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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/07/2025, n. 3247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3247 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo - I Sezione Civile
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
In seguito all'udienza del 26 giugno 2025, svolta in modalità cartolare, nella causa R.G.
4648/2025 promossa da
, nata a [...], il [...], C.F. , nella Parte_1 CodiceFiscale_1 qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minorenne , nato a Persona_1
Palermo, il 27 novembre 2012, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. CodiceFiscale_2
Impiduglia Giuseppe), presso il cui Studio, sito in Palermo, via Oberdan. N. 5 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Laura S. M. Piscitello, elettivamente domiciliato – ope legis - presso l'Avvocatura
Comunale sita in Palermo, Piazza Marina n°39, “Palazzo Rostagno”
RESISTENTE
- Con ricorso ex artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 3, L. 67/06, depositato in cancelleria il 10 aprile 2025 e ritualmente notificato alla controparte, unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, in data 24 aprile 2025, , in proprio e Parte_1 quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore , rappresentata e difesa Persona_1 dall'avv. Giuseppe Impiduglia, ha convenuto in giudizio il chiedendo, in Controparte_1 sintesi, volersi ordinare all'Amministrazione di cessare la condotta discriminatoria costituita dalla mancata adibizione in favore del minore, affetto da grave disabilità, delle attività assistenziali previste nel Piano Personalizzato ex art. 14, L. 328/2000, approvato in data 3 settembre 2024; condannare l'Amministrazione medesima al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati alla ricorrente, in proprio e per il minore da essa rappresentato in giudizio, dalla lamentata condotta discriminatoria, nella misura a ritenersi di giustizia.
- In data 18 giugno 2025, si costituiva in giudizio il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, riportando l'iter seguito dall' resistente nella fattispecie e CP_2 chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente, avendo il attuato ogni condotta CP_1 necessaria al raggiungimento dello scopo;
in subordine, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
- La causa può essere decisa sulla mera base della documentazione prodotta e delle allegazioni difensive delle parti. - La ricorrente ha versato in atti il piano personalizzato predisposto ex art. 14, L. 328/2000, in cui vengono espressamente indicate le attività ritenute necessarie per l'”inserimento e
l'integrazione sociale” del minorenne (all. 1).
- Orbene, il predetto piano personalizzato reca data 3 settembre 2024;
- Parte ricorrente ha depositato al fascicolo processuale, in data 24 giugno 2025, mail con cui l'Ufficio H del Comune di Palermo ha invitato la “Cooperativa Autismi” “a dare avvio, al servizio di
CSE con pranzo e trasporto per 3 volte a settimana, come previsto nel piano dell'utente
[...]
”. Per_1
- Considerato quanto sopra e il tenore delle note per la trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data 24 giugno 2025, devesi presumere che la ricorrente abbia conseguito l'attività richiesta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, sicchè è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
- Va osservato che, per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore/ricorrente, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice
(cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Nella specie, il disinteresse ad una pronuncia nel merito appare essere stato manifestato col deposito dei documenti richiamati da parte della difesa della ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da in proprio e quale Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul minore , nei confronti del Persona_1 CP_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso ex artt. 281 decies e
[...] undecies c.p.c., art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 3, L. 67/06, notificato il 24 aprile 2025, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande spiegate da Parte_1 in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore
[...] Persona_1
, nei confronti del , in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_1 tempore, con ricorso ex artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 3, L.
67/06, notificato il 24 aprile 2025;
2) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente dalla domanda al 24 giugno 2025;
3) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 850,00 per spese di lite, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario sulle spese, IVA e CPA se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.
Palermo, lì 22 luglio 2025
IL G.O.P.
Carmela Caranna