Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/04/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi Varrecchione, ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 399/2022 vertente
TRA
NE SC, C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._1
Amantea – fraz. Campora S. Giovanni (CS), via Umbria n. 20, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Filice, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato steso in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
AGENZIA DELL'ENTRATE E RISCOSSIONE (C.F. e P.I.: ), in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Paola (CS), via Sant'Agata - Complesso “Le Agavi”, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Lojacono, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato steso in calce della memoria di costituzione.
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione ad iscrizione ipotecaria.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'eccezione di difetto di giurisdizione. L'eccezione è fondata e va accolta. Va in primo luogo affermato, per come dedotto dalla parte convenuta, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario correlato alla fiscalità dei crediti presupposti dell'atto impugnato, per essere dotato di giurisdizione il giudice tributario.
pagina 1 di 4
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (SS.UU., Ordinanza n. 7822 del 14/4/2020)”. pagina 2 di 4 Con successiva ordinanza n. 1394/2022, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)” (Cass., SS.UU., n. 1394/2022; Cass. civ. sez. un. del 15.05.2007 n. 11077, secondo cui è attribuita alle commissioni tributarie, a norma dell'art. 2 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, come sostituito (a decorrere dal 1° gennaio 2002) dall'art. 12, comma 2, l. 28 dicembre 2001 n. 448, la cognizione di "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie", ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, estesa ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, che si arresta unicamente di fronte agli "atti della esecuzione tributaria", fra i quali non rientrano, per espressa previsione degli art. 2 e 19 del d.lg. n. 546 del 1992, né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora;
ed, ancora, Cass. civ. sez. un. del 27.3.2008 n. 7931, secondo cui ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.lg. n. 546 del 1992, l'oggetto della giurisdizione tributaria si identifica, in via principale, nei tributi di ogni genere e nelle correlative sanzioni, ma anche in riferimento all'organo (Agenzia delle entrate) che irroga una sanzione amministrativa in ordine ad infrazioni commesse in violazione di norme di svariato contenuto, non necessariamente attinente a tributi).
pagina 3 di 4 Orbene, nel caso in esame l'iscrizione ipotecaria impugnata dall'attore afferisce a crediti aventi natura tributaria di cui alle cartelle esattoriali specificamente indicate nell'estratto di ruolo (doc. n. 2 della produzione di parte convenuta), vale a dire spese di giudizio ex art. 15 D. Lgs. n. 546/1992 (come è noto, rientrano nella giurisdizione tributaria le controversie inerenti alla debenza di somme liquidate a titolo di spese processuali dalle Commissioni tributarie, nel corso del giudizio che si è svolto dinanzi alle stesse, in quanto le predette spese devono essere considerate ricomprese nell'espressione “altro accessorio”, contenuta all'art. 2 comma 1 del DLgs. n. 546/1992, il quale delinea le controversie che devono essere attribuite al giudice tributario, v. Cass., Sez. Un., sentenza n. 14554/2015) e IRPEF. Orbene, nel caso di specie, oggetto del presente giudizio non è un atto di esecuzione forzata, ma un'iscrizione ipotecaria per crediti tributari che rientrano, sulla base dei principi sopra riassunti, nella giurisdizione del giudice tributario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 d.lgs. 546/1992 e 57 d.p.r. 602/1973. E' noto che l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 non costituisce un atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata (Cass., Sez. Un., sentenza n. 19667 del 18.09.2014, Rv. 632587). L'iscrizione ipotecaria non può essere, quindi, considerata un'azione esecutiva. Orbene, l'attore ha chiesto di dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria effettuata in data 24.10.2019 per l'importo di € 38.792,47 (v. conclusioni, p. 6 atto di citazione). Pertanto, in riferimento ai principi di diritto enunciati, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario.
2. Sulle spese di lite.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della peculiarità delle questioni trattate in fatto e in diritto e del recente intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione di questa Autorità giudiziaria in favore del
Giudice tributario;
2. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Paola, 28.04.2025
IL GIUDICE
(dr. Luigi Varrecchione)
pagina 4 di 4