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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/11/2025, n. 8760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8760 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 24898/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 24898/2022 promossa da:
, con gli avv.ti ROSSANA ROCERETO e MASSIMO GRECO Parte_1
PARTE ATTOREA
CONTRO con l'avv. LOREDANA LEO Controparte_1
US CC
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“Respinta ogni contraria istanza ed eccezione a) Accertare e dichiarare la responsabilità del sig. CC IU in qualità di conducente e proprietario del veicolo d KIA CEED, Tg ER777ZC per le lesioni subite dalla sig.ra ; Parte_1
b) in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni patiti Controparte_2 dall'attrice;
c) Condannare pertanto il convenuto al pagamento in favore della sig.ra per la somma Parte_1 complessiva contenuta in € 10.504,42 o quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa oltre interessi legali, sempre nei limiti della competenza per valore del Giudice adito;
d) Condannare il convenuto al pagamento delle spese di giudizio oltre spese gennerali al 15%, IVA,
CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratore antistatari.”
pagina 1 di 4 Per Controparte_1
“Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese per tutti i motivi illustrati in narrativa, così giudicare:
In via principale
Dato atto che la convenuta ha corrisposto all'attrice ante causam, in data 12/2/2020, l'importo di €
648,00 a saldo e a totale tacitazione di ogni pretesa risarcitoria causalmente riconducibile all'evento, dichiarare detto importo congruo e satisfattivo e per l'effetto rigettare comunque e con la miglior formula ogni domanda avanzata dalla signora in quanto infondata e non provata. Pt_1
In subordine, salvo gravame liquidare i soli danni che siano conseguenza immediata e diretta del sinistro, nella misura che risulterà rigorosamente provata in corso di causa, secondo i criteri di legge, ridotto del contributo causale dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c. e delle conseguenze di danno che la stessa avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza, rigettando ogni maggiore e/o diversa pretesa, in quanto infondata in fatto e in diritto, dedotta la somma di € 648,00 corrisposta all'attrice in data 12/02/2020, da attualizzare alla data della pronuncia, detratte eventuali somme erogate da enti assistenziali e previdenziali
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso spese gen. 15% IVA e CPA, ovvero con integrale compensazione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio la compagnia assicuratrice Parte_1 [...] affermando che in data 5/11/2019 il veicolo di proprietà di US Controparte_1
CC, condotto dallo stesso ed assicurato con aveva Controparte_1 investito l'odierna attrice mentre quest'ultima attraversava a piedi la strada sulle strisce, con semaforo verde per i pedoni;
che in seguito al sinistro l'odierna attrice aveva riportato lesioni;
che
[...] aveva versato alla parte attorea la somma, trattenuta in acconto, di Euro Controparte_1
648,00; e chiedendo la condanna della compagnia assicuratrice convenuta al risarcimento del maggior danno lamentato.
La compagnia assicuratrice, costituitasi in giudizio, ha contrastato le richieste della parte attorea limitatamente a sussistenza ed ammontare dei danni lamentati.
Il Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 co. 2 cpc nei confronti del proprietario del veicolo, litisconsorte necessario relativamente all'azione diretta esercitata nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta, il quale non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. pagina 2 di 4 Nel corso dell'istruttoria è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- la convenuta non ha contestato le allegazioni attoree Controparte_1 relative alla dinamica del sinistro, affermando anzi nella relativa comparsa di risposta che la compagnia “non intende contestare le modalità del sinistro così come esposte dall'attrice”; inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva- ha accertato che le lesioni subite dall'odierna attrice “si accordando pienamente con la modalità descritta in atti (pedone urtato da autovettura sul lato sinistro con successiva caduta a terra)”;
- tenuto conto di tali elementi e della previsione di cui all'art. 2054 co. 1 c.c. emerge la sussistenza del collegamento eziologico assorbente tra il comportamento colposo del conducente del veicolo ed il sinistro in oggetto;
- nella consulenza tecnica d'ufficio il CTU ha inoltre accertato la sussistenza in capo alla parte attorea in seguito all'evento per cui è causa di un “periodo di inabilità temporanea” al “75%” di
“5 (cinque) giorni”, nonché di un periodo di inabilità temporanea “al 50%” di “10 (dieci) giorni” e di un ulteriore periodo di inabilità temporanea “al 25%” di “15 (quindici) giorni”;
l'insussistenza di postumi di carattere permanente;
e la sussistenza di “spese mediche e di cura”, “da ritenersi necessarie” e “congrue”, pari ad “Euro 168,50”;
- posto che il CTU ha accertato che in capo all'infortunata non sono residuati postumi permanenti, la quantificazione del danno non patrimoniale subito dall'odierna parte attorea va effettuata con riferimento al solo danno temporaneo, tenendo conto delle conclusioni esposte dalla relazione del CTU, nonché, trattandosi nella fattispecie di lesioni di lieve entità derivate da sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, dei parametri fissati dall'art. 139 del codice delle assicurazioni, come aggiornato dal DM 18/7/2025; sulla base di tali elementi - considerata la durata e la misura dell'inabilità temporanea- il danno non patrimoniale temporaneo subito dall'odierna parte attorea va liquidato in Euro 702,26, somma liquidata in moneta attuale, ammontare esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale derivato alla parte attorea;
- quanto al danno patrimoniale subito dalla parte attorea, costituiscono voce di danno emergente risarcibile le spese mediche pari complessivamente ad Euro 168,50, oltre rivalutazione;
- la sommatoria dell'importo di Euro 702,26 per il danno non patrimoniale e dell'importo di Euro
168,50 per il danno patrimoniale determina il danno complessivamente risarcibile che ammonta ad Euro 870,76; gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di pagina 3 di 4 Cassazione (sent. n. 1712/95), decorrono dalla data del fatto sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo
- dalla summenzionata somma di Euro 870,76, oltre accessori come sopra indicato, deve essere detratto l'importo di Euro 648,00, posto che costituisce circostanza pacifica tra la parte attorea e la compagnia assicuratrice convenuta l'avvenuto versamento, prima dell'instaurazione della presente causa, di tale ultimo importo in favore dell'odierna attrice.
In considerazione di quanto sopra esposto deve essere Controparte_1 condannata al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 870,76, oltre accessori come sopra indicato, dedotto l'importo di Euro 648,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore degli avv.ti Rossana Rocereto e Massimo Greco, procuratori della parte attorea, vista l'istanza di quest'ultimi, liquidate in Euro 264,00 per esborsi ed Euro 700,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Le spese della ctu espletata devono essere poste definitivamente a carico di
[...]
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna al pagamento in favore della parte attorea della Controparte_1 somma di Euro 870,76, oltre accessori come indicato in motivazione, dedotto l'importo di Euro 648,00;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore degli Controparte_1 avv.ti Rossana Rocereto e Massimo Greco, procuratori della parte attorea, liquidate in Euro 264,00 per esborsi ed Euro 700,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al
15%, oltre ad iva e cpa;
3. pone a carico di e spese della ctu espletata. Controparte_1
Milano, 16/11/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
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