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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/10/2025, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 9719/2024 promossa da:
- - ass. avv. CARAPELLE (parte Parte_1 C.F._1 ricorrente) contro
- - ass. avv. CARA e MANCINI (parte convenuta) CP_1 P.IVA_1 all'udienza del 7/10/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. Premesso che:
- la ricorrente ha chiesto al tribunale di dichiarare illegittimo e Parte_1 conseguentemente di annullare il provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre giornate lavorative, irrogatole con lettera 11.10.2024 dalla datrice di lavoro deducendo di esser stata “vittima di una serie continua di CP_1 provocazioni e privazioni economiche e professionali” (preannunciando che tali condotte
“daranno origine a più di un contenzioso”) e lamentando l'irrilevanza, sotto il profilo disciplinare, del fatto contestato (non aver salutato l'amministratrice delegata della società datrice di lavoro, , presso la sede aziendale ed in presenza di Parte_2 terzi), “banale nella sua insignificanza”, “non previsto da alcun codice disciplinare e tanto meno da quello aziendale” e neppure qualificabile come insubordinazione lieve, trattandosi di una protesta “muta” e non espressa con parole offensive e volgari e dunque non sanzionabile con la massima sanzione conservativa,
- la parte resistente ha difeso la legittimità del proprio operato, ritenendo il comportamento contestato una ipotesi di lieve insubordinazione e come tale rilevante ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 lettera c) del c.c.n.l. metalmeccanici del 5.2.2021, oltre che posta in essere in violazione del regolamento aziendale (ed in particolare del punto 3.1, “ove si prevede espressamente nei confronti dei colleghi un atteggiamento rispettoso, nonché obbligo di rispetto anche specificatamente verso gli stakeholder, tra cui si annovera anche la Sig.ra ”), evidenziando di aver già invitato la Parte_2 ricorrente in data 1.3.2023 ad astenersi dal tenere identico comportamento, mediante un
“richiamo di sensibilizzazione”, e richiamando l'importanza di intrattenere “tra i vari reparti e funzioni, un rapporto più che collaborativo e di totale fiducia, anche nella scala gerarchica”, al fine di tutelare la sicurezza di chi lavora negli impianti di filtrazione del petrolio che vengono progettati dalla società: il mancato saluto delle figure apicali della compagine aziendale, specie alla presenza di soggetti terzi costituirebbe, a detta della resistente, ipotesi di lieve insubordinazione, tale da compromettere la sicurezza e la serenità dell'ambiente lavorativo se emulato da altri;
2. Ritenuto che l'impugnazione sia meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
2.1. - Premesso che il fatto addebitato è pacifico nella sua materialità, in quanto ammesso dalla stessa ricorrente nelle giustificazioni (v. doc. 25 ric) e non contestato nel presente giudizio, si deve preliminarmente escludere che esso, come sostenuto dalla parte attrice, sia privo di rilevanza sotto il profilo disciplinare. Disattendendo i più elementari canoni di correttezza, e prima ancora di educazione, ha infatti Pt_1 violato, alla presenza di terzi, l'obbligo di mantenere “un atteggiamento rispettoso che proietti verso l'esterno dell'azienda un'immagine di professionalità, competenza ed educazione”, previsto al punto 3.1 del regolamento aziendale (v. doc. 2 res).
2.2. - Considerato che si tratta di una condotta volutamente posta in essere da un'impiegata direttiva di ottavo livello (v. capo 4 del ricorso), tenuta a specifici obblighi di collaborazione, e reiterata nonostante un invito a non ripeterla, può ritenersi che si versi nell'ipotesi di insubordinazione, perché essa denota un atteggiamento di sfida, se non di disprezzo, nei confronti di una figura apicale della società e dunque della datrice di lavoro, un'ipotesi, tuttavia, che appare di assai modesta gravità.
2.3. – Sotto tale profilo si deve in primo luogo osservare che non può esser valutata la recidiva, dato che una formale contestazione del primo episodio non è contenuta né nella lettera del 3.10.24, con cui è stato dato avvio al procedimento disciplinare, né nel provvedimento dell'11.10.24. Nella lettera di contestazione si legge solo “Per una situazione simile, tra l'altro, il 1° Marzo 2023 le era stata già inviata comunicazione ed invito a cessare il medesimo atteggiamento”. Appare quindi evidente che il richiamo al precedente episodio è stato operato esclusivamente per sottolineare la ritenuta gravità della condotta addebitata alla . Pt_1
D'altra parte, non può qualificarsi la precedente comunicazione dell'1.3.2023 quale vera e propria ammonizione scritta ex art. 8 c.c.n.l., nonostante la dicitura “richiamo scritto” nell'oggetto della medesima. Infatti, non risulta che la comunicazione scritta sia stata preceduta da una preventiva contestazione e dalla conseguente possibilità della ricorrente di difendersi. Inoltre, la volontà di escludere risvolti sotto il profilo disciplinare è apprezzabile direttamente dal contegno verbale dell'azienda, che in tale missiva ha comunicato di voler soprassedere sull'episodio e di volersi limitare ad un “richiamo di sensibilizzazione”.
Pertanto, difettando dei requisiti formali e sostanziali, si ritiene che la comunicazione dell'1.3.2023 non sia qualificabile quale ammonizione scritta e non sussista quindi la recidiva, cui fa cenno la parte resistente nella comparsa di risposta.
2.4. - Limitando l'esame al fatto contestato, si osserva che per esso è stata irrogata la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni, la più grave tra quelle conservative previste dal c.c.n.l. industria metalmeccanica, il cui art. 9 così dispone:
“Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;
f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l'orario di lavoro;
g) fuori dell'azienda compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza dell'azienda stessa;
h) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
i) esegua entro l'officina dell'azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell'azienda, con uso di attrezzature dell'azienda stessa;
l) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente Contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo;
la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo” (v. doc. 28 ric). Tenuto conto di tale previsione, si osserva come la società abbia applicato la sanzione conservativa più afflittiva a fronte di un comportamento sicuramente censurabile sotto il profilo disciplinare, ma la cui gravità è particolarmente lieve. La ricorrente, infatti, si è limitata ad omettere il proprio saluto, in modo sì irrispettoso, ma senza manifestare in modo più evidente e più facilmente percepibile da parte di terzi la sua intenzione di non intrattenere rapporti cordiali con la direzione aziendale.
Come osservato dalla parte attrice, esaminando la stessa previsione contrattuale più sopra citata, la Suprema Corte ha affermato che l'uso di parole offensive e volgari da parte di un lavoratore nei confronti del diretto superiore, senza contestazione dei poteri dello stesso e senza rifiuto della prestazione lavorativa, costituisce una ipotesi di insubordinazione lieve, tenuto conto della parificazione, ai sensi dell'art. 10 lettera B del medesimo contratto collettivo, dell'insubordinazione grave, giustificativa del licenziamento, a fattispecie di reato accertate in sede penale, quali il furto e il danneggiamento (v. Cass. Sez. L, sentenza n. 2692 dell'11/2/2015).
Se così è, appare di minor rilievo la condotta della ricorrente, la quale non ha utilizzato espressioni volgari, offensive e non ha neppure tenuto un atteggiamento palesemente irridente nei confronti della signora , ma si è limitata ad omettere il saluto, Pt_2 condotta che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, non appare in alcun modo idonea ad esporre a mettere in pericolo la sicurezza dei lavoratori addetti al settore delle raffinerie e, più in generale, la salubrità dell'ambiente in cui si trovano gli impianti progettati dalla società, non avendo attinenza con lo svolgimento della prestazione lavorativa.
2.5. - Può quindi ritenersi che il datore di lavoro non abbia correttamente esercitato il proprio potere disciplinare, avendo irrogato la sanzione conservativa più afflittiva (la sospensione), nella sua massima estensione (tre giorni), a fronte di una condotta di lieve gravità, posta in essere da una dipendente che non era mai stata destinataria di altre sanzioni disciplinari e neppure, per più di anno, di richiami informali.
2.6. - Ne consegue l'annullamento della sospensione, non potendosi procedere, in assenza di una espressa richiesta della parte convenuta, alla derubricazione di tale nella sanzione della multa o dell'ammonizione: la Cassazione ha infatti chiarito che il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell'illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell'impresa quale esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., onde è riservato esclusivamente al titolare di esso;
ne consegue che è precluso al giudice, chiamato a decidere circa la legittimità di una sanzione irrogata, esercitarlo anche solo procedendo ad una rideterminazione della sanzione stessa riducendone la misura e che solo nel caso in cui l'imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista, perciò, soltanto in una riconduzione a tale limite, ovvero nel caso in cui sia lo stesso datore di lavoro, costituendosi nel giudizio di annullamento della sanzione, a chiederne la riduzione, è consentito al giudice
“applicare una sanzione minore, poiché in tal modo non è sottratta autonomia all'imprenditore e si realizza l'economia di un nuovo ed eventuale giudizio valutativo, avente ad oggetto la sanzione medesima”. (Cass. Sez. lav. sentenza n. 3896 dell'11/2/2019).
3. Rilevato che, in quanto soccombente, la parte convenuta debba essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in dispositivo applicando gli importi minimi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause dal valore indeterminato (data l'estrema semplicità delle questioni trattate), potendosi accordare la richiesta distrazione;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, annulla il provvedimento di sospensione per tre giornate lavorative irrogato alla ricorrente con lettera 11.10.2024 dalla convenuta Parte_1 CP_1 condanna la convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite liquidate in euro
3689,00, oltre spese generali 15 %, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore.
La giudice
ER AS
Minuta redatta dal magistrato in tirocinio dott. Giorgio ROMEO