Art. 3.
L'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio di cui all' articolo 7 della legge 4 agosto 1971, n. 607 , e' stabilito in 225 unita'.
L'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio di cui all' articolo 7 della legge 4 agosto 1971, n. 607 , e' stabilito in 225 unita'.