di fibre di amianto, Persona_1 nella misura ivi indicata o in quella maggiore o minore stabilita in giudizio.
A sostegno della domanda affermavano che:
- aveva abitato, insieme al coniuge e ai figli, sin dagli anni '70, in un alloggio di Persona_1
Edilizia Residenziale Pubblica, posto al settimo e ultimo piano del Condominio sito in Milano, via Rimini 29, int. 41, dapprima come assegnataria, in virtù della concessione di alloggio garantita al defunto marito, e, in seguito, in qualità di proprietaria, avendo acquistato il predetto immobile nel dicembre del 2000, dopo il decesso del coniuge avvenuto nel 1994;
pagina 7 di 18 - in occasione della stipula dell'atto di compravendita tra in qualità di Parte_4
Direttore del settore Demanio e Patrimonio del Comune, e avente ad oggetto il Persona_1 suddetto immobile, il Comune, pur essendo a conoscenza dell'ampia contaminazione da amianto ivi presente, ometteva di comunicare detta circostanza alla parte acquirente;
- nel corso del biennio 1997-1998, conduceva un'indagine per rilevare la presenza di CP_2 amianto;
la Relazione tecnico-descrittiva affermava che l'immobile di era quello Per_1 maggiormente esposto, in quanto le balconate dell'ultimo piano erano a diretto contatto con le lastre di cemento amianto (doc. 11, I grado, parte attrice, pag. 32, punto 7.4);
- l'amianto era presente anche nelle pareti divisorie che separavano il locale cucina dalla toilette, nonché negli aggetti installati su tutte le finestre e porte finestre;
- a in data 10.12.2014, in occasione di un ricovero presso l'Azienda Ospedaliera San Per_1
Paolo, veniva diagnosticato mesotelioma maligno di tipo epiteloide;
- dopo successivi ulteriori ricoveri, e lunghe sofferenze, sopraggiungeva il decesso di Per_1
in data 20.08.2015;
[...]
- dopo la morte della madre, gli attori, venuti a conoscenza della forte esposizione ambientale subita dalla congiunta e anche da loro stessi, provvedevano a far rimuovere a loro spese l'amianto, e vendevano l'immobile, in data 29.12.2016;
- l'Amministrazione regionale lombarda e il Comune compivano numerosi accertamenti, dai quali si evinceva la consapevolezza degli Enti circa la presenza di amianto all'interno di edifici privati e pubblici di proprietà dell' (doc. 5, I grado, parte attrice); CP_2
- alla data del 27.06.2016 ,la Regione dava atto che i lavori di rimozione dell'amianto, CP_2 dagli edifici di proprietà dell' , non erano stati ancora completati, nonostante i numerosi CP_2 contributi a fondo perduto erogati dalla Regione (doc. 7, I grado parte attrice); CP_2
- pertanto, i convenuti erano pienamente consapevoli, già dal 1997 (doc. 11, fascicolo primo grado parte attrice), della presenza di amianto nell'immobile, e della lesività dell'esposizione a tale materiale;
ciononostante, non avevano provveduto ad informare gli odierni attori, iniziando a bonificare l'immobile nel 2001, con gli attori e la loro madre presenti nell'immobile stesso
(doc. 3, fasc. I grado, parte attrice);
- nemmeno per effetto della bonifica del 2001, l'immobile sarebbe stato messo in sicurezza, al punto che , prima di alienare l'immobile (nel 2016), ha dovuto Parte_1 fare rimuovere a sue spese l'amianto presente.
- secondo gli attori, tale comportamento omissivo dei convenuti integra i profili di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c. e/o 185 e 589 c.p., nonché ex pagina 8 di 18 artt. 2050, 2051, con obbligo di integrale risarcimento dei danni patiti e patiendi iure proprio, anche per la diretta esposizione degli attori alla fibra e per la paura di ammalarsi, nonché iure hereditatis per i danni patiti da Persona_1
- il mesotelioma pleurico, che ha causato il decesso della sig.ra sarebbe riconducibile, Per_1 quindi, all'esposizione all'amianto e/o polveri e fibre di amianto e di ciò vi sarebbe prova nelle indagini ambientali eseguite dagli Enti convenuti (doc. 5, 7 e 11, I grado, parte attrice);
- l' , negando agli attori il diritto alle rendite, ha escluso la riconducibilità della malattia di CP_7 all'esposizione professionale, correlata all'attività, dalla stessa esercitata, di Persona_1 collaboratrice familiare, addetta prevalentemente alla stiratura dei panni;
- negli atti del procedimento penale, conclusosi con decreto di archiviazione del GIP presso il
Tribunale di Milano, lo stesso Giudice ammetteva che le fonti possibili di esposizione all'amianto, alle quali era stata esposta erano state due: l'amianto presente nel Persona_1 condominio e quello derivante dalla sua attività di stiratrice in ambito domestico (doc. 3.1, I grado, parte attrice);
- il padre degli attori era deceduto con problemi respiratori e/o polmonari (doc. 47, I grado, parte attrice) e vi erano stati, all'interno del condominio di via Rimini, 29 altri decessi per patologie tumorali, riconducibili all'esposizione all'absesto;
- aveva riportato un danno biologico pari al 100%, come rilevato dal dott. Persona_1 [...]
(perito di parte), per le atroci sofferenze patite prolungatesi per quasi un anno e per la Parte_3 lesione della sua dignità;
- l'entità di tale danno biologico ammontava a € 798.678,00, con una maggiorazione pari al 50%,
e quindi a € 1.198.017,00, secondo le tabelle del Tribunale di Milano 2018;
- gli attori, rimasti orfani anche della madre, erano stati privati della sua pensione (di circa €
1.000,00), quale unica fonte di reddito del nucleo familiare, considerato che uno dei figli, per problemi di tossicodipendenza, non lavorava;
- deceduta all'età di 70 anni, aveva visto ridursi la sua aspettativa di vita di almeno Persona_1
15 anni e, pertanto, anche per le gravi sofferenze patite, aveva subito danni patrimoniali e non patrimoniali quantificabili in € 1.500.000,00;
- i fratelli , entrambi molto legati alla figura materna, erano caduti in uno stato di totale Parte_2 prostrazione, sia per il venir meno del principale punto di riferimento della famiglia, sia per il timore di essere stati esposti anch'essi all'amianto, subendo, quindi, un pregiudizio morale ed esistenziale quantificabile equitativamente in € 1.100.00,00 ciascuno;
pagina 9 di 18 Si costituiva il Comune, chiedendo il rigetto della domanda. Osservava che la consulenza tecnica, espletata nel procedimento penale, incardinato a seguito di querela contro ignoti presentata da
[...]
, aveva affermato che la malattia della madre aveva un'origine professionale, atteso che il Parte_1 rilascio di fibre di amianto non era documentato, nel condominio, da un punto di vista quantitativo, in quanto l'organo di vigilanza non aveva rilevato situazioni problematiche in occasione dei lavori di bonifica e sostituzione dei manufatti (doc. n. 3L, fascicolo di primo grado di parte attrice); che nel 1997 Parte l' a seguito di un controllo, aveva accertato l'assenza di fibre di amianto aerodisperse;
che, nel successivo controllo del 2016, l'analisi aveva evidenziato concentrazioni nettamente inferiori al limite previsto dalla normativa vigente;
che, negli anni 2001-2003, la rimozione dell'amianto era stata Parte attentamente monitorata dall' che aveva accertato l'assenza di liberazione di fibre di amianto fuori dallo spazio di cantiere;
che la sig.ra aveva svolto, dal 1975 al 2010, l'attività di stiratrice, Per_1 attività tra quelle a maggiore frequenza di mesoteliomi;
che non vi erano stati altri casi di mesotelioma tra gli inquilini dello stesso stabile in cui aveva risieduto che la stessa aveva Persona_1 CP_7 certificato la malattia professionale della che il decreto di archiviazione del GIP aveva escluso Per_1 che una delle fonti di esposizione della all'amianto era stata quella abitativa;
che non erano in Per_1 alcun modo documentati altri presunti decessi nel condominio per altre patologie tumorali riconducibili all'esposizione all'absesto; che la mera presenza di amianto non era sufficiente a comprovare la sussistenza del nesso causale con l'insorgere della malattia;
che, relativamente all'atto di acquisto dell'immobile, il Regolamento di Condominio prevedeva espressamente all'art. 5 che il proprietario, essendo a conoscenza dello strato di amianto, non poteva eseguire autonomamente lavori che interessavano questo materiale;
all'art. 6 il medesimo Regolamento, statuiva che la Giunta comunale con delibera n. 3491 del 21.12.1999, aveva approvato gli interventi di bonifica dell'amianto anche per gli edifici di via Rimini 29; che la nota del Coordinatore Bonifiche Amianto (doc. 1, I grado, parte convenuta) aveva escluso il carattere di urgenza dell'intervento di bonifica nell'immobile di Per_1
e confermato che l'amianto rimosso era di tipo compatto;
che, in origine, l'immobile, sito in via
[...]
Rimini 29, era di proprietà dell' per cui l'utilizzo di amianto non era riconducibile al CP_8 CP_1 che le pretese risarcitorie degli attori apparivano indimostrate e sproporzionate.
Si costituiva , contestando ogni addebito, e chiedendo, in via preliminare, autorizzazione alla CP_2 chiamata in causa della IA assicuratrice (d'ora in avanti ”); nel merito, CP_3 CP_3 chiedeva il rigetto delle domande attoree, e, in subordine, la condanna di a tenere CP_3 indenne dalle conseguenze pregiudizievoli del presente giudizio. Deduceva, in merito CP_2 all'asserita responsabilità contrattuale di , che nel 1999 aveva divulgato una scheda CP_2 CP_2 informativa (doc. 2, I grado, parte conv.), che comunicava agli inquilini di via Rimini (dal civico 21 al pagina 10 di 18 29) i luoghi in cui era stata rilevata la presenza di amianto;
che, quanto alla responsabilità extracontrattuale, non era stato assolto dagli attori l'onere di provare le allegazioni e il nesso di causalità; che le perizie di parte allegate non potevano avere valore probatorio;
che, quanto alla asserita responsabilità ex artt. 2050 e 2051 c.c., non vi erano stati ritardi nell'esecuzione dei lavori di bonifica, né detti lavori erano rimasti incompleti, atteso che i pannelli divisori, posti tra il locale cottura e la toilette, erano in buono stato di conservazione e non rilasciavano fibre in ambiente, come attestato dall'indagine svolta da (doc. 11, I grado, parte attrice); che indimostrate, abnormi e Controparte_9 sproporzionate erano nel quantum le richieste risarcitorie degli attori.
Si costituiva , terza chiamata in garanzia, chiedendo il rigetto della domanda formulata da CP_3
nei suoi confronti e delle domande attoree nei confronti di . Assumeva che le polizze n. CP_2 CP_2
0140143183 e n. 046896659 (doc.
8-8 ter, I grado, comp. ) non erano operative dal punto di vista CP_2 contrattuale e temporale;
che, secondo l'art. 23 delle Condizioni particolari del contratto di assicurazione, risultavano esclusi dalla copertura assicurativa i lavori di straordinaria manutenzione e i danni derivanti da “insalubrità dei locali”, che, nel caso di specie, si sarebbero concretizzati nell'aerodispersione di fibre di amianto all'interno dei locali abitati dalla famiglia;
Persona_4 che, in ogni caso, la copertura assicurativa prevedeva l'indennizzo dei danni verificatisi nel periodo di vigenza della garanzia, laddove, invece, risultava provato che la patologia della sig.ra era insorta Per_1 già nel 1993 e, quindi, prima del periodo di copertura (01.02.2000 – 30.09.2003); che la polizza era annullabile ex art. 1892 c.c., per avere omesso con dolo e/o colpa grave di dichiarare la presenza CP_2 di amianto negli immobili inclusi nella copertura.
Il Giudice di prime cure, con ordinanza del 29.06.2022, ordinava agli attori l'esibizione della perizia a firma del prof. consulente tecnico del P.M., richiamata nel decreto di archiviazione, emesso Per_3 nel procedimento penale RGNR 1089/2016, RGGIP 12430/2016, svoltosi dinanzi al Tribunale di
Milano, e, con successiva ordinanza del 18.01.2023, rigettava le ulteriori richieste istruttorie, ritenendo la causa matura per la decisione.
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 671/2024, pubblicata in data 18.01.2024, rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Nel merito, il primo Giudice riteneva che non era stato assolto, da pare degli attori, l'onere di dimostrare il nesso causale tra le condotte asseritamente imputate ai convenuti e l'evento dannoso;
che la mera presenza dell'absesto non implicava necessariamente quella dell'esposizione, la quale richiede il quid pluris dell'aerodispersione, in una concentrazione significativa, delle fibre di amianto;
che, anzi,
l'indagine ambientale, svolta da (doc. 11, parte attrice), aveva escluso la presenza di fibre di CP_2 amianto libere;
che la relazione di aveva accertato che la parete divisoria tra il Controparte_9
pagina 11 di 18 locale cottura e la toilette era verniciata e rivestita di maioliche, oltre che in buono stato di conservazione e senza rilascio di fibre in ambiente;
che lo stesso esito avevano dato tanto il campionamento dell'area, svolto dalla società incaricata dal sig. , quanto la nota del Parte_2
Coordinatore , dott.ssa in cui si escludeva l'urgenza dell'intervento, Parte_6 Persona_5 confermando che l'amianto rimosso era di tipo compatto, nonché, il decreto di archiviazione innanzi richiamato. Il Tribunale, inoltre, attribuiva valore probatorio preminente alla consulenza tecnica del prof. che confermava la genesi professionale della patologia della sig.ra la quale dagli Per_3 Per_1 anni '60 fino al 2010 si era occupata della stiratura dei panni, utilizzando asse da stiro con copertura in amianto.
Rigettata la domanda, restava assorbita la domanda di manleva, azionata da contro CP_2 CP_3
Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello e Parte_1
, articolando tre motivi e chiedendo la riforma della decisione impugnata. Parte_2
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. CP_1
Costituendosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per CP_2 violazione dell'art. 342 c.p.c.; ha chiesto, nel merito, il rigetto del gravame proposto e, in via subordinata, dichiararsi che è tenuta a manlevare da ogni pretesa attorea. CP_3 CP_2
Si è costituita , eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda di condanna, in CP_3 solido con gli altri due appellati, proposta per la prima volta in questo grado, in quanto domanda nuova, asserendo che la stessa sarebbe stata inammissibile anche in primo grado, non avendo il danneggiato, in assenza di una normativa specifica, azione diretta nei confronti dell'assicuratore; ha chiesto, nel merito, la reiezione dell'appello e, in subordine, l'accoglimento delle domande ed eccezioni sull'inoperatività della polizza azionata da , già formulate in primo grado, dove non sono state esaminate, perché CP_2 ritenute assorbite, ora riproposte ex art. 346 c.p.c..
All'udienza del 26.11.2024, il Consigliere Istruttore, riservato ogni provvedimento sulle istanze istruttorie in sede di decisione, ha fissato udienza, ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c., l'11 marzo
2025, poi differita al 27.5.2025, per la rimessione della causa in decisione. Le parti hanno depositato memorie e note di udienza;
la causa è stata rimessa al Collegio in decisione
MOTIVI DELLA DECISONE
Gli appellanti hanno articolato un unico motivo di appello che può essere sintetizzato in tre parti come segue.
In primo luogo, gli appellanti deducono che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di mezzi istruttori;
dichiarato erroneamente la non pericolosità dell'amianto e ritenuta provata l'assenza di pagina 12 di 18 aerodispersione di fibre e polveri di amianto;
avrebbe, altresì, erroneamente ritenuto non dimostrata l'esposizione abitativa ad amianto e, pertanto, avrebbe erroneamente escluso l'esposizione stessa;
avrebbe, inoltre, erroneamente affermato che non sarebbe accertabile l'esposizione ad amianto in sede abitativa e che non sarebbe rilevante, ai fini dell'esclusione dell'eziologia professionale della malattia, il provvedimento dell' di rigetto della domanda di rendita in favore degli eredi della sig.ra CP_7
Per_1
Il Comune afferma che è totalmente indimostrata la presenza di un elevato indice di aerodispersione delle fibre di amianto nel condominio e nell'alloggio della sig.ra imputabile alla scarsa Per_1 manutenzione da parte di e del;
che correttamente il Giudice di primo grado CP_2 Controparte_1 ha affermato che l'amianto è nocivo solo se le sue fibre vengono inalate;
che non vi è prova del nesso di causalità; che l'indagine ambientale svolta da (doc. 11, primo grado, parte attrice) ha escluso CP_2 la presenza di fibre di amianto libere.
, sul punto, afferma che il Tribunale, esaminando i documenti, prodotti dagli appellanti, è CP_2 pervenuto a conclusioni opposte rispetto a quelle assunte dai , ovvero ha ritenuto che dagli Parte_2 stessi documenti non emerga alcun dato certo attestante l'esposizione della sig.ra e dei Per_1 Parte_2
a fibre e/o polveri di amianto. Sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori, osserva che il CP_2
Tribunale, a fronte della totale omissione dell'onere probatorio, in merito alla concreta esposizione di a fibre/polveri di amianto, non poteva colmare tale omissione con una C.T.U. del tutto Persona_1 tardiva, attesa la modificazione dei luoghi intervenuta in medio tempore, né ammettere prova per testi.
sostiene che, dalla semplice lettura della documentazione, che gli stessi appellati hanno CP_3 prodotto, emerge con solida certezza l'assenza di un pericolo di aerodispersione di fibre di amianto durante tutto il periodo indicato;
che le perizie di parte attrice non forniscono alcun dato certo circa l'esposizione della sig.ra e degli appellanti alle fibre e/o polveri di amianto;
che la CTU medico- Per_1 legale, eseguita nel procedimento penale, ha confermato l'assoluta prevalenza (se non la certezza) dell'origine lavorativa della patologia che aveva colpito la sig.ra Per_1
In secondo luogo, parte appellante sostiene che il primo Giudice avrebbe sorvolato sui profili di responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale nelle procedure del contratto di locazione e vendita dell'immobile de quo, durante le quali era stato sempre sottaciuto il rischio amianto;
che il Tribunale avrebbe deciso la causa solo sulla base della Consulenza tecnica del prof.
che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente omesso di pronunciarsi sulla Per_3 cancerogenicità dell'amianto, nonché sulla diretta esposizione all'amianto subita dagli appellanti e sulla loro “paura di ammalarsi” di mesotelioma, con riferimento ai danni non patrimoniali subiti dagli stessi. pagina 13 di 18 Il osserva, sul punto, che la relazione del prof. ha evidenziato in modo netto CP_1 Per_3
l'esclusione del nesso di causalità, confermando l'assenza di prove circa la presenza di aerodispersione delle fibre di amianto nell'alloggio della vittima, e nel condominio, e rilevando che la professione di collaboratrice familiare della defunta, addetta alla stiratura dei panni, ha, invece, costituito occasione certa di una effettiva inalazione di fibre di amianto. Inoltre, il Comune rileva che il censimento sull' amianto, commissionato per il quartiere “La spezia” non riguarda l'immobile di via Rimini 29, ma immobili di altri condomini limitrofi e i relativi locali della centrale termica ed idrica.
, sul punto, sostiene che, nel 1999, aveva provveduto a divulgare una scheda informativa, con cui CP_2 dava notizia all'inquilinato del quartiere “La spezia”, via Rimini 21 -29, degli esiti dell'indagine ambientale compiuta da , indicando i luoghi in cui era stata rilevata la presenza di amianto, CP_9 le raccomandazioni conseguenti e i provvedimenti che sarebbero stati assunti. Inoltre, sull'asserita responsabilità extracontrattuale ex artt. 2050 e 2051 c.c., per il ritardo nell'eseguire e/o nel completare i lavori di bonifica, l'Ente appellato osserva che le stesse indagini della Procura di Milano avevano Parte evidenziato che le operazioni di bonifica erano state attentamente monitorate dall' la quale aveva accertato l'assenza di liberazione di fibre di amianto al di fuori dello spazio di cantiere;
infine che l'appello è completamente carente in ordine alla illustrazione e quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
, sul punto, osserva che gli appellanti reiterano genericamente le loro allegazioni in ordine ai CP_3 danni asseritamente subiti iure proprio e iure hereditatis; contesta l'inammissibilità di tale rinvio alle allegazioni del primo grado, e ripropone, ex art. 346 c.p.c., le medesime contestazioni mosse al riguardo, eccependo l'insussistenza dei danni come ex adverso allegati;
che gli appellanti non hanno dimostrato in alcun modo, né prodotto in causa documentazione attestante l'avvenuta successione e quindi la loro titolarità ad agire;
che i lamentati danni patrimoniali non sono provati.
In terzo luogo, parte appellante afferma che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente omesso di pronunciarsi in ordine ai profili di responsabilità ex artt. 2050 e 2051 c.c., violando l'art. 112 c.p.c., nonché gli artt. 24 e 111 Cost;
avrebbe, altresì, erroneamente omesso di pronunciarsi sulla esposizione ubiquitaria della non solo nell'appartamento, ma anche per l'uso di tutta la struttura;
avrebbe Per_1 deciso la causa senza tener conto delle prove;
avrebbe ritenuto erroneamente non dimostrato il nesso causale;
avrebbe definito il giudizio senza una verifica controfattuale e con una motivazione illogica e contraddittoria.
Sul punto il osserva che, dai documenti presenti in atti, non si è potuto desumere la concreta CP_1 dispersione di fibre;
che la C.T. del prof. non presenta elementi di contraddittorietà; che da Per_3
pagina 14 di 18 essa si evince la mancanza di prova dell'aerodispersione delle fibre di amianto, sulla base del monitoraggio condotto da ATS, la quale dopo il caso della sig.ra aveva assunto le dovute Per_1 informazioni previste dal questionario ISPEL, per concludere che la malattia era attribuibile al lavoro di stiratrice svolto dalla medesima;
che le conclusioni del perito di parte, dott. sulla asserita Parte_3 origine ambientale-abitativa del mesotelioma, non sono dimostrate;
che la sentenza non presenta elementi di contraddittorietà, in quanto il doc. 11, lungi dal dare la prova dell'esistenza dell'aerodispersione, la esclude;
che il Giudice di primo grado ha escluso la CTU tecnica e la CTU medico-legale, sul presupposto che i luoghi sono stati ormai modificati, né è ammissibile sul punto la prova per testi;
che nessuna violazione dei doveri di lealtà e correttezza è imputabile al atteso CP_1 che il Regolamento di condomino attestava la conoscenza da parte del proprietario della presenza di amianto nell'alloggio, ponendo il divieto di eseguire in autonomia i lavori di rimozione di detto materiale.
, sul punto, afferma che le richieste istruttorie e i documenti prodotti sono apparsi tutti inidonei a CP_2 colmare il mancato assolvimento dell'onere probatorio;
che è inammissibile l'interrogatorio formale del legale rappresentante di , non potendo tale mezzo istruttorio essere utilizzato per invertire CP_2
l'onere della prova a carico degli appellanti, articolato, peraltro, senza rispettare le modalità previste dall'art. 230 c.p.c.; che i capitoli formulati sono inammissibili, in quanto trattasi in gran parte di circostanze valutative, aventi ad oggetto fatti già rappresentati nei documenti prodotti dagli stessi appellanti o riguardanti fatti non collegabili con il giudizio o non veritieri;
che, parimenti, inammissibile è la prova per testi, articolata in modo disorganico, in violazione dell'art. 244 c.p.c.; che gli appellanti, non essendo riusciti a soddisfare l'onere probatorio, cercano indizi anche in documenti del tutto privi di collegamento anche temporale con l'asserita tardività della bonifica effettuata da
, facendo istanza ex art. 210 e 213 c.p.c. nei confronti di Regione Lombardia;
che l'edificio di CP_2 via Rimini 29 è stato gestito dall'allora , ma è da sempre di proprietà del CP_10 CP_1
ritiene che gli appellanti non possano lamentarsi dell'esame, compiuto dal Tribunale, della CP_3 documentazione prodotta, che ha accertato l'insussistenza di un'effettiva aerodispersione delle fibre di amianto.
La Corte osserva, sull'unico motivo di appello degli appellanti, che essi, pur avendo mosso una serie di censure alla sentenza di primo grado, non hanno inciso sulla ragione principale del rigetto delle domande da parte del Tribunale, e cioè il mancato assolvimento all'onere, che incombeva e incombe su di loro, di provare sia l'esposizione all'amianto, a causa della dispersione atmosferica di fibre dello stesso dalle strutture dell'appartamento e/o del condominio di via Rimini 29, che costituirebbe il fatto pagina 15 di 18 illecito imputabile ad e sia che tale asserita, ma non provata, esposizione sia causalmente CP_2 CP_1 connessa alla malattia ed al decesso della signora Per_1
Dal fascicolo d'ufficio, infatti, si evince non solo che gli appellanti non hanno fornito elementi di prova su entrambe le questioni sopra evidenziati, ma anche che sussistono elementi di prova a contrario relativamente alle allegazioni degli appellanti.
Il Tribunale ha, infatti, analiticamente evidenziato come, dalla perizia del dott. e da altri Per_3 documenti relativi ad indagini scientifiche, effettuate da e altri soggetti, sulla cui correttezza ed CP_2 affidabilità gli appellanti non hanno sollevato eccezioni se non generiche, sia emerso come non sia provato che la presenza di asbesto nella struttura del condominio, e dell'appartamento di cui è causa, in particolare, abbia determinato alcuna dispersione atmosferica di fibre di amianto.
Secondo le migliori e più recenti evidenze scientifiche, così come ormai confermato da decenni di studi e ricerche al riguardo, è la dispersione atmosferica delle fibre di amianto, e la inalazione delle stesse, a poter determinare, nel tempo, l'insorgenza della malattia. Senza dispersione atmosferica di tali fibre, la presenza di asbesto nelle strutture edilizie non determina l'insorgenza della malattia di cui la sig.ra
è stata affetta. Per_1
Il Tribunale ha affermato, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non che l'amianto non è cancerogeno, affermazione non rinvenibile nella sentenza impugnata;
ma che non vi è prova né che l'asbesto, contenuto nella struttura del condominio di via Rimini 29, abbia dato luogo a dispersione di fibre nell'atmosfera; né che la malattia, di cui ha sofferto la sig.ra sia stata causalmente Per_1 determinata dall'amianto contenuto nella struttura del condominio. Il Tribunale ha fatto riferimento, del resto, principalmente a documenti versati in atti dagli odierni appellanti (cfr docc. 5,7, 9, 11 del fascicolo attoreo di primo grado), che dimostrano la circostanza, del resto pacifica, che l'amianto fosse presente nella struttura dell'edificio, non che disperdesse fibre nell'ambiente. Anzi, alcuni dei documenti depositati dagli odierni appellanti (doc. 11 e doc. 14c del fascicolo attoreo, ad esempio) provano che, in tempi diversi, i campionamenti atmosferici, effettuati da soggetti specializzati in materia, hanno dimostrato che non vi fosse dispersione nell'ambiente di fibre di amianto, neanche negli spazi interni o nelle zone immediatamente vicine all'appartamento.
Le prove utilizzate dal Tribunale risultano congrue relativamente alla questione ad esso sottoposta, consistendo principalmente di indagini scientifiche svolte da e/o dal (ad esempio doc. 11 CP_2 CP_1 fasc. attoreo, che è costituita da risultati di indagine, svolta da negli anni 1997/1998, che ha CP_2 dimostrato come non vi fosse dispersione di fibre di amianto nell'ambiente) e in indagini peritali svolte in sede penale (relazione peritale del prof. a cui gli appellanti non hanno saputo né potuto Per_3 indirizzare censure puntuali, congrue e motivate. La mancata ammissione di ulteriori mezzi di prova, pagina 16 di 18 da parte del Tribunale, risulta non solo motivata ma condivisibile, anche in considerazione della mutata situazione dei luoghi, rispetto al periodo in cui la sig.ra e gli appellanti stessi hanno vissuto Per_1 nell'appartamento di via Rimini 29; e del lungo tempo trascorso da quando l'asserita, ma indimostrata, esposizione avrebbe iniziato a prodursi.
Il Tribunale, inoltre, ha preso in considerazione, secondo lo standard probatorio del “più probabile che non”, che regola il processo civile, il fatto che risulta, invece, il nesso, probabilistico, tra altro fattore causale, e cioè l'esposizione professionale all' inalazione di fibre di amianto da parte della sola sig.ra per 5 decenni, e la malattia. Gli appellanti non hanno contestato che sia stata Per_1 Persona_1 esposta all' inalazione di fibre di amianto, per decenni, a causa del suo lavoro (attività come stiratrice, con uso di coperture di asse da stiro in amianto), che, del resto, è considerato determinante di quello specifico rischio professionale, nella letteratura scientifica. L'elevata probabilità che sia l'esposizione professionale, quotidiana e che ha comportato la vicinanza fisica alla fonte delle fibre di amianto per oltre 50 anni, il fattore causale, che ha determinato l'insorgere della malattia, è del resto confermato sia dall' assenza di altri casi della medesima malattia tra coloro che abitano o hanno abitato nel condominio di via Rimini 29 (riguardo ai quali gli odierni appellanti nulla hanno allegato né tantomeno provato); sia dal fatto che gli appellanti stessi, pur avendo vissuto con la madre per decenni, non ne risultano affetti.
In conclusione, mancando la prova, il cui onere incombe sugli appellanti, sia dell'esposizione alle fibre di amianto che, a fortiori, di un qualsiasi nesso causale tra la malattia della sig.ra e l'uso di Per_1 determinati materiali, contenenti asbesto, nel condominio di via Rimini, il Tribunale ha correttamente respinto le domande attoree.
L'appello risulta pertanto infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
parte appellante deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, per il presente grado del giudizio, di ciascuna parte appellata, da liquidarsi in applicazione del DM 147/22, nei valori medi, sulla base del valore indeterminabile della domanda, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, perché non svolta.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda o eccezione disattesa o assorbita, così decide: pagina 17 di 18 rigetta l'appello; conferma integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Milano, nr n. 671/2024, pubblicata in data 18.01.2024; condanna e , in solido, a rifondere a Parte_1 Parte_2 CP_1
, le spese del
[...] Controparte_2 CP_3 presente grado del giudizio, che si liquidano in euro 8.470,00, per ciascuno degli appellati, oltre iva, cpa e 15% spese forfettarie;
dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
d.ssa Antonella Caterina Attardo dott. Carlo Maddaloni
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Maria Elena Catalano Consigliere
Dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 786/2024, promossa in grado d'appello
da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIALE MONTENERO, N. 70 - MILANO, presso lo studio dell'avv. EZIO BONANNI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE Parte_2 C.F._2
MONTENERO, N. 70 - MILANO, presso lo studio dell'avv. EZIO BONANNI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTI
Contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA Controparte_1 P.IVA_1
GUASTALLA N.
6 - MILANO presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, dall'Avv. Angela
OL, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
Contro
pagina 1 di 18 (C.F. ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliata in VIALE ROMAGNA N. 26, MILANO, presso lo studio dell'Avv. Silvia Enrica Damiani, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in LARGO AUGUSTO N. 3, CP_3 P.IVA_3
MILANO, presso lo studio dell'avv. Maurizio Hazan, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Giudice designato, ogni contraria istanza, argomentazione, deduzione ed eccezione disattesa,
I. accertare e dichiarare:
- che i IGg.ri e sono gli orfani della IG.ra Parte_2 Parte_1
e suoi unici eredi legittimi;
Persona_1
- che sussiste la responsabilità dei convenuti, diretta, vicaria e per fatto altrui, per tutti i titoli, ragioni
e motivi di cui in premessa, e quindi l'obbligo di risarcire gli attori di tutti i danni, quelli sofferti direttamente dalla vittima primaria, sia quelli patiti iure proprio per la malattia e la morte della congiunta, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, prima di tutto a titolo di responsabilità contrattuale e poi extracontrattuale, anche ex artt. 2050, 2051, 2043, 2049, 1218, 1228 e 2087 c.c., e per tutti i titoli e profili di responsabilità extracontrattuale e/o da reato, per quanto in premessa illustrato e per ogni altro profilo, e comunque accertare incidenter tantum la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 589 c.p., e quindi degli ulteriori profili di responsabilità civile extracontrattuale e per ogni altro fatto e circostanza dedotta nella premessa in fatto e in diritto, che qui si intende riscritta;
II. conseguentemente e comunque:
- condannare i convenuti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra di loro, a risarcire
a. a risarcire gli attori IG.ri e di tutti i danni, Parte_2 Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali, rispettivamente:
pagina 2 di 18 a.1 danni iure hereditario: condannare i convenuti in solido tra di loro a risarcire tutti i danni subiti dalla IG.ra , per come dedotti, articolati e quantificati sub capo XIII (da XIII a XIII.3), Persona_1 nella misura che sarà accertata e/o ritenuta equa in corso di causa e/o dal Giudice adito, anche all'esito dell'istruttoria, e liquidati nella misura del 50% per ognuno dei due attori;
a.2 danni iure proprio: condannare i convenuti, in solido tra di loro, a risarcire gli attori di tutti i danni subiti per l'esposizione ad amianto, ovvero per quanto in premessa, e/o per la malattia e la morte della loro congiunta, nei termini sub capo XIV, da XIV.
1.1 a quelli dell'orfano, CP_4 [...]
; sub capo XIV, da XIV. 5 a XIV.8, quelli dell'orfano, IG. , Parte_1 Parte_2 nella misura come indicata dal Dott. da intendersi qui integralmente riportata e Parte_3 riscritta, e/o nella premessa in fatto e in diritto, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c.;
b. Condannare i convenuti al risarcimento dei danni iure proprio sofferti dagli attori per effetto della esposizione ambientale-abitativa a polveri e fibre di amianto per avere essi stesi sempre abitato nell'immobile sito a Milano, in Via Rimini, 29, unitamente alla deceduta, per gli importi di cui in premessa e nella stessa relazione del Dott. ovvero l'importo maggiore o minore che Parte_3 fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito, con accertamento equitativo ex art. 432 c.p.c. e/o
1226 e/o 2056 c.c.;
c. Condannare i convenuti in solido tra di loro, al risarcimento dei danni per la responsabilità contrattuale, precontrattuale, ed extracontrattuale, in relazione al rapporto di locazione e di cessione immobiliare, di violazione dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede e vizio del consenso (art. 1427
e ss. c.c.), con riferimento a quanto dedotto in premessa, come maggior danno rispetto a quello dovuto alla malattia e alla morte della IG.ra , dell'esposizione ad amianto dei figli e di quanto Persona_1 speso per la bonifica dell'immobile, per gli importi che hanno dovuto versare per terminare la bonifica dell'immobile, e del minor prezzo di vendita del medesimo, dovuta alla svalutazione della presenza e utilizzo di amianto nelle parti comuni, il tutto come meglio descritto nelle premesse in fatto e in diritto
e per effetto della CTP dell'Ing. e del Dott. che sul punto si Persona_2 Parte_3 intendono riscritte e poste a suffragio della domanda risarcitoria, con quantificazione, in corso di causa, con CTU tecnica e tecnico estimativa, e/o per ogni altro mezzo istruttorio di cui si chiede
l'ammissione, ovvero con criterio equitativo, ex artt. 1226 c.c. e/o 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazioni;
d. Accogliere le domande tutte, come formulate nella premessa in fatto e in diritto, anche per effetto della produzione documentale, da intendersi integralmente reiterate, riportate e riscritte, unitamente a pagina 3 di 18 tutte le ragioni di fatto e di diritto, alle presenti conclusioni, e comunque parti integranti delle medesime;
e. Condannare i convenuti alla rivalutazione degli importi dovuti, con l'aggiunta degli interessi legali.
- Il tutto per i motivi in fatto e in diritto, come illustrati nel su esteso atto di citazione, che si intende qui riscritto e parte integrante delle presenti conclusioni.
-Vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che se ne dichiarano antistatari, ex art. 93 c.p.c.”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis:
Nel merito: rigettare integralmente l'interposto appello con conseguente conferma in toto della sentenza del Tribunale di Milano, sez. XIII^ civ. n. 671/2024, pubblicata il 18.01.2024, e di tutte le statuizioni in essa contenute.
In via istruttoria: confermare l'inammissibilità delle istanze istruttorie non avendo gli appellanti assolto l'onere in primo grado di offrire prova del nesso di causalità né potendo assolverlo mediante le istanze istruttorie formulate.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente
Pubblico Comune di Milano”.
Per Controparte_2
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE:
-respingere il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano, sez. XIII civile, n.
671/2024, perché inammissibile e del tutto infondato, in fatto e in diritto.
IN VIA SUBORDINATA
-nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accolto l'appello svolto dai sigg.ri ed Parte_2
CP_ accertata, quindi, qualsivoglia responsabilità in capo all'odierna appellata dichiarare che CP_
è tenuta a manlevare da ogni pretesa attorea, condannando la stessa a tenere indenne CP_3
CP_ da quanto eventualmente dovuto agli appellanti;
CP_
-in ogni caso condannare a tenere indenne delle conseguenze pregiudizievoli del CP_3 presente giudizio.
In ogni caso pagina 4 di 18 Spese e competenze rifuse.
In via istruttoria
-Respingere le richieste degli appellanti perché inammissibili e irrilevanti ai fini della decisione.
-Si chiede, ove occorra, l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
1) “vero è che la scheda informativa sulla presenza di amianto nei manufatti e/o materiali degli immobili del quartiere La Spezia, Via Rimini 21÷29 – che si rammostra al teste - veniva divulgata all'inquilinato del quartiere La Spezia, Via Rimini 21÷29, anche attraverso sua diffusione presso le portinerie degli stabili.
Si indica quale teste sul capitolo 1) il sig. residente in [...], Borghetto Tes_1
GI (LO)”.
Per CP_3
“Piaccia a questa Ecc.ma Corte d'Appello ex adverso adita, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere:
In via preliminare di rito
- accertato e dichiarato che sussistono le condizioni richieste dall'art. 348-bis c.p.c., dichiarare
l'appello così come proposto dai sig.ri e Parte_1 Parte_2 inammissibile in quanto palesemente infondato e privo di ogni ragionevole possibilità di accoglimento;
Nel merito
- rigettare l'appello così come proposto dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
e le domande così come in esso contenute per i motivi di cui in atti e, per l'effetto,
[...] confermare la sentenza n. 671, pubblicata dal Tribunale di Milano in data 18.1.2024 (e notificata il
14.2.2024) nel giudizio iscritto al n. di R.G. 13440/2021;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello promosso
In via preliminare:
- rigettare le domande formulate nei confronti di per tutti i motivi di cui in atti;
CP_3
Nel merito:
- Rigettare le domande formulate dagli appellanti nei confronti di per tutti i motivi di cui in atti CP_2 perché infondate in fatto e in diritto;
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande degli attori e della domanda di manleva formulata da : CP_2
pagina 5 di 18 - sottrarre dal compendio risarcitorio quando corrisposto da altri soggetti/enti pubblici e/o privati a favore degli appellanti per tutti i motivi di cui in atti;
- Limitare la manleva nei confronti della compagnia nei limiti di una responsabilità di che CP_2 rientra tra quelle coperte dalle polizze azionate e comunque entro i limiti di scoperto/ franchigia e/o massimale come indicati nelle polizze prodotte.
In ogni caso:
- Con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite comprensiva di contributo forfettario come per legge
In via istruttoria
Si chiede l'acquisizione ex art. 213 c.p.c. del fascicolo penale relativo al procedimento innanzi al
Tribunale di Milano (RGNR 1089/2016 e RG GIP 12420/2016) e, in particolar modo, della perizia a firma del prof. richiamata nel decreto di archiviazione del 19.4.2019. Per_3
Si chiede l'ammissione della prova per interpello sui sig.ri e Parte_1
sui seguenti capitoli: Parte_2
1) Vero che la sig.ra ha abitato ininterrottamente presso l'appartamento al settimo Persona_1 piano, interno 42, sito in Milano, via Rimini n. 29 dal 1970 sino al suo decesso avvenuto il 20.8.2015?
2) Vero che lei ha abitato ininterrottamente presso l'appartamento al settimo piano, interno 42, sito in
Milano, via Rimini n. 29 dal 1970 sino al 29.12.2016?
Sebbene gli appellanti chiedano l'ammissione delle istanze istruttorie articolate in primo grado mediante un mero ed inammissibile rinvio ai loro atti, l'esponente eccepisce l'inammissibilità dei capitoli di prova, così come ex adverso articolati. In particolare, si rileva come – in violazione dell'art.
244 c.p.c - gli appellanti avevano chiesto che i testi indicati venissero ascoltati su numerosi stralci dell'atto di citazione che, per come redatti, risulterebbero del tutto generici, valutativi e riguardanti circostanze da provarsi documentalmente.
Del tutto inammissibili risultavano e risultano i capitoli formulati nella seconda memoria avversaria.
In particolare:
I capp. da a) ad e) vertono su circostanze da provarsi documentalmente;
I capp. da f) ad h) sono generici e valutativi. Il cap. f) riporta anche una formulazione negativa («mai rescisso»);
I capp. da j) ad r) vertono su circostanze da provarsi documentalmente. I capp. k) e l) sono anche generici (ad es. quando il sig. ha «ricevuto la prescrizione di psicoterapia»?) e Parte_2 valutativi;
pagina 6 di 18 I capp. da s) a x) sono generici e vertono su circostanze da provarsi documentalmente (il trasferimento in Sardegna, il ritorno in cura presso il SERT di Milano, ecc.)
Si contesta inoltre l'inammissibilità delle “CTU tecnica e tecnico ambientale” e “CTU medico legale”
«per conferma dell'evento e del nesso causale», già escluso in seno al procedimento penale concluso con l'archiviazione. Si contesta, inoltre, l'inammissibilità della “CTU medico legale e psicologica sulla persona dei due attori” in quanto esplorativa e, destinata, peraltro, all'esame di documenti riportanti circostanze nuove sulle quali non accetta alcun contraddittorio. CP_3
Infine, dovranno ritenersi inammissibili le richieste di esibizione ex art. 210 e 213 c.p.c., così come formulate dagli attori. Infatti, tali istanze hanno il semplice scopo di supplire all'inerzia di controparte, la quale avrebbe potuto produrre in giudizio la necessaria documentazione richiesta, ove esistente, esercitando i diritti concessi dalla legge in tema di accesso agli atti amministrativi. A tal riguardo, si consideri che lo stesso Giudice di legittimità ha più volte espresso, quale incontestabile principio, che «all'actio ad exhibendum la parte non può fare ricorso (e, quindi, non può essere ordinata dal giudice l'esibizione di un documento di una parte o di un terzo) allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa» (Cass., sez. III civ., 6 ottobre 2005,
n. 19475) o ancora: «l'esibizione, ex art. 210 c.p.c. non può essere ordinata, allorché l'istante avrebbe potuto [...] di propria iniziativa acquisire la correlativa documentazione» (Cass., sez. I civ., 10 gennaio 2003, n. 149)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e , in proprio e quali eredi della sig.ra Parte_1 Parte_2 Per_1
loro madre, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, il
[...] Controparte_1
(d'ora in avanti ) e (d'ora CP_5 Controparte_6 in avanti ”), al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da CP_2
e dagli attori medesimi per l'esposizione ambientale-abitativa a polveri di fibre di amianto, Persona_1 nella misura ivi indicata o in quella maggiore o minore stabilita in giudizio.
A sostegno della domanda affermavano che:
- aveva abitato, insieme al coniuge e ai figli, sin dagli anni '70, in un alloggio di Persona_1
Edilizia Residenziale Pubblica, posto al settimo e ultimo piano del Condominio sito in Milano, via Rimini 29, int. 41, dapprima come assegnataria, in virtù della concessione di alloggio garantita al defunto marito, e, in seguito, in qualità di proprietaria, avendo acquistato il predetto immobile nel dicembre del 2000, dopo il decesso del coniuge avvenuto nel 1994;
pagina 7 di 18 - in occasione della stipula dell'atto di compravendita tra in qualità di Parte_4
Direttore del settore Demanio e Patrimonio del Comune, e avente ad oggetto il Persona_1 suddetto immobile, il Comune, pur essendo a conoscenza dell'ampia contaminazione da amianto ivi presente, ometteva di comunicare detta circostanza alla parte acquirente;
- nel corso del biennio 1997-1998, conduceva un'indagine per rilevare la presenza di CP_2 amianto;
la Relazione tecnico-descrittiva affermava che l'immobile di era quello Per_1 maggiormente esposto, in quanto le balconate dell'ultimo piano erano a diretto contatto con le lastre di cemento amianto (doc. 11, I grado, parte attrice, pag. 32, punto 7.4);
- l'amianto era presente anche nelle pareti divisorie che separavano il locale cucina dalla toilette, nonché negli aggetti installati su tutte le finestre e porte finestre;
- a in data 10.12.2014, in occasione di un ricovero presso l'Azienda Ospedaliera San Per_1
Paolo, veniva diagnosticato mesotelioma maligno di tipo epiteloide;
- dopo successivi ulteriori ricoveri, e lunghe sofferenze, sopraggiungeva il decesso di Per_1
in data 20.08.2015;
[...]
- dopo la morte della madre, gli attori, venuti a conoscenza della forte esposizione ambientale subita dalla congiunta e anche da loro stessi, provvedevano a far rimuovere a loro spese l'amianto, e vendevano l'immobile, in data 29.12.2016;
- l'Amministrazione regionale lombarda e il Comune compivano numerosi accertamenti, dai quali si evinceva la consapevolezza degli Enti circa la presenza di amianto all'interno di edifici privati e pubblici di proprietà dell' (doc. 5, I grado, parte attrice); CP_2
- alla data del 27.06.2016 ,la Regione dava atto che i lavori di rimozione dell'amianto, CP_2 dagli edifici di proprietà dell' , non erano stati ancora completati, nonostante i numerosi CP_2 contributi a fondo perduto erogati dalla Regione (doc. 7, I grado parte attrice); CP_2
- pertanto, i convenuti erano pienamente consapevoli, già dal 1997 (doc. 11, fascicolo primo grado parte attrice), della presenza di amianto nell'immobile, e della lesività dell'esposizione a tale materiale;
ciononostante, non avevano provveduto ad informare gli odierni attori, iniziando a bonificare l'immobile nel 2001, con gli attori e la loro madre presenti nell'immobile stesso
(doc. 3, fasc. I grado, parte attrice);
- nemmeno per effetto della bonifica del 2001, l'immobile sarebbe stato messo in sicurezza, al punto che , prima di alienare l'immobile (nel 2016), ha dovuto Parte_1 fare rimuovere a sue spese l'amianto presente.
- secondo gli attori, tale comportamento omissivo dei convenuti integra i profili di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c. e/o 185 e 589 c.p., nonché ex pagina 8 di 18 artt. 2050, 2051, con obbligo di integrale risarcimento dei danni patiti e patiendi iure proprio, anche per la diretta esposizione degli attori alla fibra e per la paura di ammalarsi, nonché iure hereditatis per i danni patiti da Persona_1
- il mesotelioma pleurico, che ha causato il decesso della sig.ra sarebbe riconducibile, Per_1 quindi, all'esposizione all'amianto e/o polveri e fibre di amianto e di ciò vi sarebbe prova nelle indagini ambientali eseguite dagli Enti convenuti (doc. 5, 7 e 11, I grado, parte attrice);
- l' , negando agli attori il diritto alle rendite, ha escluso la riconducibilità della malattia di CP_7 all'esposizione professionale, correlata all'attività, dalla stessa esercitata, di Persona_1 collaboratrice familiare, addetta prevalentemente alla stiratura dei panni;
- negli atti del procedimento penale, conclusosi con decreto di archiviazione del GIP presso il
Tribunale di Milano, lo stesso Giudice ammetteva che le fonti possibili di esposizione all'amianto, alle quali era stata esposta erano state due: l'amianto presente nel Persona_1 condominio e quello derivante dalla sua attività di stiratrice in ambito domestico (doc. 3.1, I grado, parte attrice);
- il padre degli attori era deceduto con problemi respiratori e/o polmonari (doc. 47, I grado, parte attrice) e vi erano stati, all'interno del condominio di via Rimini, 29 altri decessi per patologie tumorali, riconducibili all'esposizione all'absesto;
- aveva riportato un danno biologico pari al 100%, come rilevato dal dott. Persona_1 [...]
(perito di parte), per le atroci sofferenze patite prolungatesi per quasi un anno e per la Parte_3 lesione della sua dignità;
- l'entità di tale danno biologico ammontava a € 798.678,00, con una maggiorazione pari al 50%,
e quindi a € 1.198.017,00, secondo le tabelle del Tribunale di Milano 2018;
- gli attori, rimasti orfani anche della madre, erano stati privati della sua pensione (di circa €
1.000,00), quale unica fonte di reddito del nucleo familiare, considerato che uno dei figli, per problemi di tossicodipendenza, non lavorava;
- deceduta all'età di 70 anni, aveva visto ridursi la sua aspettativa di vita di almeno Persona_1
15 anni e, pertanto, anche per le gravi sofferenze patite, aveva subito danni patrimoniali e non patrimoniali quantificabili in € 1.500.000,00;
- i fratelli , entrambi molto legati alla figura materna, erano caduti in uno stato di totale Parte_2 prostrazione, sia per il venir meno del principale punto di riferimento della famiglia, sia per il timore di essere stati esposti anch'essi all'amianto, subendo, quindi, un pregiudizio morale ed esistenziale quantificabile equitativamente in € 1.100.00,00 ciascuno;
pagina 9 di 18 Si costituiva il Comune, chiedendo il rigetto della domanda. Osservava che la consulenza tecnica, espletata nel procedimento penale, incardinato a seguito di querela contro ignoti presentata da
[...]
, aveva affermato che la malattia della madre aveva un'origine professionale, atteso che il Parte_1 rilascio di fibre di amianto non era documentato, nel condominio, da un punto di vista quantitativo, in quanto l'organo di vigilanza non aveva rilevato situazioni problematiche in occasione dei lavori di bonifica e sostituzione dei manufatti (doc. n. 3L, fascicolo di primo grado di parte attrice); che nel 1997 Parte l' a seguito di un controllo, aveva accertato l'assenza di fibre di amianto aerodisperse;
che, nel successivo controllo del 2016, l'analisi aveva evidenziato concentrazioni nettamente inferiori al limite previsto dalla normativa vigente;
che, negli anni 2001-2003, la rimozione dell'amianto era stata Parte attentamente monitorata dall' che aveva accertato l'assenza di liberazione di fibre di amianto fuori dallo spazio di cantiere;
che la sig.ra aveva svolto, dal 1975 al 2010, l'attività di stiratrice, Per_1 attività tra quelle a maggiore frequenza di mesoteliomi;
che non vi erano stati altri casi di mesotelioma tra gli inquilini dello stesso stabile in cui aveva risieduto che la stessa aveva Persona_1 CP_7 certificato la malattia professionale della che il decreto di archiviazione del GIP aveva escluso Per_1 che una delle fonti di esposizione della all'amianto era stata quella abitativa;
che non erano in Per_1 alcun modo documentati altri presunti decessi nel condominio per altre patologie tumorali riconducibili all'esposizione all'absesto; che la mera presenza di amianto non era sufficiente a comprovare la sussistenza del nesso causale con l'insorgere della malattia;
che, relativamente all'atto di acquisto dell'immobile, il Regolamento di Condominio prevedeva espressamente all'art. 5 che il proprietario, essendo a conoscenza dello strato di amianto, non poteva eseguire autonomamente lavori che interessavano questo materiale;
all'art. 6 il medesimo Regolamento, statuiva che la Giunta comunale con delibera n. 3491 del 21.12.1999, aveva approvato gli interventi di bonifica dell'amianto anche per gli edifici di via Rimini 29; che la nota del Coordinatore Bonifiche Amianto (doc. 1, I grado, parte convenuta) aveva escluso il carattere di urgenza dell'intervento di bonifica nell'immobile di Per_1
e confermato che l'amianto rimosso era di tipo compatto;
che, in origine, l'immobile, sito in via
[...]
Rimini 29, era di proprietà dell' per cui l'utilizzo di amianto non era riconducibile al CP_8 CP_1 che le pretese risarcitorie degli attori apparivano indimostrate e sproporzionate.
Si costituiva , contestando ogni addebito, e chiedendo, in via preliminare, autorizzazione alla CP_2 chiamata in causa della IA assicuratrice (d'ora in avanti ”); nel merito, CP_3 CP_3 chiedeva il rigetto delle domande attoree, e, in subordine, la condanna di a tenere CP_3 indenne dalle conseguenze pregiudizievoli del presente giudizio. Deduceva, in merito CP_2 all'asserita responsabilità contrattuale di , che nel 1999 aveva divulgato una scheda CP_2 CP_2 informativa (doc. 2, I grado, parte conv.), che comunicava agli inquilini di via Rimini (dal civico 21 al pagina 10 di 18 29) i luoghi in cui era stata rilevata la presenza di amianto;
che, quanto alla responsabilità extracontrattuale, non era stato assolto dagli attori l'onere di provare le allegazioni e il nesso di causalità; che le perizie di parte allegate non potevano avere valore probatorio;
che, quanto alla asserita responsabilità ex artt. 2050 e 2051 c.c., non vi erano stati ritardi nell'esecuzione dei lavori di bonifica, né detti lavori erano rimasti incompleti, atteso che i pannelli divisori, posti tra il locale cottura e la toilette, erano in buono stato di conservazione e non rilasciavano fibre in ambiente, come attestato dall'indagine svolta da (doc. 11, I grado, parte attrice); che indimostrate, abnormi e Controparte_9 sproporzionate erano nel quantum le richieste risarcitorie degli attori.
Si costituiva , terza chiamata in garanzia, chiedendo il rigetto della domanda formulata da CP_3
nei suoi confronti e delle domande attoree nei confronti di . Assumeva che le polizze n. CP_2 CP_2
0140143183 e n. 046896659 (doc.
8-8 ter, I grado, comp. ) non erano operative dal punto di vista CP_2 contrattuale e temporale;
che, secondo l'art. 23 delle Condizioni particolari del contratto di assicurazione, risultavano esclusi dalla copertura assicurativa i lavori di straordinaria manutenzione e i danni derivanti da “insalubrità dei locali”, che, nel caso di specie, si sarebbero concretizzati nell'aerodispersione di fibre di amianto all'interno dei locali abitati dalla famiglia;
Persona_4 che, in ogni caso, la copertura assicurativa prevedeva l'indennizzo dei danni verificatisi nel periodo di vigenza della garanzia, laddove, invece, risultava provato che la patologia della sig.ra era insorta Per_1 già nel 1993 e, quindi, prima del periodo di copertura (01.02.2000 – 30.09.2003); che la polizza era annullabile ex art. 1892 c.c., per avere omesso con dolo e/o colpa grave di dichiarare la presenza CP_2 di amianto negli immobili inclusi nella copertura.
Il Giudice di prime cure, con ordinanza del 29.06.2022, ordinava agli attori l'esibizione della perizia a firma del prof. consulente tecnico del P.M., richiamata nel decreto di archiviazione, emesso Per_3 nel procedimento penale RGNR 1089/2016, RGGIP 12430/2016, svoltosi dinanzi al Tribunale di
Milano, e, con successiva ordinanza del 18.01.2023, rigettava le ulteriori richieste istruttorie, ritenendo la causa matura per la decisione.
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 671/2024, pubblicata in data 18.01.2024, rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Nel merito, il primo Giudice riteneva che non era stato assolto, da pare degli attori, l'onere di dimostrare il nesso causale tra le condotte asseritamente imputate ai convenuti e l'evento dannoso;
che la mera presenza dell'absesto non implicava necessariamente quella dell'esposizione, la quale richiede il quid pluris dell'aerodispersione, in una concentrazione significativa, delle fibre di amianto;
che, anzi,
l'indagine ambientale, svolta da (doc. 11, parte attrice), aveva escluso la presenza di fibre di CP_2 amianto libere;
che la relazione di aveva accertato che la parete divisoria tra il Controparte_9
pagina 11 di 18 locale cottura e la toilette era verniciata e rivestita di maioliche, oltre che in buono stato di conservazione e senza rilascio di fibre in ambiente;
che lo stesso esito avevano dato tanto il campionamento dell'area, svolto dalla società incaricata dal sig. , quanto la nota del Parte_2
Coordinatore , dott.ssa in cui si escludeva l'urgenza dell'intervento, Parte_6 Persona_5 confermando che l'amianto rimosso era di tipo compatto, nonché, il decreto di archiviazione innanzi richiamato. Il Tribunale, inoltre, attribuiva valore probatorio preminente alla consulenza tecnica del prof. che confermava la genesi professionale della patologia della sig.ra la quale dagli Per_3 Per_1 anni '60 fino al 2010 si era occupata della stiratura dei panni, utilizzando asse da stiro con copertura in amianto.
Rigettata la domanda, restava assorbita la domanda di manleva, azionata da contro CP_2 CP_3
Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello e Parte_1
, articolando tre motivi e chiedendo la riforma della decisione impugnata. Parte_2
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. CP_1
Costituendosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per CP_2 violazione dell'art. 342 c.p.c.; ha chiesto, nel merito, il rigetto del gravame proposto e, in via subordinata, dichiararsi che è tenuta a manlevare da ogni pretesa attorea. CP_3 CP_2
Si è costituita , eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda di condanna, in CP_3 solido con gli altri due appellati, proposta per la prima volta in questo grado, in quanto domanda nuova, asserendo che la stessa sarebbe stata inammissibile anche in primo grado, non avendo il danneggiato, in assenza di una normativa specifica, azione diretta nei confronti dell'assicuratore; ha chiesto, nel merito, la reiezione dell'appello e, in subordine, l'accoglimento delle domande ed eccezioni sull'inoperatività della polizza azionata da , già formulate in primo grado, dove non sono state esaminate, perché CP_2 ritenute assorbite, ora riproposte ex art. 346 c.p.c..
All'udienza del 26.11.2024, il Consigliere Istruttore, riservato ogni provvedimento sulle istanze istruttorie in sede di decisione, ha fissato udienza, ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c., l'11 marzo
2025, poi differita al 27.5.2025, per la rimessione della causa in decisione. Le parti hanno depositato memorie e note di udienza;
la causa è stata rimessa al Collegio in decisione
MOTIVI DELLA DECISONE
Gli appellanti hanno articolato un unico motivo di appello che può essere sintetizzato in tre parti come segue.
In primo luogo, gli appellanti deducono che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di mezzi istruttori;
dichiarato erroneamente la non pericolosità dell'amianto e ritenuta provata l'assenza di pagina 12 di 18 aerodispersione di fibre e polveri di amianto;
avrebbe, altresì, erroneamente ritenuto non dimostrata l'esposizione abitativa ad amianto e, pertanto, avrebbe erroneamente escluso l'esposizione stessa;
avrebbe, inoltre, erroneamente affermato che non sarebbe accertabile l'esposizione ad amianto in sede abitativa e che non sarebbe rilevante, ai fini dell'esclusione dell'eziologia professionale della malattia, il provvedimento dell' di rigetto della domanda di rendita in favore degli eredi della sig.ra CP_7
Per_1
Il Comune afferma che è totalmente indimostrata la presenza di un elevato indice di aerodispersione delle fibre di amianto nel condominio e nell'alloggio della sig.ra imputabile alla scarsa Per_1 manutenzione da parte di e del;
che correttamente il Giudice di primo grado CP_2 Controparte_1 ha affermato che l'amianto è nocivo solo se le sue fibre vengono inalate;
che non vi è prova del nesso di causalità; che l'indagine ambientale svolta da (doc. 11, primo grado, parte attrice) ha escluso CP_2 la presenza di fibre di amianto libere.
, sul punto, afferma che il Tribunale, esaminando i documenti, prodotti dagli appellanti, è CP_2 pervenuto a conclusioni opposte rispetto a quelle assunte dai , ovvero ha ritenuto che dagli Parte_2 stessi documenti non emerga alcun dato certo attestante l'esposizione della sig.ra e dei Per_1 Parte_2
a fibre e/o polveri di amianto. Sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori, osserva che il CP_2
Tribunale, a fronte della totale omissione dell'onere probatorio, in merito alla concreta esposizione di a fibre/polveri di amianto, non poteva colmare tale omissione con una C.T.U. del tutto Persona_1 tardiva, attesa la modificazione dei luoghi intervenuta in medio tempore, né ammettere prova per testi.
sostiene che, dalla semplice lettura della documentazione, che gli stessi appellati hanno CP_3 prodotto, emerge con solida certezza l'assenza di un pericolo di aerodispersione di fibre di amianto durante tutto il periodo indicato;
che le perizie di parte attrice non forniscono alcun dato certo circa l'esposizione della sig.ra e degli appellanti alle fibre e/o polveri di amianto;
che la CTU medico- Per_1 legale, eseguita nel procedimento penale, ha confermato l'assoluta prevalenza (se non la certezza) dell'origine lavorativa della patologia che aveva colpito la sig.ra Per_1
In secondo luogo, parte appellante sostiene che il primo Giudice avrebbe sorvolato sui profili di responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale nelle procedure del contratto di locazione e vendita dell'immobile de quo, durante le quali era stato sempre sottaciuto il rischio amianto;
che il Tribunale avrebbe deciso la causa solo sulla base della Consulenza tecnica del prof.
che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente omesso di pronunciarsi sulla Per_3 cancerogenicità dell'amianto, nonché sulla diretta esposizione all'amianto subita dagli appellanti e sulla loro “paura di ammalarsi” di mesotelioma, con riferimento ai danni non patrimoniali subiti dagli stessi. pagina 13 di 18 Il osserva, sul punto, che la relazione del prof. ha evidenziato in modo netto CP_1 Per_3
l'esclusione del nesso di causalità, confermando l'assenza di prove circa la presenza di aerodispersione delle fibre di amianto nell'alloggio della vittima, e nel condominio, e rilevando che la professione di collaboratrice familiare della defunta, addetta alla stiratura dei panni, ha, invece, costituito occasione certa di una effettiva inalazione di fibre di amianto. Inoltre, il Comune rileva che il censimento sull' amianto, commissionato per il quartiere “La spezia” non riguarda l'immobile di via Rimini 29, ma immobili di altri condomini limitrofi e i relativi locali della centrale termica ed idrica.
, sul punto, sostiene che, nel 1999, aveva provveduto a divulgare una scheda informativa, con cui CP_2 dava notizia all'inquilinato del quartiere “La spezia”, via Rimini 21 -29, degli esiti dell'indagine ambientale compiuta da , indicando i luoghi in cui era stata rilevata la presenza di amianto, CP_9 le raccomandazioni conseguenti e i provvedimenti che sarebbero stati assunti. Inoltre, sull'asserita responsabilità extracontrattuale ex artt. 2050 e 2051 c.c., per il ritardo nell'eseguire e/o nel completare i lavori di bonifica, l'Ente appellato osserva che le stesse indagini della Procura di Milano avevano Parte evidenziato che le operazioni di bonifica erano state attentamente monitorate dall' la quale aveva accertato l'assenza di liberazione di fibre di amianto al di fuori dello spazio di cantiere;
infine che l'appello è completamente carente in ordine alla illustrazione e quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
, sul punto, osserva che gli appellanti reiterano genericamente le loro allegazioni in ordine ai CP_3 danni asseritamente subiti iure proprio e iure hereditatis; contesta l'inammissibilità di tale rinvio alle allegazioni del primo grado, e ripropone, ex art. 346 c.p.c., le medesime contestazioni mosse al riguardo, eccependo l'insussistenza dei danni come ex adverso allegati;
che gli appellanti non hanno dimostrato in alcun modo, né prodotto in causa documentazione attestante l'avvenuta successione e quindi la loro titolarità ad agire;
che i lamentati danni patrimoniali non sono provati.
In terzo luogo, parte appellante afferma che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente omesso di pronunciarsi in ordine ai profili di responsabilità ex artt. 2050 e 2051 c.c., violando l'art. 112 c.p.c., nonché gli artt. 24 e 111 Cost;
avrebbe, altresì, erroneamente omesso di pronunciarsi sulla esposizione ubiquitaria della non solo nell'appartamento, ma anche per l'uso di tutta la struttura;
avrebbe Per_1 deciso la causa senza tener conto delle prove;
avrebbe ritenuto erroneamente non dimostrato il nesso causale;
avrebbe definito il giudizio senza una verifica controfattuale e con una motivazione illogica e contraddittoria.
Sul punto il osserva che, dai documenti presenti in atti, non si è potuto desumere la concreta CP_1 dispersione di fibre;
che la C.T. del prof. non presenta elementi di contraddittorietà; che da Per_3
pagina 14 di 18 essa si evince la mancanza di prova dell'aerodispersione delle fibre di amianto, sulla base del monitoraggio condotto da ATS, la quale dopo il caso della sig.ra aveva assunto le dovute Per_1 informazioni previste dal questionario ISPEL, per concludere che la malattia era attribuibile al lavoro di stiratrice svolto dalla medesima;
che le conclusioni del perito di parte, dott. sulla asserita Parte_3 origine ambientale-abitativa del mesotelioma, non sono dimostrate;
che la sentenza non presenta elementi di contraddittorietà, in quanto il doc. 11, lungi dal dare la prova dell'esistenza dell'aerodispersione, la esclude;
che il Giudice di primo grado ha escluso la CTU tecnica e la CTU medico-legale, sul presupposto che i luoghi sono stati ormai modificati, né è ammissibile sul punto la prova per testi;
che nessuna violazione dei doveri di lealtà e correttezza è imputabile al atteso CP_1 che il Regolamento di condomino attestava la conoscenza da parte del proprietario della presenza di amianto nell'alloggio, ponendo il divieto di eseguire in autonomia i lavori di rimozione di detto materiale.
, sul punto, afferma che le richieste istruttorie e i documenti prodotti sono apparsi tutti inidonei a CP_2 colmare il mancato assolvimento dell'onere probatorio;
che è inammissibile l'interrogatorio formale del legale rappresentante di , non potendo tale mezzo istruttorio essere utilizzato per invertire CP_2
l'onere della prova a carico degli appellanti, articolato, peraltro, senza rispettare le modalità previste dall'art. 230 c.p.c.; che i capitoli formulati sono inammissibili, in quanto trattasi in gran parte di circostanze valutative, aventi ad oggetto fatti già rappresentati nei documenti prodotti dagli stessi appellanti o riguardanti fatti non collegabili con il giudizio o non veritieri;
che, parimenti, inammissibile è la prova per testi, articolata in modo disorganico, in violazione dell'art. 244 c.p.c.; che gli appellanti, non essendo riusciti a soddisfare l'onere probatorio, cercano indizi anche in documenti del tutto privi di collegamento anche temporale con l'asserita tardività della bonifica effettuata da
, facendo istanza ex art. 210 e 213 c.p.c. nei confronti di Regione Lombardia;
che l'edificio di CP_2 via Rimini 29 è stato gestito dall'allora , ma è da sempre di proprietà del CP_10 CP_1
ritiene che gli appellanti non possano lamentarsi dell'esame, compiuto dal Tribunale, della CP_3 documentazione prodotta, che ha accertato l'insussistenza di un'effettiva aerodispersione delle fibre di amianto.
La Corte osserva, sull'unico motivo di appello degli appellanti, che essi, pur avendo mosso una serie di censure alla sentenza di primo grado, non hanno inciso sulla ragione principale del rigetto delle domande da parte del Tribunale, e cioè il mancato assolvimento all'onere, che incombeva e incombe su di loro, di provare sia l'esposizione all'amianto, a causa della dispersione atmosferica di fibre dello stesso dalle strutture dell'appartamento e/o del condominio di via Rimini 29, che costituirebbe il fatto pagina 15 di 18 illecito imputabile ad e sia che tale asserita, ma non provata, esposizione sia causalmente CP_2 CP_1 connessa alla malattia ed al decesso della signora Per_1
Dal fascicolo d'ufficio, infatti, si evince non solo che gli appellanti non hanno fornito elementi di prova su entrambe le questioni sopra evidenziati, ma anche che sussistono elementi di prova a contrario relativamente alle allegazioni degli appellanti.
Il Tribunale ha, infatti, analiticamente evidenziato come, dalla perizia del dott. e da altri Per_3 documenti relativi ad indagini scientifiche, effettuate da e altri soggetti, sulla cui correttezza ed CP_2 affidabilità gli appellanti non hanno sollevato eccezioni se non generiche, sia emerso come non sia provato che la presenza di asbesto nella struttura del condominio, e dell'appartamento di cui è causa, in particolare, abbia determinato alcuna dispersione atmosferica di fibre di amianto.
Secondo le migliori e più recenti evidenze scientifiche, così come ormai confermato da decenni di studi e ricerche al riguardo, è la dispersione atmosferica delle fibre di amianto, e la inalazione delle stesse, a poter determinare, nel tempo, l'insorgenza della malattia. Senza dispersione atmosferica di tali fibre, la presenza di asbesto nelle strutture edilizie non determina l'insorgenza della malattia di cui la sig.ra
è stata affetta. Per_1
Il Tribunale ha affermato, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non che l'amianto non è cancerogeno, affermazione non rinvenibile nella sentenza impugnata;
ma che non vi è prova né che l'asbesto, contenuto nella struttura del condominio di via Rimini 29, abbia dato luogo a dispersione di fibre nell'atmosfera; né che la malattia, di cui ha sofferto la sig.ra sia stata causalmente Per_1 determinata dall'amianto contenuto nella struttura del condominio. Il Tribunale ha fatto riferimento, del resto, principalmente a documenti versati in atti dagli odierni appellanti (cfr docc. 5,7, 9, 11 del fascicolo attoreo di primo grado), che dimostrano la circostanza, del resto pacifica, che l'amianto fosse presente nella struttura dell'edificio, non che disperdesse fibre nell'ambiente. Anzi, alcuni dei documenti depositati dagli odierni appellanti (doc. 11 e doc. 14c del fascicolo attoreo, ad esempio) provano che, in tempi diversi, i campionamenti atmosferici, effettuati da soggetti specializzati in materia, hanno dimostrato che non vi fosse dispersione nell'ambiente di fibre di amianto, neanche negli spazi interni o nelle zone immediatamente vicine all'appartamento.
Le prove utilizzate dal Tribunale risultano congrue relativamente alla questione ad esso sottoposta, consistendo principalmente di indagini scientifiche svolte da e/o dal (ad esempio doc. 11 CP_2 CP_1 fasc. attoreo, che è costituita da risultati di indagine, svolta da negli anni 1997/1998, che ha CP_2 dimostrato come non vi fosse dispersione di fibre di amianto nell'ambiente) e in indagini peritali svolte in sede penale (relazione peritale del prof. a cui gli appellanti non hanno saputo né potuto Per_3 indirizzare censure puntuali, congrue e motivate. La mancata ammissione di ulteriori mezzi di prova, pagina 16 di 18 da parte del Tribunale, risulta non solo motivata ma condivisibile, anche in considerazione della mutata situazione dei luoghi, rispetto al periodo in cui la sig.ra e gli appellanti stessi hanno vissuto Per_1 nell'appartamento di via Rimini 29; e del lungo tempo trascorso da quando l'asserita, ma indimostrata, esposizione avrebbe iniziato a prodursi.
Il Tribunale, inoltre, ha preso in considerazione, secondo lo standard probatorio del “più probabile che non”, che regola il processo civile, il fatto che risulta, invece, il nesso, probabilistico, tra altro fattore causale, e cioè l'esposizione professionale all' inalazione di fibre di amianto da parte della sola sig.ra per 5 decenni, e la malattia. Gli appellanti non hanno contestato che sia stata Per_1 Persona_1 esposta all' inalazione di fibre di amianto, per decenni, a causa del suo lavoro (attività come stiratrice, con uso di coperture di asse da stiro in amianto), che, del resto, è considerato determinante di quello specifico rischio professionale, nella letteratura scientifica. L'elevata probabilità che sia l'esposizione professionale, quotidiana e che ha comportato la vicinanza fisica alla fonte delle fibre di amianto per oltre 50 anni, il fattore causale, che ha determinato l'insorgere della malattia, è del resto confermato sia dall' assenza di altri casi della medesima malattia tra coloro che abitano o hanno abitato nel condominio di via Rimini 29 (riguardo ai quali gli odierni appellanti nulla hanno allegato né tantomeno provato); sia dal fatto che gli appellanti stessi, pur avendo vissuto con la madre per decenni, non ne risultano affetti.
In conclusione, mancando la prova, il cui onere incombe sugli appellanti, sia dell'esposizione alle fibre di amianto che, a fortiori, di un qualsiasi nesso causale tra la malattia della sig.ra e l'uso di Per_1 determinati materiali, contenenti asbesto, nel condominio di via Rimini, il Tribunale ha correttamente respinto le domande attoree.
L'appello risulta pertanto infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
parte appellante deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, per il presente grado del giudizio, di ciascuna parte appellata, da liquidarsi in applicazione del DM 147/22, nei valori medi, sulla base del valore indeterminabile della domanda, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, perché non svolta.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda o eccezione disattesa o assorbita, così decide: pagina 17 di 18 rigetta l'appello; conferma integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Milano, nr n. 671/2024, pubblicata in data 18.01.2024; condanna e , in solido, a rifondere a Parte_1 Parte_2 CP_1
, le spese del
[...] Controparte_2 CP_3 presente grado del giudizio, che si liquidano in euro 8.470,00, per ciascuno degli appellati, oltre iva, cpa e 15% spese forfettarie;
dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
d.ssa Antonella Caterina Attardo dott. Carlo Maddaloni
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