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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/10/2025, n. 3061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3061 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA
La Corte di Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott. Silvia Barison Consigliere
Dott. Silvia Franzoso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1260 del Ruolo Generale dell'anno 2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 come da mandato in atti, dall'Avv. Anna Rodella ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Vicenza, contrà Santa Barbara n. 27;
Parte appellante
contro
1 (C.F. ), rappresentato e difeso, come da mandato CP_1 C.F._2 in atti, dall'Avv. Agron Xhanaj ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Vicenza, contrà Muschiera n. 7;
Parte appellata
E con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 943/2025 del 17.6.2025, pubblicata in data 18.06.2025
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“1) dichiararsi la separazione personale fra i signori e Parte_1 CP_1 er fatto e colpa esclusivi del signor e, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 709
[...] CP_1 ter c.p.c., in accoglimento del ricorso depositato in data 23.12.2024, ammonire per i fatti ivi indicati il genitore inadempiente chiamandolo per il futuro ad osservare i tempi CP_1 di permanenza dei figli previsti dai provvedimenti ratione temporis vigenti del Tribunale ed evitando di limitare l'esplicazione del proprio diritto alla genitorialità da parte della madre RA;
Pt_1
2) affidarsi i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
3) assegnarsi in uso alla ricorrente la casa coniugale di proprietà della madre del resistente e sita
a Vicenza in via Valdorsa nr. 86;
4) autorizzarsi il padre a vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità previste espressamente alle pagg. 90 e 91 dell'elaborato peritale depositato dal CTU dott.ssa Per_3
2 con richiesta di indicazione espressa sia dell'obbligo di osservanza delle previsioni in Per_4 modo tale da consentire ad ambo i genitori di vivere appieno la propria genitorialità, salvo espresso accordo fra le parti, sia della necessità per entrambi di rispettare nelle scelte, da assumere concordemente, le inclinazioni e i desideri dei figli;
5) obbligarsi il signor a versare alla RA , entro il giorno 15 di ogni mese con CP_1 Pt_1 accredito sul conto corrente della medesima, la somma mensile di € 1.800,00 complessivi per le esigenze dei figli e , importo da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, Per_1 Per_2 oltre al 70% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori e di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza, da osservarsi quest'ultimo pedissequamente;
6) disporsi un obbligo di mantenimento in capo al signor ed in favore della CP_1 RA con la corresponsione alla medesima, entro il giorno 15 di Parte_1 ogni mese, della somma mensile di € 2.500,00, importo da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat;
7) Con condanna alla rifusione delle spese e competenze di lite per ambo i gradi del giudizio nonché porre a capo del signor le spese di CTU così come liquidate”. CP_1
Per parte appellata
“in via preliminare:
1. dichiarare il ricorso in appello inammissibile e manifestamente infondato ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa;
nel merito:
2. rigettare le domande avversarie perché infondate per le ragioni di cui sopra e, per
l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 943/2025 emessa dal Tribunale di Vicenza nell'ambito del procedimento di primo grado n. 5419/2020 R.G.; in ogni caso:
3. condannare all'integrale rifusione delle spese e dei compensi la SI.ra , per entrambi i gradi di giudizio”. Pt_1
Per il Procuratore Generale: “Confermarsi il provvedimento di primo grado”.
FATTO
Il giudizio di primo grado.
3 1.I signori e contraevano matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1 data 19.11.2011 in regime di separazione dei beni e successivamente si trasferivano in un'abitazione di proprietà della madre del SI. divenuta la casa familiare. I due si erano CP_1 conosciuti nel 2010, dapprima “da remoto”, tramite la piattaforma Skype, ed in un secondo momento di persona, nelle Filippine, luogo d'origine dell'appellante.
1.1. Dall'unione nascevano due figli: (31.10.2012) e (02.10.2016). La SI.ra Per_1 Per_2 Pt_1 aveva già un'altra figlia, (11.02.2004), da subito accolta nel nuovo nucleo familiare. Persona_5
1.2.Dopo il matrimonio, la SI.ra assumeva la carica di socia in due società facenti capo Pt_1 alla famiglia del marito: LE Software s.a.s. di RI AN & C. – in cui entrambi i coniugi partecipavano al 25% – e Texlabel s.r.l..
1.2.1.Con ricorso depositato in data 03.09.2020, la SI.ra si rivolgeva al Tribunale di Pt_1
Vicenza per chiedere di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e di disporre l'affidamento dei due figli minori in via esclusiva a sé, con assegnazione della casa familiare, oltreché il versamento da parte del marito della somma mensile di 2.500,00 euro a titolo di mantenimento in suo favore e di 3.000,00 euro a titolo di mantenimento della prole, oltre al
100% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori.
1.3. La ricorrente deduceva il venir meno dell'affectio coniugalis in ragione delle frequenti condotte verbalmente e fisicamente violente poste in essere dal marito, culminate in un episodio del febbraio 2020, adducendo altresì una significativa disparità economica all'interno della coppia.
2. Si costituiva il SI. il quale aderiva alla domanda di separazione, chiedendo speculare CP_1 declaratoria di addebito alla ricorrente, l'affidamento congiunto dei minori, la determinazione di un assegno di mantenimento mensile pari a 600,00 euro per entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, escludendo ogni contributo alla moglie.
3.Il resistente sosteneva che il rapporto coniugale si era incrinato nel novembre 2019, quando aveva scoperto - a seguito di una segnalazione della propria banca - cospicui prelievi dal conto corrente cointestato compiuti dalla consorte, in violazione dei doveri di assistenza morale e materiale, oltreché dell'obbligo di contribuzione ai bisogni familiari.
3.1. Quanto alle violenze allegate dalla moglie, si difendeva sostenendo la strumentalità delle
4 denunce presentate dalla stessa rispetto al giudizio di separazione ed adduceva, al contrario, comportamenti aggressivi della donna nei suoi confronti.
Il Tribunale ha ritenuto che la separazione fosse addebitabile alla SI.ra . Pt_1
4.1. Il giudice di prime cure aveva statuito che gli asseriti comportamenti violenti, allegati in maniera generica, non fossero stati provati dalla ricorrente, essendo stati prodotti solamente una fotografia risalente al 2015, un referto di Pronto Soccorso del 2020 – entrambi non univocamente valutabili – ed alcune denunce (da cui sono scaturiti procedimenti penali conclusisi con archiviazione).
4.2. D'altro canto, il Tribunale reputava provata la causa di addebito lamentata dal SI. CP_1 per le ragioni seguenti.
5.In primo luogo, era risultata pacifica la contitolarità del conto corrente Ing Direct, nel quale venivano versati con cadenza mensile euro 6.000,00 (dal 2016) e poi 7.000,00 (dal 2019) a titolo di acconto utili provenienti dalla società LE, di cui i coniugi erano soci, entrambi al 25%.
5.1. In secondo luogo, la SI.ra non aveva contestato specificamente i prelievi, né dato Pt_1 prova di aver indirizzato tali somme ai bisogni della famiglia.
6. Il Tribunale aveva dunque ravvisato nella condotta della ricorrente una violazione dei doveri del matrimonio, in particolare dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 co. 3 c.c..
6.1. Pertanto, con la sentenza n. 943/2025, sopra indicata, il Tribunale di Vicenza, autorizzati i coniugi a vivere separatamente, addebitava la separazione alla SI.ra . Pt_1
6.2. Quanto ai minori, veniva disposto l'affido condiviso con collocamento paritario, ponendo a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al loro CP_1 mantenimento, la somma di 900,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
7.La casa familiare veniva assegnata alla SI.ra . Pt_1
7.1. Le restanti domande venivano rigettate e le spese di lite venivano poste a carico della ricorrente.
5 2.Il giudizio di appello.
2.1.La SI.ra ha promosso appello avverso la sentenza di cui sopra dolendosi dell'addebito Pt_1 della separazione posto a suo carico, e non invece a carico del marito, nonché delle statuizioni relative al contributo al mantenimento proprio e dei figli.
2.1.2. Con il primo motivo, l'appellante censura l'omessa motivazione circa l'eccezione formulata di mancato deposito di comparsa conclusionale e circa la non rispondenza della decisione alle conclusioni del Pubblico Ministero.
2.1.3.La SI.ra , a fronte del mancato deposito della comparsa conclusionale di Parte_2 controparte, che ella aveva chiesto nella propria memoria di replica l'espunzione della memoria di replica avversaria, in tutela del proprio diritto di difesa. L'appellante lamenta quindi il riferimento, all'interno della motivazione, ad argomentazioni spese dal resistente nella propria memoria di replica.
3.Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'errata interpretazione di documenti, argomenti e fatti di causa, sotto plurimi profili.
3.1.Con riferimento all'addebito della separazione, sotto il profilo delle violenze allegate, lamenta la mancata o erronea valutazione delle testimonianze di (operatrice del centro Testimone_1
Per_ antiviolenza), e della figlia , nonché del materiale frutto delle Testimone_2 prime operazioni peritali, in particolare la conversazione tra CTP Dott.ssa e CTU Dott.ssa Per_6
in relazione alla manipolazione dei figli asseritamente compiuta dal SI. Per_7 CP_1
3.2. Sotto il profilo dei prelievi di denaro fondanti l'addebito in primo grado, l'appellante sostiene l'inverosimiglianza della ricostruzione di controparte, adducendo che gli esborsi fossero noti e concordati tra i coniugi.
3.3. In punto di affidamento dei minori, l'appellante chiede la correzione di errore materiale,
“laddove all'ultima riga di pagina nr. 30 si prevede che il padre tenga i figli sino al venerdì sera, anziché il venerdì mattina per riaccompagnarli a scuola”, e il collocamento prevalente dei minori presso la madre, pur concordando nel resto con quanto disposto dal Tribunale con riguardo ai periodi di permanenza presso i genitori.
3.4.Con riguardo al ricorso ex art. 709 ter c.p.c. depositato nell'interesse della SI.ra in Pt_1
6 data 23.12.2024 e deciso insieme al merito, l'appellante censura la mancata valutazione della messaggistica “Whatsapp” addotta a sostegno della lamentata inadempienza del padre rispetto al calendario delle vacanze natalizie.
4.In punto di contributo al mantenimento, l'appellante deduce di aver compiutamente fornito prova del proprio stato reddituale, tramite le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi quattro anni, censura il giudizio di opacità operato dal giudice di prime cure per la mancata produzione degli estratti conto e contesta di aver svolto attività di consulenza on-line, con rimando alle denunce effettuate alla Polizia Postale circa la creazione di un account falso a suo nome.
4.1.In secondo luogo, la SI.ra evidenzia che il giudice di primo grado non avrebbe tenuto Pt_1 in debito conto la sua deteriorata capacità economica con riferimento all'anno 2024, facente seguito alle notifiche di due accertamenti dell'Agenzia delle Entrate di Vicenza (in ragione dei maggiori redditi imputati a LE s.a.s. per gli anni d'imposta 2018 e 2019) ed alla mancata percezione degli utili di LE s.a.s., a partire dal 2022, a causa dei controcrediti opposti dalla società medesima.
5.Si è costituita parte appellata la quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c. e nel merito l'infondatezza del gravame.
5.1. In relazione al primo motivo di appello, l'appellato esclude qualsivoglia vulnus al diritto di difesa della SI.ra , posto che il deposito di comparsa conclusionale costituisce una facoltà, Pt_1 non un obbligo, e il suo contenuto è meramente illustrativo di istanze già presentate.
5.2.Con riguardo al secondo motivo di appello, sotto il primo profilo, il SI. evidenzia CP_1
l'irrilevanza probatoria delle testimonianze di e Testimone_1 Testimone_2
e l'inconferenza dei dialoghi tra CTP e CTU, stante peraltro la sostituzione di quest'ultima in ragione delle gravi negligenze e del complessivo comportamento da essa serbato.
5.3.Con riferimento ai prelievi di denaro, l'appellato osserva come il loro rilievo eziologico rispetto alla crisi coniugale fosse stato evidenziato dalla CTU Dott.ssa e non contestato né Per_4 dal CTP di controparte, né dalla stessa appellante, la quale ha ammesso il trasferimento di fondi in un conto personale.
7 5.4. In punto di affidamento dei minori, il SI. deduce il passaggio in giudicato delle CP_1 statuizioni di primo grado, posto che nessuna sostanziale censura è stata formulata al riguardo dall'appellante.
5.5. Circa il ricorso per ammonimento, parte appellata ritiene che i fatti da sé rappresentati in primo grado non erano stati contestati dalla SI.ra e fossero dunque comprovati. Pt_1
5.6.In punto mantenimento della prole, l'appellato contesta la ricostruzione della situazione reddituale della SI.ra da lei offerta, in particolare sotto il profilo della pertinenza delle Pt_1 vicende societarie e tributarie, smentendo altresì la mancata percezione degli utili provenienti da
LE s.a.s. negli ultimi anni.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.10.2025, svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.In via preliminare deve essere respinta l'eccezione preliminare di ammissibilità del gravame sollevata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto nell'atto di impugnazione appaiono sufficientemente esplicitati i punti della sentenza censurati ed i motivi di doglianza sollevati.
1.1.Del resto, è ormai pacifico che l'atto di impugnazione non richieda l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione;
rileva, invece, la sussistenza di una parte argomentativa, affiancata alla parte volitiva, da cui si evincano le ragioni opposte alla decisione del primo giudice (si veda Cass. Sez. U., sent. n. 27199/2017; Cass. Sez. II, sent. n. 18309 del 04.07.2024).
2.1. Il primo motivo di appello non può trovare accoglimento.
2.2.L'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis, prescrive i termini di decadenza per il deposito degli scritti difensivi, ma non stabilisce al contempo un obbligo a carico delle parti;
in altre parole, il deposito della comparsa conclusionale costituisce una facoltà della parte, in esplicazione del proprio diritto di difesa, ed è sua scelta esercitarla ottemperando al termine o non esercitarla affatto.
2.2.1. La stessa giurisprudenza citata dall'appellante (tra le altre, Cass. Sez. I, ord. n. 2976 del
8 07.02.2020) depone in tal senso, ammettendo la possibilità di presentare una memoria di replica senza aver depositato una precedente comparsa conclusionale. Ciò che la Suprema Corte censura, infatti, è l'utilizzo surrettizio della memoria di replica in luogo della comparsa conclusionale, per aggirare il decorso dei termini.
2.2.2. Tale uso improprio non risulta provato: i richiami alla memoria di replica effettuati nella sentenza in gravame riguardano argomenti spesi dal resistente per controbattere alla conclusionale avversaria, approfondendo le proprie tesi, specie in punto di addebito, tema affrontato dalla ricorrente a pag. 38 e seguenti del proprio scritto difensivo.
2.3. Con riguardo al secondo profilo di doglianza, si rileva che il giudice di prime cure ben poteva discostarsi dalle conclusioni del Procuratore Generale e che le ragioni di ciò siano implicite nella motivazione della sentenza. Del resto, per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (così, ex multis, Cass.
Sez. I sent. n. 10894 del 24.05.2005).
3. Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato, per i motivi che seguono.
3.1. Sotto il profilo delle condotte violente attribuite al SI. per tutta la durata del CP_1 matrimonio, si osserva quanto segue.
3.1.2. Come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, le allegazioni avanzate da parte appellante appaiono generiche: la SI.ra si è limitata a descrivere accesi litigi, che Pt_1 avrebbero costellato il rapporto coniugale, durante i quali il marito l'avrebbe afferrata per il collo, oppure strattonata e schiaffeggiata;
non è viceversa stato richiamato alcun episodio specifico e circostanziato, al di fuori di quello del 09.02.2020, per il quale la RA ha sporto denuncia- querela il 23.10.2020.
3.1.3. Rispetto a tale episodio, conferma la Corte che non è stata raggiunta la prova che la dinamica effettiva sia stata quella descritta dalla SI.ra . Pt_1
3.2.3. In effetti, il referto di Pronto Soccorso del 13.02.2020, prodotto dall'odierna appellante,
9 riportava una prognosi di gg. 5 per contusione da percosse nella regione posteriore del braccio destro e sinistro.
3.2.4. Tuttavia, ciò risulta compatibile anche con la causazione della lesione da parte del SI. nell'atto di opporsi ad un comportamento aggressivo della moglie, come addotto CP_1
Per_ dall'appellato e risultante dalla versione dei fatti offerta dalla figlia , testimone oculare della fase conclusiva del diverbio.
3.2.5. Infatti, sopraggiunta dopo aver udito il rumore di una sedia che cadeva e le urla della madre, la ragazza ha riferito di aver visto il padre mentre tentava di difendersi dagli schiaffi della donna.
Per_
4.Con riguardo alla testimonianza di sul punto, l'appellante censura la mancata valutazione nella sentenza gravata delle conversazioni avvenute tra la CTU Dott.ssa e CTP del Per_7 resistente, Dott.ssa , agli atti del giudizio, in cui le due professioniste discorrevano delle Per_6 possibili pressioni e manipolazioni subite dalla figlia da parte del padre.
4.1. Osserva il Collegio come il giudice di primo grado abbia tenuto conto della registrazione ed abbia ciononostante concluso per la “complessiva veridicità del teste”, peraltro attribuendo Per_ limitato rilievo alla sua deposizione in relazione ai fatti del 09.02.2020, posto che era sopraggiunta nel momento conclusivo della lite (pag. 21 della sentenza in gravame).
4.1.2. A tal proposito, ritiene la Corte come le versioni dei fatti offerte dalla giovane, escussa quale teste sia nel corso del procedimento penale che nel procedimento di separazione, riportate a pag.
32 dell'atto di appello, siano sostanzialmente coincidenti, variando solamente in minimi dettagli trascurabili, giustificabili sulla scorta del trascorrere del tempo. La loro coerenza interna depone a maggior ragione per l'attendibilità della testimone, così come già ritenuta dal giudice di prime cure.
4.1.3. Peraltro, occorre evidenziare che la Dott.ssa è stata sostituita con ordinanza del Per_7
14.06.2023 a causa del censurabile comportamento tenuto nel corso delle operazioni peritali, suscettibile di falsare gli esiti delle stesse, e che la seconda CTU, Dott.ssa non ha riscontrato Per_4 alcun tentativo di plagio dei figli da parte del SI. CP_1
5. Per quanto riguarda gli altri elementi di prova offerti dall'appellante nel giudizio di primo grado,
10 con riferimento ai pregressi episodi di violenza addotti, si evidenzia come la fotografia risalente al
2015, raffigurante un livido sul volto della SI.ra in prossimità della mandibola, non sia Pt_1 valorizzabile, stante la compatibilità con un intervento dentistico coevo, così come dichiarato sia Per_ dalla figlia , sia dal professionista che lo ha realizzato (doc. 18 appellato).
5.1. Ancora, le deposizioni di e pur non Testimone_1 Testimone_2 considerate in motivazione dal giudice di primo grado, non sono determinanti.
5.2.Per quanto concerne la prima, la sua attendibilità risulta inficiata dalla descrizione di circostanze incompatibili con quelle rappresentate dalla SI.ra , ovvero la presenza di Pt_1 lesioni in zona periorbitale in seguito ai fatti del febbraio 2020 (“quando le ho aperto la porta aveva il viso un po' gonfio”). Tali lesioni non risultano dal referto di Pronto Soccorso (doc. 3 ricorrente fascicolo di primo grado), né si conciliano con la dinamica raccontata dalla stessa appellante (pag. 22 CTU . Per_4
5.3. Con riguardo alla seconda testimone, gli accadimenti narrati sono successivi alla proposizione del ricorso di separazione o comunque non meglio collocati nel tempo, pertanto inconferenti.
5.4. Infatti, come ha correttamente affermato il Tribunale, le altre condotte oggetto di denuncia non rivestono alcuna rilevanza eziologica rispetto alla crisi coniugale, essendo tutte temporalmente collocate in un momento successivo alla presentazione del ricorso per separazione giudiziale
(ovvero nelle date 12.11.2020, 29.12.2020 e 25.05.2021).
6. Infine, questa Corte rileva come i procedimenti penali scaturiti dalle predette denunce si siano conclusi con l'archiviazione per l'assenza di obiettivi elementi di riscontro e per la “contenuta attendibilità della donna” (doc. 17 all. appellato, ordinanza di archiviazione).
7.Sotto il profilo dei prelievi, motivo di addebito in capo all'appellante, occorre preliminarmente osservare quanto segue.
7.1. Non è contestato che i coniugi fossero cointestatari del conto corrente acceso presso Ing
Direct, né che la SI.ra potesse liberamente disporre delle liquidità ivi presenti tramite Pt_1 bancomat.
11 7.2. Dal vaglio degli estratti conto (docc. 23.1-23.5 appellato) emerge che a partire dal 2016 venivano mensilmente accreditate somme a titolo di acconto utili a favore dei coniugi, entrambi soci al 25% di LE Software s.a.s.. Nella specie, i bonifici in entrata ammontavano a 6.000 euro mensili fino all'aprile 2019, momento in cui l'accredito aumentava a 7.000 euro al mese.
7.2.1. La disponibilità liquida presente nel conto corrente era dunque di spettanza di ciascun coniuge al 50%, non soltanto in via presuntiva, ma in ragione della parità degli accrediti in capo ad ognuno.
7.2.3. Dopo il mese di gennaio 2020, tuttavia, gli accrediti su tale conto corrente si interrompevano e venivano sostituiti da giroconti del SI. per 5.000,00 euro nei mesi di marzo, maggio ed CP_1 agosto, e da successivi accrediti a titolo di budget familiare.
7.4.È altresì documentale che dal 2016 al 2019 sono stati effettuati consistenti prelievi di contanti, con un lievissimo scostamento rispetto all'accertamento del giudice di primo grado, dovuto evidentemente ad un mero errore di calcolo: 27.000,00 euro nel 2016; 35.250,00 euro nel 2017;
36.707,63 euro nel 2018; 46.242,08 euro nel 2019, per un totale di 145.199,71 euro.
7.4.1.Vi facevano seguito, nel 2020, prelievi in contanti per la cifra complessiva di 11.630,00 euro, cui si aggiungevano bonifici indirizzati ad un conto corrente personale della SI.ra per un Pt_1 totale di 6.800,00 euro.
7.5. L'appellante non ha contestato di aver effettuato i prelievi, né il loro ammontare, sostenendo tuttavia che tali uscite fossero previamente concordate tra i coniugi e giustificate dalla soddisfazione di bisogni della famiglia - affermazione contestata dall'appellato.
7.5.1. Dell'effettiva destinazione del denaro, tuttavia, ella non ha mai dato prova, benché, alla luce del principio di vicinanza, l'onere probatorio fosse a suo carico.
7.6. Viceversa, la stessa ammetteva, durante gli incontri con la CTU del 28.07.2022 e del
22.09.2022, di aver trasferito del denaro in un altro conto all'insaputa del marito, in momenti diversi, per “cominciare qualcosa” per sé, nonché di aver trasferito delle somme al fratello per aiutarlo.
12 7.7. Nella specie, la RA riferiva nella prima occasione di aver così ottenuto circa 25.000,00 euro, mentre nella seconda dichiarava di aver prelevato euro 10.000,00.
7.8. Precisamente, durante il colloquio del 28.07.2022 la RA dichiarava: “OS: ho trasferito i soldi... ho aperto i miei CTU: un suo conto : conto nel 2020, quando ho pensato Pt_1 di separarmi CTU: di andare via. E quindi sé è aperta un suo conto : sì CTU: e si è messa Pt_1 dentro dei soldi : sì CTU: ma non gliel'ha detto? OS: come? CTU: non gliel'ha detto Pt_1
a OS: no, non ho detto a (…) CTU: quanti soldi si è messa? OS: non CP_1 CP_1 mi ricordo, non mi ricordo (…) F: ho fatto 5.000 e poi altri... forse 20.000 CTU: 20.000 euro? F: sì CTU: in più.. in modo diversi... in momenti diversi? F: sì”.
7.8.1. All'incontro del 22.09.2022, a domanda della CTU rispondeva: “CTU: (42.48) hm. Quindi
è vero che si è presa dei soldi? OS: ho preso dei soldi, sì. CTU: (42.55) quindi senza chiedere
a OS: sì […] OS: (43.50) da … ho preso i soldi da perché vorrei CP_1 CP_1 cominciare qualcosa CTU: ah OK, Lei dice mi sono fatta i bonifici per avere i soldi per iniziare una mia attività. OS: aha. Ho cominciato.. CTU (44.04) ma quanti soldi ha preso? : Pt_1
10,000 CTU: 10,000 euro? OS: (44.16) sì”.
7.8.2. Del resto, a pag. 48 dello stesso atto di impugnazione l'appellante dichiarava di aver correttamente trattenuto la metà del denaro presente nel conto, avendone titolo: “la RA Pt_1 fino all'anno 2020, in costanza di matrimonio, ha percepito fittiziamente gli utili della S.a.s., che, come tali, venivano versati in un conto corrente cointestato e che, all'atto del computo effettuato, sono stati debitamente detratti per la metà di spettanza (trattandosi appunto di conto corrente cointestato ed operando il principio civilistico di suddivisione dell'imputazione)”.
8. L'esame dei documenti evidenzia che la somma dei prelievi per ciascuna annualità in considerazione raggiungeva (e talvolta superava) la metà della disponibilità economica presente nel conto corrente.
8.1.Tali esborsi sono autonomi ed ulteriori tanto rispetto alle spese verosimilmente sostenute per la famiglia (presso supermercati, farmacie, negozi di abbigliamento per bambini, ovvero relative a rette della scuola materna, ecc…), quanto rispetto ai pagamenti con carta di credito, sempre nella
13 disponibilità della RA, addebitati sullo stesso conto per complessivi €44.308,27 nelle medesime annualità.
8.2. A ciò si aggiungono anche i pagamenti, talvolta per cifre significative, presso esercizi commerciali e shop online difficilmente riconducibili a spese familiari (ad esempio, in data
05.09.2019, una spesa pari a 1.100 euro presso “Sorelle Ramonda”, plurimi acquisti presso
“Sephora” per cifre sovente superiori alle centinaia, in data 20.01.2016 una spesa di 351,00 euro presso “Michael Kors”).
8.3. Dall'analisi degli estratti conto appare, dunque, che le esigenze del nucleo familiare, oltreché quelle personali della SI.ra , fossero interamente soddisfatte tramite la liquidità residua, Pt_1 di spettanza del SI. CP_1
9. Ritiene questa Corte che il Tribunale abbia correttamente qualificato la condotta appena descritta come lesiva dei doveri coniugali, in particolare degli obblighi di assistenza morale e materiale e di contribuzione. Peraltro, il comportamento serbato appare violativo anche del dovere di fedeltà nella sua più ampia accezione.
9.1. Sotto il primo profilo, la giurisprudenza di legittimità già citata dal giudice di prime cure
(sebbene con un errore di battitura, trattandosi di Cass. Sez. I, sent. n. 25843 del 18.11.2013) ha ricondotto la sottrazione, a fini personali ed egoistici, di risorse destinate alla famiglia ad una violazione dei doveri matrimoniali previsti all'art. 143 co. 2 e 3 c.c. (benché la fattispecie riguardasse esborsi fuori misura e financo furti ai danni di familiari, il principio di diritto risulta comunque pertinente al presente giudizio, riguardando l'impiego di sostanze destinate alle esigenze familiari).
9.2. Ancora, con riferimento ad una fattispecie in cui il patrimonio familiare era stato depauperato da una cospicua donazione al fratello del coniuge, Cass. Sez. VI ord. n. 23307/2014 ha statuito che ciò “costituisce sicura violazione dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c., espresso con una condotta particolarmente grave per i connotati che ha assunto, e tale da assorbire ogni altro profilo di censura”.
9.3. Sotto il secondo profilo, si rileva che la giurisprudenza maggioritaria, condivisa da questo
14 Collegio, è approdata ad un'interpretazione estensiva ed evolutiva del dovere di fedeltà, quale impegno assunto da ciascun coniuge di non ledere la reciproca fiducia, ovvero di non tradire il rapporto di dedizione non solo fisica, ma anche spirituale. In altre parole, “la nozione di fedeltà coniugale va avvicinata a quella di lealtà, la quale impone di sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ciascun coniuge che si rivelino in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita comune. In questo quadro la fedeltà affettiva diventa componente di una fedeltà più ampia che si traduce nella capacità di saper sacrificare le proprie scelte personali a quelle imposte dal legame di coppia e dal sodalizio che su di esso si fonda” (in questo senso Cass. Sez. I, sent. n. 9287 del
18.09.1997).
9.4. In questo senso, il dovere di fedeltà deve intendersi quale “impegno globale di devozione che presuppone una comunione spirituale tra i coniugi volta a garantire e consolidare l'armonia interna tra essi” (così Cass sent. n. 8862 del 01.02.2012; nello stesso senso, Cass. Sez. I, sent. n.
15557/2008; Cass. Sez. I, sent. n. 9384 del 16.04.2018).
9.4.1.Ad ulteriore conferma della rilevanza della comunione nelle scelte, anche economiche, quale nucleo fondante del matrimonio, si evidenzia che il progetto di condivisione patrimoniale è posto alla base delle valutazioni relative tanto all'assegno di mantenimento (per il quale si guarda al tenore di vita precedentemente sostenuto dal nucleo familiare), quanto all'assegno divorzile (sotto il profilo della valorizzazione della componente perequativo-compensativa), ed infine anche al diritto al risarcimento del danno da illecito endo familiare.
9.5. Riconducendo tali principi alla fattispecie in esame, la Corte osserva che non è rilevante la legittimazione o meno dell'appellante ad operare sul conto corrente – legittimazione che senz'altro aveva, essendo cointestato.
9.6. Piuttosto, rileva la finalità sottesa ai prelievi.
9.6.Per quanto la SI.ra abbia dedotto a più riprese una propria disponibilità economica Pt_1 sproporzionata per difetto rispetto a quella del marito (su cui si tornerà oltre, in punto di mantenimento), il Codice civile fonda gli obblighi di assistenza e di contribuzione in capo ad entrambi i coniugi, in modo proporzionale alle sostanze e alla capacità lavorativa di ciascuno.
15 9.6.1. Invece, l'esito dell'istruttoria ha potuto acclarare che l'appellante veicolava il suo intero reddito per finalità personali, cosicché la famiglia si trovava, giocoforza, a fare affidamento sulle sole risorse del marito per far fronte ai propri bisogni.
9.7.Non solo: tramite i prelievi l'appellante ha realizzato un progressivo accantonamento del patrimonio familiare a scopi esclusivamente personali, con una progettazione del proprio futuro unilaterale ed estranea alla comunione di vita che il matrimonio dovrebbe costituire e che deve intendersi come comprensiva anche delle decisioni relative alla gestione economica.
9.7.1. Infine, si devono considerare anche le modalità della condotta: le operazioni non possono certo ritenersi occulte, trattandosi di conto cointestato liberamente controllabile dal coniuge, ma erano quantomeno realizzate con discrezione, consistendo in fuoriuscite, inizialmente per 250,00 euro, più volte al mese, che potevano apparire coerenti con l'elevato tenore di vita della famiglia e con i frequenti acquisti effettuati dalla RA.
9.8. Ritiene dunque questo Collegio che la condotta della SI.ra abbia al contempo violato Pt_1
i doveri di assistenza e contribuzione, stante la mancata destinazione, in toto, delle proprie risorse economiche alle esigenze familiari, nonché di fedeltà, nel significato sopra illustrato, alla luce dell'indirizzamento delle medesime risorse ad una progettualità parallela e aliena rispetto a quella coniugale.
9.8.1. La dichiarazione di addebito della separazione implica inoltre la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia causalmente ricollegata al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio serbato dal coniuge.
9.9. Ebbene, anche sotto il profilo del nesso causale può ritenersi provato che la scoperta dei prelievi e della loro finalità fu causa della crisi coniugale.
9.9.1. Infatti, è documentale che la condotta violativa del progetto di condivisione patrimoniale abbia avuto una escalation tale da determinare la crisi coniugale proprio nel 2019: le operazioni sul conto, oltre ad aumentare, nel corso del tempo, in senso quantitativo (come si è visto, il totale dei prelievi era di 27.000,00 euro nel 2016, mentre diveniva di oltre 46.000,00 euro nel 2019), mutavano anche nella modalità, sempre meno discreta. Dalla fine del 2018, invero, ai consueti
16 prelievi da 250,00 euro si intervallavano fuoriuscite più consistenti, per 1.000,00, 2.000,00,
3.000,00 euro ciascuna.
9.9.2. In particolare, nell'ultimo quadrimestre del 2019, ovvero il momento della scoperta, si collocano le operazioni più rilevanti: 5.750,00 euro nel mese di settembre;
5.250,00 euro nel mese di ottobre.
9.9.3. Ciò rende verosimile l'interessamento dell'istituto di credito nel segnalare un'attività anomala sul conto corrente, soprattutto considerando che la banca non è intervenuta con intento cautelativo nei confronti del proprio cliente, ma in ottemperanza alle politiche antiriciclaggio
(come dichiarato dal SI. pag. 22 CTU Abate). CP_1
9.9.4. Inoltre, per quanto l'andamento del conto corrente fosse conoscibile e controllabile dall'appellato, è evidente, per le ragioni appena considerate, che soltanto nel 2019 si è appalesato l'intento dell'appellante di utilizzazione di risorse familiari a favore di interessi egoistici personali.
9.9.5. Peraltro, l'eventuale tolleranza del comportamento nel periodo antecedente non escluderebbe in ogni caso la crisi coniugale, stante la violazione di doveri inderogabili e, pertanto, indisponibili.
9.9.6. La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che “in tema di addebito della separazione personale per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, ai fini dell'esclusione del nesso causale tra la relativa condotta e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la tolleranza dell'altro coniuge, non essendo configurabile un'esimente oggettiva, che faccia venire meno l'illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile, anche se la sopportazione dell'infedeltà altrui può essere presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore del fatto che l'affectio coniugaliis era già venuta meno da tempo” (così, ex multis, Cass. Sez. I, n. 25966 del 02.09.2022).
9.9.7.L'effetto sul rapporto coniugale è stato condivisibilmente ricostruito dalla CTU Dott.ssa
(pag. 82 ss): il rapporto, fondato fin dall'origine “su basi tanto poco consistenti quanto Per_4 disfunzionali” anche in ragione delle “differenti culture e modalità di approccio alla realtà”, si è
17 mantenuto in equilibrio “sino a che il sig. ha pensato di essere un autentico punto di CP_1 riferimento per la moglie che avrebbe dovuto essere al suo fianco e sino a che la RA Pt_1 ha ritenuto che il sig. di lei profondamente innamorato, assecondasse tutti i suoi CP_1 desideri”. Nel momento in cui, invece, è venuta alla luce la gestione del denaro operata dalla SI.ra
, il SI. ha perso ogni fiducia in lei, mentre la moglie ha percepito “minato il suo Pt_1 CP_1 raggio d'azione, la sua autonomia e la possibilità di evitare il controllo del marito”.
9.9.8. La scoperta degli ammanchi e della decisione, da parte della SI.ra , di intraprendere Pt_1 una gestione unilaterale e segreta del proprio patrimonio, intervenendo su equilibri di coppia già precari, caratterizzati da elevata litigiosità, ha minato irreversibilmente il rapporto coniugale, determinandone così la crisi.
9.9.9. L'incrinarsi del rapporto per motivi legati alla gestione patrimoniale appare da ultimo confermato anche dai messaggi inviati dalla SI.ra negli ultimi mesi del 2019 (doc. 20 e Pt_1
22 prodotti dall'appellato): “Mi dispiace ma tu sarai il mio sponsor fino alla morte”; “Tu non sei una ferrari – Ho guidato tutta la vita una panda – Per 8 anni”.
10. Sotto il profilo dell'affidamento dei minori, è priva di consistenza la doglianza relativa alla statuizione sul collocamento prevalente presso la madre, posto che da un lato ciò sarebbe incoerente con il regime paritetico dell'affidamento e, dall'altro, la residenza anagrafica dei minori
– ai cui fini l'appellante richiede la statuizione in parola – è già stata fissata presso la SI.ra Pt_1 dal giudice di prime cure.
10.1.Deve essere invece corretto l'errore materiale relativo al calendario settimanale, essendo evidente che il giudice di primo grado nell'indicare il “venerdì sera” intendeva il “venerdì mattina”, facendovi seguito la statuizione “quando li riaccompagnerà a scuola”.
10.2. Sotto il profilo del ricorso ex art. 709 ter c.p.c., non appare dirimente la mancata valutazione della messaggistica Whatsapp da parte del giudice di prime cure.
10.2.1. Dalla chat prodotta dall'appellante (doc. 5) risulta che il SI. abbia inviato una CP_1 fotografia ritraente sé stesso e i figli, contestualmente avvisando dell'arrivo a destinazione.
10.2.3. La SI.ra chiedeva dove si trovassero e il SI. replicava: “Ancora con Pt_1 CP_1
18 queste storie? Sarebbe ora di finirla”. Vi facevano seguito diversi messaggi della donna, privi di risposta, in cui lamentava la carenza di comunicazione circa gli spostamenti dei minori.
10.3.4. Ebbene, ritiene questa Corte che la risposta del SI. non sia univocamente CP_1 interpretabile quale volontà di omettere la meta del viaggio, ben potendo significare altresì che erano già intervenute altre conversazioni a tal riguardo.
10.4. Peraltro, il periodo di permanenza con il padre era coerente con il calendario predisposto dalla CTU e l'eventuale difetto di coordinamento può giustificarsi per il fatto che esso si Per_4 trovava in fase di sperimentazione.
10.5.La decisione del giudice di prime cure non configura, infine, alcuna disparità di trattamento rispetto all'ammonimento della SI.ra disposto il 29.06.2022, posto che la condotta della Pt_1 madre è stata in tal caso ritenuta meramente emulativa e finalizzata ad ostacolare il trascorrere delle vacanze estive con il padre (poiché la RA aveva scelto per sé giorni isolati, interferenti con il diritto di visita ordinario), mentre rispetto alle vacanze natalizie non vi è stata alcuna compromissione dei periodi di permanenza presso l'altro genitore.
11.Per quanto concerne le domande di contributo al mantenimento, si osserva preliminarmente che nei confronti della SI.ra non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno Pt_1 ex art. 156 c.c., in conseguenza della conferma dell'addebito della separazione.
12.Con riguardo all'assegno in favore dei figli minori, ritiene questo Collegio che il giudice di prime cure abbia correttamente valutato i parametri prescritti dall'art. 337 ter c.c.
12.1. Sotto il profilo della capacità reddituale dei coniugi, risulta documentalmente quanto segue.
Con riferimento al SI. alla luce delle dichiarazioni dei redditi depositate dall'anno 2021 CP_1 all'anno 2024, si riscontra un reddito medio netto mensile pari a circa 1.000,00 euro nelle ultime due annualità e leggermente superiore in quelle precedenti (1.376,00 euro nella dichiarazione
2022, 1.584,83 euro nella dichiarazione 2021).
13. Con riferimento alla SI.ra , considerate le dichiarazioni dei redditi per le annualità Pt_1
2021, 2022 e 2023, la dichiarazione dei redditi della società LE s.a.s. per il 2024 e la C.U. della parte per il medesimo anno, risulta un reddito medio mensile pari a circa 3.700,00 euro per l'ultima
19 annualità, preceduto da cifre sostanzialmente sovrapponibili a quelle percepite dal marito per le annualità precedenti (1.151,25 euro nella dichiarazione 2023, 1.509,75 euro nella dichiarazione
2022, 1.699,50 euro nella dichiarazione 2021).
13.1. Come condivisibilmente affermato dal giudice di prime cure, le dichiarazioni reddituali di entrambe le parti appaiono inattendibili: depongono in questo senso le rettifiche in aumento che hanno interessato i redditi della società LE s.a.s. per le annualità 2018 e 2019; la mancanza di documentazione relativa ai redditi percepiti tramite l'attività di consulenza online svolta dalla
SI.ra e alla effettiva destinazione dei denari prelevati dal conto corrente cointestato;
la Pt_1 disponibilità in capo al SI. di consistenti liquidità, come suggerisce la somma di CP_1
200.000,00 euro transitata nel medesimo conto corrente tra il maggio e il giugno 2020.
13.2. Per quanto riguarda la SI.ra in particolare, certamente ella ha rappresentato di aver Pt_1 segnalato alla Polizia Postale la creazione di un falso account Instagram a suo nome, impegnato nell'attività di consulenza online; tuttavia, ha altresì ammesso nel colloquio del 22.09.2022 con la
CTU di compiere attività di marketing online – soprattutto sui social network Facebook e Youtube, con profili diversi da quello per cui ha sporto denuncia, ma anche Instagram – con discreti guadagni, per circa 1.000,00 euro al mese.
13.3.Tale attività è stata inoltre documentata dall'appellato (docc. da 8 a 11), il quale ha dimostrato come il modello di business comprenda la percezione di canoni di abbonamento mensili per la consulenza (pari a 1,99 euro al mese) e la riserva di un 10% sugli investimenti a buon fine.
13.4. Con riferimento alle vicende tributarie e societarie, rispetto alle quali l'appellante si duole della mancata valutazione dell'impatto negativo sul reddito, ritiene questa Corte che il giudice di primo grado le abbia correttamente ritenute non rilevanti ai fini della determinazione del contributo al mantenimento: da un lato, la rettifica in aumento è semmai indicativa di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato;
dall'altro, la difficoltà nel pagare le sanzioni, dovuta all'asserito mancato versamento degli utili da parte di LE s.a.s. – peraltro contestato da controparte – e all'esistenza di un credito litigioso, non esclude la valorizzazione di tali somme come componenti del reddito.
20 14.Infatti, nella determinazione del contributo al mantenimento, l'art. 316 bis c.c. impone di considerare tanto le “rispettive sostanze”, quanto la “capacità di lavoro professionale o casalingo” dei genitori, da intendersi quale potenziale capacità di guadagno, nella quale rientra pienamente la titolarità di quote societari e con essa il diritto alla percezione degli utili. Afferma, infatti, la
Suprema Corte che nell'ambito della determinazione della misura dell'assegno vada considerata
“ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica” (in questo senso, si vedano Cass. Sez. VI sent. n. 25781 del 30.10.2017 e Cass. Sez. 1, sent. n. 3502 del 13.02.2013),
Peraltro, come si è evidenziato nell'analisi dei redditi dichiarati, la condizione economica della
SI.ra appare significativamente migliorata nel 2024, considerato che l'attività di Pt_1 venditrice porta a porta si è dimostrata, singolarmente considerata, molto più redditizia rispetto alla percezione degli utili societari (la remunerazione è pari a 2.359,11 euro mensili, a fronte dei
1.350,85 euro mensili provenienti da LE s.a.s. per lo stesso anno).
15. Purtuttavia, la complessiva situazione patrimoniale dell'appellato, valutata sulla scorta di indici presuntivi, stante l'opacità dichiarativa, è tale da collocarlo in una posizione economicamente privilegiata rispetto alla moglie: come visto sopra, in costanza di matrimonio l'intero nucleo familiare veniva mantenuto con le sue sole sostanze;
i giroconti effettuati nel 2020 evidenziano una notevole disponibilità liquida;
dopo la separazione, egli è stato in grado in breve tempo di acquistare una villa singola e di avviarvi un'importante ristrutturazione (CTU Abate, pag. 53); infine, egli è divenuto socio di maggioranza di Texlabel s.r.l., conservando la partecipazione per il 25% in LE s.a.s..
15.1.Appare inoltre coerente la valutazione compiuta dal Tribunale in relazione agli ulteriori elementi rilevanti nella determinazione del contributo, alla luce del principio di proporzionalità, e segnatamente: l'assegnazione della casa familiare alla SI.ra (di particolare pregio, Pt_1 trattandosi, come descritta in CTU, di una “porzione di rustico ristrutturata con dettagli ricercati, ordinata e ben arredata”); le spese di gestione dell'abitazione sostenute dall'appellante; le esigenze dei minori, di anni 9 e 13; il loro collocamento paritario presso i genitori.
15.2. Tutto quanto sopra considerato, appare congrua la misura del contributo al mantenimento
21 così come determinata dal Tribunale.
16.Va dunque rigettato l'appello proposto.
16.1. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014
e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, tenuto conto della non particolare complessità del caso trattato, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
16.2Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di costituzione in appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 943/2025, pubblicata il 18.06.2025;
2) visto l'art. 287 c.p.c., dispone la correzione dell'errore materiale della sentenza del
Tribunale di Vicenza n. 943/2025, pubblicata il 18.06.2025, nella parte in cui, a pagina 30 della predetta sentenza, sub n. iv) lett. a), laddove è scritto “tenendoli con sé fino al venerdì sera” deve leggersi “tenendoli con sé fino al venerdì mattina”, mandando alla cancelleria per l'annotazione sull'originale;
3) condanna parte appellante al pagamento a favore della parte Parte_1 appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in CP_1 euro 5.200,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
22 4) dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di costituzione in appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13;
5) dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 20.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott. Luca Boccuni
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA
La Corte di Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott. Silvia Barison Consigliere
Dott. Silvia Franzoso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1260 del Ruolo Generale dell'anno 2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 come da mandato in atti, dall'Avv. Anna Rodella ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Vicenza, contrà Santa Barbara n. 27;
Parte appellante
contro
1 (C.F. ), rappresentato e difeso, come da mandato CP_1 C.F._2 in atti, dall'Avv. Agron Xhanaj ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Vicenza, contrà Muschiera n. 7;
Parte appellata
E con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 943/2025 del 17.6.2025, pubblicata in data 18.06.2025
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“1) dichiararsi la separazione personale fra i signori e Parte_1 CP_1 er fatto e colpa esclusivi del signor e, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 709
[...] CP_1 ter c.p.c., in accoglimento del ricorso depositato in data 23.12.2024, ammonire per i fatti ivi indicati il genitore inadempiente chiamandolo per il futuro ad osservare i tempi CP_1 di permanenza dei figli previsti dai provvedimenti ratione temporis vigenti del Tribunale ed evitando di limitare l'esplicazione del proprio diritto alla genitorialità da parte della madre RA;
Pt_1
2) affidarsi i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
3) assegnarsi in uso alla ricorrente la casa coniugale di proprietà della madre del resistente e sita
a Vicenza in via Valdorsa nr. 86;
4) autorizzarsi il padre a vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità previste espressamente alle pagg. 90 e 91 dell'elaborato peritale depositato dal CTU dott.ssa Per_3
2 con richiesta di indicazione espressa sia dell'obbligo di osservanza delle previsioni in Per_4 modo tale da consentire ad ambo i genitori di vivere appieno la propria genitorialità, salvo espresso accordo fra le parti, sia della necessità per entrambi di rispettare nelle scelte, da assumere concordemente, le inclinazioni e i desideri dei figli;
5) obbligarsi il signor a versare alla RA , entro il giorno 15 di ogni mese con CP_1 Pt_1 accredito sul conto corrente della medesima, la somma mensile di € 1.800,00 complessivi per le esigenze dei figli e , importo da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, Per_1 Per_2 oltre al 70% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori e di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza, da osservarsi quest'ultimo pedissequamente;
6) disporsi un obbligo di mantenimento in capo al signor ed in favore della CP_1 RA con la corresponsione alla medesima, entro il giorno 15 di Parte_1 ogni mese, della somma mensile di € 2.500,00, importo da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat;
7) Con condanna alla rifusione delle spese e competenze di lite per ambo i gradi del giudizio nonché porre a capo del signor le spese di CTU così come liquidate”. CP_1
Per parte appellata
“in via preliminare:
1. dichiarare il ricorso in appello inammissibile e manifestamente infondato ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa;
nel merito:
2. rigettare le domande avversarie perché infondate per le ragioni di cui sopra e, per
l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 943/2025 emessa dal Tribunale di Vicenza nell'ambito del procedimento di primo grado n. 5419/2020 R.G.; in ogni caso:
3. condannare all'integrale rifusione delle spese e dei compensi la SI.ra , per entrambi i gradi di giudizio”. Pt_1
Per il Procuratore Generale: “Confermarsi il provvedimento di primo grado”.
FATTO
Il giudizio di primo grado.
3 1.I signori e contraevano matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1 data 19.11.2011 in regime di separazione dei beni e successivamente si trasferivano in un'abitazione di proprietà della madre del SI. divenuta la casa familiare. I due si erano CP_1 conosciuti nel 2010, dapprima “da remoto”, tramite la piattaforma Skype, ed in un secondo momento di persona, nelle Filippine, luogo d'origine dell'appellante.
1.1. Dall'unione nascevano due figli: (31.10.2012) e (02.10.2016). La SI.ra Per_1 Per_2 Pt_1 aveva già un'altra figlia, (11.02.2004), da subito accolta nel nuovo nucleo familiare. Persona_5
1.2.Dopo il matrimonio, la SI.ra assumeva la carica di socia in due società facenti capo Pt_1 alla famiglia del marito: LE Software s.a.s. di RI AN & C. – in cui entrambi i coniugi partecipavano al 25% – e Texlabel s.r.l..
1.2.1.Con ricorso depositato in data 03.09.2020, la SI.ra si rivolgeva al Tribunale di Pt_1
Vicenza per chiedere di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e di disporre l'affidamento dei due figli minori in via esclusiva a sé, con assegnazione della casa familiare, oltreché il versamento da parte del marito della somma mensile di 2.500,00 euro a titolo di mantenimento in suo favore e di 3.000,00 euro a titolo di mantenimento della prole, oltre al
100% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori.
1.3. La ricorrente deduceva il venir meno dell'affectio coniugalis in ragione delle frequenti condotte verbalmente e fisicamente violente poste in essere dal marito, culminate in un episodio del febbraio 2020, adducendo altresì una significativa disparità economica all'interno della coppia.
2. Si costituiva il SI. il quale aderiva alla domanda di separazione, chiedendo speculare CP_1 declaratoria di addebito alla ricorrente, l'affidamento congiunto dei minori, la determinazione di un assegno di mantenimento mensile pari a 600,00 euro per entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, escludendo ogni contributo alla moglie.
3.Il resistente sosteneva che il rapporto coniugale si era incrinato nel novembre 2019, quando aveva scoperto - a seguito di una segnalazione della propria banca - cospicui prelievi dal conto corrente cointestato compiuti dalla consorte, in violazione dei doveri di assistenza morale e materiale, oltreché dell'obbligo di contribuzione ai bisogni familiari.
3.1. Quanto alle violenze allegate dalla moglie, si difendeva sostenendo la strumentalità delle
4 denunce presentate dalla stessa rispetto al giudizio di separazione ed adduceva, al contrario, comportamenti aggressivi della donna nei suoi confronti.
Il Tribunale ha ritenuto che la separazione fosse addebitabile alla SI.ra . Pt_1
4.1. Il giudice di prime cure aveva statuito che gli asseriti comportamenti violenti, allegati in maniera generica, non fossero stati provati dalla ricorrente, essendo stati prodotti solamente una fotografia risalente al 2015, un referto di Pronto Soccorso del 2020 – entrambi non univocamente valutabili – ed alcune denunce (da cui sono scaturiti procedimenti penali conclusisi con archiviazione).
4.2. D'altro canto, il Tribunale reputava provata la causa di addebito lamentata dal SI. CP_1 per le ragioni seguenti.
5.In primo luogo, era risultata pacifica la contitolarità del conto corrente Ing Direct, nel quale venivano versati con cadenza mensile euro 6.000,00 (dal 2016) e poi 7.000,00 (dal 2019) a titolo di acconto utili provenienti dalla società LE, di cui i coniugi erano soci, entrambi al 25%.
5.1. In secondo luogo, la SI.ra non aveva contestato specificamente i prelievi, né dato Pt_1 prova di aver indirizzato tali somme ai bisogni della famiglia.
6. Il Tribunale aveva dunque ravvisato nella condotta della ricorrente una violazione dei doveri del matrimonio, in particolare dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 co. 3 c.c..
6.1. Pertanto, con la sentenza n. 943/2025, sopra indicata, il Tribunale di Vicenza, autorizzati i coniugi a vivere separatamente, addebitava la separazione alla SI.ra . Pt_1
6.2. Quanto ai minori, veniva disposto l'affido condiviso con collocamento paritario, ponendo a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al loro CP_1 mantenimento, la somma di 900,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
7.La casa familiare veniva assegnata alla SI.ra . Pt_1
7.1. Le restanti domande venivano rigettate e le spese di lite venivano poste a carico della ricorrente.
5 2.Il giudizio di appello.
2.1.La SI.ra ha promosso appello avverso la sentenza di cui sopra dolendosi dell'addebito Pt_1 della separazione posto a suo carico, e non invece a carico del marito, nonché delle statuizioni relative al contributo al mantenimento proprio e dei figli.
2.1.2. Con il primo motivo, l'appellante censura l'omessa motivazione circa l'eccezione formulata di mancato deposito di comparsa conclusionale e circa la non rispondenza della decisione alle conclusioni del Pubblico Ministero.
2.1.3.La SI.ra , a fronte del mancato deposito della comparsa conclusionale di Parte_2 controparte, che ella aveva chiesto nella propria memoria di replica l'espunzione della memoria di replica avversaria, in tutela del proprio diritto di difesa. L'appellante lamenta quindi il riferimento, all'interno della motivazione, ad argomentazioni spese dal resistente nella propria memoria di replica.
3.Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'errata interpretazione di documenti, argomenti e fatti di causa, sotto plurimi profili.
3.1.Con riferimento all'addebito della separazione, sotto il profilo delle violenze allegate, lamenta la mancata o erronea valutazione delle testimonianze di (operatrice del centro Testimone_1
Per_ antiviolenza), e della figlia , nonché del materiale frutto delle Testimone_2 prime operazioni peritali, in particolare la conversazione tra CTP Dott.ssa e CTU Dott.ssa Per_6
in relazione alla manipolazione dei figli asseritamente compiuta dal SI. Per_7 CP_1
3.2. Sotto il profilo dei prelievi di denaro fondanti l'addebito in primo grado, l'appellante sostiene l'inverosimiglianza della ricostruzione di controparte, adducendo che gli esborsi fossero noti e concordati tra i coniugi.
3.3. In punto di affidamento dei minori, l'appellante chiede la correzione di errore materiale,
“laddove all'ultima riga di pagina nr. 30 si prevede che il padre tenga i figli sino al venerdì sera, anziché il venerdì mattina per riaccompagnarli a scuola”, e il collocamento prevalente dei minori presso la madre, pur concordando nel resto con quanto disposto dal Tribunale con riguardo ai periodi di permanenza presso i genitori.
3.4.Con riguardo al ricorso ex art. 709 ter c.p.c. depositato nell'interesse della SI.ra in Pt_1
6 data 23.12.2024 e deciso insieme al merito, l'appellante censura la mancata valutazione della messaggistica “Whatsapp” addotta a sostegno della lamentata inadempienza del padre rispetto al calendario delle vacanze natalizie.
4.In punto di contributo al mantenimento, l'appellante deduce di aver compiutamente fornito prova del proprio stato reddituale, tramite le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi quattro anni, censura il giudizio di opacità operato dal giudice di prime cure per la mancata produzione degli estratti conto e contesta di aver svolto attività di consulenza on-line, con rimando alle denunce effettuate alla Polizia Postale circa la creazione di un account falso a suo nome.
4.1.In secondo luogo, la SI.ra evidenzia che il giudice di primo grado non avrebbe tenuto Pt_1 in debito conto la sua deteriorata capacità economica con riferimento all'anno 2024, facente seguito alle notifiche di due accertamenti dell'Agenzia delle Entrate di Vicenza (in ragione dei maggiori redditi imputati a LE s.a.s. per gli anni d'imposta 2018 e 2019) ed alla mancata percezione degli utili di LE s.a.s., a partire dal 2022, a causa dei controcrediti opposti dalla società medesima.
5.Si è costituita parte appellata la quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c. e nel merito l'infondatezza del gravame.
5.1. In relazione al primo motivo di appello, l'appellato esclude qualsivoglia vulnus al diritto di difesa della SI.ra , posto che il deposito di comparsa conclusionale costituisce una facoltà, Pt_1 non un obbligo, e il suo contenuto è meramente illustrativo di istanze già presentate.
5.2.Con riguardo al secondo motivo di appello, sotto il primo profilo, il SI. evidenzia CP_1
l'irrilevanza probatoria delle testimonianze di e Testimone_1 Testimone_2
e l'inconferenza dei dialoghi tra CTP e CTU, stante peraltro la sostituzione di quest'ultima in ragione delle gravi negligenze e del complessivo comportamento da essa serbato.
5.3.Con riferimento ai prelievi di denaro, l'appellato osserva come il loro rilievo eziologico rispetto alla crisi coniugale fosse stato evidenziato dalla CTU Dott.ssa e non contestato né Per_4 dal CTP di controparte, né dalla stessa appellante, la quale ha ammesso il trasferimento di fondi in un conto personale.
7 5.4. In punto di affidamento dei minori, il SI. deduce il passaggio in giudicato delle CP_1 statuizioni di primo grado, posto che nessuna sostanziale censura è stata formulata al riguardo dall'appellante.
5.5. Circa il ricorso per ammonimento, parte appellata ritiene che i fatti da sé rappresentati in primo grado non erano stati contestati dalla SI.ra e fossero dunque comprovati. Pt_1
5.6.In punto mantenimento della prole, l'appellato contesta la ricostruzione della situazione reddituale della SI.ra da lei offerta, in particolare sotto il profilo della pertinenza delle Pt_1 vicende societarie e tributarie, smentendo altresì la mancata percezione degli utili provenienti da
LE s.a.s. negli ultimi anni.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.10.2025, svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.In via preliminare deve essere respinta l'eccezione preliminare di ammissibilità del gravame sollevata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto nell'atto di impugnazione appaiono sufficientemente esplicitati i punti della sentenza censurati ed i motivi di doglianza sollevati.
1.1.Del resto, è ormai pacifico che l'atto di impugnazione non richieda l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione;
rileva, invece, la sussistenza di una parte argomentativa, affiancata alla parte volitiva, da cui si evincano le ragioni opposte alla decisione del primo giudice (si veda Cass. Sez. U., sent. n. 27199/2017; Cass. Sez. II, sent. n. 18309 del 04.07.2024).
2.1. Il primo motivo di appello non può trovare accoglimento.
2.2.L'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis, prescrive i termini di decadenza per il deposito degli scritti difensivi, ma non stabilisce al contempo un obbligo a carico delle parti;
in altre parole, il deposito della comparsa conclusionale costituisce una facoltà della parte, in esplicazione del proprio diritto di difesa, ed è sua scelta esercitarla ottemperando al termine o non esercitarla affatto.
2.2.1. La stessa giurisprudenza citata dall'appellante (tra le altre, Cass. Sez. I, ord. n. 2976 del
8 07.02.2020) depone in tal senso, ammettendo la possibilità di presentare una memoria di replica senza aver depositato una precedente comparsa conclusionale. Ciò che la Suprema Corte censura, infatti, è l'utilizzo surrettizio della memoria di replica in luogo della comparsa conclusionale, per aggirare il decorso dei termini.
2.2.2. Tale uso improprio non risulta provato: i richiami alla memoria di replica effettuati nella sentenza in gravame riguardano argomenti spesi dal resistente per controbattere alla conclusionale avversaria, approfondendo le proprie tesi, specie in punto di addebito, tema affrontato dalla ricorrente a pag. 38 e seguenti del proprio scritto difensivo.
2.3. Con riguardo al secondo profilo di doglianza, si rileva che il giudice di prime cure ben poteva discostarsi dalle conclusioni del Procuratore Generale e che le ragioni di ciò siano implicite nella motivazione della sentenza. Del resto, per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (così, ex multis, Cass.
Sez. I sent. n. 10894 del 24.05.2005).
3. Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato, per i motivi che seguono.
3.1. Sotto il profilo delle condotte violente attribuite al SI. per tutta la durata del CP_1 matrimonio, si osserva quanto segue.
3.1.2. Come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, le allegazioni avanzate da parte appellante appaiono generiche: la SI.ra si è limitata a descrivere accesi litigi, che Pt_1 avrebbero costellato il rapporto coniugale, durante i quali il marito l'avrebbe afferrata per il collo, oppure strattonata e schiaffeggiata;
non è viceversa stato richiamato alcun episodio specifico e circostanziato, al di fuori di quello del 09.02.2020, per il quale la RA ha sporto denuncia- querela il 23.10.2020.
3.1.3. Rispetto a tale episodio, conferma la Corte che non è stata raggiunta la prova che la dinamica effettiva sia stata quella descritta dalla SI.ra . Pt_1
3.2.3. In effetti, il referto di Pronto Soccorso del 13.02.2020, prodotto dall'odierna appellante,
9 riportava una prognosi di gg. 5 per contusione da percosse nella regione posteriore del braccio destro e sinistro.
3.2.4. Tuttavia, ciò risulta compatibile anche con la causazione della lesione da parte del SI. nell'atto di opporsi ad un comportamento aggressivo della moglie, come addotto CP_1
Per_ dall'appellato e risultante dalla versione dei fatti offerta dalla figlia , testimone oculare della fase conclusiva del diverbio.
3.2.5. Infatti, sopraggiunta dopo aver udito il rumore di una sedia che cadeva e le urla della madre, la ragazza ha riferito di aver visto il padre mentre tentava di difendersi dagli schiaffi della donna.
Per_
4.Con riguardo alla testimonianza di sul punto, l'appellante censura la mancata valutazione nella sentenza gravata delle conversazioni avvenute tra la CTU Dott.ssa e CTP del Per_7 resistente, Dott.ssa , agli atti del giudizio, in cui le due professioniste discorrevano delle Per_6 possibili pressioni e manipolazioni subite dalla figlia da parte del padre.
4.1. Osserva il Collegio come il giudice di primo grado abbia tenuto conto della registrazione ed abbia ciononostante concluso per la “complessiva veridicità del teste”, peraltro attribuendo Per_ limitato rilievo alla sua deposizione in relazione ai fatti del 09.02.2020, posto che era sopraggiunta nel momento conclusivo della lite (pag. 21 della sentenza in gravame).
4.1.2. A tal proposito, ritiene la Corte come le versioni dei fatti offerte dalla giovane, escussa quale teste sia nel corso del procedimento penale che nel procedimento di separazione, riportate a pag.
32 dell'atto di appello, siano sostanzialmente coincidenti, variando solamente in minimi dettagli trascurabili, giustificabili sulla scorta del trascorrere del tempo. La loro coerenza interna depone a maggior ragione per l'attendibilità della testimone, così come già ritenuta dal giudice di prime cure.
4.1.3. Peraltro, occorre evidenziare che la Dott.ssa è stata sostituita con ordinanza del Per_7
14.06.2023 a causa del censurabile comportamento tenuto nel corso delle operazioni peritali, suscettibile di falsare gli esiti delle stesse, e che la seconda CTU, Dott.ssa non ha riscontrato Per_4 alcun tentativo di plagio dei figli da parte del SI. CP_1
5. Per quanto riguarda gli altri elementi di prova offerti dall'appellante nel giudizio di primo grado,
10 con riferimento ai pregressi episodi di violenza addotti, si evidenzia come la fotografia risalente al
2015, raffigurante un livido sul volto della SI.ra in prossimità della mandibola, non sia Pt_1 valorizzabile, stante la compatibilità con un intervento dentistico coevo, così come dichiarato sia Per_ dalla figlia , sia dal professionista che lo ha realizzato (doc. 18 appellato).
5.1. Ancora, le deposizioni di e pur non Testimone_1 Testimone_2 considerate in motivazione dal giudice di primo grado, non sono determinanti.
5.2.Per quanto concerne la prima, la sua attendibilità risulta inficiata dalla descrizione di circostanze incompatibili con quelle rappresentate dalla SI.ra , ovvero la presenza di Pt_1 lesioni in zona periorbitale in seguito ai fatti del febbraio 2020 (“quando le ho aperto la porta aveva il viso un po' gonfio”). Tali lesioni non risultano dal referto di Pronto Soccorso (doc. 3 ricorrente fascicolo di primo grado), né si conciliano con la dinamica raccontata dalla stessa appellante (pag. 22 CTU . Per_4
5.3. Con riguardo alla seconda testimone, gli accadimenti narrati sono successivi alla proposizione del ricorso di separazione o comunque non meglio collocati nel tempo, pertanto inconferenti.
5.4. Infatti, come ha correttamente affermato il Tribunale, le altre condotte oggetto di denuncia non rivestono alcuna rilevanza eziologica rispetto alla crisi coniugale, essendo tutte temporalmente collocate in un momento successivo alla presentazione del ricorso per separazione giudiziale
(ovvero nelle date 12.11.2020, 29.12.2020 e 25.05.2021).
6. Infine, questa Corte rileva come i procedimenti penali scaturiti dalle predette denunce si siano conclusi con l'archiviazione per l'assenza di obiettivi elementi di riscontro e per la “contenuta attendibilità della donna” (doc. 17 all. appellato, ordinanza di archiviazione).
7.Sotto il profilo dei prelievi, motivo di addebito in capo all'appellante, occorre preliminarmente osservare quanto segue.
7.1. Non è contestato che i coniugi fossero cointestatari del conto corrente acceso presso Ing
Direct, né che la SI.ra potesse liberamente disporre delle liquidità ivi presenti tramite Pt_1 bancomat.
11 7.2. Dal vaglio degli estratti conto (docc. 23.1-23.5 appellato) emerge che a partire dal 2016 venivano mensilmente accreditate somme a titolo di acconto utili a favore dei coniugi, entrambi soci al 25% di LE Software s.a.s.. Nella specie, i bonifici in entrata ammontavano a 6.000 euro mensili fino all'aprile 2019, momento in cui l'accredito aumentava a 7.000 euro al mese.
7.2.1. La disponibilità liquida presente nel conto corrente era dunque di spettanza di ciascun coniuge al 50%, non soltanto in via presuntiva, ma in ragione della parità degli accrediti in capo ad ognuno.
7.2.3. Dopo il mese di gennaio 2020, tuttavia, gli accrediti su tale conto corrente si interrompevano e venivano sostituiti da giroconti del SI. per 5.000,00 euro nei mesi di marzo, maggio ed CP_1 agosto, e da successivi accrediti a titolo di budget familiare.
7.4.È altresì documentale che dal 2016 al 2019 sono stati effettuati consistenti prelievi di contanti, con un lievissimo scostamento rispetto all'accertamento del giudice di primo grado, dovuto evidentemente ad un mero errore di calcolo: 27.000,00 euro nel 2016; 35.250,00 euro nel 2017;
36.707,63 euro nel 2018; 46.242,08 euro nel 2019, per un totale di 145.199,71 euro.
7.4.1.Vi facevano seguito, nel 2020, prelievi in contanti per la cifra complessiva di 11.630,00 euro, cui si aggiungevano bonifici indirizzati ad un conto corrente personale della SI.ra per un Pt_1 totale di 6.800,00 euro.
7.5. L'appellante non ha contestato di aver effettuato i prelievi, né il loro ammontare, sostenendo tuttavia che tali uscite fossero previamente concordate tra i coniugi e giustificate dalla soddisfazione di bisogni della famiglia - affermazione contestata dall'appellato.
7.5.1. Dell'effettiva destinazione del denaro, tuttavia, ella non ha mai dato prova, benché, alla luce del principio di vicinanza, l'onere probatorio fosse a suo carico.
7.6. Viceversa, la stessa ammetteva, durante gli incontri con la CTU del 28.07.2022 e del
22.09.2022, di aver trasferito del denaro in un altro conto all'insaputa del marito, in momenti diversi, per “cominciare qualcosa” per sé, nonché di aver trasferito delle somme al fratello per aiutarlo.
12 7.7. Nella specie, la RA riferiva nella prima occasione di aver così ottenuto circa 25.000,00 euro, mentre nella seconda dichiarava di aver prelevato euro 10.000,00.
7.8. Precisamente, durante il colloquio del 28.07.2022 la RA dichiarava: “OS: ho trasferito i soldi... ho aperto i miei CTU: un suo conto : conto nel 2020, quando ho pensato Pt_1 di separarmi CTU: di andare via. E quindi sé è aperta un suo conto : sì CTU: e si è messa Pt_1 dentro dei soldi : sì CTU: ma non gliel'ha detto? OS: come? CTU: non gliel'ha detto Pt_1
a OS: no, non ho detto a (…) CTU: quanti soldi si è messa? OS: non CP_1 CP_1 mi ricordo, non mi ricordo (…) F: ho fatto 5.000 e poi altri... forse 20.000 CTU: 20.000 euro? F: sì CTU: in più.. in modo diversi... in momenti diversi? F: sì”.
7.8.1. All'incontro del 22.09.2022, a domanda della CTU rispondeva: “CTU: (42.48) hm. Quindi
è vero che si è presa dei soldi? OS: ho preso dei soldi, sì. CTU: (42.55) quindi senza chiedere
a OS: sì […] OS: (43.50) da … ho preso i soldi da perché vorrei CP_1 CP_1 cominciare qualcosa CTU: ah OK, Lei dice mi sono fatta i bonifici per avere i soldi per iniziare una mia attività. OS: aha. Ho cominciato.. CTU (44.04) ma quanti soldi ha preso? : Pt_1
10,000 CTU: 10,000 euro? OS: (44.16) sì”.
7.8.2. Del resto, a pag. 48 dello stesso atto di impugnazione l'appellante dichiarava di aver correttamente trattenuto la metà del denaro presente nel conto, avendone titolo: “la RA Pt_1 fino all'anno 2020, in costanza di matrimonio, ha percepito fittiziamente gli utili della S.a.s., che, come tali, venivano versati in un conto corrente cointestato e che, all'atto del computo effettuato, sono stati debitamente detratti per la metà di spettanza (trattandosi appunto di conto corrente cointestato ed operando il principio civilistico di suddivisione dell'imputazione)”.
8. L'esame dei documenti evidenzia che la somma dei prelievi per ciascuna annualità in considerazione raggiungeva (e talvolta superava) la metà della disponibilità economica presente nel conto corrente.
8.1.Tali esborsi sono autonomi ed ulteriori tanto rispetto alle spese verosimilmente sostenute per la famiglia (presso supermercati, farmacie, negozi di abbigliamento per bambini, ovvero relative a rette della scuola materna, ecc…), quanto rispetto ai pagamenti con carta di credito, sempre nella
13 disponibilità della RA, addebitati sullo stesso conto per complessivi €44.308,27 nelle medesime annualità.
8.2. A ciò si aggiungono anche i pagamenti, talvolta per cifre significative, presso esercizi commerciali e shop online difficilmente riconducibili a spese familiari (ad esempio, in data
05.09.2019, una spesa pari a 1.100 euro presso “Sorelle Ramonda”, plurimi acquisti presso
“Sephora” per cifre sovente superiori alle centinaia, in data 20.01.2016 una spesa di 351,00 euro presso “Michael Kors”).
8.3. Dall'analisi degli estratti conto appare, dunque, che le esigenze del nucleo familiare, oltreché quelle personali della SI.ra , fossero interamente soddisfatte tramite la liquidità residua, Pt_1 di spettanza del SI. CP_1
9. Ritiene questa Corte che il Tribunale abbia correttamente qualificato la condotta appena descritta come lesiva dei doveri coniugali, in particolare degli obblighi di assistenza morale e materiale e di contribuzione. Peraltro, il comportamento serbato appare violativo anche del dovere di fedeltà nella sua più ampia accezione.
9.1. Sotto il primo profilo, la giurisprudenza di legittimità già citata dal giudice di prime cure
(sebbene con un errore di battitura, trattandosi di Cass. Sez. I, sent. n. 25843 del 18.11.2013) ha ricondotto la sottrazione, a fini personali ed egoistici, di risorse destinate alla famiglia ad una violazione dei doveri matrimoniali previsti all'art. 143 co. 2 e 3 c.c. (benché la fattispecie riguardasse esborsi fuori misura e financo furti ai danni di familiari, il principio di diritto risulta comunque pertinente al presente giudizio, riguardando l'impiego di sostanze destinate alle esigenze familiari).
9.2. Ancora, con riferimento ad una fattispecie in cui il patrimonio familiare era stato depauperato da una cospicua donazione al fratello del coniuge, Cass. Sez. VI ord. n. 23307/2014 ha statuito che ciò “costituisce sicura violazione dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c., espresso con una condotta particolarmente grave per i connotati che ha assunto, e tale da assorbire ogni altro profilo di censura”.
9.3. Sotto il secondo profilo, si rileva che la giurisprudenza maggioritaria, condivisa da questo
14 Collegio, è approdata ad un'interpretazione estensiva ed evolutiva del dovere di fedeltà, quale impegno assunto da ciascun coniuge di non ledere la reciproca fiducia, ovvero di non tradire il rapporto di dedizione non solo fisica, ma anche spirituale. In altre parole, “la nozione di fedeltà coniugale va avvicinata a quella di lealtà, la quale impone di sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ciascun coniuge che si rivelino in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita comune. In questo quadro la fedeltà affettiva diventa componente di una fedeltà più ampia che si traduce nella capacità di saper sacrificare le proprie scelte personali a quelle imposte dal legame di coppia e dal sodalizio che su di esso si fonda” (in questo senso Cass. Sez. I, sent. n. 9287 del
18.09.1997).
9.4. In questo senso, il dovere di fedeltà deve intendersi quale “impegno globale di devozione che presuppone una comunione spirituale tra i coniugi volta a garantire e consolidare l'armonia interna tra essi” (così Cass sent. n. 8862 del 01.02.2012; nello stesso senso, Cass. Sez. I, sent. n.
15557/2008; Cass. Sez. I, sent. n. 9384 del 16.04.2018).
9.4.1.Ad ulteriore conferma della rilevanza della comunione nelle scelte, anche economiche, quale nucleo fondante del matrimonio, si evidenzia che il progetto di condivisione patrimoniale è posto alla base delle valutazioni relative tanto all'assegno di mantenimento (per il quale si guarda al tenore di vita precedentemente sostenuto dal nucleo familiare), quanto all'assegno divorzile (sotto il profilo della valorizzazione della componente perequativo-compensativa), ed infine anche al diritto al risarcimento del danno da illecito endo familiare.
9.5. Riconducendo tali principi alla fattispecie in esame, la Corte osserva che non è rilevante la legittimazione o meno dell'appellante ad operare sul conto corrente – legittimazione che senz'altro aveva, essendo cointestato.
9.6. Piuttosto, rileva la finalità sottesa ai prelievi.
9.6.Per quanto la SI.ra abbia dedotto a più riprese una propria disponibilità economica Pt_1 sproporzionata per difetto rispetto a quella del marito (su cui si tornerà oltre, in punto di mantenimento), il Codice civile fonda gli obblighi di assistenza e di contribuzione in capo ad entrambi i coniugi, in modo proporzionale alle sostanze e alla capacità lavorativa di ciascuno.
15 9.6.1. Invece, l'esito dell'istruttoria ha potuto acclarare che l'appellante veicolava il suo intero reddito per finalità personali, cosicché la famiglia si trovava, giocoforza, a fare affidamento sulle sole risorse del marito per far fronte ai propri bisogni.
9.7.Non solo: tramite i prelievi l'appellante ha realizzato un progressivo accantonamento del patrimonio familiare a scopi esclusivamente personali, con una progettazione del proprio futuro unilaterale ed estranea alla comunione di vita che il matrimonio dovrebbe costituire e che deve intendersi come comprensiva anche delle decisioni relative alla gestione economica.
9.7.1. Infine, si devono considerare anche le modalità della condotta: le operazioni non possono certo ritenersi occulte, trattandosi di conto cointestato liberamente controllabile dal coniuge, ma erano quantomeno realizzate con discrezione, consistendo in fuoriuscite, inizialmente per 250,00 euro, più volte al mese, che potevano apparire coerenti con l'elevato tenore di vita della famiglia e con i frequenti acquisti effettuati dalla RA.
9.8. Ritiene dunque questo Collegio che la condotta della SI.ra abbia al contempo violato Pt_1
i doveri di assistenza e contribuzione, stante la mancata destinazione, in toto, delle proprie risorse economiche alle esigenze familiari, nonché di fedeltà, nel significato sopra illustrato, alla luce dell'indirizzamento delle medesime risorse ad una progettualità parallela e aliena rispetto a quella coniugale.
9.8.1. La dichiarazione di addebito della separazione implica inoltre la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia causalmente ricollegata al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio serbato dal coniuge.
9.9. Ebbene, anche sotto il profilo del nesso causale può ritenersi provato che la scoperta dei prelievi e della loro finalità fu causa della crisi coniugale.
9.9.1. Infatti, è documentale che la condotta violativa del progetto di condivisione patrimoniale abbia avuto una escalation tale da determinare la crisi coniugale proprio nel 2019: le operazioni sul conto, oltre ad aumentare, nel corso del tempo, in senso quantitativo (come si è visto, il totale dei prelievi era di 27.000,00 euro nel 2016, mentre diveniva di oltre 46.000,00 euro nel 2019), mutavano anche nella modalità, sempre meno discreta. Dalla fine del 2018, invero, ai consueti
16 prelievi da 250,00 euro si intervallavano fuoriuscite più consistenti, per 1.000,00, 2.000,00,
3.000,00 euro ciascuna.
9.9.2. In particolare, nell'ultimo quadrimestre del 2019, ovvero il momento della scoperta, si collocano le operazioni più rilevanti: 5.750,00 euro nel mese di settembre;
5.250,00 euro nel mese di ottobre.
9.9.3. Ciò rende verosimile l'interessamento dell'istituto di credito nel segnalare un'attività anomala sul conto corrente, soprattutto considerando che la banca non è intervenuta con intento cautelativo nei confronti del proprio cliente, ma in ottemperanza alle politiche antiriciclaggio
(come dichiarato dal SI. pag. 22 CTU Abate). CP_1
9.9.4. Inoltre, per quanto l'andamento del conto corrente fosse conoscibile e controllabile dall'appellato, è evidente, per le ragioni appena considerate, che soltanto nel 2019 si è appalesato l'intento dell'appellante di utilizzazione di risorse familiari a favore di interessi egoistici personali.
9.9.5. Peraltro, l'eventuale tolleranza del comportamento nel periodo antecedente non escluderebbe in ogni caso la crisi coniugale, stante la violazione di doveri inderogabili e, pertanto, indisponibili.
9.9.6. La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che “in tema di addebito della separazione personale per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, ai fini dell'esclusione del nesso causale tra la relativa condotta e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la tolleranza dell'altro coniuge, non essendo configurabile un'esimente oggettiva, che faccia venire meno l'illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile, anche se la sopportazione dell'infedeltà altrui può essere presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore del fatto che l'affectio coniugaliis era già venuta meno da tempo” (così, ex multis, Cass. Sez. I, n. 25966 del 02.09.2022).
9.9.7.L'effetto sul rapporto coniugale è stato condivisibilmente ricostruito dalla CTU Dott.ssa
(pag. 82 ss): il rapporto, fondato fin dall'origine “su basi tanto poco consistenti quanto Per_4 disfunzionali” anche in ragione delle “differenti culture e modalità di approccio alla realtà”, si è
17 mantenuto in equilibrio “sino a che il sig. ha pensato di essere un autentico punto di CP_1 riferimento per la moglie che avrebbe dovuto essere al suo fianco e sino a che la RA Pt_1 ha ritenuto che il sig. di lei profondamente innamorato, assecondasse tutti i suoi CP_1 desideri”. Nel momento in cui, invece, è venuta alla luce la gestione del denaro operata dalla SI.ra
, il SI. ha perso ogni fiducia in lei, mentre la moglie ha percepito “minato il suo Pt_1 CP_1 raggio d'azione, la sua autonomia e la possibilità di evitare il controllo del marito”.
9.9.8. La scoperta degli ammanchi e della decisione, da parte della SI.ra , di intraprendere Pt_1 una gestione unilaterale e segreta del proprio patrimonio, intervenendo su equilibri di coppia già precari, caratterizzati da elevata litigiosità, ha minato irreversibilmente il rapporto coniugale, determinandone così la crisi.
9.9.9. L'incrinarsi del rapporto per motivi legati alla gestione patrimoniale appare da ultimo confermato anche dai messaggi inviati dalla SI.ra negli ultimi mesi del 2019 (doc. 20 e Pt_1
22 prodotti dall'appellato): “Mi dispiace ma tu sarai il mio sponsor fino alla morte”; “Tu non sei una ferrari – Ho guidato tutta la vita una panda – Per 8 anni”.
10. Sotto il profilo dell'affidamento dei minori, è priva di consistenza la doglianza relativa alla statuizione sul collocamento prevalente presso la madre, posto che da un lato ciò sarebbe incoerente con il regime paritetico dell'affidamento e, dall'altro, la residenza anagrafica dei minori
– ai cui fini l'appellante richiede la statuizione in parola – è già stata fissata presso la SI.ra Pt_1 dal giudice di prime cure.
10.1.Deve essere invece corretto l'errore materiale relativo al calendario settimanale, essendo evidente che il giudice di primo grado nell'indicare il “venerdì sera” intendeva il “venerdì mattina”, facendovi seguito la statuizione “quando li riaccompagnerà a scuola”.
10.2. Sotto il profilo del ricorso ex art. 709 ter c.p.c., non appare dirimente la mancata valutazione della messaggistica Whatsapp da parte del giudice di prime cure.
10.2.1. Dalla chat prodotta dall'appellante (doc. 5) risulta che il SI. abbia inviato una CP_1 fotografia ritraente sé stesso e i figli, contestualmente avvisando dell'arrivo a destinazione.
10.2.3. La SI.ra chiedeva dove si trovassero e il SI. replicava: “Ancora con Pt_1 CP_1
18 queste storie? Sarebbe ora di finirla”. Vi facevano seguito diversi messaggi della donna, privi di risposta, in cui lamentava la carenza di comunicazione circa gli spostamenti dei minori.
10.3.4. Ebbene, ritiene questa Corte che la risposta del SI. non sia univocamente CP_1 interpretabile quale volontà di omettere la meta del viaggio, ben potendo significare altresì che erano già intervenute altre conversazioni a tal riguardo.
10.4. Peraltro, il periodo di permanenza con il padre era coerente con il calendario predisposto dalla CTU e l'eventuale difetto di coordinamento può giustificarsi per il fatto che esso si Per_4 trovava in fase di sperimentazione.
10.5.La decisione del giudice di prime cure non configura, infine, alcuna disparità di trattamento rispetto all'ammonimento della SI.ra disposto il 29.06.2022, posto che la condotta della Pt_1 madre è stata in tal caso ritenuta meramente emulativa e finalizzata ad ostacolare il trascorrere delle vacanze estive con il padre (poiché la RA aveva scelto per sé giorni isolati, interferenti con il diritto di visita ordinario), mentre rispetto alle vacanze natalizie non vi è stata alcuna compromissione dei periodi di permanenza presso l'altro genitore.
11.Per quanto concerne le domande di contributo al mantenimento, si osserva preliminarmente che nei confronti della SI.ra non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno Pt_1 ex art. 156 c.c., in conseguenza della conferma dell'addebito della separazione.
12.Con riguardo all'assegno in favore dei figli minori, ritiene questo Collegio che il giudice di prime cure abbia correttamente valutato i parametri prescritti dall'art. 337 ter c.c.
12.1. Sotto il profilo della capacità reddituale dei coniugi, risulta documentalmente quanto segue.
Con riferimento al SI. alla luce delle dichiarazioni dei redditi depositate dall'anno 2021 CP_1 all'anno 2024, si riscontra un reddito medio netto mensile pari a circa 1.000,00 euro nelle ultime due annualità e leggermente superiore in quelle precedenti (1.376,00 euro nella dichiarazione
2022, 1.584,83 euro nella dichiarazione 2021).
13. Con riferimento alla SI.ra , considerate le dichiarazioni dei redditi per le annualità Pt_1
2021, 2022 e 2023, la dichiarazione dei redditi della società LE s.a.s. per il 2024 e la C.U. della parte per il medesimo anno, risulta un reddito medio mensile pari a circa 3.700,00 euro per l'ultima
19 annualità, preceduto da cifre sostanzialmente sovrapponibili a quelle percepite dal marito per le annualità precedenti (1.151,25 euro nella dichiarazione 2023, 1.509,75 euro nella dichiarazione
2022, 1.699,50 euro nella dichiarazione 2021).
13.1. Come condivisibilmente affermato dal giudice di prime cure, le dichiarazioni reddituali di entrambe le parti appaiono inattendibili: depongono in questo senso le rettifiche in aumento che hanno interessato i redditi della società LE s.a.s. per le annualità 2018 e 2019; la mancanza di documentazione relativa ai redditi percepiti tramite l'attività di consulenza online svolta dalla
SI.ra e alla effettiva destinazione dei denari prelevati dal conto corrente cointestato;
la Pt_1 disponibilità in capo al SI. di consistenti liquidità, come suggerisce la somma di CP_1
200.000,00 euro transitata nel medesimo conto corrente tra il maggio e il giugno 2020.
13.2. Per quanto riguarda la SI.ra in particolare, certamente ella ha rappresentato di aver Pt_1 segnalato alla Polizia Postale la creazione di un falso account Instagram a suo nome, impegnato nell'attività di consulenza online; tuttavia, ha altresì ammesso nel colloquio del 22.09.2022 con la
CTU di compiere attività di marketing online – soprattutto sui social network Facebook e Youtube, con profili diversi da quello per cui ha sporto denuncia, ma anche Instagram – con discreti guadagni, per circa 1.000,00 euro al mese.
13.3.Tale attività è stata inoltre documentata dall'appellato (docc. da 8 a 11), il quale ha dimostrato come il modello di business comprenda la percezione di canoni di abbonamento mensili per la consulenza (pari a 1,99 euro al mese) e la riserva di un 10% sugli investimenti a buon fine.
13.4. Con riferimento alle vicende tributarie e societarie, rispetto alle quali l'appellante si duole della mancata valutazione dell'impatto negativo sul reddito, ritiene questa Corte che il giudice di primo grado le abbia correttamente ritenute non rilevanti ai fini della determinazione del contributo al mantenimento: da un lato, la rettifica in aumento è semmai indicativa di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato;
dall'altro, la difficoltà nel pagare le sanzioni, dovuta all'asserito mancato versamento degli utili da parte di LE s.a.s. – peraltro contestato da controparte – e all'esistenza di un credito litigioso, non esclude la valorizzazione di tali somme come componenti del reddito.
20 14.Infatti, nella determinazione del contributo al mantenimento, l'art. 316 bis c.c. impone di considerare tanto le “rispettive sostanze”, quanto la “capacità di lavoro professionale o casalingo” dei genitori, da intendersi quale potenziale capacità di guadagno, nella quale rientra pienamente la titolarità di quote societari e con essa il diritto alla percezione degli utili. Afferma, infatti, la
Suprema Corte che nell'ambito della determinazione della misura dell'assegno vada considerata
“ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica” (in questo senso, si vedano Cass. Sez. VI sent. n. 25781 del 30.10.2017 e Cass. Sez. 1, sent. n. 3502 del 13.02.2013),
Peraltro, come si è evidenziato nell'analisi dei redditi dichiarati, la condizione economica della
SI.ra appare significativamente migliorata nel 2024, considerato che l'attività di Pt_1 venditrice porta a porta si è dimostrata, singolarmente considerata, molto più redditizia rispetto alla percezione degli utili societari (la remunerazione è pari a 2.359,11 euro mensili, a fronte dei
1.350,85 euro mensili provenienti da LE s.a.s. per lo stesso anno).
15. Purtuttavia, la complessiva situazione patrimoniale dell'appellato, valutata sulla scorta di indici presuntivi, stante l'opacità dichiarativa, è tale da collocarlo in una posizione economicamente privilegiata rispetto alla moglie: come visto sopra, in costanza di matrimonio l'intero nucleo familiare veniva mantenuto con le sue sole sostanze;
i giroconti effettuati nel 2020 evidenziano una notevole disponibilità liquida;
dopo la separazione, egli è stato in grado in breve tempo di acquistare una villa singola e di avviarvi un'importante ristrutturazione (CTU Abate, pag. 53); infine, egli è divenuto socio di maggioranza di Texlabel s.r.l., conservando la partecipazione per il 25% in LE s.a.s..
15.1.Appare inoltre coerente la valutazione compiuta dal Tribunale in relazione agli ulteriori elementi rilevanti nella determinazione del contributo, alla luce del principio di proporzionalità, e segnatamente: l'assegnazione della casa familiare alla SI.ra (di particolare pregio, Pt_1 trattandosi, come descritta in CTU, di una “porzione di rustico ristrutturata con dettagli ricercati, ordinata e ben arredata”); le spese di gestione dell'abitazione sostenute dall'appellante; le esigenze dei minori, di anni 9 e 13; il loro collocamento paritario presso i genitori.
15.2. Tutto quanto sopra considerato, appare congrua la misura del contributo al mantenimento
21 così come determinata dal Tribunale.
16.Va dunque rigettato l'appello proposto.
16.1. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014
e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, tenuto conto della non particolare complessità del caso trattato, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
16.2Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di costituzione in appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 943/2025, pubblicata il 18.06.2025;
2) visto l'art. 287 c.p.c., dispone la correzione dell'errore materiale della sentenza del
Tribunale di Vicenza n. 943/2025, pubblicata il 18.06.2025, nella parte in cui, a pagina 30 della predetta sentenza, sub n. iv) lett. a), laddove è scritto “tenendoli con sé fino al venerdì sera” deve leggersi “tenendoli con sé fino al venerdì mattina”, mandando alla cancelleria per l'annotazione sull'originale;
3) condanna parte appellante al pagamento a favore della parte Parte_1 appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in CP_1 euro 5.200,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
22 4) dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di costituzione in appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13;
5) dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 20.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott. Luca Boccuni
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