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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/01/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 9.1.2025 ,la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2387/2024 del ruolo generale lavoro
TRA
in persona dell'Amministratore legale rappresentante Parte_1
IG.ra , con sede in Milano, Via Valtellina 5-7, Cod. Fisc. e P.I. Parte_2
, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli P.IVA_1
Avvocati Maria Rocca (C.F. pec C.F._1
ed Andrea Esposito del Foro di Genova (C.F. Email_1
pec , giusta procura C.F._2 Email_2 in atti
Reclamante
E
, nato il [...] a [...] e ivi res.te in via Filippo Maria Controparte_1
Briganti n. 128, C.F.: , rapp.to e difeso, giusta procura alle CodiceFiscale_3 liti rilasciata all'interno del fascicolo telematico dall'avv. Raffaele Ferrara, C.F.:
, ed elett.te dom.to presso il suo studio in Aversa (CE), Via CodiceFiscale_4
S. D'Acquisto N. 200. Per comunicazioni, fax: 081.5032498; PEC: Email_3 -- Reclamato—
OGGETTO : reclamo avverso la sentenza. 5651/2024 emessa il 30.07.2024 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, pubblicata in pari data, comunicata in data 31.07.2024 a mezzo pec della Cancelleria, non notificata, nel procedimento ex art 1 comma 51 L. 92/2012 (fase di cognizione rito Fornero) rubricato al R.G. n. 23681/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.2.2023 proposto ex art.1, comma 48 della legge 92/2012 , premesso di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1 società dal 01.07.2014 presso il cantiere sito in Napoli, via Parte_1
MA CO , svolgendo le mansioni di manutentore meccanico (inquadrato nel livello D 2, CCNL Metalmeccanica Industria), esponeva di avere ricevuto, in data 03.11.2022, una contestazione disciplinare in cui lo si accusava di avere usato espressioni ingiuriose in una chat aziendale consistenti nell'avere accusato l'amministratore ed i responsabili dell'azienda di essersi “venduti i posti di lavoro” e poi, con un vocale in dialetto napoletano del 21.10.2022 alle ore 17.23, che “ci sono tantissime case sfitte a Poggioreale ed anche a Pozzuoli eventualmente” ; che tale condotta era stata ritenuta dall'azienda rilevante ai sensi dell'art. 595 cod. pen., per cui la società aveva sporto denuncia innanzi alle autorità competenti e , in ogni caso , tale da comportare l'interruzione del necessario rapporto fiduciario tra datore di lavoro e dipendente con conseguente intimazione del licenziamento senza preavviso – all'esito del procedimento disciplinare - in data 17.11.2022. Ritenuta l'illegittimità , la nullità e l'inefficacia del recesso datoriale per le plurime ragioni indicate nel ricorso introduttivo della prima fase sommaria
,chiedeva , in via principale, all'adito Tribunale la reintegra nel posto di lavoro in precedenza occupato , con la condanna della convenuta al risarcimento del danno nella misura di tutte le retribuzioni maturate e non percepite dalla data del licenziamento sino alla reintegra ovvero, in subordine, al pagamento delle retribuzioni sino ad un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
in ulteriore subordine, la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità nella misura tra le 12 e le 24 mensilità di retribuzione, ovvero, infine, nella misura tra le 6 e le 12 mensilità dell'ultima retribuzione. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione. Si costituiva in giudizio la evidenziando l'infondatezza della Parte_1 domanda, attesa la effettività della giusta causa posta alla base del licenziamento. Concludeva, quindi, chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso avversario, rimarcando la insussistenza dei presupposti per l'applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'art. 18 St. Lav.. e, in via gradata, di rigettare in ogni caso la domanda di reintegra e parametrare la indennità risarcitoria ex art 18 comma 5 della legge 300/1970 al minimo edittale di 12 mensilità. Sentite le parti ,con ordinanza sommaria depositata in data 16.11.2023, il Tribunale accoglieva il ricorso e , per l'effetto , annullava il licenziamento intimato al lavoratore , ordinando la reintegra dello stesso nel posto di lavoro , con condanna di parte datoriale al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura di 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al soddisfo, ( detratto quanto percepito dal lavoratore, per lo svolgimento di altre attività lavorative) nonché al pagamento delle spese di lite. Con ricorso tempestivamente proposto , la società soccombente proponeva opposizione avverso la citata ordinanza, deducendo essenzialmente l'erronea interpretazione dei fatti di causa e la mancata valorizzazione di alcuni fatti collaterale commessi ai danni dell'azienda e dei precedenti disciplinari commessi dal dipendente nell' arco temporale. Si costituiva, altresì, con tempestiva memoria difensiva, lo che chiedeva CP_1 di rigettare l'opposizione in quanto l'ordinanza impugnata era del tutto esente da possibili censure. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale rigettava l'opposizione , con condanna della società al pagamento delle spese di lite. Con reclamo tempestivamente depositato presso questa Corte in data 29.8.2024 ai sensi dell'art.1 comma 58 della l. n. 92/2012,la società ha Parte_1 impugnato la predetta sentenza: ripercorsi i fatti, ha richiamato le linee essenziali della vicenda inerente il provvedimento espulsivo , deducendo l'erroneità della decisione in ordine alla ricostruzione fattuale e giuridica operata dal Tribunale . In particolare , richiamando le difese già svolte nelle pregressi fasi , ha ribadito:
-che l'avversa prospettazione degli eventi era inveritiera e strumentale;
- che il ricorrente aveva omesso nel ricorso di specificare di essere un recidivo da un punto di vista disciplinare avendo subito tre contestazioni disciplinari nell'arco di soli 10 giorni: la prima conclusa con un'ammonizione scritta per imperizia e negligenza (fatti del 12.10.2022); la seconda conclusasi con multa di 3 ore per abbandono del posto di lavoro (fatti del 18.10.2022); la terza conclusasi con licenziamento per giusta causa (fatti del 21.10.2022);
- che la chat dove erano state usate espressioni ingiuriose e diffamatorie era una chat aziendale;
- che, infatti, il gruppo WhatsApp era denominato “ .(NA)”, cui Parte_3 erano iscritti n. 51 partecipanti, aveva la finalità di far comunicare tra loro i dipendenti ed anche i loro responsabili in merito agli impegni ed alle problematiche di cantiere;
- che il giorno 18.10.2022 tutti i lavoratori impiegati nel cantiere di CO (di cui n. 6 dipendenti del e n. 33 dipendenti della , Parte_4 Parte_1 senza previa comunicazione e senza autorizzazione, interrompevano il loro lavoro per riunirsi spontaneamente in riunione dalle ore 7:50 alle ore 9:45;
- che, a fronte delle relative contestazioni notificate il 21.10.2022, sulla predetta chat aziendale venivano pubblicati svariati messaggi in cui sostanzialmente i partecipanti si lamentavano delle contestazioni di addebiti e confermavano che erano stati tutti d'accordo nell'interrompere le lavorazioni per riunirsi in
“assemblea” spontanea;
- che in tale chat alcuni dei partecipanti inviavano messaggi vocali in cui inveivano contro la società, i loro responsabili e la loro amministratrice IG.ra
, mancando loro di rispetto, proferendo frasi volgari e diffamatorie Parte_2 nonché esplicite minacce;
- che oltre alle frasi dello vi erano anche i messaggi vocali del e CP_1 Persona_1 del (i cui contenuti venivano riportati integralmente nella memoria Per_2 difensiva) ascoltate dai responsabili aziendali iscritti alla chat di gruppo “ Pt_3
. (NA)”, IGg.ri , , e
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5
; Parte_5
- che tali messaggi erano “particolarmente odiosi e diffamatori nei confronti delle società, della loro amministratrice e dei responsabili aziendali, in quanto espressi attraverso una forma di comunicazione multipla (chat aziendale di gruppo con n. 51 partecipanti), pronunciati in assenza delle persone offese e certamente percepiti da una moltitudine di persone”;
- che i lavoratori nelle proprie difese non contestavano l'attribuibilità a loro stessi dei messaggi vocali in questione;
- che la condotta tenuta dal ricorrente rientrava nella fattispecie di cui all'art. 595 cod. pen., per cui la società aveva sporto denuncia-querela nonché posta in palese violazione dei doveri di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto di lavoro, tale da comportare l'interruzione del necessario rapporto fiduciario in essere e da non consentire la prosecuzione del rapporto lavorativo con licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art. 10 lett. B del CCNL di cat.
.,
-che l'assoluzione del lavoratore e/ o l'archiviazione del procedimento penale era del tutto irrilevante stante l'autonomia del giudizio penale rispetto al procedimento disciplinare;
-che il Tribunale nella sentenza gravata aveva confuso il concetto di “ sussistenza materiale del fatto “ con il concetto di “ rilevanza disciplinare del fatto “laddove il fatto era pacificamente sussistente con conseguente venir meno del presupposto per il riconoscimento della tutela reale applicata;
,
-che, in ogni caso, anche a voler seguire l'interpretazione offerta dal primo giudice del concetto di “ insussistenza “ del fatto, il comportamento tenuto dallo era rilevante ai fini disciplinari per gli atteggiamenti irriguardosi ed CP_1 offensivi nei confronti dei superiori ( integranti una grave insubordinazione ) nonché per il disvalore del giudizio mosso alla società datoriale e dei suoi funzionari ( che si sarebbero venduti i posti di lavoro e che dovevano finire in galera) nonché del contenuto potenzialmente diffamatorio e larvatamente minaccioso delle espressioni usate;
- che,quindi, la sanzione inflitta era proporzionata alla gravità dei fatti , tenuto conto che il lavoratore nell'arco di 10 gg. aveva commesso tre illeciti disciplinari, per nulla valutati dal primo giudice , dimostrando scarso rispetto delle regole e totale mancanza di rispetto e fiducia nei confronti dei propri superiori e della società. Concludeva , pertanto ,previa reiterazione del istanze istruttorie formulate in primo grado , di riformare integralmente la sentenza reclamata con il rigetto delle domande tutte formulate in prime cure;
in via subordinata , riqualificare il provvedimento espulsivo quale licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
in via ulteriormente subordinata determinare l'indennità risarcitoria nella misura minima edittale, in ogni caso con detrazione dell'aliunde perceptum e percepiendum ; vinte le spese del doppio grado di giudizio. Ricostituito nuovamente il contraddittorio, parte reclamata ha resistito al gravame con propria memoria, deducendo ,in via preliminare , l'inammissibilità dell'impugnazione, poiché introdotta successivamente alla data di entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia (28 febbraio 2023), non potendo la stessa essere più proposta sotto forma di reclamo secondo le regole del cd. rito Fornero (art. 1, commi 47-69, legge n. 92 del 2012), siccome abrogate dall'art. 37, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 149 del 2022 nonché per violazione dell'art. 434 cpc;
nel merito sulla base di plurime argomentazioni , ha rilevato la correttezza della decisione impugnata di cui ha chiesto la conferma con vittoria di spese e competenze del grado , con attribuzione.
Indi, all'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta , previo deposito di note scritte ,la causa è stata riservata per la decisione.
In via preliminare occorre evidenziare che, essendo la causa in questione assoggettata, sotto il profilo del rito nonché sostanziale, alle previsioni dell'art. 1, comma 48 e ss., della legge n. 92/2012 (cd. rito Fornero), le modalità della decisione sono quelle previste dal comma 60 (che interessa in maniera specifica il reclamo dinanzi alla Corte d'Appello) “La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione”, non essendo prevista la lettura del dispositivo. Ed invero l'eccezione di inammissibilità formulata dal reclamato è assolutamente infondata. La legge di riforma Cartabia, infatti, nell'abrogare il cd rito Fornero ha previsto espressamente che la procedura rimane vigente, in via transitoria, per tutte le cause che sono state introdotte fino al 28 febbraio 2023. La causa in esame è stata introdotta dallo con ricorso depositato in CP_1 data 24.02.2023 e, pertanto, è rimasta assoggettata al rito Fornero per ogni suo stato, fase e grado. Parimenti va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame, formulata da parte reclamata ex art 434 cpc , in quanto la lettura complessiva dell'atto consente di individuare le parti motivazionali della sentenza che vengono censurate, le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione compiuta dal giudice di primo grado ed altresì la indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Non si ravvisa, pertanto, nel caso concreto, la violazione dell'art. 434 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'art. 54, comma 2, dl 83/2012, conv. in L. 134/2012, applicabile ratione temporis al gravame in esame, in quanto proposto dopo il 12 settembre 2012.
Nel merito la Corte giudica tuttavia il reclamo infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Le censure mosse dalla società reclamante si rivelano del tutto insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. In linea con altro precedente di questo stesso ufficio richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc. ( v.sent. CdA Na n. 4568/2024 del 23.12.2024 in fattispecie identica alla presente, che aveva visto coinvolto nella medesima chat, altro collega dell'odierno reclamato), va rilevato che affinchè una chat possa considerarsi aziendale occorre che ad essa in primo luogo acceda il datore di lavoro, cioè il legale rappresentante dell'azienda o un suo delegato, e che i lavoratori siano avvertiti di una tale valenza della comunicazione, elementi tutti non ricorrenti nella fattispecie in esame. Come ha ben affermato la Corte europea diritti dell'uomo (cfr. Sez. Grande Chambre, 5.9.2017 n. 61496), controllare la posta elettronica di un dipendente (situazione del tutto analoga all'ipotesi al nostro esame, del sovrintendere al contenuto di una chat telefonica) equivale ad una violazione del diritto ad avere una vita privata ed una propria corrispondenza;
le email di lavoro sono equiparate al domicilio e alla corrispondenza. L'accesso da parte del datore è legittimo solo a condizione che questi ultimi siano stati preventivamente informati dell'esistenza di un controllo sulla corrispondenza aziendale, delle modalità e motivazioni di tale controllo. Per la Grande Camera della Corte di Strasburgo, in caso contrario, si integra una violazione dell'art. 8 CEDU ed una mancata garanzia da parte dell'autorità giudiziaria nel garantire il giusto equilibrio fra il diritto del lavoratore al rispetto della sua vita privata e l'esigenza del datore di lavoro di adottare misure adeguate ad assicurare il buon funzionamento dell'azienda.
Anche la nazionale (cfr. Cass., Sez. Lav., 22.9.2021 n.25731) ha Parte_6 affermato che la chat aziendale, destinata alle comunicazioni di servizio dei dipendenti, è qualificabile come strumento di lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n 300 del 1970 novellato, se funzionale alla prestazione lavorativa, con la conseguenza che le informazioni tratte dalla chat stessa, a seguito dei controlli effettuati dal datore di lavoro, sono inutilizzabili in mancanza di adeguata informazione preventiva ex art. 4 cit. (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato il licenziamento comminato a una lavoratrice, per avere quest'ultima inviato ad una collega, su una chat aziendale, messaggi offensivi nei confronti, tra l'altro, di un superiore gerarchico, sul presupposto che il datore fosse venuto a conoscenza dei messaggi stessi in occasione di un controllo tecnico del quale non era stata data alcuna preventiva comunicazione alla lavoratrice medesima). Sempre la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 10.9.2018 n. 21965) ha puntualizzato che in tema di licenziamento disciplinare, i messaggi scambiati in una chat privata, seppure contenenti commenti offensivi nei confronti della società datrice di lavoro, non costituiscono giusta causa di recesso poiché, essendo diretti unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo e non ad una moltitudine indistinta di persone, vanno considerati come la corrispondenza privata, chiusa e inviolabile, e sono inidonei a realizzare una condotta diffamatoria in quanto, ove la comunicazione con più persone avvenga in un ambito riservato, non solo vi è un interesse contrario alla divulgazione, anche colposa, dei fatti e delle notizie, ma si impone l'esigenza di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni stesse.
In altri termini, la caratteristica dei messaggi che circolano nelle chat private o chiuse, (dovendo essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile ) è logicamente incompatibile con i requisiti propri della condotta diffamatoria, che presuppone la destinazione delle comunicazioni alla divulgazione nell'ambiente sociale. Allo stesso modo la rilevanza costituzionale del diritto alla segretezza di ogni comunicazione finisce per eliminare in radice ogni valore disciplinare alla condotta tenuta in ambito riservato, escludendo che le affermazioni a contenuto diffamatorio e minaccioso destinate ad esaurirsi in una chat riservata possano giuridicamente essere qualificate come condotte diffamatorie e minacciose Consegue a quanto innanzi che va esclusa la valenza diffamatoria delle espressioni rese dai lavoratori nella chat whatsapp di un gruppo riservato, che siano manifestazioni della reazione soggettiva a condizioni di lavoro che, a torto o ragione, non vengono considerate soddisfacenti dal lavoratore e ove il linguaggio sia quello disinvolto e volgare che caratterizza ormai la comunicazione sui social network In conclusione, la chat in discorso non era aziendale, non presentandone le caratteristiche e comunque i requisiti di garanzia che dovrebbero assisterla, per cui era da ritenersi privata e come tale non accessibile a parte datoriale, salvo la delazione illecita da parte di qualcuno degli aderenti. Il suo contenuto non può in ogni caso essere utilizzato dal datore di lavoro. L'inutilizzabilità comporta che del fatto così carpito dal datore non se ne può far alcun uso, rendendolo non valutabile a qualsivoglia fine disciplinare e quindi per la scelta della tutela applicabile. Il fatto è, in altri termini, come se non fosse mai accaduto.
Ad abundantiam, c'è comunque da dubitare fortemente che espressioni del tipo di quelle utilizzate, se pur non eleganti, effettivamente possano reputarsi illecite o addirittura diffamatorie , contenendo invece affermazioni generiche, di sfogo per qualcosa che non si condivide, e comunque senza la chiara definizione di un destinatario. Reprimere la possibilità di espressione, correttamente filtrate e contestualizzate le parole spese, determina una lesione di diritti costituzionalmente protetti. .
Il lavoratore è stato licenziato perché, secondo quanto contestato dall'azienda, avrebbe esternato dei commenti “facendo riferimento all'amministratrice ed ai responsabili aziendali partecipanti alla chat”, che si sarebbero “venduti i posti di lavoro”, ovvero “ci sono tantissime case sfitte a Poggioreale e anche a Pozzuoli eventualmente” (con palese riferimento al carcere maschile ed al carcere femminile i Napoli)”. Ebbene , va pienamente condiviso il seguente passaggio motivazionale della sentenza reclamata in cui il primo giudice, in modo ineccepibile, ha affermato
“le espressioni utilizzate dallo in dialetto napoletano appaiono certamente CP_1 poco eleganti e forse ineducate, ma certo non integrano né ipotesi di insubordinazione e nemmeno quella della diffamazione di cui all'art. 595 c.p.. Nello specifico lo , pur esprimendosi in dialetto, non ha usato parolacce, né ha CP_1 profferito minacce e/o ingiurie, né ha attribuito a persone specifiche fatti determinati e specifici (come richiesto dall'art. 595 c.p.). Il linguaggio colorito e a tratti vibrante dello – non privo comunque anche di una certa ironia di fondo CP_1
- con il quale ha voluto esprimere le sue preoccupazioni per il posto di lavoro verso l'amministratore ed i responsabili dell'azienda, non può dirsi che integri una ipotesi di insubordinazione in quanto è mancato un ordine al quale lo stesso avrebbe disobbedito, non integra la fattispecie dell'ingiuria, in quanto le parole usate non sono andate al di là di un giudizio espresso con terminologia greve ed inelegante (e tutto sommato neanche volgare), né, infine, integra l'ipotesi della diffamazione non avendo egli attribuito a persone individuate e specifiche fatti determinati e specifici (come richiesto dall'art. 595 c.p.).
A ciò aggiungasi che è intervenuta ordinanza di archiviazione del Tribunale di Napoli (ufficio GIP XII) – a seguito di opposizione – del procedimento per il reato di cui agli artt. 595, comma 3 e 612 c.p. del 17.05.2023. Esclusa, dunque, l'integrazione di un fatto antiprecettivo, anche per l'esposta inutilizzabilità della conversazione del reclamato nell'ambito della chat, va ritenuta la mancanza del fatto materiale, che esclude, per l'art. 3, comma 2, de d.l.lvo n. 23 del 2015, non solo i casi in cui il fatto non si è verificato effettivamente ma anche tutte le situazioni in cui esso, sebbene accaduto, non ha rilevanza disciplinare, con le conseguenze reintegrative previste dall'art. 3, comma 2, del d.l.vo n. 23 del 2015 (cfr., anche da ultimo, Cass., Sez. Lav., 4.4.2024 n. 8902) ,considerando che il licenziamento è del 17 novembre 2022. Ne consegue la sicura tutela reintegratoria invocata e correttamente applicata dal primo giudice in uno alle conseguenze risarcitorie determinate nella misura
-- non contestata-- di 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Quanto all'eccezione dell'aliunde perceptum, meramente riproposta dalla società nei motivi di gravame , si osserva che il Tribunale ha considerato ( v. penultima pag. della sentenza gravata“ quanto il lavoratore ha percepito nel periodo di estromissione , per lo svolgimento di altre attività lavorative “ Va in ogni caso puntualizzato, in relazione all'indennità di disoccupazione eventualmente percepita dal lavoratore , che la S.C. ha ripetutamente chiarito (cfr., ex plurimis, Cass., Sez,. Lav., 15.5.2018 n.11835) che le somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di disoccupazione non possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno, atteso che detta indennità opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al dipendente per effetto del licenziamento dando luogo, la sua eventuale non spettanza, ad un indebito previdenziale ripetibile nei limiti di legge. Ed invero,
“Non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum …le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive al reddito in favore del lavoratore” (Cass. 12102/2023; 22428/2021; 9724/2017; 7794/2017). Per il resto è sufficiente evidenziare che per il datore di lavoro non basta invocare la previsione di legge che prevede la detraibilità di somme dall'indennità risarcitoria dovuta al lavoratore licenziato illegittimamente, dovendo “essere ritualmente allegati...dalla parte che lo deduca... gli elementi fattuali posti a fondamento dell'aliunde perceptum”. Solo l'allegazione di quei fatti che sono rilevanti in punto di percezione da parte del lavoratore di altri redditi e, come ovvio, la loro successiva prova in giudizio (sia per effetto della mancata contestazione da parte del lavoratore degli stessi, sia in ragione della loro dimostrazione tramite prova diretta o presuntiva), rende operante la previsione circa la detraibilità dell'aiunde perceptum, Nella specie, al di là di quanto già considerato dal primo giudice in ordine alla detraibilità di quanto percepito dal lavoratore nel periodo di estromissione dal lavoro, per lo svolgimento di altre attività lavorative, null'altro è stato dimostrato dalla società datrice di lavoro . Per tutto quanto sin qui esposto , assorbita ogni altra doglianza, il reclamo va rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidandosi, con distrazione, nella misura, reputata congrua, alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate con d.m. n. 147 del 2022.
Va, infine, dato atto che ricorrono, per la le condizioni per il Parte_1 pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta il reclamo;
-condanna la società reclamante alla refusione in favore di parte reclamata , delle spese del grado che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Ca come per legge , con attribuzione al procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società reclamante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 9.1.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 9.1.2025 ,la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2387/2024 del ruolo generale lavoro
TRA
in persona dell'Amministratore legale rappresentante Parte_1
IG.ra , con sede in Milano, Via Valtellina 5-7, Cod. Fisc. e P.I. Parte_2
, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli P.IVA_1
Avvocati Maria Rocca (C.F. pec C.F._1
ed Andrea Esposito del Foro di Genova (C.F. Email_1
pec , giusta procura C.F._2 Email_2 in atti
Reclamante
E
, nato il [...] a [...] e ivi res.te in via Filippo Maria Controparte_1
Briganti n. 128, C.F.: , rapp.to e difeso, giusta procura alle CodiceFiscale_3 liti rilasciata all'interno del fascicolo telematico dall'avv. Raffaele Ferrara, C.F.:
, ed elett.te dom.to presso il suo studio in Aversa (CE), Via CodiceFiscale_4
S. D'Acquisto N. 200. Per comunicazioni, fax: 081.5032498; PEC: Email_3 -- Reclamato—
OGGETTO : reclamo avverso la sentenza. 5651/2024 emessa il 30.07.2024 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, pubblicata in pari data, comunicata in data 31.07.2024 a mezzo pec della Cancelleria, non notificata, nel procedimento ex art 1 comma 51 L. 92/2012 (fase di cognizione rito Fornero) rubricato al R.G. n. 23681/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.2.2023 proposto ex art.1, comma 48 della legge 92/2012 , premesso di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1 società dal 01.07.2014 presso il cantiere sito in Napoli, via Parte_1
MA CO , svolgendo le mansioni di manutentore meccanico (inquadrato nel livello D 2, CCNL Metalmeccanica Industria), esponeva di avere ricevuto, in data 03.11.2022, una contestazione disciplinare in cui lo si accusava di avere usato espressioni ingiuriose in una chat aziendale consistenti nell'avere accusato l'amministratore ed i responsabili dell'azienda di essersi “venduti i posti di lavoro” e poi, con un vocale in dialetto napoletano del 21.10.2022 alle ore 17.23, che “ci sono tantissime case sfitte a Poggioreale ed anche a Pozzuoli eventualmente” ; che tale condotta era stata ritenuta dall'azienda rilevante ai sensi dell'art. 595 cod. pen., per cui la società aveva sporto denuncia innanzi alle autorità competenti e , in ogni caso , tale da comportare l'interruzione del necessario rapporto fiduciario tra datore di lavoro e dipendente con conseguente intimazione del licenziamento senza preavviso – all'esito del procedimento disciplinare - in data 17.11.2022. Ritenuta l'illegittimità , la nullità e l'inefficacia del recesso datoriale per le plurime ragioni indicate nel ricorso introduttivo della prima fase sommaria
,chiedeva , in via principale, all'adito Tribunale la reintegra nel posto di lavoro in precedenza occupato , con la condanna della convenuta al risarcimento del danno nella misura di tutte le retribuzioni maturate e non percepite dalla data del licenziamento sino alla reintegra ovvero, in subordine, al pagamento delle retribuzioni sino ad un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
in ulteriore subordine, la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità nella misura tra le 12 e le 24 mensilità di retribuzione, ovvero, infine, nella misura tra le 6 e le 12 mensilità dell'ultima retribuzione. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione. Si costituiva in giudizio la evidenziando l'infondatezza della Parte_1 domanda, attesa la effettività della giusta causa posta alla base del licenziamento. Concludeva, quindi, chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso avversario, rimarcando la insussistenza dei presupposti per l'applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'art. 18 St. Lav.. e, in via gradata, di rigettare in ogni caso la domanda di reintegra e parametrare la indennità risarcitoria ex art 18 comma 5 della legge 300/1970 al minimo edittale di 12 mensilità. Sentite le parti ,con ordinanza sommaria depositata in data 16.11.2023, il Tribunale accoglieva il ricorso e , per l'effetto , annullava il licenziamento intimato al lavoratore , ordinando la reintegra dello stesso nel posto di lavoro , con condanna di parte datoriale al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura di 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al soddisfo, ( detratto quanto percepito dal lavoratore, per lo svolgimento di altre attività lavorative) nonché al pagamento delle spese di lite. Con ricorso tempestivamente proposto , la società soccombente proponeva opposizione avverso la citata ordinanza, deducendo essenzialmente l'erronea interpretazione dei fatti di causa e la mancata valorizzazione di alcuni fatti collaterale commessi ai danni dell'azienda e dei precedenti disciplinari commessi dal dipendente nell' arco temporale. Si costituiva, altresì, con tempestiva memoria difensiva, lo che chiedeva CP_1 di rigettare l'opposizione in quanto l'ordinanza impugnata era del tutto esente da possibili censure. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale rigettava l'opposizione , con condanna della società al pagamento delle spese di lite. Con reclamo tempestivamente depositato presso questa Corte in data 29.8.2024 ai sensi dell'art.1 comma 58 della l. n. 92/2012,la società ha Parte_1 impugnato la predetta sentenza: ripercorsi i fatti, ha richiamato le linee essenziali della vicenda inerente il provvedimento espulsivo , deducendo l'erroneità della decisione in ordine alla ricostruzione fattuale e giuridica operata dal Tribunale . In particolare , richiamando le difese già svolte nelle pregressi fasi , ha ribadito:
-che l'avversa prospettazione degli eventi era inveritiera e strumentale;
- che il ricorrente aveva omesso nel ricorso di specificare di essere un recidivo da un punto di vista disciplinare avendo subito tre contestazioni disciplinari nell'arco di soli 10 giorni: la prima conclusa con un'ammonizione scritta per imperizia e negligenza (fatti del 12.10.2022); la seconda conclusasi con multa di 3 ore per abbandono del posto di lavoro (fatti del 18.10.2022); la terza conclusasi con licenziamento per giusta causa (fatti del 21.10.2022);
- che la chat dove erano state usate espressioni ingiuriose e diffamatorie era una chat aziendale;
- che, infatti, il gruppo WhatsApp era denominato “ .(NA)”, cui Parte_3 erano iscritti n. 51 partecipanti, aveva la finalità di far comunicare tra loro i dipendenti ed anche i loro responsabili in merito agli impegni ed alle problematiche di cantiere;
- che il giorno 18.10.2022 tutti i lavoratori impiegati nel cantiere di CO (di cui n. 6 dipendenti del e n. 33 dipendenti della , Parte_4 Parte_1 senza previa comunicazione e senza autorizzazione, interrompevano il loro lavoro per riunirsi spontaneamente in riunione dalle ore 7:50 alle ore 9:45;
- che, a fronte delle relative contestazioni notificate il 21.10.2022, sulla predetta chat aziendale venivano pubblicati svariati messaggi in cui sostanzialmente i partecipanti si lamentavano delle contestazioni di addebiti e confermavano che erano stati tutti d'accordo nell'interrompere le lavorazioni per riunirsi in
“assemblea” spontanea;
- che in tale chat alcuni dei partecipanti inviavano messaggi vocali in cui inveivano contro la società, i loro responsabili e la loro amministratrice IG.ra
, mancando loro di rispetto, proferendo frasi volgari e diffamatorie Parte_2 nonché esplicite minacce;
- che oltre alle frasi dello vi erano anche i messaggi vocali del e CP_1 Persona_1 del (i cui contenuti venivano riportati integralmente nella memoria Per_2 difensiva) ascoltate dai responsabili aziendali iscritti alla chat di gruppo “ Pt_3
. (NA)”, IGg.ri , , e
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5
; Parte_5
- che tali messaggi erano “particolarmente odiosi e diffamatori nei confronti delle società, della loro amministratrice e dei responsabili aziendali, in quanto espressi attraverso una forma di comunicazione multipla (chat aziendale di gruppo con n. 51 partecipanti), pronunciati in assenza delle persone offese e certamente percepiti da una moltitudine di persone”;
- che i lavoratori nelle proprie difese non contestavano l'attribuibilità a loro stessi dei messaggi vocali in questione;
- che la condotta tenuta dal ricorrente rientrava nella fattispecie di cui all'art. 595 cod. pen., per cui la società aveva sporto denuncia-querela nonché posta in palese violazione dei doveri di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto di lavoro, tale da comportare l'interruzione del necessario rapporto fiduciario in essere e da non consentire la prosecuzione del rapporto lavorativo con licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art. 10 lett. B del CCNL di cat.
.,
-che l'assoluzione del lavoratore e/ o l'archiviazione del procedimento penale era del tutto irrilevante stante l'autonomia del giudizio penale rispetto al procedimento disciplinare;
-che il Tribunale nella sentenza gravata aveva confuso il concetto di “ sussistenza materiale del fatto “ con il concetto di “ rilevanza disciplinare del fatto “laddove il fatto era pacificamente sussistente con conseguente venir meno del presupposto per il riconoscimento della tutela reale applicata;
,
-che, in ogni caso, anche a voler seguire l'interpretazione offerta dal primo giudice del concetto di “ insussistenza “ del fatto, il comportamento tenuto dallo era rilevante ai fini disciplinari per gli atteggiamenti irriguardosi ed CP_1 offensivi nei confronti dei superiori ( integranti una grave insubordinazione ) nonché per il disvalore del giudizio mosso alla società datoriale e dei suoi funzionari ( che si sarebbero venduti i posti di lavoro e che dovevano finire in galera) nonché del contenuto potenzialmente diffamatorio e larvatamente minaccioso delle espressioni usate;
- che,quindi, la sanzione inflitta era proporzionata alla gravità dei fatti , tenuto conto che il lavoratore nell'arco di 10 gg. aveva commesso tre illeciti disciplinari, per nulla valutati dal primo giudice , dimostrando scarso rispetto delle regole e totale mancanza di rispetto e fiducia nei confronti dei propri superiori e della società. Concludeva , pertanto ,previa reiterazione del istanze istruttorie formulate in primo grado , di riformare integralmente la sentenza reclamata con il rigetto delle domande tutte formulate in prime cure;
in via subordinata , riqualificare il provvedimento espulsivo quale licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
in via ulteriormente subordinata determinare l'indennità risarcitoria nella misura minima edittale, in ogni caso con detrazione dell'aliunde perceptum e percepiendum ; vinte le spese del doppio grado di giudizio. Ricostituito nuovamente il contraddittorio, parte reclamata ha resistito al gravame con propria memoria, deducendo ,in via preliminare , l'inammissibilità dell'impugnazione, poiché introdotta successivamente alla data di entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia (28 febbraio 2023), non potendo la stessa essere più proposta sotto forma di reclamo secondo le regole del cd. rito Fornero (art. 1, commi 47-69, legge n. 92 del 2012), siccome abrogate dall'art. 37, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 149 del 2022 nonché per violazione dell'art. 434 cpc;
nel merito sulla base di plurime argomentazioni , ha rilevato la correttezza della decisione impugnata di cui ha chiesto la conferma con vittoria di spese e competenze del grado , con attribuzione.
Indi, all'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta , previo deposito di note scritte ,la causa è stata riservata per la decisione.
In via preliminare occorre evidenziare che, essendo la causa in questione assoggettata, sotto il profilo del rito nonché sostanziale, alle previsioni dell'art. 1, comma 48 e ss., della legge n. 92/2012 (cd. rito Fornero), le modalità della decisione sono quelle previste dal comma 60 (che interessa in maniera specifica il reclamo dinanzi alla Corte d'Appello) “La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione”, non essendo prevista la lettura del dispositivo. Ed invero l'eccezione di inammissibilità formulata dal reclamato è assolutamente infondata. La legge di riforma Cartabia, infatti, nell'abrogare il cd rito Fornero ha previsto espressamente che la procedura rimane vigente, in via transitoria, per tutte le cause che sono state introdotte fino al 28 febbraio 2023. La causa in esame è stata introdotta dallo con ricorso depositato in CP_1 data 24.02.2023 e, pertanto, è rimasta assoggettata al rito Fornero per ogni suo stato, fase e grado. Parimenti va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame, formulata da parte reclamata ex art 434 cpc , in quanto la lettura complessiva dell'atto consente di individuare le parti motivazionali della sentenza che vengono censurate, le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione compiuta dal giudice di primo grado ed altresì la indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Non si ravvisa, pertanto, nel caso concreto, la violazione dell'art. 434 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'art. 54, comma 2, dl 83/2012, conv. in L. 134/2012, applicabile ratione temporis al gravame in esame, in quanto proposto dopo il 12 settembre 2012.
Nel merito la Corte giudica tuttavia il reclamo infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Le censure mosse dalla società reclamante si rivelano del tutto insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. In linea con altro precedente di questo stesso ufficio richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc. ( v.sent. CdA Na n. 4568/2024 del 23.12.2024 in fattispecie identica alla presente, che aveva visto coinvolto nella medesima chat, altro collega dell'odierno reclamato), va rilevato che affinchè una chat possa considerarsi aziendale occorre che ad essa in primo luogo acceda il datore di lavoro, cioè il legale rappresentante dell'azienda o un suo delegato, e che i lavoratori siano avvertiti di una tale valenza della comunicazione, elementi tutti non ricorrenti nella fattispecie in esame. Come ha ben affermato la Corte europea diritti dell'uomo (cfr. Sez. Grande Chambre, 5.9.2017 n. 61496), controllare la posta elettronica di un dipendente (situazione del tutto analoga all'ipotesi al nostro esame, del sovrintendere al contenuto di una chat telefonica) equivale ad una violazione del diritto ad avere una vita privata ed una propria corrispondenza;
le email di lavoro sono equiparate al domicilio e alla corrispondenza. L'accesso da parte del datore è legittimo solo a condizione che questi ultimi siano stati preventivamente informati dell'esistenza di un controllo sulla corrispondenza aziendale, delle modalità e motivazioni di tale controllo. Per la Grande Camera della Corte di Strasburgo, in caso contrario, si integra una violazione dell'art. 8 CEDU ed una mancata garanzia da parte dell'autorità giudiziaria nel garantire il giusto equilibrio fra il diritto del lavoratore al rispetto della sua vita privata e l'esigenza del datore di lavoro di adottare misure adeguate ad assicurare il buon funzionamento dell'azienda.
Anche la nazionale (cfr. Cass., Sez. Lav., 22.9.2021 n.25731) ha Parte_6 affermato che la chat aziendale, destinata alle comunicazioni di servizio dei dipendenti, è qualificabile come strumento di lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n 300 del 1970 novellato, se funzionale alla prestazione lavorativa, con la conseguenza che le informazioni tratte dalla chat stessa, a seguito dei controlli effettuati dal datore di lavoro, sono inutilizzabili in mancanza di adeguata informazione preventiva ex art. 4 cit. (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato il licenziamento comminato a una lavoratrice, per avere quest'ultima inviato ad una collega, su una chat aziendale, messaggi offensivi nei confronti, tra l'altro, di un superiore gerarchico, sul presupposto che il datore fosse venuto a conoscenza dei messaggi stessi in occasione di un controllo tecnico del quale non era stata data alcuna preventiva comunicazione alla lavoratrice medesima). Sempre la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 10.9.2018 n. 21965) ha puntualizzato che in tema di licenziamento disciplinare, i messaggi scambiati in una chat privata, seppure contenenti commenti offensivi nei confronti della società datrice di lavoro, non costituiscono giusta causa di recesso poiché, essendo diretti unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo e non ad una moltitudine indistinta di persone, vanno considerati come la corrispondenza privata, chiusa e inviolabile, e sono inidonei a realizzare una condotta diffamatoria in quanto, ove la comunicazione con più persone avvenga in un ambito riservato, non solo vi è un interesse contrario alla divulgazione, anche colposa, dei fatti e delle notizie, ma si impone l'esigenza di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni stesse.
In altri termini, la caratteristica dei messaggi che circolano nelle chat private o chiuse, (dovendo essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile ) è logicamente incompatibile con i requisiti propri della condotta diffamatoria, che presuppone la destinazione delle comunicazioni alla divulgazione nell'ambiente sociale. Allo stesso modo la rilevanza costituzionale del diritto alla segretezza di ogni comunicazione finisce per eliminare in radice ogni valore disciplinare alla condotta tenuta in ambito riservato, escludendo che le affermazioni a contenuto diffamatorio e minaccioso destinate ad esaurirsi in una chat riservata possano giuridicamente essere qualificate come condotte diffamatorie e minacciose Consegue a quanto innanzi che va esclusa la valenza diffamatoria delle espressioni rese dai lavoratori nella chat whatsapp di un gruppo riservato, che siano manifestazioni della reazione soggettiva a condizioni di lavoro che, a torto o ragione, non vengono considerate soddisfacenti dal lavoratore e ove il linguaggio sia quello disinvolto e volgare che caratterizza ormai la comunicazione sui social network In conclusione, la chat in discorso non era aziendale, non presentandone le caratteristiche e comunque i requisiti di garanzia che dovrebbero assisterla, per cui era da ritenersi privata e come tale non accessibile a parte datoriale, salvo la delazione illecita da parte di qualcuno degli aderenti. Il suo contenuto non può in ogni caso essere utilizzato dal datore di lavoro. L'inutilizzabilità comporta che del fatto così carpito dal datore non se ne può far alcun uso, rendendolo non valutabile a qualsivoglia fine disciplinare e quindi per la scelta della tutela applicabile. Il fatto è, in altri termini, come se non fosse mai accaduto.
Ad abundantiam, c'è comunque da dubitare fortemente che espressioni del tipo di quelle utilizzate, se pur non eleganti, effettivamente possano reputarsi illecite o addirittura diffamatorie , contenendo invece affermazioni generiche, di sfogo per qualcosa che non si condivide, e comunque senza la chiara definizione di un destinatario. Reprimere la possibilità di espressione, correttamente filtrate e contestualizzate le parole spese, determina una lesione di diritti costituzionalmente protetti. .
Il lavoratore è stato licenziato perché, secondo quanto contestato dall'azienda, avrebbe esternato dei commenti “facendo riferimento all'amministratrice ed ai responsabili aziendali partecipanti alla chat”, che si sarebbero “venduti i posti di lavoro”, ovvero “ci sono tantissime case sfitte a Poggioreale e anche a Pozzuoli eventualmente” (con palese riferimento al carcere maschile ed al carcere femminile i Napoli)”. Ebbene , va pienamente condiviso il seguente passaggio motivazionale della sentenza reclamata in cui il primo giudice, in modo ineccepibile, ha affermato
“le espressioni utilizzate dallo in dialetto napoletano appaiono certamente CP_1 poco eleganti e forse ineducate, ma certo non integrano né ipotesi di insubordinazione e nemmeno quella della diffamazione di cui all'art. 595 c.p.. Nello specifico lo , pur esprimendosi in dialetto, non ha usato parolacce, né ha CP_1 profferito minacce e/o ingiurie, né ha attribuito a persone specifiche fatti determinati e specifici (come richiesto dall'art. 595 c.p.). Il linguaggio colorito e a tratti vibrante dello – non privo comunque anche di una certa ironia di fondo CP_1
- con il quale ha voluto esprimere le sue preoccupazioni per il posto di lavoro verso l'amministratore ed i responsabili dell'azienda, non può dirsi che integri una ipotesi di insubordinazione in quanto è mancato un ordine al quale lo stesso avrebbe disobbedito, non integra la fattispecie dell'ingiuria, in quanto le parole usate non sono andate al di là di un giudizio espresso con terminologia greve ed inelegante (e tutto sommato neanche volgare), né, infine, integra l'ipotesi della diffamazione non avendo egli attribuito a persone individuate e specifiche fatti determinati e specifici (come richiesto dall'art. 595 c.p.).
A ciò aggiungasi che è intervenuta ordinanza di archiviazione del Tribunale di Napoli (ufficio GIP XII) – a seguito di opposizione – del procedimento per il reato di cui agli artt. 595, comma 3 e 612 c.p. del 17.05.2023. Esclusa, dunque, l'integrazione di un fatto antiprecettivo, anche per l'esposta inutilizzabilità della conversazione del reclamato nell'ambito della chat, va ritenuta la mancanza del fatto materiale, che esclude, per l'art. 3, comma 2, de d.l.lvo n. 23 del 2015, non solo i casi in cui il fatto non si è verificato effettivamente ma anche tutte le situazioni in cui esso, sebbene accaduto, non ha rilevanza disciplinare, con le conseguenze reintegrative previste dall'art. 3, comma 2, del d.l.vo n. 23 del 2015 (cfr., anche da ultimo, Cass., Sez. Lav., 4.4.2024 n. 8902) ,considerando che il licenziamento è del 17 novembre 2022. Ne consegue la sicura tutela reintegratoria invocata e correttamente applicata dal primo giudice in uno alle conseguenze risarcitorie determinate nella misura
-- non contestata-- di 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Quanto all'eccezione dell'aliunde perceptum, meramente riproposta dalla società nei motivi di gravame , si osserva che il Tribunale ha considerato ( v. penultima pag. della sentenza gravata“ quanto il lavoratore ha percepito nel periodo di estromissione , per lo svolgimento di altre attività lavorative “ Va in ogni caso puntualizzato, in relazione all'indennità di disoccupazione eventualmente percepita dal lavoratore , che la S.C. ha ripetutamente chiarito (cfr., ex plurimis, Cass., Sez,. Lav., 15.5.2018 n.11835) che le somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di disoccupazione non possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno, atteso che detta indennità opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al dipendente per effetto del licenziamento dando luogo, la sua eventuale non spettanza, ad un indebito previdenziale ripetibile nei limiti di legge. Ed invero,
“Non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum …le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive al reddito in favore del lavoratore” (Cass. 12102/2023; 22428/2021; 9724/2017; 7794/2017). Per il resto è sufficiente evidenziare che per il datore di lavoro non basta invocare la previsione di legge che prevede la detraibilità di somme dall'indennità risarcitoria dovuta al lavoratore licenziato illegittimamente, dovendo “essere ritualmente allegati...dalla parte che lo deduca... gli elementi fattuali posti a fondamento dell'aliunde perceptum”. Solo l'allegazione di quei fatti che sono rilevanti in punto di percezione da parte del lavoratore di altri redditi e, come ovvio, la loro successiva prova in giudizio (sia per effetto della mancata contestazione da parte del lavoratore degli stessi, sia in ragione della loro dimostrazione tramite prova diretta o presuntiva), rende operante la previsione circa la detraibilità dell'aiunde perceptum, Nella specie, al di là di quanto già considerato dal primo giudice in ordine alla detraibilità di quanto percepito dal lavoratore nel periodo di estromissione dal lavoro, per lo svolgimento di altre attività lavorative, null'altro è stato dimostrato dalla società datrice di lavoro . Per tutto quanto sin qui esposto , assorbita ogni altra doglianza, il reclamo va rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidandosi, con distrazione, nella misura, reputata congrua, alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate con d.m. n. 147 del 2022.
Va, infine, dato atto che ricorrono, per la le condizioni per il Parte_1 pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta il reclamo;
-condanna la società reclamante alla refusione in favore di parte reclamata , delle spese del grado che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Ca come per legge , con attribuzione al procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società reclamante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 9.1.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.