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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere all'udienza del 25.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2923/2022 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Ennio Del Re e dall'avv. Donato Gualtieri appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Salafia Controparte_1
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7673/2022 del 27.9.2022 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 25.5.2021- ricorso (iscritto a Parte_2
ruolo in data 26.5.2021) poi ritualmente notificato- con cui ha contestato la richiesta di pagamento da parte dell' dei contributi dovuti al Fondo Previdenza per il periodo II trimestre 2015 - CP_1
IV trimestre 2019 per gli agenti , , Testimone_1 Testimone_2 CP_2 Controparte_3
e , nonché del in favore dell'agente per gli anni 2017, 2018 Testimone_3 CP_4 Testimone_2 e 2019 e le relative sanzioni, ritenendoli inquadrabili come agenti all'esito del verbale di accertamento ispettivo notificatole il 26.11.2020 -rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) In via principale, previa immediata sospensione degli effetti e dell'efficacia del provvedimento impugnato, sanzioni e pene accessorie comprese, onde evitare azioni esecutive di qualsiasi genere, accertare e dichiarare che la ricorrente non era tenuta, per l'attività svolta dai suoi ausiliari indicati in ricorso, all'iscrizione alla e per l'effetto dichiarare, per le causali di cui in Controparte_1
narrativa ed ove occorrendo previa disapplicazione dello stesso provvedimento, che la ricorrente non è tenuta a versare la somma complessiva richiesta di euro 27.581,03, di cui al Verbale di CP_ accertamento ispettivo del 25.11.2020 a firma Paolo Martorelli prot. ENA200000283677I, notificato a mezzo pec in data 26.11.2020 e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza oltre che del predetto verbale di accertamento anche di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad esso o da esso presupposto, collegato, connesso, precedente
e/o conseguente e successivo, con annullamento delle contestazioni di illecito e cancellazione della posizione costituita d'ufficio in capo alla ricorrente società, nonché archiviazione degli CP_1
atti tutti del procedimento di cui al presente ricorso;
2) in via subordinata dichiarare ed accertare l'avvenuta prescrizione delle pretese creditorie della
per avvenuta prescrizione dei presunti contributi maturati oltre il quinquennio Controparte_1
dalla notificazione del verbale di accertamento impugnato, ove occorrendo dichiarando
l'annullamento e previa disapplicazione dello stesso;
3) in via ulteriormente subordinata, disporre per tutti i motivi sopra indicati la riduzione delle sanzioni di cui all'atto di accertamento della al minimo edittale;
”. Controparte_1
La , costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti Controparte_1
conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE respingere l'istanza di sospensione del verbale impugnato in quanto atto privo di efficacia esecutiva
NEL MERITO respingere integralmente la domanda avversaria in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto e, in particolare, accertare e dichiarare la sussistenza in fatto di un rapporto di agenzia ex artt. 1742 e segg. c.c. tra la ed i collaboratori di cui al verbale ispettivo del 25.11.2020, vista Parte_2
anche la mancanza di contestazione sulle somme richieste in tale sede, e conseguente debenza dei contributi di previdenza FIRR e relative sanzioni siccome quantificati nel predetto verbale e per
l'effetto, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, accogliere la domanda riconvenzionale avanzata in questa sede e condannare la Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della
[...] CP_1 della complessiva somma di Euro 36.931,98 come sopra specificata oltre ulteriori interessi
[...] dalla domanda al saldo.”.
Il Tribunale, sulla base della documentazione in atti, ritenuto fondato il ricorso unicamente con riferimento alla prescrizione dei contributi dovuti per il secondo trimestre 2015, così decideva:
“Disattesa ogni altra istanza, condanna a pagare alla Controparte_6
la somma complessiva di € 35.612,68, oltre interessi legali successivi;
Controparte_1
condanna al pagamento delle spese processuali della Controparte_6
, liquidate complessivamente in € 3.134,00, oltre “spese forfettarie” pari al Controparte_1
15 %, oltre iva e cpa come per legge”.
2.Proponeva gravame la per i seguenti motivi: Parte_1
- irregolarità del verbale di accertamento e violazione del diritto di difesa, degli artt. 3 e 9 Cost., dell'art. 12 L. n. 212/2000 e dell'art. 33 Reg. Enasarco;
-errata ricostruzione dei fatti di causa e del thema decidendum; violazione e falsa applicazione degli artt. 113-115 c.p.c. e degli artt. 1362-1742-2697-2727-2729 c.c.
- violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e conflitto di giudicati;
- errata interpretazione e/o omessa ed insufficiente valutazione delle risultanze probatorie e mancato accoglimento delle istanze istruttorie formulate in primo grado;
violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 2697-2727-2729 c.c.;
-errata applicazione in concreto del termine prescrizionale quinquennale;
-erronea valutazione quanto alla domanda relativa all'applicazione delle sanzioni irrogate.
Resisteva l'appellato che concludeva per il rigetto del gravame.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è infondato e va rigettato.
Analiticamente valutando i singoli motivi di appello si osserva quanto segue.
3.1 Il primo motivo non coglie nel segno.
L'appellante, in sintesi, si duole di non essersi limitato ad invocare il rispetto delle norme dettate in materia di procedimento, ma di aver contestato soprattutto l'inosservanza delle facoltà difensive dell'interessato, non essendo stata inseriti nel verbale del sopralluogo dell'8.1.2020 la presenza e i chiarimenti forniti in loco dal consulente del lavoro e dal collaboratore CP_2
Tuttavia, sul punto, basta rilevare che il verbale redatto dagli ispettori ha valore fidefacente di quanto avvenuto in loro presenza, e, pertanto, quanto dedotto dall'appellante avrebbe dovuto, se del caso, essere oggetto di querela di falso.
3.2 Il secondo motivo è infondato. Il Tribunale sul punto ha così motivato: “In primo luogo si rileva che l'ampio oggetto sociale di
[...]
(“commercio all'ingrosso e al dettaglio di libri, pubblicazioni e quant'altro attinente Pt_3 all'attività editoriale…”) e l'attività prevalente della medesima (“commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali”), come risultanti dalla visura camerale in atti, evidenziano l'esigenza di numerose collaborazioni stabilmente volte a procurare affari.
La continuità e la quantità delle fatture emesse dai predetti collaboratori durante il rispettivo arco temporale di riferimento (con regolare cadenza e per importi consistenti), già costituiscono elementi fortemente indicativi della stabilità del vincolo (come altresì evidenziato nel verbale di accertamento ispettivo impugnato), ciò con particolare riguardo alla posizione di Testimone_1 CP_2
e .
[...] Testimone_3 Controparte_3
D'altro canto tutti i collaboratori per i quali l' avanza le pretese in oggetto sono stati CP_1 iscritti alla stessa d'iniziativa della stessa ricorrente e per periodi in continuità con quelli CP_1
qui in esame, ciò che risulta fortemente indicativo dello svolgimento delle rispettive collaborazioni sempre con le stesse modalità (e dunque anche per i periodi non coperti da versamenti contributivi alla resistente), cioè quelle proprie dell'agente di commercio. CP_1
Tale ricostruzione riguarda anche che, iscritto alla camera di commercio quale Testimone_2 agente di commercio nello stesso settore della ricorrente, ha emesso una fattura nell'anno 2016, due fatture nell'anno 2017, un'altra in data 19.4.2018, altresì riportando nella prima delle predette fatture una trattenuta proprio a favore dell' ”. CP_1
A dire dell'appellante tale ratio decidendi è viziata dall'omessa considerazione che l'agente, come pure il procacciatore di affari, hanno l'obbligo di svolgere l'attività di promozione finalizzata alla stipula di contratti o ordinativi di vendita in favore del preponente, contratti e ordinativi che nel caso di specie non esistono e di cui, comunque, non è stata fornita alcuna prova, non avendo la società ricorrente mai preposto alcun collaboratore a detto scopo.
La doglianza è infondata.
Va premesso, in diritto, che, ferma la distinzione tra l'attività del mero propagandista e quella dell'agente, la Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dall , ha riconosciuto CP_1
come la prima non escluda necessariamente la seconda, qualora ne concorrano i presupposti, secondo il caso concreto: “Del resto in questo senso è anche la costante giurisprudenza di questa Corte, la quale ha sempre precisato che l'attività del propagandista può formare oggetto di rapporto di lavoro subordinato ovvero autonomo, a seconda che siano riscontrabili o meno i caratteri della subordinazione, ma può anche formare oggetto del rapporto di agenzia quando all'attività pubblicitaria si associ quella di promozione di affari nell'interesse del preponente (vedi in questo senso Cass. 25 agosto 1987 n. 7014; Cass. 8 agosto 1987 n. 6826; Cass. 27 maggio 1987 n. 4763; Cass. 18 marzo 1987 n. 2736): precisazione quest'ultima che sarebbe stata del tutto pleonastica se l'oggetto del rapporto di agenzia potesse limitarsi, come sostiene il Tribunale, alla mera propaganda del prodotto” (Cass. N. 6291/90).
L'art. 1742 c.c. recita: “Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”.
Inoltre si rileva che l'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che, ai sensi dell'art. 1742 c.c., costituisce l'obbligazione tipica dell'agente, consiste in una attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente, atteso che è proprio con riguardo a questo risultato che viene attribuito all'agente il compenso, consistente nella provvigione sui contratti conclusi per suo tramite e andati a buon fine ai sensi dell'art. 1748 c.c.
1° comma c.p.c., e può essere con o senza rappresentanza.
Pertanto, al fine di riconoscere od escludere la sussistenza dei rapporti di agenzia, è necessario l'accertamento “della presenza o della assenza dei connotati della "stabilità" e "continuità”…che sono del tutto incompatibili con un rapporto di procacciamento di affari, che - secondo l'univoco indirizzo giurisprudenziale - deve essere caratterizzato da una collaborazione professionale autonoma "in via del tutto episodica" (tra le tante, Cass. 24 giugno 2005 n. 13629; Cass., 5 giugno
1998, n. 5569)” (cfr. Cass .n. 9686/2009).
In tal senso “Occorre ribadire il principio, condiviso e consolidato, secondo il quale i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (così Cass. n. 19828 del
28/08/2013, Cass. n. 13629 del 24/06/2005). Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento di affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l' attività promozionale stabile di conclusione di contratti” (Cass. n. 1856/2016).
Nel caso di specie le evidenze probatorie riportate dal giudice di prime cure sono sostanzialmente conformi alle risultanze in atti, con la precisazione, però, che solamente il e il Tes_2 Tes_1 avevano intrattenuto con l'odierna appellante un formale rapporto di agenzia (con regolare iscrizione presso l' ) in virtù dei rispettivi contratti di agenzia del 4.4.2018 (cfr. doc. 5 parte CP_1
ricorrente) in epoca successiva a quella contestata- quest'ultima non coperta da contribuzione a favore dell' che l'appellante avesse dedotto alcuna soluzione di continuità nelle Controparte_7
modalità di prestazione lavorativa offerta dai primi a suo favore.
Inoltre le fatture provvigionali recavano una causale generica e cumulativa (cfr. per es. Tes_2 fattura 23.3.2016 “provvigioni anno 2015” oppure “acconto per provvigioni anno 2018” doc. 8 fasc. primo grado;
cfr. per s. fattura 27.4.2015 “acconto provvigioni 2015”). CP_1 Tes_1
I contratti in atti relativi a e aventi ad oggetto l'attività CP_2 Testimone_3 Controparte_3 di propaganda in determinati territori (Teramo, Chieti ecc.), contenevano, poi, l'espressa previsione della corresponsione di una percentuale legata alla futura adozione dei libri di testo, tanto che proprio per l'impossibilità di quantificare i compensi al momento della visita veniva pattuita la possibilità di corresponsione di acconti salvo conguaglio (cfr. fatture in atti), a dimostrazione della continuità e della stabilità dei rapporti di lavoro tra le parti nonchè della natura strettamente funzionale alla stipulazione dei contratti di vendita dei libri, senza che assuma rilievo-a fini che qui occupano- il fatto che poi non fossero i singoli presunti propagandisti a curarla concretamente.
In tale contesto probatorio, avuto riguardo all'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro tra le parti, esso risulta aver costituito negli anni e in via continuativa una fonte stabile di guadagno per l'odierna appellante ed una fonte stabile di reddito per i presunti meri collaboratori per importi economicamente rilevanti.
Sulla base di quanto sopra si può, dunque, concludere che nella specie ricorrano gli elementi tipici del rapporto di agenzia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1742 c.c. per il periodo di riferimento di cui al verbale ispettivo.
3.3Il terzo motivo è fondato in rito-non essendosi pronunciato il Tribunale sul punto- ma non nel merito.
L'appellante si duole del presunto conflitto di giudicati tra la sentenza qui impugnata e quella, non appellata, intervenuta tra il la stessa . Tes_1 Parte_1
Rileva che l'accertamento ispettivo era scaturito da una segnalazione del ed era fondato sulle Tes_1
medesime richieste già avanzate dallo stesso in un ricorso giudiziario avviato nei confronti della medesima società avanti il Tribunale di Pescara, poi conclusosi, nelle more dell'accertamento da parte dell' , con una sentenza di rigetto delle pretese da questi avanzate. CP_1 La doglianza non coglie nel segno in quanto l'esito del detto giudizio non è opponibile all'ente odierno appellato: infatti secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione “Non sono litisconsorti necessari il lavoratore e il datore di lavoro, rispettivamente, nelle controversie fra il secondo e l , aventi ad oggetto il versamento dei contributi, e in quelle, fra il primo Controparte_8
e lo stesso Ente, aventi ad oggetto l'erogazione delle prestazioni assicurative, poiché, pur essendo il rapporto di lavoro e quello previdenziale connessi, rimangono, comunque, rapporti diversi e in siffatte controversie l'accertamento con forza di giudicato è chiesto solo con riferimento al rapporto previdenziale per le obbligazioni che ne derivano, di guisa che l'insorgere di una contestazione fra le parti circa la sussistenza del rapporto di lavoro non implica necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'uno o dell'altro soggetto di quello stesso rapporto, rimasto estraneo alla causa in corso, potendo la relativa questione essere risolta in via meramente incidentale, al limitato fine dell'accertamento dei presupposti suddetti, senza che tale soggetto subisca pregiudizio da una decisione "incidenter tantum", inidonea a costituire giudicato nei suoi confronti”
(Ordinanza n. 3422 del 03/02/2022).
3.4 Il quarto motivo è infondato.
L'appellante si duole dell'errata interpretazione e/o omessa ed insufficiente valutazione delle risultanze probatorie e del mancato accoglimento della prova per testi formulata in primo grado.
Invero la causa risultava sufficientemente istruita sulla base delle deduzioni e produzioni delle parti, non essendo in contestazione l'attività in concreto svolta dai singoli presunti collaboratori (cui afferivano in sostanza i capitoli di prova), quanto piuttosto la relativa qualificazione giuridica, certamente non demandabile ai testi.
3.5 Il quinto motivo è infondato nei termini che seguono.
L'appellante sostiene che la prescrizione quinquennale dovesse essere riconosciuta non solo per quel che concerne “le pretese contributive riguardanti inerenti al secondo trimestre Testimone_1 dell'anno 2015”-come già accertato dal giudice di prime cure che, infatti, aveva provveduto a scomputare da quanto richiesto in via riconvenzionale da parte dell' i contributi e le Parte_4
sanzioni per il secondo trimestre 2015 - ma dovesse travolgere tutti i contributi asseritamente maturati sino a tutto il mese di novembre 2015.
Ora, nel caso che ci occupa il verbale ispettivo è stato notificato il 26.11.2020 e, pertanto, senz'altro non ha utilmente interrotto il decorso del termine quinquennale -decorrente dal 20° giorno del secondo mese successivo alla scadenza del trimestre di riferimento (art. 8 3° comma regolamento doc. 13 memoria di costituzione e risposta)- per i contributi maturati fino al trimestre CP_1
2015 compreso (1 luglio -30 settembre) (scadente il 20.11.2020), risultando, dunque, prescritto il credito contributivo relativo al 2° trimestre 2015 relativo a , già decurtato - Testimone_1 appunto-dal giudice di prime cure.
Non risultano, tuttavia, richiesti ulteriori contributi relativi al suddetto periodo ormai prescritto, come risulta chiaramente dalla distinta dei versamenti da effettuarsi sui fondi relativi all'anno CP_1
2015 allegata al verbale de quo, in quanto il termine prescrizionale relativamente agli accantonamenti relativi al FIRR per la posizione del per gli anni dal 2017 al 2019 è stato, in ogni caso, Tes_2
validamente interrotto con la notifica del verbale ispettivo il 26.11.2020.
3.6 Il sesto motivo è infondato.
Il Tribunale sul punto si è così espresso: “La società ricorrente contesta solo genericamente
l'ammontare delle sanzioni accessorie, come altresì evidenzia la , la quale Controparte_1 al riguardo fa corretto riferimento all'evasione contributiva (v. doc. n. 3 di parte resistente) prevista dall'art. 34 del regolamento in atti (che configura tale ipotesi in caso mancata denuncia di rapporti di agenzia)”.
L'appellante invoca l'applicazione del minimo edittale delle sanzioni poiché, anche ai sensi dell'art.11 della L. 689/1981, la sanzione dev'essere sempre proporzionata alla gravità della contestata violazione, nel mentre nell'accertamento impugnato non si motivavano in alcun modo le ragioni degli importi applicati.
Nel ricorso di primo grado proposto dalla , però, si legge “Le predette osservazioni Parte_1
conducono necessariamente a ritenere non correttamente comminate le sanzioni amministrative e le richieste contribuzioni da parte della e ciò perché, al di là dei contratti stipulati e per il CP_1
relativo periodo di loro validità (per i quali, peraltro, si è riscontrata la perfetta regolarità contributiva), non vi è stata alcuna effettiva infrazione del Regolamento, non avendo la ricorrente assunto alcuna posizione e obbligo quale effettiva preponente di agenti.”.
Dunque la doglianza in esame è inammissibile perchè prospettata in tali termini per la prima volta nel grado con violazione dell'art. 437 c.p.c.
4.In conclusione la sentenza impugnata va confermata.
5.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91
c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività defensionale prestata.
P.Q.M.
così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell'appellato, che liquida in € 4.861,00 oltre spese generali, CPA e IVA;
-dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 25.2.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere all'udienza del 25.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2923/2022 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Ennio Del Re e dall'avv. Donato Gualtieri appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Salafia Controparte_1
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7673/2022 del 27.9.2022 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 25.5.2021- ricorso (iscritto a Parte_2
ruolo in data 26.5.2021) poi ritualmente notificato- con cui ha contestato la richiesta di pagamento da parte dell' dei contributi dovuti al Fondo Previdenza per il periodo II trimestre 2015 - CP_1
IV trimestre 2019 per gli agenti , , Testimone_1 Testimone_2 CP_2 Controparte_3
e , nonché del in favore dell'agente per gli anni 2017, 2018 Testimone_3 CP_4 Testimone_2 e 2019 e le relative sanzioni, ritenendoli inquadrabili come agenti all'esito del verbale di accertamento ispettivo notificatole il 26.11.2020 -rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) In via principale, previa immediata sospensione degli effetti e dell'efficacia del provvedimento impugnato, sanzioni e pene accessorie comprese, onde evitare azioni esecutive di qualsiasi genere, accertare e dichiarare che la ricorrente non era tenuta, per l'attività svolta dai suoi ausiliari indicati in ricorso, all'iscrizione alla e per l'effetto dichiarare, per le causali di cui in Controparte_1
narrativa ed ove occorrendo previa disapplicazione dello stesso provvedimento, che la ricorrente non è tenuta a versare la somma complessiva richiesta di euro 27.581,03, di cui al Verbale di CP_ accertamento ispettivo del 25.11.2020 a firma Paolo Martorelli prot. ENA200000283677I, notificato a mezzo pec in data 26.11.2020 e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza oltre che del predetto verbale di accertamento anche di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad esso o da esso presupposto, collegato, connesso, precedente
e/o conseguente e successivo, con annullamento delle contestazioni di illecito e cancellazione della posizione costituita d'ufficio in capo alla ricorrente società, nonché archiviazione degli CP_1
atti tutti del procedimento di cui al presente ricorso;
2) in via subordinata dichiarare ed accertare l'avvenuta prescrizione delle pretese creditorie della
per avvenuta prescrizione dei presunti contributi maturati oltre il quinquennio Controparte_1
dalla notificazione del verbale di accertamento impugnato, ove occorrendo dichiarando
l'annullamento e previa disapplicazione dello stesso;
3) in via ulteriormente subordinata, disporre per tutti i motivi sopra indicati la riduzione delle sanzioni di cui all'atto di accertamento della al minimo edittale;
”. Controparte_1
La , costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti Controparte_1
conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE respingere l'istanza di sospensione del verbale impugnato in quanto atto privo di efficacia esecutiva
NEL MERITO respingere integralmente la domanda avversaria in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto e, in particolare, accertare e dichiarare la sussistenza in fatto di un rapporto di agenzia ex artt. 1742 e segg. c.c. tra la ed i collaboratori di cui al verbale ispettivo del 25.11.2020, vista Parte_2
anche la mancanza di contestazione sulle somme richieste in tale sede, e conseguente debenza dei contributi di previdenza FIRR e relative sanzioni siccome quantificati nel predetto verbale e per
l'effetto, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, accogliere la domanda riconvenzionale avanzata in questa sede e condannare la Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della
[...] CP_1 della complessiva somma di Euro 36.931,98 come sopra specificata oltre ulteriori interessi
[...] dalla domanda al saldo.”.
Il Tribunale, sulla base della documentazione in atti, ritenuto fondato il ricorso unicamente con riferimento alla prescrizione dei contributi dovuti per il secondo trimestre 2015, così decideva:
“Disattesa ogni altra istanza, condanna a pagare alla Controparte_6
la somma complessiva di € 35.612,68, oltre interessi legali successivi;
Controparte_1
condanna al pagamento delle spese processuali della Controparte_6
, liquidate complessivamente in € 3.134,00, oltre “spese forfettarie” pari al Controparte_1
15 %, oltre iva e cpa come per legge”.
2.Proponeva gravame la per i seguenti motivi: Parte_1
- irregolarità del verbale di accertamento e violazione del diritto di difesa, degli artt. 3 e 9 Cost., dell'art. 12 L. n. 212/2000 e dell'art. 33 Reg. Enasarco;
-errata ricostruzione dei fatti di causa e del thema decidendum; violazione e falsa applicazione degli artt. 113-115 c.p.c. e degli artt. 1362-1742-2697-2727-2729 c.c.
- violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e conflitto di giudicati;
- errata interpretazione e/o omessa ed insufficiente valutazione delle risultanze probatorie e mancato accoglimento delle istanze istruttorie formulate in primo grado;
violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 2697-2727-2729 c.c.;
-errata applicazione in concreto del termine prescrizionale quinquennale;
-erronea valutazione quanto alla domanda relativa all'applicazione delle sanzioni irrogate.
Resisteva l'appellato che concludeva per il rigetto del gravame.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è infondato e va rigettato.
Analiticamente valutando i singoli motivi di appello si osserva quanto segue.
3.1 Il primo motivo non coglie nel segno.
L'appellante, in sintesi, si duole di non essersi limitato ad invocare il rispetto delle norme dettate in materia di procedimento, ma di aver contestato soprattutto l'inosservanza delle facoltà difensive dell'interessato, non essendo stata inseriti nel verbale del sopralluogo dell'8.1.2020 la presenza e i chiarimenti forniti in loco dal consulente del lavoro e dal collaboratore CP_2
Tuttavia, sul punto, basta rilevare che il verbale redatto dagli ispettori ha valore fidefacente di quanto avvenuto in loro presenza, e, pertanto, quanto dedotto dall'appellante avrebbe dovuto, se del caso, essere oggetto di querela di falso.
3.2 Il secondo motivo è infondato. Il Tribunale sul punto ha così motivato: “In primo luogo si rileva che l'ampio oggetto sociale di
[...]
(“commercio all'ingrosso e al dettaglio di libri, pubblicazioni e quant'altro attinente Pt_3 all'attività editoriale…”) e l'attività prevalente della medesima (“commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali”), come risultanti dalla visura camerale in atti, evidenziano l'esigenza di numerose collaborazioni stabilmente volte a procurare affari.
La continuità e la quantità delle fatture emesse dai predetti collaboratori durante il rispettivo arco temporale di riferimento (con regolare cadenza e per importi consistenti), già costituiscono elementi fortemente indicativi della stabilità del vincolo (come altresì evidenziato nel verbale di accertamento ispettivo impugnato), ciò con particolare riguardo alla posizione di Testimone_1 CP_2
e .
[...] Testimone_3 Controparte_3
D'altro canto tutti i collaboratori per i quali l' avanza le pretese in oggetto sono stati CP_1 iscritti alla stessa d'iniziativa della stessa ricorrente e per periodi in continuità con quelli CP_1
qui in esame, ciò che risulta fortemente indicativo dello svolgimento delle rispettive collaborazioni sempre con le stesse modalità (e dunque anche per i periodi non coperti da versamenti contributivi alla resistente), cioè quelle proprie dell'agente di commercio. CP_1
Tale ricostruzione riguarda anche che, iscritto alla camera di commercio quale Testimone_2 agente di commercio nello stesso settore della ricorrente, ha emesso una fattura nell'anno 2016, due fatture nell'anno 2017, un'altra in data 19.4.2018, altresì riportando nella prima delle predette fatture una trattenuta proprio a favore dell' ”. CP_1
A dire dell'appellante tale ratio decidendi è viziata dall'omessa considerazione che l'agente, come pure il procacciatore di affari, hanno l'obbligo di svolgere l'attività di promozione finalizzata alla stipula di contratti o ordinativi di vendita in favore del preponente, contratti e ordinativi che nel caso di specie non esistono e di cui, comunque, non è stata fornita alcuna prova, non avendo la società ricorrente mai preposto alcun collaboratore a detto scopo.
La doglianza è infondata.
Va premesso, in diritto, che, ferma la distinzione tra l'attività del mero propagandista e quella dell'agente, la Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dall , ha riconosciuto CP_1
come la prima non escluda necessariamente la seconda, qualora ne concorrano i presupposti, secondo il caso concreto: “Del resto in questo senso è anche la costante giurisprudenza di questa Corte, la quale ha sempre precisato che l'attività del propagandista può formare oggetto di rapporto di lavoro subordinato ovvero autonomo, a seconda che siano riscontrabili o meno i caratteri della subordinazione, ma può anche formare oggetto del rapporto di agenzia quando all'attività pubblicitaria si associ quella di promozione di affari nell'interesse del preponente (vedi in questo senso Cass. 25 agosto 1987 n. 7014; Cass. 8 agosto 1987 n. 6826; Cass. 27 maggio 1987 n. 4763; Cass. 18 marzo 1987 n. 2736): precisazione quest'ultima che sarebbe stata del tutto pleonastica se l'oggetto del rapporto di agenzia potesse limitarsi, come sostiene il Tribunale, alla mera propaganda del prodotto” (Cass. N. 6291/90).
L'art. 1742 c.c. recita: “Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”.
Inoltre si rileva che l'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che, ai sensi dell'art. 1742 c.c., costituisce l'obbligazione tipica dell'agente, consiste in una attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente, atteso che è proprio con riguardo a questo risultato che viene attribuito all'agente il compenso, consistente nella provvigione sui contratti conclusi per suo tramite e andati a buon fine ai sensi dell'art. 1748 c.c.
1° comma c.p.c., e può essere con o senza rappresentanza.
Pertanto, al fine di riconoscere od escludere la sussistenza dei rapporti di agenzia, è necessario l'accertamento “della presenza o della assenza dei connotati della "stabilità" e "continuità”…che sono del tutto incompatibili con un rapporto di procacciamento di affari, che - secondo l'univoco indirizzo giurisprudenziale - deve essere caratterizzato da una collaborazione professionale autonoma "in via del tutto episodica" (tra le tante, Cass. 24 giugno 2005 n. 13629; Cass., 5 giugno
1998, n. 5569)” (cfr. Cass .n. 9686/2009).
In tal senso “Occorre ribadire il principio, condiviso e consolidato, secondo il quale i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (così Cass. n. 19828 del
28/08/2013, Cass. n. 13629 del 24/06/2005). Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento di affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l' attività promozionale stabile di conclusione di contratti” (Cass. n. 1856/2016).
Nel caso di specie le evidenze probatorie riportate dal giudice di prime cure sono sostanzialmente conformi alle risultanze in atti, con la precisazione, però, che solamente il e il Tes_2 Tes_1 avevano intrattenuto con l'odierna appellante un formale rapporto di agenzia (con regolare iscrizione presso l' ) in virtù dei rispettivi contratti di agenzia del 4.4.2018 (cfr. doc. 5 parte CP_1
ricorrente) in epoca successiva a quella contestata- quest'ultima non coperta da contribuzione a favore dell' che l'appellante avesse dedotto alcuna soluzione di continuità nelle Controparte_7
modalità di prestazione lavorativa offerta dai primi a suo favore.
Inoltre le fatture provvigionali recavano una causale generica e cumulativa (cfr. per es. Tes_2 fattura 23.3.2016 “provvigioni anno 2015” oppure “acconto per provvigioni anno 2018” doc. 8 fasc. primo grado;
cfr. per s. fattura 27.4.2015 “acconto provvigioni 2015”). CP_1 Tes_1
I contratti in atti relativi a e aventi ad oggetto l'attività CP_2 Testimone_3 Controparte_3 di propaganda in determinati territori (Teramo, Chieti ecc.), contenevano, poi, l'espressa previsione della corresponsione di una percentuale legata alla futura adozione dei libri di testo, tanto che proprio per l'impossibilità di quantificare i compensi al momento della visita veniva pattuita la possibilità di corresponsione di acconti salvo conguaglio (cfr. fatture in atti), a dimostrazione della continuità e della stabilità dei rapporti di lavoro tra le parti nonchè della natura strettamente funzionale alla stipulazione dei contratti di vendita dei libri, senza che assuma rilievo-a fini che qui occupano- il fatto che poi non fossero i singoli presunti propagandisti a curarla concretamente.
In tale contesto probatorio, avuto riguardo all'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro tra le parti, esso risulta aver costituito negli anni e in via continuativa una fonte stabile di guadagno per l'odierna appellante ed una fonte stabile di reddito per i presunti meri collaboratori per importi economicamente rilevanti.
Sulla base di quanto sopra si può, dunque, concludere che nella specie ricorrano gli elementi tipici del rapporto di agenzia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1742 c.c. per il periodo di riferimento di cui al verbale ispettivo.
3.3Il terzo motivo è fondato in rito-non essendosi pronunciato il Tribunale sul punto- ma non nel merito.
L'appellante si duole del presunto conflitto di giudicati tra la sentenza qui impugnata e quella, non appellata, intervenuta tra il la stessa . Tes_1 Parte_1
Rileva che l'accertamento ispettivo era scaturito da una segnalazione del ed era fondato sulle Tes_1
medesime richieste già avanzate dallo stesso in un ricorso giudiziario avviato nei confronti della medesima società avanti il Tribunale di Pescara, poi conclusosi, nelle more dell'accertamento da parte dell' , con una sentenza di rigetto delle pretese da questi avanzate. CP_1 La doglianza non coglie nel segno in quanto l'esito del detto giudizio non è opponibile all'ente odierno appellato: infatti secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione “Non sono litisconsorti necessari il lavoratore e il datore di lavoro, rispettivamente, nelle controversie fra il secondo e l , aventi ad oggetto il versamento dei contributi, e in quelle, fra il primo Controparte_8
e lo stesso Ente, aventi ad oggetto l'erogazione delle prestazioni assicurative, poiché, pur essendo il rapporto di lavoro e quello previdenziale connessi, rimangono, comunque, rapporti diversi e in siffatte controversie l'accertamento con forza di giudicato è chiesto solo con riferimento al rapporto previdenziale per le obbligazioni che ne derivano, di guisa che l'insorgere di una contestazione fra le parti circa la sussistenza del rapporto di lavoro non implica necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'uno o dell'altro soggetto di quello stesso rapporto, rimasto estraneo alla causa in corso, potendo la relativa questione essere risolta in via meramente incidentale, al limitato fine dell'accertamento dei presupposti suddetti, senza che tale soggetto subisca pregiudizio da una decisione "incidenter tantum", inidonea a costituire giudicato nei suoi confronti”
(Ordinanza n. 3422 del 03/02/2022).
3.4 Il quarto motivo è infondato.
L'appellante si duole dell'errata interpretazione e/o omessa ed insufficiente valutazione delle risultanze probatorie e del mancato accoglimento della prova per testi formulata in primo grado.
Invero la causa risultava sufficientemente istruita sulla base delle deduzioni e produzioni delle parti, non essendo in contestazione l'attività in concreto svolta dai singoli presunti collaboratori (cui afferivano in sostanza i capitoli di prova), quanto piuttosto la relativa qualificazione giuridica, certamente non demandabile ai testi.
3.5 Il quinto motivo è infondato nei termini che seguono.
L'appellante sostiene che la prescrizione quinquennale dovesse essere riconosciuta non solo per quel che concerne “le pretese contributive riguardanti inerenti al secondo trimestre Testimone_1 dell'anno 2015”-come già accertato dal giudice di prime cure che, infatti, aveva provveduto a scomputare da quanto richiesto in via riconvenzionale da parte dell' i contributi e le Parte_4
sanzioni per il secondo trimestre 2015 - ma dovesse travolgere tutti i contributi asseritamente maturati sino a tutto il mese di novembre 2015.
Ora, nel caso che ci occupa il verbale ispettivo è stato notificato il 26.11.2020 e, pertanto, senz'altro non ha utilmente interrotto il decorso del termine quinquennale -decorrente dal 20° giorno del secondo mese successivo alla scadenza del trimestre di riferimento (art. 8 3° comma regolamento doc. 13 memoria di costituzione e risposta)- per i contributi maturati fino al trimestre CP_1
2015 compreso (1 luglio -30 settembre) (scadente il 20.11.2020), risultando, dunque, prescritto il credito contributivo relativo al 2° trimestre 2015 relativo a , già decurtato - Testimone_1 appunto-dal giudice di prime cure.
Non risultano, tuttavia, richiesti ulteriori contributi relativi al suddetto periodo ormai prescritto, come risulta chiaramente dalla distinta dei versamenti da effettuarsi sui fondi relativi all'anno CP_1
2015 allegata al verbale de quo, in quanto il termine prescrizionale relativamente agli accantonamenti relativi al FIRR per la posizione del per gli anni dal 2017 al 2019 è stato, in ogni caso, Tes_2
validamente interrotto con la notifica del verbale ispettivo il 26.11.2020.
3.6 Il sesto motivo è infondato.
Il Tribunale sul punto si è così espresso: “La società ricorrente contesta solo genericamente
l'ammontare delle sanzioni accessorie, come altresì evidenzia la , la quale Controparte_1 al riguardo fa corretto riferimento all'evasione contributiva (v. doc. n. 3 di parte resistente) prevista dall'art. 34 del regolamento in atti (che configura tale ipotesi in caso mancata denuncia di rapporti di agenzia)”.
L'appellante invoca l'applicazione del minimo edittale delle sanzioni poiché, anche ai sensi dell'art.11 della L. 689/1981, la sanzione dev'essere sempre proporzionata alla gravità della contestata violazione, nel mentre nell'accertamento impugnato non si motivavano in alcun modo le ragioni degli importi applicati.
Nel ricorso di primo grado proposto dalla , però, si legge “Le predette osservazioni Parte_1
conducono necessariamente a ritenere non correttamente comminate le sanzioni amministrative e le richieste contribuzioni da parte della e ciò perché, al di là dei contratti stipulati e per il CP_1
relativo periodo di loro validità (per i quali, peraltro, si è riscontrata la perfetta regolarità contributiva), non vi è stata alcuna effettiva infrazione del Regolamento, non avendo la ricorrente assunto alcuna posizione e obbligo quale effettiva preponente di agenti.”.
Dunque la doglianza in esame è inammissibile perchè prospettata in tali termini per la prima volta nel grado con violazione dell'art. 437 c.p.c.
4.In conclusione la sentenza impugnata va confermata.
5.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91
c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività defensionale prestata.
P.Q.M.
così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell'appellato, che liquida in € 4.861,00 oltre spese generali, CPA e IVA;
-dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 25.2.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi