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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 20/06/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 233 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 625/2024, pubblicata in data 28 maggio 2024, in punto: responsabilità extracontrattuale;
causa vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Dri per mandato alle Parte_1
liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art.83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Zanetti e Cinzia Bertossi per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.
APPELLATA
Controparte_2
in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Michele Coceani e Fabrizio Forgiarini
per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83,
comma 3, c.p.c.
APPELLATO
NONCHE'
. , domiciliata ex lege presso l' CP_3 Controparte_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_5
domiciliata ex lege presso l' Parte_2 Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
APPELLATE CONTUMACI
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “Nel merito in via principale: in riforma dell'appellata Parte_1
sentenza, accertata la responsabilità esclusiva delle convenute nella causazione del sinistro stradale occorso al sig. condannare l' al Parte_1 Controparte_5
risarcimento in favore dell'attore della somma di 21.253,90 euro, ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia. Spese e competenze di causa integralmente rifuse, anche per il primo grado. Nel merito in via subordinata: in riforma dell'appellata sentenza,
nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistente in capo all'attore un concorso di colpa nella causazione del sinistro stradale per cui si discute, limitarsi al minimo il concorso e, comunque, in misura non superiore al 25%, con conseguente condanna dell' al risarcimento in favore dell'attore della somma di Controparte_5
11.369,18 euro, ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia. Spese e competenze di
2 causa integralmente rifuse, anche per il primo grado. In via istruttoria: si chiede procedersi a perizia ricostruttiva cinematica, al fine di determinare le modalità di verificazione del sinistro ed alla luce dei danni ai veicoli, la velocità d'impatto dell'attore.”
Per “Voglia la Corte d'Appello, contrariis reiectis, in via Controparte_1
principale: rigettare le domande tutte formulate da parte appellante, peraltro non rivolte alla che, nonostante ciò, viene sempre citata in causa da parte Controparte_1
attrice, per le ragioni esplicitate nella comparsa di costituzione e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado. In via istruttoria: rigettare la domanda di perizia ricostruttiva cinematica non essendo supportata da alcun elemento volto a giustificarne l'ammissione ed essendo stata formulata per la prima volta solo in sede di appello. In
ogni caso: con condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.”
Per Controparte_2
“Nel merito in via principale,
[...] Controparte_2
per le causali tutte di cui in atti, respingersi l'avversa impugnazione in quanto inammissibile, nonché infondata in fatto ed in diritto e non provata, confermando l'impugnata sentenza. In ogni caso: spese, anche forfetarie ex art. 2 d.m. n. 55/2014
nella misura del 15%, e compensi di entrambi i gradi di giudizio rifusi, oltre ad iva e cnap di legge. In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova si chiede acquisirsi il fascicolo d'ufficio di primo grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27.6.2024 aveva Parte_1
convenuto innanzi al Tribunale di Udine conducente della Mercedes targata CP_6
3 ACMB3764, utilizzatrice della Mercedes concessa in leasing, Controparte_1
, società di leasing proprietaria del veicolo, Parte_2 [...]
Controparte_2
e . ,
[...] CP_3 Controparte_4
chiedendo accertarsi la responsabilità delle convenute in relazione all'incidente stradale verificatosi in data 10.09.2019, ore 14.40 circa, in Comune di Cervignano del Friuli.
L'attore aveva esposto che mentre stava percorrendo la s.r. 352 alla guida del proprio scooter Malaguti targato BP75684, giunto all'incrocio tra la s.r. 352 e la Via Pradicort
era venuto in collisione con la Mercedes guidata dalla convenuta, che aveva a suo dire improvvisamente effettuato una inversione di marcia, occupando la propria corsia e che pertanto era stato proiettato a terra, cadendo sulla schiena.
L si era costituito evidenziando l'omessa citazione del responsabile civile e CP_2
l'erronea citazione presso di sé delle altre parti convenute, rilevando nel merito che la convenuta non aveva effettuato un'inversione di marcia e che l'impatto era avvenuto a causa della velocità eccessiva dell'attore, il cui mezzo non era stato sottoposto a revisione.
era rimasta contumace;
si era invece Controparte_3 Controparte_4
costituita deducendo che era stata urtata dallo scooter nella parte posteriore CP_6
destra allorché aveva quasi ultimato la svolta alla propria sinistra;
che era stata sanzionata per violazione dell'art. 143, commi 1 e 11, C.d.S.; che all'attore era stata contestata la violazione dell'art. 80, comma 14, C.d.S.
Successivamente l'attore rinunciava alla domanda nei confronti di . CP_3
e chiedeva di integrare il contraddittorio nei confronti di Controparte_4
e senza tuttavia formulare alcuna Controparte_1 Parte_2
4 domanda nei loro confronti.
era rimasta contumace mentre si era costituita Parte_2 [...]
eccependo l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento Controparte_1
della mediazione, il difetto di legittimazione passiva e il concorso di colpa dell'attore,
che procedeva a velocità superiore al consentito.
Riassunto il giudizio l'attore rinunciava alla domanda anche nei confronti della convenuta la quale accettava la rinuncia, con conseguente parziale estinzione del CP_6
giudizio nei confronti della stessa.
Successivamente era stata assunta la prova testimoniale e disposto un accertamento medico legale sull'attore e all'esito la causa veniva definita con sentenza pubblicata in data 28 maggio 2024, con la quale era stato statuito quanto segue: “Il Tribunale di Udine
in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 3784/2019
R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1)
accerta e dichiara che la responsabilità per il sinistro occorso in data 10.09.2018 è da attribuirsi per il 50% a e per il 50% a Colli Lara;
2) rigetta la Parte_1
domanda; 3) condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta
[...]
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.540,00 per Controparte_7
compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) condanna parte attrice alla rifusione, in favore di parte convenuta , delle spese di lite che Controparte_1
liquida in complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.
come per legge;
5) pone gli oneri di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice salva la solidarietà verso il c.t.u.”
Con tale decisione era stato rilevato che nessuno dei due conducenti aveva superato la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, cod. civ.; che l'attore aveva
5 omesso di riproporre in sede di precisazione delle conclusioni l'eccezione di incapacità
ex art. 246 c.p.c. della teste che in ogni caso le dichiarazioni di quest'ultima CP_6
trovavano conferma nel verbale di intervento e nelle dichiarazioni degli altri testimoni;
che l'attore circolava ad una velocità di 60 km/h, superiore al limite consentito di 50
km/h, che non aveva ottemperato alla prescrizione che gli imponeva di conservare il controllo del proprio mezzo ed essere in grado di arrestarlo entro i limiti del suo campo di visibilità e che lo scooter risultava inoltre sottoposto a provvedimento di fermo amministrativo per non essere stato sottoposto a periodica revisione per tre volte, cioè
per almeno sei anni, come si evinceva dalla sanzione comminata dai Carabinieri
intervenuti.
Recepite le risultanze della relazione medico legale, quantificato l'indennizzo complessivamente dovutogli, per la quota di responsabilità, in euro 16.073,57 e preso atto che l'attore aveva già ricevuto dall' anteriormente alla instaurazione di CP_2
giudizio la somma di 18.284,99, veniva quindi respinta la domanda.
L'attore aveva successivamente gravato tale decisione con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 27 giugno 2024; . CP_3
e erano rimaste contumaci, Controparte_4 Parte_2
mentre si erano costituiti e resistendo all'impugnazione; Controparte_1 CP_2
radicatosi il contraddittorio, al decorso dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c. la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la decisione di primo grado lamentando con il primo motivo che nella ricostruzione dell'incidente non si era tenuto conto della inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla in sede di prova testimoniale e che del pari non era stata CP_6
6 colta la propria precisazione in fatto, confermata dalla relazione d'incidente stradale dei
Carabinieri, con cui aveva evidenziato che quest'ultima aveva effettuato all'improvviso una manovra di svolta a sinistra, parandosi imprevedibilmente davanti al proprio scooter;
ha inoltre eccepito che non vi era prova del fatto che tale manovra fosse stata quasi ultimata, essendo a suo dire il segno di ammaccatura nella parte posteriore della
Mercedes una “circostanza del tutto neutra”, né vi era prova del proprio eccesso di velocità, dovendo ritenersi priva di valore confessorio la propria dichiarazione in proposito rilasciata ai sanitari intervenuti.
Con il secondo motivo, premessa la natura sussidiaria della presunzione di responsabilità stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 cod. civ rispetto al criterio dettato dal primo comma, ha rilevato come a fronte della violazione certa di un precetto cautelare da parte della nessuna contestazione fosse invece stata elevata nei propri CP_6
confronti.
Con il terzo motivo ha lamentato che nella quantificazione dei danni non si era tenuto conto della parte accessoria della retribuzione non goduta, desumibile dal proprio doc.
31, relativo ai cedolini paga da settembre 2018 a febbraio 2019 (complessivi euro
1.127,75).
Con il quarto motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle spese di assistenza stragiudiziale, evidenziando che il giudice di prime cure aveva ritenuto la domanda non provata sulla base della nota pro forma, non avvedendosi che oltre al preavviso di fattura era stata successivamente dimessa anche fattura per euro 5.856,00.
Con il quinto motivo ha lamentato che era stato erroneamente escluso il rimborso delle spese mediche per euro 158,00 euro relative alla terapia ad ultrasuoni e di 250,00 euro per una visita specialistica.
7 Da ultimo l'appellante ha riproposto, a seguito della maggiorazione della pretesa derivante dall'accoglimento dei precedenti motivi, la domanda di condanna relativa alla differenza tra il dovuto e la somma già corrisposta ante causam, sia in caso di colpa esclusiva della controparte, sia di colpa concorrente.
* * *
Ciò premesso, va a questo punto rilevato che le doglianze proposte con i primi due motivi, che vanno esaminate congiuntamente, risultando incentrate sul tema della ricostruzione dell'incidente ai fini dell'individuazione delle relative responsabilità, non consentono di pervenire a conclusioni differenti rispetto alla decisione di primo grado.
Come rilevato da Cass. Sez. 3, n. 29927 del 20/11/2024 “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione.”
Fermo l'addebito di responsabilità rilevato a carico della conducente dell'autovettura,
va dunque rilevato che nel caso di specie non è possibile attribuire l'intera responsabilità
unicamente a quest'ultima.
Come correttamente rilevato nella decisione di primo grado l'odierno appellante non ha infatti ottemperato alla prescrizione dettata dall'art. 141, comma 1, C.d.S., che gli imponeva di regolare la velocità del proprio veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico dello stesso, alle caratteristiche e alle condizioni
8 della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, né a quella dettata dal comma 2, che gli imponeva di conservare il controllo del proprio mezzo ed essere in grado di arrestarlo entro i limiti del suo campo di visibilità.
Il superamento del limite di velocità è infatti attestato dalle stesse dichiarazioni rilasciate dal al personale sanitario intervenuto in occasione dell'incidente, alle quali Parte_1
va attribuita, in assenza di elementi oggettivi di segno contrario, piena efficacia probatoria ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Tanto meno può ritenersi dimostrato che l'odierno appellante fosse in grado di conservare il controllo del proprio mezzo ed essere in grado di arrestarlo entro i limiti del suo campo di visibilità, e ciò è a dirsi sia avuto riguardo all'eccessiva velocità, sia al fatto che lo stesso viaggiava su uno scooter sottoposto a provvedimento di fermo amministrativo per non essere stato sottoposto a periodica revisione per tre volte, cioè
per almeno sei anni (per cui era anche stato sanzionato, come risulta dal verbale di intervento, ai sensi dell'art. 80 C.d.S.), e dunque su un mezzo le cui condizioni di efficienza non erano stata verificate per molto tempo, come tale del tutto inidoneo alla circolazione su strada.
Tanto è sufficiente per ritenere correttamente attribuita ad entrambi i conducenti eguale responsabilità in relazione all'incidente stradale oggetto di causa.
I primi due motivi vanno pertanto respinti e deve ritenersi infondato anche il quarto motivo relativo alle spese di assistenza stragiudiziale.
Il richiedente non ha infatti assolto all'onere di provare che la richiesta di rimborso in questione si riferiva ad una spesa necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento, non avendo, in particolare dedotto e
9 dimostrato alcunché né in ordine alla necessità di rivolgersi ad un terzo intermediario,
né in ordine all'attività da questi svolta, essendosi limitato a documentare l'invio, da parte di quest'ultimo, di tre invii di posta elettronica, attività alla quale non è possibile attribuire alcun rilievo autonomo rispetto alla difesa giudiziale.
Sono invece privi di decisività i restanti motivi (terzo e quinto) relativi al quantum debeatur, dal momento che gli importi, relativi al danno lavorativo e alle spese sanitarie
(di rispettivi euro 1.127,75, 158,00 e 250,00), di cui si pretende il riconoscimento, anche considerati per l'intero, e non per la quota di responsabilità, sommati all'importo complessivamente dovuto, di euro 16.073,57 non superano la somma di 18.284,99 già
ricevuta anteriormente alla proposizione del giudizio.
* * *
L'appello deve pertanto ritenersi infondato e le spese del grado dovranno, per l'effetto,
seguire la soccombenza ed essere liquidate sulla base dello scaglione relativo al valore della controversia;
dovrà inoltre darsi atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti Parte_1
di Controparte_1 [...]
. Controparte_2 CP_3
avverso la sentenza del Controparte_8
Tribunale di Udine n. 625/2024, pubblicata il 28 maggio 2024, ogni diversa domanda,
istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
10 Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado a favore delle appellate
[...]
e Controparte_1 [...]
spese che liquida, Controparte_2
a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 3.000,00 per ciascuna parte, oltre spese generali nella misura massiva, iva e c.p.a. di legge;
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115
del 2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 233 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 625/2024, pubblicata in data 28 maggio 2024, in punto: responsabilità extracontrattuale;
causa vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Dri per mandato alle Parte_1
liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art.83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Zanetti e Cinzia Bertossi per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.
APPELLATA
Controparte_2
in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Michele Coceani e Fabrizio Forgiarini
per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83,
comma 3, c.p.c.
APPELLATO
NONCHE'
. , domiciliata ex lege presso l' CP_3 Controparte_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_5
domiciliata ex lege presso l' Parte_2 Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
APPELLATE CONTUMACI
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “Nel merito in via principale: in riforma dell'appellata Parte_1
sentenza, accertata la responsabilità esclusiva delle convenute nella causazione del sinistro stradale occorso al sig. condannare l' al Parte_1 Controparte_5
risarcimento in favore dell'attore della somma di 21.253,90 euro, ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia. Spese e competenze di causa integralmente rifuse, anche per il primo grado. Nel merito in via subordinata: in riforma dell'appellata sentenza,
nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistente in capo all'attore un concorso di colpa nella causazione del sinistro stradale per cui si discute, limitarsi al minimo il concorso e, comunque, in misura non superiore al 25%, con conseguente condanna dell' al risarcimento in favore dell'attore della somma di Controparte_5
11.369,18 euro, ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia. Spese e competenze di
2 causa integralmente rifuse, anche per il primo grado. In via istruttoria: si chiede procedersi a perizia ricostruttiva cinematica, al fine di determinare le modalità di verificazione del sinistro ed alla luce dei danni ai veicoli, la velocità d'impatto dell'attore.”
Per “Voglia la Corte d'Appello, contrariis reiectis, in via Controparte_1
principale: rigettare le domande tutte formulate da parte appellante, peraltro non rivolte alla che, nonostante ciò, viene sempre citata in causa da parte Controparte_1
attrice, per le ragioni esplicitate nella comparsa di costituzione e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado. In via istruttoria: rigettare la domanda di perizia ricostruttiva cinematica non essendo supportata da alcun elemento volto a giustificarne l'ammissione ed essendo stata formulata per la prima volta solo in sede di appello. In
ogni caso: con condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.”
Per Controparte_2
“Nel merito in via principale,
[...] Controparte_2
per le causali tutte di cui in atti, respingersi l'avversa impugnazione in quanto inammissibile, nonché infondata in fatto ed in diritto e non provata, confermando l'impugnata sentenza. In ogni caso: spese, anche forfetarie ex art. 2 d.m. n. 55/2014
nella misura del 15%, e compensi di entrambi i gradi di giudizio rifusi, oltre ad iva e cnap di legge. In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova si chiede acquisirsi il fascicolo d'ufficio di primo grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27.6.2024 aveva Parte_1
convenuto innanzi al Tribunale di Udine conducente della Mercedes targata CP_6
3 ACMB3764, utilizzatrice della Mercedes concessa in leasing, Controparte_1
, società di leasing proprietaria del veicolo, Parte_2 [...]
Controparte_2
e . ,
[...] CP_3 Controparte_4
chiedendo accertarsi la responsabilità delle convenute in relazione all'incidente stradale verificatosi in data 10.09.2019, ore 14.40 circa, in Comune di Cervignano del Friuli.
L'attore aveva esposto che mentre stava percorrendo la s.r. 352 alla guida del proprio scooter Malaguti targato BP75684, giunto all'incrocio tra la s.r. 352 e la Via Pradicort
era venuto in collisione con la Mercedes guidata dalla convenuta, che aveva a suo dire improvvisamente effettuato una inversione di marcia, occupando la propria corsia e che pertanto era stato proiettato a terra, cadendo sulla schiena.
L si era costituito evidenziando l'omessa citazione del responsabile civile e CP_2
l'erronea citazione presso di sé delle altre parti convenute, rilevando nel merito che la convenuta non aveva effettuato un'inversione di marcia e che l'impatto era avvenuto a causa della velocità eccessiva dell'attore, il cui mezzo non era stato sottoposto a revisione.
era rimasta contumace;
si era invece Controparte_3 Controparte_4
costituita deducendo che era stata urtata dallo scooter nella parte posteriore CP_6
destra allorché aveva quasi ultimato la svolta alla propria sinistra;
che era stata sanzionata per violazione dell'art. 143, commi 1 e 11, C.d.S.; che all'attore era stata contestata la violazione dell'art. 80, comma 14, C.d.S.
Successivamente l'attore rinunciava alla domanda nei confronti di . CP_3
e chiedeva di integrare il contraddittorio nei confronti di Controparte_4
e senza tuttavia formulare alcuna Controparte_1 Parte_2
4 domanda nei loro confronti.
era rimasta contumace mentre si era costituita Parte_2 [...]
eccependo l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento Controparte_1
della mediazione, il difetto di legittimazione passiva e il concorso di colpa dell'attore,
che procedeva a velocità superiore al consentito.
Riassunto il giudizio l'attore rinunciava alla domanda anche nei confronti della convenuta la quale accettava la rinuncia, con conseguente parziale estinzione del CP_6
giudizio nei confronti della stessa.
Successivamente era stata assunta la prova testimoniale e disposto un accertamento medico legale sull'attore e all'esito la causa veniva definita con sentenza pubblicata in data 28 maggio 2024, con la quale era stato statuito quanto segue: “Il Tribunale di Udine
in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 3784/2019
R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1)
accerta e dichiara che la responsabilità per il sinistro occorso in data 10.09.2018 è da attribuirsi per il 50% a e per il 50% a Colli Lara;
2) rigetta la Parte_1
domanda; 3) condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta
[...]
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.540,00 per Controparte_7
compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) condanna parte attrice alla rifusione, in favore di parte convenuta , delle spese di lite che Controparte_1
liquida in complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.
come per legge;
5) pone gli oneri di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice salva la solidarietà verso il c.t.u.”
Con tale decisione era stato rilevato che nessuno dei due conducenti aveva superato la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, cod. civ.; che l'attore aveva
5 omesso di riproporre in sede di precisazione delle conclusioni l'eccezione di incapacità
ex art. 246 c.p.c. della teste che in ogni caso le dichiarazioni di quest'ultima CP_6
trovavano conferma nel verbale di intervento e nelle dichiarazioni degli altri testimoni;
che l'attore circolava ad una velocità di 60 km/h, superiore al limite consentito di 50
km/h, che non aveva ottemperato alla prescrizione che gli imponeva di conservare il controllo del proprio mezzo ed essere in grado di arrestarlo entro i limiti del suo campo di visibilità e che lo scooter risultava inoltre sottoposto a provvedimento di fermo amministrativo per non essere stato sottoposto a periodica revisione per tre volte, cioè
per almeno sei anni, come si evinceva dalla sanzione comminata dai Carabinieri
intervenuti.
Recepite le risultanze della relazione medico legale, quantificato l'indennizzo complessivamente dovutogli, per la quota di responsabilità, in euro 16.073,57 e preso atto che l'attore aveva già ricevuto dall' anteriormente alla instaurazione di CP_2
giudizio la somma di 18.284,99, veniva quindi respinta la domanda.
L'attore aveva successivamente gravato tale decisione con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 27 giugno 2024; . CP_3
e erano rimaste contumaci, Controparte_4 Parte_2
mentre si erano costituiti e resistendo all'impugnazione; Controparte_1 CP_2
radicatosi il contraddittorio, al decorso dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c. la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la decisione di primo grado lamentando con il primo motivo che nella ricostruzione dell'incidente non si era tenuto conto della inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla in sede di prova testimoniale e che del pari non era stata CP_6
6 colta la propria precisazione in fatto, confermata dalla relazione d'incidente stradale dei
Carabinieri, con cui aveva evidenziato che quest'ultima aveva effettuato all'improvviso una manovra di svolta a sinistra, parandosi imprevedibilmente davanti al proprio scooter;
ha inoltre eccepito che non vi era prova del fatto che tale manovra fosse stata quasi ultimata, essendo a suo dire il segno di ammaccatura nella parte posteriore della
Mercedes una “circostanza del tutto neutra”, né vi era prova del proprio eccesso di velocità, dovendo ritenersi priva di valore confessorio la propria dichiarazione in proposito rilasciata ai sanitari intervenuti.
Con il secondo motivo, premessa la natura sussidiaria della presunzione di responsabilità stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 cod. civ rispetto al criterio dettato dal primo comma, ha rilevato come a fronte della violazione certa di un precetto cautelare da parte della nessuna contestazione fosse invece stata elevata nei propri CP_6
confronti.
Con il terzo motivo ha lamentato che nella quantificazione dei danni non si era tenuto conto della parte accessoria della retribuzione non goduta, desumibile dal proprio doc.
31, relativo ai cedolini paga da settembre 2018 a febbraio 2019 (complessivi euro
1.127,75).
Con il quarto motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle spese di assistenza stragiudiziale, evidenziando che il giudice di prime cure aveva ritenuto la domanda non provata sulla base della nota pro forma, non avvedendosi che oltre al preavviso di fattura era stata successivamente dimessa anche fattura per euro 5.856,00.
Con il quinto motivo ha lamentato che era stato erroneamente escluso il rimborso delle spese mediche per euro 158,00 euro relative alla terapia ad ultrasuoni e di 250,00 euro per una visita specialistica.
7 Da ultimo l'appellante ha riproposto, a seguito della maggiorazione della pretesa derivante dall'accoglimento dei precedenti motivi, la domanda di condanna relativa alla differenza tra il dovuto e la somma già corrisposta ante causam, sia in caso di colpa esclusiva della controparte, sia di colpa concorrente.
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Ciò premesso, va a questo punto rilevato che le doglianze proposte con i primi due motivi, che vanno esaminate congiuntamente, risultando incentrate sul tema della ricostruzione dell'incidente ai fini dell'individuazione delle relative responsabilità, non consentono di pervenire a conclusioni differenti rispetto alla decisione di primo grado.
Come rilevato da Cass. Sez. 3, n. 29927 del 20/11/2024 “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione.”
Fermo l'addebito di responsabilità rilevato a carico della conducente dell'autovettura,
va dunque rilevato che nel caso di specie non è possibile attribuire l'intera responsabilità
unicamente a quest'ultima.
Come correttamente rilevato nella decisione di primo grado l'odierno appellante non ha infatti ottemperato alla prescrizione dettata dall'art. 141, comma 1, C.d.S., che gli imponeva di regolare la velocità del proprio veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico dello stesso, alle caratteristiche e alle condizioni
8 della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, né a quella dettata dal comma 2, che gli imponeva di conservare il controllo del proprio mezzo ed essere in grado di arrestarlo entro i limiti del suo campo di visibilità.
Il superamento del limite di velocità è infatti attestato dalle stesse dichiarazioni rilasciate dal al personale sanitario intervenuto in occasione dell'incidente, alle quali Parte_1
va attribuita, in assenza di elementi oggettivi di segno contrario, piena efficacia probatoria ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Tanto meno può ritenersi dimostrato che l'odierno appellante fosse in grado di conservare il controllo del proprio mezzo ed essere in grado di arrestarlo entro i limiti del suo campo di visibilità, e ciò è a dirsi sia avuto riguardo all'eccessiva velocità, sia al fatto che lo stesso viaggiava su uno scooter sottoposto a provvedimento di fermo amministrativo per non essere stato sottoposto a periodica revisione per tre volte, cioè
per almeno sei anni (per cui era anche stato sanzionato, come risulta dal verbale di intervento, ai sensi dell'art. 80 C.d.S.), e dunque su un mezzo le cui condizioni di efficienza non erano stata verificate per molto tempo, come tale del tutto inidoneo alla circolazione su strada.
Tanto è sufficiente per ritenere correttamente attribuita ad entrambi i conducenti eguale responsabilità in relazione all'incidente stradale oggetto di causa.
I primi due motivi vanno pertanto respinti e deve ritenersi infondato anche il quarto motivo relativo alle spese di assistenza stragiudiziale.
Il richiedente non ha infatti assolto all'onere di provare che la richiesta di rimborso in questione si riferiva ad una spesa necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento, non avendo, in particolare dedotto e
9 dimostrato alcunché né in ordine alla necessità di rivolgersi ad un terzo intermediario,
né in ordine all'attività da questi svolta, essendosi limitato a documentare l'invio, da parte di quest'ultimo, di tre invii di posta elettronica, attività alla quale non è possibile attribuire alcun rilievo autonomo rispetto alla difesa giudiziale.
Sono invece privi di decisività i restanti motivi (terzo e quinto) relativi al quantum debeatur, dal momento che gli importi, relativi al danno lavorativo e alle spese sanitarie
(di rispettivi euro 1.127,75, 158,00 e 250,00), di cui si pretende il riconoscimento, anche considerati per l'intero, e non per la quota di responsabilità, sommati all'importo complessivamente dovuto, di euro 16.073,57 non superano la somma di 18.284,99 già
ricevuta anteriormente alla proposizione del giudizio.
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L'appello deve pertanto ritenersi infondato e le spese del grado dovranno, per l'effetto,
seguire la soccombenza ed essere liquidate sulla base dello scaglione relativo al valore della controversia;
dovrà inoltre darsi atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti Parte_1
di Controparte_1 [...]
. Controparte_2 CP_3
avverso la sentenza del Controparte_8
Tribunale di Udine n. 625/2024, pubblicata il 28 maggio 2024, ogni diversa domanda,
istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
10 Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado a favore delle appellate
[...]
e Controparte_1 [...]
spese che liquida, Controparte_2
a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 3.000,00 per ciascuna parte, oltre spese generali nella misura massiva, iva e c.p.a. di legge;
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115
del 2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
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