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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/03/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1064 /2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI in composizione monocratica, nella persona della dottoressa Barbara Vicario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 1064/2018 R.G. promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._1
B. Riposati 21, elettivamente domiciliato in Rieti, via Cintia n.61, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Magi, che lo rappresenta e difende come da giusta delega presente a margine della citazione attore contro c.f. ), Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace e contro c.f. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano (MI), elettivamente domiciliata in
Rieti, via Michele Michaeli n.11, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Chiarinelli, che la rappresenta e difende come da procura in atti convenuta
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
Conclusioni: cfr note di trattazione scritta depositate il 10.7.2024
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Rieti Parte_1 CP_1
e chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni
[...] Controparte_2 dallo stesso subiti a seguito del sinistro stradale di cui infra, quantificati in euro 40.000,00, oltre al danno morale, ovvero nella misura maggiore o minore accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia.
A tal fine, l'attore ha esposto che: in data 6.4.2016, alle ore 17,59 circa, con il proprio scooter Honda
Integra targato ED 55515 percorreva in Rieti la Via Salaria vs L'Aquila e, onde raggiungere il semaforo di pagina 1 di 13 Porta D'Arce, in quel momento rosso, transitava tra le file di autovetture ferme e disposte longitudinalmente sul lato destro della carreggiata con direzione L'Aquila; nella detta circostanza,
, alla guida di una BMW targata AN126MS, presente sulla carreggiata di destra, apriva Controparte_1 improvvisamente e repentinamente lo sportello del proprio lato guida e urtava il piede destro di Parte_1
in quale, colpito e sbilanciato, a sua volta urtava l'autovettura al proprio lato sinistro, una BMW
[...] targata BH720BF, di proprietà di;
in conseguenza del sinistro il riportava, oltre ai Persona_1 Pt_1 danni allo scooter, la frattura scomposta del malleolo personale dx che ha comportato anche un delicato intervento chirurgico con applicazione di una placca;
per il sinistro, la compagnia assicurativa ha offerto e inviato un risarcimento, pari a 1.300,00 euro per i danni allo scooter e 14.810,00 per i danni – patrimoniali e non - riferiti alla persona del il che, secondo parte attrice, escluderebbe dunque, di dover dare Pt_1 prova dell'an della responsabilità del convenuto. Tutto ciò premesso, l'attore ha concluso come in atti.
Si è costituita la quale ha contestato e ha impugnato in toto quanto esposto dal Controparte_2 ricorrente, considerato infondato in fatto e in diritto, deducendo che: in primis, le condotte stragiudiziali della compagnia assicurativa, le somme offerte e le trattative intercorse, non comportano la remissività in punto di an e dunque il riconoscimento della responsabilità esclusiva del veicolo assicurato nella determinazione e nelle conseguenze del sinistro;
il inoltre, avrebbe concorso con la propria Pt_1 condotta a determinare il sinistro in quanto lo stesso aveva intrapreso il sorpasso delle file di veicoli, spostandosi sulla corsia della direttrice di marcia non di sua pertinenza, superando la striscia longitudinale continua ivi presente ed effettuando il sorpasso in un punto in cui era vietato;
in ogni caso, il sorpasso non è stato effettuato senza costituire pericolo o intralcio;
in ordine al quantum, la somma erogata ante causam è ampiamente satisfattiva rispetto al pregiudizio subito da parte attrice. Tutto ciò premesso, la convenuta ha concluso come in atti.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prova per testi ed espletamento di consulenza tecnica medico-legale sulla persona dell'attore.
, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Alla udienza del 13 settembre 2023 ha dato atto che il aveva accettato a Controparte_2 Pt_1 titolo di acconto, una ulteriore somma di euro 6.000 di cui euro 2000 a titolo di spese legali, con riserva di ripetizione dell'importo o parte di esso nell'ipotesi in cui la successiva sentenza del Tribunale limitasse quanto dovuto.
Alla udienza dell'11 luglio 2024, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le loro conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
pagina 2 di 13 Nel merito, la domanda avanzata da parte attrice nei confronti dei convenuti deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, va chiarito che l'offerta di risarcimento formulata dalla compagnia assicurativa in ambito di responsabilità civile automobilistica non può considerarsi come una ammissione di responsabilità, né un riconoscimento di debito ma viene valutata a soli fini transattivi, come precisato dalla Corte di
Cassazione per cui: “l'offerta dell'assicuratore per la responsabilità civile auto non ha portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti, quindi, non è una dichiarazione confessoria né di riconoscimento dell'importo del debito risarcitorio” (cfr tra le tante, Cassazione n. 24205/2015).
Ciò premesso, si osserva che alla luce della regola generale codificata dall'art. 2054 co. 2 c.c., nell'ipotesi di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta, in via automatica, il superamento della presunzione di colpa dell'altro, essendo a tal fine necessario accertare, in pari tempo, che quest'ultimo si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
In particolare, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass., 22 settembre
2000, n. 12524), la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ., viene superata quando, all'esito della valutazione delle prove, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti, e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza. In relazione a tale ultimo aspetto, peraltro, non occorre la prova di una diligenza eccezionale, essendo sufficiente dimostrare di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale e di avere adoperato le cautele dell'uomo di normale diligenza (cfr. anche, ex plurimis, Cass., 27.10.2004, n. 20814; Cass., 15.1.2003, n. 477).
Per il superamento della presunzione di uguale colpa, spetta quindi a ciascun danneggiato l'onere di fornire tale prova, con la conseguenza che, ove non venga sufficientemente provata la determinante influenza della colpa della controparte, quest'ultima non può essere condannata al risarcimento, oltre i limiti posti dalla citata norma. Soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e anche della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass.
n. 4648/1999); il concorso di colpa può essere escluso, non solo quando il conducente abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era, da parte sua, una reale possibilità di evitare l'incidente; tale situazione ricorre, per esempio, allorché l'altro conducente abbia compiuto una manovra di marcia eseguita invadendo l'altrui corsia di marcia in modo così repentino ed imprevisto da costituire un ostacolo improvviso e inevitabile, in modo da non consentire al conducente, anche usando la dovuta sorveglianza, di evirare l'impatto anche ove egli abbia violato una norma regolamentare non incidente sull'evento. pagina 3 di 13 Dunque, proprio alla stregua del principio posto dall'art. 2054 c.c., l'accertamento della colpa di un conducente (nella specie, dell'auto) non libera ex sé l'altro (il conducente della moto) se non si sia offerta la dimostrazione della regolarità della guida non solo a specifiche regole imposte dal codice della strada ma anche a norme di comune prudenza ed attenzione.
Si precisa, inoltre, che la prova liberatoria per il superamento della suddetta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - ossia mediante la dimostrazione di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. civ. n. 18340 del 31 luglio 2013).
Trovano applicazione, in particolare, le regole di prudenza e diligenza dettate dagli artt. 140 cod. strada (ai sensi del quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione), 141 cod. strada (il quale impone di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza) e 145 cod. strada (il quale espressamente prescrive che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione o intercettando la traiettoria di altro veicolo devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti).
Si giungerà, pertanto, ad una pronuncia di corresponsabilità ai sensi dell'art. 2054 co. 2 c..c. ogniqualvolta venga accertato che, nella dinamica del sinistro, entrambi i conducenti coinvolti abbiano tenuto un comportamento negligente.
Alla luce di quanto precede si ritiene che, nel caso di specie, non sussistano elementi idonei a ritenere superata la presunzione di pari colpa posta dall'art. 2054, comma 2, c.c.
Nel verbale redatto dalla polizia stradale sulla dinamica del sinistro, il cui contenuto è stato poi confermato in sede istruttoria, si legge: “ alla guida dell'autovettura BMW 318 targata Controparte_1
AN126MS, solo a bordo, percorreva la via Salaria per L'Aquila con direzione di marcia Porta Romana- Porta D'Arci.
Giunto all'altezza di quest'ultima, ove la strada si presenta con due corsie parallele, nel percorrere la corsia di destra, si arrestava, incolonnato ad altri veicoli per via del semaforo rosso ivi presente. Nella circostanza, a suo dire al fine di scendere per prendere una giacca posta sul sedile posteriore del mezzo, apriva la portiera lato guida senza assicurarsi che ciò non costituisse pericolo o intralcio alla circolazione. Conseguentemente veniva a collisione con il motociclo Honda Integra targata
ED55515, condotta da il quale, solo a bordo, allo scopo di raggiungere il vicino semaforo, passava tra le Parte_1 due file dei veicoli, in quel momento presenti sulle due citate corsie. A seguito dell'impatto, avvenuto tra la portiera anteriore sinistra angolo inferiore dell'autovettura e il copri carter motore lato destro del motociclo, quest'ultimo con la propria carenatura anteriore superiore sinistra urtava contro la fiancata posteriore destra dell'autovettura BMW 318 targata
BH720BF, condotta da , il quale, solo a bordo, si trovava incolonnato, fermo sulla corsia parallela di Persona_2 sinistra. Nell'occorso, il rimaneva ferito, pertanto trasportato presso il locale nosocomio, ivi veniva refertato Parte_1 con gg.30 di prognosi” (All.1 atto di citazione). pagina 4 di 13 Dalla istruttoria espletata può ritenersi provato che il convenuto, ossia il conducente del veicolo che, fermo al semaforo rosso, abbia posto in essere una condotta imprudente aprendo la portiera lato guida senza accertarsi che non sopraggiungesse alcun veicolo, in un tratto di strada caratterizzato da traffico intenso, e cosi determinando l'impatto con il motociclo condotto dall'attore, ciò non solo in violazione non solo dell'art. 157 comma 7 del Codice della strada che vieta a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada ma anche delle normali regole di comune prudenza ( all'udienza del 24.02.2020 ha affermato: “ho guardato nello specchietto Controparte_1 retrovisore ed ho visto che c'erano altre auto dietro di me, ho anche visto auto a fianco a me, ferme anch'esse, nella corsia di sinistra rispetto alla mia direttrice, quindi ho aperto di circa 10 cm lo sportello anteriore lato guida in quanto volevo scendere, per recuperare la mia giacca sita sul sedile posteriore, non appena ho aperto la portiera c'è stato l'urto con il signor Pt_1 che lì per lì è rimasto addosso alla moto, che non poteva cadere a terra visto lo spazio tra le auto ridotto, ovvero di circa un metro. Dopo l'urto il conducente della moto è sceso e si è seduto al lato destro della strada perché accusava dolore alla gamba, non ricordo se destra o sinistra. Il mio veicolo e quello alla mia sinistra sono rimasti fermi sino all'arrivo dei verbalizzanti
..).
Circa la responsabilità dell'attore, si deve ritenere che questi non abbia fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 2054 c.c., dimostrando di aver tenuto una condotta idonea ad evitare il danno e comune prudente emergendo dunque dei profili di responsabilità anche nella condotta di guida dello stesso - il quale avrebbe dovuto comunque mantenere una distanza di sicurezza idonea ad effettuare una tempestiva manovra di emergenza ed una velocità moderata - non sufficientemente colmati in fase istruttoria e che non consentono di ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.
Come si evince dalle foto allegate e dal verbale redatto dalla Polizia Stradale, il tratto di strada interessato presenta la linea continua che divide le due corsie con il medesimo senso di marcia;
questa doppia canalizzazione delimita la corsia di destra, che consente di svoltare a destra sulla via Salaria per L'Aquila, e la corsia sinistra, che permette di proseguire in direzione viale Morroni e via Ludovico Canali. Posto che le due corsie hanno il medesimo senso di marcia, un veicolo può sorpassare e risalire la fila ma la manovra di sorpasso risulta limitata dalla presenza della linea continua di mezzeria, la quale non può essere oltrepassata ai sensi dell'art. 40 comma 8 C.d.s. (“le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate”).
Come si evince dalle risultanze processuali e dalle testimonianze, non è chiaro se il abbia Pt_1 effettuato il sorpasso superando la detta linea continua di mezzeria e invadendo la opposta corsia di marcia (manovra non consentita) oppure abbia tentato il sorpasso rimanendo nella stessa corsia di destra dove si trovava ferma la macchina del convenuto (manovra consentita come sostenuto dall'attore).
Infatti, sebbene nelle foto allegate da parte convenuta (all.2 comparsa di costituzione), emerga come lo scooter Honda Integra sia posizionato sulla corsia di sinistra, esse non sono sufficientemente pagina 5 di 13 contestualizzate, non essendo chiaro il momento in cui sono state scattate, né risulta possibile verificare se le stesse rappresentano accuratamente lo stato dei luoghi al momento dell'incidente (esempio, dalle foto in atti lo scooter risulta poggiato sulla vettura di proprietà del sig. quando in realtà viene allegato CP_1 che a seguito del sinistro lo stesso, sbilanciato, urtava l'autovettura al proprio lato sinistro, una BMW targata BH720BF, di proprietà del sig. ). Persona_1
Dalle misurazioni effettuate in loco e dalle dichiarazioni del lla udienza dell'11.01.2023 è emerso Pt_2 tuttavia che il motoveicolo aveva uno spazio di cm52 dal veicolo BMW e dalla striscia che divide le due canalizzazioni, motivo per il quale è possibile presumere ragionevolmente che il per sorpassare, Pt_1 abbia dovuto per superare la linea di mezzeria, dato il poco spazio a disposizione, in violazione, dunque, dell'art. 40 comma 8 C.d.s..
In ogni caso, le norme di comune prudenza impongono a chiunque faccia un sorpasso di procedere con estrema cautela e soprattutto di non porsi a distanza ravvicinata dal veicolo che precede per cui è imprudente anche la condotta del conducente che in violazione dell'art. 148 comma 2 lett. d) C.d.s, non si assicura che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, considerata la tipologia della strada, le condizioni del traffico e le caratteristiche della sosta (auto ferma ad un semaforo).
È evidente, dunque, che il ha concorso nel determinare il sinistro ponendo in atto un sorpasso Pt_1 che non permetteva la corretta riuscita della manovra, dato lo spazio ristretto creatosi tra la BMW e la striscia continua, il quale verosimilmente lo obbligava a superare la linea di mezzeria. Che ci fosse uno strettissimo spazio tra le due auto emerge anche dalle dichiarazioni dello stesso attore rese in sede di interrogatorio formale in cui lo stesso, pur dichiarando di non avere superato la linea di mezzeria tra le due corsie, ha precisato: “non ho superato la linea di mezzeria e non mi sono posto alla destra del veicolo alla mia sinistra, se non dopo l'impatto, anzi preciso che dopo essere stato preso dallo sportello appena aperto del veicolo di proprietà del convenuto, non sono caduto a terra perché l'altro veicolo alla mia sinistra ha fatto da sponda, solo successivamente la moto
è stata risollevata e posizionata con le ruote nell'altra corsia, quella di sinistra, dove è stata messa a mano dai soccorritori, di cui non ricordo assolutamente il nome”.
Va poi evidenziato che, a prescindere dalla violazione da parte dell'attore di una specifica norma del codice della strada e anche ipotizzando che lo stesso, nel sorpassare l'auto del convenuto, non abbia superato la linea di mezzeria invadendo l'opposta corsia (ma l'attore stesso dice che la vettura sulla sinistra gli ha fatto da sponda), essendo la vettura del convenuto ferma al semaforo in una strada trafficata con le auto in colonna, non si può ritenere che l'apertura dello sportello sia un evento assolutamente imprevedibile, per cui il motociclista diligente che intenda sorpassare il detto veicolo, per lo più in presenza di un incrocio, deve prevedere che l'occupante del detto veicolo (fermo al semaforo e con una colonna di macchine) o da destra o da sinistra possa aprire lo sportello. pagina 6 di 13 Nel caso di specie, tutti gli elementi acquisiti, unitamente considerati e tenuto conto dei principi normativi illustrati, non consentono di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità posta dall'art. 2054 c.c.
e deve pertanto ritenersi un concorso di responsabilità tra il conducente del ciclomotore Honda Integra targato ED 55515 ed il conducente del veicolo condotto dal convenuto, che può determinarsi nella misura paritaria del 50%.
Entrambi i conducenti hanno posto in essere condotte imprudenti: il convenuto il quale con la vettura ferma al semaforo rosso, ha aperto lo sportello lato guida per scendere senza assicurarsi che non arrivasse nessuno ma non meno censurabile è stata la condotta di guida dell'attore il quale – in prossimità di una intersezione e tra due macchine vicinissime tra loro - ha avviato una manovra di sorpasso e ciò a prescindere dal superamento o meno della linea di mezzo continua, in una strada ad alta densità di traffico, senza considerare le distanze di sicurezza, per cui una condotta più prudente gli avrebbe consentito di avere un maggiore controllo e una maggiore manovrabilità del mezzo anche a fronte di ostacoli imprevedibili, evitando l'impatto o quanto meno riducendone le conseguenze dannose.
Nel caso di specie, non è stato dimostrato che sia l'attore sia il convenuto abbiano tenuto una diligente e prudente condotta nelle circostanze di luogo in cui l'evento si è verificato.
Va chiarito infine che sebbene sia intervenuta la sentenza n. 529/2017 del Giudice di Pace, la quale ha annullato il verbale n. UFF/1005446 del 19.04.2016 che riconosceva la violazione dell'art. 157 c.8 C.d.s da parte del sig. tale pronuncia non entra nel merito della responsabilità del sinistro potendo CP_1 comunque il soggetto essere chiamato a risarcire i danni eventualmente causati a terzi.
Quantificazione dei danni. Cont Passando alla valutazione dei danni, l'espletata ctu medico legale a firma del dott. a evidenziato che le lesioni subite dal sono riconducibili per nesso di causalità all'evento dannoso del 6.4.2016 e ha Pt_1 concluso che esse hanno determinato: una incapacità temporanea assoluta giorni 46; una incapacità temporanea parziale al 50% di giorni gg. 46 con un danno biologico permanente quantificabile percentualmente nella misura dell' 8 per cento per esiti algo-disfunzionali di frattura scomposta del terzo distale diafisari del perone des. Ed irregolarità dell'apice del malleolo peronale, trattata cruentemente, trauma contusivo- distorsivo caviglia dx, consistenti in moderata limitazione della
TT e della SA omolaterale. I postumi descritti non appaiono ulteriormente emendabili nel senso di una efficace attenuazione o scomparsa degli stessi, con ulteriori terapie o con l'eventuale impianto di ortesi o protesi. Non residua danno alla capacità lavorativa specifica. Dalla documentazione in possesso del CTU si evincono spese sostenute, da ritenersi congrue e, dunque rimborsabili. Non sono necessarie spese future”.
Le conclusioni alle quali giunge il consulente appaiono assolutamente condivisibili in quanto congruamente motivate, suffragate da richiami alla scienza medica e supportate da approfondito studio della documentazione, di tal ché possono essere recepite e fatte proprie dal giudice e, di conseguenza, poste alla base della decisione. pagina 7 di 13 Pertanto, in considerazione della circostanza che il ha subito una lesione di lieve entità Pt_1 ricompresa nell'accezione del danno biologico micropermanente, deve essere compiuta una liquidazione sulla base del disposto dell'art. 139 codice assicurazioni private.
Tenuto conto dell'entità delle lesioni (percentuale di invalidità permanente 8%), della durata dell'invalidità temporanea (giorni di invalidità temporanea totale 46 giorni;
giorni di invalidità temporanea parziale al 50%
46 giorni), dell'età della persona al momento del sinistro (anni 50) e considerando un punto base danno permanente di Euro 947,30 e una indennità giornaliera di euro 55,24 si liquida il danno non patrimoniale nei seguenti termini: danno biologico permanente Euro12.731,771 (invalidità temporanea totale euro 2541,04 e invalidità temporanea parziale al 50% Euro 1270,52); danno biologico temporaneo euro 3811,56 per cui totale danno biologico permanente euro 16.543,27.
Quanto al chiesto danno morale va osservato che la modesta rilevanza delle menomazioni attribuibili all'evento (danno micropermanente 8%) ed il difetto assoluto di prova in ordine a condizioni soggettive neppure in specie allegate - nella consapevolezza dell'unitarietà del danno non patrimoniale e della sua natura di danno- conseguenza - non consentono di applicare al caso di specie il disposto normativo di cui all'art. 139, comma 3, cod. ass., il quale prevede il possibile aumento dell'importo del danno liquidato ex art. 139 cod. ass. a titolo di solo danno anatomo-funzionale al fine di compensare l'aspetto prettamente soggettivo del danno non patrimoniale subito e che non viene considerato dalle tabelle legislative
(espressamente riferite per l'appunto al solo danno biologico). Con riferimento all'eventuale personalizzazione va osservato che l'attore nulla ha dedotto ed allegato in termini di danno morale e personalizzazione del danno, né tali componenti possono ritenersi in re ipsa ovvero intrinsecamente ed ontologicamente riconducibile alla condotta illecita (cfr Cass., n. 15733/2022).
Nel caso di specie, non è stato allegato, oltre che non provato, alcun pregiudizio sotto il profilo dinamico- relazionale, allo stile di vita ed alle attività ludico-ricreative dell'attore per effetto delle lesioni ricevute, né è possibile presumere una tale voce di danno, atteso che per costante giurisprudenza l'onere probatorio è a carico dell'attore, soprattutto in tema di lesioni micropermanenti, come nel caso di specie.
Unica allegazione fatta dall'attore in citazione è la seguente “il danno morale va liquidato in favore dell'odierno attore in ragione della sofferenza derivata direttamente e indirettamente a carico dell'istante a causa del sinistro, acuita dalla esigua offerta da parte della compagnia convenuta e dall'infruttosità dei ripetuti tentativi stragiudiziali”; e il capitolo di prova articolato sul punto “vero che durante questo periodo il sig. ha mancato i propri momenti Parte_1 ricreativi e sportivi (tennis, golf) consuetamente e comunque fino al sinistro da gli svolti?” è da ritenersi inammissibile in quanto eccessivamente generico.
L'attore ha allegato di aver subito, inoltre, ulteriori danni alla propria sfera patrimoniale, tanto sul versante del lucro cessante (perdita di capacità lavorativa specifica) quanto su quello del danno emergente (es. spese mediche sostenute ecc.). pagina 8 di 13 In relazione ai detti danni, giova preliminarmente osservare che, in caso di illecito lesivo dell'integrità psicofisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto è legittimamente risarcibile come danno biologico - nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene salute in sé considerato - con la conseguenza che la predetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 1879 del 2011 e Cass. Civ.
n. 25289 del 2009).
La capacità lavorativa specifica consiste, dunque, nella contrazione dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, sussistendo quest'ultimo tipo di pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro
(cfr. Cass. Civ. n. 13409 del 2001). La riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno di per sé, ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito, sicché la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno.
Dunque il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica e per maturare tale diritto è onere del danneggiato dare prova che stava svolgendo una attività lavorativa al momento del sinistro e di come l'invalidità derivata abbia inciso sulla sua capacità lavorativa (attuale e futura) e sulla capacità di guadagno;
inoltre il danneggiato deve dare prova che, all'esito del sinistro, non gli è residuata alcuna capacità di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (v. sul punto Cass. 14517/2015; 2758/2015).
Risponde a consolidato principio in giurisprudenza di legittimità che il grado di invalidità di una persona, determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica dalla medesima subita, non si riflette automaticamente nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno della stessa, spettando al Giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza. Detto danno patrimoniale da invalidità deve essere pertanto accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgeva (o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto) un'attività produttiva di reddito (v. Cass., 20/1/2006, n. 1120; Cass., 14/10/2005,
n. 19981).
Allorché la persona che ha subito una lesione dell'integrità fisica, come nella specie, già eserciti un'attività lavorativa, in presenza di postumi permanenti di modesta entità (c.d. micropermanente), un danno da lucro cessante conseguente alla riduzione della capacità lavorativa è configurabile solamente in quanto sussistano pagina 9 di 13 elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale e cioè biologico, morale ed esistenziale (cfr. Cass., 6/2/2007, n. 2546; Cass., 2/2/2007, n. 2311).
Incombe quindi al danneggiato anzitutto dimostrare che il danno, sia pur lieve, ha avuto concreta incidenza sulle sue possibilità di guadagno futuro nonché l'entità del pregiudizio economico conseguentemente sofferto. E laddove risulti certa la riduzione della capacità lavorativa specifica di lavoro, quest'ultimo può essere in effetti provato anche a mezzo di presunzioni.
Orbene, nel caso di specie, come prova di tale danno, l'attore ha allegato di avere perduto “la possibilità di seguire nei mesi di aprile, maggio e giugno 2016 diversi lavori e cantieri nelle proprie zone di attività (Provincia di Rieti e tutta la Regione RI), e in particolare due a Cittaducale (Ri) per complessivi € 1.160.000,00, due a Rieti per complessivi € 6.245.000,00, poi uno su MA S. (Ri) per € 400.000,00, uno su NT (Ri) per € 3.000.000,00,
e, ancora, in RI (uno su Castiglione del Lago per € 300.000,00, sette su per € 13.343.000,00, otto su Perugia Pt_3 per € 52.400.000,00, uno su per € 423.000,00, uno su per € 1.428.000,00, sette su per € Pt_4 Parte_5 Parte_6
6.478.000,00, uno su per € 312.000,00, uno su sul C., uno su per €1.000.000,00, uno Pt_7 Pt_8 CP_4 su per € 215.000,00, uno su per € 600.000,00, uno su uno su per € CP_5 Controparte_6 Pt_9 CP_7
1.000.000,00, uno su per € 1.337.000,00) deducendo altresì che all'odierno attore spetta una provvigione del 5% CP_8 sul 40% dei totali-lavori stanziati predetti, e che dette commesse, pubbliche o private ma connesse al settore pubblico, sono andate interamente alla concorrenza con conseguente ingente danno subito dall'attore medesimo, che non ha potuto coltivare i relativi contatti (non potendosi seguire i contatti in altro efficace modo se non recandosi di persona presso il contatto onde poter giungere a perfezionare l'iter a visita al progettista, b inserimento dei prodotti per l'edilizia che il sig. - agente Pt_1 mandatario di cinque diverse ditte - propone in vendita nel capitolato, e infine c vendita all'appaltatrice). Senza contare poi la clientela privata che, oltre al settore pubblico di cui all'elenco, l'agente di commercio visita di continuo previo appuntamento o casualmente (perché l'agente di commercio lungo i propri transiti può anche fare, come in effetti fa, sosta presso un cantiere aperto che nota).
A sostegno di tale affermazione l'attore ha prodotto dei contratti e tre dichiarazioni dei redditi che, ad avviso del giudice, non sono documenti sufficienti per ottenere il risarcimento richiesto (“pari ad una provvisione del 5% sul 40% dei totali-lavori stanziati predetti, e che dette commesse, pubbliche o private ma connesse al settore pubblico andati alla concorrenza…”).
In primis, lo stesso stesso CTU ha rilevato che non sussistono postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica dell'attore quantificando altresì nell'8% l'entità del danno di natura biologica.
In ogni caso, va negata la configurabilità del presupposto stesso dei danni lamentati dall'odierno attore, prima ancora del nesso di causalità tra la dedotta incapacità lavorativa specifica (non provata) e la asserita contrazione dei guadagni conseguentemente subita.
pagina 10 di 13 Infatti, non è stata riconosciuta una patologia di entità tale da farne causalmente presumere l'incidenza causale sull'attività lavorativa svolta dall'odierno ricorrente (agente di commercio), e non può darsi ingresso
– come fa l'attore - ad automatismi sul piano delle conseguenze dannose, ed in particolare di quelle economiche da lucro cessante, con inversioni dell'onere della prova scaturenti da presunzioni non previste dalla legge – alterano in questo modo la regola generale posta dall'art. 2697 c.c..
Nel caso di specie, a parte i rilievi del ctu che, come già evidenziato, ha escluso una incidenza delle lesioni sulla capacità specifica, anche le produzioni documentali dei redditi dimostrano che l'attore non ha subito alcun significativo danno come si evidenziano dal raffronto tra i redditi prodotti nel 2016 (e dunque pre- sinistro in quanto il sinistro si è verificato ad aprile 2016) e quelli del 2017 (post sinistro) (cfr le dichiarazione dei redditi in atti in cui si evidenziano i seguenti redditi annui lordi: euro 26.873 per l'anno di imposta 2014, euro 33.124 per l'anno di imposta 2015 euro 25.514 per l'anno di imposta 2016 e euro
34.469 per l'anno di imposta 2017) né risultano altre dichiarazioni che consentano al giudice di apprezzare una diversa realtà fattuale per gli anni successivi;
pertanto, deve escludersi la presenza di un danno patrimoniale risarcibile come richiesto.
Quanto alla perdita di chances (l'attore peraltro parla di perdita di chances solo negli scritti conclusionali) la domanda è infondata in quanto parte attrice non ha allegato e provato la sussistenza di una chance concreta e attuale lesa dal sinistro di cui è causa.
In merito, il Tribunale condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di risarcimento del danno , il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non costituisce una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.
Premesso che la chance è la concreta ed effettiva occasione favorevole (quindi non meramente ipotetica od astratta) di conseguire un determinato bene, va rilevato che nel caso di specie non sussiste la prova di una prospettiva attuale (né tantomeno nell'immediato futuro) di incassi dovuti all'infortunio in assenza anche di allegazioni in merito ad incassi passati.
Infatti, l'attore ha prodotto solo contratti per svariati milioni di euro dai quali, secondo la prospettazione attorea, il giudice dovrebbe presumere un mancato guadagno pari al 5% della provvisione connessa al 40% delle dette commesse.
pagina 11 di 13 Allo stato degli atti, deve ritenersi la assoluta carenza di elementi probatori dai quali poter far derivare il riconoscimento di un danno patrimoniale da lucro cessante, e la giurisprudenza citata nella comparsa conclusionale riferita alla “perdita di chances” non è pertinente rispetto alla fattispecie di cui è causa.
Può invece liquidarsi in favore di parte attrice, attesa la prova sul punto e in assenza di specifiche contestazioni, le spese sostenute per accertamenti medici di euro 1.551,44 ritenute congrue anche dal ctu.
Alla stregua delle riferite considerazioni, deve conclusivamente affermarsi che i danni non patrimoniali e patrimoniali di cui l'attore ha diritto ad essere risarcito ammontano rispettivamente ad Euro 16.543,26 e di euro 1551,44 per un totale di euro 18.094,71.
Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa ai sensi dell'art. 2054 c.c tra attore e convenuto la somma a quest' ultimo dovuta dai convenuti in solido è pari ad Euro 9.047,35.
Le somme spettanti all'attore, devono essere incrementate a titolo di danno da ritardato risarcimento, per l'indisponibilità immediata della somma in favore della danneggiata, trattandosi di fatto illecito con mora ex re automatica, e liquidando il danno da ritardo secondo l'insuperata sent. Cass. Sez. U. 1712/1995; infatti, il danno liquidato rappresenta l'equivalente monetario attuale del bene della vita perduto, ovvero del danno all'integrità fisica e dei danni collaterali sul versante esistenziale e della vita di relazione.
La somma devalutata deve essere poi rivalutata fino alla decisione (trattandosi di credito di valore) con applicazione (a titolo appunto di danno da ritardo ), degli interessi al tasso di legge sulla somma via via rivalutata (anno per anno), dal giorno dell'evento dannoso fino all'effettivo soddisfo.
Dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza sull'importo liquidato (per sorte capitale ed interessi) sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
Cosi quantificato il risarcimento del danno dovuto all'attore, si deve tuttavia dare atto che la compagnia assicuratrice convenuta,, prima del giudizio ha già corrisposto all'attore la somma di euro 14810,00 a titolo di risarcimento danno (di cui euro 1350 a titolo di compenso spese legali ed euro 13460,00 a titolo di danni) e in corso di causa ha corrisposto la somma ulteriore di euro 4000 per sorte e 2000 per spese legali e si deve anche dare atto del fatto che l'attore ha ricevuto l'ulteriore somma di euro 2464,15 da parte di per le lesioni subite per il medesimo evento, per cui avendo lo stesso avuto integrale risarcimento CP_9 del danno subito la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Le spese di causa in ragione della riconosciuta pari responsabilità nella causazione del sinistro e in ragione del fatto che l'attore ha percepito somme maggiori da parte della assicurazione convenuta che già erano ampiamente satisfattive dell'intero danno riconosciuto (considerando anche le ulteriori somme ricevute da parte dell' pari ad euro 2464,15), e che l'attore ha rifiutato una ulteriore offerta di 1000 euro CP_9 formulate dalla compagnia assicuratrice alla udienza del 13.09.2024, devono ritenersi compensate.
Analogamente occorre provvedere in ordine alle spese di CTU, che sono poste definitivamente al 50% a carico di parte attrice e al 50% a carico dei convenuti in solido. pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dei convenuti, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, Parte_1 così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- accerta un concorso di colpa di nella misura del 50% nella causazione del sinistro di cui Parte_1
è causa;
- dà atto che il credito risarcitorio spettante a in virtù del concorso riconosciuto al 50% è Parte_1 di euro 9.047,35 oltre rivalutazione e interessi indicati nello specifico in parte motiva;
- dà atto che l'assicurazione convenuta ante causam ha corrisposto all'attore per le lesioni subite la somma di euro 14.810,00 a titolo di risarcimento danno (di cui euro 1.350 a titolo di compenso spese legali ed euro
13.460,00 a titolo di danni) e in corso di causa la somma ulteriore di euro 4.000 per sorte e 2.000 per spese legali e che l'attore ha ricevuto l'ulteriore somma di euro 2.464,15 da parte di per le lesioni subite;
CP_9
- dato atto che le somme indicate nel punto che precede e ricevute dall'attore dalla assicurazione convenuta e dall' per l'ìncidente di cui è causa sono integralmente satisfattive dell'intero danno subito da CP_9
per l'effetto, rigetta la domanda risarcitoria proposta dall'attore; Parte_1
- dichiara compensate le spese processuali;
- pone le spese di CTU, al 50% a carico dell'attore ed al 50% a carico solidale dei convenuti.
Rieti, il 4 marzo 2025
Il Giudice
Barbara Vicario
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI in composizione monocratica, nella persona della dottoressa Barbara Vicario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 1064/2018 R.G. promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._1
B. Riposati 21, elettivamente domiciliato in Rieti, via Cintia n.61, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Magi, che lo rappresenta e difende come da giusta delega presente a margine della citazione attore contro c.f. ), Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace e contro c.f. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano (MI), elettivamente domiciliata in
Rieti, via Michele Michaeli n.11, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Chiarinelli, che la rappresenta e difende come da procura in atti convenuta
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
Conclusioni: cfr note di trattazione scritta depositate il 10.7.2024
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Rieti Parte_1 CP_1
e chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni
[...] Controparte_2 dallo stesso subiti a seguito del sinistro stradale di cui infra, quantificati in euro 40.000,00, oltre al danno morale, ovvero nella misura maggiore o minore accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia.
A tal fine, l'attore ha esposto che: in data 6.4.2016, alle ore 17,59 circa, con il proprio scooter Honda
Integra targato ED 55515 percorreva in Rieti la Via Salaria vs L'Aquila e, onde raggiungere il semaforo di pagina 1 di 13 Porta D'Arce, in quel momento rosso, transitava tra le file di autovetture ferme e disposte longitudinalmente sul lato destro della carreggiata con direzione L'Aquila; nella detta circostanza,
, alla guida di una BMW targata AN126MS, presente sulla carreggiata di destra, apriva Controparte_1 improvvisamente e repentinamente lo sportello del proprio lato guida e urtava il piede destro di Parte_1
in quale, colpito e sbilanciato, a sua volta urtava l'autovettura al proprio lato sinistro, una BMW
[...] targata BH720BF, di proprietà di;
in conseguenza del sinistro il riportava, oltre ai Persona_1 Pt_1 danni allo scooter, la frattura scomposta del malleolo personale dx che ha comportato anche un delicato intervento chirurgico con applicazione di una placca;
per il sinistro, la compagnia assicurativa ha offerto e inviato un risarcimento, pari a 1.300,00 euro per i danni allo scooter e 14.810,00 per i danni – patrimoniali e non - riferiti alla persona del il che, secondo parte attrice, escluderebbe dunque, di dover dare Pt_1 prova dell'an della responsabilità del convenuto. Tutto ciò premesso, l'attore ha concluso come in atti.
Si è costituita la quale ha contestato e ha impugnato in toto quanto esposto dal Controparte_2 ricorrente, considerato infondato in fatto e in diritto, deducendo che: in primis, le condotte stragiudiziali della compagnia assicurativa, le somme offerte e le trattative intercorse, non comportano la remissività in punto di an e dunque il riconoscimento della responsabilità esclusiva del veicolo assicurato nella determinazione e nelle conseguenze del sinistro;
il inoltre, avrebbe concorso con la propria Pt_1 condotta a determinare il sinistro in quanto lo stesso aveva intrapreso il sorpasso delle file di veicoli, spostandosi sulla corsia della direttrice di marcia non di sua pertinenza, superando la striscia longitudinale continua ivi presente ed effettuando il sorpasso in un punto in cui era vietato;
in ogni caso, il sorpasso non è stato effettuato senza costituire pericolo o intralcio;
in ordine al quantum, la somma erogata ante causam è ampiamente satisfattiva rispetto al pregiudizio subito da parte attrice. Tutto ciò premesso, la convenuta ha concluso come in atti.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prova per testi ed espletamento di consulenza tecnica medico-legale sulla persona dell'attore.
, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Alla udienza del 13 settembre 2023 ha dato atto che il aveva accettato a Controparte_2 Pt_1 titolo di acconto, una ulteriore somma di euro 6.000 di cui euro 2000 a titolo di spese legali, con riserva di ripetizione dell'importo o parte di esso nell'ipotesi in cui la successiva sentenza del Tribunale limitasse quanto dovuto.
Alla udienza dell'11 luglio 2024, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le loro conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
pagina 2 di 13 Nel merito, la domanda avanzata da parte attrice nei confronti dei convenuti deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, va chiarito che l'offerta di risarcimento formulata dalla compagnia assicurativa in ambito di responsabilità civile automobilistica non può considerarsi come una ammissione di responsabilità, né un riconoscimento di debito ma viene valutata a soli fini transattivi, come precisato dalla Corte di
Cassazione per cui: “l'offerta dell'assicuratore per la responsabilità civile auto non ha portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti, quindi, non è una dichiarazione confessoria né di riconoscimento dell'importo del debito risarcitorio” (cfr tra le tante, Cassazione n. 24205/2015).
Ciò premesso, si osserva che alla luce della regola generale codificata dall'art. 2054 co. 2 c.c., nell'ipotesi di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta, in via automatica, il superamento della presunzione di colpa dell'altro, essendo a tal fine necessario accertare, in pari tempo, che quest'ultimo si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
In particolare, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass., 22 settembre
2000, n. 12524), la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ., viene superata quando, all'esito della valutazione delle prove, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti, e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza. In relazione a tale ultimo aspetto, peraltro, non occorre la prova di una diligenza eccezionale, essendo sufficiente dimostrare di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale e di avere adoperato le cautele dell'uomo di normale diligenza (cfr. anche, ex plurimis, Cass., 27.10.2004, n. 20814; Cass., 15.1.2003, n. 477).
Per il superamento della presunzione di uguale colpa, spetta quindi a ciascun danneggiato l'onere di fornire tale prova, con la conseguenza che, ove non venga sufficientemente provata la determinante influenza della colpa della controparte, quest'ultima non può essere condannata al risarcimento, oltre i limiti posti dalla citata norma. Soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e anche della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass.
n. 4648/1999); il concorso di colpa può essere escluso, non solo quando il conducente abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era, da parte sua, una reale possibilità di evitare l'incidente; tale situazione ricorre, per esempio, allorché l'altro conducente abbia compiuto una manovra di marcia eseguita invadendo l'altrui corsia di marcia in modo così repentino ed imprevisto da costituire un ostacolo improvviso e inevitabile, in modo da non consentire al conducente, anche usando la dovuta sorveglianza, di evirare l'impatto anche ove egli abbia violato una norma regolamentare non incidente sull'evento. pagina 3 di 13 Dunque, proprio alla stregua del principio posto dall'art. 2054 c.c., l'accertamento della colpa di un conducente (nella specie, dell'auto) non libera ex sé l'altro (il conducente della moto) se non si sia offerta la dimostrazione della regolarità della guida non solo a specifiche regole imposte dal codice della strada ma anche a norme di comune prudenza ed attenzione.
Si precisa, inoltre, che la prova liberatoria per il superamento della suddetta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - ossia mediante la dimostrazione di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. civ. n. 18340 del 31 luglio 2013).
Trovano applicazione, in particolare, le regole di prudenza e diligenza dettate dagli artt. 140 cod. strada (ai sensi del quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione), 141 cod. strada (il quale impone di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza) e 145 cod. strada (il quale espressamente prescrive che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione o intercettando la traiettoria di altro veicolo devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti).
Si giungerà, pertanto, ad una pronuncia di corresponsabilità ai sensi dell'art. 2054 co. 2 c..c. ogniqualvolta venga accertato che, nella dinamica del sinistro, entrambi i conducenti coinvolti abbiano tenuto un comportamento negligente.
Alla luce di quanto precede si ritiene che, nel caso di specie, non sussistano elementi idonei a ritenere superata la presunzione di pari colpa posta dall'art. 2054, comma 2, c.c.
Nel verbale redatto dalla polizia stradale sulla dinamica del sinistro, il cui contenuto è stato poi confermato in sede istruttoria, si legge: “ alla guida dell'autovettura BMW 318 targata Controparte_1
AN126MS, solo a bordo, percorreva la via Salaria per L'Aquila con direzione di marcia Porta Romana- Porta D'Arci.
Giunto all'altezza di quest'ultima, ove la strada si presenta con due corsie parallele, nel percorrere la corsia di destra, si arrestava, incolonnato ad altri veicoli per via del semaforo rosso ivi presente. Nella circostanza, a suo dire al fine di scendere per prendere una giacca posta sul sedile posteriore del mezzo, apriva la portiera lato guida senza assicurarsi che ciò non costituisse pericolo o intralcio alla circolazione. Conseguentemente veniva a collisione con il motociclo Honda Integra targata
ED55515, condotta da il quale, solo a bordo, allo scopo di raggiungere il vicino semaforo, passava tra le Parte_1 due file dei veicoli, in quel momento presenti sulle due citate corsie. A seguito dell'impatto, avvenuto tra la portiera anteriore sinistra angolo inferiore dell'autovettura e il copri carter motore lato destro del motociclo, quest'ultimo con la propria carenatura anteriore superiore sinistra urtava contro la fiancata posteriore destra dell'autovettura BMW 318 targata
BH720BF, condotta da , il quale, solo a bordo, si trovava incolonnato, fermo sulla corsia parallela di Persona_2 sinistra. Nell'occorso, il rimaneva ferito, pertanto trasportato presso il locale nosocomio, ivi veniva refertato Parte_1 con gg.30 di prognosi” (All.1 atto di citazione). pagina 4 di 13 Dalla istruttoria espletata può ritenersi provato che il convenuto, ossia il conducente del veicolo che, fermo al semaforo rosso, abbia posto in essere una condotta imprudente aprendo la portiera lato guida senza accertarsi che non sopraggiungesse alcun veicolo, in un tratto di strada caratterizzato da traffico intenso, e cosi determinando l'impatto con il motociclo condotto dall'attore, ciò non solo in violazione non solo dell'art. 157 comma 7 del Codice della strada che vieta a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada ma anche delle normali regole di comune prudenza ( all'udienza del 24.02.2020 ha affermato: “ho guardato nello specchietto Controparte_1 retrovisore ed ho visto che c'erano altre auto dietro di me, ho anche visto auto a fianco a me, ferme anch'esse, nella corsia di sinistra rispetto alla mia direttrice, quindi ho aperto di circa 10 cm lo sportello anteriore lato guida in quanto volevo scendere, per recuperare la mia giacca sita sul sedile posteriore, non appena ho aperto la portiera c'è stato l'urto con il signor Pt_1 che lì per lì è rimasto addosso alla moto, che non poteva cadere a terra visto lo spazio tra le auto ridotto, ovvero di circa un metro. Dopo l'urto il conducente della moto è sceso e si è seduto al lato destro della strada perché accusava dolore alla gamba, non ricordo se destra o sinistra. Il mio veicolo e quello alla mia sinistra sono rimasti fermi sino all'arrivo dei verbalizzanti
..).
Circa la responsabilità dell'attore, si deve ritenere che questi non abbia fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 2054 c.c., dimostrando di aver tenuto una condotta idonea ad evitare il danno e comune prudente emergendo dunque dei profili di responsabilità anche nella condotta di guida dello stesso - il quale avrebbe dovuto comunque mantenere una distanza di sicurezza idonea ad effettuare una tempestiva manovra di emergenza ed una velocità moderata - non sufficientemente colmati in fase istruttoria e che non consentono di ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.
Come si evince dalle foto allegate e dal verbale redatto dalla Polizia Stradale, il tratto di strada interessato presenta la linea continua che divide le due corsie con il medesimo senso di marcia;
questa doppia canalizzazione delimita la corsia di destra, che consente di svoltare a destra sulla via Salaria per L'Aquila, e la corsia sinistra, che permette di proseguire in direzione viale Morroni e via Ludovico Canali. Posto che le due corsie hanno il medesimo senso di marcia, un veicolo può sorpassare e risalire la fila ma la manovra di sorpasso risulta limitata dalla presenza della linea continua di mezzeria, la quale non può essere oltrepassata ai sensi dell'art. 40 comma 8 C.d.s. (“le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate”).
Come si evince dalle risultanze processuali e dalle testimonianze, non è chiaro se il abbia Pt_1 effettuato il sorpasso superando la detta linea continua di mezzeria e invadendo la opposta corsia di marcia (manovra non consentita) oppure abbia tentato il sorpasso rimanendo nella stessa corsia di destra dove si trovava ferma la macchina del convenuto (manovra consentita come sostenuto dall'attore).
Infatti, sebbene nelle foto allegate da parte convenuta (all.2 comparsa di costituzione), emerga come lo scooter Honda Integra sia posizionato sulla corsia di sinistra, esse non sono sufficientemente pagina 5 di 13 contestualizzate, non essendo chiaro il momento in cui sono state scattate, né risulta possibile verificare se le stesse rappresentano accuratamente lo stato dei luoghi al momento dell'incidente (esempio, dalle foto in atti lo scooter risulta poggiato sulla vettura di proprietà del sig. quando in realtà viene allegato CP_1 che a seguito del sinistro lo stesso, sbilanciato, urtava l'autovettura al proprio lato sinistro, una BMW targata BH720BF, di proprietà del sig. ). Persona_1
Dalle misurazioni effettuate in loco e dalle dichiarazioni del lla udienza dell'11.01.2023 è emerso Pt_2 tuttavia che il motoveicolo aveva uno spazio di cm52 dal veicolo BMW e dalla striscia che divide le due canalizzazioni, motivo per il quale è possibile presumere ragionevolmente che il per sorpassare, Pt_1 abbia dovuto per superare la linea di mezzeria, dato il poco spazio a disposizione, in violazione, dunque, dell'art. 40 comma 8 C.d.s..
In ogni caso, le norme di comune prudenza impongono a chiunque faccia un sorpasso di procedere con estrema cautela e soprattutto di non porsi a distanza ravvicinata dal veicolo che precede per cui è imprudente anche la condotta del conducente che in violazione dell'art. 148 comma 2 lett. d) C.d.s, non si assicura che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, considerata la tipologia della strada, le condizioni del traffico e le caratteristiche della sosta (auto ferma ad un semaforo).
È evidente, dunque, che il ha concorso nel determinare il sinistro ponendo in atto un sorpasso Pt_1 che non permetteva la corretta riuscita della manovra, dato lo spazio ristretto creatosi tra la BMW e la striscia continua, il quale verosimilmente lo obbligava a superare la linea di mezzeria. Che ci fosse uno strettissimo spazio tra le due auto emerge anche dalle dichiarazioni dello stesso attore rese in sede di interrogatorio formale in cui lo stesso, pur dichiarando di non avere superato la linea di mezzeria tra le due corsie, ha precisato: “non ho superato la linea di mezzeria e non mi sono posto alla destra del veicolo alla mia sinistra, se non dopo l'impatto, anzi preciso che dopo essere stato preso dallo sportello appena aperto del veicolo di proprietà del convenuto, non sono caduto a terra perché l'altro veicolo alla mia sinistra ha fatto da sponda, solo successivamente la moto
è stata risollevata e posizionata con le ruote nell'altra corsia, quella di sinistra, dove è stata messa a mano dai soccorritori, di cui non ricordo assolutamente il nome”.
Va poi evidenziato che, a prescindere dalla violazione da parte dell'attore di una specifica norma del codice della strada e anche ipotizzando che lo stesso, nel sorpassare l'auto del convenuto, non abbia superato la linea di mezzeria invadendo l'opposta corsia (ma l'attore stesso dice che la vettura sulla sinistra gli ha fatto da sponda), essendo la vettura del convenuto ferma al semaforo in una strada trafficata con le auto in colonna, non si può ritenere che l'apertura dello sportello sia un evento assolutamente imprevedibile, per cui il motociclista diligente che intenda sorpassare il detto veicolo, per lo più in presenza di un incrocio, deve prevedere che l'occupante del detto veicolo (fermo al semaforo e con una colonna di macchine) o da destra o da sinistra possa aprire lo sportello. pagina 6 di 13 Nel caso di specie, tutti gli elementi acquisiti, unitamente considerati e tenuto conto dei principi normativi illustrati, non consentono di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità posta dall'art. 2054 c.c.
e deve pertanto ritenersi un concorso di responsabilità tra il conducente del ciclomotore Honda Integra targato ED 55515 ed il conducente del veicolo condotto dal convenuto, che può determinarsi nella misura paritaria del 50%.
Entrambi i conducenti hanno posto in essere condotte imprudenti: il convenuto il quale con la vettura ferma al semaforo rosso, ha aperto lo sportello lato guida per scendere senza assicurarsi che non arrivasse nessuno ma non meno censurabile è stata la condotta di guida dell'attore il quale – in prossimità di una intersezione e tra due macchine vicinissime tra loro - ha avviato una manovra di sorpasso e ciò a prescindere dal superamento o meno della linea di mezzo continua, in una strada ad alta densità di traffico, senza considerare le distanze di sicurezza, per cui una condotta più prudente gli avrebbe consentito di avere un maggiore controllo e una maggiore manovrabilità del mezzo anche a fronte di ostacoli imprevedibili, evitando l'impatto o quanto meno riducendone le conseguenze dannose.
Nel caso di specie, non è stato dimostrato che sia l'attore sia il convenuto abbiano tenuto una diligente e prudente condotta nelle circostanze di luogo in cui l'evento si è verificato.
Va chiarito infine che sebbene sia intervenuta la sentenza n. 529/2017 del Giudice di Pace, la quale ha annullato il verbale n. UFF/1005446 del 19.04.2016 che riconosceva la violazione dell'art. 157 c.8 C.d.s da parte del sig. tale pronuncia non entra nel merito della responsabilità del sinistro potendo CP_1 comunque il soggetto essere chiamato a risarcire i danni eventualmente causati a terzi.
Quantificazione dei danni. Cont Passando alla valutazione dei danni, l'espletata ctu medico legale a firma del dott. a evidenziato che le lesioni subite dal sono riconducibili per nesso di causalità all'evento dannoso del 6.4.2016 e ha Pt_1 concluso che esse hanno determinato: una incapacità temporanea assoluta giorni 46; una incapacità temporanea parziale al 50% di giorni gg. 46 con un danno biologico permanente quantificabile percentualmente nella misura dell' 8 per cento per esiti algo-disfunzionali di frattura scomposta del terzo distale diafisari del perone des. Ed irregolarità dell'apice del malleolo peronale, trattata cruentemente, trauma contusivo- distorsivo caviglia dx, consistenti in moderata limitazione della
TT e della SA omolaterale. I postumi descritti non appaiono ulteriormente emendabili nel senso di una efficace attenuazione o scomparsa degli stessi, con ulteriori terapie o con l'eventuale impianto di ortesi o protesi. Non residua danno alla capacità lavorativa specifica. Dalla documentazione in possesso del CTU si evincono spese sostenute, da ritenersi congrue e, dunque rimborsabili. Non sono necessarie spese future”.
Le conclusioni alle quali giunge il consulente appaiono assolutamente condivisibili in quanto congruamente motivate, suffragate da richiami alla scienza medica e supportate da approfondito studio della documentazione, di tal ché possono essere recepite e fatte proprie dal giudice e, di conseguenza, poste alla base della decisione. pagina 7 di 13 Pertanto, in considerazione della circostanza che il ha subito una lesione di lieve entità Pt_1 ricompresa nell'accezione del danno biologico micropermanente, deve essere compiuta una liquidazione sulla base del disposto dell'art. 139 codice assicurazioni private.
Tenuto conto dell'entità delle lesioni (percentuale di invalidità permanente 8%), della durata dell'invalidità temporanea (giorni di invalidità temporanea totale 46 giorni;
giorni di invalidità temporanea parziale al 50%
46 giorni), dell'età della persona al momento del sinistro (anni 50) e considerando un punto base danno permanente di Euro 947,30 e una indennità giornaliera di euro 55,24 si liquida il danno non patrimoniale nei seguenti termini: danno biologico permanente Euro12.731,771 (invalidità temporanea totale euro 2541,04 e invalidità temporanea parziale al 50% Euro 1270,52); danno biologico temporaneo euro 3811,56 per cui totale danno biologico permanente euro 16.543,27.
Quanto al chiesto danno morale va osservato che la modesta rilevanza delle menomazioni attribuibili all'evento (danno micropermanente 8%) ed il difetto assoluto di prova in ordine a condizioni soggettive neppure in specie allegate - nella consapevolezza dell'unitarietà del danno non patrimoniale e della sua natura di danno- conseguenza - non consentono di applicare al caso di specie il disposto normativo di cui all'art. 139, comma 3, cod. ass., il quale prevede il possibile aumento dell'importo del danno liquidato ex art. 139 cod. ass. a titolo di solo danno anatomo-funzionale al fine di compensare l'aspetto prettamente soggettivo del danno non patrimoniale subito e che non viene considerato dalle tabelle legislative
(espressamente riferite per l'appunto al solo danno biologico). Con riferimento all'eventuale personalizzazione va osservato che l'attore nulla ha dedotto ed allegato in termini di danno morale e personalizzazione del danno, né tali componenti possono ritenersi in re ipsa ovvero intrinsecamente ed ontologicamente riconducibile alla condotta illecita (cfr Cass., n. 15733/2022).
Nel caso di specie, non è stato allegato, oltre che non provato, alcun pregiudizio sotto il profilo dinamico- relazionale, allo stile di vita ed alle attività ludico-ricreative dell'attore per effetto delle lesioni ricevute, né è possibile presumere una tale voce di danno, atteso che per costante giurisprudenza l'onere probatorio è a carico dell'attore, soprattutto in tema di lesioni micropermanenti, come nel caso di specie.
Unica allegazione fatta dall'attore in citazione è la seguente “il danno morale va liquidato in favore dell'odierno attore in ragione della sofferenza derivata direttamente e indirettamente a carico dell'istante a causa del sinistro, acuita dalla esigua offerta da parte della compagnia convenuta e dall'infruttosità dei ripetuti tentativi stragiudiziali”; e il capitolo di prova articolato sul punto “vero che durante questo periodo il sig. ha mancato i propri momenti Parte_1 ricreativi e sportivi (tennis, golf) consuetamente e comunque fino al sinistro da gli svolti?” è da ritenersi inammissibile in quanto eccessivamente generico.
L'attore ha allegato di aver subito, inoltre, ulteriori danni alla propria sfera patrimoniale, tanto sul versante del lucro cessante (perdita di capacità lavorativa specifica) quanto su quello del danno emergente (es. spese mediche sostenute ecc.). pagina 8 di 13 In relazione ai detti danni, giova preliminarmente osservare che, in caso di illecito lesivo dell'integrità psicofisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto è legittimamente risarcibile come danno biologico - nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene salute in sé considerato - con la conseguenza che la predetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 1879 del 2011 e Cass. Civ.
n. 25289 del 2009).
La capacità lavorativa specifica consiste, dunque, nella contrazione dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, sussistendo quest'ultimo tipo di pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro
(cfr. Cass. Civ. n. 13409 del 2001). La riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno di per sé, ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito, sicché la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno.
Dunque il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica e per maturare tale diritto è onere del danneggiato dare prova che stava svolgendo una attività lavorativa al momento del sinistro e di come l'invalidità derivata abbia inciso sulla sua capacità lavorativa (attuale e futura) e sulla capacità di guadagno;
inoltre il danneggiato deve dare prova che, all'esito del sinistro, non gli è residuata alcuna capacità di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (v. sul punto Cass. 14517/2015; 2758/2015).
Risponde a consolidato principio in giurisprudenza di legittimità che il grado di invalidità di una persona, determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica dalla medesima subita, non si riflette automaticamente nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno della stessa, spettando al Giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza. Detto danno patrimoniale da invalidità deve essere pertanto accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgeva (o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto) un'attività produttiva di reddito (v. Cass., 20/1/2006, n. 1120; Cass., 14/10/2005,
n. 19981).
Allorché la persona che ha subito una lesione dell'integrità fisica, come nella specie, già eserciti un'attività lavorativa, in presenza di postumi permanenti di modesta entità (c.d. micropermanente), un danno da lucro cessante conseguente alla riduzione della capacità lavorativa è configurabile solamente in quanto sussistano pagina 9 di 13 elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale e cioè biologico, morale ed esistenziale (cfr. Cass., 6/2/2007, n. 2546; Cass., 2/2/2007, n. 2311).
Incombe quindi al danneggiato anzitutto dimostrare che il danno, sia pur lieve, ha avuto concreta incidenza sulle sue possibilità di guadagno futuro nonché l'entità del pregiudizio economico conseguentemente sofferto. E laddove risulti certa la riduzione della capacità lavorativa specifica di lavoro, quest'ultimo può essere in effetti provato anche a mezzo di presunzioni.
Orbene, nel caso di specie, come prova di tale danno, l'attore ha allegato di avere perduto “la possibilità di seguire nei mesi di aprile, maggio e giugno 2016 diversi lavori e cantieri nelle proprie zone di attività (Provincia di Rieti e tutta la Regione RI), e in particolare due a Cittaducale (Ri) per complessivi € 1.160.000,00, due a Rieti per complessivi € 6.245.000,00, poi uno su MA S. (Ri) per € 400.000,00, uno su NT (Ri) per € 3.000.000,00,
e, ancora, in RI (uno su Castiglione del Lago per € 300.000,00, sette su per € 13.343.000,00, otto su Perugia Pt_3 per € 52.400.000,00, uno su per € 423.000,00, uno su per € 1.428.000,00, sette su per € Pt_4 Parte_5 Parte_6
6.478.000,00, uno su per € 312.000,00, uno su sul C., uno su per €1.000.000,00, uno Pt_7 Pt_8 CP_4 su per € 215.000,00, uno su per € 600.000,00, uno su uno su per € CP_5 Controparte_6 Pt_9 CP_7
1.000.000,00, uno su per € 1.337.000,00) deducendo altresì che all'odierno attore spetta una provvigione del 5% CP_8 sul 40% dei totali-lavori stanziati predetti, e che dette commesse, pubbliche o private ma connesse al settore pubblico, sono andate interamente alla concorrenza con conseguente ingente danno subito dall'attore medesimo, che non ha potuto coltivare i relativi contatti (non potendosi seguire i contatti in altro efficace modo se non recandosi di persona presso il contatto onde poter giungere a perfezionare l'iter a visita al progettista, b inserimento dei prodotti per l'edilizia che il sig. - agente Pt_1 mandatario di cinque diverse ditte - propone in vendita nel capitolato, e infine c vendita all'appaltatrice). Senza contare poi la clientela privata che, oltre al settore pubblico di cui all'elenco, l'agente di commercio visita di continuo previo appuntamento o casualmente (perché l'agente di commercio lungo i propri transiti può anche fare, come in effetti fa, sosta presso un cantiere aperto che nota).
A sostegno di tale affermazione l'attore ha prodotto dei contratti e tre dichiarazioni dei redditi che, ad avviso del giudice, non sono documenti sufficienti per ottenere il risarcimento richiesto (“pari ad una provvisione del 5% sul 40% dei totali-lavori stanziati predetti, e che dette commesse, pubbliche o private ma connesse al settore pubblico andati alla concorrenza…”).
In primis, lo stesso stesso CTU ha rilevato che non sussistono postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica dell'attore quantificando altresì nell'8% l'entità del danno di natura biologica.
In ogni caso, va negata la configurabilità del presupposto stesso dei danni lamentati dall'odierno attore, prima ancora del nesso di causalità tra la dedotta incapacità lavorativa specifica (non provata) e la asserita contrazione dei guadagni conseguentemente subita.
pagina 10 di 13 Infatti, non è stata riconosciuta una patologia di entità tale da farne causalmente presumere l'incidenza causale sull'attività lavorativa svolta dall'odierno ricorrente (agente di commercio), e non può darsi ingresso
– come fa l'attore - ad automatismi sul piano delle conseguenze dannose, ed in particolare di quelle economiche da lucro cessante, con inversioni dell'onere della prova scaturenti da presunzioni non previste dalla legge – alterano in questo modo la regola generale posta dall'art. 2697 c.c..
Nel caso di specie, a parte i rilievi del ctu che, come già evidenziato, ha escluso una incidenza delle lesioni sulla capacità specifica, anche le produzioni documentali dei redditi dimostrano che l'attore non ha subito alcun significativo danno come si evidenziano dal raffronto tra i redditi prodotti nel 2016 (e dunque pre- sinistro in quanto il sinistro si è verificato ad aprile 2016) e quelli del 2017 (post sinistro) (cfr le dichiarazione dei redditi in atti in cui si evidenziano i seguenti redditi annui lordi: euro 26.873 per l'anno di imposta 2014, euro 33.124 per l'anno di imposta 2015 euro 25.514 per l'anno di imposta 2016 e euro
34.469 per l'anno di imposta 2017) né risultano altre dichiarazioni che consentano al giudice di apprezzare una diversa realtà fattuale per gli anni successivi;
pertanto, deve escludersi la presenza di un danno patrimoniale risarcibile come richiesto.
Quanto alla perdita di chances (l'attore peraltro parla di perdita di chances solo negli scritti conclusionali) la domanda è infondata in quanto parte attrice non ha allegato e provato la sussistenza di una chance concreta e attuale lesa dal sinistro di cui è causa.
In merito, il Tribunale condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di risarcimento del danno , il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non costituisce una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.
Premesso che la chance è la concreta ed effettiva occasione favorevole (quindi non meramente ipotetica od astratta) di conseguire un determinato bene, va rilevato che nel caso di specie non sussiste la prova di una prospettiva attuale (né tantomeno nell'immediato futuro) di incassi dovuti all'infortunio in assenza anche di allegazioni in merito ad incassi passati.
Infatti, l'attore ha prodotto solo contratti per svariati milioni di euro dai quali, secondo la prospettazione attorea, il giudice dovrebbe presumere un mancato guadagno pari al 5% della provvisione connessa al 40% delle dette commesse.
pagina 11 di 13 Allo stato degli atti, deve ritenersi la assoluta carenza di elementi probatori dai quali poter far derivare il riconoscimento di un danno patrimoniale da lucro cessante, e la giurisprudenza citata nella comparsa conclusionale riferita alla “perdita di chances” non è pertinente rispetto alla fattispecie di cui è causa.
Può invece liquidarsi in favore di parte attrice, attesa la prova sul punto e in assenza di specifiche contestazioni, le spese sostenute per accertamenti medici di euro 1.551,44 ritenute congrue anche dal ctu.
Alla stregua delle riferite considerazioni, deve conclusivamente affermarsi che i danni non patrimoniali e patrimoniali di cui l'attore ha diritto ad essere risarcito ammontano rispettivamente ad Euro 16.543,26 e di euro 1551,44 per un totale di euro 18.094,71.
Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa ai sensi dell'art. 2054 c.c tra attore e convenuto la somma a quest' ultimo dovuta dai convenuti in solido è pari ad Euro 9.047,35.
Le somme spettanti all'attore, devono essere incrementate a titolo di danno da ritardato risarcimento, per l'indisponibilità immediata della somma in favore della danneggiata, trattandosi di fatto illecito con mora ex re automatica, e liquidando il danno da ritardo secondo l'insuperata sent. Cass. Sez. U. 1712/1995; infatti, il danno liquidato rappresenta l'equivalente monetario attuale del bene della vita perduto, ovvero del danno all'integrità fisica e dei danni collaterali sul versante esistenziale e della vita di relazione.
La somma devalutata deve essere poi rivalutata fino alla decisione (trattandosi di credito di valore) con applicazione (a titolo appunto di danno da ritardo ), degli interessi al tasso di legge sulla somma via via rivalutata (anno per anno), dal giorno dell'evento dannoso fino all'effettivo soddisfo.
Dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza sull'importo liquidato (per sorte capitale ed interessi) sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
Cosi quantificato il risarcimento del danno dovuto all'attore, si deve tuttavia dare atto che la compagnia assicuratrice convenuta,, prima del giudizio ha già corrisposto all'attore la somma di euro 14810,00 a titolo di risarcimento danno (di cui euro 1350 a titolo di compenso spese legali ed euro 13460,00 a titolo di danni) e in corso di causa ha corrisposto la somma ulteriore di euro 4000 per sorte e 2000 per spese legali e si deve anche dare atto del fatto che l'attore ha ricevuto l'ulteriore somma di euro 2464,15 da parte di per le lesioni subite per il medesimo evento, per cui avendo lo stesso avuto integrale risarcimento CP_9 del danno subito la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Le spese di causa in ragione della riconosciuta pari responsabilità nella causazione del sinistro e in ragione del fatto che l'attore ha percepito somme maggiori da parte della assicurazione convenuta che già erano ampiamente satisfattive dell'intero danno riconosciuto (considerando anche le ulteriori somme ricevute da parte dell' pari ad euro 2464,15), e che l'attore ha rifiutato una ulteriore offerta di 1000 euro CP_9 formulate dalla compagnia assicuratrice alla udienza del 13.09.2024, devono ritenersi compensate.
Analogamente occorre provvedere in ordine alle spese di CTU, che sono poste definitivamente al 50% a carico di parte attrice e al 50% a carico dei convenuti in solido. pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dei convenuti, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, Parte_1 così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- accerta un concorso di colpa di nella misura del 50% nella causazione del sinistro di cui Parte_1
è causa;
- dà atto che il credito risarcitorio spettante a in virtù del concorso riconosciuto al 50% è Parte_1 di euro 9.047,35 oltre rivalutazione e interessi indicati nello specifico in parte motiva;
- dà atto che l'assicurazione convenuta ante causam ha corrisposto all'attore per le lesioni subite la somma di euro 14.810,00 a titolo di risarcimento danno (di cui euro 1.350 a titolo di compenso spese legali ed euro
13.460,00 a titolo di danni) e in corso di causa la somma ulteriore di euro 4.000 per sorte e 2.000 per spese legali e che l'attore ha ricevuto l'ulteriore somma di euro 2.464,15 da parte di per le lesioni subite;
CP_9
- dato atto che le somme indicate nel punto che precede e ricevute dall'attore dalla assicurazione convenuta e dall' per l'ìncidente di cui è causa sono integralmente satisfattive dell'intero danno subito da CP_9
per l'effetto, rigetta la domanda risarcitoria proposta dall'attore; Parte_1
- dichiara compensate le spese processuali;
- pone le spese di CTU, al 50% a carico dell'attore ed al 50% a carico solidale dei convenuti.
Rieti, il 4 marzo 2025
Il Giudice
Barbara Vicario
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