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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/04/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16455/2024, introdotta da
TRA
(ROMA (RM), 10/12/1966), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
TOMASSINI MARIA CRISTINA;
E
(ROMA (RM), 11/10/1974), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
TOMASSINI MARIA CRISTINA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 25 novembre 2006 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, atto n. 00566
- parte 1 - serie 09 - anno 2006), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto. 2) Assegnare la casa coniugale, sita in Roma, Via Minerbio n. 8 (condotta in locazione), al Signor con quanto in essa contenuto dandosi atto che la moglie se Parte_1 ne è già allontanata, con il consenso del marito, sin dai primi mesi dell'anno 2023, asportando dalla stessa i propri effetti personali.
3) Affidamento dei figli minori e . I figli minori: di Per_1 Persona_2 Persona_2 anni 17 e di anni 13, in virtù dell'istituto dell'affido condiviso, verranno affidati Per_1 ad entrambi i coniugi i quali, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e continueranno ad abitare con il padre nella casa familiare sita in Roma, Via Minerbio n. 38. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 5) Modalità di visita e frequentazione dei figli minori da parte della madre: sarà assicurata, in ogni caso, la presenza di entrambi i genitori presso i figli e gli stessi provvederanno alla cura ed alla educazione della prole con le seguenti modalità: la madre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo accordo con il padre e compatibilmente con gli impegni dei minori e comunque almeno tre fine settimana al mese dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina. Per poter vedere e tenere con sé i figli, la
RA , residente a Etterbeek, ove svolge la propria attività lavorativa, ha CP_1 preso in locazione anche un immobile in Roma alla Via del Risaro n. 56 (doc.4 –contratto di locazione uso abitazione), dove starà con i figli durante la permanenza a Roma. I genitori, durante i rispettivi giorni di permanenza con i figli, provvederanno ad accompagnarli a tutte le attività quotidiane degli stessi relative alla scuola, ripetizioni scolastiche e lezioni private, attività extrascolastiche sportive, ricreative, ludiche, nonché ad eventuali visite mediche. Tali “spese straordinarie”, saranno concordate dai genitori preventivamente (ad eccezione delle spese mediche effettuate tramite il Servizio Sanitario
Nazionale), sostenute nella misura del 50% ciascuno (salvo le eventuali spese di viaggio per raggiungere la madre a Etterbeek (Bruxelles) e disciplinate secondo il Protocollo di intesa con il Foro” (di cui al successivo punto 6). Oltre i giorni superiormente concordati, la madre potrà vedere e tenere con sé i figli:
A) durante le festività natalizie: per un periodo di sette giorni, ad anni alterni, compresi dal 22 al 29 dicembre, e, sempre ad anni alterni, dal 30/12; B) sino al 08/01;
C) durante il periodo pasquale, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua oppure Lunedì dell'Angelo; D) durante il periodo estivo (compreso tra il 15 giugno ed il 10 settembre) per quattordici giorni (due settimane) anche non consecutive. La madre comunicherà al padre, almeno entro il 30 giugno di ogni anno, la data fissata per la vacanza estiva con i figli. I genitori si comunicheranno altresì il luogo in cui si trovano con i minori.
E) durante il periodo invernale per un ulteriore periodo di sette giorni, ad anni alterni, da comunicare al padre con un anticipo di almeno 30 giorni
6) Mantenimento dei minori: Considerato il tempo di permanenza dei minori con ciascun genitore, i redditi dei coniugi e le spese sostenute dalla madre per poter vedere e tenere con sé i figli a Roma (spese mensili relative all'immobile di Roma oltre a quelle della abitazione principale di Etterbeek nonché delle spese relative ai viaggi di andata e ritorno Bruxelles-Roma), non è previsto alcun assegno e contributo perequativo per il mantenimento dei figli: entrambi i genitori si obbligano a sostenere ogni spesa per il mantenimento, vitto e alloggio, durante il periodo di permanenza con ciascuno di essi.
Le spese relative alla istruzione, ricreazione, attività sportive per i figli saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, ad eccezione delle eventuali spese di viaggio dei minori per raggiungere la madre a Bruxelles che saranno ad esclusivo carico della RA . Le spese “straordinarie”, saranno concordate tra i genitori CP_1 preventivamente, per iscritto, assecondando le attitudini e le aspirazioni degli stessi e saranno disciplinate secondo il “Protocollo di intesa con il Foro” per la regolamentazione delle voci di spesa ordinarie e straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia, sottoscritto in data 17.12.2014 dal Presidente del Tribunale di Roma e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma di cui se ne consegna copia ai coniugi.
7) Vantaggi Sociali e Fiscali: come richiesto dalla normativa fiscale belga si precisa che:
“le parti sono d'accordo di spartire in parità fra di loro i vantaggi sociali e fiscali di cui specificatamente la detrazione fiscale per i figli a carico (regime di coparentela) sia in
Italia che in Belgio e ciò a partire dall'anno 2023”. (traduzione italiana del seguente testo: Les parties ont convenu que, compte tenu de la garde alternée mise en place depuis
2016, elles pourront toutes deux bénéficier du régime de la coparentalité fiscale, de telle sorte que la charge fiscale des enfants à charge sera répartie pour moitié entre chaque parent et ce depuis l'exercice fiscal 2023-2024). 8) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
9) I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere ulteriori rapporti di carattere patrimoniale e conseguentemente di aver risolto con il presente atto ogni questione anche di natura patrimoniale.
10) I coniugi prestano sin d'ora la reciproca autorizzazione al rilascio ed al rinnovo del passaporto”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
10/12/1966) e OMA (RM), 11/10/1974), che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in data 25 novembre 2006 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, atto n. 00566 - parte 1 - serie 09 - anno 2006), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16455/2024, introdotta da
TRA
(ROMA (RM), 10/12/1966), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
TOMASSINI MARIA CRISTINA;
E
(ROMA (RM), 11/10/1974), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
TOMASSINI MARIA CRISTINA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 25 novembre 2006 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, atto n. 00566
- parte 1 - serie 09 - anno 2006), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto. 2) Assegnare la casa coniugale, sita in Roma, Via Minerbio n. 8 (condotta in locazione), al Signor con quanto in essa contenuto dandosi atto che la moglie se Parte_1 ne è già allontanata, con il consenso del marito, sin dai primi mesi dell'anno 2023, asportando dalla stessa i propri effetti personali.
3) Affidamento dei figli minori e . I figli minori: di Per_1 Persona_2 Persona_2 anni 17 e di anni 13, in virtù dell'istituto dell'affido condiviso, verranno affidati Per_1 ad entrambi i coniugi i quali, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e continueranno ad abitare con il padre nella casa familiare sita in Roma, Via Minerbio n. 38. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 5) Modalità di visita e frequentazione dei figli minori da parte della madre: sarà assicurata, in ogni caso, la presenza di entrambi i genitori presso i figli e gli stessi provvederanno alla cura ed alla educazione della prole con le seguenti modalità: la madre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo accordo con il padre e compatibilmente con gli impegni dei minori e comunque almeno tre fine settimana al mese dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina. Per poter vedere e tenere con sé i figli, la
RA , residente a Etterbeek, ove svolge la propria attività lavorativa, ha CP_1 preso in locazione anche un immobile in Roma alla Via del Risaro n. 56 (doc.4 –contratto di locazione uso abitazione), dove starà con i figli durante la permanenza a Roma. I genitori, durante i rispettivi giorni di permanenza con i figli, provvederanno ad accompagnarli a tutte le attività quotidiane degli stessi relative alla scuola, ripetizioni scolastiche e lezioni private, attività extrascolastiche sportive, ricreative, ludiche, nonché ad eventuali visite mediche. Tali “spese straordinarie”, saranno concordate dai genitori preventivamente (ad eccezione delle spese mediche effettuate tramite il Servizio Sanitario
Nazionale), sostenute nella misura del 50% ciascuno (salvo le eventuali spese di viaggio per raggiungere la madre a Etterbeek (Bruxelles) e disciplinate secondo il Protocollo di intesa con il Foro” (di cui al successivo punto 6). Oltre i giorni superiormente concordati, la madre potrà vedere e tenere con sé i figli:
A) durante le festività natalizie: per un periodo di sette giorni, ad anni alterni, compresi dal 22 al 29 dicembre, e, sempre ad anni alterni, dal 30/12; B) sino al 08/01;
C) durante il periodo pasquale, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua oppure Lunedì dell'Angelo; D) durante il periodo estivo (compreso tra il 15 giugno ed il 10 settembre) per quattordici giorni (due settimane) anche non consecutive. La madre comunicherà al padre, almeno entro il 30 giugno di ogni anno, la data fissata per la vacanza estiva con i figli. I genitori si comunicheranno altresì il luogo in cui si trovano con i minori.
E) durante il periodo invernale per un ulteriore periodo di sette giorni, ad anni alterni, da comunicare al padre con un anticipo di almeno 30 giorni
6) Mantenimento dei minori: Considerato il tempo di permanenza dei minori con ciascun genitore, i redditi dei coniugi e le spese sostenute dalla madre per poter vedere e tenere con sé i figli a Roma (spese mensili relative all'immobile di Roma oltre a quelle della abitazione principale di Etterbeek nonché delle spese relative ai viaggi di andata e ritorno Bruxelles-Roma), non è previsto alcun assegno e contributo perequativo per il mantenimento dei figli: entrambi i genitori si obbligano a sostenere ogni spesa per il mantenimento, vitto e alloggio, durante il periodo di permanenza con ciascuno di essi.
Le spese relative alla istruzione, ricreazione, attività sportive per i figli saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, ad eccezione delle eventuali spese di viaggio dei minori per raggiungere la madre a Bruxelles che saranno ad esclusivo carico della RA . Le spese “straordinarie”, saranno concordate tra i genitori CP_1 preventivamente, per iscritto, assecondando le attitudini e le aspirazioni degli stessi e saranno disciplinate secondo il “Protocollo di intesa con il Foro” per la regolamentazione delle voci di spesa ordinarie e straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia, sottoscritto in data 17.12.2014 dal Presidente del Tribunale di Roma e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma di cui se ne consegna copia ai coniugi.
7) Vantaggi Sociali e Fiscali: come richiesto dalla normativa fiscale belga si precisa che:
“le parti sono d'accordo di spartire in parità fra di loro i vantaggi sociali e fiscali di cui specificatamente la detrazione fiscale per i figli a carico (regime di coparentela) sia in
Italia che in Belgio e ciò a partire dall'anno 2023”. (traduzione italiana del seguente testo: Les parties ont convenu que, compte tenu de la garde alternée mise en place depuis
2016, elles pourront toutes deux bénéficier du régime de la coparentalité fiscale, de telle sorte que la charge fiscale des enfants à charge sera répartie pour moitié entre chaque parent et ce depuis l'exercice fiscal 2023-2024). 8) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
9) I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere ulteriori rapporti di carattere patrimoniale e conseguentemente di aver risolto con il presente atto ogni questione anche di natura patrimoniale.
10) I coniugi prestano sin d'ora la reciproca autorizzazione al rilascio ed al rinnovo del passaporto”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
10/12/1966) e OMA (RM), 11/10/1974), che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in data 25 novembre 2006 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, atto n. 00566 - parte 1 - serie 09 - anno 2006), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi