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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 18/02/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 406/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
20.11.2024
da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Cescatti
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 15 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Granato pec Email_2
e dall'avv. Romano Gennaro pec Email_3
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“In via principale,
dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 02.07.2024 per insussistenza del giustificato motivo oggettivo e per l'effetto ordinare alla società
di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e Parte_2
condannarla a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2
d.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura
massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla
reintegrazione.
In via subordinata,
condannare la società a corrispondere al Parte_2
ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 d.lgs. n. 23/2015 nella misura
massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Contrariis rejectis e previa ogni declaratoria del caso e di Legge, così giudicare:
a) in via principale, per i motivi esposti, dichiarare la nullità radicale e assoluta del ricorso per violazione dell'art. 414, numm. 3 e 4 cpc. pagina 2 di 15 b) in subordine, nel merito:
b.1) dato atto della mancata impugnazione del licenziamento, dichiarare il ricorrente
decaduto e respingere il ricorso.
b.2) dichiarata la sussistenza dell'assenza del ricorrente dal 2/5/24 al 2/7/24 e la
mancanza di qualsiasi giustificazione, dichiarare legittimo il licenziamento anche ai sensi dell'art. 101 ccnl e respingere il ricorso;
c) in estremo subordine, per i motivi di cui sopra, disporre la rimessione in termini in favore dell'odierna convenuta ai sensi dell'art. 153 2^ comma cpc.
In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”
MOTIVAZIONE
§1
le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso che:
✓ veniva assunto, con decorrenza dall'1.8.2023, dalla società odierna convenuta in forza di un contratto di lavoro Parte_2
subordinato a tempo parziale, per 25 ore settimanali, con inquadramento nella categoria di operaio – livello D CCNL Vigilanza Privata e servizi di sicurezza e con mansioni di “operatore fiduciario” (doc. 1 fasc. ric.);
✓ era assegnato a prestare la sua attività lavorativa presso il cantiere cav. CP_1
Trento Sud ubicato nel Comune di Trento;
CP_2
✓ con pec del 26.4.2024 (doc. 3 fasc. ric.) la società datrice gli comunicava che, a far data dal 2.5.2024, avrebbe dovuto a lavorare presso il cantiere Waltherpark ubicato nel Comune di Bolzano, osservando il turno 6:00-11:00; pagina 3 di 15 ✓ in data 30.4.2024 egli inviava alla società datrice pec avente il seguente tenore:
“Buongiorno, Le scrivo per richiedere un incontro con urgenza per discutere il mio recente trasferimento in una sede lavorativa che risulta essere quasi impossibile da raggiungere per me. Ho ricevuto la comunicazione del trasferimento via e-mail e,
con grande preoccupazione, ho constatato che la nuova sede si trova in una zona con orari di servizio dei mezzi pubblici incompatibili con i miei orari lavorativi.
Inoltre, la mancanza di parcheggi nelle vicinanze rende impossibile raggiungere la sede con mezzi propri. L'unica soluzione è usare un parcheggio a pagamento con il costo di circa 3 euro all'ora. Questa soluzione mi crea un grave disagio e compromette seriamente la mia possibilità di svolgere il mio lavoro con regolarità e puntualità. Pertanto Le chiedo di fissare un incontro con la massima urgenza per trovare una soluzione adeguata a questa problematica. Sono disponibile ad un incontro in qualsiasi giorno e orario compatibile con i Suoi impegni. Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento” (doc. 4 fasc. ric.);
✓ nessuna risposta riceveva dalla società datrice;
✓ in data 5.5.2024 il rappresentante sindacale inviava alla società datrice pec CP_3
avente il seguente tenore:
“Gentile Coordinatore , Persona_1
Le scrivo in qualità di sindacalista per rappresentare il mio iscritto, , in Parte_1
merito al suo recente trasferimento presso una sede lavorativa che risulta essere per lui irraggiungibile.
mi ha informato di aver ricevuto una comunicazione via e-mail in merito al Pt_1
suo trasferimento, senza aver avuto la possibilità di esprimere il proprio parere o di concordare la nuova sede lavorativa.
pagina 4 di 15 Inoltre, ha tentato di contattarla via e-mail per chiarire la situazione, ma non ha ricevuto alcuna risposta.
Riteniamo che questo trasferimento sia illegittimo per due motivi principali:
Mancanza di consenso: non ha mai acconsentito al trasferimento in una Pt_1
sede così distante dal suo luogo di residenza.
Violazione del contratto: Il contratto di lavoro di specifica che il suo luogo di Pt_1
lavoro deve essere limitrofo a Trento. L'attuale sede assegnata non rispetta questa clausola contrattuale.
Alla luce di quanto sopra, le chiedo di fissare un incontro urgente con la massima priorità per discutere di questa situazione e trovare una soluzione adeguata. Il
trasferimento di in una sede irraggiungibile crea un grave disagio al Pt_1
lavoratore e compromette seriamente la sua possibilità di svolgere il proprio lavoro con regolarità e puntualità.
Resto a sua disposizione per qualsiasi chiarimento e per concordare la data e l'ora dell'incontro...”.
✓ nessuna risposta perveniva dalla società datrice;
✓ con pec del 6.6.2024 (doc. 6 fasc. ric.) la società datrice gli comunicava che avrebbe dovuto a lavorare presso il cantiere Waltherpark ubicato nel Comune di Bolzano,
nelle giornate del 9, 10, 11, 13 e 14 maggio 2024, osservando il turno 6:00-11:00;
✓ con mail del 20.5.2024 (doc. 9 e 9bis fasc. ric.) la società datrice gli contestava il seguente addebito: “Lei dal giorno 02/05/2024 a tutt'oggi non si è presentato in servizio e per tale ragione risulta assente non giustificato”;
✓ con pec del 20.5.2024 (doc. 10 e10bis fasc. ric.) la legale del ricorrente ribadiva alla società datrice l'illegittimità del licenziamento e chiedeva un incontro urgente;
✓ nessuna risposta perveniva dalla società datrice;
pagina 5 di 15 ✓ con comunicazione ricevuta in data 11.6.2024 la società datrice gli contestava il seguente addebito: “Lei dal giorno 17/05/2024 ad oggi non si è presentato in servizio e per tale ragione risulta assente non giustificato”;
✓ con pec del 18.6.2024 (doc. 11 e 11bis fasc. ric.) la legale del ricorrente ribadiva alla società datrice l'illegittimità del licenziamento e chiedeva un incontro urgente;
✓ nessuna risposta perveniva dalla società datrice;
✓ con lettera raccomandata ricevuta in data 13.7.2024 (doc. 15 fasc. ric.) la società
datrice gli comunicava “la decisione di risolvere il rapporto di lavoro con lei intercorrente con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 101 lettera d) del vigente CCNL predetto” – propone:
A) in via principale,
domanda di annullamento del licenziamento a lui intimato, “per insussistenza del giustificato motivo oggettivo”; insta per l'applicazione della tutela ex art. 18 co. 4 St. Lav.;
B) in via subordinata, domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato, per difetto della giusta causa addotta (e di giustificato motivo soggettivo); chiede l'applicazione della tutela ex art. 18 co. 5 St. Lav..
§2
l'eccezione, sollevata dalla società convenuta, di nullità del ricorso
La società convenuta eccepisce, in via Parte_2
preliminare di rito, la nullità del ricorso introduttivo, nel quale viene proposta domanda di impugnazione di un “licenziamento per giustificato motivo oggettivo”.
pagina 6 di 15 Evidenzia di aver intimato al ricorrente non già un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, bensì un licenziamento disciplinare per giusta causa.
L'eccezione è priva di fondamento.
È vero che nella prima parte delle conclusioni il ricorrente chiede sia dichiarata
“l'illegittimità del licenziamento intimato in data 02.07.2024 per insussistenza del giustificato motivo oggettivo”.
Tuttavia si tratta, in tutta evidenza, di un errore materiale agevolmente riconoscibile da parte della società convenuta, la quale, quindi, non ha incontrato alcuna difficoltà nel comprendere il petitum che identifica l'azione esercitata dal ricorrente (tant' è vero che ha svolto nel prosieguo della memoria di costituzione – pag. 6-12) ampie deduzioni nel merito “sulla legittimità del licenziamento per giusta causa del 02/07/2024”.
Infatti nelle stesse conclusioni il ricorrente chiede, in via principale, l'applicazione di una tutela costituente peculiare rimedio avverso l'illegittimità del licenziamento “per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa”, quale quello previsto dall'art. 3 co. 2
d.lgs. 4.3.2015, n. 23.
Inoltre – ed è ciò che più rileva – il testo del ricorso è integralmente dedicato all'illustrazione della causa petendi per quanto concerne sia le ragioni di fatto sia quelle di diritto (pag. 1-5) e del petitum che identificano l'azione di impugnazione esercitata dal ricorrente avverso il licenziamento a lui intimato con lettera raccomandata ricevuta in data 13.7.2024 (doc. 15 fasc. ric.), il quale è palesemente un licenziamento per giusta causa, come si evince anche dal richiamo, espressamente effettuato dalla società datrice, all'art 101 lett. d) CCNL cit., che riguarda “il licenziamento per giusta causa”.
pagina 7 di 15 §3
l'eccezione, sollevata dalla società convenuta, di decadenza del ricorrente dalla facoltà
di impugnare il trasferimento e dalla facoltà di impugnare il licenziamento
La società convenuta eccepisce, in via Parte_2
pregiudiziale di rito, le decadenze in cui sarebbe incorso il ricorrente ai sensi dello art. 6 co. 1 L. 15.7.1966, n. 604 e dell'art. 32 co. 3, lett. c) L.
4.11.2010 n. 183, dalla facoltà di impugnare il trasferimento da Trento a Bolzano, disposto con pec del 26.4.2024 (doc. 3 fasc. ric.), nonché, ai sensi dell'art. 6 co. 1 L. 604/1966 dalla facoltà di impugnare il licenziamento per giusta causa intimato con lettera raccomandata ricevuta in data
13.7.2024 (doc. 15 fasc. ric.).
L'eccezione è inammissibile in quanto sollevata in memoria di costituzione depositata dalla società convenuta in data 29.1.2025, vale a dire senza il rispetto del termine ex art. 416 co. 1 cod.proc.civ. di dieci giorni prima dell'udienza fissata per il giorno 30.1.2025
con decreto ex art. 415 co. 2 cod. proc. civ. emesso in data 12.12.2025.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 4.5.2020, n.
8443; Cass. 11.11.2011, n. 23665; Cass. 23.9.2011, n. 19405; Cass. 2.2.1991, n. 1035;)
l'eccezione, con cui il datore di lavoro rileva la decadenza del lavoratore dalla facoltà di impugnare ex art. 6 co. 1 L. 604/1966, è un'eccezione in senso stretto e, come tale, deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nella memoria di costituzione depositata entro il termine ex art. 416 co. 1 cod.proc.civ., e quindi non può essere presa in considerazione se sollevata tardivamente, non essendo rilevabile d'ufficio.
§4
in ordine al merito del licenziamento
pagina 8 di 15 a)
È provato per tabulas (doc. 3 e 6 fasc. ric.) che, far data dal 2.5.2024, il ricorrente
è stato trasferito, per volontà unilaterale della società datrice Parte_1
dal cantiere Carron cav. Parte_2 CP_4
ubicato nel Comune di Trento al cantiere Waltherpark ubicato nel Comune di
[...]
Bolzano.
È incontestato che il ricorrente non ha preso servizio nel luogo di lavoro ad quem, ma, fin dal 30.4.2024 (doc. 4 fasc. ric.) ha chiesto di incontrare la società datrice al fine di
“trovare una soluzione adeguata”.
b)
L'art. 2103 pen. co. cod.civ. dispone: “Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per compravate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.
Ad avviso della Suprema Corte (Cass. 13.12.2017, n. 807; ) grava sul datore di lavoro l'onere di allegare e provare le circostanze idonee a integrare le effettive ragioni o tecniche od organizzative o produttive che hanno determinato il mutamento del luogo della prestazione, che il lavoratore è tenuto a eseguire nell'adempimento del proprio debito.
È agevole evidenziare che nella vicenda in esame la società datrice convenuta ha omesso di assolvere i pertinenti Parte_2
oneri probatori .
Infatti, come si è già evidenziato ad altri fini, essa si è costituita oltre il termine previsto dall'art. 416 co. 1 cod.civ.; conseguentemente è incorsa, ai sensi del successivo comma 3, nella decadenza dalla facoltà di “indicare i mezzi di prova dei quali intende avvalersi”.
pagina 9 di 15 Quindi non risulta “comprovata” (come esige l'art. 2103 pen. co. cod.civ.) la circostanza allegata in memoria di costituzione (pag. 3, cap. 5) dalla società convenuta a giustificazione del trasferimento, vale a dire la “cessazione dell'appalto presso il cantiere
Trento Sud in data 31/03/2024”.
D'altronde questa circostanza non risulta ex actis, ossia né dalle allegazioni svolte, né
dalle prove documentali offerte dal ricorrente.
c)
Secondo un più rigoroso orientamento (Cass. 24.7.2017, n. 18178; Cass. 23.3.2012, n.
4709; Cass. 10.11.2008, n. 26920; Cass. 20.12.2002, n. 18209; Cass. 8.2.1999, n. 1074;),
“il provvedimento del datore di lavoro avente ad oggetto il trasferimento di sede di un lavoratore, non adeguatamente giustificato ex art. 2103 cod.civ., è nullo ed integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali che imponga l'ottemperanza agli stessi fino ad un contrario accertamento in giudizio”.
Alla luce di queste statuizioni consegue de plano la liceità del rifiuto del ricorrente di svolgere le proprie prestazioni presso l'unità produttiva ad quam (cantiere Waltherpark ubicato nel Comune di Bolzano), stante l'insussistenza a suo carico dell'obbligo di ottemperare a una determinazione datoriale nulla e, come tale, priva di efficacia.
d)
Occorre considerare che di recente si è ritenuto (Cass. 1.6.2018, n. 14138; Cass.
11.5.2018, n. 11408; Cass. 5.12.2017, n. 29054;): “In tema di trasferimento adottato in violazione dell'art. 2103 cod.civ., l'inadempimento datoriale non legittima in via pagina 10 di 15 automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2 cod.civ. alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede”.
Di conseguenza: “L'inottemperanza del lavoratore al provvedimento di trasferimento illegittimo dovrà, quindi, essere valutata, sotto il profilo sanzionatorio, alla luce del disposto dell'art. 1460 c.c., comma 2, secondo il quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte non inadempiente non può rifiutare l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede. La relativa verifica, in coerenza con le richiamate caratteristiche del rapporto di lavoro, dovrà essere condotta sulla base delle concrete circostanze che connotano la specifica fattispecie nell'ambito delle quali si potrà tenere conto, in via esemplificativa e non esaustiva, della entità dell'inadempimento datoriale in relazione al complessivo assetto di interessi regolato dal contratto, della concreta incidenza del detto inadempimento datoriale su fondamentali esigenze di vita e familiari del lavoratore, della puntuale, formale esplicitazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del provvedimento di trasferimento, della incidenza del comportamento del lavoratore sulla organizzazione datoriale e più in generale sulla realizzazione degli interessi aziendali, elementi questi che dovranno essere considerati nell'ottica del bilanciamento degli opposti interessi in gioco anche alla luce dei parametri costituzionali di cui agli artt. 35,36 e 41 Cost.. Tale verifica è rimessa all'esame del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o giuridici”.
pagina 11 di 15 Tuttavia anche alla luce di questo orientamento la condotta, tenuta dal lavoratore qui ricorrente in reazione al trasferimento disposto unilateralmente dalla società datrice qui convenuta, non integra un comportamento illecito, in particolare un inadempimento dell'obbligazione di lavoro in quanto non appare difforme al canone della buona fede oggettiva, al cui rispetto l'art. 1460 cod. civ. subordina la facoltà di non adempiere se l'altra parte non adempie.
Infatti il rifiuto del ricorrente di svolgere le proprie prestazioni presso l'unità produttiva
ad quam (cantiere Waltherpark ubicato nel Comune di Bolzano) non costituisce una reazione abnorme, ma una condotta proporzionata all'unilaterale trasferimento disposto immotivatamente dalla società datrice in considerazione che:
❖ il trasferimento è stato disposto con poco più di una settimana di preavviso,
nonostante la presa in servizio alle ore 6:00 in un cantiere ubicato in pieno centro della città di Bolzano richiedesse apprestare una non agevole situazione logistica nuova;
❖ il ricorrente, pressoché nell'immediatezza della notizia del suo trasferimento a
Bolzano (pec 30.4.2024 sub doc. doc. 4 fasc. ric.), ha evidenziato l'oggettiva sua impossibilità di raggiungere il nuovo luogo di lavoro (cantiere Waltherpark ubicato nel Comune di Bolzano) all'ora stabilita dal datore (ore 6:00), sia mediante mezzi pubblici in quanto non disponibili, sia avvalendosi del proprio veicolo stante l'inesistenza di parcheggi gratuiti (mentre l'utilizzo di quelli a pagamento avrebbe comportato un esborso che avrebbe ridotto notevolmente la retribuzione);
❖ il ricorrente prima (doc. 4 fasc. ric.), il suo rappresentante sindacale poi (doc. 5 fasc.
ric.) e la sua legale infine (doc. 10 fasc. ric.) hanno chiesto di incontrare la società
datrice al fine di discutere la situazione;
pagina 12 di 15 ❖ la società datrice non ha dato alcun riscontro, ma, per di più senza indicare le prescritte ragioni del trasferimento, si è limitata ad inviare atti unilaterali quali un'ulteriore determinazione circa il luogo e gli orari di lavoro (doc. 6 fasc.ric.), le contestazioni disciplinari (doc. 9 e 11 fasc. ric.) e, da ultimo l'intimazione del licenziamento (doc. 15 fasc. ric.).
In definitiva deve considerarsi compiutamente accertato che il rifiuto del ricorrente di svolgere, a far data dal 2.5.2024, le proprie prestazioni presso l'unità produttiva ad quam
(cantiere Waltherpark ubicato nel Comune di Bolzano) non integra un comportamento illecito disciplinarmente rilevante, in particolare un inadempimento dell'obbligazione di lavoro, e quindi non è idonea a perfezionare un'ipotesi di giusta causa (e neppure di giustificato motivo soggettivo) di licenziamento.
Quindi non sussiste la giusta causa addotta dalla società datrice odierna convenuta a fondamento del licenziamento Parte_2
intimato al ricorrente con raccomandata ricevuta in data 13.7.2024.
e)
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 10.2.2020, n. 3076;
Cass. 8.5.2019, n. 12174; Cass. 7.2.2019, n. 3655; Cass. 5.12.2017, n. 29062; Cass.
26.5.2017, n. 13383; Cass. 20.9.2016, n. 18418; Cass. 30.19.2015, n. 20540;) un fatto ontologicamente accaduto, ma privo di rilievo disciplinare integra la fattispecie dell'
“insussistenza del fatto contestato” ex art. 18 co. 4 St.Lav. e quella dell' “insussistenza del fatto materiale contestato” ex art. 3 co. 2 d.lgs. 23/2015.
Quindi, in considerazione che il ricorrente è stato assunto in epoca successiva al 6 marzo
2015, trova applicazione il rimedio ex art. 2 co. 3 d.lgs. 23/2015.
Ne deriva che:
pagina 13 di 15 ➢ il licenziamento intimato al ricorrente dalla società convenuta Parte_1
con lettera raccomandata ricevuta il Parte_2
13.7.2024, deve essere annullato;
➢ la società datrice va condannata alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro occupato e con assegnazione delle mansioni svolte anteriormente alla comunicazione del trasferimento;
➢ la società datrice va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità
risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dalla data di efficacia del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, con le maggiorazioni ex art. 429 co. 3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U. 29.1.2001, n. 38);
➢ la società datrice va condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione,
maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Accerta che il licenziamento, di cui alla lettera raccomandata ricevuta in data
13.7.2024, è stato intimato dalla società convenuta Parte_2
al ricorrente per un fatto materiale
[...] Parte_1
insussistente nell'accezione ex art. 3 co. 2 d.lgs. 4.3.2015, n. 23.
pagina 14 di 15 2. Annulla il licenziamento intimato dalla società convenuta Parte_2
al ricorrente .
[...] Parte_1
3. Condanna la società convenuta a reintegrare il Parte_2
ricorrente nel posto di lavoro occupato e con assegnazione delle Parte_1
mansioni svolte anteriormente alla comunicazione del trasferimento.
4. Condanna la società a Parte_2
corrispondere, in favore del ricorrente , un'indennità risarcitoria Parte_1
commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dalla data di efficacia del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data dell'efficacia del licenziamento fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulle somme così rivalutate e decorrenti dallo stesso termine a quo fino al saldo.
5. Condanna la società a versare i Parte_2
contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione.
6. Condanna la società alla rifusione, Parte_2
in favore del ricorrente , delle spese di giudizio, liquidate nella Parte_1
somma complessiva di € 3.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2
co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.
Trento, 18 febbraio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
20.11.2024
da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Cescatti
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 15 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Granato pec Email_2
e dall'avv. Romano Gennaro pec Email_3
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“In via principale,
dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 02.07.2024 per insussistenza del giustificato motivo oggettivo e per l'effetto ordinare alla società
di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e Parte_2
condannarla a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2
d.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura
massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla
reintegrazione.
In via subordinata,
condannare la società a corrispondere al Parte_2
ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 d.lgs. n. 23/2015 nella misura
massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Contrariis rejectis e previa ogni declaratoria del caso e di Legge, così giudicare:
a) in via principale, per i motivi esposti, dichiarare la nullità radicale e assoluta del ricorso per violazione dell'art. 414, numm. 3 e 4 cpc. pagina 2 di 15 b) in subordine, nel merito:
b.1) dato atto della mancata impugnazione del licenziamento, dichiarare il ricorrente
decaduto e respingere il ricorso.
b.2) dichiarata la sussistenza dell'assenza del ricorrente dal 2/5/24 al 2/7/24 e la
mancanza di qualsiasi giustificazione, dichiarare legittimo il licenziamento anche ai sensi dell'art. 101 ccnl e respingere il ricorso;
c) in estremo subordine, per i motivi di cui sopra, disporre la rimessione in termini in favore dell'odierna convenuta ai sensi dell'art. 153 2^ comma cpc.
In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”
MOTIVAZIONE
§1
le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso che:
✓ veniva assunto, con decorrenza dall'1.8.2023, dalla società odierna convenuta in forza di un contratto di lavoro Parte_2
subordinato a tempo parziale, per 25 ore settimanali, con inquadramento nella categoria di operaio – livello D CCNL Vigilanza Privata e servizi di sicurezza e con mansioni di “operatore fiduciario” (doc. 1 fasc. ric.);
✓ era assegnato a prestare la sua attività lavorativa presso il cantiere cav. CP_1
Trento Sud ubicato nel Comune di Trento;
CP_2
✓ con pec del 26.4.2024 (doc. 3 fasc. ric.) la società datrice gli comunicava che, a far data dal 2.5.2024, avrebbe dovuto a lavorare presso il cantiere Waltherpark ubicato nel Comune di Bolzano, osservando il turno 6:00-11:00; pagina 3 di 15 ✓ in data 30.4.2024 egli inviava alla società datrice pec avente il seguente tenore:
“Buongiorno, Le scrivo per richiedere un incontro con urgenza per discutere il mio recente trasferimento in una sede lavorativa che risulta essere quasi impossibile da raggiungere per me. Ho ricevuto la comunicazione del trasferimento via e-mail e,
con grande preoccupazione, ho constatato che la nuova sede si trova in una zona con orari di servizio dei mezzi pubblici incompatibili con i miei orari lavorativi.
Inoltre, la mancanza di parcheggi nelle vicinanze rende impossibile raggiungere la sede con mezzi propri. L'unica soluzione è usare un parcheggio a pagamento con il costo di circa 3 euro all'ora. Questa soluzione mi crea un grave disagio e compromette seriamente la mia possibilità di svolgere il mio lavoro con regolarità e puntualità. Pertanto Le chiedo di fissare un incontro con la massima urgenza per trovare una soluzione adeguata a questa problematica. Sono disponibile ad un incontro in qualsiasi giorno e orario compatibile con i Suoi impegni. Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento” (doc. 4 fasc. ric.);
✓ nessuna risposta riceveva dalla società datrice;
✓ in data 5.5.2024 il rappresentante sindacale inviava alla società datrice pec CP_3
avente il seguente tenore:
“Gentile Coordinatore , Persona_1
Le scrivo in qualità di sindacalista per rappresentare il mio iscritto, , in Parte_1
merito al suo recente trasferimento presso una sede lavorativa che risulta essere per lui irraggiungibile.
mi ha informato di aver ricevuto una comunicazione via e-mail in merito al Pt_1
suo trasferimento, senza aver avuto la possibilità di esprimere il proprio parere o di concordare la nuova sede lavorativa.
pagina 4 di 15 Inoltre, ha tentato di contattarla via e-mail per chiarire la situazione, ma non ha ricevuto alcuna risposta.
Riteniamo che questo trasferimento sia illegittimo per due motivi principali:
Mancanza di consenso: non ha mai acconsentito al trasferimento in una Pt_1
sede così distante dal suo luogo di residenza.
Violazione del contratto: Il contratto di lavoro di specifica che il suo luogo di Pt_1
lavoro deve essere limitrofo a Trento. L'attuale sede assegnata non rispetta questa clausola contrattuale.
Alla luce di quanto sopra, le chiedo di fissare un incontro urgente con la massima priorità per discutere di questa situazione e trovare una soluzione adeguata. Il
trasferimento di in una sede irraggiungibile crea un grave disagio al Pt_1
lavoratore e compromette seriamente la sua possibilità di svolgere il proprio lavoro con regolarità e puntualità.
Resto a sua disposizione per qualsiasi chiarimento e per concordare la data e l'ora dell'incontro...”.
✓ nessuna risposta perveniva dalla società datrice;
✓ con pec del 6.6.2024 (doc. 6 fasc. ric.) la società datrice gli comunicava che avrebbe dovuto a lavorare presso il cantiere Waltherpark ubicato nel Comune di Bolzano,
nelle giornate del 9, 10, 11, 13 e 14 maggio 2024, osservando il turno 6:00-11:00;
✓ con mail del 20.5.2024 (doc. 9 e 9bis fasc. ric.) la società datrice gli contestava il seguente addebito: “Lei dal giorno 02/05/2024 a tutt'oggi non si è presentato in servizio e per tale ragione risulta assente non giustificato”;
✓ con pec del 20.5.2024 (doc. 10 e10bis fasc. ric.) la legale del ricorrente ribadiva alla società datrice l'illegittimità del licenziamento e chiedeva un incontro urgente;
✓ nessuna risposta perveniva dalla società datrice;
pagina 5 di 15 ✓ con comunicazione ricevuta in data 11.6.2024 la società datrice gli contestava il seguente addebito: “Lei dal giorno 17/05/2024 ad oggi non si è presentato in servizio e per tale ragione risulta assente non giustificato”;
✓ con pec del 18.6.2024 (doc. 11 e 11bis fasc. ric.) la legale del ricorrente ribadiva alla società datrice l'illegittimità del licenziamento e chiedeva un incontro urgente;
✓ nessuna risposta perveniva dalla società datrice;
✓ con lettera raccomandata ricevuta in data 13.7.2024 (doc. 15 fasc. ric.) la società
datrice gli comunicava “la decisione di risolvere il rapporto di lavoro con lei intercorrente con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 101 lettera d) del vigente CCNL predetto” – propone:
A) in via principale,
domanda di annullamento del licenziamento a lui intimato, “per insussistenza del giustificato motivo oggettivo”; insta per l'applicazione della tutela ex art. 18 co. 4 St. Lav.;
B) in via subordinata, domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato, per difetto della giusta causa addotta (e di giustificato motivo soggettivo); chiede l'applicazione della tutela ex art. 18 co. 5 St. Lav..
§2
l'eccezione, sollevata dalla società convenuta, di nullità del ricorso
La società convenuta eccepisce, in via Parte_2
preliminare di rito, la nullità del ricorso introduttivo, nel quale viene proposta domanda di impugnazione di un “licenziamento per giustificato motivo oggettivo”.
pagina 6 di 15 Evidenzia di aver intimato al ricorrente non già un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, bensì un licenziamento disciplinare per giusta causa.
L'eccezione è priva di fondamento.
È vero che nella prima parte delle conclusioni il ricorrente chiede sia dichiarata
“l'illegittimità del licenziamento intimato in data 02.07.2024 per insussistenza del giustificato motivo oggettivo”.
Tuttavia si tratta, in tutta evidenza, di un errore materiale agevolmente riconoscibile da parte della società convenuta, la quale, quindi, non ha incontrato alcuna difficoltà nel comprendere il petitum che identifica l'azione esercitata dal ricorrente (tant' è vero che ha svolto nel prosieguo della memoria di costituzione – pag. 6-12) ampie deduzioni nel merito “sulla legittimità del licenziamento per giusta causa del 02/07/2024”.
Infatti nelle stesse conclusioni il ricorrente chiede, in via principale, l'applicazione di una tutela costituente peculiare rimedio avverso l'illegittimità del licenziamento “per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa”, quale quello previsto dall'art. 3 co. 2
d.lgs. 4.3.2015, n. 23.
Inoltre – ed è ciò che più rileva – il testo del ricorso è integralmente dedicato all'illustrazione della causa petendi per quanto concerne sia le ragioni di fatto sia quelle di diritto (pag. 1-5) e del petitum che identificano l'azione di impugnazione esercitata dal ricorrente avverso il licenziamento a lui intimato con lettera raccomandata ricevuta in data 13.7.2024 (doc. 15 fasc. ric.), il quale è palesemente un licenziamento per giusta causa, come si evince anche dal richiamo, espressamente effettuato dalla società datrice, all'art 101 lett. d) CCNL cit., che riguarda “il licenziamento per giusta causa”.
pagina 7 di 15 §3
l'eccezione, sollevata dalla società convenuta, di decadenza del ricorrente dalla facoltà
di impugnare il trasferimento e dalla facoltà di impugnare il licenziamento
La società convenuta eccepisce, in via Parte_2
pregiudiziale di rito, le decadenze in cui sarebbe incorso il ricorrente ai sensi dello art. 6 co. 1 L. 15.7.1966, n. 604 e dell'art. 32 co. 3, lett. c) L.
4.11.2010 n. 183, dalla facoltà di impugnare il trasferimento da Trento a Bolzano, disposto con pec del 26.4.2024 (doc. 3 fasc. ric.), nonché, ai sensi dell'art. 6 co. 1 L. 604/1966 dalla facoltà di impugnare il licenziamento per giusta causa intimato con lettera raccomandata ricevuta in data
13.7.2024 (doc. 15 fasc. ric.).
L'eccezione è inammissibile in quanto sollevata in memoria di costituzione depositata dalla società convenuta in data 29.1.2025, vale a dire senza il rispetto del termine ex art. 416 co. 1 cod.proc.civ. di dieci giorni prima dell'udienza fissata per il giorno 30.1.2025
con decreto ex art. 415 co. 2 cod. proc. civ. emesso in data 12.12.2025.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 4.5.2020, n.
8443; Cass. 11.11.2011, n. 23665; Cass. 23.9.2011, n. 19405; Cass. 2.2.1991, n. 1035;)
l'eccezione, con cui il datore di lavoro rileva la decadenza del lavoratore dalla facoltà di impugnare ex art. 6 co. 1 L. 604/1966, è un'eccezione in senso stretto e, come tale, deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nella memoria di costituzione depositata entro il termine ex art. 416 co. 1 cod.proc.civ., e quindi non può essere presa in considerazione se sollevata tardivamente, non essendo rilevabile d'ufficio.
§4
in ordine al merito del licenziamento
pagina 8 di 15 a)
È provato per tabulas (doc. 3 e 6 fasc. ric.) che, far data dal 2.5.2024, il ricorrente
è stato trasferito, per volontà unilaterale della società datrice Parte_1
dal cantiere Carron cav. Parte_2 CP_4
ubicato nel Comune di Trento al cantiere Waltherpark ubicato nel Comune di
[...]
Bolzano.
È incontestato che il ricorrente non ha preso servizio nel luogo di lavoro ad quem, ma, fin dal 30.4.2024 (doc. 4 fasc. ric.) ha chiesto di incontrare la società datrice al fine di
“trovare una soluzione adeguata”.
b)
L'art. 2103 pen. co. cod.civ. dispone: “Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per compravate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.
Ad avviso della Suprema Corte (Cass. 13.12.2017, n. 807; ) grava sul datore di lavoro l'onere di allegare e provare le circostanze idonee a integrare le effettive ragioni o tecniche od organizzative o produttive che hanno determinato il mutamento del luogo della prestazione, che il lavoratore è tenuto a eseguire nell'adempimento del proprio debito.
È agevole evidenziare che nella vicenda in esame la società datrice convenuta ha omesso di assolvere i pertinenti Parte_2
oneri probatori .
Infatti, come si è già evidenziato ad altri fini, essa si è costituita oltre il termine previsto dall'art. 416 co. 1 cod.civ.; conseguentemente è incorsa, ai sensi del successivo comma 3, nella decadenza dalla facoltà di “indicare i mezzi di prova dei quali intende avvalersi”.
pagina 9 di 15 Quindi non risulta “comprovata” (come esige l'art. 2103 pen. co. cod.civ.) la circostanza allegata in memoria di costituzione (pag. 3, cap. 5) dalla società convenuta a giustificazione del trasferimento, vale a dire la “cessazione dell'appalto presso il cantiere
Trento Sud in data 31/03/2024”.
D'altronde questa circostanza non risulta ex actis, ossia né dalle allegazioni svolte, né
dalle prove documentali offerte dal ricorrente.
c)
Secondo un più rigoroso orientamento (Cass. 24.7.2017, n. 18178; Cass. 23.3.2012, n.
4709; Cass. 10.11.2008, n. 26920; Cass. 20.12.2002, n. 18209; Cass. 8.2.1999, n. 1074;),
“il provvedimento del datore di lavoro avente ad oggetto il trasferimento di sede di un lavoratore, non adeguatamente giustificato ex art. 2103 cod.civ., è nullo ed integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali che imponga l'ottemperanza agli stessi fino ad un contrario accertamento in giudizio”.
Alla luce di queste statuizioni consegue de plano la liceità del rifiuto del ricorrente di svolgere le proprie prestazioni presso l'unità produttiva ad quam (cantiere Waltherpark ubicato nel Comune di Bolzano), stante l'insussistenza a suo carico dell'obbligo di ottemperare a una determinazione datoriale nulla e, come tale, priva di efficacia.
d)
Occorre considerare che di recente si è ritenuto (Cass. 1.6.2018, n. 14138; Cass.
11.5.2018, n. 11408; Cass. 5.12.2017, n. 29054;): “In tema di trasferimento adottato in violazione dell'art. 2103 cod.civ., l'inadempimento datoriale non legittima in via pagina 10 di 15 automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2 cod.civ. alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede”.
Di conseguenza: “L'inottemperanza del lavoratore al provvedimento di trasferimento illegittimo dovrà, quindi, essere valutata, sotto il profilo sanzionatorio, alla luce del disposto dell'art. 1460 c.c., comma 2, secondo il quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte non inadempiente non può rifiutare l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede. La relativa verifica, in coerenza con le richiamate caratteristiche del rapporto di lavoro, dovrà essere condotta sulla base delle concrete circostanze che connotano la specifica fattispecie nell'ambito delle quali si potrà tenere conto, in via esemplificativa e non esaustiva, della entità dell'inadempimento datoriale in relazione al complessivo assetto di interessi regolato dal contratto, della concreta incidenza del detto inadempimento datoriale su fondamentali esigenze di vita e familiari del lavoratore, della puntuale, formale esplicitazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del provvedimento di trasferimento, della incidenza del comportamento del lavoratore sulla organizzazione datoriale e più in generale sulla realizzazione degli interessi aziendali, elementi questi che dovranno essere considerati nell'ottica del bilanciamento degli opposti interessi in gioco anche alla luce dei parametri costituzionali di cui agli artt. 35,36 e 41 Cost.. Tale verifica è rimessa all'esame del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o giuridici”.
pagina 11 di 15 Tuttavia anche alla luce di questo orientamento la condotta, tenuta dal lavoratore qui ricorrente in reazione al trasferimento disposto unilateralmente dalla società datrice qui convenuta, non integra un comportamento illecito, in particolare un inadempimento dell'obbligazione di lavoro in quanto non appare difforme al canone della buona fede oggettiva, al cui rispetto l'art. 1460 cod. civ. subordina la facoltà di non adempiere se l'altra parte non adempie.
Infatti il rifiuto del ricorrente di svolgere le proprie prestazioni presso l'unità produttiva
ad quam (cantiere Waltherpark ubicato nel Comune di Bolzano) non costituisce una reazione abnorme, ma una condotta proporzionata all'unilaterale trasferimento disposto immotivatamente dalla società datrice in considerazione che:
❖ il trasferimento è stato disposto con poco più di una settimana di preavviso,
nonostante la presa in servizio alle ore 6:00 in un cantiere ubicato in pieno centro della città di Bolzano richiedesse apprestare una non agevole situazione logistica nuova;
❖ il ricorrente, pressoché nell'immediatezza della notizia del suo trasferimento a
Bolzano (pec 30.4.2024 sub doc. doc. 4 fasc. ric.), ha evidenziato l'oggettiva sua impossibilità di raggiungere il nuovo luogo di lavoro (cantiere Waltherpark ubicato nel Comune di Bolzano) all'ora stabilita dal datore (ore 6:00), sia mediante mezzi pubblici in quanto non disponibili, sia avvalendosi del proprio veicolo stante l'inesistenza di parcheggi gratuiti (mentre l'utilizzo di quelli a pagamento avrebbe comportato un esborso che avrebbe ridotto notevolmente la retribuzione);
❖ il ricorrente prima (doc. 4 fasc. ric.), il suo rappresentante sindacale poi (doc. 5 fasc.
ric.) e la sua legale infine (doc. 10 fasc. ric.) hanno chiesto di incontrare la società
datrice al fine di discutere la situazione;
pagina 12 di 15 ❖ la società datrice non ha dato alcun riscontro, ma, per di più senza indicare le prescritte ragioni del trasferimento, si è limitata ad inviare atti unilaterali quali un'ulteriore determinazione circa il luogo e gli orari di lavoro (doc. 6 fasc.ric.), le contestazioni disciplinari (doc. 9 e 11 fasc. ric.) e, da ultimo l'intimazione del licenziamento (doc. 15 fasc. ric.).
In definitiva deve considerarsi compiutamente accertato che il rifiuto del ricorrente di svolgere, a far data dal 2.5.2024, le proprie prestazioni presso l'unità produttiva ad quam
(cantiere Waltherpark ubicato nel Comune di Bolzano) non integra un comportamento illecito disciplinarmente rilevante, in particolare un inadempimento dell'obbligazione di lavoro, e quindi non è idonea a perfezionare un'ipotesi di giusta causa (e neppure di giustificato motivo soggettivo) di licenziamento.
Quindi non sussiste la giusta causa addotta dalla società datrice odierna convenuta a fondamento del licenziamento Parte_2
intimato al ricorrente con raccomandata ricevuta in data 13.7.2024.
e)
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 10.2.2020, n. 3076;
Cass. 8.5.2019, n. 12174; Cass. 7.2.2019, n. 3655; Cass. 5.12.2017, n. 29062; Cass.
26.5.2017, n. 13383; Cass. 20.9.2016, n. 18418; Cass. 30.19.2015, n. 20540;) un fatto ontologicamente accaduto, ma privo di rilievo disciplinare integra la fattispecie dell'
“insussistenza del fatto contestato” ex art. 18 co. 4 St.Lav. e quella dell' “insussistenza del fatto materiale contestato” ex art. 3 co. 2 d.lgs. 23/2015.
Quindi, in considerazione che il ricorrente è stato assunto in epoca successiva al 6 marzo
2015, trova applicazione il rimedio ex art. 2 co. 3 d.lgs. 23/2015.
Ne deriva che:
pagina 13 di 15 ➢ il licenziamento intimato al ricorrente dalla società convenuta Parte_1
con lettera raccomandata ricevuta il Parte_2
13.7.2024, deve essere annullato;
➢ la società datrice va condannata alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro occupato e con assegnazione delle mansioni svolte anteriormente alla comunicazione del trasferimento;
➢ la società datrice va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità
risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dalla data di efficacia del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, con le maggiorazioni ex art. 429 co. 3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U. 29.1.2001, n. 38);
➢ la società datrice va condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione,
maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Accerta che il licenziamento, di cui alla lettera raccomandata ricevuta in data
13.7.2024, è stato intimato dalla società convenuta Parte_2
al ricorrente per un fatto materiale
[...] Parte_1
insussistente nell'accezione ex art. 3 co. 2 d.lgs. 4.3.2015, n. 23.
pagina 14 di 15 2. Annulla il licenziamento intimato dalla società convenuta Parte_2
al ricorrente .
[...] Parte_1
3. Condanna la società convenuta a reintegrare il Parte_2
ricorrente nel posto di lavoro occupato e con assegnazione delle Parte_1
mansioni svolte anteriormente alla comunicazione del trasferimento.
4. Condanna la società a Parte_2
corrispondere, in favore del ricorrente , un'indennità risarcitoria Parte_1
commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dalla data di efficacia del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data dell'efficacia del licenziamento fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulle somme così rivalutate e decorrenti dallo stesso termine a quo fino al saldo.
5. Condanna la società a versare i Parte_2
contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione.
6. Condanna la società alla rifusione, Parte_2
in favore del ricorrente , delle spese di giudizio, liquidate nella Parte_1
somma complessiva di € 3.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2
co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.
Trento, 18 febbraio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
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